CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 gennaio 2024
Cassazione n. 29384/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Bari, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; sentito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; In [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Bari, in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misure cautelari personali, ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, emessa il 23 gennaio 2024, che aveva applicato al ricorrente la misura della custodia cautelare in carcere in relazione ai reati di tentata estorsione aggravata dall'uso del metodo mafioso, detenzione e porto abusivi di esplosivo, incendio di una autovettura aggravato dall'uso del metodo mafioso; reati commessi, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], in danno di pubblici amministratori del Comune di Cellammare (sindaco ed assessore all'edilizia residenziale), finalizzati ad ottenere in favore di una associazione riconducibile al ricorrente la gestione esclusiva di alcuni campi di calcetto comunali. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) vizio della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza. Il Tribunale non avrebbe valutato le argomentazioni difensive volte a minare l'attendibilità dei collaboratori di giustizia che avevano reso dichiarazioni accusatorie nei confronti del ricorrente poste a base del compendio indiziario. In particolare, il collaborante [OSCURATO:PERSONA] avrebbe operato mere deduzioni, non avendo conoscenza diretta dei fatti di causa. La collocazione criminale del ricorrente non sarebbe certa, essendovi una discrasia nella indicazione del clan di riferimento tra quanto dichiarato dal Loiacono e quanto affermato dal collaborante [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riferito sui fatti facendo riferimento ad un periodo temporale differente da quello reale. Le dichiarazioni dei due collaboratori sarebbero rimaste prive di riscontri esterni, non avendo le vittime accusato il ricorrente e l'incendio dell'autovettura della moglie dell'assessore Digioia essendo riconducibile a condotte materiali non ascrivibili al Giannini e connesse a motivi personali al coindagato Monopoli. Le intercettazioni non avrebbero significato indiziante e di conferma alle indicazioni dei collaboranti. Il ricorrente si duole anche della ritenuta sussistenza dei pericoli di recidiva e di inquinamento probatorio, ritenendo assente la loro attualità in ragione del fatto che gli eventi contestati si collocano nel 2020, senza l'emersione di alcun fatto successivo significativo ai fini di interesse. Anche sotto il profilo della adeguatezza della misura cautelare, il Tribunale non avrebbe offerto alcuna debita risposta alle argomentazioni difensive. Si dà atto che nell'interesse del ricorrente è stata depositata una memoria, con la quale si è insistito per l'accoglimento del ricorso.iyi- [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, proposto per motivi complessivamente infondati, deve essere rigettato. 1. Quanto alle censure inerenti alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, il ricorrente non si confronta con l'intera motivazione del provvedimento impugnato, che ha messo in luce una serie di elementi indiziari solo in parte riconducibili alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. Al contrario di quanto sostenuto in ricorso - con argomenti che, per questo, si rivelano infondati e aspecifici - il Tribunale ha basato il suo convincimento anche sulla base delle dichiarazioni delle persone offese ed, in particolare, di quelle del sindaco di Cellannmare, [OSCURATO:PERSONA], che aveva riferito di aver ricevuto una prima intimidazione diretta da parte del ricorrente in epoca pregressa all'attentato dinamitardo presso i campi di calcetto e all'incendio dell'auto del coniuge dell'assessore Digioi4 Più specificamente, l'indagato, incontrando il sindaco, gli aveva detto "i campi di calcetto sono roba mia e nessuno deve mettere le mani". Significativa è stata ritenuta, con argomenti logici immuni da vizi ricostruttivi, la circostanza che gli attentati, non a caso uno dei quali proprio ai campi di calcetto alla cui gestione il ricorrente aveva interesse, fossero stati commessi dopo che l'amministrazione comunale aveva respinto le istanze di assegnazione della struttura sportiva presentate dall'associazione riconducibile al ricorrente e che l'incendio dell'autovettura della moglie dell'assessore Digioia era stata opera del cugino dell'indagato, che ne aveva riferito in una conversazione con altro soggetto. L'unicità logica e cronologica degli episodi delittuosi e la loro riconducibilità ad un unico movente era stata avvertita anche dalle persone offese, secondo quanto emergente da altra conversazione citata nel provvedimento impugnato. Ne consegue che le dichiarazioni dei collaboranti - convergenti nell'indicare il contesto di riferimento in cui erano maturati i fatti, il coinvolgimento del cugino del ricorrente (il coindagato [OSCURATO:PERSONA]) e l'intenzione del Giannini di compiere atti ritorsivi contro il sindaco (dichiarazioni del collaborante Volpe) - sono servite a corroborare ulteriormente le già rilevanti emergenze indiziarie a carico dell'indagato, fornendo ulteriori elementi di riscontro e non ponendosi in via esclusiva, come sembrerebbe dal ricorso, alla base delle scelte operate dal Tribunale, affidate ad un insieme di dati, molti dei quali neanche richiamati dal ricorrente, a dimostrazione della genericità dei suoi assunti. E, ciò, in una visione d'insieme degli elementi investigativi siccome emergente dal provvedimento impugnato, rende irrilevante la discrasia nelle dichiarazioni dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e Volpe rilevata dal ricorrente a proposito della sua collocazione criminale in una anziché in un'altra compagine criminale, tenuto conto 11/1- che entrambe le fazioni indicate dai collaboranti operavano in quel medesimo contesto ambientale in cui erano maturati i fatti di causa, i quali prescindono dalla attribuzione al ricorrente di uno specifico ruolo in un sodalizio di stampo mafioso. 2. Anche con riferimento al profilo che inerisce alle esigenze cautelari, il ricorrente sorvola sulla sussistenza della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (dovuta alla contestazione dell'aggravante dell'uso del metodo mafioso quanto ai reati di tentata estorsione ed incendio), sulla cui integrazione il ricorso tace e che, invece, il Tribunale ha valorizzato nello specifico, anche ai fini della valutazione dell'adeguatezza della misura, attraverso i riferimenti alla personalità del ricorrente, ai suoi rilevanti precedenti penali e carichi pendenti, alla gravità dei fatti in quanto inseriti in un contesto delinquenziale organizzato nel quale anche l'indagato era inserito trafficando in droga, alle ulteriori condotte minatorie, criticate in ricorso senza argomenti specifici, poste in essere in epoca recente dall'indagato contro il sindaco di Cellammare, significativi sotto il profilo della attualità delle esigenze cautelari. Tanto supera ed assorbe ogni altra considerazione difensiva, anche in relazione al contenuto della memoria depositata. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp.att.cod.proc.pen.. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 03.07.2024. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] na Pe