Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione LDecisione del 5 gennaio 2021

Cassazione n. 19931/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13234/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 7 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall ’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domiciliano in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12; -controricorrente - Dott.[OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere rel. - Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Oggetto:Giudice di pace – indennità spettante per decreti archiviazione nei procedimenti contro ignoti RGN 13234/2021 Pag. avverso la sentenza n. 10/2021 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 05/01/2021 R.G.N. 5755/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/05/2025 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], giudice di pace preso il Tribunale di Latina, aveva chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento della somma di euro 57.847,00 a titolo di indennità per l’emissione di decreti di archiviazione contro ignoti.

L’opposizione proposta dal Ministero della Giustizia era respinta dal Tribunale di Roma.

Quest’ultimo evidenziava che non sussistono ragioni per escludere l’indennità di euro 10,33 prevista dall’art. 11, comma 3 ter, lett. a) L. n. 374/1991 per i decreti di archiviazione nei procedimenti contro ignoti.

Riteneva che il riferimento all’art. 17 del d.lgs. n. 274/2000 vale a richiamare la norma che regola i procedimenti di archiviazione davanti al Giudice di Pace e il richiamo in particolare al comma 4 è giustificato dal fatto che in esso sono descritti i provvedimenti di archiviazione emessi dal Giudice di Pace.

Aggiungeva che il successivo comma 5 serve solo a richiamare la generale disciplina dell’art. 415 cod. proc. pen. per i casi di procedimenti contro ignoti, anche con riferimento agli atti di competenza del Pubblico Ministero, ma non prevede una tipologia particolare di decreto di archiviazione che giustifichi un diverso trattamento dal punto di vista del riconoscimento dell’indennità.

Assumeva che la natura giurisdizionale del provvedimento di archiviazione è d’altronde uguale nel procedimento contro noti e in quello contro ignoti e comportava la medesima attività di valutazione della attività di indagine da parte del P.M., cosicché in mancanza di una RGN 13234/2021 Pag. esclusione esplicita da parte del legislatore, sarebbe irragionevole l’interpretazione discriminante proposta dal Ministero.

Decidendo sull’impugnazione del Ministero, la Corte d’appello di Roma, in riforma della decisione di prime cure, ha accolto l’opposizione e revocato il decreto ingiuntivo.

Ha ritenuto che l’indennità è prevista esclusivamente per i decreti di archiviazione menzionati negli artt. 17 comma 4 e 34 comma 2 del d.lgs. n. 274/2000 e tra questi non rientra il decreto di archiviazione contro persone ignote; la relativa attività è compensata attraverso l’indennità forfettaria connessa ai “servizi generali di istituto” (art. 11, comma 3, legge n. 374/1991) e non per singoli provvedimenti, ciò in quanto solitamente essi richiedono un’attività di studio e di analisi meno complessa rispetto alle archiviazioni contro persone note.

Del resto, l’archiviazione contro ignoti è espressamente considerata nel comma 5 dell’art. 17 del d.lgs. n. 274/2000 e tale comma non è richiamato dal comma 3 ter dell’art. 11 della legge n. 374/1991.

4. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi.

5. Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso.

6. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per vizio di extrapetizione e/o ultrapetizione in violazione dell’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ. in relazione all’art. 112 cod. proc. civ.

Sostiene chela Corte di appello di Roma ha ritenuto che i compensi per l’emissione dei decreti di archiviazione fossero ricompresi nell’indennità prevista dall’art. 11, comma 3, legge n. 374/1991 per i “servizi generali di istituto”, senza che detta circostanza fosse mai stata eccepita dall’intimato in alcun atto processuale né in sede di opposizione né in sede di appello e senza che la relativa questione RGN 13234/2021 Pag. rilevata di ufficio fosse mai stata sottoposta alle parti, anche per verificare nel merito l’effettivo pagamento di detta indennità mensile.

2. Il motivo è infondato.

Si trattava di una questione giuridica attinente alla fondatezza della domanda che, pertanto, non incontrava i limiti della domanda nuova.

3. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 11, comma 3, ter lett. a) e 17 legge n. 374/1991 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.

Assume chel’art. 11, nel prevedere il pagamento di un ’ indennità di euro 10,33, per ciascun decreto di archiviazione emesso fa riferimento a tutti i provvedimenti di archiviazione i quali hanno la medesima natura giurisdizionale, anche se sono motivati dal fatto che è ignoto l’autore del reato, in quanto quest’ultima tipologia viene distinta dall’art. 17 menzionato solo per richiamare le norme procedimentali dell’art. 415 cod. proc. pen. e non per escludere le indennità spettanti al Giudice di pace circondariale.

4. Il motivo è infondato.

La disposizione che prevede l’indennità di euro 10,33 a provvedimento - art. 11, comma 3 ter , l egge 21 novembre 1991, n. 374- non si riferisce a tutti i decreti di archiviazione ma solo ai decreti di archiviazione di cui agli articoli 17, comma 4 (archiviazione nei confronti di indagato noto dopo l’espletamento delle indagini preliminari), e 34, comma 2, del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 , e successive modificazioni (archiviazione sempre nei confronti dell’indagato noto per la particolare tenuità del fatto, solo se non risulta un interesse della persona offesa alla prosecuzione del procedimento).

Ed infatti il suddetto art. 11, al comma 3 ter, prevede che: « 3 - ter.

In materia penale al giudice di pace è corrisposta una indennità di euro 10,33 per l’emissione di ognuno dei seguenti provvedimenti: RGN 13234/2021 Pag. a) decreto di archiviazione, di cui agli articoli 17, comma 4, e 34, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e successive modificazioni».

La scelta del legislatore è chiara nell’escludere dalla previsione dei casi in cui è riconosciuta una indennità extra l ’ archiviazione di procedimenti a carico di ignoti.

Ed infatti la norma suddetta non richiama l’art. 17, comma 5, della legge sui giudici di pace prevede che: “5.

Quando è ignoto l’autore del reato si osservano le disposizioni di cui all’art. 415 del codice di procedura penale” (1.

Quando è ignoto l’autore del reato il pubblico ministero, entro sei mesi dalla data della registrazione della notizia di reato, presenta al giudice richiesta di archiviazione ovvero di autorizzazione a proseguire le indagini.

2. Quando accoglie la richiesta di archiviazione ovvero di autorizzazione a proseguire le indagini, il giudice pronuncia decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero. 2-bis. [Il termine di cui al comma 2 dell’art. 405 decorre dal provvedimento del giudice.])».

Trattandosi di disposizione implicante un impegno di spesa l’interpretazione non può essere estesa oltre le ipotesi tassativamente previste.

Il Ministero controricorrente richiama, sul punto, anche la Circolare 15 marzo 2006 - Razionalizzazione e contenimento delle spese di giustizia che, al punto

4.5. (I RGN 13234/2021 Pag.

5. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione del principio di non discriminazione previsto dalla Direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (clausola 4) con riferimento alla corretta interpretazione degli artt. 11 comma 3 ter lett. a) e 17 L. n. 374/1991 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.

Assume che, sulla base della clausola, i lavoratori a tempo determinato non possano essere discriminati quanto alla retribuzione rispetto ai corrispondenti lavoratori a tempo indeterminato.

Nel caso di specie dalle indennità remunerative del Giudice di pace che svolge le sue funzioni in modo non occasionale, come la ricorrente, sarebbero escluse intere categorie di attività e provvedimenti - tra i quali i decreti di archiviazione per essere ignoti gli autori del reato - diversamente che per i Magistrati ordinari la cui maggior retribuzione sarebbe comprensiva di tutte le attività svolte e di tutti i provvedimenti emessi, rientrando i Giudici di pace nella definizione di lavoratore a tempo determinato previsto da detta direttiva e dall’accordo quadro secondo la sentenza del 16-07-2020 della Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

6. Il motivo è infondato.

Le situazioni del magistrato ordinario e del giudice di pace (onorario) non sono paragonabili.

RGN 13234/2021 Pag.

La non comparabilità tra la figura del magistrato onorario e quella del magistrato togato, più volte affermata da questa Corte (v.

Cass. n. 10774/2020; Cass. n. 13973/2022 e Cass. n. 10080/2023).

Non c’è nel caso del magistrato ordinario una indennità extra per i decreti di archiviazione che nell’altro caso è esclusa ma una retribuzione omnicomprensiva.

La sentenza della Corte di Giustizian. 658 del 16 luglio 2020 in causa C-658/18, invocata dal ricorrente, si è pronunciata sulle ferie e non ha affatto stabilito l’automatico ed incondizionato accoglimento delle pretese vantate ma ha rimesso al giudice nazionale ogni valutazione.

Dalla decisione della Corte di Giustizia non emerge, infatti, una equiparazione dello status della magistratura ordinaria e di quella onoraria ed una assimilazione predefinita delle dinamiche lavorative, così da risultare esclusa ogni violazione del principio di non discriminazione (si veda, sul punto, Cass. n.13973/2022).

Con la sentenza indicata, la Corte di Giustizia ha spiegato che il ragionamento da condurre per la soluzione della questione (che lì era quella delle ferie) deve svilupparsi secondo tre direttrici: a) l’interpretazione della nozione di ‘lavoratore’ ai sensi della direttiva 2003/08 onde verificare se il giudice di pace rientri in tale nozione (parr. 79-113); b) l’individuazione della nozione di ‘lavoratore a tempo determinato’ (parr. 114 - 134); c) la verifica della possibilità di paragonare là dove sia data una risposta affermativa ai primi due aspetti, il giudice di pace ai magistrati togati (parr. 135-163).

Esposti tali criteri direttivi, il Giudice sovranazionale ha concluso ribadendo che spetta al giudice di rinvio determinare se un giudice di pace si trovi o meno in una situazione comparabile al magistrato ordinario alla luce di una serie di elementi da valutare (concorso iniziale, competenza, composizione organi collegiali ecc.).

RGN 13234/2021 Pag.

Perché possa dirsi violato il principio di non discriminazione è dunque richiesta una triplice condizione cui corrispondono diversi piani di accertamento: - l ’ attività del giudice di pace deve concretizzarsi in un’attività che rientri nella nozione europea di lavoratore a tempo determinato; - tale attività deve essere comparabile a quella del magistrato ordinario; - non devono sussistere ragioni giustificatrici del diverso trattamento.

Le argomentazioni già sopra esposte, oltre a quella sostanziale legata all’attività svolta nel caso di specie (archiviazione contro ignoti), costituiscono una ragione obiettiva che non consente la comparabilità delle categorie a raffronto.

7. Con il quarto motivo la ricorrente pone la questione pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 T.F.U.E. con riferimento a violazione o falsa applicazione del principio di non discriminazione previsto dalla Direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (clausola 4) in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.

Rileva che, qualora la Corte Suprema dubiti dell’interpretazione fornita al precedente motivo di ricorso come causa di cassazione della sentenza impugnata, si porrebbe la questione della conformità della normativa nazionale al diritto eurounitario, e segnatamente alla direttiva menzionata, con la conseguenza che la Corte sarebbe tenuta a sollevare la questione pregiudiziale quale organo giurisdizionale di ultima istanza ai sensi dell’art. 267 T.F.U.E.

8. Il motivo è infondato per le stesse ragioni evidenziate con riguardo al motivo che prevede.

Anche la richiesta di nuovo rinvio pregiudiziale alla CGUE non merita accoglimento essendosi quest’ultima, come detto, già pronunciata con la decisione sopra ricordata e già ben tenuta presente da questa Corte nelle citate Cass. n. 13973/2022 e Cass. n. 10080/2023.

RGN 13234/2021 Pag.

9. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., e segnatamente della questione di legittimità costituzionale dell ’ art. 11 comma 3 ter lett. a) L. n. 374/1991, come inserito dall’art. 6, comma 1, del D.L. n. 251/2002, convertito dalla L. n. 1/2003, nella parte in cui non prevede il pagamento dell’indennità di euro 10,33 per l’emissione dei decreti di archiviazione da parte del Giudice di pace circondariale nei casi in cui l’archiviazione venga disposta per essere ignoti gli autori del reato, per violazione dell’art. 3 Cost.

10. Il motivo è inammissibile.

Lo stesso, infatti, non enuclea alcuna violazione di legge attribuita alla Corte territoriale.

Senza dire che la previsione di una voce forfetaria “servizi generali d’Istituto” che compensa tutto ciò che non è espressamente previsto come indennità extra esclude, a monte, ogni profilo di illegittimità costituzionale.

11. Con il sesto motivo la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e/o nullità della sentenza e/o omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5 cod. proc. civ.

Lamenta la mancanza di ogni motivazione e di qualsiasi decisione in relazione all’azione generale di arricchimento ex art. 2041 cod. civ. considerato che la domanda subordinata era stata proposta sia in sede di ricorso per l’emissione del decreto ingiuntivo, sia in sede di costituzione nel giudizio di opposizione che nella costituzione in appello e che mancava sul punto qualsiasi pronuncia della Corte di appello di Roma, la quale non esaminava alcuna delle deduzioni difensive delle parti.

12. Il motivo è inammissibile per mancanza di decisività.

RGN 13234/2021 Pag.

La domanda principale è stata ritenuta infondata per essere l’attività relativa ai decreti archiviazione ignoti già diversamente compensata.

Non vi era spazio per l’azione di arricchimento.

13. Con il settimo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e/o nullità della sentenza di appello per violazione dell’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 con riferimento alla condanna alle spese in mancanza di qualsiasi considerazione e motivazione sulla sussistenza di assoluta novità della questione trattata che avrebbe comportato la compensazione totale o parziale delle spese.

14. Il motivo è inammissibile.

La Corte territoriale ha correttamente applicato la regola della soccombenza.

Quanto all’invocata compensazione si rammenta che, in tema di liquidazione delle spese giudiziali ad opera del giudice di merito, fermo restando che vi è violazione di legge soltanto quando esse siano state poste, totalmente o parzialmente, a carico della parte totalmente vittoriosa, la valutazione circa l’opportunità della compensazione, totale o parziale, delle spese processuali, costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice di merito (v., per tutte, Cass., SS.

UU., n. 20598/2008); inoltre solo la compensazione deve essere sorretta da motivazione, e non già l’applicazione della regola della soccombenza cui il giudice si sia uniformato (tra altre: Cass. n. 2730/2012 e Cass. n. 17128/2014).

15. Da tanto consegue che il ricorso deve essere rigettato.

16. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 cod. proc. civ. e sono liquidate come in dispositivo.

17. Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., Sez.

Un., 20 febbraio 2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni RGN 13234/2021 Pag. processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

18. Infine non sussistono le condizioni per disporre il richiesto oscuramento non rilevandosi alcuna situazione in cui l’oscuramento è previsto ex lege né emergendo dal ricorso ragioni in merito (v.

Cass. 22561/2021).

P.Q.M La Corte, -rigetta il ricorso; - condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite, che liquida in euro 5.000,00 per compensi professionali oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13234/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 7 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall ’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domiciliano in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12; -controricorrente - Dott.[OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere rel. - Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Oggetto:Giudice di pace – indennità spettante per decreti archiviazione nei procedimenti contro ignoti RGN 13234/2021 Pag. avverso la sentenza n. 10/2021 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 05/01/2021 R.G.N. 5755/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/05/2025 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], giudice di pace preso il Tribunale di Latina, aveva chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento della somma di euro 57.847,00 a titolo di indennità per l’emissione di decreti di archiviazione contro ignoti. L’opposizione proposta dal Ministero della Giustizia era respinta dal Tribunale di Roma. Quest’ultimo evidenziava che non sussistono ragioni per escludere l’indennità di euro 10,33 prevista dall’art. 11, comma 3 ter, lett. a) L. n. 374/1991 per i decreti di archiviazione nei procedimenti contro ignoti. Riteneva che il riferimento all’art. 17 del d.lgs. n. 274/2000 vale a richiamare la norma che regola i procedimenti di archiviazione davanti al Giudice di Pace e il richiamo in particolare al comma 4 è giustificato dal fatto che in esso sono descritti i provvedimenti di archiviazione emessi dal Giudice di Pace. Aggiungeva che il successivo comma 5 serve solo a richiamare la generale disciplina dell’art. 415 cod. proc. pen. per i casi di procedimenti contro ignoti, anche con riferimento agli atti di competenza del Pubblico Ministero, ma non prevede una tipologia particolare di decreto di archiviazione che giustifichi un diverso trattamento dal punto di vista del riconoscimento dell’indennità. Assumeva che la natura giurisdizionale del provvedimento di archiviazione è d’altronde uguale nel procedimento contro noti e in quello contro ignoti e comportava la medesima attività di valutazione della attività di indagine da parte del P.M., cosicché in mancanza di una RGN 13234/2021 Pag. esclusione esplicita da parte del legislatore, sarebbe irragionevole l’interpretazione discriminante proposta dal Ministero. Decidendo sull’impugnazione del Ministero, la Corte d’appello di Roma, in riforma della decisione di prime cure, ha accolto l’opposizione e revocato il decreto ingiuntivo. Ha ritenuto che l’indennità è prevista esclusivamente per i decreti di archiviazione menzionati negli artt. 17 comma 4 e 34 comma 2 del d.lgs. n. 274/2000 e tra questi non rientra il decreto di archiviazione contro persone ignote; la relativa attività è compensata attraverso l’indennità forfettaria connessa ai “servizi generali di istituto” (art. 11, comma 3, legge n. 374/1991) e non per singoli provvedimenti, ciò in quanto solitamente essi richiedono un’attività di studio e di analisi meno complessa rispetto alle archiviazioni contro persone note. Del resto, l’archiviazione contro ignoti è espressamente considerata nel comma 5 dell’art. 17 del d.lgs. n. 274/2000 e tale comma non è richiamato dal comma 3 ter dell’art. 11 della legge n. 374/1991. 4. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi. 5. Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso. 6. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per vizio di extrapetizione e/o ultrapetizione in violazione dell’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ. in relazione all’art. 112 cod. proc. civ. Sostiene chela Corte di appello di Roma ha ritenuto che i compensi per l’emissione dei decreti di archiviazione fossero ricompresi nell’indennità prevista dall’art. 11, comma 3, legge n. 374/1991 per i “servizi generali di istituto”, senza che detta circostanza fosse mai stata eccepita dall’intimato in alcun atto processuale né in sede di opposizione né in sede di appello e senza che la relativa questione RGN 13234/2021 Pag. rilevata di ufficio fosse mai stata sottoposta alle parti, anche per verificare nel merito l’effettivo pagamento di detta indennità mensile. 2. Il motivo è infondato. Si trattava di una questione giuridica attinente alla fondatezza della domanda che, pertanto, non incontrava i limiti della domanda nuova. 3. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 11, comma 3, ter lett. a) e 17 legge n. 374/1991 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. Assume chel’art. 11, nel prevedere il pagamento di un ’ indennità di euro 10,33, per ciascun decreto di archiviazione emesso fa riferimento a tutti i provvedimenti di archiviazione i quali hanno la medesima natura giurisdizionale, anche se sono motivati dal fatto che è ignoto l’autore del reato, in quanto quest’ultima tipologia viene distinta dall’art. 17 menzionato solo per richiamare le norme procedimentali dell’art. 415 cod. proc. pen. e non per escludere le indennità spettanti al Giudice di pace circondariale. 4. Il motivo è infondato. La disposizione che prevede l’indennità di euro 10,33 a provvedimento - art. 11, comma 3 ter , l egge 21 novembre 1991, n. 374- non si riferisce a tutti i decreti di archiviazione ma solo ai decreti di archiviazione di cui agli articoli 17, comma 4 (archiviazione nei confronti di indagato noto dopo l’espletamento delle indagini preliminari), e 34, comma 2, del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 , e successive modificazioni (archiviazione sempre nei confronti dell’indagato noto per la particolare tenuità del fatto, solo se non risulta un interesse della persona offesa alla prosecuzione del procedimento). Ed infatti il suddetto art. 11, al comma 3 ter, prevede che: « 3 - ter. In materia penale al giudice di pace è corrisposta una indennità di euro 10,33 per l’emissione di ognuno dei seguenti provvedimenti: RGN 13234/2021 Pag. a) decreto di archiviazione, di cui agli articoli 17, comma 4, e 34, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e successive modificazioni». La scelta del legislatore è chiara nell’escludere dalla previsione dei casi in cui è riconosciuta una indennità extra l ’ archiviazione di procedimenti a carico di ignoti. Ed infatti la norma suddetta non richiama l’art. 17, comma 5, della legge sui giudici di pace prevede che: “5. Quando è ignoto l’autore del reato si osservano le disposizioni di cui all’art. 415 del codice di procedura penale” (1. Quando è ignoto l’autore del reato il pubblico ministero, entro sei mesi dalla data della registrazione della notizia di reato, presenta al giudice richiesta di archiviazione ovvero di autorizzazione a proseguire le indagini. 2. Quando accoglie la richiesta di archiviazione ovvero di autorizzazione a proseguire le indagini, il giudice pronuncia decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero. 2-bis. [Il termine di cui al comma 2 dell’art. 405 decorre dal provvedimento del giudice.])». Trattandosi di disposizione implicante un impegno di spesa l’interpretazione non può essere estesa oltre le ipotesi tassativamente previste. Il Ministero controricorrente richiama, sul punto, anche la Circolare 15 marzo 2006 - Razionalizzazione e contenimento delle spese di giustizia che, al punto 4.5. (I RGN 13234/2021 Pag. 5. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione del principio di non discriminazione previsto dalla Direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (clausola 4) con riferimento alla corretta interpretazione degli artt. 11 comma 3 ter lett. a) e 17 L. n. 374/1991 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. Assume che, sulla base della clausola, i lavoratori a tempo determinato non possano essere discriminati quanto alla retribuzione rispetto ai corrispondenti lavoratori a tempo indeterminato. Nel caso di specie dalle indennità remunerative del Giudice di pace che svolge le sue funzioni in modo non occasionale, come la ricorrente, sarebbero escluse intere categorie di attività e provvedimenti - tra i quali i decreti di archiviazione per essere ignoti gli autori del reato - diversamente che per i Magistrati ordinari la cui maggior retribuzione sarebbe comprensiva di tutte le attività svolte e di tutti i provvedimenti emessi, rientrando i Giudici di pace nella definizione di lavoratore a tempo determinato previsto da detta direttiva e dall’accordo quadro secondo la sentenza del 16-07-2020 della Corte di Giustizia dell’Unione Europea. 6. Il motivo è infondato. Le situazioni del magistrato ordinario e del giudice di pace (onorario) non sono paragonabili. RGN 13234/2021 Pag. La non comparabilità tra la figura del magistrato onorario e quella del magistrato togato, più volte affermata da questa Corte (v. Cass. n. 10774/2020; Cass. n. 13973/2022 e Cass. n. 10080/2023). Non c’è nel caso del magistrato ordinario una indennità extra per i decreti di archiviazione che nell’altro caso è esclusa ma una retribuzione omnicomprensiva. La sentenza della Corte di Giustizian. 658 del 16 luglio 2020 in causa C-658/18, invocata dal ricorrente, si è pronunciata sulle ferie e non ha affatto stabilito l’automatico ed incondizionato accoglimento delle pretese vantate ma ha rimesso al giudice nazionale ogni valutazione. Dalla decisione della Corte di Giustizia non emerge, infatti, una equiparazione dello status della magistratura ordinaria e di quella onoraria ed una assimilazione predefinita delle dinamiche lavorative, così da risultare esclusa ogni violazione del principio di non discriminazione (si veda, sul punto, Cass. n.13973/2022). Con la sentenza indicata, la Corte di Giustizia ha spiegato che il ragionamento da condurre per la soluzione della questione (che lì era quella delle ferie) deve svilupparsi secondo tre direttrici: a) l’interpretazione della nozione di ‘lavoratore’ ai sensi della direttiva 2003/08 onde verificare se il giudice di pace rientri in tale nozione (parr. 79-113); b) l’individuazione della nozione di ‘lavoratore a tempo determinato’ (parr. 114 - 134); c) la verifica della possibilità di paragonare là dove sia data una risposta affermativa ai primi due aspetti, il giudice di pace ai magistrati togati (parr. 135-163). Esposti tali criteri direttivi, il Giudice sovranazionale ha concluso ribadendo che spetta al giudice di rinvio determinare se un giudice di pace si trovi o meno in una situazione comparabile al magistrato ordinario alla luce di una serie di elementi da valutare (concorso iniziale, competenza, composizione organi collegiali ecc.). RGN 13234/2021 Pag. Perché possa dirsi violato il principio di non discriminazione è dunque richiesta una triplice condizione cui corrispondono diversi piani di accertamento: - l ’ attività del giudice di pace deve concretizzarsi in un’attività che rientri nella nozione europea di lavoratore a tempo determinato; - tale attività deve essere comparabile a quella del magistrato ordinario; - non devono sussistere ragioni giustificatrici del diverso trattamento. Le argomentazioni già sopra esposte, oltre a quella sostanziale legata all’attività svolta nel caso di specie (archiviazione contro ignoti), costituiscono una ragione obiettiva che non consente la comparabilità delle categorie a raffronto. 7. Con il quarto motivo la ricorrente pone la questione pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 T.F.U.E. con riferimento a violazione o falsa applicazione del principio di non discriminazione previsto dalla Direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (clausola 4) in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. Rileva che, qualora la Corte Suprema dubiti dell’interpretazione fornita al precedente motivo di ricorso come causa di cassazione della sentenza impugnata, si porrebbe la questione della conformità della normativa nazionale al diritto eurounitario, e segnatamente alla direttiva menzionata, con la conseguenza che la Corte sarebbe tenuta a sollevare la questione pregiudiziale quale organo giurisdizionale di ultima istanza ai sensi dell’art. 267 T.F.U.E. 8. Il motivo è infondato per le stesse ragioni evidenziate con riguardo al motivo che prevede. Anche la richiesta di nuovo rinvio pregiudiziale alla CGUE non merita accoglimento essendosi quest’ultima, come detto, già pronunciata con la decisione sopra ricordata e già ben tenuta presente da questa Corte nelle citate Cass. n. 13973/2022 e Cass. n. 10080/2023. RGN 13234/2021 Pag. 9. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., e segnatamente della questione di legittimità costituzionale dell ’ art. 11 comma 3 ter lett. a) L. n. 374/1991, come inserito dall’art. 6, comma 1, del D.L. n. 251/2002, convertito dalla L. n. 1/2003, nella parte in cui non prevede il pagamento dell’indennità di euro 10,33 per l’emissione dei decreti di archiviazione da parte del Giudice di pace circondariale nei casi in cui l’archiviazione venga disposta per essere ignoti gli autori del reato, per violazione dell’art. 3 Cost. 10. Il motivo è inammissibile. Lo stesso, infatti, non enuclea alcuna violazione di legge attribuita alla Corte territoriale. Senza dire che la previsione di una voce forfetaria “servizi generali d’Istituto” che compensa tutto ciò che non è espressamente previsto come indennità extra esclude, a monte, ogni profilo di illegittimità costituzionale. 11. Con il sesto motivo la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e/o nullità della sentenza e/o omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5 cod. proc. civ. Lamenta la mancanza di ogni motivazione e di qualsiasi decisione in relazione all’azione generale di arricchimento ex art. 2041 cod. civ. considerato che la domanda subordinata era stata proposta sia in sede di ricorso per l’emissione del decreto ingiuntivo, sia in sede di costituzione nel giudizio di opposizione che nella costituzione in appello e che mancava sul punto qualsiasi pronuncia della Corte di appello di Roma, la quale non esaminava alcuna delle deduzioni difensive delle parti. 12. Il motivo è inammissibile per mancanza di decisività. RGN 13234/2021 Pag. La domanda principale è stata ritenuta infondata per essere l’attività relativa ai decreti archiviazione ignoti già diversamente compensata. Non vi era spazio per l’azione di arricchimento. 13. Con il settimo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e/o nullità della sentenza di appello per violazione dell’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 con riferimento alla condanna alle spese in mancanza di qualsiasi considerazione e motivazione sulla sussistenza di assoluta novità della questione trattata che avrebbe comportato la compensazione totale o parziale delle spese. 14. Il motivo è inammissibile. La Corte territoriale ha correttamente applicato la regola della soccombenza. Quanto all’invocata compensazione si rammenta che, in tema di liquidazione delle spese giudiziali ad opera del giudice di merito, fermo restando che vi è violazione di legge soltanto quando esse siano state poste, totalmente o parzialmente, a carico della parte totalmente vittoriosa, la valutazione circa l’opportunità della compensazione, totale o parziale, delle spese processuali, costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice di merito (v., per tutte, Cass., SS. UU., n. 20598/2008); inoltre solo la compensazione deve essere sorretta da motivazione, e non già l’applicazione della regola della soccombenza cui il giudice si sia uniformato (tra altre: Cass. n. 2730/2012 e Cass. n. 17128/2014). 15. Da tanto consegue che il ricorso deve essere rigettato. 16. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 cod. proc. civ. e sono liquidate come in dispositivo. 17. Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni RGN 13234/2021 Pag. processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. 18. Infine non sussistono le condizioni per disporre il richiesto oscuramento non rilevandosi alcuna situazione in cui l’oscuramento è previsto ex lege né emergendo dal ricorso ragioni in merito (v. Cass. 22561/2021). P.Q.M La Corte, -rigetta il ricorso; - condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite, che liquida in euro 5.000,00 per compensi professionali oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza