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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 28588/2024

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Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 30215/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del procuratore speciale, rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente - e [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] consiglio del 23 settembre 2024 – R.G. n. 30215/2022 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente - avverso la sentenza n. 2228/2022 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/9/2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; ritenutoche, consentenza resa in data 17/10/2022, la Corte d'appello di Venezia haconfermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha condannato [OSCURATO:PERSONA] televisive italiane s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] al risarcimentodei danni subiti dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in conseguenza della divulgazione, da parte dei convenuti, di una trasmissione televisiva avente contenuto diffamatorio, all’interno della quale veniva rappresentata la circostanza della vendita, da parte della [OSCURATO:SOCIETA].,di un orologio (con il marchio [OSCURATO:PERSONA] ) falso; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rilevatocome del tutto correttamente il primo giudice avesse ritenuto diffamatoriala trasmissione televisiva denunciata dalla società attrice, avendoi convenuti insinuato, attraverso le modalità di confezione del prodotto televisivo, l’idea che la [OSCURATO:SOCIETA]. si rendesse responsabile di truffe ai danni della clientela, là dove, al contrario, la società attrice aveva apertamente posto in vendita l’ imitazione di un orologio di marca [OSCURATO:PERSONA] ad un prezzo (di 3.000,00 euro) palesemente inferiore rispetto al valore del prodotto originale, ed avendo altresì avuto cura di pubblicizzare la vendita di tale orologio presentandolocon la dicitura “ tipo [OSCURATO:PERSONA] ”;[OSCURATO:PERSONA] consiglio del 23 settembre 2024 – R.G. n. 30215/2022 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri ciòposto, avendo correttamente escluso ogni rischio di confusione tra la possibile clientela, la corte territoriale ha condiviso le argomentazioni elaborate dal primo giudice nella parte in cui ha ritenutodiffamatoria la propalazione di una notizia evidentemente non vera(quale quella della sostanziale avvenuta consumazione, da parte dellasocietà attrice, di una truffa), ed ha liquidato l’importo risarcitorio nellasomma di euro 80.000,00 in conseguenza della particolarità delle funzioni svolte dalla società attrice (delegata allo svolgimento dell’incarico della vendita dall’autorità giudiziaria) e dell’ampia diffusionetelevisiva a livello nazionale della notizia diffamatoria; avverso la sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] televisive italiane s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] propongono due distinti ricorsi per cassazione sulla base,entrambi, di undici motivi d’impugnazione; Aste.coms.r.l. resiste con due distinti controricorsi; ilProcuratore generale presso la Corte di cassazione ha depositato conclusioniscritte, invocando il rigetto di entrambi i ricorsi; tuttele parti hanno depositato memoria; consideratoche, lasostanziali identità dei motivi proposti dalle due parti ricorrenti consentela trattazione unitaria dei due ricorsi; conil primo motivo di entrambi i ricorsi, i ricorrenti censurano la sentenzaimpugnata per omesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c.), per avere il giudice d’appello erroneamente trascurato la rilevanza dell’avvenuta pubblicizzazione della vendita dell’orologio, da parte della società avversaria, attraverso l’esposizione di una fotografia ritraente l’orologiooggetto di aggiudicazione con il marchio [OSCURATO:PERSONA] , sulla base dell’erroneo presupposto (smentito dal risultanze di cause) secondo cui non vi sarebbe alcun elemento idoneo a consentire il [OSCURATO:PERSONA] consiglio del 23 settembre 2024 – R.G. n. 30215/2022 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri collegamento delle fotografie dell’orologio riprodotte dall’appellante conl’orologio battuto all’asta controversa; entrambii motivi sono inammissibili; osservail C ollegio come, al di là dell’inammissibilità delle censure inesame derivante dalla violazione dell’art . 348 - ter c.p.c. (trattandosi, nella specie, di un’ipotesi di conferma in appello della decisione di primo grado sulla base delle medesime considerazioni in fatto, diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti), varrà sottolineare l’assorbente ragione secondo cui, per stessa ammissione delle parti ricorrenti, la corte territoriale ha preso espressamente in considerazione le circostanze che sarebbero state asseritamente non esaminate ( giungendo all e conclusion i qui contestat e) , con la conseguenteinammissibilità dell’evocazione del vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c., trattandosi, all’evidenza, di una proposta di rilettura nel merito dei fatti di causa e delle prove, s ulla base di un’impostazione criticanon consentita in sede di legittimità; èappena il caso di sottolineare come il vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. non possa ritenersi integrato dalla mera (pretesa) omissione dellavalutazione di elementi istruttori , quanto piuttosto da lla mancata considerazione di fatti storici d’indole decisiva (cfr., ex plurimis , Sez. 2,Ordinanza n. 17005 del 20/06/2024 , Rv. 671706 - 01) ; e tanto a fortiorinel caso di specie, in cui gli elementi istruttori dedotti ( in quanto tali) risultano comunque esser stati considerati dal giudice del merito evalutati come irrilevanti ai fini della decisione ; varràin ogni caso rilevare come la circostanza secondo cui l’oggetto riprodotto nelle fotografie evocate dai ricorrenti si identificasse con quello posto in vendita, non può definirsi decisiva (ai fini del vizio evocato in questa sede), avendo la corte territoriale espressamente attribuito efficacia dirimente (ai fini della radicale esclusione di ogni [OSCURATO:PERSONA] consiglio del 23 settembre 2024 – R.G. n. 30215/2022 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri rischio di confusione della clientela) alle circostanze costituite dal prezzodi vendita palesemente incongruo dell'orologio e dall’espressa indicazionedello stesso esemplare come ‘ tipo ’ [OSCURATO:PERSONA] ; conil secondo motivo di entrambi i ricorsi, i ricorrenti si dolgono dellanullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 115 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente omesso di rilevare il carattere incontestato delle circostanze costituite dalla piena corrispondenza delle fotografie prodotte dagli odierni istanti con l’orologio posto in vendita dalla societàavversaria; entrambii motivi sono inammissibili; come già rilevato a proposito della decisione relativa al primo motivo di impugnazione di entrambi i ricorsi, la circostanza che l’oggetto riprodotto nelle fotografie evocate dai ricorrenti si identificassecon quello posto in vendita dalla società controricorrente , non può definirsi rilevante o decisiva, avendo la corte territoriale espressamente attribuito efficacia dirimente (ai fini della radicale esclusionedi ogni rischio di confusione della clientela) alle circostanze costituitedal prezzo di vendita palesemente incongruo dell’orologio e dall’espressa indicazione dello stesso esemplare come ‘ tipo ’ [OSCURATO:PERSONA]; daqui il rilievo della risoluzione di entrambe le censure in esame in una proposta di rilettura nel merito dei fatti di causa e delle prove, secondoun’impostazione critica non consentita in questa sede; con il terzo motivo di entrambi i ricorsi, i ricorrenti censurano la sentenzaimpugnata per violazione o falsa applicazione degli artt. 473, 474e 474 - bis c.p. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto irrilevante l’imitazione [OSCURATO:PERSONA] consiglio del 23 settembre 2024 – R.G. n. 30215/2022 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri dell’orologio messo all’asta rispetto alla conformazione del prodotto originalePatek Philippe ; entrambii motivi sono inammissibili; osservail Collegio come la corte territoriale abbia adeguatamente evidenziato il carattere dirimente, ai fini della decisione, delle circostanzecostituite dal prezzo di base d’asta palesemente incongruo (rispetto al valore comunemente noto di un orologio di marca [OSCURATO:PERSONA]) e la presentazione dell’orologio posto in vendita come ‘ tipo ’ [OSCURATO:PERSONA] : circostanze di sé tali da escludere in radice ogni possibilitàdi confusione , nel pubblico dei potenziali acquirenti , circa il caratteredi mera imitazione dell’oggetto offerto in vendita; daqui l’evidente incongruità di quanto affermato nell e censura in esame circa la pretesa erroneità del giudizio espresso dalla corte territoriale in ordine all’irrilevanza dell’imitazione dell’orologio originale, poiché , al di là della carattere grossolano o meno dell’imitazione, la circostanza che si trattasse di un a mera copia nell’originaledoveva ritenersi, secondo l’apprezzamento dei giudici di merito,del tutto palese e inequivocabile; conil quarto motivo di entrambi i ricorsi, i ricorrenti censurano la sentenzaimpugnata per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché perviolazione degli artt. 111 Cost e 132 n. 4 c.p.c. (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente affermatoche l’ufficiale giudiziario avesse stimato il valore dell’orologio nell’importo di 3.000,00 euro (là dove, invece, lo aveva stimato in 12.500,00euro) e definito l’orologio come ‘tipo’ [OSCURATO:PERSONA] (là dove loaveva indicato come [OSCURATO:PERSONA] ), supportando tali affermazioni intotale assenza di motivazione; entrambii motivi sono inammissibili;[OSCURATO:PERSONA] consiglio del 23 settembre 2024 – R.G. n. 30215/2022 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri osservail C ollegio come, al di là dell’interpretazione delle stime e delle indicazioni operate dall’ufficiale giudiziario, ciò che assu m e concretae decisiva rilevanza , ai fini dell’odierna decisione, è l’avvenuto riconoscimentodi un determinato prezzo di offert a al pubblico , da parte dellasocietà convenuta , e l’indicazione, da parte della stessa società, diun orologio ‘tipo’ [OSCURATO:PERSONA] : circostanze di fatto da intendersi , tutte, secondo l’apprezzamento fatto proprio dei giudici di merito nell’eserciziodei propri poteri di valutazione discrezionale delle prove acquisiteal giudizio ; ciòposto, le censure avanzate in questa sede, nella misura in cui contestano l’apprezzamento probatorio de i giudici d’appello , si risolvono, da un lato, in una proposta di rivalutazione nel merito dei fattidi causa e delle prove (sulla base di una errata deduzione dei vizi relativi alla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.) e, dall’altro, nell’inammissibile impostazione della censura del vizio di violazione dell’art.132 n. 4 c.p.c. attraverso il confronto tra il testo motivazionale edelementi tratti aliunde ; sul punto , varrà sottolineare come l e censur e illustrat e da i ricorrentinon contenga no alcuna denuncia del paradigma di cui all'art.115c.p.c., limitandosi a denunciare unicamente una pretesa erronea valutazionedi risultanze probatorie; alriguardo , è appena il caso di rimarcare il principio fatto proprio dalleSezioni Unite di questa Corte di legittimità, ai sensi del quale, per dedurre la violazione del paradigma dell'art. 115 c.p.c., è necessario denunciareche il giudice non abbia posto a fondamento della decisione leprove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve aver giudicato, o contraddicendo espressamente la regoladi cui alla norma (cioè dichiarando di non doverla osservare), o [OSCURATO:PERSONA] consiglio del 23 settembre 2024 – R.G. n. 30215/2022 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri contraddicendolaimplicitamente, cioè giudicando sulla base di prove nonintrodotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori deicasi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzoprobatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c.), mentre detta violazione non si può ravvisare nella meracircostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle partiattribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell'art.116c.p.c., che non a caso è rubricato alla ‘valutazione delle prove’ (cfr. Sez.U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037; Sez. 6 - 3, Ordinanzan. 26769 del 23/10/2018, Rv. 650892 - 01); sotto altro profilo, l’ammissibilità della doglianza relativa alla violazione dell'art. 116 c.p.c. è consentita solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa- secondo il suo ‘prudente apprezzamento’, pretendendo di attribuirleun altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuiscead una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valoredi prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondoil suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellatoart. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione(Sez.

U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037 -02);[OSCURATO:PERSONA] consiglio del 23 settembre 2024 – R.G. n. 30215/2022 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri nellaspecie, i ricorrent i , lungi dal denunciare il mancato rispetto, daparte del giudice a quo , del principio del libero apprezzamento delle prove (ovvero del vincolo di apprezzamento imposto da una fonte di provalegale), - ovvero lungi dall’evidenziare l’omesso esame, da parte delgiudice a quo , di uno specifico fatto decisivo idoneo a disarticolare, intermini determinanti, l’esito della scelta decisoria adottata o un vizio costituzionalmenterilevante della motivazione (entro lo schema di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c.) – si sono limitat i a denunciare un (pretes o ) cattivo esercizio, da parte della corte territoriale, del potere di apprezzamento del fatto sulla base delle prove selezionate, spingendosi a prospettare una diversa lettura nel merito dei fatti di causa, in coerenza ai tratti di un’operazione critica del tutto inammissibilein questa sede di legittimità; quantoal censurato vizio di motivazione dedotto in violazione degli artt.111 Cost e 132 n. 4 c.p.c., è appena il caso di rilevare come gli odierniricorrenti abbiano inammissibilmente argomentato la violazione delle norm e richiamate attraverso il confronto della congruità della motivazionecensurata con elementi tratti aliunde rispetto al solo testo elaborato dalla corte territoriale, in tal modo ponendosi in contrasto con i criteri sul punto indicati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine ai limiti di rilevabilità del carattere illogico o apparente della motivazione (cfr. Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830– 01; Sez.

U, Sentenza n. 8054 del 07/04/2014, Rv. 629833 - 01); conil quinto motivo di entrambi i ricorsi, i ricorrenti censurano la sentenzaimpugnata per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché perviolazione degli artt. 111 Cost e 132 n. 4 c.p.c. (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente affermatoche l’orologio offerto in vendita dalla società avversaria fosse [OSCURATO:PERSONA] consiglio del 23 settembre 2024 – R.G. n. 30215/2022 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri statoacquistato al prezzo di 3.000,00 euro, là dove al contrario, detto orologiofu acquistato, secondo quanto risultante dagli atti di causa, a unprezzo largamente superiore; conil sesto motivo di entrambi i ricorsi, i ricorrenti censurano la sentenzaimpugnata per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché perviolazione degli artt. 111 Cost e 132 n. 4 c.p.c. (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente affermatoche l’orologio posto in vendita dalla società avversaria fosse statovenduto all’asta come ‘ imitazione ’ ; tuttie quattro i motivi – congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione– sono inammissibili; osserva il C ollegio come, al di là del prezzo al quale l’orologio fu concretamente venduto , o della sua offerta in vendita come ‘imitazione’,ciò che assunse concreta e decisiva rilevanza, secondo il corretto apprezzamento contenuto nella decisione impugnata , fu il prezzo offerto al pubblico dalla società convenuta e l’indicazione, da partedella stessa società, di un orologio ‘ tipo ’ [OSCURATO:PERSONA] e ; da qui l’evidente inammissibilità delle censure indicate in questa sede,risolvendosi le stesse, da un lato, in una proposta di rivalutazione nelmerito dei fatti di causa e delle prove (sulla base , ancora una volta, diun’errata deduzione dei vizi relativi alla violazione degli artt. 115 e 116c.p.c.) e, dall’altro, nell’inammissibile impostazione della censura delvizio di motivazione attraverso il confronto tra il testo motivazionale edelementi tratti aliunde , in contrasto con la sola rilevanza del testo motivazionalein sé considerato , così come indicato in corrispondenza delladecisione del quarto motivo di entrambi i ricorsi; conil settimo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] televisive italiane s.p.a. e il nono motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt.[OSCURATO:PERSONA] consiglio del 23 settembre 2024 – R.G. n. 30215/2022 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri 2727 e 2729 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale ritenuto erroneamente che le circostanze dell’incongruità del prezzo di vendita dell’orologio messo all’asta e dell’indicazione dello stesso come ‘tipo’ [OSCURATO:PERSONA] valessero a integrare la presunzione della offerta in vendita di un’imitazione, in violazionedel principio che impone il carattere necessariamente grave, precisoe concordante delle presunzioni; entrambii motivi sono inammissibili; osserva il Collegio come, attraverso la proposizione dei motivi in esame, i ricorrent i – lungi dal denunciare l’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata dalle norm e di legge richiamate – si siano limitati ad allegare un’erronea ricognizione, da parte del giudice a quo , della fattispecie concretaa mezzo delle risultanze di causa: operazione che non attiene all’esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sededi legittimità, unicamente sotto l'aspetto del vizio di motivazione, neppure coinvolgendo, la prospettazione critica de i ricorrent i , l’eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell’erronea sussunzione giuridica di un fatto in sé incontroverso, insistendopropriamente gli stessi nella prospettazione di una diversa ricostruzionedei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice a quo; varrà al riguardo osservare come la combinata valutazione delle circostanze di fatto indicate dalla corte territoriale a fondamento del ragionamentoprobatorio in concreto eseguito (secondo il meccanismo presuntivodi cui all’art. 2729 c.c.) non può in alcun modo considerarsi fondata su indici privi, ictu oculi , di quella minima capacità rappresentativa suscettibile di giustificare l’apprezzamento [OSCURATO:PERSONA] consiglio del 23 settembre 2024 – R.G. n. 30215/2022 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri ricostruttivoche il giudice del merito ha ritenuto di porre a fondamento del ragionamento probatorio argomentato in sentenza, con la conseguenteoggettiva inidoneità della censura in esame a dedurre la violazione dell’art. 2729 c.c. nei termini analiticamente indicati in Cass., Sez.

Un., n. 1785 del 2018 (v. in motivazione sub par.

4. e segg.); nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell’epigrafedei motiv i d’impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l’ ubi consistam delle censure sollevate dagli odiern i ricorrent i deve piuttosto individuarsi nella negata congruità dell’interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisitie dei fatti di causa ; sitratta, come appare manifesto, di un’argomentazione critica con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecieconcreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimentoimpugnato; ciòposto, i motiv i d’impugnazione così formulat i dev ono ritenersi inammissibili, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzionedi un fatto giuridicamente rilevante sul quale la sentenza doveva pronunciarsi, non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisitiminimi previsti dall’art. 360 n. 5 c.p.c. ai fini del controllo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell’omesso esame di fattidecisivi controversi tra le parti ;[OSCURATO:PERSONA] consiglio del 23 settembre 2024 – R.G. n. 30215/2022 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri conl’ottavo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] televisive italiane s.p.a. e il settimomotivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], i ricorrenti censurano la sentenzaimpugnata per violazione o falsa applicazione degli artt. 21 Cost.,10 Cedu, 51 e 595 c.p. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per averela corte territoriale erroneamente escluso l’applicabilità, al caso di specie, dell’esimente del diritto di critica, facendo erroneamente applicazione dei diversi criteri previsti per l’esercizio del diritto di cronaca, laddove per il primo il rispetto del principio di verità è chiamatoa declinarsi in modo peculiare, attraverso l'assunzione di un piùlimitato rilievo; entrambii motivi sono infondati; osserva il Collegio come, pur quando sia corretta l’affermazione secondo cui il diritto di critica presuppon ga una diversa declinazione del principio di verità , rispetto all a diversa entità del l’ esercizio del dirittodi cronaca (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 4955 del 23/02/2024 , Rv. 670125 - 01) , dal rispetto di quel principio di verità (o di verosimiglianza) – sia pur opportunamente rimodulato – il diritto di criticanon può in ogni caso prescindere, dovendo comunque esigersi chela valutazione critica pubblic amente diffusa si bas i su circostanze che, pur quando dirette a colpire l’altrui reputazione, non siano del tuttosvincolate da una base di fatto (pur non colpevolmente putativa) adeguatamentecorredata da elementi di riscontro ; intali cas i , è compito del giudice del merito operare il ragionevole contemperamentotra tale diversa declinazione del principio di verità e l’esigenzadel ridetto vincolo dell a critica pubblica a una verosimile base difatto; nellaspecie, la corte territoriale, con argomentazioni logicamente ineccepibilie giuridicamente fondate , ha evidenziato che “ l’accusa di vendere all’asta per buono un orologio contraffatto, rivolta con le [OSCURATO:PERSONA] consiglio del 23 settembre 2024 – R.G. n. 30215/2022 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri modalità esposte dal tribunale e neppure contestate da parte appellante(irruzione in corso d’asta e successiva diffusione televisiva) secondol’opinione della Corte costituisce diffamazione, mancando un ragionevolecollegamento con quanto era realmente accaduto: in altre parole, se anche si voleva dar risalto al vero, le modalità utilizzate hannofinito per insinuare nel pubblico televisivo che un originale [OSCURATO:PERSONA] stato messo in asta dal tribunale per soli 3.000,00 euro, quando è fatto notorio che un marchio del genere costa decine di migliaiadi euro ” (cfr. pag. 6 sentenza impugnata) ; da questo punto di vista, le censure in esame in altro non si risolvono se non in una prospettata rivisitazione dei fatti di causa e delleprove, ancora una volta sulla base di un’impostazione critica non consentitain sede di legittimità ; con il nono motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] televisive italiane s.p.a. e l’ottavomotivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione degli artt. 21 Cost., 51 c.p., 10 Cedue 115 c.p.c., nonché dell’art. 132 n. 4 c.p.c. (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente affermatol’insussistenza dell’esimente del diritto di critica per difetto di continenza, e per aver fondato tale decisione sulla base di una motivazionedel tutto illogica e contraddittoria; entrambii motivi sono nel loro complesso infondati ; osservapreliminarmente il Collegio come la corte territoriale a bbia correttamenteevidenziato i concreti profili del superamento , da parte dei convenuti, dei limiti della continenza indispensabile ai fini dell’applicazionedell’esimente del diritto di critica , rilevando come gli originariconvenuti avessero oggettivamente prospettato l’azione della società attrice come truffaldina , con la conseguenza che ( esclusa alcuna falsa applicazione di legge ) l e censur e in esame si risolv ono, [OSCURATO:PERSONA] consiglio del 23 settembre 2024 – R.G. n. 30215/2022 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri ancorauna volta, in una sostanziale proposta di rilettura nel merito dei fattidi causa e delle prove; sotto altro profilo, varrà evidenziare come l e argomentazion i contenute nella motivazione del provvedimento impugnato risult i no dotate di adeguata coerenza logica ed elaborat e in modo tale da consentire l’agevole comprensione dell’ iter logico - giuridico seguito ai finidella decisione assunta ; al riguardo, è appena il caso di sottolineare come il vizio concernenteil difetto di motivazione rilevante ai sensi dell’art. 132 n. 4c.p.c. non possa in nessun caso desumersi dal confronto del testo motivazionalecon le risultanze ricavate aliunde (come, ad es . , l’esame del comportamento tenuto dallo Staffelli nell’occasione dedotta in giudizio), potendo conferirsi rilievo unicamente al testo in sé consideratonella sua completezza ; dev’essere infine sottolineata ancora una volta l’irrilevanza de l reiterato equivoco riproposto dai ricorrenti in ordine alla pretesa venditadi un “ orologio tarocco ” (pretesamente riconosciuto come tale dallastessa società avversaria ) , dovendo ribadirsi come la circostanza dell’inautenticità (quale orologio di marca [OSCURATO:PERSONA] ) dell’esemplare posto in vendita dalla società controcorrente fosse un presuppostodel tutto incontestato , essendo evidente anche al pubblico deipossibili acquirenti ( secondo l’apprezzamento dei giudici di merito ) , chel’oggetto in vendita fosse l ’imitazione di un orologio [OSCURATO:PERSONA] ; deltutto correttamente , pertanto, la corte territoriale ha rilevato diffamatoriala diffusione televisiva, a livello nazionale , di un servizio incui sia insinuata la commissione, da parte di una società d’aste, di truffe, avendo i giudici d el merito avuto cura di precisare la sensibile differenza che intercorre tra la consapevole e pacifica ‘vendita di [OSCURATO:PERSONA] consiglio del 23 settembre 2024 – R.G. n. 30215/2022 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri imitazioni’di orologi autentici e l’insinuata idea che si vendessero ‘ per autentici’orologi falsi ; conil decimo motivo di entrambi i ricorsi, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt.2043,2059 e 2697 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere lacorte territoriale erroneamente ritenuto sussistenti in re ipsa i danni non patrimoniali asseritamente sofferti dalla società attrice, in contrasto con i principi sanciti sul piano del c.d. ‘diritto vivente’ in materiadi risarcimento del danno non patrimoniale; entrambii motivi sono infondati; osservail Collegio come la corte territoriale, lungi dal confermare l’affermazionedel primo giudice circa il carattere in re ipsa del danno sofferto dalla società originaria attrice, abbia posto in evidenza gli elementi di natura critico - presuntiva idonei a fondare la concreta dimostrazione, sul piano probatorio, delle conseguenze dannose effettivamente sofferte dalla società attrice per effetto dell’illecita divulgazione diffamatoria degli odierni istanti , sottolineando “ la rilevante gravità dell’illecito commesso attraverso la falsa accusa rivoltanel luogo dove l’ausiliario stata svolgendo l’incarico delegato dal tribunale; l’accusa è stata poi amplificata mediante la diffusione televisivaa livello nazionale, e questo nonostante la diffida di non farlo risultantedalla raccomandata 12.9.2017 del legale di [OSCURATO:SOCIETA] ” (pag. 6della sentenza impugnata) ; si tratta della corretta valorizzazione di elementi fattuali di carattere presuntivo suscettibili di giustificare il riconoscimento delle conseguenze dannose ad esse correlati, con la conseguente radicale infondatezzadelle censure sul punto avanzate dai ricorrenti; conl’undicesimo motivo di entrambi i ricorsi, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione degli artt. 2043, 2059, 1226 e [OSCURATO:PERSONA] consiglio del 23 settembre 2024 – R.G. n. 30215/2022 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri 1227c.c., dell’art. 115 c.p.c., nonché degli artt. 111 Cost., 2043, 2059, 1226c.c. e 132 n. 4 c.p.c. (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.), peravere la corte territoriale illegittimamente liquidato un importo a titolo risarcitorio pari alla somma di euro 80.000,00 senza alcuna giustificazione, nonché per aver erroneamente richiamato la pretesa esistenza di una richiesta di rettifica, in realtà inesistente (senza dedurrealcunché, da tali inesistenza, ai fini dell’eventuale riduzione del danno), e per avere infine omesso di dettare alcuna motivazione in ordine alla valutazione equitativa del danno non patrimoniale, senza collegarsi ad alcun criterio giustificativo, idoneo a consentire la ricostruzione dell’ iter logico - giuridico seguito ai fini della quantificazionedel danno; entrambii motivi sono fondati; osservail C ollegio come , secondo la più recente giurisprudenza di questaC orte , ai fini della liquidazione equitativa di un danno d’indole nonpatrimoniale, è necessario che il giudice di merito proceda, dapprima,all’individuazione di un parametro di natura quantitativa , in terminimonetari, direttamente o indirettamente collegato alla natura degliinteressi incisi dal fatto dannoso e, di seguito, all ’ adeguamento quantitativo di detto parametro monetario attraverso il riferimento a unoo più fattori oggettivi, controllabili e non manifestamente incongrui (né per eccesso, né per difetto), idonei a consentire a posteriori il controllo dell'intero percorso di specificazione dell'importo liquidato (Sez. 3, Sentenza n. 28429 del 11/10/2023 , Rv. 668947 – 01 ; conf.

Sez.1, Ordinanza n. 20871 del 26/07/2024 , Rv. 672085 - 01) ; a tale principio il giudice a quo non risulta essersi correttamente attenuto, avendo liquidato un importo a titolo risarcitorio (corrispondentealla somma di 80.000,00 euro ) attraverso il richiamo delle circostanze di fatto relative al la falsa accusa “ rivolta nel luogo [OSCURATO:PERSONA] consiglio del 23 settembre 2024 – R.G. n. 30215/2022 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri dove l’ausiliario stata svolgendo l’incarico delegato dal tribunale ”, successivamente“amplificata mediante la diffusione televisiva a livello nazionale, e questo nonostante la diffida di non farlo risultante dalla raccomandata 12.9.2017 del legale di [OSCURATO:SOCIETA] ”, senza tuttavia procedere ad alcuna individuazione di parametri d’indole quantitativa intermini monetari ( direttamente o indirettamente collegat i alla natura degliinteressi incisi dal fatto dannoso ) al fine di consentire il necessario controllo del percorso logico di specificazione dell’importo risarcitorio nellaspecie concretamente liquidato; sulla base di tali premesse, rilevata la fondatezza dell’undicesimo motivo dei due ricorsi proposti (inammissibili il primo, il secondo, il terzo,il quarto, il quinto e il sesto motivo di entrambi i ricorsi, nonché ilsettimo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] televisivi italiane s.p.a. e il nono motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; infondati tutti i restanti), dev’essere disposta la cassazione della sentenza impugnata in relazioneai motivi accolti, con il con

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 30215/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del procuratore speciale, rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente - e [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] consiglio del 23 settembre 2024 – R.G. n. 30215/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente - avverso la sentenza n. 2228/2022 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/9/2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; ritenutoche, consentenza resa in data 17/10/2022, la Corte d'appello di Venezia haconfermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha condannato [OSCURATO:PERSONA] televisive italiane s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] al risarcimentodei danni subiti dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in conseguenza della divulgazione, da parte dei convenuti, di una trasmissione televisiva avente contenuto diffamatorio, all’interno della quale veniva rappresentata la circostanza della vendita, da parte della [OSCURATO:SOCIETA].,di un orologio (con il marchio [OSCURATO:PERSONA] ) falso; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rilevatocome del tutto correttamente il primo giudice avesse ritenuto diffamatoriala trasmissione televisiva denunciata dalla società attrice, avendoi convenuti insinuato, attraverso le modalità di confezione del prodotto televisivo, l’idea che la [OSCURATO:SOCIETA]. si rendesse responsabile di truffe ai danni della clientela, là dove, al contrario, la società attrice aveva apertamente posto in vendita l’ imitazione di un orologio di marca [OSCURATO:PERSONA] ad un prezzo (di 3.000,00 euro) palesemente inferiore rispetto al valore del prodotto originale, ed avendo altresì avuto cura di pubblicizzare la vendita di tale orologio presentandolocon la dicitura “ tipo [OSCURATO:PERSONA] ”;[OSCURATO:PERSONA] consiglio del 23 settembre 2024 – R.G. n. 30215/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri ciòposto, avendo correttamente escluso ogni rischio di confusione tra la possibile clientela, la corte territoriale ha condiviso le argomentazioni elaborate dal primo giudice nella parte in cui ha ritenutodiffamatoria la propalazione di una notizia evidentemente non vera(quale quella della sostanziale avvenuta consumazione, da parte dellasocietà attrice, di una truffa), ed ha liquidato l’importo risarcitorio nellasomma di euro 80.000,00 in conseguenza della particolarità delle funzioni svolte dalla società attrice (delegata allo svolgimento dell’incarico della vendita dall’autorità giudiziaria) e dell’ampia diffusionetelevisiva a livello nazionale della notizia diffamatoria; avverso la sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] televisive italiane s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] propongono due distinti ricorsi per cassazione sulla base,entrambi, di undici motivi d’impugnazione; Aste.coms.r.l. resiste con due distinti controricorsi; ilProcuratore generale presso la Corte di cassazione ha depositato conclusioniscritte, invocando il rigetto di entrambi i ricorsi; tuttele parti hanno depositato memoria; consideratoche, lasostanziali identità dei motivi proposti dalle due parti ricorrenti consentela trattazione unitaria dei due ricorsi; conil primo motivo di entrambi i ricorsi, i ricorrenti censurano la sentenzaimpugnata per omesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c.), per avere il giudice d’appello erroneamente trascurato la rilevanza dell’avvenuta pubblicizzazione della vendita dell’orologio, da parte della società avversaria, attraverso l’esposizione di una fotografia ritraente l’orologiooggetto di aggiudicazione con il marchio [OSCURATO:PERSONA] , sulla base dell’erroneo presupposto (smentito dal risultanze di cause) secondo cui non vi sarebbe alcun elemento idoneo a consentire il [OSCURATO:PERSONA] consiglio del 23 settembre 2024 – R.G. n. 30215/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri collegamento delle fotografie dell’orologio riprodotte dall’appellante conl’orologio battuto all’asta controversa; entrambii motivi sono inammissibili; osservail C ollegio come, al di là dell’inammissibilità delle censure inesame derivante dalla violazione dell’art . 348 - ter c.p.c. (trattandosi, nella specie, di un’ipotesi di conferma in appello della decisione di primo grado sulla base delle medesime considerazioni in fatto, diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti), varrà sottolineare l’assorbente ragione secondo cui, per stessa ammissione delle parti ricorrenti, la corte territoriale ha preso espressamente in considerazione le circostanze che sarebbero state asseritamente non esaminate ( giungendo all e conclusion i qui contestat e) , con la conseguenteinammissibilità dell’evocazione del vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c., trattandosi, all’evidenza, di una proposta di rilettura nel merito dei fatti di causa e delle prove, s ulla base di un’impostazione criticanon consentita in sede di legittimità; èappena il caso di sottolineare come il vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. non possa ritenersi integrato dalla mera (pretesa) omissione dellavalutazione di elementi istruttori , quanto piuttosto da lla mancata considerazione di fatti storici d’indole decisiva (cfr., ex plurimis , Sez. 2,Ordinanza n. 17005 del 20/06/2024 , Rv. 671706 - 01) ; e tanto a fortiorinel caso di specie, in cui gli elementi istruttori dedotti ( in quanto tali) risultano comunque esser stati considerati dal giudice del merito evalutati come irrilevanti ai fini della decisione ; varràin ogni caso rilevare come la circostanza secondo cui l’oggetto riprodotto nelle fotografie evocate dai ricorrenti si identificasse con quello posto in vendita, non può definirsi decisiva (ai fini del vizio evocato in questa sede), avendo la corte territoriale espressamente attribuito efficacia dirimente (ai fini della radicale esclusione di ogni [OSCURATO:PERSONA] consiglio del 23 settembre 2024 – R.G. n. 30215/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri rischio di confusione della clientela) alle circostanze costituite dal prezzodi vendita palesemente incongruo dell'orologio e dall’espressa indicazionedello stesso esemplare come ‘ tipo ’ [OSCURATO:PERSONA] ; conil secondo motivo di entrambi i ricorsi, i ricorrenti si dolgono dellanullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 115 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente omesso di rilevare il carattere incontestato delle circostanze costituite dalla piena corrispondenza delle fotografie prodotte dagli odierni istanti con l’orologio posto in vendita dalla societàavversaria; entrambii motivi sono inammissibili; come già rilevato a proposito della decisione relativa al primo motivo di impugnazione di entrambi i ricorsi, la circostanza che l’oggetto riprodotto nelle fotografie evocate dai ricorrenti si identificassecon quello posto in vendita dalla società controricorrente , non può definirsi rilevante o decisiva, avendo la corte territoriale espressamente attribuito efficacia dirimente (ai fini della radicale esclusionedi ogni rischio di confusione della clientela) alle circostanze costituitedal prezzo di vendita palesemente incongruo dell’orologio e dall’espressa indicazione dello stesso esemplare come ‘ tipo ’ [OSCURATO:PERSONA]; daqui il rilievo della risoluzione di entrambe le censure in esame in una proposta di rilettura nel merito dei fatti di causa e delle prove, secondoun’impostazione critica non consentita in questa sede; con il terzo motivo di entrambi i ricorsi, i ricorrenti censurano la sentenzaimpugnata per violazione o falsa applicazione degli artt. 473, 474e 474 - bis c.p. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto irrilevante l’imitazione [OSCURATO:PERSONA] consiglio del 23 settembre 2024 – R.G. n. 30215/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri dell’orologio messo all’asta rispetto alla conformazione del prodotto originalePatek Philippe ; entrambii motivi sono inammissibili; osservail Collegio come la corte territoriale abbia adeguatamente evidenziato il carattere dirimente, ai fini della decisione, delle circostanzecostituite dal prezzo di base d’asta palesemente incongruo (rispetto al valore comunemente noto di un orologio di marca [OSCURATO:PERSONA]) e la presentazione dell’orologio posto in vendita come ‘ tipo ’ [OSCURATO:PERSONA] : circostanze di sé tali da escludere in radice ogni possibilitàdi confusione , nel pubblico dei potenziali acquirenti , circa il caratteredi mera imitazione dell’oggetto offerto in vendita; daqui l’evidente incongruità di quanto affermato nell e censura in esame circa la pretesa erroneità del giudizio espresso dalla corte territoriale in ordine all’irrilevanza dell’imitazione dell’orologio originale, poiché , al di là della carattere grossolano o meno dell’imitazione, la circostanza che si trattasse di un a mera copia nell’originaledoveva ritenersi, secondo l’apprezzamento dei giudici di merito,del tutto palese e inequivocabile; conil quarto motivo di entrambi i ricorsi, i ricorrenti censurano la sentenzaimpugnata per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché perviolazione degli artt. 111 Cost e 132 n. 4 c.p.c. (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente affermatoche l’ufficiale giudiziario avesse stimato il valore dell’orologio nell’importo di 3.000,00 euro (là dove, invece, lo aveva stimato in 12.500,00euro) e definito l’orologio come ‘tipo’ [OSCURATO:PERSONA] (là dove loaveva indicato come [OSCURATO:PERSONA] ), supportando tali affermazioni intotale assenza di motivazione; entrambii motivi sono inammissibili;[OSCURATO:PERSONA] consiglio del 23 settembre 2024 – R.G. n. 30215/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri osservail C ollegio come, al di là dell’interpretazione delle stime e delle indicazioni operate dall’ufficiale giudiziario, ciò che assu m e concretae decisiva rilevanza , ai fini dell’odierna decisione, è l’avvenuto riconoscimentodi un determinato prezzo di offert a al pubblico , da parte dellasocietà convenuta , e l’indicazione, da parte della stessa società, diun orologio ‘tipo’ [OSCURATO:PERSONA] : circostanze di fatto da intendersi , tutte, secondo l’apprezzamento fatto proprio dei giudici di merito nell’eserciziodei propri poteri di valutazione discrezionale delle prove acquisiteal giudizio ; ciòposto, le censure avanzate in questa sede, nella misura in cui contestano l’apprezzamento probatorio de i giudici d’appello , si risolvono, da un lato, in una proposta di rivalutazione nel merito dei fattidi causa e delle prove (sulla base di una errata deduzione dei vizi relativi alla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.) e, dall’altro, nell’inammissibile impostazione della censura del vizio di violazione dell’art.132 n. 4 c.p.c. attraverso il confronto tra il testo motivazionale edelementi tratti aliunde ; sul punto , varrà sottolineare come l e censur e illustrat e da i ricorrentinon contenga no alcuna denuncia del paradigma di cui all'art.115c.p.c., limitandosi a denunciare unicamente una pretesa erronea valutazionedi risultanze probatorie; alriguardo , è appena il caso di rimarcare il principio fatto proprio dalleSezioni Unite di questa Corte di legittimità, ai sensi del quale, per dedurre la violazione del paradigma dell'art. 115 c.p.c., è necessario denunciareche il giudice non abbia posto a fondamento della decisione leprove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve aver giudicato, o contraddicendo espressamente la regoladi cui alla norma (cioè dichiarando di non doverla osservare), o [OSCURATO:PERSONA] consiglio del 23 settembre 2024 – R.G. n. 30215/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri contraddicendolaimplicitamente, cioè giudicando sulla base di prove nonintrodotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori deicasi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzoprobatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c.), mentre detta violazione non si può ravvisare nella meracircostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle partiattribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell'art.116c.p.c., che non a caso è rubricato alla ‘valutazione delle prove’ (cfr. Sez.U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037; Sez. 6 - 3, Ordinanzan. 26769 del 23/10/2018, Rv. 650892 - 01); sotto altro profilo, l’ammissibilità della doglianza relativa alla violazione dell'art. 116 c.p.c. è consentita solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa- secondo il suo ‘prudente apprezzamento’, pretendendo di attribuirleun altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuiscead una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valoredi prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondoil suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellatoart. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione(Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037 -02);[OSCURATO:PERSONA] consiglio del 23 settembre 2024 – R.G. n. 30215/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri nellaspecie, i ricorrent i , lungi dal denunciare il mancato rispetto, daparte del giudice a quo , del principio del libero apprezzamento delle prove (ovvero del vincolo di apprezzamento imposto da una fonte di provalegale), - ovvero lungi dall’evidenziare l’omesso esame, da parte delgiudice a quo , di uno specifico fatto decisivo idoneo a disarticolare, intermini determinanti, l’esito della scelta decisoria adottata o un vizio costituzionalmenterilevante della motivazione (entro lo schema di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c.) – si sono limitat i a denunciare un (pretes o ) cattivo esercizio, da parte della corte territoriale, del potere di apprezzamento del fatto sulla base delle prove selezionate, spingendosi a prospettare una diversa lettura nel merito dei fatti di causa, in coerenza ai tratti di un’operazione critica del tutto inammissibilein questa sede di legittimità; quantoal censurato vizio di motivazione dedotto in violazione degli artt.111 Cost e 132 n. 4 c.p.c., è appena il caso di rilevare come gli odierniricorrenti abbiano inammissibilmente argomentato la violazione delle norm e richiamate attraverso il confronto della congruità della motivazionecensurata con elementi tratti aliunde rispetto al solo testo elaborato dalla corte territoriale, in tal modo ponendosi in contrasto con i criteri sul punto indicati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine ai limiti di rilevabilità del carattere illogico o apparente della motivazione (cfr. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830– 01; Sez. U, Sentenza n. 8054 del 07/04/2014, Rv. 629833 - 01); conil quinto motivo di entrambi i ricorsi, i ricorrenti censurano la sentenzaimpugnata per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché perviolazione degli artt. 111 Cost e 132 n. 4 c.p.c. (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente affermatoche l’orologio offerto in vendita dalla società avversaria fosse [OSCURATO:PERSONA] consiglio del 23 settembre 2024 – R.G. n. 30215/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri statoacquistato al prezzo di 3.000,00 euro, là dove al contrario, detto orologiofu acquistato, secondo quanto risultante dagli atti di causa, a unprezzo largamente superiore; conil sesto motivo di entrambi i ricorsi, i ricorrenti censurano la sentenzaimpugnata per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché perviolazione degli artt. 111 Cost e 132 n. 4 c.p.c. (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente affermatoche l’orologio posto in vendita dalla società avversaria fosse statovenduto all’asta come ‘ imitazione ’ ; tuttie quattro i motivi – congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione– sono inammissibili; osserva il C ollegio come, al di là del prezzo al quale l’orologio fu concretamente venduto , o della sua offerta in vendita come ‘imitazione’,ciò che assunse concreta e decisiva rilevanza, secondo il corretto apprezzamento contenuto nella decisione impugnata , fu il prezzo offerto al pubblico dalla società convenuta e l’indicazione, da partedella stessa società, di un orologio ‘ tipo ’ [OSCURATO:PERSONA] e ; da qui l’evidente inammissibilità delle censure indicate in questa sede,risolvendosi le stesse, da un lato, in una proposta di rivalutazione nelmerito dei fatti di causa e delle prove (sulla base , ancora una volta, diun’errata deduzione dei vizi relativi alla violazione degli artt. 115 e 116c.p.c.) e, dall’altro, nell’inammissibile impostazione della censura delvizio di motivazione attraverso il confronto tra il testo motivazionale edelementi tratti aliunde , in contrasto con la sola rilevanza del testo motivazionalein sé considerato , così come indicato in corrispondenza delladecisione del quarto motivo di entrambi i ricorsi; conil settimo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] televisive italiane s.p.a. e il nono motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt.[OSCURATO:PERSONA] consiglio del 23 settembre 2024 – R.G. n. 30215/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri 2727 e 2729 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale ritenuto erroneamente che le circostanze dell’incongruità del prezzo di vendita dell’orologio messo all’asta e dell’indicazione dello stesso come ‘tipo’ [OSCURATO:PERSONA] valessero a integrare la presunzione della offerta in vendita di un’imitazione, in violazionedel principio che impone il carattere necessariamente grave, precisoe concordante delle presunzioni; entrambii motivi sono inammissibili; osserva il Collegio come, attraverso la proposizione dei motivi in esame, i ricorrent i – lungi dal denunciare l’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata dalle norm e di legge richiamate – si siano limitati ad allegare un’erronea ricognizione, da parte del giudice a quo , della fattispecie concretaa mezzo delle risultanze di causa: operazione che non attiene all’esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sededi legittimità, unicamente sotto l'aspetto del vizio di motivazione, neppure coinvolgendo, la prospettazione critica de i ricorrent i , l’eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell’erronea sussunzione giuridica di un fatto in sé incontroverso, insistendopropriamente gli stessi nella prospettazione di una diversa ricostruzionedei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice a quo; varrà al riguardo osservare come la combinata valutazione delle circostanze di fatto indicate dalla corte territoriale a fondamento del ragionamentoprobatorio in concreto eseguito (secondo il meccanismo presuntivodi cui all’art. 2729 c.c.) non può in alcun modo considerarsi fondata su indici privi, ictu oculi , di quella minima capacità rappresentativa suscettibile di giustificare l’apprezzamento [OSCURATO:PERSONA] consiglio del 23 settembre 2024 – R.G. n. 30215/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri ricostruttivoche il giudice del merito ha ritenuto di porre a fondamento del ragionamento probatorio argomentato in sentenza, con la conseguenteoggettiva inidoneità della censura in esame a dedurre la violazione dell’art. 2729 c.c. nei termini analiticamente indicati in Cass., Sez. Un., n. 1785 del 2018 (v. in motivazione sub par. 4. e segg.); nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell’epigrafedei motiv i d’impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l’ ubi consistam delle censure sollevate dagli odiern i ricorrent i deve piuttosto individuarsi nella negata congruità dell’interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisitie dei fatti di causa ; sitratta, come appare manifesto, di un’argomentazione critica con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecieconcreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimentoimpugnato; ciòposto, i motiv i d’impugnazione così formulat i dev ono ritenersi inammissibili, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzionedi un fatto giuridicamente rilevante sul quale la sentenza doveva pronunciarsi, non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisitiminimi previsti dall’art. 360 n. 5 c.p.c. ai fini del controllo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell’omesso esame di fattidecisivi controversi tra le parti ;[OSCURATO:PERSONA] consiglio del 23 settembre 2024 – R.G. n. 30215/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri conl’ottavo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] televisive italiane s.p.a. e il settimomotivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], i ricorrenti censurano la sentenzaimpugnata per violazione o falsa applicazione degli artt. 21 Cost.,10 Cedu, 51 e 595 c.p. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per averela corte territoriale erroneamente escluso l’applicabilità, al caso di specie, dell’esimente del diritto di critica, facendo erroneamente applicazione dei diversi criteri previsti per l’esercizio del diritto di cronaca, laddove per il primo il rispetto del principio di verità è chiamatoa declinarsi in modo peculiare, attraverso l'assunzione di un piùlimitato rilievo; entrambii motivi sono infondati; osserva il Collegio come, pur quando sia corretta l’affermazione secondo cui il diritto di critica presuppon ga una diversa declinazione del principio di verità , rispetto all a diversa entità del l’ esercizio del dirittodi cronaca (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 4955 del 23/02/2024 , Rv. 670125 - 01) , dal rispetto di quel principio di verità (o di verosimiglianza) – sia pur opportunamente rimodulato – il diritto di criticanon può in ogni caso prescindere, dovendo comunque esigersi chela valutazione critica pubblic amente diffusa si bas i su circostanze che, pur quando dirette a colpire l’altrui reputazione, non siano del tuttosvincolate da una base di fatto (pur non colpevolmente putativa) adeguatamentecorredata da elementi di riscontro ; intali cas i , è compito del giudice del merito operare il ragionevole contemperamentotra tale diversa declinazione del principio di verità e l’esigenzadel ridetto vincolo dell a critica pubblica a una verosimile base difatto; nellaspecie, la corte territoriale, con argomentazioni logicamente ineccepibilie giuridicamente fondate , ha evidenziato che “ l’accusa di vendere all’asta per buono un orologio contraffatto, rivolta con le [OSCURATO:PERSONA] consiglio del 23 settembre 2024 – R.G. n. 30215/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri modalità esposte dal tribunale e neppure contestate da parte appellante(irruzione in corso d’asta e successiva diffusione televisiva) secondol’opinione della Corte costituisce diffamazione, mancando un ragionevolecollegamento con quanto era realmente accaduto: in altre parole, se anche si voleva dar risalto al vero, le modalità utilizzate hannofinito per insinuare nel pubblico televisivo che un originale [OSCURATO:PERSONA] stato messo in asta dal tribunale per soli 3.000,00 euro, quando è fatto notorio che un marchio del genere costa decine di migliaiadi euro ” (cfr. pag. 6 sentenza impugnata) ; da questo punto di vista, le censure in esame in altro non si risolvono se non in una prospettata rivisitazione dei fatti di causa e delleprove, ancora una volta sulla base di un’impostazione critica non consentitain sede di legittimità ; con il nono motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] televisive italiane s.p.a. e l’ottavomotivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione degli artt. 21 Cost., 51 c.p., 10 Cedue 115 c.p.c., nonché dell’art. 132 n. 4 c.p.c. (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente affermatol’insussistenza dell’esimente del diritto di critica per difetto di continenza, e per aver fondato tale decisione sulla base di una motivazionedel tutto illogica e contraddittoria; entrambii motivi sono nel loro complesso infondati ; osservapreliminarmente il Collegio come la corte territoriale a bbia correttamenteevidenziato i concreti profili del superamento , da parte dei convenuti, dei limiti della continenza indispensabile ai fini dell’applicazionedell’esimente del diritto di critica , rilevando come gli originariconvenuti avessero oggettivamente prospettato l’azione della società attrice come truffaldina , con la conseguenza che ( esclusa alcuna falsa applicazione di legge ) l e censur e in esame si risolv ono, [OSCURATO:PERSONA] consiglio del 23 settembre 2024 – R.G. n. 30215/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri ancorauna volta, in una sostanziale proposta di rilettura nel merito dei fattidi causa e delle prove; sotto altro profilo, varrà evidenziare come l e argomentazion i contenute nella motivazione del provvedimento impugnato risult i no dotate di adeguata coerenza logica ed elaborat e in modo tale da consentire l’agevole comprensione dell’ iter logico - giuridico seguito ai finidella decisione assunta ; al riguardo, è appena il caso di sottolineare come il vizio concernenteil difetto di motivazione rilevante ai sensi dell’art. 132 n. 4c.p.c. non possa in nessun caso desumersi dal confronto del testo motivazionalecon le risultanze ricavate aliunde (come, ad es . , l’esame del comportamento tenuto dallo Staffelli nell’occasione dedotta in giudizio), potendo conferirsi rilievo unicamente al testo in sé consideratonella sua completezza ; dev’essere infine sottolineata ancora una volta l’irrilevanza de l reiterato equivoco riproposto dai ricorrenti in ordine alla pretesa venditadi un “ orologio tarocco ” (pretesamente riconosciuto come tale dallastessa società avversaria ) , dovendo ribadirsi come la circostanza dell’inautenticità (quale orologio di marca [OSCURATO:PERSONA] ) dell’esemplare posto in vendita dalla società controcorrente fosse un presuppostodel tutto incontestato , essendo evidente anche al pubblico deipossibili acquirenti ( secondo l’apprezzamento dei giudici di merito ) , chel’oggetto in vendita fosse l ’imitazione di un orologio [OSCURATO:PERSONA] ; deltutto correttamente , pertanto, la corte territoriale ha rilevato diffamatoriala diffusione televisiva, a livello nazionale , di un servizio incui sia insinuata la commissione, da parte di una società d’aste, di truffe, avendo i giudici d el merito avuto cura di precisare la sensibile differenza che intercorre tra la consapevole e pacifica ‘vendita di [OSCURATO:PERSONA] consiglio del 23 settembre 2024 – R.G. n. 30215/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri imitazioni’di orologi autentici e l’insinuata idea che si vendessero ‘ per autentici’orologi falsi ; conil decimo motivo di entrambi i ricorsi, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt.2043,2059 e 2697 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere lacorte territoriale erroneamente ritenuto sussistenti in re ipsa i danni non patrimoniali asseritamente sofferti dalla società attrice, in contrasto con i principi sanciti sul piano del c.d. ‘diritto vivente’ in materiadi risarcimento del danno non patrimoniale; entrambii motivi sono infondati; osservail Collegio come la corte territoriale, lungi dal confermare l’affermazionedel primo giudice circa il carattere in re ipsa del danno sofferto dalla società originaria attrice, abbia posto in evidenza gli elementi di natura critico - presuntiva idonei a fondare la concreta dimostrazione, sul piano probatorio, delle conseguenze dannose effettivamente sofferte dalla società attrice per effetto dell’illecita divulgazione diffamatoria degli odierni istanti , sottolineando “ la rilevante gravità dell’illecito commesso attraverso la falsa accusa rivoltanel luogo dove l’ausiliario stata svolgendo l’incarico delegato dal tribunale; l’accusa è stata poi amplificata mediante la diffusione televisivaa livello nazionale, e questo nonostante la diffida di non farlo risultantedalla raccomandata 12.9.2017 del legale di [OSCURATO:SOCIETA] ” (pag. 6della sentenza impugnata) ; si tratta della corretta valorizzazione di elementi fattuali di carattere presuntivo suscettibili di giustificare il riconoscimento delle conseguenze dannose ad esse correlati, con la conseguente radicale infondatezzadelle censure sul punto avanzate dai ricorrenti; conl’undicesimo motivo di entrambi i ricorsi, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione degli artt. 2043, 2059, 1226 e [OSCURATO:PERSONA] consiglio del 23 settembre 2024 – R.G. n. 30215/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri 1227c.c., dell’art. 115 c.p.c., nonché degli artt. 111 Cost., 2043, 2059, 1226c.c. e 132 n. 4 c.p.c. (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.), peravere la corte territoriale illegittimamente liquidato un importo a titolo risarcitorio pari alla somma di euro 80.000,00 senza alcuna giustificazione, nonché per aver erroneamente richiamato la pretesa esistenza di una richiesta di rettifica, in realtà inesistente (senza dedurrealcunché, da tali inesistenza, ai fini dell’eventuale riduzione del danno), e per avere infine omesso di dettare alcuna motivazione in ordine alla valutazione equitativa del danno non patrimoniale, senza collegarsi ad alcun criterio giustificativo, idoneo a consentire la ricostruzione dell’ iter logico - giuridico seguito ai fini della quantificazionedel danno; entrambii motivi sono fondati; osservail C ollegio come , secondo la più recente giurisprudenza di questaC orte , ai fini della liquidazione equitativa di un danno d’indole nonpatrimoniale, è necessario che il giudice di merito proceda, dapprima,all’individuazione di un parametro di natura quantitativa , in terminimonetari, direttamente o indirettamente collegato alla natura degliinteressi incisi dal fatto dannoso e, di seguito, all ’ adeguamento quantitativo di detto parametro monetario attraverso il riferimento a unoo più fattori oggettivi, controllabili e non manifestamente incongrui (né per eccesso, né per difetto), idonei a consentire a posteriori il controllo dell'intero percorso di specificazione dell'importo liquidato (Sez. 3, Sentenza n. 28429 del 11/10/2023 , Rv. 668947 – 01 ; conf. Sez.1, Ordinanza n. 20871 del 26/07/2024 , Rv. 672085 - 01) ; a tale principio il giudice a quo non risulta essersi correttamente attenuto, avendo liquidato un importo a titolo risarcitorio (corrispondentealla somma di 80.000,00 euro ) attraverso il richiamo delle circostanze di fatto relative al la falsa accusa “ rivolta nel luogo [OSCURATO:PERSONA] consiglio del 23 settembre 2024 – R.G. n. 30215/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri dove l’ausiliario stata svolgendo l’incarico delegato dal tribunale ”, successivamente“amplificata mediante la diffusione televisiva a livello nazionale, e questo nonostante la diffida di non farlo risultante dalla raccomandata 12.9.2017 del legale di [OSCURATO:SOCIETA] ”, senza tuttavia procedere ad alcuna individuazione di parametri d’indole quantitativa intermini monetari ( direttamente o indirettamente collegat i alla natura degliinteressi incisi dal fatto dannoso ) al fine di consentire il necessario controllo del percorso logico di specificazione dell’importo risarcitorio nellaspecie concretamente liquidato; sulla base di tali premesse, rilevata la fondatezza dell’undicesimo motivo dei due ricorsi proposti (inammissibili il primo, il secondo, il terzo,il quarto, il quinto e il sesto motivo di entrambi i ricorsi, nonché ilsettimo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] televisivi italiane s.p.a. e il nono motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; infondati tutti i restanti), dev’essere disposta la cassazione della sentenza impugnata in relazioneai motivi accolti, con il con
Sentenza Cassazione n. 28588/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris