CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 febbraio 2026
Cassazione n. 11388/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A, [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente - ricorrente incidentale –nonché contro[OSCURATO:PERSONA];- ricorrente principale - controricorrente incidentale -avverso la sentenza n. 2911/2024 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 22/08/2024 R.G.N. 2272/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliNou mdeerol r egistro generale 3883/2025Numero sezionale 953/202625/02/2026 dalla Consigliera [OSCURATO:PERSONA]. Numero di raccolta generale 11388/20261. La Corte d’appello di Napoli, giudicando in sede di rinvio dallaCorte di Cassazione (ordinanza n. 18254 del 2023) e per quantoancora rileva, ha accertato lo svolgimento di un rapporto dilavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato tra [OSCURATO:SOCIETA] dal 19.7.1999 al31.12.2003 ed ha respinto le altre domande del lavoratore,volte alla declaratoria di illegittimità del licenziamento, rilevandoche la lettera del 24.11.2003, con cui la società aveva appostoun termine alla durata del rapporto tra le parti, non potessequalificarsi come atto di recesso.2. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsoper cassazione affidato a sette motivi. La UnipolSai Assicurazionispa ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorsoincidentale condizionato con due motivi. Entrambe le partihanno depositato memoria.3. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato di depositare l’ordinanza neisuccessivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.,come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.Ragioni della decisioneRicorso principale di [OSCURATO:PERSONA] Iannucci1. Col primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazionedell’art. 384 c.p.c., per inosservanza del principio di dirittoenunciato dalla Corte di Cassazione, con la pronuncia diannullamento con rinvio, in virtù del quale doveva considerarsiil negozio unilaterale rappresentato dalla lettera del 24.11.2003come atto avente natura giuridica di licenziamento (scritto).Numero registro generale 3883/20252. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art.N umero sezionale 953/2026Numero di raccolta generale 11388/2026360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazionDeat a pubblicazione 27/04/2026degli artt. 2909 c.c., 324 e 112 c.p.c., per avere il giudice delrinvio omesso di considerare l’intervenuta formazione delgiudicato sulla natura di licenziamento (scritto) dell’atto dirisoluzione del rapporto, nonché violazione dell’art. 112 c.p.c.per ultrapetizione o extra petizione. A quest’ultimo riguardo, siassume che la società non ha mai contestato negli scrittidifensivi la qualificazione della lettera del 24.11.2003 come attodi licenziamento, avente forma scritta secondo il tribunale eorale secondo la Corte d’appello, ed ha anzi proposto domandariconvenzionale per il risarcimento del danno da tardivaimpugnazione del licenziamento e poi appello incidentale sulpunto; che la qualifica di licenziamento scritto è stata data dallasentenza rescindente; che Corte di rinvio ha travalicato i limitidelle domande e delle eccezioni delle parti rimettendo indiscussione la natura giuridica di quell’atto.3. Con il terzo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 4 c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 112c.p.c., per omessa pronuncia su una parte della domandaproposta col ricorso introduttivo della controversia, formulata invia subordinata, concernente l’inefficacia, l’invalidità e la nullitàdell’intervenuta interruzione unilaterale del rapporto dispostaalla data del 31.12.2003.4. Con il quarto motivo si addebita alla sentenza la violazionedegli art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., incombinato disposto con l’art. 111 Cost. e in relazione all’art. 360n. 4 c.p.c., con nullità della sentenza per motivazione apparentee, specificamente, per l’inaccessibilità delle concrete ragioni percui, all’atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], sia stata assiomaticamenteassegnata natura di modifica contrattuale; inoltre, l’omessoNumero registro generale 3883/2025esame di un fatto decisivo per il giudizio, che era stato oggettoN umero sezionale 953/2026Numero di raccolta generale 11388/2026di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.cD.a,t a pubblicazione 27/04/2026consistente nella unilateralità della cosiddetta proroga e dellavolontà estintiva e nella conseguenziale inesistenza di unaccordo, che avrebbe dovuto condurre a qualificare l’atto inparola con licenziamento scritto.5. Con il quinto motivo si denuncia la violazione o falsaapplicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., degliart. 1321, 1325, 1326, 1372 c.c., per aver il giudice del rinviolegittimato una modifica unilaterale della tipologia del rapporto,da parte datoriale, in violazione dell’indisponibilità del vincolocontrattuale ed avendo travisato il contenuto della sentenzarescindente.6. Con il sesto motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione delle regole diinterpretazione dell’atto unilaterale dettate dal combinatodisposto degli artt. 1324, 1362, 1363, 1366, 1367, 1368 e 1370c.c., per avere la Corte territoriale, in sede di rinvio, ritenutosussistente un accordo relativo all'apposizione del termine didurata del rapporto in modo apodittico e senza fornire alcunamotivazione.7. Con il settimo motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c.invocandosi la condanna della controparte alle spese di litequale effetto dell’accoglimento dei motivi di ricorso.8. Il primo motivo del ricorso principale è fondato.8.1. La pronuncia rescindente, accogliendo il terzo motivo diricorso della società, ha affermato il principio di diritto in virtùdel quale “non è qualificabile come licenziamento orale il recessodatoriale per compimento del termine apposto al contratto dilavoro, sia esso autonomo o subordinato, allorquando la volontàdi recedere sia espressa in forma scritta, temporalmNeumnetreo r egistro generale 3883/2025Numero sezionale 953/2026identificata, semanticamente non equivocabile”; ha confNeurmmeroa dti ora ccolta generale 11388/2026la statuizione sulla natura subordinata del rapporto di lavoroDa,t a pubblicazione 27/04/2026avente veste formale di collaborazione autonoma; ha giudicatoassorbiti i residui motivi di ricorso e le questioni ivi posteconcernenti “l’eventuale conversione del rapporto a termine inrapporto a tempo indeterminato, le eventuali conseguenzeripristinatorie e risarcitorie del recesso, anche in relazione alleiniziative del lavoratore ed alla loro tempistica”.8.2. La Corte di rinvio ha premesso che “è possibile trasformareun contratto di lavoro a tempo indeterminato in un contratto dilavoro a termine, ma occorre il consenso delle parti, che nel casoin esame non vi è stato”; ha rilevato che “tuttavia, la scadenzadel termine invalidamente apposto al contratto di lavoro non èparificabile al licenziamento, con la conseguenza che l'azionediretta all'accertamento della illegittimità dell’apposizione deltermine e della conseguente cessazione del rapporto di lavoronon va proposta come impugnativa di licenziamento conrichiesta di applicazione delle conseguenze previste dall'art. 18legge n. 300 del 1970, bensì come azione di nullità dell'accordorelativo all'apposizione del termine”; ha osservato che “qualorala parte abbia erroneamente richiesto la declaratoria diillegittimità del licenziamento e la reintegrazione nel posto dilavoro, il giudice del merito non può emettere pronuncia dinullità della disdetta e di risarcimento dei danni senza ledere ilprincipio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato”; haritenuto che nel caso in esame il lavoratore non avesse propostoun’azione volta alla declaratoria di nullità del termine, maavesse erroneamente impugnato il licenziamento, e che taleerrore precludesse una pronuncia ripristinatoria e risarcitoria.8.3. Secondo l’insegnamento di questa S.C., il giudizio di rNinumveiroo r egistro generale 3883/2025Numero sezionale 953/2026si atteggia come un processo "chiuso", tendente ad unaN unmueroo dvi ara ccolta generale 11388/2026pronuncia in sostituzione di quella cassata, nell'ambito fissatDoat a pubblicazione 27/04/2026dalla sentenza di legittimità, e nel quale le parti sono obbligatea riproporre la controversia nei medesimi termini e nelmedesimo stato d'istruzione anteriore a quest'ultima decisione,senza possibilità di svolgere alcuna nuova attività probatoria oassertiva che non dipenda strettamente dalle statuizioni dellasentenza rescindente (Cass. n. 16954 del 2003; n. 23380 del2004; n. 327 del 2010; n. 22885 del 2015).8.4. Si è precisato che i limiti dei poteri attribuiti al giudice dirinvio sono diversi a seconda che la pronuncia di annullamentoabbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione dinorme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a puntidecisivi della controversia, ovvero per entrambe le ragioni: nellaprima ipotesi, il giudice deve soltanto uniformarsi, ex art. 384,primo comma, c.p.c., al principio di diritto enunciato dallasentenza di cassazione, senza possibilità di modificarel’accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo,mentre, nella seconda, non solo può valutare liberamente i fattigià accertati, ma anche indagare su altri fatti, ai fini di unapprezzamento complessivo in funzione della statuizione darendere in sostituzione di quella cassata, ferme le preclusioni edecadenze già verificatesi; nella terza ipotesi, infine, la suapotestas iudicandi, oltre ad estrinsecarsi nell’applicazione delprincipio di diritto, può comportare la valutazione ex novo deifatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cuiacquisizione, nel rispetto delle preclusioni e decadenzepregresse, sia consentita in base alle direttive impartite dalladecisione di legittimità (Cass., 7 agosto 2014, n. 17790, e 24ottobre 2019, n. 27337; Cass. n. 17240 del 2023).8.5. Si è costantemente affermato che il ricorso per cassazNiuomnereo r egistro generale 3883/2025Numero sezionale 953/2026avverso la decisione pronunciata in sede di rinvio imNpumliecroa d i iral ccolta generale 11388/2026potere-dovere della Suprema Corte di interpretare direttamentDeat a pubblicazione 27/04/2026il contenuto e la portata della propria precedente statuizione,mantenendo la propria decisione entro i limiti fissati dalla leggeper il giudizio di rinvio, nel rispetto del principio di dirittoenunciato non in via astratta ma agli effetti della decisione finale(v. Cass. n. 28646 del 2021).8.6. Nel caso in esame, l’ordinanza rescindente ha respinto iprimi due motivi di ricorso e quindi confermato la statuizione dimerito sulla natura subordinata a tempo pieno e indeterminatodel rapporto di lavoro, formalmente etichettato dalle parti comecollaborazione. Ha poi qualificato la lettera del 24.11.2003 comeimpropriamente giudicando assorbite le questioni“dell’eventuale conversione del rapporto a termine in rapportoa tempo indeterminato”, atteso che la qualificazione delrapporto a tempo indeterminato discendeva già dalriconoscimento della natura subordinata dello stesso incontrasto con il nomen iuris di collaborazione autonoma. D’altraparte, la sentenza d’appello cassata, sul presupposto propriodella natura subordinata a tempo indeterminato del rapporto dilavoro, aveva condannato la società alla reintegra qualeconseguenza dell’inefficacia del licenziamento (erroneamente)considerato orale. La ordinanza rescindente, nel dichiarareinammissibile i primi due motivi di ricorso per cassazione haconfermato e avvalorato la costruzione del rapporto come dilavoro subordinato a tempo indeterminato, pronunciandosi,nell’esame del terzo motivo, sulla natura scritta anziché oraledel licenziamento intimato. Dal punto di vista logico, ove si fossesupposto un rapporto di lavoro a tempo determinato, conscadenza il 31.12.2003, non vi sarebbe stato spazioN umpeeror r egistro generale 3883/2025Numero sezionale 953/2026ravvisare un licenziamento, ipotizzabile nell’ambito Nudmie ro udi nra ccolta generale 11388/2026rapporto a termine solo se intervenuto ante tempus. Data pubblicazione 27/04/20268.7. La Corte di rinvio non si è attenuta al dictum della pronunciarescindente nel momento in cui ha proceduto ad una autonomaqualificazione dell’atto negoziale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] come atto diillegittima unilaterale apposizione di un termine al rapporto dilavoro subordinato, escludendo che si trattasse di unlicenziamento scritto, in tal modo vanificando la sentenzarescindente che aveva qualificato quell’atto come licenziamento,specificandone la natura di licenziamento non orale bensìscritto.9. L’accoglimento del primo motivo di ricorso porta a giudicareassorbiti i motivi dal secondo al sesto, tutti presupponenti unadiversa lettura della ordinanza rescindente.10. Il settimo motivo di ricorso è inammissibile in quantoprospetta la cassazione della decisione sulle spese di lite qualemera conseguenza dell'accoglimento del ricorso, senza dedurrevizi che specificamente la inficino. Esso, pertanto, si presentaalla stregua di un "non motivo" (Cass. n. 17330 del 2015; Cass.n. 22478 del 2018; Cass. n. 721 del 2026).Ricorso incidentale della UnipolSai Assicurazioni spa1. Con il primo motivo è dedotta la violazione o falsaapplicazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. per non aver laCorte d’Appello rilevato l’intercorsa formazione del giudicato sulconsenso del sig. [OSCURATO:PERSONA] alla proroga contenuta nella letteradella Nuova MAA in data 24.11.2003 - in relazione all’art. 360,comma I, n. 3 c.p.c.; violazione o falsa applicazione dell’art. 416c.p.c. per non aver la Corte d’Appello rilevato il consenso delsig. [OSCURATO:PERSONA] a seguito della mancata contestazione in giudizio- in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; violazione ofalsa applicazione dell’art. 1326 c.c. per non aver la CNuomretreo r egistro generale 3883/2025Numero sezionale 953/2026d’Appello rilevato l’accettazione della proroga da parte Nduemle rso idgi r.a ccolta generale 11388/2026Iannucci per fatti concludenti - in relazione all’art. 360, commDaat a pubblicazione 27/04/2026I, n. 3 c.p.c.; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizioche è stato oggetto di discussione tra le parti (per non avere laCorte d’Appello considerato l’esecuzione del sig. [OSCURATO:PERSONA] diquanto previsto dalla lettera in data 24.11.2003 - in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.2. Con il secondo motivo è dedotta violazione o falsaapplicazione dell’art. 1227 c.c. (per non aver la Corte d’Appelloescluso il concorso di colpa del sig. [OSCURATO:PERSONA]) - in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra leparti (per non aver la Corte d’Appello considerato lasoccombenza del sig. [OSCURATO:PERSONA] nel primo giudizio da luiintrodotto contro la società esponente) - in relazione all’art.360, comma 1, n. 5 c.p.c.3. Entrambi i motivi sono inammissibili per la sovrapposizionedi mezzi d'impugnazione eterogenei, relativi alle diverse ipotesicontemplate dall'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., in quantologicamente incompatibili, posto che la violazione di norme didiritto presuppone come accertati e incontestati gli elementi delfatto in base ai quali si deve decidere della violazione o falsaapplicazione della norma, laddove il vizio di motivazione mira amettere in discussione proprio l’accertamento di quegli elementifattuali (v. per tutte Cass. n. 26874 del 2018).3.1. Il primo motivo è inammissibile anche perché non si misuracon il giudicato sulla natura subordinata a tempo pieno eindeterminato del rapporto di lavoro tra le parti, come sopraricostruito.3.2. Il secondo motivo è inammissibile anche perché Nunmoerno r egistro generale 3883/2025Numero sezionale 953/2026intercetta la complessiva ratio decidendi che sorreNgugmeero dli ara ccolta generale 11388/2026statuizione di rigetto dell’appello incidentale per non avere Dlaat a pubblicazione 27/04/2026società “allegato quali danni aveva subito a causa deldenunciato ritardo da parte del [OSCURATO:PERSONA]” (sentenza, p. 9).4. Per le ragioni esposte, deve trovare accoglimento il primomotivo del ricorso principale, con assorbimento dei motivi dalsecondo al sesto e inammissibilità del settimo motivo e deimotivi di ricorso incidentale. La sentenza impugnata deveessere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio allamedesima Corte d’appello, in diversa composizione, cheprocederà ad un nuovo esame della controversia e si atterrà allainterpretazione della pronuncia rescindente come sopra data, equindi alla qualificazione come licenziamento scritto dell’attonegoziale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dovendo valutare la ritualità etempestività della sua impugnativa. La Corte di rinvioprovvederà inoltre alla regolazione delle spese anche delgiudizio di legittimità.5. La declaratoria di inammissibilità del ricorso incidentalecostituisce presupposto processuale per il raddoppio delcontributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, deld.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. S.U. n. 4315 del 2020). P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, dichiaraassorbiti i motivi dal secondo al sesto e inammissibile il settimomotivo del ricorso principale ed i motivi del ricorso incidentale,cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto erinvia alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione,anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte dellaNumero registro generale 3883/2025ricorrente incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributoN umero sezionale 953/2026Numero di raccolta generale 11388/2026unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del commDaat a pubblicazione 27/04/20261 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso nell’adunanza camerale del 25 febbraio 2026La PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]