CassazionedecretoSezione 2Decisione del 2 giugno 2026
Cassazione n. 17497/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocatoGaetano Ruggiero-ricorrente-controrappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocatoMichele Chianese-controricorrente-avverso la sentenza del Tribunale di Nola n. 1195/2021 depositata il16/06/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 20383/2021Numero sezionale 341/2026Numero di raccolta generale 17497/2026Data pubblicazione 02/06/2026GM Italia [OSCURATO:SOCIETA]. aveva concluso, quale promittente venditrice, conCorsair s.r.l., promissaria acquirente, un contratto preliminare dicompravendita immobiliare -registrato e trascritto-. Intervenuto ilfallimento di [OSCURATO:SOCIETA]., la promissaria acquirente aveva propostorichiesta di insinuazione al passivo per la restituzione dell’importo versatoin relazione al richiamato contratto; la relativa domanda era statarespinta, anche all’esito dell’opposizione allo stato passivosuccessivamente proposta, perché il Tribunale di Nola aveva ritenuto ilcontratto preliminare non sospeso né risolto, potendo la curatelasubentrare nella qualità di promittente venditrice.[OSCURATO:SOCIETA]. aveva proposto ricorso per cassazione avverso ilprovvedimento che aveva respinto l’opposizione allo stato passivo.La società ricorrente aveva pure agito avanti al Tribunale di Nola per larevocazione dello stesso decreto di rigetto dell’opposizione allo statopassivo reso il 28/1.5/2.2020, ai sensi dell’art.395 co 1 n.3 c.p.c., per leseguenti considerazioni: dopo la definizione del giudizio ex art.98 LF erastato sottoscritto tra la curatela e [OSCURATO:SOCIETA]. l’atto di risoluzione delcontratto preliminare di compravendita per la cancellazione degli effettidella trascrizione; solo in quella occasione [OSCURATO:SOCIETA]. aveva scopertoche fin dal 28.11.2018, prima della definizione del giudizio ex art.98 LFma dopo la costituzione del curatore, la curatela fallimentare avevapresentato il supplemento di programma di liquidazione con espressarichiesta ad essere autorizzata a sciogliersi dal contratto preliminare di cuisi discute, autorizzazione concessa dal [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA],quindi circa un anno prima del decreto di rigetto dell’opposizione allo statopassivo; stante la pretesa decisività del documento, scoperto dopo ladefinizione del giudizio di opposizione, [OSCURATO:SOCIETA]. aveva agito per larevocazione del richiamato decreto, emesso sul presupposto che le partiavrebbero dovuto decidere se sciogliersi dal vincolo oppure no, anche inconsiderazione del comportamento della curatela che non aveva maiNumero registro generale 20383/2021Numero sezionale 341/2026Numero di raccolta generale 17497/2026Data pubblicazione 02/06/2026esplicitato la sua reale intenzione sul contratto; secondo la ricorrente, se ilTribunale avesse conosciuto la richiesta di scioglimento del vincolo,avrebbe inserito al passivo il credito restitutorio di [OSCURATO:SOCIETA]. Costituitasi ingiudizio, la curatela fallimentare aveva rilevato, quanto al contenuto deldocumento affermato decisivo, che la richiesta rivolta al [OSCURATO:PERSONA] nel senso di aderire alla richiesta di declaratoria di risoluzione delcontratto preliminare di vendita tra [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA] nell’ambito giudizioex art.98 l. fall. pendente, ma in via subordinata rispetto alle difese giàarticolate e senza riconoscere alcun avverso diritto restitutorio e/orisarcitorio , ottenendo su tali presupposti l’autorizzazione; il documentonon era perciò da considerare decisivo.Il Tribunale di Nola, ritenuta ammissibile la revocazione ex art.395 n.3c.p.c. avverso il decreto che decide l’opposizione allo stato passivo,l’aveva respinta in base alle seguenti considerazioni:-perché il decreto sia in concreto suscettibile di revocazione occorreche il documento posto a sostegno dell’impugnazione sia relativo acircostanze nuove e rivesta efficacia decisiva, per l’antitesi insuperabile trala decisione presa e quella che sarebbe stata presa se il documento fossestato conosciuto;-nel caso di specie il documento che la ricorrente vorrebbe valorizzare risulta assolutamente ininfluente sia ai fini dell’accoglimentodell’originaria domanda di ammissione al passivo …, sia della dichiarazione(e non dell’ordine) di intervenuta risoluzione con restituzione degli accontiversati ; inoltre, ai fini restitutori, al momento della decisione alcunarisoluzione si era verificata, mancando l’atto esecutivo della curatelafallimentare ;-in ogni caso, infine l’autorizzazione alla risoluzione del contratto èstata dai curatori proposta e autorizzata, subordinatamente al mancatoriconoscimento di poste creditorie in favore della controparte e conpreservazione delle difese spiegate in sede giudiziale, sicché non essendoNumero registro generale 20383/2021Numero sezionale 341/2026Numero di raccolta generale 17497/2026Data pubblicazione 02/06/2026stato raggiunto un accordo sulle reciproche poste creditorie (e ciòcostituisce circostanza non contestata), l’autorizzazione non avrebbepotuto essere utilizzata .[OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unicomotivo.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato controricorso.Il ricorso per cassazione proposto ex art.360, 366 c.p.c. avverso aldecreto di rigetto dell’opposizione allo stato passivo si è svolto incontemporanea al presente, pur se separatamente, ed è stato definitivocon esito negativo con l’ordinanza n.9320/2025, prima della data fissataper l’adunanza in camera di consiglio per la discussione del presentericorso.In termini per la data dell’adunanza in camera di consiglio, entrambele parti hanno depositato memorie illustrative delle rispettive difese.RAGIONI DELLA DECISIONECon l’unico motivo di ricorso articolato [OSCURATO:SOCIETA]. lamenta laviolazione dell’art.360, comma 1, n.4 e n.5 c.p.c.: nullità dellasentenza per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili contenutenelle motivazioni dei provvedimenti intervenuti. Omessa valutazione di unfatto decisivo che è stato oggetto di discussione .La motivazione della sentenza impugnata sarebbe afflitta, secondo laricorrente, da contrasto irriducibile, perché: il Tribunale di Nola, nellafase dell’opposizione allo stato passivo, ha precisato che il contrattopreliminare alla data del fallimento non era né sciolto né risolto,semplicemente era passato nella disponibilità della curatela che erasubentrata al promittente venditore, la quale avrebbe potuto scegliere semantenere in vita il rapporto o proseguire con il definitivo di vendita,oppure sciogliere il compromesso e restituire gli acconti ricevuti dalpromissario acquirente ; nel giudizio di revocazione concluso con lasentenza impugnata con il presente ricorso lo stesso Tribunale ha inveceNumero registro generale 20383/2021Numero sezionale 341/2026Numero di raccolta generale 17497/2026Data pubblicazione 02/06/2026cambiato rotta, come se quella scelta, tanto necessaria nella fase diopposizione -già compiuta dalla curatela un anno prima dell’opposizione-non fosse più decisiva . Le due motivazioni, poste l’una di fronteall’altra, diventano inconciliabili e si deve ribadire che la inequivocamanifestazione di volontà della curatela di sciogliere il contratto è decisivaai fini dell’ammissione al passivo del credito restitutorio degli accontiversati da [OSCURATO:SOCIETA]. in forza del preliminare risolto.Il ricorso è inammissibile per più concorrenti profili.Si premette che è orientamento interpretativo consolidato di questaCorte che La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. inlegge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoniermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimocostituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, èdenunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta inviolazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinenteall'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo dellasentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivisotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel"contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanzadel semplice difetto di "sufficienza" della motivazione -così Cass a SUn.8053/2014 espressione di principi di diritto consolidati nelle pronuncesuccessive-.Il contrasto irriducibile per affermazioni inconciliabili costituiscevizio della motivazione idoneo a fondarne la nullità ex art.132 c.p.c. e 111Cost., quando sia intrinseco alla motivazione stessa, in modo tale da nonrenderne comprensibile l’iter logico argomentativo.Numero registro generale 20383/2021Numero sezionale 341/2026Numero di raccolta generale 17497/2026Data pubblicazione 02/06/2026La contraddittorietà tale da determinare nullità non può esserepertanto una pretesa incompatibilità logica tra il contenuto della pronunciaimpugnata e altra pronuncia -che, nel caso di specie, sarebbe il decreto dirigetto dell’opposizione allo stato passivo sulla cui revocazione la sentenzadel Tribunale di Nola ha pronunciato- ma essa deve riguardareintrinsecamente la motivazione della sentenza impugnata e deve esseretale da non permettere di ricostruirne l’iter argomentativo decisorio.Questa situazione non solo non ricorre, all’evidenza, nel caso di specie,essendo chiaramente ricostruibile l’argomentare attraverso il quale ilGiudice di merito ha supportato in modo consequenziale e plausibile la suadecisione, ma non è stata, in questi termini, nemmeno allegata.Si deve pertanto escludere che la sentenza del Tribunale di Nolaoggetto del presente ricorso presenti profili di nullità per contraddittorietà.Si osserva inoltre che la revocazione straordinaria, ai sensi dell'art.395, n. 3, c.p.c., presuppone l'impossibilità di produrre nel giudizio dimerito un documento che, ignorato a causa di forza maggiore o per fattodell'avversario e ritrovato dopo la sentenza, risulti decisivo, ossiaastrattamente idoneo a formare un diverso convincimento del giudice,conducendo ad una decisione diversa da quella revocanda -cfr., tra lealtre, Cass. n.29122/2023-.Il Tribunale di Nola ha rilevato la non decisività del documento sulquale [OSCURATO:SOCIETA]. ha fondato la revocazione, perché ha sottolineato chel’autorizzazione allo scioglimento del contratto preliminare intervenuto conCorsair s.r.l., concessa dal [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], già presente nelsupplemento di programma di liquidazione che la curatela fallimentareaveva depositato il 28.11.2018, non avrebbe comportato alcunaammissione né avrebbe potuto fondare pretesi crediti restitutori e/orisarcitori a carico della curatela. Questo perché l’autorizzazionerichiamata era espressamente subordinata al mancato riconoscimento diposte creditorie a favore della controparte, con preservazione delle difeseNumero registro generale 20383/2021Numero sezionale 341/2026Numero di raccolta generale 17497/2026Data pubblicazione 02/06/2026spiegate in sede giudiziale, e così è stata concessa (l’autorizzazione erastata chiesta per aderire alla richiesta di declaratoria di risoluzione delcontratto preliminare di vendita tra [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA] nell’ambito delgiudizio ex art.98 LF pendente, ma in via subordinata rispetto alledifese già articolate e senza riconoscere alcun avverso diritto restitutorioe/o risarcitorio ).Questa ratio decidendi, da sola sufficiente ad escludere l’ammissibilitàdella revocazione per mancanza di uno dei presupposti fondanti l’ipotesi dicui all’art.395 n.3 c.p.c., non è stata sottoposta a critica alcuna da parte diCorsair s.r.l.Non sono utili infatti le osservazioni della ricorrente volte a rilevarecome il fatto che il curatore avesse già scelto di sciogliersi dal contrattoquando l’opposizione allo stato passivo era ancora pendente avrebbecomportato una diversa valutazione sulla legittimità dell’insinuazione dellapretesa restitutoria e sulle spese del giudizio, perché si tratta di rilievi chehanno una validità solo teorica, dovendo prevalere, nel caso di specie, itermini in cui era stata rilasciata l’autorizzazione allo scioglimento delvincolo negoziale.Di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155,21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ.,da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento almomento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dallalettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare aifini dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, allastregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni dimerito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consistenell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la suaadesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo unapiù rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti".Numero registro generale 20383/2021Numero sezionale 341/2026Numero di raccolta generale 17497/2026Data pubblicazione 02/06/2026Le spese del giudizio di legittimità si imputano in applicazione delprincipio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo.Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolocontributo unificato, pari a quello previsto per la proposizionedell’impugnazione per ognuno dei ricorsi riuniti, se dovuto. P.Q.MLa Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile;condanna [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento, in favore del [OSCURATO:SOCIETA]. delle spese del giudizio di legittimità, che liquidacomplessivamente in € 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarienella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori dilegge, inclusi iva e cassa avvocati.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, il 12 febbraio 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso