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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 febbraio 2024

Cassazione n. 14550/2026

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tineo-ricorrente -controAGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ope legisdall’Avvocatura Generale dello Stato- controricorrente -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] SICILIA n. 1350/2024, depositata il 16/2/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/4/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza n. 1350/2024, depositata il 16/2/2024, la Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in accoglimentodell’appello dell’Agenzia delle Entrate, ha respinto il ricorso della Airones.r.l. [OSCURATO:PERSONA] avverso l’avviso di liquidazione n. 18-IT-000548-Numero registro generale 20190/2024Numero sezionale 3697/2026Numero di raccolta generale 14550/2026Data pubblicazione 16/05/2026000-P001, con cui l’ufficio aveva liquidato in euro 42.117,50 la maggiorimposta di registro dovuta in relazione all’atto di compravendita del2/3/2017, non ritenendo applicabile l’agevolazione fiscale di cui all’art. 2,comma 4-bis, d.l. n. 194/2009 richiesta dalla società, per non essere ilterreno qualificato come agricolo in base allo strumento urbanisticovigente.

Alla base della decisione la considerazione che mancasse ilrequisito oggettivo necessario per fruire dell’agevolazione fiscale, nonpossedendo l’immobile natura agricola.Avverso la sentenza la Airone s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorsoper cassazione, sulla base di sei motivi, mentre l’Agenzia delle Entrateresiste mediante controricorso.MOTIVI DELLA DECISIONE1.

Col primo motivo di ricorso si censura la nullità della sentenza perviolazione o falsa applicazione dell’art. 36, comma 2, num. 4, d. lgs. n.546/92, dell’art. 132, primo comma, num. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 111Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., permotivazione apparente.2.

Col secondo motivo di ricorso si censura, in relazione all’art. 360,primo comma, num. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivoper il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, costituito dalla perizia diparte asseverata del 21/5/2019.3.

I primi due motivi, da esaminarsi congiuntamente per via della lorostretta connessione, sono infondati e vanno respinti.3.1.

Secondo giurisprudenza unanime di questa Corte, il sindacato dilegittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispettodel "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. (Cass.n. 13248/2020; n. 17196/2020), che viene violato qualora la motivazionesia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su uncontrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti o risulti perplessa edobiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo dellaNumero registro generale 20190/2024Numero sezionale 3697/2026Numero di raccolta generale 14550/2026Data pubblicazione 16/05/2026sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali (Cass. 23580/2025; 23577/2025; 7090/2022; 22598/2018;sez.

U. 8053/2014).3.2.

Resta, invece, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto disufficienza della motivazione: non è, cioè, consentito alla ricorrenteimpugnare la sentenza per criticare la sufficienza del discorsoargomentativo a giustificazione della decisione adottata sulla base deglielementi fattuali acquisiti e ritenuti dal giudice di merito determinantiovvero scartati in quanto non pertinenti o recessivi (ex multis, Cass.22748/2025, che cita Cass. 13366/2016).3.3.

Né può - in senso contrario - obiettarsi che il giudice del meritosia tenuto a dar conto di ogni argomento difensivo sviluppato dalla parte,cioè a discutere ogni singolo elemento o ad argomentare sullacondivisibilità o confutazione di tutte le deduzioni difensive, essendo,invece, necessario e sufficiente, in base all'art. 132, secondo comma,num. 4, cod. proc. civ., che esponga gli elementi in fatto e di diritto posti afondamento della sua decisione, dovendo in tal modo ritenersi disattesi,per implicito, tutti gli argomenti non espressamente esaminati, maconsiderati sub valenti rispetto alle ragioni della decisione (cfr. Cass.12732/2024; 3108/2022, che richiama Cass. 12652/2020; 18103/2021;10937/2016).3.4.

Ebbene, alla stregua dei su richiamati principi, non può ritenersiche la sentenza impugnata offra una motivazione apparente, contenendoun'adeguata esposizione delle ragioni sottese all’ accoglimento dell’appellodell’Agenzia delle Entrate, che è stato idoneamente giustificato dallaritenuta carenza del requisito oggettivo necessario per l’accesso alleagevolazioni di cui all’art. 2, comma 4-bis, d.l. n. 194/2009, in base allaconsiderazione che il terreno acquistato dalla contribuente non fossequalificato come agricolo in base allo strumento urbanistico vigente.Numero registro generale 20190/2024Numero sezionale 3697/2026Numero di raccolta generale 14550/2026Data pubblicazione 16/05/20263.5.

La motivazione, dunque, raggiunge appieno la soglia del minimocostituzionale, sicché si impone il rigetto della doglianza.3.6.

Per vero, tale censura, al pari della successiva, disvela il tentativodi rimettere inammissibilmente in discussione, sotto l'inappropriatadoglianza di cui all’art. 360, primo comma, num. 4) e 5, la valutazione dimerito compiuta dal giudice regionale in merito all’accertamento della(in)sussistenza del requisito oggettivo per l’accesso all’agevolazione fiscaleprevista per la cd. piccola proprietà contadina.3.7.

Ciò in violazione del principio secondo cui il motivo di ricorso nonpuò risolversi in un'istanza di revisione delle valutazioni e delconvincimento del giudice di merito, volta all'ottenimento di una nuovapronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio dicassazione (Cass. 232/2026, che richiama i precedenti 10927/2024,32505/2023 e 24148/2013).3.8.

L'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, ilcontrollo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra lerisultanze probatorie, di quelle ritenute idonee alla formazione del proprioconvincimento sono, infatti, attività riservate al giudice del merito, il qualeè libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritengapiù attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altrielementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (v.

Cass. n. 42del 2009; Cass. n. 20802 del 2011), ed è, pertanto, insindacabile, nelprocesso di legittimità, il "peso probatorio" di alcune prove rispetto adaltre (tra le più recenti, Cass. n. 2573/2025, che cita Cass. n. 21187 del2019).3.9.

Peraltro, l'omesso esame di elementi istruttori (nel caso di specie,della perizia di parte asseverata) non integra, di per sé, il vizio di omessoesame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, siastato comunque preso in considerazione dal giudice.3.10.

Ed è il caso di specie.Numero registro generale 20190/2024Numero sezionale 3697/2026Numero di raccolta generale 14550/2026Data pubblicazione 16/05/20263.11.

La Corte di merito ha, infatti, ampiamente argomentato in ordinealla qualificazione non agricola del terreno in base agli strumentiurbanistici vigenti, anche prendendo in esame la perizia di parte, al di làdel fatto che non ne abbia tratto la conclusione voluta dalla ricorrente,avendo ritenuto che il PRG non qualificasse l’area come agricola (cfr. pg.2-3 sentenza impugnata: “Infatti, dalla perizia in atti emerge che il fondoin oggetto insiste interamente nell’area del [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], ove è possibile, secondo il P.R.G.

“una utilizzazione che nefavorisca la valorizzazione e la strutturazione ambientale, la tutela dellamorfologia del suolo, la riqualificazione e l’integrazione della vegetazione,nonché tutte le attività compatibili con l’uso turistico e del tempo libero”.E’ evidente che tali attività nulla hanno a che fare con l’utilizzo a finiagricoli del fondo”)”.3.12.

Ne discende il rigetto di entrambi i motivi.4.

Col terzo motivo di ricorso si espone il vizio di violazione e falsaapplicazione dell’art. 2, comma 4-bis, d.l. n. 194/2009 (convertito dallalegge n. 25/2010), in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod.proc. civ.4.1.

La censura è infondata.4.2.

L’art. 2, comma 4-bis, d.l. n. 194/2009 (convertito dalla legge n.25/2010), nella formulazione ratione temporis vigente, dispone che “Alfine di assicurare le agevolazioni per la piccola proprietà contadina, adecorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione delpresente decreto, gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni erelative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanisticivigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoliprofessionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale,nonché le operazioni fondiarie operate attraverso l'Istituto di servizi per ilmercato agricolo alimentare (ISMEA), sono soggetti alle imposte diNumero registro generale 20190/2024Numero sezionale 3697/2026Numero di raccolta generale 14550/2026Data pubblicazione 16/05/2026registro ed ipotecaria nella misura fissa ed all'imposta catastale nellamisura dell'1 per cento”.4.3.

La norma richiede, quindi, ai fini dell’agevolazione, che l’oggettodella compravendita sia costituito da “terreni e relative pertinenze,qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti” ed ècostantemente interpretata da questa Corte nel senso che, per integrarela fattispecie legale, la natura agricola del terreno deve essere esplicitatadagli strumenti di pianificazione urbanistica.4.4.

Pertanto, non è qualificabile come agricola l’area che lo strumentourbanistico generale non qualifichi formalmente come tale, limitandosi aconsentire lo sfruttamento agricolo dei terreni e ponendo, al contempo,limiti di edificabilità in sintonia con gli scopi della pianificazione.

Questoperché la circostanza che per l'area sia consentita l’utilizzazione agricolanon implica anche la natura, e, dunque, la sua ‘qualificazione’ comeagricola (in termini, Cass. 28170/2022).4.5.

La nozione fiscale di terreno agricolo è, quindi, strettamentecollegata alla espressa qualificazione che dell’area operino gli strumentiurbanistici, per cui non assume rilievo che l'immobile sia stato, inconcreto, destinato all’uso agricolo, altrimenti introducendosinell'ordinamento un'ipotesi di agevolazione fiscale non prevista dallalegge.4.6.

Per orientamento sedimentato di questa Corte, infatti, in tema diimposta di registro, per determinare la natura del bene compravenduto,occorre aver riguardo alle previsioni urbanistiche correnti al momentodell'atto, che incidono sulle sue qualità ai fini fiscali, essendone irrilevantela concreta utilizzazione o utilizzabilità (cfr. Cass. 23045/2016;8136/2011).4.7.

La censura non coglie, quindi, nel segno laddove tende adaffermare che rientrino nella fattispecie legale anche quei terreni per iquali siano “consentiti usi agricoli”, sebbene non specificamente classificatiNumero registro generale 20190/2024Numero sezionale 3697/2026Numero di raccolta generale 14550/2026Data pubblicazione 16/05/2026dagli strumenti urbanistici come agricoli, o a valorizzare la circostanza –per quanto detto irrilevante – che il terreno (situato all’interno del Parcoarcheologico della Valle dei templi) fosse gravato da vincoli diinedificabilità assoluta.4.8.

La sentenza è, quindi, immune dal censurato vizio di violazione dilegge, avendo la Corte regionale escluso la natura agricola del terrenosull’esatto presupposto che gli strumenti urbanistici non lo qualificasserocome tale, limitandosi a prevederne “una utilizzazione che ne favorisca lavalorizzazione e la strutturazione ambientale, la tutela della morfologia delsuolo, la riqualificazione e l’integrazione della vegetazione, nonché tutte le5.

Col quarto motivo di ricorso si censura, in relazione all’art. 360,primo comma, num. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza o delprocedimento per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per aver la C.G.T.omesso di pronunciare sulla nullità dell’avviso per mancato assolvimentodell’obbligo di attivazione del contraddittorio endoprocedimentale previstodagli artt. 41, 47 e 48 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea,nonché dagli artt. 24 e 97 Cost. e dall’art. 10, comma 1, legge n.212/2000.5.1.

La censura è infondata nel merito.5.2.

Sulla questione della violazione del previo contraddittorioendoprocedimentale la CTG, in effetti, non ha pronunciato, maall'omissione può porsi rimedio in questa sede, non occorrendoaccertamenti in punto di fatto.

Ciò alla luce dei principi di economiaprocessuale e di ragionevole durata del processo come costituzionalizzatonell'art. 111, comma 2, Cost., nonché di una lettura costituzionalmenteorientata dell'attuale art. 384 cod. proc. civ. ispirata a tali principi (exmultis, Cass. 2294/2024; 17416/2023; 16171/2017; 21968/2015;15112/2013; 2313/2010).Numero registro generale 20190/2024Numero sezionale 3697/2026Numero di raccolta generale 14550/2026Data pubblicazione 16/05/20265.3.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, comeconsolidatasi a seguito della sentenza a sezioni unite civili n. 24823/2015,l'obbligo generale di contraddittorio preventivo esiste unicamente per itributi cd. armonizzati, mentre, per gli altri, tale obbligo sussiste nelle soleipotesi in cui risulti espressamente imposto da una specifica disposizionedi legge (tra le tante: Cass. 11283/2016; 11284/2016; 11285/2016;11286/2016; 6757/2017; 6758/2017; 21616/2020; 21618/2020;27382/2020; 40482/2021; 41041/2021; 41106/2021; 41110/2021;41116/2021; 41119/2021; 26447/2021; 11841/2022, in motiv.;366/2022; 14257/2025; Sez.

Un., 21271/2025), e non è il caso in esame.5.4.

Il diritto nazionale, quindi, allo stato della legislazione, non ponein capo all'Amministrazione fiscale che si accinga ad adottare unprovvedimento lesivo dei diritti del contribuente, in assenza di specificaprescrizione, un generalizzato obbligo di contraddittorioendoprocedimentale, comportante, in caso di violazione, l'invaliditàdell'atto.5.5.

Né può attribuirsi valenza generale alla previsione dell'art. 12,comma 7, dello Statuto del contribuente, perché questa disposizione,come emerge dal suo tenore testuale, va delimitata ai soli accertamenticonseguenziali ad accessi, ispezioni e verifiche presso i luoghi diriferimento del contribuente, senza che possa estendersi anche alleverifiche "a tavolino" (ex multis, Cass. 36502/2022; 23729/2022;7690/2020; 17897/2019).5.6.

Negli stessi termini, la Corte costituzionale ha affermato che"dalla pluralità dei moduli procedimentali legislativamente previsti e dalloro ambito applicativo, emerge con evidenza la varietà e laframmentarietà delle norme che disciplinano l'istituto e la difficoltà diassumere una di esse a modello generale " e che "il principio enunciatodall'art. 12, comma 7, statuto contribuente - la partecipazioneprocedimentale del contribuente - ancorché esprima una esigenza diNumero registro generale 20190/2024Numero sezionale 3697/2026Numero di raccolta generale 14550/2026Data pubblicazione 16/05/2026carattere costituzionale, non può essere esteso in via generale tramite unasentenza di questa Corte, […] per cui di fronte alla molteplicità di strutturee di forme che il contraddittorio endoprocedimentale ha assunto e puòassumere in ambito tributario, spetta al legislatore, nel rispetto deiprincipi costituzionali evidenziati, il compito di adeguare il diritto vigente,scegliendo tra diverse possibili opzioni che tengano conto e bilancino idifferenti interessi in gioco, in particolare assegnando adeguato rilievo alcontraddittorio con i contribuenti" (così Corte Cost. n. 47/2023).5.7.

Infine, va escluso che tale interpretazione contrasti con ladisciplina unionale (e segnatamente, con gli artt. 41, 47 e 48 della Cartadei diritti fondamentali dell'Unione Europea), che un obbligo generalizzatodi contraddittorio preventivo prevede per i soli tributi armonizzati, ma nonanche per gli altri (cfr., tra le tante, Cass. 4752/2021; 17863/2021;30228/2022; 37480/2022; 2298/2023; 28742/2023; 18985/2025).6.

Col quinto motivo di ricorso si censura, in relazione all’art. 360,primo comma, num. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza o delprocedimento per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per aver la C.G.T.omesso di pronunciare sulla nullità dell’atto impugnato per mancatoassolvimento dell’obbligo di motivazione previsto dall’art. 3 legge n.241/1990 e dall’art. 7 legge n. 212/2000.6.1.

La censura è infondata nel merito.6.2.

Ancorché non vi sia stata pronuncia sull’eccezione di nullitàdell’avviso per difetto di motivazione, l’eccezione – il cui esame èconsentito in questa sede, non richiedendo accertamenti in fatto – nonmerita accoglimento.6.3.

L’avviso di liquidazione impugnato motiva ampiamente in meritoall’applicazione dell’imposta di registro in misura ordinaria e, quindi,sull’esclusione dell’agevolazione prevista dall’art. 2, comma 4-bis, d.l. n.194/2009 per mancanza del requisito oggettivo, quale costituito dallanatura agricola del terreno secondo gli strumenti urbanistici vigenti (cfr.Numero registro generale 20190/2024Numero sezionale 3697/2026Numero di raccolta generale 14550/2026Data pubblicazione 16/05/2026avviso di liquidazione: “recupero imposta di registro su atto ditrasferimento di terreno per il quale sono state invocate le agevolazionisulla piccola proprietà contadina di cui all’articolo 2, comma 4-bis, del d.l.30 dicembre 2009 n. 194 […] Presupposto oggettivo ai finidell’applicazione dell’agevolazione in esame è che il terreno oggetto dicompravendita sia un terreno qualificato agricolo in base agli strumentiurbanistici vigenti, aldilà, quindi, della mera utilizzazione del terreno perscopi agricoli.

Dalla lettura del certificato di destinazione urbanisticarilasciato dal Comune di Agrigento in data 16/2/2017 si evince che ilterreno è inquadrato nella sottozona G2 parco territoriale.

Entrando nellospecifico al fine di non fermarsi alla semplice nomenclatura utilizzata dallaspecifica legislazione regionale, dalla lettura delle norme tecniche e di“favorisca la valorizzazione e la ristrutturazione ambientale, la tutela dellamorfologia del suolo, la riqualificazione e l’integrazione della vegetazione,nonché le attività compatibili con l’uso turistico e del tempo libero delterritorio”.

Da quanto sopra si evince che il terreno in esame non ha unavocazione prettamente agricola ma che, al contrario, sono consentiti usiagricoli vincolati che escludono comunque la costruzione di manufatti,serre e altro.

Di contro il terreno può essere utilizzato con piccolerealizzazione di attrezzature sportive leggere per il gioco e lo sport e disopra argomentato, le agevolazioni sulla piccola proprietà contadina nonpossono essere applicate nella fattispecie in esame per mancanza delrequisito oggettivo e, pertanto, la vendita è da assoggettare allatassazione ordinaria di cui all’art. 10 d.lgs. n. 23 del 14 marzo 2011”).7.

Col sesto motivo di ricorso si censura, in relazione all’art. 360,primo comma, num. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza o delprocedimento per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per aver la C.G.T.Numero registro generale 20190/2024Numero sezionale 3697/2026Numero di raccolta generale 14550/2026Data pubblicazione 16/05/2026omesso di pronunciare sull’eccezione di inammissibilità ai sensi dell’art. 57d.lgs. n. 546/1992 del nuovo motivo posto a fondamento della pretesaerariale, formulato per la prima volta in appello, relativo alla mancanza delrequisito soggettivo necessario ai fini dell’agevolazione ex art. 2, comma4-bis, d.l. 194/2009.7.1.

La censura è inammissibile, perché non coglie affatto la ratiodecidendi.7.2.

La CGT ha deciso il ricorso proposto dalla contribuenteunicamente sul rilievo della carenza del requisito oggettivo richiestodall’art. 2, 4-bis, d.l. n. 194/2009, in base a quanto si desume siadall’incipit della motivazione (“Il primo giudice, accogliendo l’assunto delcontribuente, riteneva che il fondo in oggetto avesse natura agricola equindi suscettibile della relativa agevolazione fiscale.

L’Agenzia delleEntrate impugna la sentenza, chiedendone la riforma con il rigettodell’originario ricorso.

L’appello merita accoglimento”) sia dalla vera epropria parte argomentativa, interamente incentrata sulla mancataqualificazione del terreno come agricolo.7.3.

Al requisito soggettivo la Corte di merito accenna, ma unicamenteper ritenerlo irrilevante, tenuto conto che la fruizione dell’agevolazionepostula il possesso di entrambi i requisiti, sicché, mancandone uno,diventa inconferente il possesso da parte della contribuente della qualificasoggettiva richiesta dalla legge (cfr. pg. 3 sentenza impugnata: “Né puòassumere alcun rilievo la circostanza che la società contribuente abbianatura agricola, dal momento che tale qualifica soggettiva dell’acquirente(peraltro acquisita pochi giorni prima dell’atto di compravendita a mezzodi una modifica dello statuto) non è elemento sufficiente per accedereall’agevolazione fiscale”).7.4.

In definitiva, la Corte regionale non fonda la decisione sullacarenza della qualifica soggettiva, che, al contrario, giudica irrilevante,non essendo “elemento sufficiente per accedere all’agevolazione fiscale”,Numero registro generale 20190/2024Numero sezionale 3697/2026Numero di raccolta generale 14550/2026Data pubblicazione 16/05/2026la quale sarebbe comunque stata inapplicabile, per non avere il terrenonatura agricola.8.

La regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità, daliquidarsi in dispositivo, segue la soccombenza.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione dellespese del presente giudizio di legittimità, liquidate in euro 4.300,00, oltrespese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1 bis dello stessoart. 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 29 aprile 2026.Il PresidenteMILENA BALSAMO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tineo-ricorrente -controAGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ope legisdall’Avvocatura Generale dello Stato- controricorrente -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] SICILIA n. 1350/2024, depositata il 16/2/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/4/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza n. 1350/2024, depositata il 16/2/2024, la Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in accoglimentodell’appello dell’Agenzia delle Entrate, ha respinto il ricorso della Airones.r.l. [OSCURATO:PERSONA] avverso l’avviso di liquidazione n. 18-IT-000548-Numero registro generale 20190/2024Numero sezionale 3697/2026Numero di raccolta generale 14550/2026Data pubblicazione 16/05/2026000-P001, con cui l’ufficio aveva liquidato in euro 42.117,50 la maggiorimposta di registro dovuta in relazione all’atto di compravendita del2/3/2017, non ritenendo applicabile l’agevolazione fiscale di cui all’art. 2,comma 4-bis, d.l. n. 194/2009 richiesta dalla società, per non essere ilterreno qualificato come agricolo in base allo strumento urbanisticovigente. Alla base della decisione la considerazione che mancasse ilrequisito oggettivo necessario per fruire dell’agevolazione fiscale, nonpossedendo l’immobile natura agricola.Avverso la sentenza la Airone s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorsoper cassazione, sulla base di sei motivi, mentre l’Agenzia delle Entrateresiste mediante controricorso.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Col primo motivo di ricorso si censura la nullità della sentenza perviolazione o falsa applicazione dell’art. 36, comma 2, num. 4, d. lgs. n.546/92, dell’art. 132, primo comma, num. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 111Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., permotivazione apparente.2. Col secondo motivo di ricorso si censura, in relazione all’art. 360,primo comma, num. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivoper il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, costituito dalla perizia diparte asseverata del 21/5/2019.3. I primi due motivi, da esaminarsi congiuntamente per via della lorostretta connessione, sono infondati e vanno respinti.3.1. Secondo giurisprudenza unanime di questa Corte, il sindacato dilegittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispettodel "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. (Cass.n. 13248/2020; n. 17196/2020), che viene violato qualora la motivazionesia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su uncontrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti o risulti perplessa edobiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo dellaNumero registro generale 20190/2024Numero sezionale 3697/2026Numero di raccolta generale 14550/2026Data pubblicazione 16/05/2026sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali (Cass. 23580/2025; 23577/2025; 7090/2022; 22598/2018;sez. U. 8053/2014).3.2. Resta, invece, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto disufficienza della motivazione: non è, cioè, consentito alla ricorrenteimpugnare la sentenza per criticare la sufficienza del discorsoargomentativo a giustificazione della decisione adottata sulla base deglielementi fattuali acquisiti e ritenuti dal giudice di merito determinantiovvero scartati in quanto non pertinenti o recessivi (ex multis, Cass.22748/2025, che cita Cass. 13366/2016).3.3. Né può - in senso contrario - obiettarsi che il giudice del meritosia tenuto a dar conto di ogni argomento difensivo sviluppato dalla parte,cioè a discutere ogni singolo elemento o ad argomentare sullacondivisibilità o confutazione di tutte le deduzioni difensive, essendo,invece, necessario e sufficiente, in base all'art. 132, secondo comma,num. 4, cod. proc. civ., che esponga gli elementi in fatto e di diritto posti afondamento della sua decisione, dovendo in tal modo ritenersi disattesi,per implicito, tutti gli argomenti non espressamente esaminati, maconsiderati sub valenti rispetto alle ragioni della decisione (cfr. Cass.12732/2024; 3108/2022, che richiama Cass. 12652/2020; 18103/2021;10937/2016).3.4. Ebbene, alla stregua dei su richiamati principi, non può ritenersiche la sentenza impugnata offra una motivazione apparente, contenendoun'adeguata esposizione delle ragioni sottese all’ accoglimento dell’appellodell’Agenzia delle Entrate, che è stato idoneamente giustificato dallaritenuta carenza del requisito oggettivo necessario per l’accesso alleagevolazioni di cui all’art. 2, comma 4-bis, d.l. n. 194/2009, in base allaconsiderazione che il terreno acquistato dalla contribuente non fossequalificato come agricolo in base allo strumento urbanistico vigente.Numero registro generale 20190/2024Numero sezionale 3697/2026Numero di raccolta generale 14550/2026Data pubblicazione 16/05/20263.5. La motivazione, dunque, raggiunge appieno la soglia del minimocostituzionale, sicché si impone il rigetto della doglianza.3.6. Per vero, tale censura, al pari della successiva, disvela il tentativodi rimettere inammissibilmente in discussione, sotto l'inappropriatadoglianza di cui all’art. 360, primo comma, num. 4) e 5, la valutazione dimerito compiuta dal giudice regionale in merito all’accertamento della(in)sussistenza del requisito oggettivo per l’accesso all’agevolazione fiscaleprevista per la cd. piccola proprietà contadina.3.7. Ciò in violazione del principio secondo cui il motivo di ricorso nonpuò risolversi in un'istanza di revisione delle valutazioni e delconvincimento del giudice di merito, volta all'ottenimento di una nuovapronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio dicassazione (Cass. 232/2026, che richiama i precedenti 10927/2024,32505/2023 e 24148/2013).3.8. L'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, ilcontrollo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra lerisultanze probatorie, di quelle ritenute idonee alla formazione del proprioconvincimento sono, infatti, attività riservate al giudice del merito, il qualeè libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritengapiù attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altrielementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (v. Cass. n. 42del 2009; Cass. n. 20802 del 2011), ed è, pertanto, insindacabile, nelprocesso di legittimità, il "peso probatorio" di alcune prove rispetto adaltre (tra le più recenti, Cass. n. 2573/2025, che cita Cass. n. 21187 del2019).3.9. Peraltro, l'omesso esame di elementi istruttori (nel caso di specie,della perizia di parte asseverata) non integra, di per sé, il vizio di omessoesame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, siastato comunque preso in considerazione dal giudice.3.10. Ed è il caso di specie.Numero registro generale 20190/2024Numero sezionale 3697/2026Numero di raccolta generale 14550/2026Data pubblicazione 16/05/20263.11. La Corte di merito ha, infatti, ampiamente argomentato in ordinealla qualificazione non agricola del terreno in base agli strumentiurbanistici vigenti, anche prendendo in esame la perizia di parte, al di làdel fatto che non ne abbia tratto la conclusione voluta dalla ricorrente,avendo ritenuto che il PRG non qualificasse l’area come agricola (cfr. pg.2-3 sentenza impugnata: “Infatti, dalla perizia in atti emerge che il fondoin oggetto insiste interamente nell’area del [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], ove è possibile, secondo il P.R.G. “una utilizzazione che nefavorisca la valorizzazione e la strutturazione ambientale, la tutela dellamorfologia del suolo, la riqualificazione e l’integrazione della vegetazione,nonché tutte le attività compatibili con l’uso turistico e del tempo libero”.E’ evidente che tali attività nulla hanno a che fare con l’utilizzo a finiagricoli del fondo”)”.3.12. Ne discende il rigetto di entrambi i motivi.4. Col terzo motivo di ricorso si espone il vizio di violazione e falsaapplicazione dell’art. 2, comma 4-bis, d.l. n. 194/2009 (convertito dallalegge n. 25/2010), in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod.proc. civ.4.1. La censura è infondata.4.2. L’art. 2, comma 4-bis, d.l. n. 194/2009 (convertito dalla legge n.25/2010), nella formulazione ratione temporis vigente, dispone che “Alfine di assicurare le agevolazioni per la piccola proprietà contadina, adecorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione delpresente decreto, gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni erelative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanisticivigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoliprofessionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale,nonché le operazioni fondiarie operate attraverso l'Istituto di servizi per ilmercato agricolo alimentare (ISMEA), sono soggetti alle imposte diNumero registro generale 20190/2024Numero sezionale 3697/2026Numero di raccolta generale 14550/2026Data pubblicazione 16/05/2026registro ed ipotecaria nella misura fissa ed all'imposta catastale nellamisura dell'1 per cento”.4.3. La norma richiede, quindi, ai fini dell’agevolazione, che l’oggettodella compravendita sia costituito da “terreni e relative pertinenze,qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti” ed ècostantemente interpretata da questa Corte nel senso che, per integrarela fattispecie legale, la natura agricola del terreno deve essere esplicitatadagli strumenti di pianificazione urbanistica.4.4. Pertanto, non è qualificabile come agricola l’area che lo strumentourbanistico generale non qualifichi formalmente come tale, limitandosi aconsentire lo sfruttamento agricolo dei terreni e ponendo, al contempo,limiti di edificabilità in sintonia con gli scopi della pianificazione. Questoperché la circostanza che per l'area sia consentita l’utilizzazione agricolanon implica anche la natura, e, dunque, la sua ‘qualificazione’ comeagricola (in termini, Cass. 28170/2022).4.5. La nozione fiscale di terreno agricolo è, quindi, strettamentecollegata alla espressa qualificazione che dell’area operino gli strumentiurbanistici, per cui non assume rilievo che l'immobile sia stato, inconcreto, destinato all’uso agricolo, altrimenti introducendosinell'ordinamento un'ipotesi di agevolazione fiscale non prevista dallalegge.4.6. Per orientamento sedimentato di questa Corte, infatti, in tema diimposta di registro, per determinare la natura del bene compravenduto,occorre aver riguardo alle previsioni urbanistiche correnti al momentodell'atto, che incidono sulle sue qualità ai fini fiscali, essendone irrilevantela concreta utilizzazione o utilizzabilità (cfr. Cass. 23045/2016;8136/2011).4.7. La censura non coglie, quindi, nel segno laddove tende adaffermare che rientrino nella fattispecie legale anche quei terreni per iquali siano “consentiti usi agricoli”, sebbene non specificamente classificatiNumero registro generale 20190/2024Numero sezionale 3697/2026Numero di raccolta generale 14550/2026Data pubblicazione 16/05/2026dagli strumenti urbanistici come agricoli, o a valorizzare la circostanza –per quanto detto irrilevante – che il terreno (situato all’interno del Parcoarcheologico della Valle dei templi) fosse gravato da vincoli diinedificabilità assoluta.4.8. La sentenza è, quindi, immune dal censurato vizio di violazione dilegge, avendo la Corte regionale escluso la natura agricola del terrenosull’esatto presupposto che gli strumenti urbanistici non lo qualificasserocome tale, limitandosi a prevederne “una utilizzazione che ne favorisca lavalorizzazione e la strutturazione ambientale, la tutela della morfologia delsuolo, la riqualificazione e l’integrazione della vegetazione, nonché tutte le5. Col quarto motivo di ricorso si censura, in relazione all’art. 360,primo comma, num. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza o delprocedimento per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per aver la C.G.T.omesso di pronunciare sulla nullità dell’avviso per mancato assolvimentodell’obbligo di attivazione del contraddittorio endoprocedimentale previstodagli artt. 41, 47 e 48 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea,nonché dagli artt. 24 e 97 Cost. e dall’art. 10, comma 1, legge n.212/2000.5.1. La censura è infondata nel merito.5.2. Sulla questione della violazione del previo contraddittorioendoprocedimentale la CTG, in effetti, non ha pronunciato, maall'omissione può porsi rimedio in questa sede, non occorrendoaccertamenti in punto di fatto. Ciò alla luce dei principi di economiaprocessuale e di ragionevole durata del processo come costituzionalizzatonell'art. 111, comma 2, Cost., nonché di una lettura costituzionalmenteorientata dell'attuale art. 384 cod. proc. civ. ispirata a tali principi (exmultis, Cass. 2294/2024; 17416/2023; 16171/2017; 21968/2015;15112/2013; 2313/2010).Numero registro generale 20190/2024Numero sezionale 3697/2026Numero di raccolta generale 14550/2026Data pubblicazione 16/05/20265.3. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, comeconsolidatasi a seguito della sentenza a sezioni unite civili n. 24823/2015,l'obbligo generale di contraddittorio preventivo esiste unicamente per itributi cd. armonizzati, mentre, per gli altri, tale obbligo sussiste nelle soleipotesi in cui risulti espressamente imposto da una specifica disposizionedi legge (tra le tante: Cass. 11283/2016; 11284/2016; 11285/2016;11286/2016; 6757/2017; 6758/2017; 21616/2020; 21618/2020;27382/2020; 40482/2021; 41041/2021; 41106/2021; 41110/2021;41116/2021; 41119/2021; 26447/2021; 11841/2022, in motiv.;366/2022; 14257/2025; Sez. Un., 21271/2025), e non è il caso in esame.5.4. Il diritto nazionale, quindi, allo stato della legislazione, non ponein capo all'Amministrazione fiscale che si accinga ad adottare unprovvedimento lesivo dei diritti del contribuente, in assenza di specificaprescrizione, un generalizzato obbligo di contraddittorioendoprocedimentale, comportante, in caso di violazione, l'invaliditàdell'atto.5.5. Né può attribuirsi valenza generale alla previsione dell'art. 12,comma 7, dello Statuto del contribuente, perché questa disposizione,come emerge dal suo tenore testuale, va delimitata ai soli accertamenticonseguenziali ad accessi, ispezioni e verifiche presso i luoghi diriferimento del contribuente, senza che possa estendersi anche alleverifiche "a tavolino" (ex multis, Cass. 36502/2022; 23729/2022;7690/2020; 17897/2019).5.6. Negli stessi termini, la Corte costituzionale ha affermato che"dalla pluralità dei moduli procedimentali legislativamente previsti e dalloro ambito applicativo, emerge con evidenza la varietà e laframmentarietà delle norme che disciplinano l'istituto e la difficoltà diassumere una di esse a modello generale " e che "il principio enunciatodall'art. 12, comma 7, statuto contribuente - la partecipazioneprocedimentale del contribuente - ancorché esprima una esigenza diNumero registro generale 20190/2024Numero sezionale 3697/2026Numero di raccolta generale 14550/2026Data pubblicazione 16/05/2026carattere costituzionale, non può essere esteso in via generale tramite unasentenza di questa Corte, […] per cui di fronte alla molteplicità di strutturee di forme che il contraddittorio endoprocedimentale ha assunto e puòassumere in ambito tributario, spetta al legislatore, nel rispetto deiprincipi costituzionali evidenziati, il compito di adeguare il diritto vigente,scegliendo tra diverse possibili opzioni che tengano conto e bilancino idifferenti interessi in gioco, in particolare assegnando adeguato rilievo alcontraddittorio con i contribuenti" (così Corte Cost. n. 47/2023).5.7. Infine, va escluso che tale interpretazione contrasti con ladisciplina unionale (e segnatamente, con gli artt. 41, 47 e 48 della Cartadei diritti fondamentali dell'Unione Europea), che un obbligo generalizzatodi contraddittorio preventivo prevede per i soli tributi armonizzati, ma nonanche per gli altri (cfr., tra le tante, Cass. 4752/2021; 17863/2021;30228/2022; 37480/2022; 2298/2023; 28742/2023; 18985/2025).6. Col quinto motivo di ricorso si censura, in relazione all’art. 360,primo comma, num. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza o delprocedimento per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per aver la C.G.T.omesso di pronunciare sulla nullità dell’atto impugnato per mancatoassolvimento dell’obbligo di motivazione previsto dall’art. 3 legge n.241/1990 e dall’art. 7 legge n. 212/2000.6.1. La censura è infondata nel merito.6.2. Ancorché non vi sia stata pronuncia sull’eccezione di nullitàdell’avviso per difetto di motivazione, l’eccezione – il cui esame èconsentito in questa sede, non richiedendo accertamenti in fatto – nonmerita accoglimento.6.3. L’avviso di liquidazione impugnato motiva ampiamente in meritoall’applicazione dell’imposta di registro in misura ordinaria e, quindi,sull’esclusione dell’agevolazione prevista dall’art. 2, comma 4-bis, d.l. n.194/2009 per mancanza del requisito oggettivo, quale costituito dallanatura agricola del terreno secondo gli strumenti urbanistici vigenti (cfr.Numero registro generale 20190/2024Numero sezionale 3697/2026Numero di raccolta generale 14550/2026Data pubblicazione 16/05/2026avviso di liquidazione: “recupero imposta di registro su atto ditrasferimento di terreno per il quale sono state invocate le agevolazionisulla piccola proprietà contadina di cui all’articolo 2, comma 4-bis, del d.l.30 dicembre 2009 n. 194 […] Presupposto oggettivo ai finidell’applicazione dell’agevolazione in esame è che il terreno oggetto dicompravendita sia un terreno qualificato agricolo in base agli strumentiurbanistici vigenti, aldilà, quindi, della mera utilizzazione del terreno perscopi agricoli. Dalla lettura del certificato di destinazione urbanisticarilasciato dal Comune di Agrigento in data 16/2/2017 si evince che ilterreno è inquadrato nella sottozona G2 parco territoriale. Entrando nellospecifico al fine di non fermarsi alla semplice nomenclatura utilizzata dallaspecifica legislazione regionale, dalla lettura delle norme tecniche e di“favorisca la valorizzazione e la ristrutturazione ambientale, la tutela dellamorfologia del suolo, la riqualificazione e l’integrazione della vegetazione,nonché le attività compatibili con l’uso turistico e del tempo libero delterritorio”. Da quanto sopra si evince che il terreno in esame non ha unavocazione prettamente agricola ma che, al contrario, sono consentiti usiagricoli vincolati che escludono comunque la costruzione di manufatti,serre e altro. Di contro il terreno può essere utilizzato con piccolerealizzazione di attrezzature sportive leggere per il gioco e lo sport e disopra argomentato, le agevolazioni sulla piccola proprietà contadina nonpossono essere applicate nella fattispecie in esame per mancanza delrequisito oggettivo e, pertanto, la vendita è da assoggettare allatassazione ordinaria di cui all’art. 10 d.lgs. n. 23 del 14 marzo 2011”).7. Col sesto motivo di ricorso si censura, in relazione all’art. 360,primo comma, num. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza o delprocedimento per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per aver la C.G.T.Numero registro generale 20190/2024Numero sezionale 3697/2026Numero di raccolta generale 14550/2026Data pubblicazione 16/05/2026omesso di pronunciare sull’eccezione di inammissibilità ai sensi dell’art. 57d.lgs. n. 546/1992 del nuovo motivo posto a fondamento della pretesaerariale, formulato per la prima volta in appello, relativo alla mancanza delrequisito soggettivo necessario ai fini dell’agevolazione ex art. 2, comma4-bis, d.l. 194/2009.7.1. La censura è inammissibile, perché non coglie affatto la ratiodecidendi.7.2. La CGT ha deciso il ricorso proposto dalla contribuenteunicamente sul rilievo della carenza del requisito oggettivo richiestodall’art. 2, 4-bis, d.l. n. 194/2009, in base a quanto si desume siadall’incipit della motivazione (“Il primo giudice, accogliendo l’assunto delcontribuente, riteneva che il fondo in oggetto avesse natura agricola equindi suscettibile della relativa agevolazione fiscale. L’Agenzia delleEntrate impugna la sentenza, chiedendone la riforma con il rigettodell’originario ricorso. L’appello merita accoglimento”) sia dalla vera epropria parte argomentativa, interamente incentrata sulla mancataqualificazione del terreno come agricolo.7.3. Al requisito soggettivo la Corte di merito accenna, ma unicamenteper ritenerlo irrilevante, tenuto conto che la fruizione dell’agevolazionepostula il possesso di entrambi i requisiti, sicché, mancandone uno,diventa inconferente il possesso da parte della contribuente della qualificasoggettiva richiesta dalla legge (cfr. pg. 3 sentenza impugnata: “Né puòassumere alcun rilievo la circostanza che la società contribuente abbianatura agricola, dal momento che tale qualifica soggettiva dell’acquirente(peraltro acquisita pochi giorni prima dell’atto di compravendita a mezzodi una modifica dello statuto) non è elemento sufficiente per accedereall’agevolazione fiscale”).7.4. In definitiva, la Corte regionale non fonda la decisione sullacarenza della qualifica soggettiva, che, al contrario, giudica irrilevante,non essendo “elemento sufficiente per accedere all’agevolazione fiscale”,Numero registro generale 20190/2024Numero sezionale 3697/2026Numero di raccolta generale 14550/2026Data pubblicazione 16/05/2026la quale sarebbe comunque stata inapplicabile, per non avere il terrenonatura agricola.8. La regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità, daliquidarsi in dispositivo, segue la soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione dellespese del presente giudizio di legittimità, liquidate in euro 4.300,00, oltrespese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1 bis dello stessoart. 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 29 aprile 2026.Il PresidenteMILENA BALSAMO