CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 gennaio 2024
Cassazione n. 05813/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24370/2018 R.G. proposto da domiciliato in Roma via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliat o in Roma , presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, con diritto di ricevere le comunicazioni all’indicato indirizzo PEC dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende -resistente - avverso la sentenza n. 753 /201 8 , depositata l’8 . 2 . 201 8 de lla Corte d’Appello diNapoli; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23.1.2024dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] L’attuale controricorrente, premesso di avere prestato servizio pressoil Ministero della Difesa nel settore di bonifica e rastrellamento degli ordigni esplosivi, si rivolse al Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, per chiedere la condanna del datore di lavoro al pagamento dei benefici economici previsti dall’art. 10, comma 1, del d. lgs. luogotenenzialen. 320 del 1946 maturati negli anni dal 1974 al 2006. A fronte del parziale riconoscimento del diritto e dell’eccezione di prescrizione sollevata dal Ministero della Difesa, il Tribunale dichiarò parzialmente cessata la materia del contendere e respinse, per il resto,la domanda. La Corte d’Appello di Napoli, in accoglimento dell’impugnazione del lavoratore, accertò il suo diritto all’indennitàper un totale di 507 giornate maturate tra il 1998 e il 2006 e condannò il Ministero al pagamento del relativo importo, da quantificare in separato giudizio. Contro la sentenza della Corte d’Appello il Ministero della Difesa ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo. Il lavoratore si è difeso con controricorso. Il ricorso è trattato incamera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso il Ministero denuncia , con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., « violazione e falsa applicazione dell’art. 2 e dell’art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 2268 del d.lgs. n. 66 del 2010».Il ricorrente sostiene che la Corte d’Appello non avrebbe potuto applicare l’art. 10 del d.lgs. luogotenenziale n. 320 del 1946, dovendosi intendere tale normativa abrogata, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, per effetto della sopravvenuta contrattazione collettiva a seguito della c.d. privatizzazione del pubblico impiego. Inoltre, si contesta il ragionamento della Corte territoriale secondo cui il d.lgs. luogotenenziale doveva intendersi vigente fino al 2010, essendone stata disposta l’abrogazione solo con il d.lgs. n. 66 del 2010 (art. 2268, n. 258). 2. Il ricorsoè inammissibile. Il Ministero pone una questione che non era stata fatta oggetto di eccezione nel giudizio di primo grado, come esso stesso riconosce a pagina 5 del ricorso, ponendosiil dubbio che possa trattarsi di questione nuovae fugandolo con il mero rilievo che se ne era tuttavia discusso in appello. Sennonché, emerge dalla sentenza impugnata, ma è lo stesso ricorso a precisarlo, che il Ministero, in primo grado, oltre ad eccepire la parziale prescrizione del diritto , aveva eccepito anche la parziale cessazione della materia del contendere, avendoriconosciuto il diritto del ricorrente all’indennità, sia pure per un numero inferiore di giornate ( 97 ) rispetto a quell e rivendicatedall’attuale controricorrente (507). Ebbene, l’eccepita parziale cessazione della materia del contendere,accolta come tale dal Tribunale con la conseguente statuizione e non impugnata dal Ministero, comporta la formazione del giudicato interno sul diritto del lavoratore all’indennità, potendosi ormai discutere soltanto del quantum debeatur, sia sotto il profilo della prescrizione parziale, sia con riguardo alla mancanza deidocumenti necessari a dimostrare lo svolgimento dell’attività di sminamento in giornate ulteriori rispetto a quelle spontaneamente riconosciute dal Ministero. A prescindere dal carattere improprio dell’uso della formula «cessazione della materia del contendere» – in presenza di un mero adempimento parziale rispetto alla più ampia pretesa del lavora tore e d in assenza di un accordo sopravvenuto tra le parti per una diversa regolamentazione del rapporto (v. Cass. S.U. n. 8980/2018) – rimane il fatto che l’adempimento spontaneo (o, perlomeno, l a dichiara zione di attivazione della «procedura di pagamento», posto che nella sentenza impugnata si legge che l’effettivo pagamento non era ancora avvenuto), unito a due eccezioni volte a contestare soltanto il numero delle giornateper cui è dovuta l’indennità, è incompatibile con una difesache ora è volta a negare in radice il presupposto normativo su cui si fonda l’intera domanda dell’attuale controricorrente. L’esplicita affermazione nella sentenza di primo grado della parziale cessazione della materia del contendere, di cui danno conto sia la sentenza d’appello, sia il ricorso per cassazione, comporta il riconoscimento del fondamento normativo della domanda del lavoratore e, in mancanza di impugnazione, è passata in giudicato. Ciò anche perchél’attuale ricorrente non sostiene in alcun modo di avere discriminato le giornate riconosciute e quelle contestate in base al riferimento cronologico al momento in cui l’avvento della contrattazione collettiva avrebbe implicitamente abrogato l’art. 10 del d.lgs. luogotenenziale n. 320 del 1946. Le uniche contestazioni riguardavano, secondolo stesso resoconto che ne dà il Ministero del ricorso per cassazione, la prescrizione e la prova documentale delle singole giornate.Infatti, in base al motivo di ricorso per cassazione si prospetta che avrebbe dovuto essere rigettata «la domanda quantomeno per le prestazioni rese nel periodo tra il 2001 ed il 2006», mentre la sentenza d’appello ha accolto la domanda del lavoratore che copre il periodo dal 1998 al 2006.Pertanto, il parziale diniego di pagamento non era mai stato motivato con la sopravvenuta abrogazione della norma invocata dal lavoratore, né il Ministero allega che le 97 giornate spontaneamente riconosciute fossero tutte maturare prima del sopravvenire della contrattazione collettiva. 3. Dichiarato inammissibile il ricorso, lespesedel presente giudizio di legittimitàseguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. 4. Si dà atto che, nonostante l’esito del giudizio , non sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto la parte ricorrente è un’amministrazione centrale dello Stato. P.Q.M. La Corte: dichiara inammissibile ilricorso ; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, li