CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 settembre 2023
Cassazione n. 29122/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
3 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25978/2016R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o , giusta procura speciale, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliat o in Roma , piazza Cavour, presso l a cancelleria d ella Corte Suprema di Cassazio ne. -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso l’ Avvocatura generale dello Stato, che per legge la r appresenta e difende -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell a Campania n.3208/2016, depositata in data 5aprile 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1.Risulta dalla sentenza impugnata che [OSCURATO:PERSONA] aveva presentato due dichiarazioni fiscali per l'anno di imposta 2006: - una dichiarazione presentata in data 24.9.2007 attraverso un professionista e corredata di tutti i dati relativi alla posizione fiscale del contribuente; -una dichiarazione presentata in data 28.9.2007 da parte di soggetto terzo, a detta del contribuente non autorizzato all'invio, priva dei dati contabili. Sulla base di questa seconda dichiarazione,l'Ufficio negò al contribuente un rimborso Irpef richiesto. Il contribuente impugnò il rifiuto e l’adita Commissione tributaria provinciale di Avellino accolse il ricorso , rilevando che alcun valore poteva attribuirsi alla seconda dichiarazione,non provenendo dal contribuente. L'Agenzia delle Entrate impugnò tale decisione e la CTR della Campania, con la sentenza n. 8369/15,accolse l'appello,osservando che in tanto si sarebbe potuto non considerare la seconda dichiarazione, in quanto il contribuente avesse proposto avverso la stessa querela di falso. La mancata proposizione della querela di falso comportava, secondo la CTR, la diretta riferibilità al contribuente anche della seconda dichiarazione. Con ricorso per revocazione, ai sensi dell’art. 395, primo comma, nn. 3 e 4 cod. proc. civ., [OSCURATO:PERSONA] ha impugna to la predetta sentenza d’appello, deducendo che solo in data 20novembre 2015 ( ovvero dopo l’udienza di discussione dell’appello, celebrata il 15 settembre 2015) egli aveva appreso che era stata archiviata la denuncia contro ignoti che, in relazione all’inoltro della seconda dichiarazione, aveva presentatoin data 22.6.2011, e che le indagini avevano individuato l’autore dell’invio nella persona del precedente commercialista del contribuente, il quale aveva reso alla polizia giudiziaria dichiarazione con la quale aveva ammesso di aver inoltrato la (seconda) dichiarazione per via telematica di sua iniziativa. Il contribuente ha quindi concluso per la revocazione della sentenza impugnata e, nel merito rescissorio, per l'inesistenza giuridica de lla seconda dichiarazione , con conseguente rigetto dell’appello erariale e la conferma della sentenza di primo grado. L’Amministrazione ha controdedotto, sostenendo che nessun errore si ravvisavanella sentenza impugnata, nella quale la CTR, riformando la sentenza di primo grado, avevano ritenuto valida anche la seconda dichiarazione, in quanto sostitutiva della prima, perché non tempestivamente disconosciuta dal contribuente. L'adita CTR della Campania, con la sentenza di cui all’epigrafe, ha rigettato il ricorso per revocazione,con compensazione delle spese di lite, rilevando che « Il contribuente sostiene che la sentenza resa dalla CTR Campania n. 8369/33/15 debba essere revocata poiché sono stati assunti nuovi documenti rappresentati dalla c.n.r. della Stazione dei Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dal verbale di sommarie informazioni rese daGubitosa Antonio (il primo commercialista del contribuente che ebbe ad inviare la seconda dichiarazione), dal decreto di archiviazione del g.i.p. del 31.1.2012.Ebbene, tali documenti non rappresentano una novità idonea ad incidere sul giudizio posto a base della sentenza impugnata: infatti, nella sentenza i giudici spiegano che la circostanza che il contribuente avesse denunciato l'autore (all'epoca sconosciuto) della seconda dichiarazione fiscale perché indebitamente aveva inoltrato la dichiarazione non era sufficiente a far ritenere che anche la seconda dichiarazione "provenisse" dal contribuente e, quindi, fosse a sé riferibile.Secondo i giudici, invece, per ottenere tale effetto sarebbe stato necessario presentare querela di falso della seconda dichiarazione; i giudici cioè non hanno messo in dubbio il fatto rappresentato dalFerrara (non aver partecipato all'invio della seconda dichiarazione), ma hanno ritenuto che la denuncia presentata non era sufficiente . Ciò premesso, appare dunque evidente che l'individuazione del soggetto che ebbe ad inviare la seconda dichiarazione e la sua ammissione di aver agito senza il preventivo accordo con il Ferrara non rappresenta una novità rispetto alla motivazione assunta con la sentenza impugnata.Pur in presenza di tali (ulteriori) documenti, infatti, il percorso argomentativo seguito con la sentenza non sarebbe mutato.In difetto dei requisiti previsti per la revocazione, la sentenza deve essere confermatacon rigetto del ricorso”. Il contribuente proponeora ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata , per violazione dell’art. 360 comma 1 nr 3 e 5 cpc. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso. Considerato che: 1.Con l’unico motivo di ricorso, il contribuente lamenta: « Art. 360 nr. 3 e 5 c.p.c. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia - in relazione all'art. 360 n. 5cpc, - omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che erano stati oggetto di discussione tra le parti, essendosi la [OSCURATO:PERSONA] basata su una errata interpretazione della documentazione allegata dal ricorrente e dell'art. 221 cpc,erroneamente ed acriticamente condividendo l'assunto di precedente sentenza di Cassazione n. 1572/2007.». 1.1. Il motivo è in ammissibile, per plurimi motivi, ciascuno su f ficiente a determinare la relativa declaratoria. Deve, innanzitutto, rilevarsi che non è denunziabile, in ragione dell’art. 360, primo comma, n.5, cod. proc. civ., applicabile ratione temporis, il vizio di «o messa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia». Tanto premesso, deve aggiungersi che il vizio è comunque inammissibile, nel suo complesso, anche perché contemporaneamente evoca censure in fatto (« omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che erano stati oggetto di discussione tra le parti»); una pretesa violazione di legge ( con riferimento al n. 3 dell’art. 360, primo comma, c.p.c., ed all’ « errata applicazione dell’art. 1 l. 322/98, ratione temporisapplicabile alla fattispecie in esame», nonché all’errata interpretazioneed applicazione della stessa norma, nel corpo del mezzo); e la pretesa violazione di norme processuali ( «errata interpretazione… dell’art. 221 c.p.c.»; richiamo, peraltro assolutamente generico, a Cass. n. 1572/2007, in temadi differenza tra disconoscimento e querela di falso, ed all’ ”erronea ed acritica” condivisione del precedente da parte della CTR). La variegata congerie di critiche, tra loro non distinte né subordinate, si risolve quindi in una sostanziale mescolanza e sovrapposizione di censure, con l’inammissibile prospettazione della medesima questione sotto profilidiversi ed incompatibili (Cass.23/10/2018, n. 26874; Cass. 23/09/2011, n. 19443; Cass. 11/04/2008, n. 9470), non risultando specificamente separati la trattazione delle doglianze relative all'interpretazione o all'applicazione delle norme di diritto appropriate alla fattispecie ed i profili attinenti alla ricostruzione del fatto ( Cass. 11/04/2018, n. 8915; Cass.23/04/2013, n. 9793). Si tratta quindi di censure che, anche dall’esame del corpo del mezzo, non risultano ontologicamente distinte dallo stesso ricorrente e quindi non sono autonomamente individuabili, neppure attraverso un inammissibile intervento di selezione e ricostruzione del mezzo d’impugnazione da parte di questa Corte. Ulteriore ragione di inammissibilità deve ravvisarsi nella mancata indicazione, nel corpo del ricorso, delle modalità e della data nella quale il contribuente sarebbe venuto a conoscenza delle dichiarazioni rese dal terzo (il primo commercialista, che inviò la seconda dichiarazione). Rammentato l’onere di cui all'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., di specifica indicazione, a pena d'inammissibilità del ricorso, per ciascuno dei motivi, degli atti processuali e dei documenti sui quali il ricorso si fonda, nonché dei dati necessari all'individuazione della loro collocazione quanto al momento della produzione nei gradi dei giudizi di merito (Cass. 15/01/2019, n. 777; Cass. 18/11/2015, n. 23575; Cass., S.U., 03/11/2011, n. 22726), deve comunque aggiungersi la rilevanza essenziale dell’indicazione di tale dato cronologico (e dei riscontri istruttori dello stesso), ai fini della verifica, doverosa anche d’ufficio, della tempestività e dell’ammissibilità del ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 395, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., sotto il profilo sia della decorrenza del termine dalla sopravvenuta scoperta dei nuovi documenti(a norma degli artt. 325 e 326 c od. proc. civ.) ; sia della causa di forza maggiore che ne abbia impedito la precedente conoscenza e quindi la tempestiva produzione nel giudizio a quo. Infatti(in continuità con Cass.16/01/2018, n. 885, ex plurimis, e con Cass. 11/05/2016, n. 9652), deve ribadirsi che « Per giustificare la revocazione ex art. 395, n. 3, c.p.c., è necessario che la parte si sia trovata nell'impossibilità, incolpevole, di produrre i documentidecisivi nel giudizio di merito . L 'onere di dimostrare che, fino al momento dell'assegnazione della causa a sentenza, l'ignoranza dell'esistenza dei documenti e del luogo ove essi si trovavano non sia dipesa da sua colpa, ma da fatto dell'avversario o da causa di forza maggiore, incombe su chi agisce in revocazione. Pertanto, anche l'onere della prova dell'osservanza del termine, e quindi della tempestività e dell'ammissibilità dell'impugnazione, incombe sulla parte che questa abbia proposto, la quale deve indicare nell’atto introduttivo, a pena d'inammissibilità della revocazione, le prove di tali circostanze, nonché del giorno della scoperta o del ritrovamento del documento.». Ferma la rilevata inammissibilità del mezzo, esso è comunque anche infondato. Infatti(in continuità con Cass. 28/12/2011, n. 29385e con Cass. 20/10/2014, n. 22159 e Cass.03/11/2016, n. 22246) deve ribadirsi che « Ai fini dell’ impugnazione per revocazione ex art. 395, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., deve ritenersi "decisivo" il documento che, oltre ad essere stato ritrovato dopo la sentenza, sia astrattamente idoneo, se acquisito agli atti, a formare un diverso convincimento del giudice, e perciò a condurre ad una decisione diversa da quella revocanda, attenendo a circostanze di fatto risolutive che il giudice non abbia potuto esaminare.Pertanto, ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione per revocazione straordinaria, è necessario che la parte indichi nel ricorso anche le ragioni relative alla asserita decisività dei documenti stessi.». Nel caso di specie, come rilevato dalla CTR, la sentenza revocanda (riprodotta per stralcio a pag. 4 dell’attuale ricorso) - dato atto della denunzia di reato contro ignoti presentata all’autorità giudiziaria dal Ferrara-ha considerato esplicitamente risolutiva la mancata proposizione della querela di falso avverso la seconda dichiarazione, che ha ritenuto necessaria per confutare «il conferimento dell’incarico e più precisamente il disconoscimento della dichiarazione», investendo la contestazione «la stessa provenienza del documento e la sua riferibilità». A prescindere dalla correttezza o meno, nel merito ed in rito, di tale soluzione (che avrebbe potuto essere censurata, eventualmente, con ricorso per cassazione, per ipotetici vizi di cui all’art. 360 cod. proc. civ., ma che non rileva ai fini della fase meramente rescindente della revocazione), la ratio decidendidella decisione impugnata prescinde quindi dalla rilevanza della successiva identificazione, in sede di indagini, del professionista che ha effettuato l’invio, e dall’esistenza o meno dell’incarico, avendo il giudice a quoespressamente affermato (a torto o a ragione) in diritto che la mancata proposizione della querela di falso precludeva a monte gli accertamenti in ordine alla riferibilità complessiva della dichiarazione al contribuente. Pertanto, i documenti che la parte assume scoperti successivamente alla sentenza impugnata non sono decisivi, avuto riguardo all’economia della motivazione della sentenza revocanda(per una fattispecie in parte similare cfr. anche Cass.14/06/2017, n. 14810,per cui non è riconducibile all’ipotesi di revocazione ex art. 395, n. 3), c.p.c. il caso di riconoscimento, nel corso di una deposizione testimoniale resa in un successivo giudizio penale, dell’autenticità della sottoscrizione apposta sulla copia fotografica di un contratto preliminare già oggetto di disconoscimento in un giudizio civile oramai definito, giacché in simile evenienza si è in presenza non già del rinvenimento di un nuovo documento decisivo preesistente alla decisione passata in giudicato, ma della successiva acquisizione, da parte di un documento (copia fotostatica) già presente all'interno dell'incartamento processuale, di un'efficacia probatoria in precedenza esclusa, per esserne stata espressamente disconosciuta la conformità all'originale). Tanto menopoi, ferma la già rilevata inammissibilità, il caso di specie è riconducibile alla revocazione di cui al n. 4 dell’art. 395, cod. proc. civ., poiché nella stessa ricostruzione del contribuente si deduce che i documenti relativi alle dichiarazioni del professionista che ha inviato la seconda dichiarazione non facevano parte dei dati istruttori valutabili dal giudice del merito, per cui la decisione impugnata non potrebbe essere effetto di un errore di fatto che li abbia per oggetto. Decisione che, comunque, è fondata su una ratio decidendi in diritto, frutto di valutazioni di carattere giuridico e processuale, come tali non appartenenti al giudizio di fattoe quindi all’ipotetico errore sul fatto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unif