Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 febbraio 2026

Cassazione n. 31772/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2026 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio Trattazione ca rtola re. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], quale rappresentante legale della società "[OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]" per i reati di cui all'art. 2 D.Ivo 74/2000, per essersi avvalso di fatture per operazioni inesistenti emesse dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. alla fine del 2014, nel 2015 e fino a maggio 2016.

2. Avverso la suddetta sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidando il ricorso a due motivi. 2.1.Con il primo motivo, il ricorrente dellyce violazione di legge e vizio della motivazione contestando l'effettività delle operazioni commerciali sottostanti alla emissione delle fatture, anche se eseguite da parti diverse da quelle indicate infattura.

Evidenzia che la società di cui è rappresentate è effettiva e operativa nel campo dei trasporti e che sono stati effettivamente acquistati materiali utilizzati nel corso dell'attività volta.

Non sono stati fatti accertamenti sui canali di forniture dell'azienda del [OSCURATO:PERSONA].

Il giudice avrebbe dovuto accertare l'operatività della società rappresentata dal ricorrente.

Inoltre, sono stati effettuati accertamenti da parte della Guardia di finanza nel 2016, in epoca successiva all'emissione delle fatture in contestazione.

Tale circostanza può essere significativa del fatto che nel periodo coincidente con ofremissione delle fatture suddette la società [OSCURATO:SOCIETA]. era operativa, e non una cartiera, disponendo di mezzi e strutture.

Il ricorrente si recava personalmente o tramite delegati ad effettuare gli ordini.

Non è stato provato neppure il dolo di evasione.

2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al diniego di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Il giudice a quo, erroneamente, ha ritenuto che l'imputato sia gravato da 10 precedenti penali in materia di gestione non autorizzate di rifiuti, di falso ideologico e due condanne per lesioni personali.

Tuttavia, dal certificato del casellario giudiziale allegato al ricorso non emergono le condanne per falso e per gestione non autorizzata di rifiuti.

Inoltre, il ricorrente non ha mai beneficiato della pena sospesa contrariamente a quanto affermato dal giudice.

Deduce violazione dell'art. 164 codo:Len., posto che i precedenti concernono contravvenzioni, ostaWriconoscimento,arbeneficio solo la condanna per delitto.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso esula dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in eassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delleparti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez.

U, 13/12/1995, Clarke, Rv. 203428).

Nel caso di specie, il giudice a quo ha evidenziato che dall'escussione dell'operante della Guardia di finanza è emerso che dagli accertamenti di polizia giudiziaria effettuati nel dicembre del 2016 era risultato che la società [OSCURATO:SOCIETA]. operava come una società cartiera al solo scopo di emettere e commercializzare fatture per operazioni inesistenti, non essendo stati rinvenuti i documenti contabili relativi alla società, né esistendo una sede amministrativa e operativa.

Nemmeno esistevano riscontri oggettivi sui materiali apparentemente forniti, nonostante si trattasse di importi di grande rilievo (70 milioni di euro).

Al riguardo il giudice a quo ha argomentato in maniera certamente non manifestamente illogica, evidenziando che privo di rilievo è il dato relativo dei bonifici a favore della società emittente, trattandosi di espedienti comunemente utilizzati per dare una parvenza di realtà alle operazioni economiche sottostanti alle fatture, in realtà mai avvenute, certamente non essendo precluso il rientro delle somme bonificate.

Peraltro, il giudice a quo ha posto in rilievo che non corrisponde alle risultanze processuali che la società dell'imputato abbia emesso bonifici per gli importi di cui alle fatture, avendo solo il teste di Polizia giudiziaria riferito genericamente che erano stati fatti accertamenti bancari e che le fatture venivano pagate con bonifici che tuttavia venivano poi restituiti.

Comunque, il dato decisivo è che la società emittente, nonostante la cospicuità del fatturato (70 milioni di euro) era del tutto priva di qualunque strumento operativo, non avendo ufficio vendite né ufficio acquisti.

Presso la sede amministrativa di Sant'Ammaro vi era un'abitazione privata senza alcuna indicazione del nome sociale, neppure sul citofono.

Nemmeno la predetta società emittente aveva fatture di acquisto della merce apparentemente venduta a terzi.

Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è dunque enucleabile una attenta analisi della regiudicanda, poiché la Corte territoriale ha preso in esame tutte le deduzioni difensive ed è pervenuta alle proprie conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.

Né la Corte suprema può esprimere alcun giudizio sull'attendibilità delle acquisizioni probatorie, giacché questa prerogativa è attribuita al giudice di merito, con la conseguenza che le scelte da quest'ultimo compiute, se coerenti, sul piano della razionalità, con una esauriente analisi delle risultanze agli atti, si sottraggono al sindacato di legittimità (Sez.

U, 25/11/1995, Facchini, Rv. 203767). 2.11 secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. 3Va ribadito che la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena si basa sulla formulazione di un giudizio prognostico in ordine alla presunzione di astensione, da parte del colpevole, dalla commissione di ulteriori reati, da effettuarsi sulla base dei parametri indicati dall'art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 410 del 25/09/2003, Rv. 226618).

Si precisa inoltre che, ai fini del giudizio circa la concedibilità o meno della sospensione condizionale della pena, la presenza di precedenti condanne per reati poi estinti, può comunque essere legittimamente valutata dal giudice come elemento ostativo alla presunzione che il colpevole si asterrà, per il futuro, dal commettere ulteriori reati (Sez.4, n. 41291 del 11/09/2019, Rv. 277355).

Ne segue che il riferimento anche alle contravvenzioni estinte per effetto del pagamento della pena pecuniaria, possono essere valutate ai fini del giudizio prognostico.

Nel caso in esame il giudice ha evidenziato l'impossibilità di formulare una prognosi favorevole per l'imputato evidenziando la pluralità dei precedenti penali da cui il ricorrente è gravato e che trovano effettivamente conferma nell'esame del certificato penale aggiornato acquisito, da cui si evince una pluralità di condanne in materia di reati concernenti rifiuti, estinti ai sensi dell'art. 460, comma 5, cod. proc. pen., avendo l'imputato pagato l'ammenda, oltre ad una declaratoria di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. per il reato di cui all'art. 483 cod. pen. e una condanna per lesioni personali colpose.

3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2026 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio Trattazione ca rtola re. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], quale rappresentante legale della società "[OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]" per i reati di cui all'art. 2 D.Ivo 74/2000, per essersi avvalso di fatture per operazioni inesistenti emesse dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. alla fine del 2014, nel 2015 e fino a maggio 2016. 2. Avverso la suddetta sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidando il ricorso a due motivi. 2.1.Con il primo motivo, il ricorrente dellyce violazione di legge e vizio della motivazione contestando l'effettività delle operazioni commerciali sottostanti alla emissione delle fatture, anche se eseguite da parti diverse da quelle indicate infattura. Evidenzia che la società di cui è rappresentate è effettiva e operativa nel campo dei trasporti e che sono stati effettivamente acquistati materiali utilizzati nel corso dell'attività volta. Non sono stati fatti accertamenti sui canali di forniture dell'azienda del [OSCURATO:PERSONA]. Il giudice avrebbe dovuto accertare l'operatività della società rappresentata dal ricorrente. Inoltre, sono stati effettuati accertamenti da parte della Guardia di finanza nel 2016, in epoca successiva all'emissione delle fatture in contestazione. Tale circostanza può essere significativa del fatto che nel periodo coincidente con ofremissione delle fatture suddette la società [OSCURATO:SOCIETA]. era operativa, e non una cartiera, disponendo di mezzi e strutture. Il ricorrente si recava personalmente o tramite delegati ad effettuare gli ordini. Non è stato provato neppure il dolo di evasione. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al diniego di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Il giudice a quo, erroneamente, ha ritenuto che l'imputato sia gravato da 10 precedenti penali in materia di gestione non autorizzate di rifiuti, di falso ideologico e due condanne per lesioni personali. Tuttavia, dal certificato del casellario giudiziale allegato al ricorso non emergono le condanne per falso e per gestione non autorizzata di rifiuti. Inoltre, il ricorrente non ha mai beneficiato della pena sospesa contrariamente a quanto affermato dal giudice. Deduce violazione dell'art. 164 codo:Len., posto che i precedenti concernono contravvenzioni, ostaWriconoscimento,arbeneficio solo la condanna per delitto. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso esula dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in eassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delleparti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, 13/12/1995, Clarke, Rv. 203428). Nel caso di specie, il giudice a quo ha evidenziato che dall'escussione dell'operante della Guardia di finanza è emerso che dagli accertamenti di polizia giudiziaria effettuati nel dicembre del 2016 era risultato che la società [OSCURATO:SOCIETA]. operava come una società cartiera al solo scopo di emettere e commercializzare fatture per operazioni inesistenti, non essendo stati rinvenuti i documenti contabili relativi alla società, né esistendo una sede amministrativa e operativa. Nemmeno esistevano riscontri oggettivi sui materiali apparentemente forniti, nonostante si trattasse di importi di grande rilievo (70 milioni di euro). Al riguardo il giudice a quo ha argomentato in maniera certamente non manifestamente illogica, evidenziando che privo di rilievo è il dato relativo dei bonifici a favore della società emittente, trattandosi di espedienti comunemente utilizzati per dare una parvenza di realtà alle operazioni economiche sottostanti alle fatture, in realtà mai avvenute, certamente non essendo precluso il rientro delle somme bonificate. Peraltro, il giudice a quo ha posto in rilievo che non corrisponde alle risultanze processuali che la società dell'imputato abbia emesso bonifici per gli importi di cui alle fatture, avendo solo il teste di Polizia giudiziaria riferito genericamente che erano stati fatti accertamenti bancari e che le fatture venivano pagate con bonifici che tuttavia venivano poi restituiti. Comunque, il dato decisivo è che la società emittente, nonostante la cospicuità del fatturato (70 milioni di euro) era del tutto priva di qualunque strumento operativo, non avendo ufficio vendite né ufficio acquisti. Presso la sede amministrativa di Sant'Ammaro vi era un'abitazione privata senza alcuna indicazione del nome sociale, neppure sul citofono. Nemmeno la predetta società emittente aveva fatture di acquisto della merce apparentemente venduta a terzi. Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è dunque enucleabile una attenta analisi della regiudicanda, poiché la Corte territoriale ha preso in esame tutte le deduzioni difensive ed è pervenuta alle proprie conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. Né la Corte suprema può esprimere alcun giudizio sull'attendibilità delle acquisizioni probatorie, giacché questa prerogativa è attribuita al giudice di merito, con la conseguenza che le scelte da quest'ultimo compiute, se coerenti, sul piano della razionalità, con una esauriente analisi delle risultanze agli atti, si sottraggono al sindacato di legittimità (Sez. U, 25/11/1995, Facchini, Rv. 203767). 2.11 secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. 3Va ribadito che la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena si basa sulla formulazione di un giudizio prognostico in ordine alla presunzione di astensione, da parte del colpevole, dalla commissione di ulteriori reati, da effettuarsi sulla base dei parametri indicati dall'art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 410 del 25/09/2003, Rv. 226618). Si precisa inoltre che, ai fini del giudizio circa la concedibilità o meno della sospensione condizionale della pena, la presenza di precedenti condanne per reati poi estinti, può comunque essere legittimamente valutata dal giudice come elemento ostativo alla presunzione che il colpevole si asterrà, per il futuro, dal commettere ulteriori reati (Sez.4, n. 41291 del 11/09/2019, Rv. 277355). Ne segue che il riferimento anche alle contravvenzioni estinte per effetto del pagamento della pena pecuniaria, possono essere valutate ai fini del giudizio prognostico. Nel caso in esame il giudice ha evidenziato l'impossibilità di formulare una prognosi favorevole per l'imputato evidenziando la pluralità dei precedenti penali da cui il ricorrente è gravato e che trovano effettivamente conferma nell'esame del certificato penale aggiornato acquisito, da cui si evince una pluralità di condanne in materia di reati concernenti rifiuti, estinti ai sensi dell'art. 460, comma 5, cod. proc. pen., avendo l'imputato pagato l'ammenda, oltre ad una declaratoria di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. per il reato di cui all'art. 483 cod. pen. e una condanna per lesioni personali colpose. 3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 31772/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris