CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 maggio 2022
Cassazione n. 13973/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA Cron. sul ricorso 20684-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 47/B/18, presso [OSCURATO:PERSONA], Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso il cui 2022 Ufficio domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 12 650 - resistente con mandato - avverso la sentenza n. 9028/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 12/04/2016 R.G.N. 3207/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. con ricorso al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] chiamava in giudizio la Presidenza del Consiglio, il Ministero della Giustizia e il Ministero delle Finanze esponendo di avere ricoperto l’incarico di giudice onorario presso il Tribunale di Avellino per dieci anni svolgendo l’attività in modo del tutto assimilabile a quello di un magistrato togato e 1 P a g . R.G.N. 20684/2016 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 20684/2016 Numero sezionale 650/2022 Numero di raccolta generale 13973/2022 Data pubblicazione 03/05/2022 chiedendo la condanna delle Amministrazioni convenute al pagamento della somma complessiva di euro 254.539,44 a titolo di differenza tra quanto erogato dal Ministero della Giustizia per l’attività svolta e la retribuzione prevista per i magistrati ordinari; 2. il Tribunale respingeva la domanda e la decisione era confermata dalla Corte d’appello di Napoli; 3. rilevava la Corte territoriale che tutte le attività svolte dalla Sica erano state compensate con il corrispettivo previsto per legge e che lo studio preventivo dei fascicoli, la disamina delle circolari e degli atti amministrativi con cui è regolata la funzione giurisdizionale rientravano necessariamente nei compiti posti a carico del giudice onorario, ragion per cui non poteva reclamarsi alcun compenso ulteriore rispetto a quello già previsto e corrisposto; escludeva che potesse trovare applicazione l’art. 36 Cost. considerato che il rapporto del giudice onorario non è un rapporto di lavoro subordinato e che alla pretesa azionata potesse giovare l’art. 6 della Convenzione sulla salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, invocata unitamente alla Raccomandazione del Comitato dei Ministri degli Stati membri dell’Unione europea; enucleava, poi, le diversità tra l’una categoria e l’altra evidenziando in particolare che i giudici onorari possono svolgere anche altre attività e possono quindi percepire introiti ulteriori rispetto al compenso per l’attività giudiziaria, cosa non consentita ai giudici togati; riteneva che i compensi previsti fossero commisurati al ruolo professionale, tenuto conto del loro speciale regime giuridico e dell’esclusione della trattazione di talune cause; 4. avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi; 5. le Amministrazioni hanno depositato atto di costituzione ai fini della discussione orale; 6. entrambe le parti hanno depositato memorie. Considerato che: 1. va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità della memoria depositata dalle Amministrazioni intimate; va, al riguardo, fatta applicazione del principio già affermato da questa Corte (v. Cass. 20 ottobre 2017, n. 24835) secondo cui, in tema di giudizio di cassazione, la parte intimata che non abbia previamente notificato al ricorrente il controricorso nel termine previsto dall’art. 370 cod. proc. civ. (e nella specie, essendo stato il ricorso notificato il ricorso il 21/9/2016, il termine per tale notifica è inesorabilmente scaduto lunedì 2 P a g . 31/10/2016) non può giovarsi della facoltà di presentare memorie in vista dell’adunanza R.G.N. 20684/2016 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 20684/2016 Numero sezionale 650/2022 Numero di raccolta generale 13973/2022 camerale prevista dall’art. 380 bis cod. proc. civ., come modificato dalla l. n. 197 del Data pubblicazione 03/05/2022 2016, quando, alla data di entrata in vigore di tale legge di conversione (30/10/2016), aveva ancora la possibilità di ottemperare al disposto dell’art. 370 cod. proc. civ., atteso che in tale caso sarebbe stato suo onere dapprima notificare il controricorso, ancorché tardivamente, e poi interloquire con la memoria di cui al citato art. 380 bis cod. proc. civ.; 2. con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 3 e dell’art. 108, comma 2, Cost., in relazione ai parametri stipendiali di cui alla tabella allegata al d.P.R. 5/6/1965, n. 756 e s.m.i. e ai compensi variabili stabiliti per i GOT dall’art. 64 d.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 115; 3. con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 36 e dell’art.108, comma 2, Cost. in relazione all’art. 64 del d.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 115; 4. con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 6 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali; 5. i rilievi sono così articolati: - richiama la ricorrente il principio di uguaglianza sostanziale che impone che situazioni eguali siano trattate in maniera eguale e che situazioni tra loro differenti siano trattate in maniera diseguale e lamenta che, nella specie, la Corte territoriale non avrebbe applicato tale principio; - evidenzia che i magistrati onorari sono ricompresi nell’ordine giudiziario non essendo stata disposta alcuna esclusione da parte dell’art. 4 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12; - prospetta la violazione dei principi costituzionali in relazione alle disposizioni legislative che commisurano l’ammontare del compenso da erogare in favore dei magistrati onorari; - assume che il rapporto di lavoro del magistrato onorario dovrebbe essere qualificato come rapporto di dipendenza e non di para-subordinazione; - rileva che l’attività svolta comporta un impegno orario di 6/8 ore per sette giorni e quindi complessivamente tra le 42 e le 56 ore settimanali ed è di fatto preclusiva della possibilità di svolgere altra attività professionale, considerati anche i tempi di spostamento dalla sede assegnata; - assume che vi è assoluta identità di funzioni e di responsabilità disciplinare; - sostiene che il compenso previsto non assicura al GOT alcuna indipendenza, né viene garantito il riposo settimanale o le ferie; - rileva che l’art. 6 della Convenzione europea, prevedendo la salvaguardia 3 P a g . dell’indipendenza e dell’imparzialità del giudice, non può consentire che siano considerati R.G.N. 20684/2016 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 20684/2016 Numero sezionale 650/2022 Numero di raccolta generale 13973/2022 legittimi compensi meramente simbolici non commisurati all’impegno, anche di orario, Data pubblicazione 03/05/2022 richiesto; 6. tutte le doglianze sono infondate; 6.1. si osserva innanzitutto che la domanda ha ad oggetto l’adeguamento del compenso percepito dalla Sica in qualità di giudice onorario e non l’accertamento di un rapporto di impiego di fatto per lo svolgimento delle stesse mansioni espletate dai magistrati togati e per l’inserimento, nello specifico, nel Tribunale di Avellino, il che esclude che possa porsi una questione di giurisdizione, peraltro mai prospettata nei precedenti gradi di merito o in questa sede di legittimità; 6.2. tanto precisato, va evidenziato che l’esercizio della funzione giurisdizionale è differente tra le due categorie di magistrati (togati ed onorari) e detta differenza è supportata da ragioni oggettive che rispondono a reali ed effettive esigenze; la distinzione tra le due categorie è sancita dall’art. 106 Cost. ove si afferma che: «Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso. La legge sull’ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite ai giudici singoli»; 6.3. la Corte cost., già con la pronuncia n. 99 del 1964, ha interpretato detta disposizione nel senso che “l’art. 106 stabilisce che le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso; tuttavia, le funzioni del giudice singolo (pretore e conciliatore) possono essere esercitate da magistrati onorari”; questo essendo il significato della norma in esame, la quale non tratta dell’esercizio delle funzioni giudiziarie e tanto meno dell’attribuzione di funzioni a determinati organi, è indiscutibile che la frase «per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli» “debba intendersi come indicazione generica dell’ufficio nel quale i magistrati onorari possono essere ammessi ad esercitare funzioni giudiziarie”; sempre il giudice delle leggi ha affermato che “la posizione dei magistrati che svolgono professionalmente ed in via esclusiva funzioni giurisdizionali non è raffrontabile a quella di coloro che svolgono funzioni onorarie, ai fini della valutazione del rispetto del principio di eguaglianza; situazioni diverse devono essere disciplinate in modo diverso, per evitare che un giudizio di forzata parificazione possa produrre, a sua volta, nuove e più gravi disparità di trattamento giuridico” (così Corte cost. n. 174 del 1980); il principio è stato successivamente ribadito evidenziandosi l’impossibilità di assimilare la posizione dei giudici onorari a quella dei magistrati che svolgono professionalmente ed in via esclusiva funzioni giudiziarie, nonché l’impossibilità di comparare tali posizioni ai fini della valutazione del rispetto del principio di uguaglianza, a causa dello svolgimento a diverso titolo delle funzioni giurisdizionali, connotate 4 P a g . dall’esclusività solo nel caso dei magistrati ordinari di ruolo che svolgono R.G.N. 20684/2016 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 20684/2016 Numero sezionale 650/2022 Numero di raccolta generale 13973/2022 professionalmente le proprie funzioni (Corte cost. n. 479 del 2000; n. 60 del 2006; n. Data pubblicazione 03/05/2022 174 del 2012); in particolare, nella pronuncia n. 479 del 2000 è stato affermato che: “… la posizione dei magistrati che svolgono professionalmente e in via esclusiva funzioni giurisdizionali e quella dei magistrati onorari non sono fra loro raffrontabili ai fini della valutazione della lesione del principio di eguaglianza, in quanto per i secondi il compenso è previsto per un’attività che essi ... non esercitano professionalmente ma, di regola, in aggiunta ad altre attività, per cui non deve agli stessi essere riconosciuto il medesimo trattamento economico, sia pure per la sola indennità giudiziaria, di cui beneficiano i primi; che ugualmente nessun raffronto, ai fini del prospettato giudizio di eguaglianza, può essere fatto tra le posizioni delle varie categorie di magistrati onorari che svolgono a diverso titolo e in diversi uffici funzioni giurisdizionali, trattandosi di una pluralità di situazioni, differenti tra loro, per le quali il legislatore nella sua discrezionalità ben può stabilire trattamenti economici differenziati”; egualmente, nella pronuncia n. 174 del 2012, la Corte ha sottolineato l’impossibilità di assimilare le posizioni dei giudici onorari e dei magistrati che svolgono professionalmente e in via esclusiva funzioni giudiziarie, e l’impossibilità di comparare tali posizioni ai fini della valutazione del rispetto del principio di uguaglianza, a causa dello svolgimento a diverso titolo delle funzioni giurisdizionali, connotate dall’esclusività solo nel caso dei magistrati ordinari di ruolo che svolgono professionalmente le loro funzioni; la distinzione tra magistratura professionale e magistratura onoraria è stata, dunque, costante nella giurisprudenza della Corte; anche recentemente (Corte cost. n. 267 del 2020), con riferimento al giudice di pace, il Giudice delle leggi ha affermato che: “la differente modalità di nomina, radicata nella previsione dell’art. 106, secondo comma, Cost., il carattere non esclusivo dell’attività giurisdizionale svolta e il livello di complessità degli affari trattati rendono conto dell’eterogeneità dello status del giudice di pace, dando fondamento alla qualifica ‘onoraria’ del suo rapporto di servizio, affermata dal legislatore fin dall’istituzione della figura e ribadita in occasione della riforma del 2017”, tratti peculiari distintivi che "non incidono tuttavia sull’identità funzionale dei singoli atti che il giudice di pace compie nell’esercizio della funzione giurisdizionale"; tale identità funzionale dei singoli atti (che è cosa diversa da una omogeneità del rapporto), ha portato il giudice delle leggi ad estendere ai giudici di pace la normativa in tema di rimborso delle spese di patrocinio per i giudizi di responsabilità, ravvisando anche con riferimento al magistrato onorario l’esigenza di garantire un’attività serena e 5 P a g . imparziale, non condizionata dai rischi economici connessi ad eventuali e pur infondate R.G.N. 20684/2016 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 20684/2016 Numero sezionale 650/2022 Numero di raccolta generale 13973/2022 azioni di responsabilità (si ricorda che l’art. 108 Cost., al comma 2, stabilisce che: «Data pubblicazione 03/05/2022la legge assicura l’indipendenza […] degli estranei che partecipano all’amministrazione della giustizia»); ancora più di recente la Corte cost. è tornata sul tema della magistratura onoraria (si veda la sentenza n. 41 del 2021) sottolineando che il Costituente non ha previsto in termini assoluti l’esclusività dell’esercizio della giurisdizione in capo alla magistratura nominata a seguito di pubblico concorso e che la compatibilità di una magistratura onoraria con la regola generale della giurisdizione esercitata da una magistratura professionale alla quale si accede mediante pubblico concorso si è proprio tradotta nella formulazione del secondo comma dell’art. 106 Cost. sopra ricordato, ferma restando, però, la netta la distinzione tra l’una magistratura e l’altra (la natura onoraria della magistratura si caratterizza per i requisiti della precarietà e dell’occasionalità dell’assegnazione, che la distingue nettamente dalla nomina, riservata ai magistrati di carriera); 6.4. anche la Corte di legittimità ha più volte affrontato il tema della non equiparabilità del giudice onorario al magistrato inquadrato nell’ordine giudiziario (si vedano Cass., Sez. Un., 2 giugno 1997, n. 4905; Cass., Sez. Un., 9 novembre 1998, n. 11272, Cass., Sez. Un. 4 aprile 2008, n. 8737 che tale equiparabilità hanno escluso); è stato, in particolare, osservato che - “pur non potendo sussistere dubbi sul fatto che la funzione giurisdizionale è esercitata dai magistrati ordinari e che di tale categoria fanno parte sia i giudici di carriera che quelli onorari (v. gli artt. 102, 104 e 105 Cost.)” - non è casuale la circostanza che, già prima dell’entrata in vigore della [OSCURATO:PERSONA] del 1948, il R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 4, prevedesse in due diversi commi le due categorie di magistrati ordinari, stabilendo nel comma 1 che l’ordine giudiziario «è costituito» dai magistrati cd. togati e nel secondo che «appartengono all’ordine giudiziario» anche gli altri magistrati cd. onorari (così, in motivazione, Cass., Sez. Un., n. 11272/1998 cit.), così distinguendo un’appartenenza all’ordine giudiziario strutturale, cioè in ragione del rapporto di servizio (comma 1) e un’appartenenza meramente funzionale, vale a dire in occasione delle funzioni giudiziarie in concreto svolte, cioè soltanto per quanto concerne lo svolgimento concreto del rapporto d’ufficio e in occasione di esso (comma 2); tale differenza di fondo è, del resto, un riflesso della non omogeneità tra la figura del funzionario onorario e quella del pubblico dipendente (qual è, invece, il magistrato togato), perché la prima si rinviene ogni qualvolta esista un rapporto di servizio con attribuzione di funzioni pubbliche, ma manchino gli elementi caratterizzanti dell’impiego pubblico, quali: - la scelta del dipendente di carattere prettamente tecnico- 6 P a g . amministrativo effettuata mediante procedure concorsuali (che si contrappone, nel caso R.G.N. 20684/2016 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 20684/2016 Numero sezionale 650/2022 Numero di raccolta generale 13973/2022 Data pubblicazione 03/05/2022 del funzionario onorario, ad una scelta politico-discrezionale); - l’inserimento strutturale del dipendente nell’apparato organizzativo della P.A. (rispetto all’inserimento meramente funzionale del funzionario onorario); - lo svolgimento del rapporto secondo un apposito statuto per il pubblico impiego (che si contrappone ad una disciplina del rapporto di funzionario onorario derivante pressoché esclusivamente dall’atto di conferimento dell’incarico e dalla natura dello stesso); la diversità concerne anche la durata, che è tendenzialmente indeterminata nel rapporto di pubblico impiego, a fronte della normale temporaneità dell’incarico onorario (così, tra le tante, in motivazione, Cass. 5 febbraio 2001, n. 1622; per un’applicazione più recente si veda anche, in motivazione, Cass., Sez. Un., 31 maggio 2017, n. 13721), la qualità e quantità dell’attività giudiziaria (solo il magistrato togato può trattare determinate materie, non ha limiti di orario né di giorni di attività e svolge quest’ultima in modo esclusivo), lo sviluppo di carriera (solo per i magistrati togati è prevista, ad esempio, la possibilità di ricoprire incarichi direttivi o semi direttivi di tutti gli uffici giudiziari italiani); si ricorda, in particolare, che l’art. 42-bis del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 prevedeva il criterio di non affidare ai giudici onorari: - nella materia civile, la trattazione di procedimenti cautelari e possessori, fatta eccezione per le domande proposte nel corso della causa di merito o del giudizio petitorio; - nella materia penale, le funzioni di giudice per le indagini preliminari e di giudice dell’udienza preliminare, nonché la trattazione di procedimenti diversi da quelli previsti dall’ art. 550 cod. proc. pen. (la norma è stata, poi, abrogata dall’art. 33, comma 1, lettera a), del d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116 che all’art. 11 ha elencato i procedimenti che non possono essere assegnati ai ‘giudici onorari di pace’, dettando poi agli artt. 29 e 30 disposizioni per i magistrati onorari in servizio); diversa è anche la disciplina relativa al trattamento sanzionatorio: per il giudice onorario di Tribunale l’art. 42-sexies del R.D. n. 12/1941 prevedeva solo la revoca dall’ufficio in caso di inosservanza dei doveri inerenti al medesimo (la disposizione è stata abrogata dal d.lgs. n. 116/2017 che ha dettato all’art. 21 la disciplina della dispensa, decadenza e revoca); non sono mai state previste per i magistrati onorari alcune sanzioni (così, ad esempio, la perdita dell’anzianità, in quanto agganciata ad un ruolo stabile organico, tipico di un rapporto di servizio professionale, e l’incapacità temporanea a esercitare un incarico direttivo e semidirettivo, non essendovi questo genere di incarichi nella magistratura onoraria); è stato, altresì, affermato, Cass., Sez. Un., 29 marzo 2011, n. 7009, in relazione alla pretesa relativa all’iscrizione all’Albo degli avvocati, prevista solo per i magistrati togati, che i giudici onorari restano soggetti ‘estranei’ che partecipano 7 P a g . all’amministrazione della giustizia ai sensi dell’art. 108 Cost., essendo loro assicurata la R.G.N. 20684/2016 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 20684/2016 Numero sezionale 650/2022 Numero di raccolta generale 13973/2022 medesima indipendenza nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali dei giudici togati ed ha Data pubblicazione 03/05/2022 precisato, ai fini della soluzione della questione lì dibattuta, che solo per i togati il concorso di accesso alla nomina assicura un accertamento della capacità professionale del soggetto che chiede l’iscrizione, analoga a quella di chi sostiene l’esame per la professione di avvocato; sempre questa S.C. (cfr. Cass. 18 marzo 2008, n. 7290) ha statuito che il servizio onorario – del magistrato, come di ogni altro funzionario pubblico – ha caratteri propri che valgono a distinguere la condizione di chi l’esercita dal dipendente pubblico; questi - con una scelta di vita tendenzialmente permanente fino al collocamento a riposo - impegna in via continuativa, integrale ed esclusiva le proprie energie lavorative, fisiche ed intellettuali, nel rapporto di servizio con l’amministrazione ricevendone la retribuzione adeguata (art. 36 Cost.); invece il funzionario onorario esercita temporaneamente e in maniera parziaria e limitata funzioni pubbliche e per questo riceve un compenso indennitario; ancora, Cass. 5 giugno 2020, n. 10774 ha affermato che “è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 38 Cost., delle norme che disciplinano la posizione del giudice di pace, non essendo quest’ultimo equiparabile ad un pubblico dipendente né ad un lavoratore parasubordinato, in quanto la categoria dei funzionari onorari, della quale fa parte, presuppone un rapporto di servizio volontario, con attribuzione di funzioni pubbliche, ma senza la presenza degli elementi caratterizzanti l’impiego pubblico, come l’accesso alla carica mediante concorso, l’inserimento nell’apparato amministrativo della P.A., lo svolgimento del rapporto secondo lo statuto apposito per tale impiego, il carattere retributivo del compenso e la durata potenzialmente indeterminata del rapporto” (si veda anche Cass. 9 settembre 2016, n. 17862); né, tra funzioni e compenso, può predicarsi un reale nesso sinallagmatico (Cass. 4 novembre 2015, n. 22569); 6.5. in sostanza manca il presupposto fattuale per l’applicazione dei principi costituzionali invocati dalla ricorrente, ossia la totale equiparazione, o equiparabilità, tra le funzioni svolte dal magistrato onorario e quelle del magistrato togato; sono ostative le differenze esistenti non solo in punto di accesso alla funzione giurisdizionale, ma anche quanto alla natura e all’esercizio delle funzioni svolte; tali differenze di collocazione ordinamentale (come vieppiù dimostrato dall’art. 1, comma 3, d.lgs. n. 116 del 2017 che stabilisce: «L’incarico di magistrato onorario […] non determina in nessun caso un rapporto di pubblico impiego») e di natura del rapporto cui dà vita l’esercizio delle funzioni, si riflettono pure sul piano dei compensi, “perché 8 P a g . quello del giudice togato ha carattere retributivo in quanto inserito in un rapporto R.G.N. 20684/2016 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 20684/2016 Numero sezionale 650/2022 Numero di raccolta generale 13973/2022 Data pubblicazione 03/05/2022 sinallagmatico, mentre quello percepito dal funzionario onorario ha carattere indennitario e di ristoro delle spese” (v. Cass. 14 ottobre 2019, n. 25767); non casualmente, pertanto, “i magistrati onorari non sono mai stati contemplati nelle leggi riguardanti il trattamento economico di quelli togati, ma hanno sempre ricevuto il trattamento appositamente previsto dagli specifici provvedimenti istitutivi” (così Cass. n. 25767/2019 cit.), e precisamente, nel corso del tempo, dalla l. 18 maggio 1974, n. 217, in relazione ai vice pretori onorari; dal d.lgs. 28 luglio 1989, n. 273 (art. 4) in relazione ai giudici onorari di tribunale ed i vice procuratori onorari; dalla legge 21 novembre 1991, n. 374 in relazione ai giudici di pace; dalla l. 22 luglio 1997, n. 276 (art. 8), in relazione ai giudici onorari aggregati; dalla l. 19 febbraio 1998, n. 51, art. 8 in relazione ai giudici onorari addetti al tribunale ordinario; dal d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116 (art. 23), in relazione a tutti i magistrati onorari (quest’ultimo ha espressamente previsto che «al giudice onorario competono esclusivamente le indennità e gli altri diritti espressamente attribuiti dalla legge con specifico riferimento al rapporto di servizio onorario»: la disposizione ricalca la previsione dell’art. 42 septies del R.D. n. 12/1941, aggiunto dall’art. 8 del d.lgs. n. 51/1998 cit.); così, in particolare, il quantum dell’indennità da corrispondere per il servizio volontario svolto da un giudice onorario di tribunale è stato previsto dall’art. 64 d.P.R. n. 115/2002, articolo abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2022, dall’art. 33, comma 2, del citato d.lgs. n. 116/2017, come modificato dall’articolo 17-ter, comma 1, lettera d), d.l. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2021, n. 113; 6.6. anche la Corte di giustizia dell’Unione europea, con la sentenza 16 luglio 2020, in causa C-658/18, UX, pronunciandosi, in sede di rinvio pregiudiziale in relazione ad una questione (quella delle ferie annuali retribuite) che qui non viene in rilievo (la ricorrente a pag. 17 del ricorso fa, invero, riferimento alle ferie, ma non risulta avanzata, sul punto, alcuna domanda rilevandosi dalla stessa sentenza impugnata che la richiesta azionata aveva riguardato solo le differenze retributive tra quanto percepito e quanto spettante ad un magistrato ordinario), ha avuto modo di rimarcare che, nell’ambito di una valutazione comparativa assume rilievo la circostanza che per i soli magistrati ordinari la nomina debba avvenire per concorso, a norma dell’art. 106, primo comma, Cost., e che a questi l’ordinamento riservi le controversie di maggiore complessità o da trattare negli organi di grado superiore. La differente modalità di nomina, radicata nella previsione dell’art. 106, secondo comma Cost., il carattere non esclusivo dell’attività giurisdizionale svolta e il minor livello di complessità degli affari trattati rendono conto dell’eterogeneità dello status del giudice di pace, dando fondamento alla qualifica ‘onoraria’ del suo rapporto di servizio, affermata dal legislatore fin dall’istituzione della 9 P a g . figura e ribadita in occasione della riforma del 2017; R.G.N. 20684/2016 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 20684/2016 Numero sezionale 650/2022 Numero di raccolta generale 13973/2022 che i magistrati si distinguano per lo status, piuttosto che per le funzioni esercitate, Data pubblicazione 03/05/2022 oltre ad essere come sopra precisato ulteriormente mostrato dall’art. 1, comma 3, d.lgs. n. 116 del 2017, è in coerenza con il tradizionale inquadramento del funzionario onorario, tale per cui l’atto di nomina comporta solo l’instaurazione del rapporto d’ufficio, o organico, ma non un rapporto di servizio con l’amministrazione, ossia non comporta il sorgere di un rapporto di lavoro qualificabile come di pubblico impiego (né subordinato né autonomo; cfr. Cass. 5 giugno 2020, n. 10774; Cass. 9 settembre 2016, n. 17862); con le ulteriori peculiarità indicate dall’art. 1, comma 3, d.lgs. n. 116 del 2017: «L’incarico di magistrato onorario ha natura inderogabilmente temporanea, si svolge in modo da assicurare la compatibilità con lo svolgimento di attività lavorative o professionali» (per assicurare tale compatibilità «a ciascun magistrato onorario non può essere richiesto un impegno complessivamente superiore a due giorni a settimana» e «ai magistrati onorari sono assegnati affari, compiti e attività, da svolgere sia in udienza che fuori udienza, in misura tale da assicurare il rispetto di quanto previsto dal presente comma») e dall’art. 23 d.lgs. n. 116 del 2017 che prevede la corresponsione di un compenso di natura indennitaria (e non una retribuzione corrispettiva all’attività lavorativa svolta); 6.7. dunque, la figura del giudice togato e del giudice onorario sono ontologicamente e funzionalmente molto diverse; ciascuna riveste uno specifico ruolo e una determinata funzione per l’ordinamento giudiziario (che devono ritenersi distinti) e, di conseguenza, il trattamento retributivo non può definirsi né analogo né comparabile; tali differenze rendono del tutto legittimo il differente trattamento economico previsto dal legislatore nazionale ed infondata la pretesa incentrata su una (insussistente) relazione economica; 6.8. nella specie la Corte territoriale ha escluso ogni irragionevolezza della misura del compenso che, stante l’entità della soglia fissata, non è in termini generali da considerarsi inadeguata o irrisoria in rapporto alle caratteristiche dell’attività, svolta, come descritto, in modo non esclusivo, ma in un regime di compatibilità con altre prestazioni lavorative; 6.9. la ricorrente, peraltro, invoca a sostegno di una pretesa insufficienza del trattamento economico percepito a rendere il magistrato onorario immune da qualsiasi pressione svolta ad influenzare le loro decisioni, da un lato, l’art. 6 della Convenzione sulla salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali ed una Raccomandazione del Comitato dei membri degli Stati membri dell’Unione europea attività e, dall’altro, il trattamento economico dei magistrati ordinari; 1 0 P a g . 6.10. le sopra evidenziate differenze escludono, però, la fondatezza di tali rilievi; R.G.N. 20684/2016 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 20684/2016 Numero sezionale 650/2022 Numero di raccolta generale 13973/2022 l’art. 6 CEDU sancisce il diritto ad un equo processo ed il nostro ordinamento, pur Data pubblicazione 03/05/2022 avendo già codificato tale diritto all’interno della Carta costituzionale prevedendo all’art.104, comma 1, Cost. che: «La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere» lo ha rafforzato, approvando la L. Cost. n. 2 del 23.11.1999 con cui è stato modificato l’art. 111 Cost.; è indubbio che l’indipendenza consacrata dall’art. 6 della Convenzione mira a garantire a tutti il diritto fondamentale di vedere il proprio caso deciso equamente, sul solo fondamento dell’applicazione del diritto e in assenza di qualsiasi influenza indotta; tuttavia, secondo la ricorrente detto principio implicherebbe una necessaria identità del compenso dei giudici onorari e della retribuzione dei giudici togati, ciò argomentando dal richiamo alla Raccomandazione sopra citata secondo cui le relative disposizioni “si applicano anche ai giudici onorari, tranne che sia chiaro dal contesto che esse si applicano solo ai giudici professionali”; le considerazioni della ricorrente (in disparte la non vincolatività di una Raccomandazione che non può obbligare gli Stati membri a modificare il regime giuridico ed economico cui è assoggettata la magistratura nei vari Stati membri) si infrangono contro la sopra evidenziata diversità tra le indicate categorie (che è aspetto diverso rispetto alla identità funzionale dei singoli atti di cui si è detto); i compensi dei magistrati onorari sono commisurati al loro ruolo professionale, tenuto conto del particolare regime giuridico cui sono assoggettati, della possibilità di ricevere introiti dallo svolgimento di altra attività (tra cui quella di avvocato, v. art. 42 quater R.D. n. 12/1941 e poi art. 5, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 116/2017), dalla esclusione dalla trattazione di alcune cause; 6.11. sul punto della congruità di tali compensi, la ricorrente si limita a desumere una insufficienza degli stessi dal mero raffronto con il trattamento dei magistrati ordinari (e con il numero di udienze da questi ultimi mediamente tenute) senza alcuna specifica indicazione di altre ragioni autonomamente valutabili; trattasi, però, di una operazione valutativa non consentita in ragione dell’evidenziata diversità di ruolo e di posizione istituzionale; anche l’affermazione secondo cui le indennità fissate sono ‘meramente simboliche’ è del tutto generica e non suffragata da alcun elemento di concreto riscontro; irrilevante è, poi, il riferimento ad un impegno orario – peraltro apoditticamente affermato - tra le 42 e le 46 ore a settimana, superiore all’orario settimanale dei funzionari dello Stato, dovendo escludersi la sussistenza di un rapporto professionale di servizio; 7. da tanto consegue che il ricorso deve essere rigettato; 1 1 P a g . R.G.N. 20684/2016 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 20684/2016 Numero sezionale 650/2022 Numero di raccolta generale 13973/2022 8. nulla va disposto per le spese processuali stante il mancato regolare esercizio di Data pubblicazione 03/05/2022 attività difensiva da parte delle Amministrazioni intimate; 9. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., S.U., n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto. Così deciso nella