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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 luglio 2026

Cassazione n. 23222/2026

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egale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], ANTONIETTACORETTI, [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, LELIOMARITATO;- controricorrente –nonché controI.N.A.I.L. - [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso Nudmaergo lrie gistro generale 20605/2021Numero sezionale 2376/2026avvocati [OSCURATO:PERSONA]', GIANDOMENICO CATALANNumOer;o di raccolta generale 23222/2026- controricorrente D–at a pubblicazione 14/07/2026avverso la sentenza n. 122/2021 della CORTE D'APPELLO diMILANO, depositata il 16/02/2021 R.G.N. 750/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del13/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.

La Corte d’appello di Milano ha respinto l’impugnazioneproposta da Soc.

Coop. [OSCURATO:PERSONA] a r.l. avversola sentenza del Tribunale di Pavia dichiarativa dellainammissibilità dell’impugnativa del verbale unico diaccertamento e notificazione del 24/5/2019 nei confronti di ITLin quanto atto non autonomamente impugnabile, e di rigetto nelmerito delle domande di accertamento negativo delle pretesecontributive [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] perché non era stato adeguatamentesmentito l’accertamento ispettivo di riqualificazione del rapportocon i soci della cooperativa in termini di subordinazione; ilverbale riguardava il periodo marzo 2014-febbraio 2019 per unimporto di € 74.484,20 oltre sanzioni.

La società, che avevaapplicato il regime contributivo tipico del lavoro dipendente, nonaveva adempiuto l’onere su di sé gravante, di dimostrare lanatura autonoma delle prestazioni dei soci (non aveva prodottoi contratti di associazione in partecipazione stipulati, e nonaveva allegato l’assunzione di alcun rischio di impresa in capoagli associati, i quali si erano limitati a porre le proprie energielavorative a disposizione della cooperativa); rilevava il Tribunaleche dal contenuto dei Regolamenti del 2000 e 2002 si evincevala soggezione dei soci al potere direttivo e disciplinare dellaCooperativa, l’obbligo di presenza e la natura vincolantedell’orario di lavoro, e non costituiva indice di autonomia laNumero registro generale 20605/2021possibilità per i soci di scegliere i turni di lavoro, indici dNi umero sezionale 2376/2026Numero di raccolta generale 23222/2026elasticità e parziale autogestione; inoltre, ai fini del minimaDleat a pubblicazione 14/07/2026contributivo, riteneva il Tribunale che fosse correttal’applicazione del CCNL [OSCURATO:PERSONA] sottoscritti da CGIL,CISL, UIL e AGCI, Confcooperative e LegaCoop, trattandosi diorganizzazioni maggiormente rappresentative, come desumibiledalle fonti prodotte dai resistenti, confermate anche da circolaridel Ministero del Lavoro, e riteneva altresì sussistente l’ipotesidi evasione contributiva per avere la cooperativa occultato unaparte dell’imponibile mediante l’applicazione del [OSCURATO:PERSONA].Sulle doglianze della cooperativa appellante di avere il primogiudice accertato la natura subordinata del rapporto di lavorocon i soci senza aver ammesso i capitoli di prova articolati perdimostrarne la natura autonoma, di non aver considerato lacomplessità ed incertezza normativa sulla iniziale estensionedella disciplina di lavoro subordinato ai soci di cooperativa, sullamancanza di prova ad onere di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla maggiorerappresentatività delle oo.ss. innanzi citate in luogo dei contrattisiglati da UNCI e CONFSAL, e sulla assenza di alcun intentofraudolento, la Corte d’appello ha ritenuto che, se da un lato lapacifica applicazione del regime contributivo tipico dei rapportidi lavoro dipendente non è decisiva ai fini della qualificazionedel rapporto, dall’altro è onere della parte fornire provacontraria in ordine alla asserita natura autonoma delleprestazioni rese dai soci; la forma di tutela previdenzialeapplicata non incide in concreto sulla qualificazione dei rapportidi lavoro, ma è sottratta alla disponibilità delle parti, e spetta aldatore, che adduce l’erroneità della opzione previdenzialeinizialmente effettuata, dover dimostrare i presupposti di fattoa tal fine necessari.

La Corte territoriale ha poi ritenuto che icapitoli di prova articolati dalla Cooperativa erano inidoneiNumero registro generale 20605/2021all’assolvimento dell’onere probatorio come individuato e cheN umero sezionale 2376/2026Numero di raccolta generale 23222/2026era irrilevante la formale esclusione della subordinazionDeat a pubblicazione 14/07/2026contenuta nel Regolamento interno e nel verbale di assembleadel 5/7/2022, sui quali prevale il concreto atteggiarsi deirapporti instaurati con i soci; la possibilità di concordare turni dilavoro e le presenze/assenze è un aspetto organizzativo lasciatoal personale ma non è indicativo di autonomia delle prestazioni.La Corte ha anche osservato che in caso di prestazionielementari, ripetitive e predeterminate la continuità e durata delrapporto e la modalità di erogazione del compenso sono indicisussidiari della subordinazione; né sono espressione diautonomia lo svolgimento di attività in favore di terzi e il rifiutodi occasioni di lavoro offerte dalla cooperativa, posto cheesistono forme di lavoro intermittente o a chiamata nelle qualiil lavoratore non è obbligato ad accettare le proposte.

E inmancanza di prova scritta il regime contributivo applicato nonpuò che essere quello del lavoro subordinato.

L’[OSCURATO:PERSONA] avevadocumentato che per alcuni soci lavoratori era stato instauratoil rapporto di lavoro subordinato sin dall’origine.Ha ritenuto infondato anche il motivo di appello sulla asseritamancanza di prova in ordine alla maggiore rappresentativitàdelle OO.SS. che avevano stipulato il CCNL applicato in sedeispettiva; l’onere grava su [OSCURATO:PERSONA] in base ai criteri indicati nellaCircolare dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] del Min.

Lavoro, quali il numero diimprese, il numero lavoratori occupati, la diffusione territoriale,il numero di CCNL stipulati afferma che l’unico contratto cherisponde a tali criteri ex art. 1 d.l. 338/89 conv. in L. 389/89 èil contratto CGIL-CISL-UIL / AGCI Legacoop e Confcooperative(ed al riguardo la Corte d’appello richiama propri precedentiterritoriali).

Sui conteggi, al verbale ispettivo erano allegateNumero registro generale 20605/2021dettagliate tabelle contenenti l’imponibile per ogni lavoratore; eN umero sezionale 2376/2026Numero di raccolta generale 23222/2026sulle sanzioni la Corte ha escluso che si trattasse di merDaat a pubblicazione 14/07/2026omissione bensì di evasione poiché la cooperativa avevaquantificato la propria obbligazione in base ad un imponibile nonconforme alle previsioni di legge.2.

Avvero la sentenza propone ricorso per cassazione la societàcooperativa, affidandosi a 4 motivi illustrati da memorie;entrambi gli enti, previdenziale ed assicurativo, hannodepositato controricorso.3.

La causa è stata trattata e decisa nell’adunanza camerale del13 maggio 2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

La società ricorrente, esercente attività di riabilitazione,sostegno, rieducazione ed accoglienza, ha illustrato, inpremessa, che prima della L. 142/01 l’attività lavorativa dei sociera prestata in forza del contratto sociale e che, pur nonintercorrendo rapporti di lavoro, la tutela previdenziale eraassicurata secondo la normativa all’epoca vigente conequiparazione a quella dei lavoratori subordinati, pertanto sindalla sua fondazione versava i contributi per i propri soci allagestione lavoratori dipendenti dell’[OSCURATO:PERSONA] pur prestando la loroopera secondo modalità tipiche del lavoro autonomo, senzasubordinazione gerarchica ed assoggettamento a direttive sutempi e modi di svolgimento dell’attività; di poi, con iRegolamenti sociali del 2000 e 2002 era stato espressamenteescluso che i soci lavorassero quali prestatori di lavorosubordinato essendo invece qualificati come lavoratori associatiin linea con la scelta dell’autonomia della prestazione ai sensidella L. n.142/2001, confermata dai verbali di riunioni dei sociin cui decidevano i turni di lavoro e pianificavano le assenze,Numero registro generale 20605/2021senza essere tenuti a timbrare entrata e uscita e, quindi, senzaN umero sezionale 2376/2026Numero di raccolta generale 23222/2026alcuna ingerenza della cooperativa nella organizzazione dDeait a pubblicazione 14/07/2026tempi di lavoro.

Tanto premesso, la società ha riportato che permero errore, a vantaggio di soci e di [OSCURATO:PERSONA], aveva continuato aversare la contribuzione presso la gestione lavoratori dipendentidell’[OSCURATO:PERSONA] e, dopo la diffida del Ministero dello SviluppoEconomico nel 2017 sull’irregolare utilizzo del contratto diassociazione in partecipazione, aveva provveduto a correggereil Regolamento interno assumendo cinque nuovi soci lavoratoricon contratto di lavoro subordinato.

Prospetta quindi 4 motivi diricorso, tutti dedotti in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.:- I) violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. per averela Corte d’appello ritenuto che fosse onere della ricorrenteprovare la natura autonoma dei propri rapporti di lavoro con isoci lavoratori, laddove sulla scorta di un criterio di naturasostanziale relativo alla posizione delle parti e nei giudizi diprevenzione spetta ad [OSCURATO:PERSONA] provare il credito contributivo.Rileva che la forma previdenziale in concreto applicata nonincide sulla qualificazione dei rapporti di lavoro ed è sottrattaalla disponibilità delle parti, e che la Corte territoriale, a frontedi un’erronea applicazione da parte della cooperativa del regimeprevidenziale di lavoro subordinato, aveva attribuito al datorel’onere di provare la natura autonoma del rapporto di lavoro.Escluso che l’erroneo inquadramento dei soci lavoratori comedipendenti abbia valore confessorio (per la natura pubblicisticaed il carattere indisponibile del regime contributivo), ribadisceche era stato in tal modo invertito l’onere probatorio.- II) violazione e falsa applicazione degli artt. 2094, 2222, 2697cod. civ., per essere giunta la Corte d’appello alla conclusionedella natura subordinata sulla base di un’interpretazione errataNumero registro generale 20605/2021della definizione dell’art. 2094 c.c., occorrendo specifici ordiniN, umero sezionale 2376/2026Numero di raccolta generale 23222/2026assidua vigilanza e controllo sull’esecuzione della attivitDàat a pubblicazione 14/07/2026lavorativa; ogni ulteriore elemento (assenza di rischio,continuità della prestazione, osservanza di un orario, formadella retribuzione) è relegato a criterio distintivo di naturasussidiaria e non decisivo; la Corte non aveva considerato che isoci inseriti in un’organizzazione aziendale avevano piena libertàdi predisporre turni e pianificare le presenze, e che costituisconoindici di lavoro autonomo la mancanza di esclusività o lamonocommittenza.

Che per 5 lavoratrici assunte nel 2017 siastato instaurato il rapporto di lavoro in forma subordinata, nonsignifica che tale sia la qualificazione per gli altri soci, e lasentenza aveva erroneamente individuato gli indici normatividel lavoro subordinato e autonomo, giungendo ad escluderel’istruttoria in ordine a circostanze fattuali che invece andavanoindagate, come le circostanze di fatto capitolate sulla autonomiaorganizzativa nel predisporre i turni di lavoro, “secondo le loroesigenze individuali”, per i turni di notte e la pianificazione delleassenze nei mesi estivi, sulla autonomia organizzativa nelladecisione di assentarsi dal lavoro comunicando l’assenza aglialtri soci al fine di assicurare la copertura del servizio,sull’assenza di un obbligo di timbratura della presenza e diassoggettamento al potere disciplinare, sull’assenza di unvincolo di esclusiva (era emerso che un socio lavorava anchecome fisioterapista presso altre strutture, una socia facevaanche da infermiera in uno studio medico associato), esull’autonomia nella scelta di nuovi soci.

In tal modo era venutameno la disamina delle modalità concrete di espletamento dellavoro; non aveva senso affermare la prevalenza del concretoNumero registro generale 20605/2021tempo stesso trascurare l’aspetto organizzativo del lavoro nonN umero sezionale 2376/2026Numero di raccolta generale 23222/2026indagando sulle relative modalità.

Data pubblicazione 14/07/2026- III) violazione e falsa applicazione dell’art. 1 co. 1 L. n. 389/89,ed art. 2697 c.c. per avere la Corte d’appello erroneamenteindividuato in un atto amministrativo, consistente nella letteracircolare dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] del Ministero del Lavoro, la fonte diaccertamento della maggiore rappresentatività comparata; taleindagine rientra nella valutazione giudiziale, ed invece eraavvenuta al di fuori del contraddittorio con le parti interessate,anni addietro, non rappresentativo in modo dinamico delgiudizio di maggiore rappresentatività sindacale.

Erroneamenteera stato ritenuto in tal modo assolto l’onere di [OSCURATO:PERSONA] sullaindividuazione della maggiore rappresentatività sindacale delsoggetto firmatario del contratto applicabile come imponibilecontributivo; la Corte d’appello non aveva considerato che consentenza del TAR Lazio n.12683/2013 era stato annullato ilprovvedimento di revoca (DM 22/11/13) del decreto Min.

Lavorodel 18/7/75 che aveva riconosciuto l’UNCI come associazionenazionale di rappresentanza e assistenza del movimentocooperativo, revoca ritenuta viziata da eccesso di potere pertravisamento, contraddittorietà e difetto di istruttoria.- IV) Violazione e falsa applicazione di art. 116 co. 8 lett. a) eb) L. n. 388/2000, per avere la Corte d’appello erroneamenteconsiderato un’ipotesi di evasione contributiva invece che diomissione contributiva.

Rileva la società ricorrente che perl’evasione si richiedono due elementi, l’intenzione di non versarei premi e l’occultamento di rapporti di lavoro, elementi che nelcaso di specie non erano presenti, ed anzi la cooperativa avevaiscritto i propri soci nella gestione lavoratori dipendenti; nel casoNumero registro generale 20605/2021di specie manca l’intenzionalità, c’è dimostrazione di buonaN umero sezionale 2376/2026Numero di raccolta generale 23222/2026fede, la datrice non aveva occultato l’obbligo contributivo né peDrat a pubblicazione 14/07/2026i rapporti né per la retribuzione; e non era corretto quantocontestato riguardo al fatto che la cooperativa ha quantificato lapropria obbligazione su una base imponibile diversa, peraltro labuona fede si desume dalla circostanza che in vari accessil’Ispettorato del Lavoro non aveva sollevato contestazioni.2.

L’[OSCURATO:PERSONA], nel suo controricorso, ribadisce che è onere dellaparte privata dimostrare la natura di lavoro autonomo a frontedi una pacifica applicazione da parte della cooperativa delregime contributivo tipico dei rapporti di lavoro dipendente, edevidenzia il tentativo di una nuova valutazione del materialeprobatorio nonostante la pronuncia doppia conforme formatasisul medesimo materiale documentale; quanto all’individuazionedel CCNL applicabile, i giudici di merito avevano verificato glielementi probatori rilevanti per escludere il contratto UNCI.Infine, non era provata la mancanza di dolo nella evasione,mentre sussiste l’omissione soltanto qualora l’ammontare deicontributi di cui sia stato omesso o ritardato il pagamento siarilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie.3.

Anche [OSCURATO:PERSONA] osserva nel suo controricorso che la societàchiede un inammissibile riesame delle valutazioni già compiutedal giudice di merito; ribadisce che l’onere di prova sulla naturaautonoma dei rapporti di lavoro dei soci lavoratori spetta allacooperativa e che esiste un principio di prova, presunzione juristantum, di rapporto di lavoro subordinato.

Condivide l’ampiamotivazione in sentenza, e la non decisività della gestione deiturni e delle presenze per qualificare il rapporto di lavoro comeautonomo, di contro alla messa a disposizione delle energielavorative e l’inserimento stabile dei soci nella organizzazioneNumero registro generale 20605/2021aziendale con retribuzione proporzionata.

Rileva la carenza dNi umero sezionale 2376/2026Numero di raccolta generale 23222/2026specifiche censure per escludere la subordinazione e di indiDcait a pubblicazione 14/07/2026sintomatici dell’assenza di doppia alienità (organizzazione erisultato), e rimarca che elementi indicativi della subordinazionevanno valutati nel loro complesso, non devono essere confutatisingolarmente (cfr. arg. da Cass. 19657/19).

Sul terzo motivo,osserva che gli indici imponibili del contratto collettivo UNCIsono inferiori a quelli determinati dalle organizzazionimaggiormente rappresentative di categoria.4.

Il ricorso è infondato.5.

Sul primo motivo occorre preliminarmente osservare che ilriconoscimento, in favore dei soci di cooperative, di una tutelaprevidenziale assimilabile a quella propria dei lavoratorisubordinati, con il corrispondente obbligo della società,presuppone che venga accertato dal giudice di merito che illavoro svolto dai soci sia prestato in maniera continuativa e nonsaltuaria e non si atteggi come prestazione di lavoro autonomo,non comportando l'assoggettamento a contribuzione dellasocietà l'automatica configurabilità di un rapporto di lavorosubordinato tra questa e il socio (Cass. ord. 10996/2025).5.1 - Nel caso specifico, poi, si noti che la vicenda processualesorge dalla contestazione alla cooperativa sociale Lomellinadella qualificazione di rapporto di lavoro subordinato risultantedal verbale ispettivo VUAN 24/5/19, a fronte di dati formali, diprovenienza della stessa cooperativa, illustrativi della iscrizionecompiuta dalla società presso Gestione lavoratori dipendenti,quindi ipotizzando un regime previdenziale coerente con ilrapporto di lavoro subordinato, rispetto al quale sarebbe statoonere della società, per poter beneficiare di una riduzionecontributiva, fornire la prova contraria della mancanza diNumero registro generale 20605/2021subordinazione; e tuttavia la ricorrente adduce, fra le altreN umero sezionale 2376/2026Numero di raccolta generale 23222/2026argomentazioni a sostegno dell’autonomia dei rapporti di lavorDoat a pubblicazione 14/07/2026con i propri soci, un’erronea iscrizione nella gestione ordinaria,senza alcuna specificazione delle ragioni di questo “errore”, dache cosa sia scaturito e come esso sia stato svelato, senzaindicazioni in ordine alla causa della sua origine ed ai tempi emodalità di emenda del lamentato errore nel proprio interesse,rimettendo ad [OSCURATO:PERSONA] l’onere di l’accertare la subordinazione, che,nell’illustrazione degli elementi di fatto riportati in sentenza,risulta essere stato ad ogni modo compiuto dall’istituto; nél’[OSCURATO:PERSONA], a fronte dell’iscrizione nel Fondo lavoratori dipendenti, siè limitato a confermare o a trarne certezza della naturasubordinata dei rapporti di lavoro, spiegando invece articolateillustrazioni, per lo più in fatto, degli elementi inequivocamentedescrittivi dell’accertata subordinazione.

La prova contrariadella non subordinazione al fine di evitare l’aggravio contributivonon può che spettare a carico della ricorrente.5.2 - Ciò è a dirsi sia con riferimento ai cinque lavoratori assunticome lavoratori subordinati nel 2017, sia per gli altri assunti inprecedenza con contratti di cui il MISE aveva contestatol’irregolarità (dal verbale di accertamento si apprende che peressi fu fatta comunicazione al Centro per l’Impiego con tipologiacontrattuale di lavoro a tempo indeterminato).

Al di là del datoformale, l’[OSCURATO:PERSONA], in ossequio alla finalità pubblica del regimeprevidenziale, sottratta alla disponibilità delle parti, avevaproceduto ad una verifica dei dati documentali e dichiarativiacquisiti nel corso dell’accertamento ispettivo, addivenendo allariqualificazione della natura subordinata del rapporto fra i soci ela cooperativa sociale, dimostrata su dati concreti conprevalenza degli elementi di fatto sui dati formali.

Corretta èl’affermazione che sia onere della cooperativa fornire la provaNumero registro generale 20605/2021contraria della natura autonoma delle prestazioni rese dai sociN, umero sezionale 2376/2026Numero di raccolta generale 23222/2026e la sentenza va tenuta esente da censure di legittimità.

LDaat a pubblicazione 14/07/2026domanda giudiziale di accertamento negativo della pretesacontributiva dell’Istituto, fondata sul minimale contributivoossia sul calcolo contributivo risultante dalla retribuzioneimponibile ex art. 1 d.l. 338/89, non può che orientarsi nel sensodella contestazione della fonte della base di calcolo, ossia dellanatura retributiva della prestazione erogata per la causale delrapporto di lavoro subordinato.5.3 - A quanto fin qui detto devono aggiungersi le considerazionisvolte da questa Corte (sent. n.25623/25; già in precedenza v.Cass. 5403/25, Cass.22845/22, Cass.21830/22) in un casosovrapponibile al presente, dove analoga era la motivazionedella sentenza impugnata e la cooperativa sociale avevaproposto ricorso per omologhi motivi.

In particolare, quantoall’esplicito riferimento alla qualificazione contrattuale (comeassociazione in partecipazione o lavoro subordinato) deveriaffermarsi il principio per cui l’indagine del giudice non puòarrestarsi alla denominazione contrattuale individuata daicontraenti, in quanto anche al legislatore è precluso il potere diqualificare un rapporto di lavoro in termini dissonanti rispettoalla sua effettiva natura e di sottrarlo così allo statuto protettivoche alla subordinazione s’accompagna (Corte Costituzionale,sentenze n.76/15, n.115/94 e n.121/93), con la conseguenzadell’indisponibilità del tipo negoziale sia da parte del legislatore,sia da parte dei contraenti individuali (sentenza n.76/15).

Al dilà del solo nomen iuris, di per sé solo non vincolante, occorreverificare come il rapporto si sia svolto in concreto, in attuazionedell’art. 1362, co.2 c.c. che ha riguardo al “comportamentocomplessivo” delle parti, “anche posteriore alla conclusione delcontratto” (v.

Cass. 29973/22, Cass. 31683/22).

Tanto valeNumero registro generale 20605/2021altresì rispetto alla figura del socio lavoratore, posto che, comeN umero sezionale 2376/2026Numero di raccolta generale 23222/2026accertato nel caso di specie, ed in linea con le disposizioni delDlaat a pubblicazione 14/07/2026L. 142/2001, ben può instaurarsi un rapporto di lavorosubordinato a latere del rapporto associativo (v.

Cass.5403/25).5.4 - L’[OSCURATO:PERSONA] non è quindi esonerato dall’onere della prova dellasussistenza della subordinazione che, invece, è stata accertatain concreto in base ad indici correttamente riportati in sentenza,parallelamente all’inidoneità degli elementi indicati dallaricorrente per qualificare il rapporto come lavoro autonomo.6.

La tematica involge direttamente il secondo motivo di ricorso,di cui va del pari affermata l’infondatezza.6.1 - In via preliminare va richiamato l’orientamento espressoda questa Corte con ord. n. 22846/22 secondo la quale “lavalutazione circa la sussistenza degli elementi dai quali inferirel'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato costituisce unaccertamento di fatto, rispetto al quale il sindacato della Cortedi cassazione è equiparabile al più generale sindacato sul ricorsoal ragionamento presuntivo da parte del giudice di merito;pertanto, il giudizio relativo alla qualificazione di uno specificorapporto come subordinato o autonomo è censurabile ex art.360, co. 1, n. 3, c.p.c. solo per ciò che riguarda l'individuazionedei caratteri identificativi del lavoro subordinato, per cometipizzati dall'art. 2094 c.c., mentre è sindacabile nei limitiammessi dall'art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c. allorché si proponga dicriticare il ragionamento (necessariamente presuntivo)concernente la scelta e la ponderazione degli elementi di fatto,altrimenti denominati indici o criteri sussidiari di subordinazione,che hanno indotto il giudice del merito ad includere il rapportocontroverso nell'uno o nell'altro schema contrattuale”.Numero registro generale 20605/20216.2 - In linea con quanto innanzi, la critica espressa daNl umero sezionale 2376/2026Numero di raccolta generale 23222/2026ricorrente sull’interpretazione dei dati distintivi delDlaat a pubblicazione 14/07/2026subordinazione ai sensi dell’art. 2094 c.c., valorizzati dai giudicidi secondo grado su assenza di rischio d’impresa, continuitàdella prestazione, osservanza di orario prestabilito e forma dellaretribuzione, tende a prospettare una rivalutazione dei fattipiuttosto che ad evidenziare un vulnus nel ragionamento logicoseguito per dimostrare l’esistenza di lavoro subordinato.

LaCorte aveva evidenziato alcune circostanze di fatto, indicative enon confutate, quali la messa a disposizione, da parte dei soci,in via continuativa delle proprie energie lavorative in favoredella cooperativa in cui i lavoratori erano stabilmente inseriti, laretribuzione proporzionata alla durata delle prestazioni,l’assenza di apporto di attrezzature e materiale da parte deiprestatori.

E d’altro canto, la tematica dell’aspetto organizzativorimesso alla gestione dei soci che discrezionalmente siaccordavano su presenze e turni lavorativi è stata ritenuta nondecisiva proprio a fronte del loro stabile inserimento nellaorganizzazione sociale della cooperativa, la cui attività venivagarantita dalla modalità concordata e pianificata di turni epresenze; invero il risultato andava comunque garantito,assicurando una presenza costante di soci lavoratori nellastruttura assistenziale gestita dalla cooperativa, proprio inragione del servizio reso che, concordato e pianificato, nonavrebbe consentito scoperture di personale nei centri diaccoglienza, assistenza, riabilitazione.6.3 - Lo svolgimento in fatto del rapporto di lavoro ha superatola qualificazione formale del rapporto societario, sicché il rischioimprenditoriale non apparteneva ai soci in quanto tali, ma allasocietà cooperativa alla quale gli stessi, in qualità di prestatoridi lavoro, offrivano le proprie energie lavorative “concordate eNumero registro generale 20605/2021pianificate”.

Tale accertamento ha riguardato unitariamenteN umero sezionale 2376/2026Numero di raccolta generale 23222/2026tutti i soci poiché evidentemente per tutti le modalità delDlaat a pubblicazione 14/07/2026prestazione erano identiche, sicché non era necessario unesame individualizzato.

Quanto alla mancanza di esclusivitàdella prestazione, anch’essa non era incompatibile con lasubordinazione laddove le prestazioni richieste per lacooperativa fossero comunque assicurate.6.4 - Riguardo all’ulteriore aspetto censurato, inerente allanatura sussidiaria di alcuni criteri ritenuti non decisivi inpresenza di prestazioni elementari, ripetitive e predeterminatenella modalità di esecuzione, espressive di continuità emancanza di specifiche direttive, va rilevato che la critica almetodo di accertamento seguito non è stata introdotta comecensura al ragionamento concernente la scelta e laponderazione degli elementi di fatto, altrimenti denominatiindici o criteri sussidiari di subordinazione, che hanno indotto ilgiudice del merito ad includere il rapporto controverso nell’unoo nell’altro schema contrattuale (Cass. 22846/22).

In linea coni princìpi enunciati da questa Corte (Cass. 9251/10), i giudici delgravame hanno infatti conferito rilevanza agli indici sussidiaridella subordinazione, alla luce della più sfumata valenzadell’assoggettamento all’altrui potere direttivo, organizzativo,disciplinare.

In tale disamina, la Corte d’appello ha analizzatouna pluralità di elementi, nel loro vicendevole interagire, daiquali si può legittimamente evincere l’eterodirezione (v.

Cass.22845/22).

Si tratta di «un’opzione interpretativa del materialeprobatorio congruamente argomentata, espressione di unapotestà propria del giudice del merito e che non può esseresindacata nel suo esercizio» (Cass.20951/24), laddove gliargomenti addotti dalla ricorrente tendono, nel loro nucleoessenziale, ad ottenere la revisione dell’apprezzamento delleNumero registro generale 20605/2021risultanze istruttorie ed a contrapporre un diverso, piùN umero sezionale 2376/2026Numero di raccolta generale 23222/2026appagante, inquadramento delle medesime circostanze di fattoDa.t a pubblicazione 14/07/2026Ad ogni modo, non sono prospettati rilievi di violazione di leggecon riferimento all’art. 2729 c.c., laddove la parte abbia intesoridiscutere la scelta dei giudici di merito, espressa in modolineare e coerente, di ritenere dimostrate determinatecircostanze e, in tale contesto, di attribuire maggiore forzapersuasiva ad alcuni dati di fatto a preferenza di altri (v.

Cass.30236/22, Cass. 29973/22), così travalicando i confini delgiudizio di legittimità (Cass. 21830/22).6.5 - Va infine escluso che la Corte abbia ipotizzato una nozionespuria di subordinazione; al contrario, il Collegio ha ponderatol’elemento formale della qualificazione in termini di lavorosubordinato data dalla cooperativa nei rapporti con l’[OSCURATO:PERSONA],unitamente agli elementi di fatto di cui si è sopra detto, indicipresuntivi sussidiari di subordinazione.

Né del resto si puòreputare del tutto irrilevante il comportamento che il datore dilavoro abbia tenuto nei confronti dell’ente previdenziale (Cass.30236/22, n. 29973/22, n. 31583/22, n. 22025/24).7.

Riguardo al terzo motivo, per l’individuazione del contrattocollettivo di riferimento posto a base del calcolo del minimalecontributivo, occorre previamente rammentare, come affermatoin sent. Cass. n. 17531/2016, che il principio del cd. minimoretributivo imponibile è applicabile anche alle societàcooperative, i cui soci sono equiparati ai lavoratori subordinatiai fini previdenziali; sul punto, è stato osservato (in tema diminimale contributivo per le cooperative cfr. ord. n.12166/2019, 15172/19, 8446/20) che: “Il principio del cd.minimo retributivo imponibile, secondo cui la retribuzione daassumere come base di calcolo dei contributi previdenziali nonpuò essere inferiore a quella che ai lavoratori di un determNiunmaertoo re gistro generale 20605/2021Numero sezionale 2376/2026settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti cNoulmleertot divi ria ccolta generale 23222/2026stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su basDeat a pubblicazione 14/07/2026nazionale, è applicabile anche alle società cooperative, i cui socisono equiparati ai lavoratori subordinati ai fini previdenziali”, etrova applicazione “l'art. 1 del d.l. n. 338 del 1989, conv. dallal. n. 389 del 1989, secondo cui detto importo è quello desumibiledai diversi accordi sindacali o dal contratto individuale di lavoro,quando questi ultimi prevedano una retribuzione superiore allamisura minima stabilita dal contratto collettivo nazionale,mentre solo in caso contrario la contribuzione va parametrata aquella stabilita dalla contrattazione nazionale di settore; almedesimo fine, il criterio della maggiore rappresentatività delleorganizzazioni sindacali, previsto dall'art. 2, comma 25, della L.n. 549 del 1995, opera esclusivamente nelle ipotesi in cui,stabilita l'applicabilità del contratto nazionale in luogo di quellilocali o individuali, vi sia una pluralità di contratti collettivinazionali intervenuti per la medesima categoria” (Cass. ord. n.12166/2019).7.1 - Orbene, spetta a [OSCURATO:PERSONA] l’onere di individuare il contrattocollettivo maggiormente rappresentativo (Cass. sent. n. 16764/2009) e l’impugnata sentenza ha valorizzato l’individuazionecompiuta dall’istituto; non ha compiuto un accertamentod’ufficio, ha ritenuto provato ciò che era onere di [OSCURATO:PERSONA] fare (insenso conforme, Cass. sent. 5872/2010); di conseguenza, ilgiudice non può ricercare ed applicare il contratto collettivo diriferimento del minimale contributivo preteso dall'[OSCURATO:PERSONA] ovel'istituto di previdenza non indichi in alcun modo il contrattocollettivo di settore per parametrare detto minimale.Numero registro generale 20605/20217.2 - A tali principi di è attenuta la Corte territoriale ritenendoN umero sezionale 2376/2026Numero di raccolta generale 23222/2026soddisfatto l’onere a carico di [OSCURATO:PERSONA] di dimostrare la maggiorDeat a pubblicazione 14/07/2026rappresentatività su base nazionale delle organizzazionisindacali stipulanti il contratto collettivo sulle cui retribuzionil’istituto pretende di commisurare i contributi previdenziali.L’[OSCURATO:PERSONA] ha infatti prodotto adeguata e completa documentazioneafferente alle modalità di individuazione della maggiorerappresentatività comparativa delle organizzazioni sindacali chehanno stipulato i contratti collettivi del settore di riferimento,sulla base della consistenza associativa, della diffusioneterritoriale, della entità numerica dei contratti stipulati.

Dalladocumentazione versata in atti sono reperibili le note delMinistero del Lavoro illustrative di tale comparazione, aprescindere dai dati degli esiti amministrativi e giudiziali sullarevoca del provvedimento che aveva inizialmente individuato lamaggiore rappresentatività dell’UNCI.

Fermo restando che ilgiudizio comparativo implica un accertamento di fatto noncensurabile in sede di legittimità, salvo canoni di vizi proceduralio di omesso esame, occorre osservare che l’accertamentocompiuto dal giudice di merito e non avulso dal contraddittorioendoprocessuale, stante la fonte documentale versata in atti, ècorretto e congruo sulla individuazione della maggiorerappresentatività di AGCI, Confocooperative, Legacoop, a frontedi generiche e non documentate asserzioni di una diversarappresentatività nazionale assegnata ad UNCI.8.

Infine, sul quarto motivo di ricorso, sono infondate leosservazioni di parte ricorrente.

In ordine alle critiche formulateal regime sanzionatorio applicato, in relazione allo specificoobbligo contributivo dedotto in giudizio.

Questa Corte, nelnegare il fondamento di analoghe censure (cfr. Cass. ord. n.25621/25) ha osservato di recente che «la qualificazione delleviolazioni in termini di evasione si fonda sull’accertamNeumnetroo r,e gistro generale 20605/2021Numero sezionale 2376/2026compiuto dai giudici di merito, dell’elemento doloso per aNvumeerroe d li ara ccolta generale 23222/2026società “gestito in maniera duplice i rapporti di lavoro da unDaat a pubblicazione 14/07/2026parte consentendo ai lavoratori di beneficiare di quegli istitutiprevidenziali propri ed esclusivi del rapporto di lavorodipendente e dall’altra omettendo di sostenerne i costi” (p. 8).La sentenza d’appello si è allineata alla giurisprudenza dilegittimità secondo cui le omissioni delle denunce obbligatoriecirca i rapporti di lavoro e le retribuzioni erogate, integrano una“evasione contributiva” ex art. 116, comma 8, lett. b), dellalegge n. 388 del 2000, e non la meno grave “omissionecontributiva” di cui alla lettera a) della medesima norma,dovendosi presumere una finalità datoriale di occultamento deidati, sicché grava sul datore di lavoro l’onere di provarel’assenza d’intento fraudolento (così Cass. n. 20446 del 2022 n.17119 del 2015)» (ordinanza n. 22025 del 2024, cit., punto 18del Considerato; in senso conforme, ordinanza n. 31683 del2022, cit., punto 13 dei Motivi della decisione).9.

Per tutte le ragioni esposte, l’impugnata sentenza nonesprime alcuna delle lamentate violazioni di legge, ed il ricorsodeve essere respinto.

Seguono, per soccombenza, la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidatecome in dispositivo, e la statuizione sul contributo unificato.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente alpagamento delle spese processuali liquidate, in favore di ciascuncontroricorrente, in € 4.000,00 oltre accessori di rito.Ai sensi dell’art. 13 co.1-quater del DPR 115/2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento daNumero registro generale 20605/2021parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributoN umero sezionale 2376/2026Numero di raccolta generale 23222/2026unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del commDaat a pubblicazione 14/07/20261-bis dello stesso art.13, se dovuti.Così deciso in Roma, il 13 maggio 2026.La PresidenteLucia Esposito

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
egale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], ANTONIETTACORETTI, [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, LELIOMARITATO;- controricorrente –nonché controI.N.A.I.L. - [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso Nudmaergo lrie gistro generale 20605/2021Numero sezionale 2376/2026avvocati [OSCURATO:PERSONA]', GIANDOMENICO CATALANNumOer;o di raccolta generale 23222/2026- controricorrente D–at a pubblicazione 14/07/2026avverso la sentenza n. 122/2021 della CORTE D'APPELLO diMILANO, depositata il 16/02/2021 R.G.N. 750/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del13/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte d’appello di Milano ha respinto l’impugnazioneproposta da Soc. Coop. [OSCURATO:PERSONA] a r.l. avversola sentenza del Tribunale di Pavia dichiarativa dellainammissibilità dell’impugnativa del verbale unico diaccertamento e notificazione del 24/5/2019 nei confronti di ITLin quanto atto non autonomamente impugnabile, e di rigetto nelmerito delle domande di accertamento negativo delle pretesecontributive [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] perché non era stato adeguatamentesmentito l’accertamento ispettivo di riqualificazione del rapportocon i soci della cooperativa in termini di subordinazione; ilverbale riguardava il periodo marzo 2014-febbraio 2019 per unimporto di € 74.484,20 oltre sanzioni. La società, che avevaapplicato il regime contributivo tipico del lavoro dipendente, nonaveva adempiuto l’onere su di sé gravante, di dimostrare lanatura autonoma delle prestazioni dei soci (non aveva prodottoi contratti di associazione in partecipazione stipulati, e nonaveva allegato l’assunzione di alcun rischio di impresa in capoagli associati, i quali si erano limitati a porre le proprie energielavorative a disposizione della cooperativa); rilevava il Tribunaleche dal contenuto dei Regolamenti del 2000 e 2002 si evincevala soggezione dei soci al potere direttivo e disciplinare dellaCooperativa, l’obbligo di presenza e la natura vincolantedell’orario di lavoro, e non costituiva indice di autonomia laNumero registro generale 20605/2021possibilità per i soci di scegliere i turni di lavoro, indici dNi umero sezionale 2376/2026Numero di raccolta generale 23222/2026elasticità e parziale autogestione; inoltre, ai fini del minimaDleat a pubblicazione 14/07/2026contributivo, riteneva il Tribunale che fosse correttal’applicazione del CCNL [OSCURATO:PERSONA] sottoscritti da CGIL,CISL, UIL e AGCI, Confcooperative e LegaCoop, trattandosi diorganizzazioni maggiormente rappresentative, come desumibiledalle fonti prodotte dai resistenti, confermate anche da circolaridel Ministero del Lavoro, e riteneva altresì sussistente l’ipotesidi evasione contributiva per avere la cooperativa occultato unaparte dell’imponibile mediante l’applicazione del [OSCURATO:PERSONA].Sulle doglianze della cooperativa appellante di avere il primogiudice accertato la natura subordinata del rapporto di lavorocon i soci senza aver ammesso i capitoli di prova articolati perdimostrarne la natura autonoma, di non aver considerato lacomplessità ed incertezza normativa sulla iniziale estensionedella disciplina di lavoro subordinato ai soci di cooperativa, sullamancanza di prova ad onere di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla maggiorerappresentatività delle oo.ss. innanzi citate in luogo dei contrattisiglati da UNCI e CONFSAL, e sulla assenza di alcun intentofraudolento, la Corte d’appello ha ritenuto che, se da un lato lapacifica applicazione del regime contributivo tipico dei rapportidi lavoro dipendente non è decisiva ai fini della qualificazionedel rapporto, dall’altro è onere della parte fornire provacontraria in ordine alla asserita natura autonoma delleprestazioni rese dai soci; la forma di tutela previdenzialeapplicata non incide in concreto sulla qualificazione dei rapportidi lavoro, ma è sottratta alla disponibilità delle parti, e spetta aldatore, che adduce l’erroneità della opzione previdenzialeinizialmente effettuata, dover dimostrare i presupposti di fattoa tal fine necessari. La Corte territoriale ha poi ritenuto che icapitoli di prova articolati dalla Cooperativa erano inidoneiNumero registro generale 20605/2021all’assolvimento dell’onere probatorio come individuato e cheN umero sezionale 2376/2026Numero di raccolta generale 23222/2026era irrilevante la formale esclusione della subordinazionDeat a pubblicazione 14/07/2026contenuta nel Regolamento interno e nel verbale di assembleadel 5/7/2022, sui quali prevale il concreto atteggiarsi deirapporti instaurati con i soci; la possibilità di concordare turni dilavoro e le presenze/assenze è un aspetto organizzativo lasciatoal personale ma non è indicativo di autonomia delle prestazioni.La Corte ha anche osservato che in caso di prestazionielementari, ripetitive e predeterminate la continuità e durata delrapporto e la modalità di erogazione del compenso sono indicisussidiari della subordinazione; né sono espressione diautonomia lo svolgimento di attività in favore di terzi e il rifiutodi occasioni di lavoro offerte dalla cooperativa, posto cheesistono forme di lavoro intermittente o a chiamata nelle qualiil lavoratore non è obbligato ad accettare le proposte. E inmancanza di prova scritta il regime contributivo applicato nonpuò che essere quello del lavoro subordinato. L’[OSCURATO:PERSONA] avevadocumentato che per alcuni soci lavoratori era stato instauratoil rapporto di lavoro subordinato sin dall’origine.Ha ritenuto infondato anche il motivo di appello sulla asseritamancanza di prova in ordine alla maggiore rappresentativitàdelle OO.SS. che avevano stipulato il CCNL applicato in sedeispettiva; l’onere grava su [OSCURATO:PERSONA] in base ai criteri indicati nellaCircolare dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] del Min. Lavoro, quali il numero diimprese, il numero lavoratori occupati, la diffusione territoriale,il numero di CCNL stipulati afferma che l’unico contratto cherisponde a tali criteri ex art. 1 d.l. 338/89 conv. in L. 389/89 èil contratto CGIL-CISL-UIL / AGCI Legacoop e Confcooperative(ed al riguardo la Corte d’appello richiama propri precedentiterritoriali). Sui conteggi, al verbale ispettivo erano allegateNumero registro generale 20605/2021dettagliate tabelle contenenti l’imponibile per ogni lavoratore; eN umero sezionale 2376/2026Numero di raccolta generale 23222/2026sulle sanzioni la Corte ha escluso che si trattasse di merDaat a pubblicazione 14/07/2026omissione bensì di evasione poiché la cooperativa avevaquantificato la propria obbligazione in base ad un imponibile nonconforme alle previsioni di legge.2. Avvero la sentenza propone ricorso per cassazione la societàcooperativa, affidandosi a 4 motivi illustrati da memorie;entrambi gli enti, previdenziale ed assicurativo, hannodepositato controricorso.3. La causa è stata trattata e decisa nell’adunanza camerale del13 maggio 2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1. La società ricorrente, esercente attività di riabilitazione,sostegno, rieducazione ed accoglienza, ha illustrato, inpremessa, che prima della L. 142/01 l’attività lavorativa dei sociera prestata in forza del contratto sociale e che, pur nonintercorrendo rapporti di lavoro, la tutela previdenziale eraassicurata secondo la normativa all’epoca vigente conequiparazione a quella dei lavoratori subordinati, pertanto sindalla sua fondazione versava i contributi per i propri soci allagestione lavoratori dipendenti dell’[OSCURATO:PERSONA] pur prestando la loroopera secondo modalità tipiche del lavoro autonomo, senzasubordinazione gerarchica ed assoggettamento a direttive sutempi e modi di svolgimento dell’attività; di poi, con iRegolamenti sociali del 2000 e 2002 era stato espressamenteescluso che i soci lavorassero quali prestatori di lavorosubordinato essendo invece qualificati come lavoratori associatiin linea con la scelta dell’autonomia della prestazione ai sensidella L. n.142/2001, confermata dai verbali di riunioni dei sociin cui decidevano i turni di lavoro e pianificavano le assenze,Numero registro generale 20605/2021senza essere tenuti a timbrare entrata e uscita e, quindi, senzaN umero sezionale 2376/2026Numero di raccolta generale 23222/2026alcuna ingerenza della cooperativa nella organizzazione dDeait a pubblicazione 14/07/2026tempi di lavoro. Tanto premesso, la società ha riportato che permero errore, a vantaggio di soci e di [OSCURATO:PERSONA], aveva continuato aversare la contribuzione presso la gestione lavoratori dipendentidell’[OSCURATO:PERSONA] e, dopo la diffida del Ministero dello SviluppoEconomico nel 2017 sull’irregolare utilizzo del contratto diassociazione in partecipazione, aveva provveduto a correggereil Regolamento interno assumendo cinque nuovi soci lavoratoricon contratto di lavoro subordinato. Prospetta quindi 4 motivi diricorso, tutti dedotti in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.:- I) violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. per averela Corte d’appello ritenuto che fosse onere della ricorrenteprovare la natura autonoma dei propri rapporti di lavoro con isoci lavoratori, laddove sulla scorta di un criterio di naturasostanziale relativo alla posizione delle parti e nei giudizi diprevenzione spetta ad [OSCURATO:PERSONA] provare il credito contributivo.Rileva che la forma previdenziale in concreto applicata nonincide sulla qualificazione dei rapporti di lavoro ed è sottrattaalla disponibilità delle parti, e che la Corte territoriale, a frontedi un’erronea applicazione da parte della cooperativa del regimeprevidenziale di lavoro subordinato, aveva attribuito al datorel’onere di provare la natura autonoma del rapporto di lavoro.Escluso che l’erroneo inquadramento dei soci lavoratori comedipendenti abbia valore confessorio (per la natura pubblicisticaed il carattere indisponibile del regime contributivo), ribadisceche era stato in tal modo invertito l’onere probatorio.- II) violazione e falsa applicazione degli artt. 2094, 2222, 2697cod. civ., per essere giunta la Corte d’appello alla conclusionedella natura subordinata sulla base di un’interpretazione errataNumero registro generale 20605/2021della definizione dell’art. 2094 c.c., occorrendo specifici ordiniN, umero sezionale 2376/2026Numero di raccolta generale 23222/2026assidua vigilanza e controllo sull’esecuzione della attivitDàat a pubblicazione 14/07/2026lavorativa; ogni ulteriore elemento (assenza di rischio,continuità della prestazione, osservanza di un orario, formadella retribuzione) è relegato a criterio distintivo di naturasussidiaria e non decisivo; la Corte non aveva considerato che isoci inseriti in un’organizzazione aziendale avevano piena libertàdi predisporre turni e pianificare le presenze, e che costituisconoindici di lavoro autonomo la mancanza di esclusività o lamonocommittenza. Che per 5 lavoratrici assunte nel 2017 siastato instaurato il rapporto di lavoro in forma subordinata, nonsignifica che tale sia la qualificazione per gli altri soci, e lasentenza aveva erroneamente individuato gli indici normatividel lavoro subordinato e autonomo, giungendo ad escluderel’istruttoria in ordine a circostanze fattuali che invece andavanoindagate, come le circostanze di fatto capitolate sulla autonomiaorganizzativa nel predisporre i turni di lavoro, “secondo le loroesigenze individuali”, per i turni di notte e la pianificazione delleassenze nei mesi estivi, sulla autonomia organizzativa nelladecisione di assentarsi dal lavoro comunicando l’assenza aglialtri soci al fine di assicurare la copertura del servizio,sull’assenza di un obbligo di timbratura della presenza e diassoggettamento al potere disciplinare, sull’assenza di unvincolo di esclusiva (era emerso che un socio lavorava anchecome fisioterapista presso altre strutture, una socia facevaanche da infermiera in uno studio medico associato), esull’autonomia nella scelta di nuovi soci. In tal modo era venutameno la disamina delle modalità concrete di espletamento dellavoro; non aveva senso affermare la prevalenza del concretoNumero registro generale 20605/2021tempo stesso trascurare l’aspetto organizzativo del lavoro nonN umero sezionale 2376/2026Numero di raccolta generale 23222/2026indagando sulle relative modalità. Data pubblicazione 14/07/2026- III) violazione e falsa applicazione dell’art. 1 co. 1 L. n. 389/89,ed art. 2697 c.c. per avere la Corte d’appello erroneamenteindividuato in un atto amministrativo, consistente nella letteracircolare dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] del Ministero del Lavoro, la fonte diaccertamento della maggiore rappresentatività comparata; taleindagine rientra nella valutazione giudiziale, ed invece eraavvenuta al di fuori del contraddittorio con le parti interessate,anni addietro, non rappresentativo in modo dinamico delgiudizio di maggiore rappresentatività sindacale. Erroneamenteera stato ritenuto in tal modo assolto l’onere di [OSCURATO:PERSONA] sullaindividuazione della maggiore rappresentatività sindacale delsoggetto firmatario del contratto applicabile come imponibilecontributivo; la Corte d’appello non aveva considerato che consentenza del TAR Lazio n.12683/2013 era stato annullato ilprovvedimento di revoca (DM 22/11/13) del decreto Min. Lavorodel 18/7/75 che aveva riconosciuto l’UNCI come associazionenazionale di rappresentanza e assistenza del movimentocooperativo, revoca ritenuta viziata da eccesso di potere pertravisamento, contraddittorietà e difetto di istruttoria.- IV) Violazione e falsa applicazione di art. 116 co. 8 lett. a) eb) L. n. 388/2000, per avere la Corte d’appello erroneamenteconsiderato un’ipotesi di evasione contributiva invece che diomissione contributiva. Rileva la società ricorrente che perl’evasione si richiedono due elementi, l’intenzione di non versarei premi e l’occultamento di rapporti di lavoro, elementi che nelcaso di specie non erano presenti, ed anzi la cooperativa avevaiscritto i propri soci nella gestione lavoratori dipendenti; nel casoNumero registro generale 20605/2021di specie manca l’intenzionalità, c’è dimostrazione di buonaN umero sezionale 2376/2026Numero di raccolta generale 23222/2026fede, la datrice non aveva occultato l’obbligo contributivo né peDrat a pubblicazione 14/07/2026i rapporti né per la retribuzione; e non era corretto quantocontestato riguardo al fatto che la cooperativa ha quantificato lapropria obbligazione su una base imponibile diversa, peraltro labuona fede si desume dalla circostanza che in vari accessil’Ispettorato del Lavoro non aveva sollevato contestazioni.2. L’[OSCURATO:PERSONA], nel suo controricorso, ribadisce che è onere dellaparte privata dimostrare la natura di lavoro autonomo a frontedi una pacifica applicazione da parte della cooperativa delregime contributivo tipico dei rapporti di lavoro dipendente, edevidenzia il tentativo di una nuova valutazione del materialeprobatorio nonostante la pronuncia doppia conforme formatasisul medesimo materiale documentale; quanto all’individuazionedel CCNL applicabile, i giudici di merito avevano verificato glielementi probatori rilevanti per escludere il contratto UNCI.Infine, non era provata la mancanza di dolo nella evasione,mentre sussiste l’omissione soltanto qualora l’ammontare deicontributi di cui sia stato omesso o ritardato il pagamento siarilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie.3. Anche [OSCURATO:PERSONA] osserva nel suo controricorso che la societàchiede un inammissibile riesame delle valutazioni già compiutedal giudice di merito; ribadisce che l’onere di prova sulla naturaautonoma dei rapporti di lavoro dei soci lavoratori spetta allacooperativa e che esiste un principio di prova, presunzione juristantum, di rapporto di lavoro subordinato. Condivide l’ampiamotivazione in sentenza, e la non decisività della gestione deiturni e delle presenze per qualificare il rapporto di lavoro comeautonomo, di contro alla messa a disposizione delle energielavorative e l’inserimento stabile dei soci nella organizzazioneNumero registro generale 20605/2021aziendale con retribuzione proporzionata. Rileva la carenza dNi umero sezionale 2376/2026Numero di raccolta generale 23222/2026specifiche censure per escludere la subordinazione e di indiDcait a pubblicazione 14/07/2026sintomatici dell’assenza di doppia alienità (organizzazione erisultato), e rimarca che elementi indicativi della subordinazionevanno valutati nel loro complesso, non devono essere confutatisingolarmente (cfr. arg. da Cass. 19657/19). Sul terzo motivo,osserva che gli indici imponibili del contratto collettivo UNCIsono inferiori a quelli determinati dalle organizzazionimaggiormente rappresentative di categoria.4. Il ricorso è infondato.5. Sul primo motivo occorre preliminarmente osservare che ilriconoscimento, in favore dei soci di cooperative, di una tutelaprevidenziale assimilabile a quella propria dei lavoratorisubordinati, con il corrispondente obbligo della società,presuppone che venga accertato dal giudice di merito che illavoro svolto dai soci sia prestato in maniera continuativa e nonsaltuaria e non si atteggi come prestazione di lavoro autonomo,non comportando l'assoggettamento a contribuzione dellasocietà l'automatica configurabilità di un rapporto di lavorosubordinato tra questa e il socio (Cass. ord. 10996/2025).5.1 - Nel caso specifico, poi, si noti che la vicenda processualesorge dalla contestazione alla cooperativa sociale Lomellinadella qualificazione di rapporto di lavoro subordinato risultantedal verbale ispettivo VUAN 24/5/19, a fronte di dati formali, diprovenienza della stessa cooperativa, illustrativi della iscrizionecompiuta dalla società presso Gestione lavoratori dipendenti,quindi ipotizzando un regime previdenziale coerente con ilrapporto di lavoro subordinato, rispetto al quale sarebbe statoonere della società, per poter beneficiare di una riduzionecontributiva, fornire la prova contraria della mancanza diNumero registro generale 20605/2021subordinazione; e tuttavia la ricorrente adduce, fra le altreN umero sezionale 2376/2026Numero di raccolta generale 23222/2026argomentazioni a sostegno dell’autonomia dei rapporti di lavorDoat a pubblicazione 14/07/2026con i propri soci, un’erronea iscrizione nella gestione ordinaria,senza alcuna specificazione delle ragioni di questo “errore”, dache cosa sia scaturito e come esso sia stato svelato, senzaindicazioni in ordine alla causa della sua origine ed ai tempi emodalità di emenda del lamentato errore nel proprio interesse,rimettendo ad [OSCURATO:PERSONA] l’onere di l’accertare la subordinazione, che,nell’illustrazione degli elementi di fatto riportati in sentenza,risulta essere stato ad ogni modo compiuto dall’istituto; nél’[OSCURATO:PERSONA], a fronte dell’iscrizione nel Fondo lavoratori dipendenti, siè limitato a confermare o a trarne certezza della naturasubordinata dei rapporti di lavoro, spiegando invece articolateillustrazioni, per lo più in fatto, degli elementi inequivocamentedescrittivi dell’accertata subordinazione. La prova contrariadella non subordinazione al fine di evitare l’aggravio contributivonon può che spettare a carico della ricorrente.5.2 - Ciò è a dirsi sia con riferimento ai cinque lavoratori assunticome lavoratori subordinati nel 2017, sia per gli altri assunti inprecedenza con contratti di cui il MISE aveva contestatol’irregolarità (dal verbale di accertamento si apprende che peressi fu fatta comunicazione al Centro per l’Impiego con tipologiacontrattuale di lavoro a tempo indeterminato). Al di là del datoformale, l’[OSCURATO:PERSONA], in ossequio alla finalità pubblica del regimeprevidenziale, sottratta alla disponibilità delle parti, avevaproceduto ad una verifica dei dati documentali e dichiarativiacquisiti nel corso dell’accertamento ispettivo, addivenendo allariqualificazione della natura subordinata del rapporto fra i soci ela cooperativa sociale, dimostrata su dati concreti conprevalenza degli elementi di fatto sui dati formali. Corretta èl’affermazione che sia onere della cooperativa fornire la provaNumero registro generale 20605/2021contraria della natura autonoma delle prestazioni rese dai sociN, umero sezionale 2376/2026Numero di raccolta generale 23222/2026e la sentenza va tenuta esente da censure di legittimità. LDaat a pubblicazione 14/07/2026domanda giudiziale di accertamento negativo della pretesacontributiva dell’Istituto, fondata sul minimale contributivoossia sul calcolo contributivo risultante dalla retribuzioneimponibile ex art. 1 d.l. 338/89, non può che orientarsi nel sensodella contestazione della fonte della base di calcolo, ossia dellanatura retributiva della prestazione erogata per la causale delrapporto di lavoro subordinato.5.3 - A quanto fin qui detto devono aggiungersi le considerazionisvolte da questa Corte (sent. n.25623/25; già in precedenza v.Cass. 5403/25, Cass.22845/22, Cass.21830/22) in un casosovrapponibile al presente, dove analoga era la motivazionedella sentenza impugnata e la cooperativa sociale avevaproposto ricorso per omologhi motivi. In particolare, quantoall’esplicito riferimento alla qualificazione contrattuale (comeassociazione in partecipazione o lavoro subordinato) deveriaffermarsi il principio per cui l’indagine del giudice non puòarrestarsi alla denominazione contrattuale individuata daicontraenti, in quanto anche al legislatore è precluso il potere diqualificare un rapporto di lavoro in termini dissonanti rispettoalla sua effettiva natura e di sottrarlo così allo statuto protettivoche alla subordinazione s’accompagna (Corte Costituzionale,sentenze n.76/15, n.115/94 e n.121/93), con la conseguenzadell’indisponibilità del tipo negoziale sia da parte del legislatore,sia da parte dei contraenti individuali (sentenza n.76/15). Al dilà del solo nomen iuris, di per sé solo non vincolante, occorreverificare come il rapporto si sia svolto in concreto, in attuazionedell’art. 1362, co.2 c.c. che ha riguardo al “comportamentocomplessivo” delle parti, “anche posteriore alla conclusione delcontratto” (v. Cass. 29973/22, Cass. 31683/22). Tanto valeNumero registro generale 20605/2021altresì rispetto alla figura del socio lavoratore, posto che, comeN umero sezionale 2376/2026Numero di raccolta generale 23222/2026accertato nel caso di specie, ed in linea con le disposizioni delDlaat a pubblicazione 14/07/2026L. 142/2001, ben può instaurarsi un rapporto di lavorosubordinato a latere del rapporto associativo (v. Cass.5403/25).5.4 - L’[OSCURATO:PERSONA] non è quindi esonerato dall’onere della prova dellasussistenza della subordinazione che, invece, è stata accertatain concreto in base ad indici correttamente riportati in sentenza,parallelamente all’inidoneità degli elementi indicati dallaricorrente per qualificare il rapporto come lavoro autonomo.6. La tematica involge direttamente il secondo motivo di ricorso,di cui va del pari affermata l’infondatezza.6.1 - In via preliminare va richiamato l’orientamento espressoda questa Corte con ord. n. 22846/22 secondo la quale “lavalutazione circa la sussistenza degli elementi dai quali inferirel'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato costituisce unaccertamento di fatto, rispetto al quale il sindacato della Cortedi cassazione è equiparabile al più generale sindacato sul ricorsoal ragionamento presuntivo da parte del giudice di merito;pertanto, il giudizio relativo alla qualificazione di uno specificorapporto come subordinato o autonomo è censurabile ex art.360, co. 1, n. 3, c.p.c. solo per ciò che riguarda l'individuazionedei caratteri identificativi del lavoro subordinato, per cometipizzati dall'art. 2094 c.c., mentre è sindacabile nei limitiammessi dall'art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c. allorché si proponga dicriticare il ragionamento (necessariamente presuntivo)concernente la scelta e la ponderazione degli elementi di fatto,altrimenti denominati indici o criteri sussidiari di subordinazione,che hanno indotto il giudice del merito ad includere il rapportocontroverso nell'uno o nell'altro schema contrattuale”.Numero registro generale 20605/20216.2 - In linea con quanto innanzi, la critica espressa daNl umero sezionale 2376/2026Numero di raccolta generale 23222/2026ricorrente sull’interpretazione dei dati distintivi delDlaat a pubblicazione 14/07/2026subordinazione ai sensi dell’art. 2094 c.c., valorizzati dai giudicidi secondo grado su assenza di rischio d’impresa, continuitàdella prestazione, osservanza di orario prestabilito e forma dellaretribuzione, tende a prospettare una rivalutazione dei fattipiuttosto che ad evidenziare un vulnus nel ragionamento logicoseguito per dimostrare l’esistenza di lavoro subordinato. LaCorte aveva evidenziato alcune circostanze di fatto, indicative enon confutate, quali la messa a disposizione, da parte dei soci,in via continuativa delle proprie energie lavorative in favoredella cooperativa in cui i lavoratori erano stabilmente inseriti, laretribuzione proporzionata alla durata delle prestazioni,l’assenza di apporto di attrezzature e materiale da parte deiprestatori. E d’altro canto, la tematica dell’aspetto organizzativorimesso alla gestione dei soci che discrezionalmente siaccordavano su presenze e turni lavorativi è stata ritenuta nondecisiva proprio a fronte del loro stabile inserimento nellaorganizzazione sociale della cooperativa, la cui attività venivagarantita dalla modalità concordata e pianificata di turni epresenze; invero il risultato andava comunque garantito,assicurando una presenza costante di soci lavoratori nellastruttura assistenziale gestita dalla cooperativa, proprio inragione del servizio reso che, concordato e pianificato, nonavrebbe consentito scoperture di personale nei centri diaccoglienza, assistenza, riabilitazione.6.3 - Lo svolgimento in fatto del rapporto di lavoro ha superatola qualificazione formale del rapporto societario, sicché il rischioimprenditoriale non apparteneva ai soci in quanto tali, ma allasocietà cooperativa alla quale gli stessi, in qualità di prestatoridi lavoro, offrivano le proprie energie lavorative “concordate eNumero registro generale 20605/2021pianificate”. Tale accertamento ha riguardato unitariamenteN umero sezionale 2376/2026Numero di raccolta generale 23222/2026tutti i soci poiché evidentemente per tutti le modalità delDlaat a pubblicazione 14/07/2026prestazione erano identiche, sicché non era necessario unesame individualizzato. Quanto alla mancanza di esclusivitàdella prestazione, anch’essa non era incompatibile con lasubordinazione laddove le prestazioni richieste per lacooperativa fossero comunque assicurate.6.4 - Riguardo all’ulteriore aspetto censurato, inerente allanatura sussidiaria di alcuni criteri ritenuti non decisivi inpresenza di prestazioni elementari, ripetitive e predeterminatenella modalità di esecuzione, espressive di continuità emancanza di specifiche direttive, va rilevato che la critica almetodo di accertamento seguito non è stata introdotta comecensura al ragionamento concernente la scelta e laponderazione degli elementi di fatto, altrimenti denominatiindici o criteri sussidiari di subordinazione, che hanno indotto ilgiudice del merito ad includere il rapporto controverso nell’unoo nell’altro schema contrattuale (Cass. 22846/22). In linea coni princìpi enunciati da questa Corte (Cass. 9251/10), i giudici delgravame hanno infatti conferito rilevanza agli indici sussidiaridella subordinazione, alla luce della più sfumata valenzadell’assoggettamento all’altrui potere direttivo, organizzativo,disciplinare. In tale disamina, la Corte d’appello ha analizzatouna pluralità di elementi, nel loro vicendevole interagire, daiquali si può legittimamente evincere l’eterodirezione (v. Cass.22845/22). Si tratta di «un’opzione interpretativa del materialeprobatorio congruamente argomentata, espressione di unapotestà propria del giudice del merito e che non può esseresindacata nel suo esercizio» (Cass.20951/24), laddove gliargomenti addotti dalla ricorrente tendono, nel loro nucleoessenziale, ad ottenere la revisione dell’apprezzamento delleNumero registro generale 20605/2021risultanze istruttorie ed a contrapporre un diverso, piùN umero sezionale 2376/2026Numero di raccolta generale 23222/2026appagante, inquadramento delle medesime circostanze di fattoDa.t a pubblicazione 14/07/2026Ad ogni modo, non sono prospettati rilievi di violazione di leggecon riferimento all’art. 2729 c.c., laddove la parte abbia intesoridiscutere la scelta dei giudici di merito, espressa in modolineare e coerente, di ritenere dimostrate determinatecircostanze e, in tale contesto, di attribuire maggiore forzapersuasiva ad alcuni dati di fatto a preferenza di altri (v. Cass.30236/22, Cass. 29973/22), così travalicando i confini delgiudizio di legittimità (Cass. 21830/22).6.5 - Va infine escluso che la Corte abbia ipotizzato una nozionespuria di subordinazione; al contrario, il Collegio ha ponderatol’elemento formale della qualificazione in termini di lavorosubordinato data dalla cooperativa nei rapporti con l’[OSCURATO:PERSONA],unitamente agli elementi di fatto di cui si è sopra detto, indicipresuntivi sussidiari di subordinazione. Né del resto si puòreputare del tutto irrilevante il comportamento che il datore dilavoro abbia tenuto nei confronti dell’ente previdenziale (Cass.30236/22, n. 29973/22, n. 31583/22, n. 22025/24).7. Riguardo al terzo motivo, per l’individuazione del contrattocollettivo di riferimento posto a base del calcolo del minimalecontributivo, occorre previamente rammentare, come affermatoin sent. Cass. n. 17531/2016, che il principio del cd. minimoretributivo imponibile è applicabile anche alle societàcooperative, i cui soci sono equiparati ai lavoratori subordinatiai fini previdenziali; sul punto, è stato osservato (in tema diminimale contributivo per le cooperative cfr. ord. n.12166/2019, 15172/19, 8446/20) che: “Il principio del cd.minimo retributivo imponibile, secondo cui la retribuzione daassumere come base di calcolo dei contributi previdenziali nonpuò essere inferiore a quella che ai lavoratori di un determNiunmaertoo re gistro generale 20605/2021Numero sezionale 2376/2026settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti cNoulmleertot divi ria ccolta generale 23222/2026stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su basDeat a pubblicazione 14/07/2026nazionale, è applicabile anche alle società cooperative, i cui socisono equiparati ai lavoratori subordinati ai fini previdenziali”, etrova applicazione “l'art. 1 del d.l. n. 338 del 1989, conv. dallal. n. 389 del 1989, secondo cui detto importo è quello desumibiledai diversi accordi sindacali o dal contratto individuale di lavoro,quando questi ultimi prevedano una retribuzione superiore allamisura minima stabilita dal contratto collettivo nazionale,mentre solo in caso contrario la contribuzione va parametrata aquella stabilita dalla contrattazione nazionale di settore; almedesimo fine, il criterio della maggiore rappresentatività delleorganizzazioni sindacali, previsto dall'art. 2, comma 25, della L.n. 549 del 1995, opera esclusivamente nelle ipotesi in cui,stabilita l'applicabilità del contratto nazionale in luogo di quellilocali o individuali, vi sia una pluralità di contratti collettivinazionali intervenuti per la medesima categoria” (Cass. ord. n.12166/2019).7.1 - Orbene, spetta a [OSCURATO:PERSONA] l’onere di individuare il contrattocollettivo maggiormente rappresentativo (Cass. sent. n. 16764/2009) e l’impugnata sentenza ha valorizzato l’individuazionecompiuta dall’istituto; non ha compiuto un accertamentod’ufficio, ha ritenuto provato ciò che era onere di [OSCURATO:PERSONA] fare (insenso conforme, Cass. sent. 5872/2010); di conseguenza, ilgiudice non può ricercare ed applicare il contratto collettivo diriferimento del minimale contributivo preteso dall'[OSCURATO:PERSONA] ovel'istituto di previdenza non indichi in alcun modo il contrattocollettivo di settore per parametrare detto minimale.Numero registro generale 20605/20217.2 - A tali principi di è attenuta la Corte territoriale ritenendoN umero sezionale 2376/2026Numero di raccolta generale 23222/2026soddisfatto l’onere a carico di [OSCURATO:PERSONA] di dimostrare la maggiorDeat a pubblicazione 14/07/2026rappresentatività su base nazionale delle organizzazionisindacali stipulanti il contratto collettivo sulle cui retribuzionil’istituto pretende di commisurare i contributi previdenziali.L’[OSCURATO:PERSONA] ha infatti prodotto adeguata e completa documentazioneafferente alle modalità di individuazione della maggiorerappresentatività comparativa delle organizzazioni sindacali chehanno stipulato i contratti collettivi del settore di riferimento,sulla base della consistenza associativa, della diffusioneterritoriale, della entità numerica dei contratti stipulati. Dalladocumentazione versata in atti sono reperibili le note delMinistero del Lavoro illustrative di tale comparazione, aprescindere dai dati degli esiti amministrativi e giudiziali sullarevoca del provvedimento che aveva inizialmente individuato lamaggiore rappresentatività dell’UNCI. Fermo restando che ilgiudizio comparativo implica un accertamento di fatto noncensurabile in sede di legittimità, salvo canoni di vizi proceduralio di omesso esame, occorre osservare che l’accertamentocompiuto dal giudice di merito e non avulso dal contraddittorioendoprocessuale, stante la fonte documentale versata in atti, ècorretto e congruo sulla individuazione della maggiorerappresentatività di AGCI, Confocooperative, Legacoop, a frontedi generiche e non documentate asserzioni di una diversarappresentatività nazionale assegnata ad UNCI.8. Infine, sul quarto motivo di ricorso, sono infondate leosservazioni di parte ricorrente. In ordine alle critiche formulateal regime sanzionatorio applicato, in relazione allo specificoobbligo contributivo dedotto in giudizio. Questa Corte, nelnegare il fondamento di analoghe censure (cfr. Cass. ord. n.25621/25) ha osservato di recente che «la qualificazione delleviolazioni in termini di evasione si fonda sull’accertamNeumnetroo r,e gistro generale 20605/2021Numero sezionale 2376/2026compiuto dai giudici di merito, dell’elemento doloso per aNvumeerroe d li ara ccolta generale 23222/2026società “gestito in maniera duplice i rapporti di lavoro da unDaat a pubblicazione 14/07/2026parte consentendo ai lavoratori di beneficiare di quegli istitutiprevidenziali propri ed esclusivi del rapporto di lavorodipendente e dall’altra omettendo di sostenerne i costi” (p. 8).La sentenza d’appello si è allineata alla giurisprudenza dilegittimità secondo cui le omissioni delle denunce obbligatoriecirca i rapporti di lavoro e le retribuzioni erogate, integrano una“evasione contributiva” ex art. 116, comma 8, lett. b), dellalegge n. 388 del 2000, e non la meno grave “omissionecontributiva” di cui alla lettera a) della medesima norma,dovendosi presumere una finalità datoriale di occultamento deidati, sicché grava sul datore di lavoro l’onere di provarel’assenza d’intento fraudolento (così Cass. n. 20446 del 2022 n.17119 del 2015)» (ordinanza n. 22025 del 2024, cit., punto 18del Considerato; in senso conforme, ordinanza n. 31683 del2022, cit., punto 13 dei Motivi della decisione).9. Per tutte le ragioni esposte, l’impugnata sentenza nonesprime alcuna delle lamentate violazioni di legge, ed il ricorsodeve essere respinto. Seguono, per soccombenza, la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidatecome in dispositivo, e la statuizione sul contributo unificato. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alpagamento delle spese processuali liquidate, in favore di ciascuncontroricorrente, in € 4.000,00 oltre accessori di rito.Ai sensi dell’art. 13 co.1-quater del DPR 115/2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento daNumero registro generale 20605/2021parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributoN umero sezionale 2376/2026Numero di raccolta generale 23222/2026unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del commDaat a pubblicazione 14/07/20261-bis dello stesso art.13, se dovuti.Così deciso in Roma, il 13 maggio 2026.La PresidenteLucia Esposito
Sentenza Cassazione n. 23222/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris