CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 29291/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sul ricorso iscritto al n. 21818/2020 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], n. 7145/05/2019 depositata il 6 dicembre 2019 udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 22 ottobre 2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa dell’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’omonima impresa individuale esercente attività di manutenzione e riparazione di autoveicoli, un avviso di accertamento con il quale, sulla scorta delle risultanze delle indagini bancarie condotte ai sensi degli artt. 32, comma 1, n. 7) del D.P.R. n. 600 del 1973 e 51, comma 2, n. 7) del D.P.R. n. 633 del 1972 sui conti correnti a lui riferibili, rideterminava il reddito complessivo netto, il valore della produzione netta e il volume d’affari dichiarati dal predetto contribuente in relazione all’anno 2011, quantificando in 79.553 euro i maggiori ricavi imponibili; ne derivavano le conseguenti riprese fiscali ai fini dell’IRPEF, dell’IRAP e dell’IVA e l’irrogazione delle sanzioni amministrative di legge. [OSCURATO:PERSONA] impugnava tale avviso di accertamento dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] (CTP) di Ragusa, la quale, in parziale accoglimento del suo ricorso, rideterminava i ricavi da recuperare a tassazione nel minor importo di 32.114,12 euro, corrispondente al totale delle movimentazioni bancarie per le quali riteneva non essere stata fornita dal contribuente idonea giustificazione. La decisione veniva successivamente confermata dalla [OSCURATO:PERSONA] (CTR) della Sicilia, sezione staccata di Catania, che con sentenza n. 7145/05/2019 del 6 dicembre 2019 rigettava gli appelli autonomamente proposti da ambo le parti. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate ha spiegato ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., sono lamentate la violazione e la falsa applicazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., nonchè dell’art. 36 del D. Lgs. n. 546 del 1992. 1.1 Si sostiene che l’impugnata sentenza risulterebbe affetta da nullità per essere del tutto priva di motivazione o solo apparentemente motivata. 1.2 Viene soggiunto che il vizio denunciato risulta tanto evidente e radicale da sostanziare, a tutti gli effetti, una omessa pronuncia sui motivi di appello svolti dall’Ufficio . 1.3 Il ricorso è fondato. 1.4 Dopo aver integralmente riportato il contenuto della motivazione della pronuncia di primo grado, con la quale, all’esito dell’analisi delle singole movimentazioni bancarie poste a fondamento dell’atto impositivo oggetto di causa, erano stati distinti i versamenti e i prelevamenti ritenuti assistiti da idonea giustificazione da quelli non reputati tali, la Commissione regionale ha sinteticamente illustrato le doglianze sollevate da ambo le parti con i rispettivi atti di appello. In particolare, per quanto qui interessa, ha dato atto che l’Agenzia delle Entrate aveva contestato «le giustificazioni date dal primo giudice per le operazioni di cui ai nn. a): 5, 20; b): 2, 181 e 201, sostenendo che il decisum per lei sfavorevole avrebbe dovuto ridursi da € 47.438,59 a € 12.838,50». 1.5 Nell’immediato prosieguo, i giudici di seconde cure si sono laconicamente limitati ad osservare che «le censure mosse dall’Agenzia delle Entrate all’impugnata sentenza si risolv(eva)no in una mera affermazione di non condivisione delle imputazioni ritenute dai primi giudici con riferimento ai versamenti e alle movimentazioni sopra indicati», soggiungendo che per tale ragione l’appello doveva essere respinto. 1.6 La motivazione che sorregge il «decisum» è solo apparente, in quanto, pur essendo riconoscibile sotto il profilo materiale e grafico, non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico che ha condotto il collegio d’appello alla formazione del proprio convincimento. 1.7 Invero, a fronte delle contestazioni -di cui la stessa CTR dà atto- mosse dall’Ufficio in ordine ad alcune specifiche movimentazioni bancarie poste a base dell’accertamento fiscale, non vengono minimamente illustrate le ragioni per le quali risultava corretta la valutazione compiuta in proposito dai primi giudici. 1.8 Al riguardo, giova richiamare il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui nel processo tributario la motivazione della sentenza d’appello «per relationem»a quella di primo grado è legittima solo se il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione proposti (cfr. Cass. n. 17846/2025, Cass. n. 29779/2024, Cass. n. 30936/2023, Cass. n. 7454/2022). 1.9 Nel caso in esame è invece completamente mancata da parte della Commissione regionale un’autonoma disamina critica delle censure svolte dall’[OSCURATO:PERSONA]. 1.10 Si è, quindi, in presenza di una delle gravi anomalie motivazionali suscettibili di determinare la nullità della sentenza per inosservanza del cd. «minimo costituzionale» imposto dall’art. 111, comma 6, della Carta fondamentale (sull’argomento cfr. Cass. Sez. Un. nn. 8053-8054/2014 e le numerose successive pronunce conformi). 2. Va, conseguentemente, disposta, ai sensi degli artt. 383, comma 1, e 384, comma 2, prima parte, c.p.c. e 62, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992, la cassazione dell’impugnata pronuncia con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, la quale procederà a un nuovo esame della controversia offrendo congrua motivazione. 2.1 Al giudice del rinvio viene rimessa anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità, a norma degli artt. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c. e 62, comma 2, del D. Lgs. cit.. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, n