CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 19402/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]; FATTO 1.La Corte di Appello di Cagliari ha rigettato il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] (giudice di pace presso il Tribunale di Oristano dal 1995) avverso la sentenza del Tribunale di Oristano che aveva rigettato le domande del medesimo, volte ad ottenere un trattamento retributivo e previdenziale non inferiore a quello previsto per i magistrati togati. 2. La Corte territoriale ha ritenuto inammissibile il motivo di appello riguardante l’omessa pronuncia in relazione al principio di indisponibilità del tipo contrattuale ed ha ritenuto che la causa potesse essere decisa in base al principio della ragione più liquida. 3. Ha rilevato che l’appellante non ha chiesto la diretta applicazione della norma comunitaria, ma la creazione della norma da applicare alla fattispecie, attività preclusa al giudice nazionale. 4. Dopo avere esaminato i caratteri propri dell’attività del giudice di pace, ha escluso che il regime giuridico dei magistrati onorari potesse essere considerato analogo a quello della magistratura ordinaria; richiamato l’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l’incarico di giudice di pace costituisce una figura intermedia tra il servizio onorario e il pubblico impiego, ha ritenuto infondata la pretesa del Moretta ad un trattamento economico e previdenziale non inferiore a quelloprevisto per i magistrati onorari. 5. Ha ritenuto non vincolante per gli Stati membri la risoluzione del Comitato europeo dei diritti sociali del 5.7.2016, secondo cui la disparità di trattamento tra giudici di pace e magistrati ordinari non ha una giustificazione obiettiva e ragionevole. 6. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, illustrati da memoria. 7.Il Ministero della Giustizia è rimasto intimato.DIRITTO 1.Con il primo motivo, il ricorso denuncianullità della sentenza; motivazione contraddittoria per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili in riferimento alla ritenuta inammissibilità del motivo di appello riguardante l’omessa pronuncia in relazione al principio di indisponibilità del tipo contrattuale, inrelazione all’art. 360, comma primo n.4 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto l’inammissibilità del motivo relativo all’omessa pronuncia sull’insussistenza del carattere dell’onorarietà. Evidenzia che la domanda proposta nel giudizio di primo grado era tesa ad accertare l’insussistenza del requisito dell’onorarietà e la sussistenza di un normale rapporto di pubblico impiego; deduce che il motivo di appello sull’omessa pronuncia non aveva riguardato il mancato esame di un mero “argomento interpretativo”, ma l’accertamento negativo dell’onorarietà del rapporto. Sostiene che il giudice di primo grado ha travisato la domanda, omettendo di statuire sulla medesima; per tale ragione lamenta l’incongruenza e la contraddittorietà della sentenza impugnata. Denuncia l’illogicità e l’ingiustificatezza della statuizione di inammissibilità anche nella parte in cui si fonda sull’inversione logica dei temi da affrontare, sostenendo che tale inversione è imputabile alla sentenza impugnata e non alla domanda. Lamenta la totale assenza di motivazione per l’assoluta carenza di argomentazioni idonee ad esplicitare il ragionamento del giudice in ordine all’inammissibilità del motivo riguardante l’omessa pronuncia. Argomenta che la sentenza di primo grado si fonda sull’astratta parificabilità delle funzioni e del ruolo del giudice di pace con quelli dei magistrati ordinari ed ha omesso ogni indagine sul requisito dell’onorarietà; evidenzia che l’impugnazione non avrebbe potuto che articolarsi nella sintesi del ragionamento del giudicante.2. Con il secondo motivo, il ricorso denuncia nullità della sentenza; motivazione contraddittoria in relazione all’affermata possibilità di decidere la causa in base alla “ragione più liquida”, in relazione all’art. 360, comma primo n.4cod. proc. civ. Evidenzia l’estrema contraddittorietà della sentenza impugnata che, pur avendo affermato la possibilità di decidere la causa in base alla “ragione più liquida”, ha invece deciso la causa nel merito. Richiama la giurisprudenza di legittimità e la giurisprudenza della Corte di Giustizia, secondo cui il giudice nazionale è tenuto a disapplicare la normativa interna contrastante con quella europea, nonché ad adottare tutti i provvedimenti atti a garantire l’adempimento dei relativi obblighi e ribadisce la richiesta di rinvio pregiudiziale formulata nell’atto di appello. 3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncianullità della sentenza; motivazione gravemente contraddittoria, illogica e perplessa,in relazione all’art. 360, comma primo n.4cod. proc. civ. Addebita alla Corte territoriale di avere unificato l’esame di una pluralità di censure, incorrendo in una grave contraddizione logica,in quanto ha riconosciuto che la figura del Giudice di pacee del ricorrente ha peculiarità incompatibili con i requisiti che secondo la giurisprudenza connotano il tipo legale del rapporto onorario, senza tuttavia accertare l’insussistenza del carattere dell’onorarietà nel rapporto intercorso tra le parti. Critica la sentenza impugnata per avere identificato il requisito dell’onorarietà dell’incarico con la “non equiparabilità” dei giudici di pace ai magistrati ordinari. Lamenta che la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto sussistente il requisito della temporaneità, in quanto ha attribuito valenza qualificatoria ad aspetti logicamente incompatibili con tale requisito ed ha erroneamente considerato dirimente il carattere dell’esclusività del lavoro del magistrato ordinario, senza considerare che il Moretta non aveva mai svolto attività forense. 4. Con il quarto motivo, il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 157 del TFUE, della direttiva 1999/70/CE, della direttiva 2000/78 CE del 27.11.2000, dei punti nn. 54 e 55 della Raccomandazione [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], degli artt. 31 e 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, in rapporto agli artt. 11, 35, 36 e 117 Cost, delle Convenzioni OIL nn. 102 e 111, ratificate rispettivamente con legge n. 741/1956 e con legge n. 405/1963, nonché dell’art. 4 della legge n. 274/1991, in relazione all’art. 360, comma primo n.3 cod. proc. civ. Deduce l’inadeguatezza del trattamento retributivo e previdenziale percepito dal ricorrente e sostiene che alla luce della normativa nazionale e sovranazionale debba essere determinato sulla base del parametro della disciplina stabilita per i magistrati ordinari; evidenzia che la disciplina contenuta nell’art. 157 TFUE riguarda tutti i casi in cui si verifichino ingiustificate discriminazioni retributive. Considerato che il concetto di comparabilità utilizzato in sede sovranazionale diverge da quello utilizzato dalla giurisprudenza nazionale, sollecita un ripensamento giurisprudenziale. 5. Iprimi tre motivi sono inammissibili , in quanto non colgono il decisum . La Corte territoriale, applicando il principio della ragione più liquida, ha sostanzialmente ritenutoche a prescindere dal tipo contrattuale il Moretta non ha chiesto la diretta applicazione della norma comunitaria da applicare al caso concreto(peraltro non presente nell’ordinamento), ma la creazione della norma da applicare alla fattispecie, ed ha ritenuto che tale attivitàsia preclusa al giudice nazionale. Deve in proposito rammentarsi che in applicazione del principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (Cass. SU n. 9936/2014). Ivizi denunciat i, che al di là del formale richiamo all’art. 360 n. 4 cod. proc. civ. prospettano un difetto di motivazione,non sono peraltro configurabil i come nullità. La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essereinfatti interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguenza che è denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si sia tramutata in violazione di legge costituzionalmente rilevante, esaurendosi detta anomalia nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", e risultando invece esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022). Nessuna di dette carenze estreme risulta ravvisabile nella motivazione della decisione impugnata, la quale espone il proprio percorso argomentativo in modo chiaro, esaustivo edimmune da affermazioni reciprocamente inconciliabili. Questa Corte ha peraltrochiarito che i vizi dell’attività del giudice che possano comportare la nullità della sentenza o del procedimento, rilevanti ex art. 360 cod. pro, civ., comma 1, n. 4, non sono posti a tutela di un interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma a garanzia dell’eliminazione del pregiudizio concretamente subito dal diritto di difesa in dipendenza del denunciato “error in procedendo”, sicché, ove il ricorrente non indichi la specifica lesione subita, il lamentato v ulnus procedurale non acquista rilievo idoneo a determinare l’annullamento del provvedimento impugnato(Cass. n. 15676/2014; Cass. n. 18635/2009). Pertanto, tutte le deduzioni concernenti l’osservanza di regole processuali, ivi comprese quelle volte a garantire il rispetto del principiodel contraddittorio, soggiacciono al principio dell’interesse al gravame, cioè alla verifica dell’utilità concreta che può derivare alla parte dall’eventuale accoglimento del mezzo azionato (Cass. n. 13373/2008) il che comporta che l’impugnante, a pena di inammissibilità della censura, deve indicare quale sia stato il danno arrecato alle proprie attività difensive dall’invocata nullità processuale (Cass. n. 12952/1997). 6. Anche ilquarto motivo è inammissibile. Al di là della non comparabilità tra la figura del magistrato onorario e quella del magistrato togato, più volte affermata da questa Corte (v. Cass. n. 10774/2020;Cass. n. 13973/2022 e Cass. n. 10080/2023) , non possono trovare accoglimento le domande del ricorrente, volte ad ottenere un trattamento retributivo non inferiore a quello previsto per i magistrati togati, in quanto non previstoda alcuna disposizione interna né UE. Nella sostanza il ricorrente invoca la creazioneun trattamento retributivo per i giudici di pacee sollecita l’applicazione della decisione del Comitato europeo dei diritti socialidel luglio 2016 che non ha carattere vincolante, non p otendo obbligare gli Stati membri a modificare il regime giuridico ed economico cui è assoggettata la magistratura nei vari Stati membri. Quanto al trattamento previdenziale, questa Corte ha da tempo precisato che il creditore dei contributi (legittimato ad agire in nome proprio ex art. 81 cod. proc. civ.) è sempre l’istituto previdenziale e mai il singolo lavoratore il quale, salva l’eccezione di cui alla sentenza di reintegra nel posto di lavoro exart. 18 legge n. 300/70, non può chiedere la condanna del datore di lavoro a versare i contributi (Cass. n. 8956/2020; Cass. n. 17320/2020; Cass. n. 2164/2021; Cass. n. 6722/2021 e Cass. n. 10080/2023 cit.). 7. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. 8. Nulle sulle spese, atteso che il Ministero della Giustizia non ha svolto attività difensiva. 9.Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P. Q. M. La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso; dà atto della sussistenza dell’obbligo per parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a