CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 giugno 2026
Cassazione n. 21186/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
presentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente principale -contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CAMPANELLI2026 ANTONIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],2559 [OSCURATO:PERSONA], COLATRIANO M. GRAZIA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],PIERLUIGI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],TUFILLI M. ELISA, [OSCURATO:PERSONA], tuttirappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 808/2025- controricorrenti – ricorrenti incidentali - Numero sezionale 2559/2026Numero di raccolta generale 21186/2026avverso la sentenza n. 106/2024 della CORTE D'APPELLO diData pubblicazione 22/06/2026CAMPOBASSO, depositata il 14/11/2024 R.G.N. 27/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 21/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte d’Appello di Campobasso, decidendo consentenza n. 106/2024 quale giudice del rinvio a seguitodell’ordinanza n. 36840/2022 di questa Corte, condannavaASREM ([OSCURATO:PERSONA]) a corrispondere aidipendenti sanitari in epigrafe, a titolo di risarcimento deldanno da inadempimento contrattuale, conseguente allaprestazione di turni di pronta disponibilità oltre il limite previstodal CCNL, le somme per ciascuno indicate, oltre accessori, ecompensava le spese di tutti i giudizi precedenti.2. Per quanto qui ancora rileva, la Corte di Campobasso,con sentenza n. 278/2016, aveva rigettato l’impugnazioneproposta da più lavoratori in servizio con varie qualifiche pressoi presidi ospedalieri “Vietri” di Larino e “[OSCURATO:PERSONA]” diTermoli, nei confronti dell’ASREM, datrice di lavoro, avverso lasentenza, sempre di rigetto, emessa tra le parti dal [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d’Appello aveva affermato che, nella specie,non si riscontrava l’inadempimento contrattuale dell’Aziendaprospettato dai lavoratori, che avevano chiesto il risarcimentodel danno per aver prestato turni di pronta disponibilità inmisura maggiore rispetto a quanto stabilito dall’art. 7dell’accordo collettivo 20 settembre 2001 e dall’art. 17 delCCNL Comparto sanità, dirigenza medica, motivando nel sensoche le suddette disposizioni contrattuali non indicano un limiteNumero registro generale 808/2025Numero sezionale 2559/2026massimo insuperabile e inderogabile di turni di disponNuimbeirloit dài r accolta generale 21186/2026Data pubblicazione 22/06/2026espletabili dai lavoratori, limitandosi ad affermare che “diregola” non possono essere previsti per ciascun dipendente piùdi sei turni, e più di dieci turni per i dirigenti medici. Era statarigettata la domanda di risarcimento del danno nonpatrimoniale per usura psicofisica o per lesione del diritto allasalute o all’esplicazione delle attività realizzatrici della personain quanto non provata.3. In sede rescindente, venivano accolti i motivi di ricorsoconcernenti l’interpretazione delle disposizioni contrattualirilevanti; in estrema sintesi, si evidenziava che l’art. 17 delCCNL 2002-2005, Comparto sanità, dirigenza medicoveterinaria, disciplina il “servizio di pronta disponibilità”; cheanaloga disposizione si rinviene nei CCNL antecedenti esuccessivi; analizzate la norma collettiva e la giurisprudenza dilegittimità formatasi in materia, si sottolineava che, in tema diservizio di pronta disponibilità, il limite di sei/dieci turni al meseper ciascun dipendente va inteso come previsione di naturaprogrammatica e non come contingente temporale invalicabile,avuto riguardo al tenore letterale della norma, alla qualità deidestinatari ed alla natura del servizio reso, oltre che allaremunerazione prevista dalla contrattazione collettiva; il chevale a dire che uno sforamento del limite è anche possibile,ferma restando la corresponsione dell’indennità come previstadall’art. 7, comma 6, per ogni pronta disponibilità della duratadi 12 ore, ma fatto salvo l’eventuale risarcimento del dannoladdove la violazione della regola di cui al comma 10 delmedesimo art. 7 si sia risolta in un pregiudizio per il recuperodelle energie psicofisiche; dunque, l’art. 7 del CCNI Compartosanità del 20 settembre 2001, e l’art. 17, comma 4, del CCNL,Comparto sanità, dirigenza medico veterinaria 2002/2005,Numero registro generale 808/2025Numero sezionale 2559/2026costituiscono previsioni di natura programmatica e nonN umliemro idtii r accolta generale 21186/2026Data pubblicazione 22/06/2026temporali invalicabili, fermo restando il diritto alla previstaindennità retributiva per i turni eccedentari, e salvo ilrisarcimento del danno nel caso di pregiudizio per il recuperodelle energie psico-fisiche del lavoratore.4. Poiché la prima sentenza d’appello non aveva fattocorretta applicazione dei suddetti principi, la causa venivacassata in relazione ai motivi accolti, per un nuovo esame delmerito da parte della medesima Corte territoriale in diversacomposizione, la quale, all’esito del giudizio di riassunzione,accoglieva parzialmente il ricorso con riferimento ai casi in cuiera stato superato di almeno la metà il limite previsto dal CCNLe nei limiti della prescrizione decennale intervenuta per i turniin eccedenza prestati antecedentemente al 18.10.2002,considerata la data di deposito del ricorso introduttivo.5. Avverso la sentenza della Corte d’Appello quale giudicedel rinvio propone ricorso per cassazione l’Azienda sanitariacon 6 motivi; resistono i lavoratori con controricorso,contenente ricorso incidentale (tardivo) con unico motivo, econ memoria.Ragioni della decisione1. Parte ricorrente denuncia, con il primo motivo (art. 360,n. 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione degli artt. 7 CCNIComparto Sanità del 20.9.2001, 17, comma 4, CCNL Compartosanità - dirigenza medico veterinaria 2002/2005, 2697 c.c.,384 c.p.c., sostenendo che la Corte d’Appello non ha accertatoil pregiudizio alle energie psico-fisiche dei ricorrenti,discostandosi dai criteri stabiliti in sede rescindente.Numero registro generale 808/2025Numero sezionale 2559/20262. Con il secondo motivo parte ricorrente deduce (artN.u m3e6ro0 d,i raccolta generale 21186/2026Data pubblicazione 22/06/2026n. 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione degli artt.7 del CCNIComparto sanità del 20.9.2001 e 17, comma 4, del CCNLComparto sanità - dirigenza medico veterinaria 2002/2005,2697 c.c., sostenendo che la Corte territoriale haerroneamente riconosciuto il risarcimento per mancatafruizione dei riposi sebbene il thema decidendum riguardassesolo il superamento dei turni di pronta disponibilità senza chei ricorrenti avessero allegato o provato un effettivo pregiudizioalla loro vita privata.3. I motivi, connessi, sono infondati.4. La seconda sentenza d’appello ha determinato la misuradel risarcimento del danno da usura psico-fisica dei dipendentioriginari ricorrenti su base quantitativa ed equitativa, comespiegato alle pp. 10-12 della motivazione. Segnatamente, laCorte territoriale ha accertato che: “La ASREM ha richiesto aisuoi dipendenti, quanto a turni di reperibilità, un impegnoneppure lontanamente equiparabile ai sei/dieci turni mensiliprevisti dalla contrattazione collettiva come regola, seppurgenerale. … (N)on si è in presenza di una deroga occasionalequantitativamente non significativa, come tale ammessa dalledisposizioni pattizie e già monetizzata con la relativa indennità.Si tratta, al contrario, di una disapplicazione generale dellerichiamate disposizioni, poste a tutela del lavoratore e dellasua integrità psico-fisica, non potendosi non convenire sul fattoche nel caso dei lavoratori odierni appellanti la notevolefrequenza dei turni di reperibilità in cui gli stessi sono statiimpegnati non può non averli sottoposti a notevole stresspsicofisico con ripercussioni sia sulla qualità del lavoro che suquella della vita privata e di relazione. Del resto, se è vero cheil CCNL prevede che possa derogarsi alla regola dei sei/dieciNumero registro generale 808/2025Numero sezionale 2559/2026turni di reperibilità al mese, è altrettanto vero che una Nruemgeorol dai raccolta generale 21186/2026Data pubblicazione 22/06/2026esiste e che ritenere che nella pratica possa prevedersi che ildipendente sia impegnato pressoché senza limiti in turni direperibilità significherebbe svuotarla di contenuto”.5. Detto impianto argomentativo è del tutto coerente con iprincipi esplicitati nella pronuncia rescindente, ancora ribaditida Cass. n. 21934/2023, secondo cui il superamento del limitedi turni di pronta disponibilità considerato normale - e indicatonel CCNL col sintagma "di regola" - costituisce inadempimentodatoriale qualora, in concreto, si determini un'interferenza,rispetto alla vita privata del lavoratore, tale dacomprometterne in maniera intollerabile il diritto al riposo, lacui lesione il datore di lavoro è tenuto a risarcireindipendentemente dalla causazione di un pregiudizio (danno-conseguenza) di natura psicofisica, trattandosi di un danno inre ipsa.6. Con il terzo motivo parte ricorrente deduce (art. 360, n.3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione degli artt.1175 e 1375c.c.; sostiene che la Corte di merito ha arbitrariamenteaffermato che sussiste abuso nel caso di 60 turni di prontadisponibilità per i medici e di 36 per gli infermieri, senzadelineare gli elementi costitutivi della fattispecie e senzaconsiderare le necessità di continuità del servizio.7. Il motivo non è accoglibile.8. Osserva il Collegio che il diritto al risarcimento del dannonei confronti degli odierni controricorrenti è stato riconosciutocome determinato da inadempimento contrattuale, ancorato,in concreto, al dato contrattuale, alla sua interpretazione, allapossibilità di limitata deroga (proprio per ragioni di continuitàdel servizio), al superamento dei limiti della deroga perl'interferenza, rispetto alla vita privata del lavoratore, tale daNumero registro generale 808/2025Numero sezionale 2559/2026comprometterne in maniera intollerabile il diritto al ripoNsumoe,r ol dai raccolta generale 21186/2026Data pubblicazione 22/06/2026cui lesione il datore di lavoro è tenuto a risarcire, comesottolineato dalla giurisprudenza do questa Corte.9. In questi termini, il dato quantitativo risulta tutt’altro chearbitrario, ma, al contrario, consente di graduare eparametrare il danno alla lesione concretamente subita.10. Infatti, quando manchino criteri stabiliti dalla legge,l'adozione della regola equitativa contenuta nell'art. 1226 c.c.deve garantire adeguata valutazione delle circostanze del casoconcreto e uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi. Ilgiudice di merito è tenuto a rendere ostensibile l'itinerariologico per comprendere se, e in base a quali criteri, abbiaconsiderato la componente fenomenologica del dannosottoposto a giudizio, avuto riguardo sia agli effetti che lalesione del diritto alla salute comporta nella dimensionedinamico-relazionale del soggetto danneggiato, sia alleconseguenze subite dallo stesso nella sua sfera interiore.11. La sentenza gravata resiste alle censure contenute nelmotivo perché, in tema di risarcimento del danno, il poterediscrezionale del giudice di liquidazione in via equitativa,che comporta un giudizio di prudente contemperamento deivari fattori di incidenza sul danno, non è censurabile in sede dilegittimità, purché la motivazione (come avvenuto nel caso inesame) dia adeguatamente conto del peso specifico attribuitoa ciascuno di essi nel caso concreto e consenta di ricostruire ilpercorso logico seguito e di verificare il rispetto dei principidel danno effettivo e dell'integralità del risarcimento (cfr. Cass.n. 341/2025, n. 5438/2026). Ai fini della liquidazioneequitativa di un danno non patrimoniale è necessario che ilgiudice di merito proceda, dapprima, all'individuazione di unparametro di natura quantitativa, in termini monetari,Numero registro generale 808/2025Numero sezionale 2559/2026direttamente o indirettamente collegato alla naturaN udmeerog dlii raccolta generale 21186/2026Data pubblicazione 22/06/2026interessi incisi dal fatto dannoso e, di seguito, all'adeguamentoquantitativo di detto parametro monetario attraverso ilriferimento a uno o più fattori oggettivi, controllabili e nonmanifestamente incongrui - né per eccesso, né per difetto -idonei a consentire a posteriori il controllo dell'intero percorsodi specificazione dell'importo liquidato (Cass n. 20871/2024;conf. Cass. n. 28588/2024). La liquidazione in via equitativadel danno è suscettibile di rilievi in sede di legittimità sotto ilprofilo del vizio di motivazione, solo se difetti totalmente digiustificazione o si discosti sensibilmente dai dati di comuneesperienza, o sia fondata su criteri incongrui rispetto al casoconcreto o radicalmente contraddittori, ovvero se l'esito dellaloro applicazione risulti particolarmente sproporzionato pereccesso o per difetto (cfr. Cass. n. 31358/2021); tali vizi nonsussistono nel caso in esame.12. Con il quarto motivo parte ricorrente deduce (art. 360,n. 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione dell’art.7 del CCNIComparto sanità del 20.9.2001, per avere la Cote d’Appelloriconosciuto la pronta disponibilità a soggetti (3) che, perqualifica e inquadramento, vi erano esclusi dalla stessa normacontrattuale.13. Il motivo risulta inammissibile, per novità dellaquestione, sollevata, in base alla stessa prospettazione di partericorrente, soltanto in sede di giudizio di rinvio.14. Infatti, il giudizio di rinvio non determina, per così dire,il ritorno al punto di partenza, ma la prosecuzione delle fasiprecedenti nell’ambito perimetrato dalla pronunciarescindente; con la conseguenza che le censure alla sentenzaimpugnata devono necessariamente essere incentrate sullaviolazione dell’art. 384 c.p.c., ovvero sulla mancata oNumero registro generale 808/2025Numero sezionale 2559/2026impropria attuazione dei principi di diritto fissati Numdearoll dai raccolta generale 21186/2026Data pubblicazione 22/06/2026pronuncia rescindente; poiché il giudizio di rinvio si presentacome una prosecuzione del processo di Cassazione, nel corsodello stesso il giudice di merito ha il compito di svolgere quelleenunciato dalla S.C. ai sensi dell’art. 384 c.p.c., tenendo contodella cristallizzazione della posizione delle parti nei termini incui era rimasta definita nelle precedenti fasi processuali fino algiudizio di cassazione, e può prendere in considerazione fattinuovi incidenti sulla posizione delle parti, ma non deve violareil divieto di esame di punti non prospettati o prospettabili dalleparti fino a quel momento, a meno che si tratti di fatti dei quali,per essere avvenuta la loro verificazione dopo quel momento,non era stata possibile l’allegazione ovvero che la nuovastatuizioni della Corte di Cassazione in sede di rinvio (cfr.Cass. n. 11411/2018, n. 7281/2011, n. 11962/2005).15. Con il quinto motivo, parte ricorrente deduce (art. 360,n. 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione dell’art. 2948 c.c.,per erronea individuazione, da parte della Corte territoriale,dell’atto interruttivo della prescrizione nel momento di depositodel ricorso, in luogo che nel momento della sua notificazione,e di termine di prescrizione decennale anziché quinquennale.16. Il motivo è fondato quanto alla prima censura.17. Perché si produca l'effetto interruttivo della prescrizioneè necessario che il debitore abbia conoscenza (legale, nonnecessariamente effettiva) dell'atto giudiziale o stragiudizialedel creditore, sicché tale effetto, in ipotesi di domandaproposta nelle forme del processo del lavoro, non si realizzacon il deposito del ricorso presso la cancelleria del giudiceadito, ma con la notificazione dell'atto al convenuto, nonNumero registro generale 808/2025Numero sezionale 2559/2026operando, in questo caso, il principio che estende ancNhuem ersou dil raccolta generale 21186/2026Data pubblicazione 22/06/2026piano sostanziale la scissione degli effetti della notificazioneper il notificante e per il destinatario, atteso che l’effetto diinterruzione della prescrizione può avvenire anche in virtù diun atto stragiudiziale (Cass. n. 4030/2017; conf. Cass. n.30090/2025).18. È invece infondato quanto al secondo aspetto, atteso cheil credito azionato deriva da inadempimento contrattuale,soggetto all’ordinaria prescrizione decennale (cfr. Cass. n.25139/2010 e successive conformi).19. Con il sesto motivo, parte ricorrente deduce (art. 360, n.4, c.p.c.) nullità della sentenza per violazione degli artt. 111Cost. e 1226 c.c. (art. 360, n. 3, c.p.c.), lamentando lamancata indicazione delle ragioni dell'operato apprezzamentoe gli specifici criteri utilizzati per la liquidazione del danno invia equitativa.20. Il motivo è inammissibile, perché non si confronta con lacongrua e coerente motivazione della sentenza impugnata sulpunto (§ 18 della motivazione della sentenza impugnata),nonché per le ragioni espresse con riguardo ai profili specularidel terzo motivo (supra § 11).21. Il controricorso incidentale denuncia violazione e falsaapplicazione di norme degli artt. 91 e 92 c.p.c., 24 e 111 Cost.(art. 360, n. 3, c.p.c.), in relazione all’operata compensazionedelle spese processuali relative a tutti i gradi del giudizio(inclusa la CTU).22. La censura è inammissibile, posto che il sindacato diquesta Corte sulle spese di lite dei gradi di merito è limitato alcontrollo del rispetto del divieto di porre le spese a carico dellaparte integralmente vittoriosa e del fatto che le spese liquidatenon fuoriescano dai limiti minimi e massimi della tariffaNumero registro generale 808/2025Numero sezionale 2559/2026professionale, profili qui insussistenti, atteso l’accogliNmumeenrot doi raccolta generale 21186/2026Data pubblicazione 22/06/2026parziale delle domande (Cass. n. 19613/2017, n. 11329/2019,n. 23782/2025).23. In conclusione, il ricorso principale deve essere rigettato(ad eccezione del profilo di cui sopra, § 17); il ricorsoincidentale deve essere dichiarato inammissibile.24. La sentenza impugnata deve essere cassata in relazionealla parte del quinto motivo accolta. Trattandosi di calcoloaritmetico basato sui conteggi e con il moltiplicatore indicatinella sentenza impugnata, dalla somma per ciascunoriconosciuta andrà decurtata la frazione riconosciuta per ilperiodo tra il 17.10 e il 21.11.2012 (con riferimento alla datadella notifica invece che alla data del ricorso introduttivo delgiudizio di primo grado).25. Rimangono confermate le altre statuizioni della sentenzaimpugnata, inclusa quella sulle spese.26. In ragione della misura della reciproca soccombenza,l’Azienda ricorrente deve essere condannata alla rifusione, infavore dei controricorrenti, di 5/6 delle spese del presentegiudizio, liquidate complessivamente per l’intero come dadispositivo, con compensazione del residuo sesto, e condistrazione in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore deicontroricorrenti dichiaratosi antistatario. P.Q.MLa Corte accoglie parzialmente il quinto motivo del ricorsoprincipale, nei sensi di cui in motivazione; rigetta, nel resto, ilricorso principale; dichiara inammissibile il ricorso incidentale.Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e,decidendo nel merito, conferma la condanna di parte ricorrente[OSCURATO:PERSONA] registro generale 808/2025principale al pagamento in favore di ciascun controricorrente [OSCURATO:PERSONA] sezionale 2559/2026Numero di raccolta generale 21186/2026della somma per ciascuno indicata nella sentenza impugnata,Data pubblicazione 22/06/2026ad eccezione della frazione corrispondente al periodo 17.10 –21.11.2012.Condanna parte ricorrente principale alla rifusione di 5/6 dellespese del giudizio di legittimità, che liquida complessivamenteper l’intero in € 19.500 per compensi, € 200 per esborsi, speseforfettarie al 15%, accessori di legge, da distrarsi,compensando il residuo.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte dei ricorrenti incidentali, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto peril ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, sedovutoCosì deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 21 maggio2026.La PresidenteCaterina Marotta