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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 28 gennaio 2025

Cassazione n. 27422/2026

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del riesame di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],che si è riportato alla requisitoria scritta e ha concluso chiedendo il rigetto delricorso;udito il difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di [OSCURATO:PERSONA],che ha insistito nell’accoglimento dei motivi di ricorso e nell’annullamento dellaordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di Tribunale del riesame, conl’ordinanza del 23 dicembre 2025 in epigrafe, decidendo in sede di rinvio aseguito di annullamento della Corte di cassazione, ha rigettato la richiesta diriesame proposta nell’interesse dell’indagato [OSCURATO:PERSONA] avverso ildecreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. del Tribunale di Palmi in data28 gennaio 2025.2.

Il G.i.p. del Tribunale di Palmi, con provvedimento emesso in data 28gennaio 2025 su richiesta del Pubblico Ministero, aveva disposto il sequestro deldenaro e delle giacenze dei conti correnti bancari o postali, intestati, cointestati onella disponibilità del Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] e dell’indagatoDomenico [OSCURATO:PERSONA] fino al valore di €. 2.723.439,42 ovvero, in mancanza disomme di denaro immediatamente acquisibili, il sequestro di ogni bene mobileed immobile di cui il consorzio ed il [OSCURATO:PERSONA] avessero la proprietà o ladisponibilità, fino al valore di €. 2.723.439,42, in relazione ai reati di cui agli artt.10-bis e 5 d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74 ascritti a [OSCURATO:PERSONA], qualepresidente e legale rappresentante del predetto ente consortile territoriale, inragione del mancato pagamento dei contributi erariali relativi al consorziomedesimo.3.

Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di Tribunale del riesame, conl’ordinanza del 27 febbraio 2025, aveva rigettato la richiesta di riesame propostanell’interesse dell’indagato [OSCURATO:PERSONA] confermando il decreto disequestro preventivo emesso dal G.i.p. del Tribunale di Palmi in data 28 gennaio2025.4.

La Corte di cassazione, con sentenza n. n. 30599 dell’ 8 luglio 2025,decidendo sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], riteneva che le doglianzeconcernenti la motivazione del periculum in mora – ritenuta imperniata sullapersistenza delle disponibilità, in capo al [OSCURATO:PERSONA], delle risorse sottratte all’erario– fossero fondate in quanto il Tribunale, nell’affermare la sussistenza di talepresupposto di applicabilità della misura, aveva svolto considerazionitautologiche, non rispondenti ai principi affermati nella sentenza delle SezioniUnite Ellade (Sez.

U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848 - 01),affermando che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto nelle more occultare odisperdere i beni sequestrati.

Annullava, quindi, l’ordinanza del Tribunale delRiesame di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al periculum in mora e rinviava pernuovo giudizio sul punto al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] competente ai sensidell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen.5.

Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di Tribunale del riesame, conl’ordinanza del 23 dicembre 2025 in epigrafe, decidendo in sede di rinvio aseguito dell’annullamento della Corte di cassazione, ha nuovamente rigettato larichiesta di riesame proposta nell’interesse dell’indagato [OSCURATO:PERSONA] il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. del Tribunale diPalmi in data 28 gennaio 2025, riportandosi agli argomenti della precedenteordinanza che evidenziavano il pericolo di dispersione dei beni, ed aggiungendo«che le indagini e quanto osservato in punto di fumus commissi delictirestituiscono il quadro di condotte dimostrative di una propensionealla distrazione di somme, costituenti comunque illecito profitto di evasionefiscale, realizzata anche in un periodo duraturo.

Infatti, tali condotteriguardavano gli anni dal 2017 al 2021, quindi in un arco temporale cospicuo eprolungato» (pag. 7 dell’ordinanza impugnata).«Si comprende quindi che il ricorrente – così come non ha ottemperato alpagamento delle imposte – potrebbe avere interesse, vista la sussistenza di unprocedimento a suo carico e di una possibile confisca, a eliminare la garanziacostituita per l'appunto dal suo patrimonio.Tuttavia, il dato che forse maggiore rilievo assume ai fini della valutazione disussistenza di detto presupposto è che al Consorzio di bonifica sono statisequestrati beni per euro 285.641,24 euro, mentre al [OSCURATO:PERSONA] beni percomplessivi euro 2.437.800,92 (cfr. verbale di esecuzione del sequestro).

Sicomprende quindi come la maggior parte delle somme volte a coprire ilsequestro sia riconducibile al [OSCURATO:PERSONA], mentre i cespiti di pertinenza delConsorzio, sono una parte molto ridotta.

Ne consegue che alla luce di talecircostanza, il [OSCURATO:PERSONA] possa avere uno specifico interesse a salvaguardare lapropria posizione patrimoniale, volendo evitare di essere colpito da confisca alposto dell'ente.» (pag. 7 e 8 dell’ordinanza impugnata).6.

Avverso l’ordinanza del Tribunale del Riesame di [OSCURATO:PERSONA] haproposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore difiducia, affidato ad un unico, articolato, motivo di ricorso, con il quale lamentainosservanza ed erronea applicazione dell’art. 321 cod. proc. pen. in relazione alpresupposto del periculum in mora, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc.pen., nonché, contestualmente, vizio di motivazione, ex art. 606, comma 1, lett.e), cod. proc. pen., per essere la motivazione meramente apparente, illogica econtraddittoria in quanto in contrasto con i principi sanciti dalla Corte dicassazione in tema di motivazione sul periculum in mora, nonché in contrastocon il dictum della sentenza di annullamento con rinvio n. 30599 del 2025.Si duole, anzitutto, che il provvedimento impugnato non aveva motivatosulla relazione stimativa giurata prodotta dalla difesa, dalla quale risultava incapo a [OSCURATO:PERSONA] l’esistenza di un compendio immobiliare del valore di€. 4.700.000 circa, omettendo di spiegare perché, a fronte di una simile garanziareale, sussisterebbe ancora un pericolo concreto ed attuale di depauperamento.Lamenta, poi, l’automatismo logico per cui il provvedimento impugnatodesume il periculum dalla stessa condotta contestata, affermando che le indagini«restituiscono il quadro di condotte dimostrative di una propensione alladistrazione di somme».

Censura l’automatismo logico e richiama giurisprudenzadi legittimità secondo cui la motivazione sul periculum «è apparente o di merostile perché collega. sulla base di un automatismo congetturale, l'entità deldebito tributario a condotte distrattive» (Sez. 3, n. 17891 del 13/05/2025; Sez.3, n. 17892 del 13/05/2025; Sez. 3, n. 17893 del 13/05/2025).Sostiene, infine, che il pericolo di dispersione delle garanzie patrimoniali nonpuò essere presunto dalla natura del reato contestato, ma deve fondarsi suelementi specifici e ulteriori, quali atti di disposizione patrimoniale sospetti otentativi di occultamento, del tutto assenti nel caso di specie.7.

Il Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], si èriportato alla requisitoria scritta e ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.8.

Il difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di ReggioCalabria, ha depositato documentazione in data 1 aprile 2026 e ha conclusoinsistendo nell’accoglimento dei motivi di ricorso e nell’annullamento dellaordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso va rigettato.2.

Occorre premettere che, secondo consolidata giurisprudenza dilegittimità, il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia disequestro preventivo o probatorio può essere proposto solo per violazione dilegge, in tale nozione dovendosi comprendere, sia gli "errores in iudicando" o "inprocedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparatoargomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privodei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi,inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

U,n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 – 01; Sez.

U., n. 25933 del29/05/2008, Malgioglio, non mass. sul punto; Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023 –01, Mannolo, Rv. 285608 – 01).In tema di impugnazione di misure cautelari reali, la Suprema Corte haprecisato che rientrano nella nozione di violazione di legge, per la quale soltantopuò essere proposto ricorso per cassazione ex art. 325, comma 1, cod. proc.pen., anche l'assoluta mancanza di motivazione e la motivazione apparente,sicché il tribunale del riesame, a fronte di specifiche censure mosse dal ricorrentein ordine al "fumus commissi delicti", è tenuto, nei limiti del giudizio cautelare, afornire adeguata motivazione circa l'infondatezza, l'indifferenza o la superfluitàdegli argomenti opposti con il ricorso, incorrendo, in caso contrario, nelladenunciata "violazione di legge", cui consegue l'annullamento con rinviodell'impugnata ordinanza (Sez. 2, n. 37100 del 07/07/2023, De, Rv. 285189 -01).Va ricordato, infine, che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità,in tema di ricorso per cassazione, la mancanza assoluta di motivazione e lamotivazione meramente apparente integrano il vizio di violazione di leggededucibile ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., venendo inrilievo l'inosservanza dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., che, in ossequio aquanto prescritto dall'art. 111, comma sesto, Cost., prevede che le sentenze e leordinanze debbano essere motivate a pena di nullità (Sez.

U, n. 5876 del28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710 – 01; Sez.

U, n. 25080 del 28/05/2003,Pellegrino, Rv. 224611 – 01; Sez. 1, n. 11721 del 14/03/2025, Rv. 287771 -01).3.

Va, altresì, ricordato che «il provvedimento di sequestro preventivo di cuiall'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del "periculum in mora",da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effettoablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che,nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione oalienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenzadel bene al novero di quelli confiscabili "ex lege"» (Sez.

U, n. 36959 del24/06/2021, Ellade, Rv. 281848-01: fattispecie relativa a sequestro preventivofinalizzato alla confisca del profitto del reato in ordine al quale la Corte hachiarito che l'onere di motivazione può ritenersi assolto allorché il provvedimentosi soffermi sulle ragioni per cui, nelle more del giudizio, il bene potrebbe esseremodificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato).La necessità di una specifica motivazione sull’esigenza di anticipare l’effettoablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio è stata ribadita anchedalla successiva giurisprudenza (Sez. 3, n. 9206 del 07/11/2023, dep. 2024,decisorio che colleghi la pericolosità alla mera natura obbligatoria della confisca,in assenza di previsioni di segno contrario, e che la motivazione relativa allasussistenza del "periculum" non può essere imperniata sulla mera naturafungibile del denaro).4.

Ciò premesso, ritiene la Corte che non sussista la lamentata violazione dilegge.Precisato che il periculum in mora non si può identificare con l’interesse asalvaguardare il patrimonio, osserva la Corte che, decidendo in sede di rinvio aseguito dell’annullamento della Corte di cassazione, il Tribunale del riesame diReggio [OSCURATO:PERSONA] ha nuovamente rigettato la richiesta di riesame propostanell’interesse dell’indagato [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestropreventivo emesso dal G.i.p. del Tribunale di Palmi in data 28 gennaio 2025,riportandosi agli argomenti della precedente ordinanza, che evidenziavano ilpericolo di dispersione dei beni, ed aggiungendo che le indagini, e quantoosservato in punto di fumus commissi delicti, restituivano il quadro di condottedimostrative di una propensione alla distrazione di somme, costituenti comunqueillecito profitto di evasione fiscale, realizzate anche in un periodo duraturo.Infatti, tali condotte riguardavano gli anni dal 2017 al 2021, quindi erano staterealizzate in un arco temporale cospicuo e prolungato.In altre parole, il Tribunale del riesame – superando la motivazionetautologica del primo provvedimento, consistita nella identificazione delpericulum in mora nella persistenza delle disponibilità, in capo al [OSCURATO:PERSONA], dellerisorse sottratte all’erario – ha individuato il segni del periculum nelle condottedistrattive protrattesi per più anni.L’ordinanza impugnata ha, in tal modo, fornito, in ordine alla sussistenza delpericulum in mora, una motivazione specifica e individualizzata, non apparente –in quanto consente di ricostruire in modo chiaro e coerente l'iter logico seguitodal giudice, che ha dato puntuale attuazione al principio di diritto affermato dallaCorte di cassazione in sede di annullamento – e come tale sottratta al sindacatodi legittimità, che, come sopra chiarito, in tema di impugnazione di misurecautelari reali è limitato al vizio di violazione di legge.5.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 09/04/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteLuca [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del riesame di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],che si è riportato alla requisitoria scritta e ha concluso chiedendo il rigetto delricorso;udito il difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di [OSCURATO:PERSONA],che ha insistito nell’accoglimento dei motivi di ricorso e nell’annullamento dellaordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di Tribunale del riesame, conl’ordinanza del 23 dicembre 2025 in epigrafe, decidendo in sede di rinvio aseguito di annullamento della Corte di cassazione, ha rigettato la richiesta diriesame proposta nell’interesse dell’indagato [OSCURATO:PERSONA] avverso ildecreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. del Tribunale di Palmi in data28 gennaio 2025.2. Il G.i.p. del Tribunale di Palmi, con provvedimento emesso in data 28gennaio 2025 su richiesta del Pubblico Ministero, aveva disposto il sequestro deldenaro e delle giacenze dei conti correnti bancari o postali, intestati, cointestati onella disponibilità del Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] e dell’indagatoDomenico [OSCURATO:PERSONA] fino al valore di €. 2.723.439,42 ovvero, in mancanza disomme di denaro immediatamente acquisibili, il sequestro di ogni bene mobileed immobile di cui il consorzio ed il [OSCURATO:PERSONA] avessero la proprietà o ladisponibilità, fino al valore di €. 2.723.439,42, in relazione ai reati di cui agli artt.10-bis e 5 d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74 ascritti a [OSCURATO:PERSONA], qualepresidente e legale rappresentante del predetto ente consortile territoriale, inragione del mancato pagamento dei contributi erariali relativi al consorziomedesimo.3. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di Tribunale del riesame, conl’ordinanza del 27 febbraio 2025, aveva rigettato la richiesta di riesame propostanell’interesse dell’indagato [OSCURATO:PERSONA] confermando il decreto disequestro preventivo emesso dal G.i.p. del Tribunale di Palmi in data 28 gennaio2025.4. La Corte di cassazione, con sentenza n. n. 30599 dell’ 8 luglio 2025,decidendo sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], riteneva che le doglianzeconcernenti la motivazione del periculum in mora – ritenuta imperniata sullapersistenza delle disponibilità, in capo al [OSCURATO:PERSONA], delle risorse sottratte all’erario– fossero fondate in quanto il Tribunale, nell’affermare la sussistenza di talepresupposto di applicabilità della misura, aveva svolto considerazionitautologiche, non rispondenti ai principi affermati nella sentenza delle SezioniUnite Ellade (Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848 - 01),affermando che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto nelle more occultare odisperdere i beni sequestrati. Annullava, quindi, l’ordinanza del Tribunale delRiesame di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al periculum in mora e rinviava pernuovo giudizio sul punto al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] competente ai sensidell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen.5. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di Tribunale del riesame, conl’ordinanza del 23 dicembre 2025 in epigrafe, decidendo in sede di rinvio aseguito dell’annullamento della Corte di cassazione, ha nuovamente rigettato larichiesta di riesame proposta nell’interesse dell’indagato [OSCURATO:PERSONA] il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. del Tribunale diPalmi in data 28 gennaio 2025, riportandosi agli argomenti della precedenteordinanza che evidenziavano il pericolo di dispersione dei beni, ed aggiungendo«che le indagini e quanto osservato in punto di fumus commissi delictirestituiscono il quadro di condotte dimostrative di una propensionealla distrazione di somme, costituenti comunque illecito profitto di evasionefiscale, realizzata anche in un periodo duraturo. Infatti, tali condotteriguardavano gli anni dal 2017 al 2021, quindi in un arco temporale cospicuo eprolungato» (pag. 7 dell’ordinanza impugnata).«Si comprende quindi che il ricorrente – così come non ha ottemperato alpagamento delle imposte – potrebbe avere interesse, vista la sussistenza di unprocedimento a suo carico e di una possibile confisca, a eliminare la garanziacostituita per l'appunto dal suo patrimonio.Tuttavia, il dato che forse maggiore rilievo assume ai fini della valutazione disussistenza di detto presupposto è che al Consorzio di bonifica sono statisequestrati beni per euro 285.641,24 euro, mentre al [OSCURATO:PERSONA] beni percomplessivi euro 2.437.800,92 (cfr. verbale di esecuzione del sequestro). Sicomprende quindi come la maggior parte delle somme volte a coprire ilsequestro sia riconducibile al [OSCURATO:PERSONA], mentre i cespiti di pertinenza delConsorzio, sono una parte molto ridotta. Ne consegue che alla luce di talecircostanza, il [OSCURATO:PERSONA] possa avere uno specifico interesse a salvaguardare lapropria posizione patrimoniale, volendo evitare di essere colpito da confisca alposto dell'ente.» (pag. 7 e 8 dell’ordinanza impugnata).6. Avverso l’ordinanza del Tribunale del Riesame di [OSCURATO:PERSONA] haproposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore difiducia, affidato ad un unico, articolato, motivo di ricorso, con il quale lamentainosservanza ed erronea applicazione dell’art. 321 cod. proc. pen. in relazione alpresupposto del periculum in mora, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc.pen., nonché, contestualmente, vizio di motivazione, ex art. 606, comma 1, lett.e), cod. proc. pen., per essere la motivazione meramente apparente, illogica econtraddittoria in quanto in contrasto con i principi sanciti dalla Corte dicassazione in tema di motivazione sul periculum in mora, nonché in contrastocon il dictum della sentenza di annullamento con rinvio n. 30599 del 2025.Si duole, anzitutto, che il provvedimento impugnato non aveva motivatosulla relazione stimativa giurata prodotta dalla difesa, dalla quale risultava incapo a [OSCURATO:PERSONA] l’esistenza di un compendio immobiliare del valore di€. 4.700.000 circa, omettendo di spiegare perché, a fronte di una simile garanziareale, sussisterebbe ancora un pericolo concreto ed attuale di depauperamento.Lamenta, poi, l’automatismo logico per cui il provvedimento impugnatodesume il periculum dalla stessa condotta contestata, affermando che le indagini«restituiscono il quadro di condotte dimostrative di una propensione alladistrazione di somme». Censura l’automatismo logico e richiama giurisprudenzadi legittimità secondo cui la motivazione sul periculum «è apparente o di merostile perché collega. sulla base di un automatismo congetturale, l'entità deldebito tributario a condotte distrattive» (Sez. 3, n. 17891 del 13/05/2025; Sez.3, n. 17892 del 13/05/2025; Sez. 3, n. 17893 del 13/05/2025).Sostiene, infine, che il pericolo di dispersione delle garanzie patrimoniali nonpuò essere presunto dalla natura del reato contestato, ma deve fondarsi suelementi specifici e ulteriori, quali atti di disposizione patrimoniale sospetti otentativi di occultamento, del tutto assenti nel caso di specie.7. Il Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], si èriportato alla requisitoria scritta e ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.8. Il difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di ReggioCalabria, ha depositato documentazione in data 1 aprile 2026 e ha conclusoinsistendo nell’accoglimento dei motivi di ricorso e nell’annullamento dellaordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso va rigettato.2. Occorre premettere che, secondo consolidata giurisprudenza dilegittimità, il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia disequestro preventivo o probatorio può essere proposto solo per violazione dilegge, in tale nozione dovendosi comprendere, sia gli "errores in iudicando" o "inprocedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparatoargomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privodei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi,inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U,n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 – 01; Sez. U., n. 25933 del29/05/2008, Malgioglio, non mass. sul punto; Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023 –01, Mannolo, Rv. 285608 – 01).In tema di impugnazione di misure cautelari reali, la Suprema Corte haprecisato che rientrano nella nozione di violazione di legge, per la quale soltantopuò essere proposto ricorso per cassazione ex art. 325, comma 1, cod. proc.pen., anche l'assoluta mancanza di motivazione e la motivazione apparente,sicché il tribunale del riesame, a fronte di specifiche censure mosse dal ricorrentein ordine al "fumus commissi delicti", è tenuto, nei limiti del giudizio cautelare, afornire adeguata motivazione circa l'infondatezza, l'indifferenza o la superfluitàdegli argomenti opposti con il ricorso, incorrendo, in caso contrario, nelladenunciata "violazione di legge", cui consegue l'annullamento con rinviodell'impugnata ordinanza (Sez. 2, n. 37100 del 07/07/2023, De, Rv. 285189 -01).Va ricordato, infine, che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità,in tema di ricorso per cassazione, la mancanza assoluta di motivazione e lamotivazione meramente apparente integrano il vizio di violazione di leggededucibile ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., venendo inrilievo l'inosservanza dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., che, in ossequio aquanto prescritto dall'art. 111, comma sesto, Cost., prevede che le sentenze e leordinanze debbano essere motivate a pena di nullità (Sez. U, n. 5876 del28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710 – 01; Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003,Pellegrino, Rv. 224611 – 01; Sez. 1, n. 11721 del 14/03/2025, Rv. 287771 -01).3. Va, altresì, ricordato che «il provvedimento di sequestro preventivo di cuiall'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del "periculum in mora",da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effettoablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che,nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione oalienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenzadel bene al novero di quelli confiscabili "ex lege"» (Sez. U, n. 36959 del24/06/2021, Ellade, Rv. 281848-01: fattispecie relativa a sequestro preventivofinalizzato alla confisca del profitto del reato in ordine al quale la Corte hachiarito che l'onere di motivazione può ritenersi assolto allorché il provvedimentosi soffermi sulle ragioni per cui, nelle more del giudizio, il bene potrebbe esseremodificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato).La necessità di una specifica motivazione sull’esigenza di anticipare l’effettoablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio è stata ribadita anchedalla successiva giurisprudenza (Sez. 3, n. 9206 del 07/11/2023, dep. 2024,decisorio che colleghi la pericolosità alla mera natura obbligatoria della confisca,in assenza di previsioni di segno contrario, e che la motivazione relativa allasussistenza del "periculum" non può essere imperniata sulla mera naturafungibile del denaro).4. Ciò premesso, ritiene la Corte che non sussista la lamentata violazione dilegge.Precisato che il periculum in mora non si può identificare con l’interesse asalvaguardare il patrimonio, osserva la Corte che, decidendo in sede di rinvio aseguito dell’annullamento della Corte di cassazione, il Tribunale del riesame diReggio [OSCURATO:PERSONA] ha nuovamente rigettato la richiesta di riesame propostanell’interesse dell’indagato [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestropreventivo emesso dal G.i.p. del Tribunale di Palmi in data 28 gennaio 2025,riportandosi agli argomenti della precedente ordinanza, che evidenziavano ilpericolo di dispersione dei beni, ed aggiungendo che le indagini, e quantoosservato in punto di fumus commissi delicti, restituivano il quadro di condottedimostrative di una propensione alla distrazione di somme, costituenti comunqueillecito profitto di evasione fiscale, realizzate anche in un periodo duraturo.Infatti, tali condotte riguardavano gli anni dal 2017 al 2021, quindi erano staterealizzate in un arco temporale cospicuo e prolungato.In altre parole, il Tribunale del riesame – superando la motivazionetautologica del primo provvedimento, consistita nella identificazione delpericulum in mora nella persistenza delle disponibilità, in capo al [OSCURATO:PERSONA], dellerisorse sottratte all’erario – ha individuato il segni del periculum nelle condottedistrattive protrattesi per più anni.L’ordinanza impugnata ha, in tal modo, fornito, in ordine alla sussistenza delpericulum in mora, una motivazione specifica e individualizzata, non apparente –in quanto consente di ricostruire in modo chiaro e coerente l'iter logico seguitodal giudice, che ha dato puntuale attuazione al principio di diritto affermato dallaCorte di cassazione in sede di annullamento – e come tale sottratta al sindacatodi legittimità, che, come sopra chiarito, in tema di impugnazione di misurecautelari reali è limitato al vizio di violazione di legge.5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 09/04/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteLuca [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 27422/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris