Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 33618/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2026 del Tribunale di Catania udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate, ex art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, dal del Procuratore generale che ha invocato il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza dell'Il febbraio 2026 il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, all'esito di rito abbreviato, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di dipendente della ditta [OSCURATO:PERSONA], alla guida dell'autocarro intestato alla ditta [OSCURATO:PERSONA], colpevole del reato contestatole -di cui all'art. 255 d.lgs. 152/2006, commesso ilo 24 gennaio 2024- e la ha condannata alla pena di euro 1.500 di ammenda, già ridotta per il rito, oltre al pagamento delle spese del giudizio.

2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso, per l'annullamento senza o con rinvio della sentenza impugnata, affidato a sei motivi.

2.1. Col primo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b) cod.proc.pen., erronea applicazione degli artt. 255, comma 1, d.lgs. 152/2006 e 2, comma 4, cod.pen. e 25, comma 2, Cost. .

Il fatto è stato commesso il 24 gennaio 2024, quando la pena edittale per la contravvenzione di cui in imputazione (tale risultando l'illecito di che trattasi per via del disposto dell'art. 6-ter, comma 1, d.l. 10 agosto 2023 n. 105) era l'ammenda da euro 1.000 a euro 10.000; solo con il d.l. 116/2025, conv. con I. 247/2025 (che ha pure introdotto le fattispecie aggravate di cui agli artt. 255-bis e 255-ter), la cornice edittale è stata determinata nella ammenda da euro 1.500 a euro

18.000. Nell'indicare la pena base in euro 3.000, espressamente dichiarando di non ritenere applicabile il minimo edittale, il giudicante non ha specificato a quale minimo si riferisse, con conseguente illegittimità della pena per via dell'omessa individuazione della norma applicata.

2.2. Col secondo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen., vizio di motivazione, asseritamente mancante, apparente o manifestamente illogica, in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio.

Il giudicante ha fissato la pena base in euro 3.000, appellandosi unicamente alla circostanza dell'essere stata la condotta «posta in essere da parte di soggetto che svolge professionalmente l'attività di pulizia».

La motivazione sarebbe illogica, e, comunque, meramente apparente in considerazione del fatto che : a)l'imputata è mera dipendente della ditta "[OSCURATO:PERSONA]", ma né titolare dell'impresa, né responsabile dell'ente; b)il giudicante ha applicato un aggravamento della pena fondato sulla qualifica professionale del datore di lavoro dell'imputata, e non sulla effettiva capacità a delinquere o sulla gravità della condotta di quest'ultima; c)non è stata fornita alcuna motivazione sulla mancata "concessione" delle attenuanti generiche, nonostante incensuratezza, occasionalità ed entità non rilevante della condotta.

22.3. Col terzo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett b) cod.proc.pen., omessa valutazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod.proc.pen., di cui avrebbe potuto essere riconosciuta l'operatività per occasionalità della condotta, natura dei rifiuti (non pericolosi, di modesta entità), qualifica dell'agente (semplice dipendente), assenza di precedenti penali, assenza di danno ambientale documentato.

2.4. Col quarto motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen., vizio di motivazione, asseritamente carente e comunque manifestamente illogica, in ordine alla identificazione dell'imputata, attestata per via del riconoscimento da telecamere, in difetto della indicazione delle modalità con cui tale riconoscimento è stato effettuato, sulla scorta di un errore materiale di cui la stessa sentenza dà atto e consistente nella errata identificazione dell'imputata (convocata presso la polizia municipale quale "[OSCURATO:PERSONA]" e non [OSCURATO:PERSONA]), laddove le dichiarazioni della titolare della ditta di pulizie rassegnano la realtà di due soggetti utilizzatori del mezzo con cui la condotta è stata posta in essere e le immagini delle telecamere restituiscono la realtà di due soggetti (e non la sola imputata) che scendevano dal mezzo stesso.

2.5. Col quinto motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b) cod.proc.pen., erronea applicazione dell'art. 255, comma 1, d.lgs 152/2006 in relazione all'art. 192, commi 1 e 2, stesso testo, e insussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie, in tesi riconducibile a mero illecito amministrativo.

Il Tribunale non si è peritato di verificare se la condotta in imputazione fosse effettivamente sussumibile nella nozione di «abbandono» o «deposito incontrollato» di rifiuti, di cui all'art. 192, commi 1 e 2, d.lgs. 152/2006, o se integrasse un mero conferimento irregolare di rifiuti, sanzionabile in via amministrativa, adeguatamente valutando l'intenzione del soggetto (ed omettendo in particolare di accertare se il luogo ove i sacchi sono stati depositati fosse prossimo ad un punto di raccolta, se il rifiuto fosse stato poi effettivamente raccolto dal servizio pubblico a tanto deputato, se la condotta dell'imputata non costituisse una irregolarità nelle modalità del conferimento).

2.6. Col sesto motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen., erronea applicazione dell'art. 606, comma 1, d.lgs. 152/2006 in relazione all'art. 192, commi 1 e 2 stesso testo, e correlato vizio di motivazione, per omesso accertamento dell'elemento soggettivo sotto il profilo della natura dismissiva e definitiva della condotta.

L'omessa indagine in ordine alla consapevolezza in capo all'imputata "che il deposito dei sacchi in quel determinato punto avrebbe avuto carattere definitivo e dismissivo" ovvero se ella avesse operato nella ragionevole convinzione che í rifiuti 3collocati in quel sito darebbero stati raccolti dal servizio deputato costituisce decisivo vulnus della decisione in quanto nel descritto ultimo caso, farebbe difetto l'elemento soggettivo della contravvenzione, che non può esser desunto dalla mera materialità della condotta di deposito. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. I primi due motivi, in quanto entrambi inerenti al trattamento sanzionatorio benché svolti partendo da due, differenti, profili : - violazione di legge per erronea applicazione dell'art.255, comma 1, d.lgs. n.152/2006, in relazione alla successione di leggi penali nel tempo (art. 2, comma 4, cod.pen.) e art. 25, comma 2, Cost.; - vizio di motivazione , mancante apparente e manifestamente illogica, in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio; possono essere trattati congiuntamente.

1.1. Il reato di «Abbandono di rifiuti non pericolosi», art 255 d.lgs 152/2006, ora punito «con l'ammenda da millecinquecento a diciottomila euro», prevedeva originariamente, per il caso di rifiuti non pericolosi, una sanzione amministrativa pecuniaria da centocinque euro a seicentoventi euro, poi modificata nella misura dall'art. 34 del d.l. 3 dicembre 2010, n. 205 in quella della ammenda "da trecento euro a tremila euro", quindi, nuovamente, dall'art. 6-ter del d.l. 10 agosto 2023 , n. 105, che ha indicato il range edittale nella misura da "mille euro a diecimila euro", di seguito oggetto di successive modifiche, irrilevanti ai fini in discussione, in quanto postume rispetto al tempus commissi delicti, individuato al 24 gennaio 2024.

1.2. La pena edittale cui ratione temporis occorre por mente è, dunque, quella, correttamente indicata dalla difesa, della ammenda da euro mille a euro diecimila.

1.3. Ciò premesso può esaminarsi la prima delle censure proposte, di erronea applicazione di legge, in cui sarebbe incorso il Tribunale allorquando ha indicato la pena base, sui cui operare la riduzione per il rito, in euro 3.000, dichiarando di non ritenere congrua quella minima edittale.

Posto che la pena così indicata è 'superiore al minimo edittale' sia ove si abbia riguardo alla misura concretamente applicabile (ammenda da euro mille a euro diecimila), sia ove si considerasse quella attualmente vigente (ammenda da millecinquecento a diciottomila euro), comunque tra loro neppure particolarmente 4distanti quanto alla misura minima, non si ravvisano ragioni per ritenere che il Tribunale abbia errato nella individuazione del range edittale in concreto applicabile in ragione della data del commesso reato, dovendosi presumere, sia pur nel silenzio del giudicante circa la successione nel tempo delle modifiche che hanno interessato la disposizione in disamina, che lo stesso la abbia correttamente individuata, e rilevato, comunque, che la scelta dosimetrica come operata è immune da censure, in quanto né scende sotto il minimo , né supera il massimo legale previsto, sicché l'esercizio del potere discrezionale del giudice in funzione di personalizzazione del trattamento sanzionatorio con determinazione dello stesso nei limiti della cornice edittale espressamente fissata dal legislatore è stato correttamente giustificato («essendo la condotta posta in essere da parte di un soggetto che svolge professionalmente l'attività di pulizia») nel rispetto del principio, di cui all'art. 132 cod.pen., che prevede lo specifico obbligo di motivazione da parte del giudice circa la quantificazione della pena.

1.4. Si rammenta e conferma, peraltro, il costante orientamento di questa Corte (v.

Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019 Ud. (dep. 09/07/2019 ) Rv. 276288 - 01), secondo cui «Non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo».

Principio e calcolo quelli appena dedotti- secondo cui la media edittale, nel caso di specie, si attesta nella misura di euro 5.500, rispetto alla quale la pena base individuata è ampiamente inferiore.

1.5. In ogni caso, non ritenuta necessaria, per le motivazioni appena espresse, una motivazione specifica sul punto, neppure possono condividersi le lagnanze difensive in ordine alla motivazione invece in concreto addotta dal Tribunale, posto che il ragionamento che si inferisce dalla pur sintetica argomentazione del giudicante attiene proprio al concreto disvalore dell'azione criminosa, nella specie implicitamente lumeggiata dall'utilizzo di mezzi afferenti al peculiare oggetto dell'attività di impresa cui, professionalmente, attende l'imputata (non importa ai presenti fini la qualifica che ne caratterizza la prestazione tanto più che diverse qualifiche comporterebbero una diversa contestazione in diritto), con inevitabile riverbero specifico sul grado della colpa, in ragione del livello di previsione o di prevedibilità dell'evento criminoso e del grado di esigibilità del modello comportamentale dovuto dall'agente proprio in virtù della sua presumibile/esigibile 'formazione specifica' nel settore in cui la condotta è maturata.

51.6. Quanto, poi, alla censurata omessa motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, posto che né dalla sentenza, né da eventuali allegazioni della ricorrente risulta che le stesse siano state invocate dalla difesa, si osserva che questa Corte ritiene che le attenuanti generiche devono essere intese come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena (cfr., Sez. 2, n. 14307 del 14.3.2017, Musumeci; Sez. 2, n. 30228 del 5.6.2014, Vernucci); il loro riconoscimento non costituisce, pertanto, un diritto dell'imputato, conseguente all'assenza di elementi negativi, ma richiede elementi di segno positivo (v. ex multis sez. 3, n. 24128 del 18/3/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, n.m.).

Il riconoscimento delle attenuanti generiche deve essere fondato, insomma, sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato; ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio (Sez. 7, Ord. n. 10291 del 09/01/2024, Mele, n.m.; Sez. 5, n. 2504 del 27/11/2023, dep. 2024, Vacca, n.m.; Sez. 3, n. 54179 del 17/07/2018, Daistan, Rv. 275440 - 01; Sez. 3, n. 9836 del 9 marzo 2016, Piliero, Rv. 266460 - 01).

Nella specie, lo si ribadisce, nessuna istanza in proposito risulta essere stata formulata dalla difesa della [OSCURATO:PERSONA], mentre espressamente risulta l'assenza di qualsivoglia contributo in qualche misura collaborativo dell'imputata, che ha scelto di non partecipare al processo.

1.7. I motivi sono, dunque, entrambi, nella loro totalità, manifestamente infondati.

2. Infondato è, anche, il terzo motivo di ricorso.

2.1. Dalla lettura della sentenza non risulta che la difesa abbia richiesto pronuncia di non punibilità ai sensi dell'art 131-bis cod.pen..

Sez. 4 n. 15170 del 16/2/2022 e precedente Sez. 6, n. 2175 del 25/11/2020 - dep. 19/01/2021hanno affermato il principio secondo cui la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. può essere rilevata di ufficio dal giudice d'appello in quanto, per assimilazione alle altre cause di proscioglimento per le quali vi è l'obbligo di immediata declaratoria in ogni stato e grado del processo, la stessa può farsi rientrare nella previsione di cui all'art. 129 cod. proc. pen..

In 6motivazione, nella sentenza citata della Sez. 4, si osserva, come già le Sezioni Unite di questa Corte abbiano chiarito che l'istituto della esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis cod. pen., abbia natura sostanziale, sicché il giudice è tenuto a valutarne anche d'ufficio la sussistenza al fine di dichiarare la relativa causa di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, non mass. sul punto; conf.

Sez.

U, n. 13682 del 25/02/2016, Coccinniglio, non mass. sul punto).

Ma tanto premesso si rileva la possibilità di una motivazione implicita di rigetto della richiesta di non punibilità per particolare tenuità del fatto, di indubbio rilievo soprattutto in assenza di specifica richiesta.

In ordine a tale profilo questa Corte ha più volte ribadito come la richiesta di applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. debba ritenersi implicitamente disattesa dal giudice qualora la struttura argomentativa della sentenza richiami, anche in relazione ad altri profili, elementi che escludano una valutazione del fatto in termini di particolare tenuità (ex multis Sez. 3, n. 43604 del 08/09/2021 - Rv. 282097).

2.2. E nell'ipotesi in esame, dalla motivazione, specie avuto riguardo al trattamento sanzionatorio, si evincono elementi dai quali è possibile desumere che vi sia stato un implicito rigetto della richiesta.

Il giudice, infatti, ha individuato la pena base discostandosi dal minimo edittale e non ha concesso le circostanze attenuanti generiche.

Tutto ciò porta a ritenere che vi sia stata una valutazione implicita della mancata ricorrenza dei requisiti di applicazione dell'istituto.

3. Manifestamente infondato è il quarto motivo, con cui si denuncia motivazione carente e manifestamente illogica in ordine alla identificazione dell'imputata.

3.1. Il giudice di primo grado, con motivazione per nulla carente, illogica o contradditoria, ha evidenziato gli elementi, l'uno conseguenziale all'altro, grazie ai quali si è giunti con certezza alla identificazione della imputata: a) visione da parte della polizia giudiziaria della registrazione della telecamera installata presso il viale ove venivano scaricati i sacchi con materiale di risulta; b) individuazione della ditta di pulizia grazie all'insegna posta sull'autocarro; c) verifica dell'intestatario dell'autocarro ripreso; d) s.i.t. della proprietaria che riferiva di essere la titolare della ditta di pulizie [OSCURATO:PERSONA] e che il mezzo di interesse era a disposizione dei dipendenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; e) riconoscimento della [OSCURATO:PERSONA], convocata per audizione, da parte della polizia giudiziaria che aveva visionato il filmato in colei che aveva abbandonato i rifiuti in strada.

3.2. Si ribadisce che nel giudizio di legittimità il sindacato sulla correttezza del procedimento indiziario non può consistere nella rivalutazione della gravità, della 7precisione e della concordanza degli indizi, in quanto ciò comporterebbe inevitabilmente apprezzamenti riservati al giudice di merito, ma deve tradursi nel controllo logico e giuridico della struttura della motivazione, al fine di verificare se sia stata data esatta applicazione ai criteri legali dettati dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. e se siano state coerentemente applicate le regole della logica nell'interpretazione dei risultati probatori (Sez. 1, n. 42993 del 25/9/2008, Rv. 241826) e potendo il giudice fondare il proprio convincimento di responsabilità anche sulla loro concatenazione logica, dalla quale risulti che il complesso degli indizi possiede quella univocità e concordanza atta a convincere della loro confluenza nella certezza in ordine al fatto stesso» (Sez. 2, Sentenza n. 45851 del 15/09/2023 Ud. (dep. 14/11/2023 ) Rv. 285441 - 02; Conf.: n. 978 del 1982, Rv. 157266-01).

E, si è aggiunto, in tema di prova, anche la causale di un delitto in tanto può fungere da fatto catalizzatore e rafforzativo della valenza degli indizi posti a fondamento di un giudizio di responsabilità, in quanto essi, all'esito dell'apprezzamento analitico e nel quadro di una valutazione globale di insieme, si presentino, anche in virtù della chiave di lettura offerta dal movente, chiari, precisi e convergenti per la loro univoca significazione (in termini, Sez. 1, n. 12217 del 30/01/2025 Ud. (dep. 27/03/2025 ) Rv. 287695 - 01).

Ciò tanto più se non sono allegati elementi di segno contrario -come, nella specie, per la scelta dell'imputata di non partecipare al processo-.

Nell'ordinamento processuale penale, spetta all'imputato, ove la pubblica accusa abbia assolto al proprio onere probatorio (che ben può essere assolto anche nella sua connotazione indiziaria, purché rispondente ai criteri di cui all'art. 192 cod. proc.pen.), anche in forza di presunzioni o di massime di esperienza, allegare il contrario sulla base di concreti e oggettivi elementi fattuali, potendo lo stesso, in ragione del principio di cd.

"vicinanza della prova", acquisire o quanto meno fornire, tramite la loro allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva (così Sez. 6, n. 13873 del 12/02/2026 Ud. (dep. 16/04/2026 ) Rv. 289780 - 01).

3.3. Il motivo, dunque, già inammissibile per genericità estrinseca, non confrontandosi con la motivazione resa, è, anche, manifestamente infondato anche sotto il profilo del vizio di motivazione che, invece, aderente alle risultanze probatorie, resa conformemente al dettato normativo, è svolta senza contraddizioni e manifeste illogicità.

4. Infondati sono, anche, il quinto ed il sesto motivo che, entrambi riguardanti l'erronea applicazione dell'art. 255, comma 1, d.lgs 152/2006: 8-il quinto in relazione all'articolo 192 D.Lgs. 152/06, allegando l'insussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie penale per riconducibilità della condotta al mero illecito amministrativo di conferimento irregolare dei rifiuti; -il sesto in relazione all'articolo 192, comma 1 e 2, D.Lgs. 152/06 e al denunciato vizio di motivazione per omesso accertamento dell'elemento soggettivo del reato sotto il profilo della consapevolezza della natura dismissiva e definitiva della condotta, possono essere trattati congiuntamente.

4.1. Nel caso di specie risulta accertato, in fatto, dalle risultanze delle videoriprese analizzate dalla polizia giudiziaria, che la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] scaricava diversi sacchi di materiale di risulta, dunque non rifiuti di piccole dimensioni, depositandoli sulla pubblica via.

4.2. Non può convenirsi con la difesa che ne assume la sussumibilità nella previsione di cui all'art. 192 T.U.A., mero illecito amministrativo di conferimento irregolare di rifiuti.

4.3. Giova rilevare, in aggiunta a quanto sopra anticipato, sia pure solo con riferimento alle modifiche rilevanti in ordine alla pena edittale, come la formulazione attuale dell'art. 255 d.lgs 152/2006 sia il risultato di modifiche ed integrazioni molteplici rispetto alla sua formulazione originaria.

Il primo intervento di modifica è stato realizz-ato con d.lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 (in SO n.269, relativo alla G.U. 10/12/2010, n.288), che ha elevato la sanzione amministrativa, originariamente prevista per l'abbandono di rifiuti non pericolosi nel range "da centocinque euro a seicentoventi euro", nella misura "da trecento euro a tremila euro"; il secondo con I. 28 dicembre 2015, n. 221 (in G.U. 18/01/2016, n.13) che, introdotto con l'art. 232-ter, «Divieto di abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni», ha disposto (con l'art. 40, comma 1, lettera b) l'introduzione del comma 1-bis all'art. 255, introduttivo della sanzione per la relativa violazione; il terzo, con d.l. 10 agosto 2023, n. 105 (in G.U. 10/08/2023, n.186), convertito con modificazioni dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137 (in G.U. 09/10/2023, n. 236), che ha disposto con l'art. 6-ter, comma 1, la trasformazione dell'illecito di cui all'art. 255, comma 1, da amministrativo in illecito penale, distinguendo, l'ipotesi base, del comma primo, da quella dell'abbandono di rifiuti pericolosi, punita, al comma 2, con pena aumentata fino al doppio; il quarto, con d.l. 8 agosto 2025, n. 116 (in G.U. 08/08/2025, n.183), «Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi e per l'istituzione del Dipartimento per il Sud, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi» convertito con modificazioni dalla L. 3 ottobre 2025, n. 147 (in G.U. 07/10/2025, n. 233), 9che ha disposto con l'art. 1, comma 1, lettera b, la modifica della rubrica dell'articolo 255, ora incriminante il solo «Abbandono di rifiuti non pericolosi» (per essere invece l'abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari, e quello di rifiuti pericolosi, previsti e disciplinati rispettivamente dai successivi artt. 255-bis e 255-ter T.U.A.), e la sostituzione del suo comma 1, aggravando la misura della pena: «1.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l'ammenda da millecinquecento a diciottomila euro.

Quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da quattro a sei mesi.

Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.»; ha inserito i commi 1.1. (nuova fattispecie contravvenzionale per agenti qualificati, titolari di imprese e responsabili di enti), e

1.2. (fattispecie di illecito amministrativo avente ad oggetto l'abbandono di rifiuti urbani); ha sostituito il comma 1-bis (confermando la natura di illecito amministrativo della fattispecie) ed introdotto il comma 1-ter (sancendo la possibilità che le violazioni amministrative di cui ai commi 1.2. e 1-bis possano esser accertate tramite le risultanze delle video riprese degli impianti di videosorveglianza posti fuori dai centri abitati).

4.3. Ne risulta una risposta sanzionatoria della Parte Quarta del Codice dell'Ambiente stratificata relativamente all'abbandono di rifiuti: la disposizione dell'art. 255 d.lgs 152/2006 si inserisce in questo sistema graduato e va coordinata con le fattispecie del codice penale in materia di delitti contro l'ambiente (artt. 452-bis ss. cod.pen.) introdotte dalla

I. 68/2015 che ha introdotto nel codice penale i delitti di inquinamento e disastro ambientale (artt. 452-bis e 452-quater cod.pen.) nonché il delitto di traffico organizzato di rifiuti (oggi art. 452-quaterdecies cod.pen., già art. 260 d.lgs. 152/2006).

Agli illeciti amministrativi, per abbandono di rifiuti urbani accanto ai contenitori stradali, ed a quello conseguente all'abandono o deposito di rifiuti ai sensi degli artt. 232-bis e 232-ter del d.lgs. 152/2006, si contrappongono, in un climax ascendente: la contravvenzione -nello specifico contestata e ritenuta- per abbandono di rifiuti non pericolosi, di cui all'art. 255, comma 1, punito con l'ammenda da nnillecinquecento a diciottomila euro -fatto comunque salvo l'obbligo previsto dall'art. 192, comma 3, d.lgs 152/2006, di «procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di 10godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo»-; i delitti di abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari, art. 255-bis, e di abbandono di rifiuti pericolosi, di cui all'art. 255- ter T.U.A..

Contravvenzione, quella di cui all'art. 255 d.lgs. 152/2006, che, in considerazione della clausola di salvezza del suo incipit, fa salva la configurabilità dei più gravi reati previsti dal T.U.A..

4.4. La distinzione tra illecito amministrativo e contravvenzione dipende quindi dal tipo di rifiuto, dalla gravità della condotta, e dal contesto in cui avviene l'abbandono.

E l'illecito ambientale previsto dall'art. 255 (in relazione alla violazione delle disposizioni degli artt. 192, commi 1 e 2, d.lgs 152/2006) presenta una struttura tipica, di reato comune, con oggetto materiale consistente in rifiuti non pericolosi, e condotta consistente nell'abbandono, deposito o immissione di rifiuti, sorretta da dolo o colpa.

Il perno normativo è l'art. 192, che vieta il deposito incontrollato e l'abbandono di rifiuti sul suolo e nel sottosuolo, nonché l'immissione nelle acque.

Accanto al divieto, la norma richiama conseguenze non solo sanzionatorie (amministrative o penali), ma anche di rimuovere e ripristinare.

4.5. Si intende qui richiamare la costante giurisprudenza di legittimità (nel medesimo senso la dottrina) in forza della quale la contravvenzione qui contestata, che punisce l'abbandono dei rifiuti, e che ha natura di reato istantaneo con effetti eventualmente permanenti, presuppone una volontà dismissiva che dà luogo a un gesto isolato sostanziantesi nella derelizione.

Integra, cioè, la contravvenzione di cui all'art. 255, comma 1, d.lgs. 152/2006, la condotta tipica di 'abbandono' (come Io stesso etimo suggerisce) consistente in deposito incontrollato di rifiuti con volontà di definitiva disnnissione degli stessi, comprovata dal disinteresse del detentore del rifiuto dopo la collocazione nel luogo in cui lo stesso viene rinvenuto, condotta che, per la sua episodicità, esaurisce gli effetti della condotta fin dal momento dell'abbandono e non presuppone una successiva attività gestoria volta al recupero o allo smaltimento (così Sez. 3, n. 44516 del 17/7/2019, n.m.; Sez. 3, n. 6999 del 22/11/2017 (dep. 2018), Paglia, Rv. 272632; Sez. 3, n. 18880 del 29/9/2017 (dep. 2018), Scarabottini, n.m.; Sez. 3, n. 7386 del 19/11/2014 (dep.2015), Cusini e altro, Rv. 262410; Sez. 3, n. 30910 del 10/6/2014, Ottonello, Rv. 260011; Sez. 3, n. 48489 del 13/11/2013, Fumuso, Rv. 258519; Sez. 3, n. 25216 del 26/05/2011, Caggiano, Rv. 250969).

114.6. Nella specie, si rileva, il giudice del merito ha correttamente escluso trattarsi di rifiuti di piccole dimensioni, ha dedotto, al contrario, trattarsi di sacchi, vari, deposti dalla ricorrente in strada (è indicato il toponimo) con la chiara volontà di disfarsene in tal modo, laddove nulla risulta a proposito della ipotesi (già in astratto non configurabile trattandosi di rifiuti dell'impresa di pulizie ove la imputata risulta impiegata e non di rifiuti urbani cui solo si attaglia la fattispecie di illecito amministrativo di cui al comma 1.2. della norma in disamina) difensiva dell'abbandono/posizionamento degli stessi in prossimità di un punto di raccolta, con conseguente mera irregolarità nelle modalità di conferimento.

Si richiama quanto sopra dedotto al § 3.2., in fine, a proposito del principio di cd.

"vicinanza della prova".

4.7. L'inquadramento della condotta nella fattispecie contestata è dunque corretto.

La motivazione resa, pur sintetica, è efficace, coerente rispetto alle risultanze probatorie disponibili, immune da contraddizioni intrinseche e scevra da cedimenti logici.

5. Ne consegue il rigetto del ricorso con onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2026 del Tribunale di Catania udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate, ex art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, dal del Procuratore generale che ha invocato il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza dell'Il febbraio 2026 il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, all'esito di rito abbreviato, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di dipendente della ditta [OSCURATO:PERSONA], alla guida dell'autocarro intestato alla ditta [OSCURATO:PERSONA], colpevole del reato contestatole -di cui all'art. 255 d.lgs. 152/2006, commesso ilo 24 gennaio 2024- e la ha condannata alla pena di euro 1.500 di ammenda, già ridotta per il rito, oltre al pagamento delle spese del giudizio. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso, per l'annullamento senza o con rinvio della sentenza impugnata, affidato a sei motivi. 2.1. Col primo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b) cod.proc.pen., erronea applicazione degli artt. 255, comma 1, d.lgs. 152/2006 e 2, comma 4, cod.pen. e 25, comma 2, Cost. . Il fatto è stato commesso il 24 gennaio 2024, quando la pena edittale per la contravvenzione di cui in imputazione (tale risultando l'illecito di che trattasi per via del disposto dell'art. 6-ter, comma 1, d.l. 10 agosto 2023 n. 105) era l'ammenda da euro 1.000 a euro 10.000; solo con il d.l. 116/2025, conv. con I. 247/2025 (che ha pure introdotto le fattispecie aggravate di cui agli artt. 255-bis e 255-ter), la cornice edittale è stata determinata nella ammenda da euro 1.500 a euro 18.000. Nell'indicare la pena base in euro 3.000, espressamente dichiarando di non ritenere applicabile il minimo edittale, il giudicante non ha specificato a quale minimo si riferisse, con conseguente illegittimità della pena per via dell'omessa individuazione della norma applicata. 2.2. Col secondo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen., vizio di motivazione, asseritamente mancante, apparente o manifestamente illogica, in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio. Il giudicante ha fissato la pena base in euro 3.000, appellandosi unicamente alla circostanza dell'essere stata la condotta «posta in essere da parte di soggetto che svolge professionalmente l'attività di pulizia». La motivazione sarebbe illogica, e, comunque, meramente apparente in considerazione del fatto che : a)l'imputata è mera dipendente della ditta "[OSCURATO:PERSONA]", ma né titolare dell'impresa, né responsabile dell'ente; b)il giudicante ha applicato un aggravamento della pena fondato sulla qualifica professionale del datore di lavoro dell'imputata, e non sulla effettiva capacità a delinquere o sulla gravità della condotta di quest'ultima; c)non è stata fornita alcuna motivazione sulla mancata "concessione" delle attenuanti generiche, nonostante incensuratezza, occasionalità ed entità non rilevante della condotta. 22.3. Col terzo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett b) cod.proc.pen., omessa valutazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod.proc.pen., di cui avrebbe potuto essere riconosciuta l'operatività per occasionalità della condotta, natura dei rifiuti (non pericolosi, di modesta entità), qualifica dell'agente (semplice dipendente), assenza di precedenti penali, assenza di danno ambientale documentato. 2.4. Col quarto motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen., vizio di motivazione, asseritamente carente e comunque manifestamente illogica, in ordine alla identificazione dell'imputata, attestata per via del riconoscimento da telecamere, in difetto della indicazione delle modalità con cui tale riconoscimento è stato effettuato, sulla scorta di un errore materiale di cui la stessa sentenza dà atto e consistente nella errata identificazione dell'imputata (convocata presso la polizia municipale quale "[OSCURATO:PERSONA]" e non [OSCURATO:PERSONA]), laddove le dichiarazioni della titolare della ditta di pulizie rassegnano la realtà di due soggetti utilizzatori del mezzo con cui la condotta è stata posta in essere e le immagini delle telecamere restituiscono la realtà di due soggetti (e non la sola imputata) che scendevano dal mezzo stesso. 2.5. Col quinto motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b) cod.proc.pen., erronea applicazione dell'art. 255, comma 1, d.lgs 152/2006 in relazione all'art. 192, commi 1 e 2, stesso testo, e insussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie, in tesi riconducibile a mero illecito amministrativo. Il Tribunale non si è peritato di verificare se la condotta in imputazione fosse effettivamente sussumibile nella nozione di «abbandono» o «deposito incontrollato» di rifiuti, di cui all'art. 192, commi 1 e 2, d.lgs. 152/2006, o se integrasse un mero conferimento irregolare di rifiuti, sanzionabile in via amministrativa, adeguatamente valutando l'intenzione del soggetto (ed omettendo in particolare di accertare se il luogo ove i sacchi sono stati depositati fosse prossimo ad un punto di raccolta, se il rifiuto fosse stato poi effettivamente raccolto dal servizio pubblico a tanto deputato, se la condotta dell'imputata non costituisse una irregolarità nelle modalità del conferimento). 2.6. Col sesto motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen., erronea applicazione dell'art. 606, comma 1, d.lgs. 152/2006 in relazione all'art. 192, commi 1 e 2 stesso testo, e correlato vizio di motivazione, per omesso accertamento dell'elemento soggettivo sotto il profilo della natura dismissiva e definitiva della condotta. L'omessa indagine in ordine alla consapevolezza in capo all'imputata "che il deposito dei sacchi in quel determinato punto avrebbe avuto carattere definitivo e dismissivo" ovvero se ella avesse operato nella ragionevole convinzione che í rifiuti 3collocati in quel sito darebbero stati raccolti dal servizio deputato costituisce decisivo vulnus della decisione in quanto nel descritto ultimo caso, farebbe difetto l'elemento soggettivo della contravvenzione, che non può esser desunto dalla mera materialità della condotta di deposito. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. I primi due motivi, in quanto entrambi inerenti al trattamento sanzionatorio benché svolti partendo da due, differenti, profili : - violazione di legge per erronea applicazione dell'art.255, comma 1, d.lgs. n.152/2006, in relazione alla successione di leggi penali nel tempo (art. 2, comma 4, cod.pen.) e art. 25, comma 2, Cost.; - vizio di motivazione , mancante apparente e manifestamente illogica, in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio; possono essere trattati congiuntamente. 1.1. Il reato di «Abbandono di rifiuti non pericolosi», art 255 d.lgs 152/2006, ora punito «con l'ammenda da millecinquecento a diciottomila euro», prevedeva originariamente, per il caso di rifiuti non pericolosi, una sanzione amministrativa pecuniaria da centocinque euro a seicentoventi euro, poi modificata nella misura dall'art. 34 del d.l. 3 dicembre 2010, n. 205 in quella della ammenda "da trecento euro a tremila euro", quindi, nuovamente, dall'art. 6-ter del d.l. 10 agosto 2023 , n. 105, che ha indicato il range edittale nella misura da "mille euro a diecimila euro", di seguito oggetto di successive modifiche, irrilevanti ai fini in discussione, in quanto postume rispetto al tempus commissi delicti, individuato al 24 gennaio 2024. 1.2. La pena edittale cui ratione temporis occorre por mente è, dunque, quella, correttamente indicata dalla difesa, della ammenda da euro mille a euro diecimila. 1.3. Ciò premesso può esaminarsi la prima delle censure proposte, di erronea applicazione di legge, in cui sarebbe incorso il Tribunale allorquando ha indicato la pena base, sui cui operare la riduzione per il rito, in euro 3.000, dichiarando di non ritenere congrua quella minima edittale. Posto che la pena così indicata è 'superiore al minimo edittale' sia ove si abbia riguardo alla misura concretamente applicabile (ammenda da euro mille a euro diecimila), sia ove si considerasse quella attualmente vigente (ammenda da millecinquecento a diciottomila euro), comunque tra loro neppure particolarmente 4distanti quanto alla misura minima, non si ravvisano ragioni per ritenere che il Tribunale abbia errato nella individuazione del range edittale in concreto applicabile in ragione della data del commesso reato, dovendosi presumere, sia pur nel silenzio del giudicante circa la successione nel tempo delle modifiche che hanno interessato la disposizione in disamina, che lo stesso la abbia correttamente individuata, e rilevato, comunque, che la scelta dosimetrica come operata è immune da censure, in quanto né scende sotto il minimo , né supera il massimo legale previsto, sicché l'esercizio del potere discrezionale del giudice in funzione di personalizzazione del trattamento sanzionatorio con determinazione dello stesso nei limiti della cornice edittale espressamente fissata dal legislatore è stato correttamente giustificato («essendo la condotta posta in essere da parte di un soggetto che svolge professionalmente l'attività di pulizia») nel rispetto del principio, di cui all'art. 132 cod.pen., che prevede lo specifico obbligo di motivazione da parte del giudice circa la quantificazione della pena. 1.4. Si rammenta e conferma, peraltro, il costante orientamento di questa Corte (v. Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019 Ud. (dep. 09/07/2019 ) Rv. 276288 - 01), secondo cui «Non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo». Principio e calcolo quelli appena dedotti- secondo cui la media edittale, nel caso di specie, si attesta nella misura di euro 5.500, rispetto alla quale la pena base individuata è ampiamente inferiore. 1.5. In ogni caso, non ritenuta necessaria, per le motivazioni appena espresse, una motivazione specifica sul punto, neppure possono condividersi le lagnanze difensive in ordine alla motivazione invece in concreto addotta dal Tribunale, posto che il ragionamento che si inferisce dalla pur sintetica argomentazione del giudicante attiene proprio al concreto disvalore dell'azione criminosa, nella specie implicitamente lumeggiata dall'utilizzo di mezzi afferenti al peculiare oggetto dell'attività di impresa cui, professionalmente, attende l'imputata (non importa ai presenti fini la qualifica che ne caratterizza la prestazione tanto più che diverse qualifiche comporterebbero una diversa contestazione in diritto), con inevitabile riverbero specifico sul grado della colpa, in ragione del livello di previsione o di prevedibilità dell'evento criminoso e del grado di esigibilità del modello comportamentale dovuto dall'agente proprio in virtù della sua presumibile/esigibile 'formazione specifica' nel settore in cui la condotta è maturata. 51.6. Quanto, poi, alla censurata omessa motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, posto che né dalla sentenza, né da eventuali allegazioni della ricorrente risulta che le stesse siano state invocate dalla difesa, si osserva che questa Corte ritiene che le attenuanti generiche devono essere intese come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena (cfr., Sez. 2, n. 14307 del 14.3.2017, Musumeci; Sez. 2, n. 30228 del 5.6.2014, Vernucci); il loro riconoscimento non costituisce, pertanto, un diritto dell'imputato, conseguente all'assenza di elementi negativi, ma richiede elementi di segno positivo (v. ex multis sez. 3, n. 24128 del 18/3/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, n.m.). Il riconoscimento delle attenuanti generiche deve essere fondato, insomma, sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato; ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio (Sez. 7, Ord. n. 10291 del 09/01/2024, Mele, n.m.; Sez. 5, n. 2504 del 27/11/2023, dep. 2024, Vacca, n.m.; Sez. 3, n. 54179 del 17/07/2018, Daistan, Rv. 275440 - 01; Sez. 3, n. 9836 del 9 marzo 2016, Piliero, Rv. 266460 - 01). Nella specie, lo si ribadisce, nessuna istanza in proposito risulta essere stata formulata dalla difesa della [OSCURATO:PERSONA], mentre espressamente risulta l'assenza di qualsivoglia contributo in qualche misura collaborativo dell'imputata, che ha scelto di non partecipare al processo. 1.7. I motivi sono, dunque, entrambi, nella loro totalità, manifestamente infondati. 2. Infondato è, anche, il terzo motivo di ricorso. 2.1. Dalla lettura della sentenza non risulta che la difesa abbia richiesto pronuncia di non punibilità ai sensi dell'art 131-bis cod.pen.. Sez. 4 n. 15170 del 16/2/2022 e precedente Sez. 6, n. 2175 del 25/11/2020 - dep. 19/01/2021hanno affermato il principio secondo cui la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. può essere rilevata di ufficio dal giudice d'appello in quanto, per assimilazione alle altre cause di proscioglimento per le quali vi è l'obbligo di immediata declaratoria in ogni stato e grado del processo, la stessa può farsi rientrare nella previsione di cui all'art. 129 cod. proc. pen.. In 6motivazione, nella sentenza citata della Sez. 4, si osserva, come già le Sezioni Unite di questa Corte abbiano chiarito che l'istituto della esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis cod. pen., abbia natura sostanziale, sicché il giudice è tenuto a valutarne anche d'ufficio la sussistenza al fine di dichiarare la relativa causa di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, non mass. sul punto; conf. Sez. U, n. 13682 del 25/02/2016, Coccinniglio, non mass. sul punto). Ma tanto premesso si rileva la possibilità di una motivazione implicita di rigetto della richiesta di non punibilità per particolare tenuità del fatto, di indubbio rilievo soprattutto in assenza di specifica richiesta. In ordine a tale profilo questa Corte ha più volte ribadito come la richiesta di applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. debba ritenersi implicitamente disattesa dal giudice qualora la struttura argomentativa della sentenza richiami, anche in relazione ad altri profili, elementi che escludano una valutazione del fatto in termini di particolare tenuità (ex multis Sez. 3, n. 43604 del 08/09/2021 - Rv. 282097). 2.2. E nell'ipotesi in esame, dalla motivazione, specie avuto riguardo al trattamento sanzionatorio, si evincono elementi dai quali è possibile desumere che vi sia stato un implicito rigetto della richiesta. Il giudice, infatti, ha individuato la pena base discostandosi dal minimo edittale e non ha concesso le circostanze attenuanti generiche. Tutto ciò porta a ritenere che vi sia stata una valutazione implicita della mancata ricorrenza dei requisiti di applicazione dell'istituto. 3. Manifestamente infondato è il quarto motivo, con cui si denuncia motivazione carente e manifestamente illogica in ordine alla identificazione dell'imputata. 3.1. Il giudice di primo grado, con motivazione per nulla carente, illogica o contradditoria, ha evidenziato gli elementi, l'uno conseguenziale all'altro, grazie ai quali si è giunti con certezza alla identificazione della imputata: a) visione da parte della polizia giudiziaria della registrazione della telecamera installata presso il viale ove venivano scaricati i sacchi con materiale di risulta; b) individuazione della ditta di pulizia grazie all'insegna posta sull'autocarro; c) verifica dell'intestatario dell'autocarro ripreso; d) s.i.t. della proprietaria che riferiva di essere la titolare della ditta di pulizie [OSCURATO:PERSONA] e che il mezzo di interesse era a disposizione dei dipendenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; e) riconoscimento della [OSCURATO:PERSONA], convocata per audizione, da parte della polizia giudiziaria che aveva visionato il filmato in colei che aveva abbandonato i rifiuti in strada. 3.2. Si ribadisce che nel giudizio di legittimità il sindacato sulla correttezza del procedimento indiziario non può consistere nella rivalutazione della gravità, della 7precisione e della concordanza degli indizi, in quanto ciò comporterebbe inevitabilmente apprezzamenti riservati al giudice di merito, ma deve tradursi nel controllo logico e giuridico della struttura della motivazione, al fine di verificare se sia stata data esatta applicazione ai criteri legali dettati dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. e se siano state coerentemente applicate le regole della logica nell'interpretazione dei risultati probatori (Sez. 1, n. 42993 del 25/9/2008, Rv. 241826) e potendo il giudice fondare il proprio convincimento di responsabilità anche sulla loro concatenazione logica, dalla quale risulti che il complesso degli indizi possiede quella univocità e concordanza atta a convincere della loro confluenza nella certezza in ordine al fatto stesso» (Sez. 2, Sentenza n. 45851 del 15/09/2023 Ud. (dep. 14/11/2023 ) Rv. 285441 - 02; Conf.: n. 978 del 1982, Rv. 157266-01). E, si è aggiunto, in tema di prova, anche la causale di un delitto in tanto può fungere da fatto catalizzatore e rafforzativo della valenza degli indizi posti a fondamento di un giudizio di responsabilità, in quanto essi, all'esito dell'apprezzamento analitico e nel quadro di una valutazione globale di insieme, si presentino, anche in virtù della chiave di lettura offerta dal movente, chiari, precisi e convergenti per la loro univoca significazione (in termini, Sez. 1, n. 12217 del 30/01/2025 Ud. (dep. 27/03/2025 ) Rv. 287695 - 01). Ciò tanto più se non sono allegati elementi di segno contrario -come, nella specie, per la scelta dell'imputata di non partecipare al processo-. Nell'ordinamento processuale penale, spetta all'imputato, ove la pubblica accusa abbia assolto al proprio onere probatorio (che ben può essere assolto anche nella sua connotazione indiziaria, purché rispondente ai criteri di cui all'art. 192 cod. proc.pen.), anche in forza di presunzioni o di massime di esperienza, allegare il contrario sulla base di concreti e oggettivi elementi fattuali, potendo lo stesso, in ragione del principio di cd. "vicinanza della prova", acquisire o quanto meno fornire, tramite la loro allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva (così Sez. 6, n. 13873 del 12/02/2026 Ud. (dep. 16/04/2026 ) Rv. 289780 - 01). 3.3. Il motivo, dunque, già inammissibile per genericità estrinseca, non confrontandosi con la motivazione resa, è, anche, manifestamente infondato anche sotto il profilo del vizio di motivazione che, invece, aderente alle risultanze probatorie, resa conformemente al dettato normativo, è svolta senza contraddizioni e manifeste illogicità. 4. Infondati sono, anche, il quinto ed il sesto motivo che, entrambi riguardanti l'erronea applicazione dell'art. 255, comma 1, d.lgs 152/2006: 8-il quinto in relazione all'articolo 192 D.Lgs. 152/06, allegando l'insussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie penale per riconducibilità della condotta al mero illecito amministrativo di conferimento irregolare dei rifiuti; -il sesto in relazione all'articolo 192, comma 1 e 2, D.Lgs. 152/06 e al denunciato vizio di motivazione per omesso accertamento dell'elemento soggettivo del reato sotto il profilo della consapevolezza della natura dismissiva e definitiva della condotta, possono essere trattati congiuntamente. 4.1. Nel caso di specie risulta accertato, in fatto, dalle risultanze delle videoriprese analizzate dalla polizia giudiziaria, che la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] scaricava diversi sacchi di materiale di risulta, dunque non rifiuti di piccole dimensioni, depositandoli sulla pubblica via. 4.2. Non può convenirsi con la difesa che ne assume la sussumibilità nella previsione di cui all'art. 192 T.U.A., mero illecito amministrativo di conferimento irregolare di rifiuti. 4.3. Giova rilevare, in aggiunta a quanto sopra anticipato, sia pure solo con riferimento alle modifiche rilevanti in ordine alla pena edittale, come la formulazione attuale dell'art. 255 d.lgs 152/2006 sia il risultato di modifiche ed integrazioni molteplici rispetto alla sua formulazione originaria. Il primo intervento di modifica è stato realizz-ato con d.lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 (in SO n.269, relativo alla G.U. 10/12/2010, n.288), che ha elevato la sanzione amministrativa, originariamente prevista per l'abbandono di rifiuti non pericolosi nel range "da centocinque euro a seicentoventi euro", nella misura "da trecento euro a tremila euro"; il secondo con I. 28 dicembre 2015, n. 221 (in G.U. 18/01/2016, n.13) che, introdotto con l'art. 232-ter, «Divieto di abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni», ha disposto (con l'art. 40, comma 1, lettera b) l'introduzione del comma 1-bis all'art. 255, introduttivo della sanzione per la relativa violazione; il terzo, con d.l. 10 agosto 2023, n. 105 (in G.U. 10/08/2023, n.186), convertito con modificazioni dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137 (in G.U. 09/10/2023, n. 236), che ha disposto con l'art. 6-ter, comma 1, la trasformazione dell'illecito di cui all'art. 255, comma 1, da amministrativo in illecito penale, distinguendo, l'ipotesi base, del comma primo, da quella dell'abbandono di rifiuti pericolosi, punita, al comma 2, con pena aumentata fino al doppio; il quarto, con d.l. 8 agosto 2025, n. 116 (in G.U. 08/08/2025, n.183), «Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi e per l'istituzione del Dipartimento per il Sud, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi» convertito con modificazioni dalla L. 3 ottobre 2025, n. 147 (in G.U. 07/10/2025, n. 233), 9che ha disposto con l'art. 1, comma 1, lettera b, la modifica della rubrica dell'articolo 255, ora incriminante il solo «Abbandono di rifiuti non pericolosi» (per essere invece l'abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari, e quello di rifiuti pericolosi, previsti e disciplinati rispettivamente dai successivi artt. 255-bis e 255-ter T.U.A.), e la sostituzione del suo comma 1, aggravando la misura della pena: «1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l'ammenda da millecinquecento a diciottomila euro. Quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da quattro a sei mesi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.»; ha inserito i commi 1.1. (nuova fattispecie contravvenzionale per agenti qualificati, titolari di imprese e responsabili di enti), e 1.2. (fattispecie di illecito amministrativo avente ad oggetto l'abbandono di rifiuti urbani); ha sostituito il comma 1-bis (confermando la natura di illecito amministrativo della fattispecie) ed introdotto il comma 1-ter (sancendo la possibilità che le violazioni amministrative di cui ai commi 1.2. e 1-bis possano esser accertate tramite le risultanze delle video riprese degli impianti di videosorveglianza posti fuori dai centri abitati). 4.3. Ne risulta una risposta sanzionatoria della Parte Quarta del Codice dell'Ambiente stratificata relativamente all'abbandono di rifiuti: la disposizione dell'art. 255 d.lgs 152/2006 si inserisce in questo sistema graduato e va coordinata con le fattispecie del codice penale in materia di delitti contro l'ambiente (artt. 452-bis ss. cod.pen.) introdotte dalla I. 68/2015 che ha introdotto nel codice penale i delitti di inquinamento e disastro ambientale (artt. 452-bis e 452-quater cod.pen.) nonché il delitto di traffico organizzato di rifiuti (oggi art. 452-quaterdecies cod.pen., già art. 260 d.lgs. 152/2006). Agli illeciti amministrativi, per abbandono di rifiuti urbani accanto ai contenitori stradali, ed a quello conseguente all'abandono o deposito di rifiuti ai sensi degli artt. 232-bis e 232-ter del d.lgs. 152/2006, si contrappongono, in un climax ascendente: la contravvenzione -nello specifico contestata e ritenuta- per abbandono di rifiuti non pericolosi, di cui all'art. 255, comma 1, punito con l'ammenda da nnillecinquecento a diciottomila euro -fatto comunque salvo l'obbligo previsto dall'art. 192, comma 3, d.lgs 152/2006, di «procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di 10godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo»-; i delitti di abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari, art. 255-bis, e di abbandono di rifiuti pericolosi, di cui all'art. 255- ter T.U.A.. Contravvenzione, quella di cui all'art. 255 d.lgs. 152/2006, che, in considerazione della clausola di salvezza del suo incipit, fa salva la configurabilità dei più gravi reati previsti dal T.U.A.. 4.4. La distinzione tra illecito amministrativo e contravvenzione dipende quindi dal tipo di rifiuto, dalla gravità della condotta, e dal contesto in cui avviene l'abbandono. E l'illecito ambientale previsto dall'art. 255 (in relazione alla violazione delle disposizioni degli artt. 192, commi 1 e 2, d.lgs 152/2006) presenta una struttura tipica, di reato comune, con oggetto materiale consistente in rifiuti non pericolosi, e condotta consistente nell'abbandono, deposito o immissione di rifiuti, sorretta da dolo o colpa. Il perno normativo è l'art. 192, che vieta il deposito incontrollato e l'abbandono di rifiuti sul suolo e nel sottosuolo, nonché l'immissione nelle acque. Accanto al divieto, la norma richiama conseguenze non solo sanzionatorie (amministrative o penali), ma anche di rimuovere e ripristinare. 4.5. Si intende qui richiamare la costante giurisprudenza di legittimità (nel medesimo senso la dottrina) in forza della quale la contravvenzione qui contestata, che punisce l'abbandono dei rifiuti, e che ha natura di reato istantaneo con effetti eventualmente permanenti, presuppone una volontà dismissiva che dà luogo a un gesto isolato sostanziantesi nella derelizione. Integra, cioè, la contravvenzione di cui all'art. 255, comma 1, d.lgs. 152/2006, la condotta tipica di 'abbandono' (come Io stesso etimo suggerisce) consistente in deposito incontrollato di rifiuti con volontà di definitiva disnnissione degli stessi, comprovata dal disinteresse del detentore del rifiuto dopo la collocazione nel luogo in cui lo stesso viene rinvenuto, condotta che, per la sua episodicità, esaurisce gli effetti della condotta fin dal momento dell'abbandono e non presuppone una successiva attività gestoria volta al recupero o allo smaltimento (così Sez. 3, n. 44516 del 17/7/2019, n.m.; Sez. 3, n. 6999 del 22/11/2017 (dep. 2018), Paglia, Rv. 272632; Sez. 3, n. 18880 del 29/9/2017 (dep. 2018), Scarabottini, n.m.; Sez. 3, n. 7386 del 19/11/2014 (dep.2015), Cusini e altro, Rv. 262410; Sez. 3, n. 30910 del 10/6/2014, Ottonello, Rv. 260011; Sez. 3, n. 48489 del 13/11/2013, Fumuso, Rv. 258519; Sez. 3, n. 25216 del 26/05/2011, Caggiano, Rv. 250969). 114.6. Nella specie, si rileva, il giudice del merito ha correttamente escluso trattarsi di rifiuti di piccole dimensioni, ha dedotto, al contrario, trattarsi di sacchi, vari, deposti dalla ricorrente in strada (è indicato il toponimo) con la chiara volontà di disfarsene in tal modo, laddove nulla risulta a proposito della ipotesi (già in astratto non configurabile trattandosi di rifiuti dell'impresa di pulizie ove la imputata risulta impiegata e non di rifiuti urbani cui solo si attaglia la fattispecie di illecito amministrativo di cui al comma 1.2. della norma in disamina) difensiva dell'abbandono/posizionamento degli stessi in prossimità di un punto di raccolta, con conseguente mera irregolarità nelle modalità di conferimento. Si richiama quanto sopra dedotto al § 3.2., in fine, a proposito del principio di cd. "vicinanza della prova". 4.7. L'inquadramento della condotta nella fattispecie contestata è dunque corretto. La motivazione resa, pur sintetica, è efficace, coerente rispetto alle risultanze probatorie disponibili, immune da contraddizioni intrinseche e scevra da cedimenti logici. 5. Ne consegue il rigetto del ricorso con onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 33618/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris