Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 28170/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 21697-2015 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende assieme all’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale estesa a margine del controricorso -controricorrente– avverso la sentenza n. 538/64/2015 della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA, depositata il 17/2/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/9/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia aveva accolto l’appello della [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. avverso la sentenza n. 9/5/2013 della [OSCURATO:PERSONA] di Brescia, che aveva respinto il ricorso proposto avverso avviso di liquidazione di imposta di registro conseguente a revoca delle agevolazioni concesse ex art. 2, comma 4-bis, d.l. n. 194/2009 conv.; la società contribuente resiste con controricorso, illustrato con memoria difensiva [OSCURATO:PERSONA]

1.1. con unico motivo di ricorso la ricorrenteavanza censura ex art.360, co. 1, n. 3 c.p.c. per violazione dell’art. 2, comma 4-bis, d.l. n. 194/2009 conv., e degli artt. 12 e 14 sulle Disp.

Leggi in gen. elamenta che la [OSCURATO:PERSONA] abbia erroneamente affermato che ai fini dell’agevolazione fiscale fosse sufficiente che i terreni e le relative pertinenze, oggetto di acquisto agevolato, fossero ubicati in zone all’interno delle quali l’utilizzo agricolo era considerato consentito e coerente con la normale destinazione dell’area;

1.2. la doglianza è fondata;

1.3. si richiama sul punto l'orientamento espresso da questa Corte (cfr. Cass. nn. 23045/2016, 8136/2011) secondo cui in tema di imposta di registro, per determinare la natura del bene compravenduto, onde individuare l'aliquota applicabile, occorre avere riguardo alle previsioni urbanistiche correnti al momento dell'atto, che incidono sulle sue qualità ai fini fiscali, essendone irrilevante la concreta utilizzazione o utilizzabilità;

1.4. nel caso che occupa, non è contestato che i terreni per cui è causa non erano ricompresi,negli strumenti urbanistici vigenti, tra le zone agricole, essendo collocati in parte in zona AS (area di salvaguardia) ed in parte in zona ANT (ambiti non soggetti a trasformazione urbanistica);

1.5. ne consegue che la circostanza che per l'area sia consentita dallo strumento urbanistico l’utilizzazione agricola dei terreni non implica anche la natura, e dunque, la sua ‘qualificazione’come agricola, non assumendo, invero, rilevanza alcuna che nella suddetta area eventuali interventi di carattere edilizio fossero soggetti a vincoli assai restrittivi, come invece evidenziato dalla [OSCURATO:PERSONA];

1.6. va pertanto affermato il seguente principio di diritto: «Non è qualificabile come agricola l’area che lo strumento urbanistico generale non qualifichi formalmente come tale, limitandosi a consentire lo sfruttamento agricolo dei terreni e ponendo, al contempo, limiti di edificabilità in sintonia con gli scopi della pianificazione»;

2. la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] impugnata, che si è discostata da questi principi (invero già affermati dal primo giudice), va pertanto cassata;

3. non essendo necessari accertamenti in fatto, sussistono i presupposti, ex art.384 c.p.c., per la decisione nel merito, mediante rigetto del ricorso originario della contribuente;

4. le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, mentre quelle dei gradi di merito devono essere compensate in considerazione del consolidarsi in corso di causa del su riportato indirizzo di legittimità P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente, compensando tra le parti le spese processuali dei gradi di merito; condanna la controricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio che liquida in Euro 4.100,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 21697-2015 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende assieme all’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale estesa a margine del controricorso -controricorrente– avverso la sentenza n. 538/64/2015 della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA, depositata il 17/2/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/9/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia aveva accolto l’appello della [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. avverso la sentenza n. 9/5/2013 della [OSCURATO:PERSONA] di Brescia, che aveva respinto il ricorso proposto avverso avviso di liquidazione di imposta di registro conseguente a revoca delle agevolazioni concesse ex art. 2, comma 4-bis, d.l. n. 194/2009 conv.; la società contribuente resiste con controricorso, illustrato con memoria difensiva [OSCURATO:PERSONA] 1.1. con unico motivo di ricorso la ricorrenteavanza censura ex art.360, co. 1, n. 3 c.p.c. per violazione dell’art. 2, comma 4-bis, d.l. n. 194/2009 conv., e degli artt. 12 e 14 sulle Disp. Leggi in gen. elamenta che la [OSCURATO:PERSONA] abbia erroneamente affermato che ai fini dell’agevolazione fiscale fosse sufficiente che i terreni e le relative pertinenze, oggetto di acquisto agevolato, fossero ubicati in zone all’interno delle quali l’utilizzo agricolo era considerato consentito e coerente con la normale destinazione dell’area; 1.2. la doglianza è fondata; 1.3. si richiama sul punto l'orientamento espresso da questa Corte (cfr. Cass. nn. 23045/2016, 8136/2011) secondo cui in tema di imposta di registro, per determinare la natura del bene compravenduto, onde individuare l'aliquota applicabile, occorre avere riguardo alle previsioni urbanistiche correnti al momento dell'atto, che incidono sulle sue qualità ai fini fiscali, essendone irrilevante la concreta utilizzazione o utilizzabilità; 1.4. nel caso che occupa, non è contestato che i terreni per cui è causa non erano ricompresi,negli strumenti urbanistici vigenti, tra le zone agricole, essendo collocati in parte in zona AS (area di salvaguardia) ed in parte in zona ANT (ambiti non soggetti a trasformazione urbanistica); 1.5. ne consegue che la circostanza che per l'area sia consentita dallo strumento urbanistico l’utilizzazione agricola dei terreni non implica anche la natura, e dunque, la sua ‘qualificazione’come agricola, non assumendo, invero, rilevanza alcuna che nella suddetta area eventuali interventi di carattere edilizio fossero soggetti a vincoli assai restrittivi, come invece evidenziato dalla [OSCURATO:PERSONA]; 1.6. va pertanto affermato il seguente principio di diritto: «Non è qualificabile come agricola l’area che lo strumento urbanistico generale non qualifichi formalmente come tale, limitandosi a consentire lo sfruttamento agricolo dei terreni e ponendo, al contempo, limiti di edificabilità in sintonia con gli scopi della pianificazione»; 2. la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] impugnata, che si è discostata da questi principi (invero già affermati dal primo giudice), va pertanto cassata; 3. non essendo necessari accertamenti in fatto, sussistono i presupposti, ex art.384 c.p.c., per la decisione nel merito, mediante rigetto del ricorso originario della contribuente; 4. le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, mentre quelle dei gradi di merito devono essere compensate in considerazione del consolidarsi in corso di causa del su riportato indirizzo di legittimità P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente, compensando tra le parti le spese processuali dei gradi di merito; condanna la controricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio che liquida in Euro 4.100,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi