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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 2 luglio 2024

Cassazione n. 22025/2024

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 32369-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 72, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - [OSCURATO:PERSONA] ordinanza ingiunzione R.G.N.32369/2019 Cron.

Rep.

Ud.02/07/2024 CC avverso la sentenza n. 480/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 29/04/2019 R.G.N. 1672/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/07/2024 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. La Corte d'appello di Milano ha respinto l’appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA], confermando la sentenza di primo grado con cui era stata rigettata la domanda della società di accertamento negativo avverso il verbale ispettivo del 24.3.2015 con il quale l’Inps aveva qualificato come lavoro subordinato tutti i rapporti di lavoro dei soci della cooperativa e richiesto il pagamento della somma di euro 12.455.710,00 a titolo di contributi e di euro 3.521.869,00 a titolo di somme aggiuntive.

2. Avverso la sentenza la [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per cassazione formulando quindici motivi, illustrati da memoria.

L’Inps ha resistito con controricorso.

3. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.

Considerato che:

4. Con i motivi di ricorso è dedotta, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione delle seguenti disposizioni di legge: a) dell’art. 2094 c.c., per non avere la Corte territoriale attribuito rilievo al contratto di lavoro sottoscritto dai soci di [OSCURATO:SOCIETA], che espressamente esclude il vincolo di subordinazione e demanda alla libera organizzazione dei soci l'esecuzione della prestazione lavorativa; b) dell’art. 2094 c.c. per avere la sentenza impugnata valorizzato in via esclusiva gli indici sussidiari della subordinazione, senza prima svolgere l'indispensabile indagine sul tratto tipico rappresentato dall'assoggettamento all'altrui potere direttivo, organizzativo e disciplinare; c) dell'art. 2697 c.c. per errata distribuzione dell'onere della prova in relazione ai fatti costitutivi della pretesa e, specificamente, per essersi i giudici di appello basati sulla mera apparenza derivante dal comportamento amministrativo, fiscale e previdenziale del datore di lavoro, trascurando il consolidato orientamento per cui nel giudizio per l’accertamento negativo del credito previdenziale incombe sull’Inps l'onere di prova dei fatti costitutivi della pretesa; d) dell'art. 13, d.lgs. n. 124 del 2004 per omessa diffida; e) dell'art. 13, d.lgs. n. 124 del 2004 e degli artt. 2697 c.c., 112, 115 e 116 c.p.c., per mancata puntuale indicazione delle fonti di prova nel verbale ispettivo; f) degli artt. 2094 e 2697 c.c. per la mancanza di indicazione analitica, e relativo accertamento, dei singoli rapporti di lavoro e prova della loro natura subordinata; g) degli artt. 2094 e 2697 c.c. in punto di presunzioni semplici e onere della prova, per avere i giudici del gravame fatto un uso vietato della presumptio presumptionis esentando l'Inps dall'onere della prova; h) dell’art. 115 c.p.c. e, comunque, nullità processuale, violazione del diritto di difesa e manifesta illogicità della motivazione scaturenti dalla errata scelta di rigettare le istanze istruttorie formulate dal ricorrente e poi dichiarare la sua domanda non provata (art. 360 n. 4 c.p.c.); i) vizio di motivazione sulla mancata ammissione delle istanze istruttorie orali dedotte su fatti decisivi ai fini della prova del carattere autonomo dei rapporti di lavoro (art. 360 n. 5 c.p.c.);l) violazione dell’art. 1, comma 2, legge n. 142 del 2001 per non avere i giudici di appello considerato le peculiarità del rapporto di lavoro in cooperativa e la partecipazione del socio al rischio d'impresa; m) dell’art. 1, comma 2, lett. d), dell’art. 1, comma 3, e art. 6 della legge n. 142 del 2001 quanto al cd. lavoro disponibile ed effetti previdenziali; n) dell’art. 1, comma 2, legge n. 142 del 2001 sul contratto di lavoro e l’attività svolta dai soci; o) dell’art. 1, legge n. 142 del 2001 e dell’art. 2512 c.c. sui criteri distintivi del rapporto di lavoro del socio di cooperativa nell’ambito del rapporto mutualistico; p) dell’art. 2094 c.c. per illogica utilizzazione dei parametri normativi di riferimento; q) dell’art. 116, comma 8 lett. a, legge n. 338 del 2000 sulla determinazione delle somme aggiuntive e/o sanzioni.

5. Deve premettersi che alcune delle questioni oggetto di causa sono già state esaminate in separati procedimenti e decise da questa Corte con le ordinanze n. 21830 del 2022 e n. 29973 del 2022 (concernenti le note di rettifica - per il pagamento dell’aliquota aggiuntiva destinata al Fondo di solidarietà residuale di cui all’art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92 - emesse dall’Inps in base al medesimo verbale ispettivo per cui è causa) le cui motivazioni questo Collegio condivide e fa proprie, anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.

6. I primi tre motivi di ricorso (lett. a, b, c) ed i motivi di cui alle lettere f, g, h, i, p, possono essere esaminati congiuntamente per connessione sostanziale.

Essi non sono fondati.

7. Occorre premettere, secondo quanto già chiarito nelle ordinanze citate, che la contribuzione dovuta è pur sempre quella del rapporto di lavoro effettivamente prestato (Cass., S.U., 26 luglio 2004, n. 13967, cit.): il riconoscimento in favore dei soci di cooperative di una tutela previdenziale assimilabile a quella propria dei lavoratori subordinati, con il corrispondente obbligo della società, presuppone che venga accertato dal giudice di merito che il lavoro svolto dai soci sia prestato in maniera continuativa e non saltuaria e non si atteggi come prestazione di lavoro autonomo (Cass., sez. lav., 4 agosto 2016, n. 16356 e 6 luglio 2015, n. 13934).

All'effettivo atteggiarsi del rapporto di lavoro, dunque, occorre avere riguardo, per quanto neppure si possa pretermettere il comportamento che, per un lungo arco di tempo, la cooperativa abbia tenuto nei confronti dell'ente previdenziale.

Come sottolineato nelle citate ordinanze riguardo al rapporto dei soci della [OSCURATO:SOCIETA], l'inquadramento previdenziale dei medesimi come dipendenti, per effetto dell'esercizio dell'opzione effettuata per il regime contributivo proprio del lavoro dipendente, costituisce, secondo l'id quod plerumque accidit, un elemento indiziario che non può essere considerato tamquam non esset.

8. Nel caso in esame, la Corte territoriale non si è limitata al rilievo del regime amministrativo e previdenziale applicato dalla società, ma, in consonanza con i principi di diritto richiamati, ha provveduto ad accertare in concreto gli elementi tipici della subordinazione in base al contenuto e alle concrete modalità di svolgimento dei rapporti (cfr. pag. 5 e ss. della sentenza), in aggiunta all'elemento presuntivo rappresentato dall'inquadramento previdenziale come «dipendenti» dei lavoratori della cooperativa, valutato dai giudici di appello alla stregua dell'idquod plerumque accidit, in assenza di presupposti di fatto dimostrativi dell'erroneità dell'iniziale opzione previdenziale.

Risultano pertanto infondati i rilievi di violazione dell’art. 2697 c.c. e, parimenti, le censure di violazione dell’art.2094 c.c.

9. Su quest’ultimo profilo, la Corte di merito ha accertato come “i soci di [OSCURATO:SOCIETA] svolgessero, in via continuativa, prestazioni di pulizia e di facchinaggio nell'ambito degli appalti acquisiti dalla cooperativa, a fronte di una retribuzione oraria prestabilita nei contratti di lavoro individuale; […] non apportassero attrezzature o materiali, (non fossero) soggetti ad alcun rischio imprenditoriale, risultando al contrario che essi si limitassero a porre le loro energie lavorative a disposizione della società, che se ne avvaleva nell’ambito della propria organizzazione aziendale e li ricompensava in proporzione alla durata delle prestazioni svolte” (sentenza, p. 5).

10. Si tratta di affermazioni immuni dagli errori logico-giuridici denunciati e conformi alle enunciazioni di principio di questa Corte.

11. Sono invece inammissibili le residue censure che criticano l'accertamento degli elementi tipici della subordinazione e, dietro le sembianze della violazione di legge, sconfinano su un piano di mero fatto, al di fuori del perimetro dell’art. 360 n. 5 c.p.c., come delineato dalle S.U. di questa Corte con le sentenze n. 8053 e n. 8054 del 2014.

12. Del pari inammissibile è la dedotta violazione o falsa applicazione dell'art. 2729 c.c. che si concreta, nel caso in esame, nella prospettazione di una diversa ricostruzione delle circostanze fattuali e di un'inferenza probabilistica diversa da quella seguita dai giudici di merito (v.

Cass. n. 9054 del 2022), nel tentativo di conseguire una rivalutazione dei fatti storici già esaminati dal giudice di merito (Cass., S.U., n. 34476 del 2019) e di scardinare l'apprezzamento degli elementi costitutivi della subordinazione e, in particolare, il ricorso agli indici sussidiari (Cass. n. 21830 del 2022, cit., punti 11 e 12).

13. Non ricorre la violazione dell’art. 115 c.p.c., configurabile esclusivamente nel caso in cui il giudice, in contraddizione espressa o implicita con tale disposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa al di fuori dei poteri officiosi che gli sono riconosciuti (v.

Cass. n. 20452 del 2022; n. 24395 del 2020; Cass., S.U. n. 20867 del 2020; Cass. n. 11892 del 2016; Cass. n. 25029 del 2015; Cass. n. 25216 del 2014), circostanza neppure rappresentata nei motivi di ricorso in esame.

Parimenti inammissibile è il dedotto vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale.

Questa Corte ha chiarito che un simile vizio può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui essa abbia determinato l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendivenga a trovarsi priva di fondamento (Cass. n. 11457 del 2007; n. 5654 del 2017; 27415 del 2018).

Nel caso di specie tale possibilità è preclusa in ragione della disciplina cd. della doppia conforme.

14. I motivi di cui alle lettere d) ed e) non possono trovare accoglimento.

Il primo è infondato per la assoluta irrilevanza dell’art. 13, comma 2, del d.lgs. n. 124 del 2004, che prevede l’emissione della diffida “in caso di constatata inosservanza delle norme di legge o del contratto collettivo in materia di lavoro e legislazione sociale e qualora il personale ispettivo rilevi inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative”, mentre la fattispecie per cui è causa concerne il mancato pagamento della contribuzione previdenziale.

Il secondo motivo è inammissibile alla luce dell’accertamento svolto dalla Corte di merito cheha dato atto di come l’Inps abbia indicato nel verbale ispettivo la documentazione acquisita e costituente fonte di prova, abbia individuato “tutti i singoli lavoratori ai quali si riferisce la pretesa creditoria vantata”, i periodi, i parametri retributivi, gli orari adottati (sentenza, p. 8), limitandosi le critiche a sottoporre una diversa interpretazione degli atti e documenti di causa.

15. I motivi di cui alle lettere l, m, n ed o), che ruotano attorno alla violazione, sotto diversi profili, della legge n. 142 del 2001, sono anch’essi inammissibili in quanto non si confrontano con il presupposto su cui poggia la sentenza d’appello, cioè l’avvenuto accertamento della conclusione, accanto al rapporto associativo, di un rapporto di lavoro subordinato con tutti i soci per i quali, all’esito dell’accertamento ispettivo, è stata richiesta la contribuzione.

16. Come ribadito nell’ordinanza n. 29973 del 2022, emessa nei confronti della medesima società, il fatto che il rapporto di lavoro si affianchi al rapporto associativo, a sua volta contraddistinto dalla partecipazione al rischio d'impresa, non esclude che, all'interno dell'organizzazione societaria, si possa rinvenire, insieme al contratto di partecipazione alla comunità, quello commutativo di lavoro subordinato (Cass., S.U., 26 luglio 2004, n. 13967, punto 4).

Possibilità espressa a chiare lettere dall'art. 1, comma 3, della legge n. 142 del 2001, nella parte in cui consente al socio di stabilire con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, anche in forma subordinata.17.

Per le stesse ragioni risultano inammissibili le censure sull’obbligo contributivo per i soci lavoratori a “zero ore”, in quanto non tengono conto dell’accertamento compiuto dai giudici di merito sulla mancanza di allegazioni e prove, di cui era onerata la società, in ordine alla “ricorrenza di una causa tipica di sospensione dell’attività lavorativa o di cessazione del rapporto” e di “documentazione a sostegno delle assenze e dell’orario ridotto”, elementi indispensabili, nell’ambito di un rapporto qualificato come di lavoro subordinato, a supportare la pretesa di inesistenza dell’obbligazione contributiva.

18. Anche il motivo di cui alla lett. q) è infondato posto che la qualificazione delle violazioni in termini di evasione si fonda sull’accertamento, compiuto dai giudici di merito, dell’elemento doloso per avere la società “gestito in maniera duplice i rapporti di lavoro: da una parte consentendo ai lavoratori di beneficiare di quegli istituti previdenziali propri ed esclusivi del rapporto di lavoro dipendente e dall’altra omettendo di sostenerne i costi” (p. 8).

La sentenza d’appello si è allineata alla giurisprudenza di legittimità secondo cui le omissioni delle denunce obbligatorie circa i rapporti di lavoro e le retribuzioni erogate, integrano una "evasione contributiva" ex art. 116, comma 8, lett. b), della l. n. 388 del 2000, e non la meno grave "omissione contributiva" di cui alla lettera a) della medesima norma, dovendosi presumere una finalità datoriale di occultamento dei dati, sicché grava sul datore di lavoro l'onere di provare l'assenza d'intento fraudolento (così Cass. n. 20446 del 2022; n. 17119 del 2015).

19. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto.

20. La regolazione delle spese del giudizio di legittimità segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo. 21 Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass.

S.U. n. 4315 del 2020).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 15.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, dà atto della s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 32369-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 72, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - [OSCURATO:PERSONA] ordinanza ingiunzione R.G.N.32369/2019 Cron. Rep. Ud.02/07/2024 CC avverso la sentenza n. 480/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 29/04/2019 R.G.N. 1672/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/07/2024 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La Corte d'appello di Milano ha respinto l’appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA], confermando la sentenza di primo grado con cui era stata rigettata la domanda della società di accertamento negativo avverso il verbale ispettivo del 24.3.2015 con il quale l’Inps aveva qualificato come lavoro subordinato tutti i rapporti di lavoro dei soci della cooperativa e richiesto il pagamento della somma di euro 12.455.710,00 a titolo di contributi e di euro 3.521.869,00 a titolo di somme aggiuntive. 2. Avverso la sentenza la [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per cassazione formulando quindici motivi, illustrati da memoria. L’Inps ha resistito con controricorso. 3. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022. Considerato che: 4. Con i motivi di ricorso è dedotta, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione delle seguenti disposizioni di legge: a) dell’art. 2094 c.c., per non avere la Corte territoriale attribuito rilievo al contratto di lavoro sottoscritto dai soci di [OSCURATO:SOCIETA], che espressamente esclude il vincolo di subordinazione e demanda alla libera organizzazione dei soci l'esecuzione della prestazione lavorativa; b) dell’art. 2094 c.c. per avere la sentenza impugnata valorizzato in via esclusiva gli indici sussidiari della subordinazione, senza prima svolgere l'indispensabile indagine sul tratto tipico rappresentato dall'assoggettamento all'altrui potere direttivo, organizzativo e disciplinare; c) dell'art. 2697 c.c. per errata distribuzione dell'onere della prova in relazione ai fatti costitutivi della pretesa e, specificamente, per essersi i giudici di appello basati sulla mera apparenza derivante dal comportamento amministrativo, fiscale e previdenziale del datore di lavoro, trascurando il consolidato orientamento per cui nel giudizio per l’accertamento negativo del credito previdenziale incombe sull’Inps l'onere di prova dei fatti costitutivi della pretesa; d) dell'art. 13, d.lgs. n. 124 del 2004 per omessa diffida; e) dell'art. 13, d.lgs. n. 124 del 2004 e degli artt. 2697 c.c., 112, 115 e 116 c.p.c., per mancata puntuale indicazione delle fonti di prova nel verbale ispettivo; f) degli artt. 2094 e 2697 c.c. per la mancanza di indicazione analitica, e relativo accertamento, dei singoli rapporti di lavoro e prova della loro natura subordinata; g) degli artt. 2094 e 2697 c.c. in punto di presunzioni semplici e onere della prova, per avere i giudici del gravame fatto un uso vietato della presumptio presumptionis esentando l'Inps dall'onere della prova; h) dell’art. 115 c.p.c. e, comunque, nullità processuale, violazione del diritto di difesa e manifesta illogicità della motivazione scaturenti dalla errata scelta di rigettare le istanze istruttorie formulate dal ricorrente e poi dichiarare la sua domanda non provata (art. 360 n. 4 c.p.c.); i) vizio di motivazione sulla mancata ammissione delle istanze istruttorie orali dedotte su fatti decisivi ai fini della prova del carattere autonomo dei rapporti di lavoro (art. 360 n. 5 c.p.c.);l) violazione dell’art. 1, comma 2, legge n. 142 del 2001 per non avere i giudici di appello considerato le peculiarità del rapporto di lavoro in cooperativa e la partecipazione del socio al rischio d'impresa; m) dell’art. 1, comma 2, lett. d), dell’art. 1, comma 3, e art. 6 della legge n. 142 del 2001 quanto al cd. lavoro disponibile ed effetti previdenziali; n) dell’art. 1, comma 2, legge n. 142 del 2001 sul contratto di lavoro e l’attività svolta dai soci; o) dell’art. 1, legge n. 142 del 2001 e dell’art. 2512 c.c. sui criteri distintivi del rapporto di lavoro del socio di cooperativa nell’ambito del rapporto mutualistico; p) dell’art. 2094 c.c. per illogica utilizzazione dei parametri normativi di riferimento; q) dell’art. 116, comma 8 lett. a, legge n. 338 del 2000 sulla determinazione delle somme aggiuntive e/o sanzioni. 5. Deve premettersi che alcune delle questioni oggetto di causa sono già state esaminate in separati procedimenti e decise da questa Corte con le ordinanze n. 21830 del 2022 e n. 29973 del 2022 (concernenti le note di rettifica - per il pagamento dell’aliquota aggiuntiva destinata al Fondo di solidarietà residuale di cui all’art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92 - emesse dall’Inps in base al medesimo verbale ispettivo per cui è causa) le cui motivazioni questo Collegio condivide e fa proprie, anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c. 6. I primi tre motivi di ricorso (lett. a, b, c) ed i motivi di cui alle lettere f, g, h, i, p, possono essere esaminati congiuntamente per connessione sostanziale. Essi non sono fondati. 7. Occorre premettere, secondo quanto già chiarito nelle ordinanze citate, che la contribuzione dovuta è pur sempre quella del rapporto di lavoro effettivamente prestato (Cass., S.U., 26 luglio 2004, n. 13967, cit.): il riconoscimento in favore dei soci di cooperative di una tutela previdenziale assimilabile a quella propria dei lavoratori subordinati, con il corrispondente obbligo della società, presuppone che venga accertato dal giudice di merito che il lavoro svolto dai soci sia prestato in maniera continuativa e non saltuaria e non si atteggi come prestazione di lavoro autonomo (Cass., sez. lav., 4 agosto 2016, n. 16356 e 6 luglio 2015, n. 13934). All'effettivo atteggiarsi del rapporto di lavoro, dunque, occorre avere riguardo, per quanto neppure si possa pretermettere il comportamento che, per un lungo arco di tempo, la cooperativa abbia tenuto nei confronti dell'ente previdenziale. Come sottolineato nelle citate ordinanze riguardo al rapporto dei soci della [OSCURATO:SOCIETA], l'inquadramento previdenziale dei medesimi come dipendenti, per effetto dell'esercizio dell'opzione effettuata per il regime contributivo proprio del lavoro dipendente, costituisce, secondo l'id quod plerumque accidit, un elemento indiziario che non può essere considerato tamquam non esset. 8. Nel caso in esame, la Corte territoriale non si è limitata al rilievo del regime amministrativo e previdenziale applicato dalla società, ma, in consonanza con i principi di diritto richiamati, ha provveduto ad accertare in concreto gli elementi tipici della subordinazione in base al contenuto e alle concrete modalità di svolgimento dei rapporti (cfr. pag. 5 e ss. della sentenza), in aggiunta all'elemento presuntivo rappresentato dall'inquadramento previdenziale come «dipendenti» dei lavoratori della cooperativa, valutato dai giudici di appello alla stregua dell'idquod plerumque accidit, in assenza di presupposti di fatto dimostrativi dell'erroneità dell'iniziale opzione previdenziale. Risultano pertanto infondati i rilievi di violazione dell’art. 2697 c.c. e, parimenti, le censure di violazione dell’art.2094 c.c. 9. Su quest’ultimo profilo, la Corte di merito ha accertato come “i soci di [OSCURATO:SOCIETA] svolgessero, in via continuativa, prestazioni di pulizia e di facchinaggio nell'ambito degli appalti acquisiti dalla cooperativa, a fronte di una retribuzione oraria prestabilita nei contratti di lavoro individuale; […] non apportassero attrezzature o materiali, (non fossero) soggetti ad alcun rischio imprenditoriale, risultando al contrario che essi si limitassero a porre le loro energie lavorative a disposizione della società, che se ne avvaleva nell’ambito della propria organizzazione aziendale e li ricompensava in proporzione alla durata delle prestazioni svolte” (sentenza, p. 5). 10. Si tratta di affermazioni immuni dagli errori logico-giuridici denunciati e conformi alle enunciazioni di principio di questa Corte. 11. Sono invece inammissibili le residue censure che criticano l'accertamento degli elementi tipici della subordinazione e, dietro le sembianze della violazione di legge, sconfinano su un piano di mero fatto, al di fuori del perimetro dell’art. 360 n. 5 c.p.c., come delineato dalle S.U. di questa Corte con le sentenze n. 8053 e n. 8054 del 2014. 12. Del pari inammissibile è la dedotta violazione o falsa applicazione dell'art. 2729 c.c. che si concreta, nel caso in esame, nella prospettazione di una diversa ricostruzione delle circostanze fattuali e di un'inferenza probabilistica diversa da quella seguita dai giudici di merito (v. Cass. n. 9054 del 2022), nel tentativo di conseguire una rivalutazione dei fatti storici già esaminati dal giudice di merito (Cass., S.U., n. 34476 del 2019) e di scardinare l'apprezzamento degli elementi costitutivi della subordinazione e, in particolare, il ricorso agli indici sussidiari (Cass. n. 21830 del 2022, cit., punti 11 e 12). 13. Non ricorre la violazione dell’art. 115 c.p.c., configurabile esclusivamente nel caso in cui il giudice, in contraddizione espressa o implicita con tale disposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa al di fuori dei poteri officiosi che gli sono riconosciuti (v. Cass. n. 20452 del 2022; n. 24395 del 2020; Cass., S.U. n. 20867 del 2020; Cass. n. 11892 del 2016; Cass. n. 25029 del 2015; Cass. n. 25216 del 2014), circostanza neppure rappresentata nei motivi di ricorso in esame. Parimenti inammissibile è il dedotto vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale. Questa Corte ha chiarito che un simile vizio può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui essa abbia determinato l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendivenga a trovarsi priva di fondamento (Cass. n. 11457 del 2007; n. 5654 del 2017; 27415 del 2018). Nel caso di specie tale possibilità è preclusa in ragione della disciplina cd. della doppia conforme. 14. I motivi di cui alle lettere d) ed e) non possono trovare accoglimento. Il primo è infondato per la assoluta irrilevanza dell’art. 13, comma 2, del d.lgs. n. 124 del 2004, che prevede l’emissione della diffida “in caso di constatata inosservanza delle norme di legge o del contratto collettivo in materia di lavoro e legislazione sociale e qualora il personale ispettivo rilevi inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative”, mentre la fattispecie per cui è causa concerne il mancato pagamento della contribuzione previdenziale. Il secondo motivo è inammissibile alla luce dell’accertamento svolto dalla Corte di merito cheha dato atto di come l’Inps abbia indicato nel verbale ispettivo la documentazione acquisita e costituente fonte di prova, abbia individuato “tutti i singoli lavoratori ai quali si riferisce la pretesa creditoria vantata”, i periodi, i parametri retributivi, gli orari adottati (sentenza, p. 8), limitandosi le critiche a sottoporre una diversa interpretazione degli atti e documenti di causa. 15. I motivi di cui alle lettere l, m, n ed o), che ruotano attorno alla violazione, sotto diversi profili, della legge n. 142 del 2001, sono anch’essi inammissibili in quanto non si confrontano con il presupposto su cui poggia la sentenza d’appello, cioè l’avvenuto accertamento della conclusione, accanto al rapporto associativo, di un rapporto di lavoro subordinato con tutti i soci per i quali, all’esito dell’accertamento ispettivo, è stata richiesta la contribuzione. 16. Come ribadito nell’ordinanza n. 29973 del 2022, emessa nei confronti della medesima società, il fatto che il rapporto di lavoro si affianchi al rapporto associativo, a sua volta contraddistinto dalla partecipazione al rischio d'impresa, non esclude che, all'interno dell'organizzazione societaria, si possa rinvenire, insieme al contratto di partecipazione alla comunità, quello commutativo di lavoro subordinato (Cass., S.U., 26 luglio 2004, n. 13967, punto 4). Possibilità espressa a chiare lettere dall'art. 1, comma 3, della legge n. 142 del 2001, nella parte in cui consente al socio di stabilire con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, anche in forma subordinata.17. Per le stesse ragioni risultano inammissibili le censure sull’obbligo contributivo per i soci lavoratori a “zero ore”, in quanto non tengono conto dell’accertamento compiuto dai giudici di merito sulla mancanza di allegazioni e prove, di cui era onerata la società, in ordine alla “ricorrenza di una causa tipica di sospensione dell’attività lavorativa o di cessazione del rapporto” e di “documentazione a sostegno delle assenze e dell’orario ridotto”, elementi indispensabili, nell’ambito di un rapporto qualificato come di lavoro subordinato, a supportare la pretesa di inesistenza dell’obbligazione contributiva. 18. Anche il motivo di cui alla lett. q) è infondato posto che la qualificazione delle violazioni in termini di evasione si fonda sull’accertamento, compiuto dai giudici di merito, dell’elemento doloso per avere la società “gestito in maniera duplice i rapporti di lavoro: da una parte consentendo ai lavoratori di beneficiare di quegli istituti previdenziali propri ed esclusivi del rapporto di lavoro dipendente e dall’altra omettendo di sostenerne i costi” (p. 8). La sentenza d’appello si è allineata alla giurisprudenza di legittimità secondo cui le omissioni delle denunce obbligatorie circa i rapporti di lavoro e le retribuzioni erogate, integrano una "evasione contributiva" ex art. 116, comma 8, lett. b), della l. n. 388 del 2000, e non la meno grave "omissione contributiva" di cui alla lettera a) della medesima norma, dovendosi presumere una finalità datoriale di occultamento dei dati, sicché grava sul datore di lavoro l'onere di provare l'assenza d'intento fraudolento (così Cass. n. 20446 del 2022; n. 17119 del 2015). 19. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto. 20. La regolazione delle spese del giudizio di legittimità segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo. 21 Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. S.U. n. 4315 del 2020). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 15.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, dà atto della s