CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 marzo 2023
Cassazione n. 18254/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15407/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 61, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che l a rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, V [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] 52, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 5150/2019pubblicata i l 25/10/2019 RGN 2988/2015 .Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATOCHE 1.il Tribunale di Napoli, con sentenza del 30/6/2015, a seguito di ricorso depositato il 21/7/2011 da [OSCURATO:PERSONA], accertava la sussistenza di rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di Nuova MAA Assicurazioni (poi incorporata in [OSCURATO:PERSONA], a sua volta incorporata in UNIPOLSAI) dal 19/7/1999 al 31/12/2003 con mansioni di liquidatore sinistri V livello, fittiziamente formalizzato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa; 2.la Corte d’Appello di Napoli, in accoglimento dell'appello del lavoratore sul punto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, che confermava nel resto, dichiarava l'inefficacia del licenziamento intimato oralmente, ordinava a UNIPOLSAI il ripristino del rapporto di lavoro, condannava la società al pagamento del risarcimento del danno, stabilendo indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto contrattualmente dovuta mensilmente al ricorrente all'epoca del licenziamento, calcolata dal 12/2/2004 sino all'effettiva reintegra, oltre accessori, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dalla data di risoluzione fino al ripristino del rapporto; 3.la Corte di merito, in particolare: - riteneva che il complessivo materiale probatorio raccolto avesse offerto elementi chiari, esaustivi e convincenti dai quali dedurre che il rapporto intercorso tra le parti fosse stato caratterizzato dalla subordinazione (lavoratore stabilmente inserito nell'organizzazione aziendale, assoggettato al potere organizzativo, disciplinare e direttivo del datore di lavoro come ogni altro liquidatore dipendente, con obbligo di presenza, di orario, di autorizzazione per permessi o assenze, con retribuzione mensile fissa e continuativa non collegata ai risultati, con prestazione svolta all'interno della struttura produttiva della società); - escludeva di poter assegnare valore di intimazione di recesso alla proroga intervenuta con atto del 16/9/2003 del rapporto di collaborazione in essere sino a tutto il 31/12/2003, posto che nulla escludeva che il rapporto potesse ancora proseguire come in precedenza; - riteneva quindi provata l'esistenza di un licenziamento intimato verbalmente; - faceva decorrere il risarcimento del danno dalla data di offerta della prestazione, intervenuta formalmente in data 12/2/2004; - respingeva l'appello incidentale della società diretto al risarcimento dei danni (domanda già proposta in via riconvenzionale in primo grado) per avere l'originario ricorrente attivato tardivamente il ricorso di primo grado, dopo 8 anni dalla cessazione del rapporto; 4.avverso la sentenza di secondo grado propone ricorso per cassazione UNIPOLSAI con 5 motivi, illustrati da memoria; resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.con il primo motivo, parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2086, 2094, 2222 e 2224 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c., perché la sentenza ha ritenuto di fatto che possa ritenersi provato un rapporto di lavoro subordinato nonostante l’assenza di ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa e di un'assidua attività di controlloe vigilanza delle prestazioni lavorative; 2.il motivo è inammissibile, in quanto la Corte di merito ha proceduto al relativo accertamento di fatto ancorato a parametri congrui, logicamente motivati, e conformi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia; 3.la valutazione circa la sussistenza degli elementi dai quali inferire l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato costituisce, appunto, unaccertamento di fatto, rispetto al quale il sindacato della Corte di cassazione è equiparabile al più generale sindacato sul ricorso al ragionamento presuntivo da parte del giudice di merito; pertanto, il giudizio relativo alla qualificazione di uno specifico rapporto come subordinato o autonomo è censurabile ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. solo per ciò che riguarda l'individuazione dei caratteri identificativi del lavoro subordinato, per come tipizzati dall'art. 2094 c.c., mentre è sindacabile nei limiti ammessi dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. allorché si proponga di criticare il ragionamento (necessariamente presuntivo) concernente la scelta e la ponderazione degli elementi difatto, altrimenti denominati indici o criteri sussidiari disubordinazione, che hanno indotto il giudice del merito ad includere il rapporto controverso nell'uno o nell'altro schema contrattuale (Cass. n. 22846/2022, S.U. n. 379/1999); la sussistenza dell'elemento della subordinazionenell'ambito di un contratto di lavoro va correttamente individuata sulla base di una serie di indici sintomatici, comprovati dalle risultanze istruttorie, quali la collaborazione, la continuità della prestazione lavorativa e l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, da valutarsi criticamente e complessivamente, con un accertamento infatto insindacabile in sede di legittimità (Cass. n. 14434/2015); ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato in caso di prestazioni di natura intellettuale o professionale, l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui si presenta in forma attenuata in quanto non agevolmente apprezzabile a causa dell'atteggiarsi del rapporto, sicché occorrefare riferimento a criteri complementari e sussidiari, come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale, la cui valutazione difatto, rimessa al giudice del merito, se immune da vizi giuridici ed adeguatamente motivata, è insindacabile in sede di legittimità, ove è censurabile soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto (Cass. n. 5436/2019, n. 9252/2010); 4.con il secondo motivo, parte ricorrente deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (preteso vincolo di soggezione del sig. [OSCURATO:PERSONA] al potere direttivo, organizzativo e disciplinare della Nuova MAA), in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., perché la sentenza d’appello non ha provveduto all’esame della sussistenza del vincolo di subordinazione come sopra inteso sulla scorta della pacifica giurisprudenza; 5.il motivo è inammissibile; 6.la Corte d'appello di Napoli ha confermato le statuizioni di primo grado in ordine all’accertamento della natura subordinata del rapporto nel periodo in cui ha avuto esecuzione il contratto di collaborazione tra le parti, così realizzandosi ipotesi di cd. doppia conforme rilevante ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c. e dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; in tali cas i , il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. (nel testo riformulato applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012), deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. n. 26774/2016; conf. Cass. n. 20994/2019; v. anche Cass.n. 8320/2022), tenendo conto che ricorre l'ipotesi di «doppiaconforme», ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi exart. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico - argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Cass. n. 7724/2022, n. 29715/2018; cfr. anche Cass. n. 37382/2022); 7.con il terzo motivo subordinato, la compagnia assicuratrice censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 6, primo comma, della legge n. 604/1966, in relazione all’art. 360,n. 3, c.p.c., perché la lettera con cui il committente comunica al lavoratore la data di cessazione dell’incarico senza necessità di ulteriore disdetta deve essere considerata un atto scritto di licenziamento ai sensi dell’art. 2, primo comma, legge n. 604/1966, e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., ossia il preteso licenziamento orale del sig. [OSCURATO:PERSONA]; 8.con il quarto motivo subordinato, parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1 del d. lgs. n. 368/2001, dell’art. 6 della legge n. 604/1966 e dell’art. 18 della legge n. 300/1970, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., perché la Corte d’Appello, considerando che il contratto fra le parti era un contratto a termine, avrebbecomunque dovuto respingere la domanda del lavoratore volta ad ottenere la reintegrazione in servizio ed il risarcimento del danno, in quanto il sig. [OSCURATO:PERSONA] non ha offerto la prestazione lavorativa, e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (la pretesa offerta della prestazione lavorativa da parte del sig. [OSCURATO:PERSONA] a seguito del licenziamento), in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c.; 9.con il quinto motivo, viene dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., perché la Corte d’Appello non si è pronunciata sulla domanda oggetto dell’appello incidentale subordinato di UNIPOLSAI; 10.il terzo motivo è fondato per quanto di ragione;11.esso ha ad oggetto la lettera in data 24/11/2003 con la quale la Nuova MAA aveva comunicato all’odierno controricorrente quanto segue: “Facciamo riferimento alle intese intercorse e Le confermiamo la proroga dell’incarico in oggetto sino al 31/12/2003, data in cui scadrà l’incarico, senza obbligo di ulteriore disdetta da parte nostra”; si tratta effettivamente di una lettera con cui la committente ha comunicato per iscritto al collaboratore, in modo chiaro, certo, e semanticamente non equivocabile, la propria volontà di recedere dal rapporto in corso alla data del 31/12/2003, senza necessità di ulteriori comunicazioni; non è, pertanto, convincente la valutazione operata nel provvedimento impugnato per cui il testo scritto sarebbe stato superato in base ad una unilaterale e d inespressa aspettativa di possibile ulteriore proroga; 12.si deve, pertanto, affermare il principio di diritto secondo il quale non è qualificabile come licenziamento orale il recesso datoriale per compimento del termine apposto al contratto di lavoro, sia esso autonomo o subordinato, allorquando la volontà di recedere sia espressa in forma scritta, temporalmente identificata, semanticamente non equivocabile; 13.questioni diverse dalla forma scritta o verbale del recesso datoriale sono quelle dell’accertamento della natura subordinata del rapporto in luogo della natura autonoma oggetto di pattuizione contrattuale, per difetto genetico o funzionale, dell’eventuale conversione del rapporto a termine in rapporto a tempo determinato, delle eventuali conseguenze ripristinatorie e risarcitorie del recesso, anche in relazione alle iniziative del lavoratore ed alla loro tempistica; 14.in ordine alla prima questione ( accertamento della natura subordinata del rapporto in luogo della natura autonoma oggetto di pattuizione contrattuale), i giudici del doppio grado di merito si sono conformemente pronunciati nel senso della natura subordinata del rapporto, ed i correlati motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili per i motivi di cui sopra;15.le altre questioni, oggetto del quarto e quinto motivo, che dunque qui rimangono assorbiti, e quelle collegate, esclusa la qualificazione in termini di licenziamento verbale della comunicazione di recesso della società, dovranno essere riesaminate nel merito dal giudice indicato in dispositivo, cui è demandata anche la pronuncia sulle spese del presente grado di giudizio; P.Q.M. La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, inammissibili il primo e il secondo, assorbiti il quarto e il quinto. Cassa la sentenza imp