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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 maggio 2023

Cassazione n. 22453/2024

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. 12024/2023R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rapp. p.t. elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 54, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), come da procura speciale in atti. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rapp. p.t. -intimato- avverso l’ ORDINANZA d el TRIBUNALE di VENEZIA , [OSCURATO:PERSONA], nel proc. n. r.g. 1804/2022 depositata i l 11/05/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Lette le conclusioni scritte rassegnate dalla Procura Generale in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] haproposto ricorso per regolamento necessario di competenza ai sensi degli artt. 42 e 47 c.p.c. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. in relazione al provvedimento in data 11 maggio 2023, con cui il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata di Impresa, ha respinto l’eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla convenuta [OSCURATO:PERSONA] in favore della competenza del Tribunale di Milano, [OSCURATO:PERSONA], e ha ritenuto la propria competenza, disponendo il prosieguo del giudizio.

Il Tribunale di Venezia, [OSCURATO:PERSONA], ha premesso che [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. aveva convenuto in giudizio [OSCURATO:PERSONA] chiedendo che: a) fosse accertato che il pannello per l’edilizia da essa progettato e pronto ad essere immesso sul mercato non interferiva con la frazione italiana n. 502017000065731 del brevetto europeo EP2364841 B1 della convenuta; b) fosse dichiarata la nullità della frazione italiana n. 502017000065731 del brevetto europeo EP2364841 B1 di cui era titolare [OSCURATO:PERSONA] perché priva del requisito della novità, non supportata dal presupposto dell’altezza inventiva e non sufficientemente descritta in modo chiaro ed esaustivo; c) fosse accertata la non conformità del testo della traduzione della frazione italiana n. 502017000065731 rispetto al testo così come concesso del brevetto europeo EP2364841 B1, e conseguentemente fosse dichiarata l’inefficacia di quest’ultimo sul territorio italiano.

Il Tribunale ha quindi esaminato e respinto l’eccezione con cui [OSCURATO:PERSONA], costituitasi in giudizio, aveva dedotto l’incompetenza del Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata di Impresa, in favore della competenza del Tribunale di Milano, Sezione Specializzata di Impresa, a tal fine invocando l’applicazione del domicilio eletto ai sensi dell’art. 120, comma 3, c.p.i., sul rilievo che nella domanda di deposito della traduzione italiana del testo del brevetto europeo EP2364841 B1, di cui era titolare , aveva eletto domicilio presso un mandatorio brevettuale avente sede in Milano.

Il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata di Impresa, ha respinto l’eccezione, ha dichiarato la propria competenza ed ha disposto la remissione della causa sul ruolo per il prosieguo, rimarcando che la tematica dell’interesse ad agire sarebbe stato affrontato unitamente al merito.

Segnatamente, ha affermato che «Ai sensi del combinato disposto dei commi 2, 3, 6 e 6-bis dell’art. 120 c.p.i., pertanto, alle azioni di accertamento negativo si applicano tutti i criteri di giurisdizione e di competenza previsti per le azioni di nullità, decadenza, rivendica e contraffazione, e pertanto anche quello del luogo di commissione dei fatti lesivi del diritto di privativa.

L’applicabilità del c.d. forum commissi delicti alle azioni di accertamento negativo, dunque, a seguito dell’introduzione nell’art.120 c.p.i. del comma 6-bis da parte dell’art. 52, comma 2, del D. Lgs n.131/2010,è pacifica… Naturalmente, trattandosi di un’azione di accertamento negativo, il riferimento al luogo di commissione dei “fatti che si assumono lesivi del diritto dell’attore” deve essere correttamente inteso come al luogo in cui sarebbero stati commessi i fatti di cui l’attore nega la natura illecita e l’interferenza con il diritto di privativa vantato dal convenuto.

Nel caso di specie, il forum commissi delicti, nella peculiare accezione che si è appena vista, è nella circoscrizione del Tribunale di Venezia, giacché il pannello oggetto della domanda di accertamento negativo – che, allo stato, è pacifico sia stato realizzato in fase prototipale con la prospettiva di una sua commercializzazione –verrebbe prodotto nella sede dell’attrice, che si trova a [OSCURATO:PERSONA] (TV).» Il Tribunale ha, quindi, concluso che il fatto che la convenuta avesse eletto domicilio a Milano era irrilevante, giacché il foro del domicilio eletto previsto dall’art. 120, comma 3, c.p.i. prevale su quelli di cui al comma 2 della medesima norma, e quindi su quelli del luogo di domicilio/residenza/dimora del convenuto (in relazione ai quali appunto viene fatto “salvo quanto previsto nel comma 3”), mentre si trova in un rapporto di concorrenza,e non di prevalenza, rispetto al forum commissi delicti, giacché il comma 6 dell’art. 120 non fa esplicitamente salvo il comma 3, come già affermato da Cass. n. 35056/2021. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per regolamento di competenza avverso l’ordinanza datata 11 maggio 2023, sulla base di due motivi, illustrati con memoria. [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. è rimasta intimata.

Il Pubblico Ministero ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto l’accoglimento del regolamento e la dichiarazione della competenza per territorio del Tribunale di Milano, Sezione specializzata di Impresa, con le conseguenze di legge. [OSCURATO:PERSONA]: 2.1.-Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 38 c.p.c.

A parere della ricorrente, il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata di Impresa, aveva determinato la propria competenza in forza del criterio del locus commissi delicti, fondando tale determinazione su fatti mai allegati da alcuna parte in giudizio, ovvero che “il pannello oggetto della domanda di accertamento negativo [….] verrebbe prodotto nella sede dell’attrice, che si trova a [OSCURATO:PERSONA] (TV)”, giacché l’attrice [OSCURATO:PERSONA] aveva solamente allegato di aver prodotto un prototipo di facer (in gergo tecnico si identifica così il supporto flessibile che costituisce uno dei tre strati del pannello isolante), e non aveva mai allegato né provato l’esistenza o la commercializzazione del prodotto finito. 2.2.- Il primo motivo è inammissibile perché generico ed attinentea questione di merito. 3.- Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art.120 del d.l.gs. n. 30/2005 (codice della proprietà industriale) A parere della ricorrente il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata di Impresa, ha errato e disatteso i precedenti di legittimità richiamati , affermando l’irrilevanza dell’elezione di domicilio ex art. 120, comma 3, c.p.i. di SILCART, stante «il rapporto di concorrenza e non di prevalenza rispetto al forum commissi delicti, giacché il comma 6 dell’art. 120 non fa esplicitamente salvo il comma 3» Il Tribunale avrebbe, invece, dovuto escludere la propria competenza in favore del Tribunale di Milano, Sezione Specializzata di Impresa, avuta considerazione al domicilio eletto dalla convenuta. 4.1.- Il secondo motivo del regolamento di competenza è fondato e deve essere accolto. 4.2.- L’ art. 120 del d.l.gs. n. 30/2005 (c.p.i.) disciplina la competenza giurisdizionale e territoriale relativa alle azioni in materia di proprietà industriale e recita: «1.

Le azioni in materia di proprietà industriale i cui titoli sono concessi o in corso di concessione si propongono avanti l'autorità giudiziaria dello Stato, qualunque sia la cittadinanza, il domicilio o la residenza delle parti....

2. Le azioni previste al comma 1 si propongono davanti all'autorità giudiziaria del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, del luogo in cui il convenuto ha la dimora, salvo quanto previsto nel comma 3.

Quando il convenuto non ha residenza, nè domicilio nè dimora nel territorio dello Stato, le azioni sono proposte davanti all'autorità giudiziaria del luogo in cui l'attore ha la residenza o il domicilio.

Qualora nè l'attore, nè il convenuto abbiano nel territorio dello Stato residenza, domicilio o dimora è competente l'autorità giudiziaria di Roma.

3. L'indicazione di domicilio effettuata con la domanda di registrazione o di brevettazione e annotata nel registro vale come elezione di domicilio esclusivo, ai fini della determinazione della competenza e di ogni notificazione di atti di procedimenti davanti ad autorità giurisdizionali ordinarie o amministrative.

Il domicilio così eletto può essere modificato soltanto con apposita istanza di sostituzione da annotarsi sul registro a cura dell'Ufficio italiano brevetti e marchi.

4. La competenza in materia di diritti di proprietà industriale appartiene ai tribunali espressamente indicati a tale scopo dal D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168.

5. Per tribunali dei marchi e dei disegni e modelli comunitari ai sensi dell'art. 91 Reg. (CE) n. 40/94 e dell'art. 80 Reg. (CE) n. 2002/6 si intendono quelli di cui al comma 4.

6. Le azioni fondate su fatti che si assumono lesivi del diritto dell'attore possono essere proposte anche dinanzi all'autorità giudiziaria dotata di sezione specializzata nella cui circoscrizione i fatti sono stati commessi. 6 - bis.

Le regole di giurisdizione e competenza di cui al presente articolo si applicano altresì alle azioni di accertamento negativo anche proposte in via cautelare (comma aggiunto con il D.Lgs. n. 131 del 2010)».

L’art.120 c.p.i. declina, nelle prime articolazioni, i principi in tema di competenza territoriale così come ricavabili dall’art. 18 e 19 c.p.c., che disciplinano il foro generale delle persone fisiche e delle persone giuridiche.

L’art.120 c.p.i., infatti, innanzi tutto colloca il foro generale presso il convenuto e detta gli specifici criteri relazionali territoriali che, per le persone fisiche, sono individuati nel luogo della residenza o del domicilio del convenuto e, se questi sono sconosciuti, nel luogo della sua dimora, e, per le persone giuridiche, nel luogo ove esse hanno la sede legale e non anche quella secondaria, ove quest'ultima sia priva di una rappresentanza institoria (Cass. n. 5309/2020).

Ove il convenuto non abbia né residenza, né domicilio, né dimora nel territorio dello Stato, in via successivamente concorrente sono previsti due ulteriori fori generali tra loro alternativi: il luogo di residenza o di domicilio dell'attore.

In via ancora subordinata, è previsto un foro generale per il caso in cui non sia applicabile alcuno dei fori generali precedenti, presso l'autorità giudiziaria di Roma. 4.3.- La disciplina della competenza in materia di proprietà industriale, pur recependo il prevalente criterio del foro del convenuto, presenta anche proprie e significative disposizioni che interessano il presente giudizio e sono esplicitate ai commi 3, 6 e 6 bis del citato art.120 c.p.i. 4.4.-Il comma 3 introduce, sempre in relazione al convenuto, il criterio del “domicilio eletto”, secondo il quale «l’indicazione di domicilio effettuata con la domanda di registrazione o di brevettazione e annotata nel registro vale come elezione di domicilio esclusivo, ai fini della determinazione della competenza e di ogni notificazione di atti di procedimenti davanti ad autorità giurisdizionali ordinarie o amministrative.

Il domicilio così eletto può essere modificato soltanto con apposita istanza di sostituzione da annotarsi sul registro a cura dell'Ufficio italiano brevetti e marchi».

Trattasi di disposizione dalla quale si evince che il perdurante favor per il convenuto, secondo i criteri generali, è coniugato all’esigenza di assicurare stabilità e certezza ai procedimenti a tutela dei diritti in materia di proprietà industriale, sol che si consideri che il domicilio eletto è vincolante per il convenuto (domicilio esclusivo), e che la modifica del domicilio eletto è soggetta ad un procedimento per il quale è richiesta una specifica forma di pubblicità.

Quindi, in caso di elezione, il foro del domicilio eletto sarà senz'altro prevalente rispetto al foro generale indicato dal secondo comma, che –non a caso – prevede, quale deroga espressa al foro del convenuto, “salvo quanto previsto nel comma 3”. 4.5.- Una ulteriore deroga al principio del foro del convenuto è introdotta al comma 6, secondo il quale per le sole azioni “fondate su fatti che si assumono lesivi del diritto dell'attore” (in pratica, azioni di contraffazione), è previsto l'ulterioreforum commissi delicti concorrente, secondo il quale tali azioni “possono essere proposte anche dinanzi all'autorità giudiziaria dotata di sezione specializzata nella cui circoscrizione i fatti sono stati commessi”. 4.6.- Infine, il comma 6 - bis prevede che tutti i criteri appena elencati trovino applicazione per le azioni di accertamento negativo, anche proposte in via cautelare. 5.1.- Come già anticipato, il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata di Impresa, ha ritenuto la propria competenza, affermando che il domicilio eletto dalla convenuta presso il mandatario in Milano era irrilevante, giacché il foro del domicilio eletto previsto dall’art. 120, comma 3, c.p.i. prevale sugli altri fori previsti dal comma 2 della medesima norma, mentre si trova in un rapporto di concorrenza, e non di prevalenza , rispetto al forum commissi delicti, giacché il comma 6 dell’art. 120 non fa esplicitamente salvo il comma 3. 5.2.- Tale assunto va disatteso, in linea con le conclusioni rassegnate dalla Procura Generale, perché si fonda sull’erronea premessa che la fattispecie in esame ricada nell’ambito di applicazione del comma 6 dell’art.120 c.p.i., mentre così non è. 5.3.-Ferma la proponibilità di azioni di accertamento negativo, va ricordato che, come già affermato, certamente sussiste l'interesse ad agire con un'azione di mero accertamento negativo della propria condotta di contraffazione di un brevetto altrui, posto che tale azione mira a conseguire, mediante la rimozione di uno stato di incertezza oggettiva, un risultato utile giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l'intervento del giudice (Cass. n. 3885/2014), e ciò anche in assenza di un'espressa iniziativa contraria del titolare del diritto di privativa, poiché l'azione di accertamento non implica necessariamente l'attualità della lesione, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva, anche non preesistente al processo (Cass. n.29479/2022). 5.4.- La proposizione di un’azione di accertamento negativo della contraffazione non consente, però, l’applicazione della regola del forum commissi delicti di cui al comma 6 dell’art.120 c.p.i.

Con l’azione di accertamento negativo della contraffazione l’attore non agisce, invero, a tutela di un proprio diritto che ritiene attinto da un fatto lesivo altrui, ma deduce la “non lesività” di fatti a sé medesimo ascritti nei riguardi del convenuto titolare di un brevetto o di una registrazione: questa fattispecie è estranea a quella disciplinata dall’art.120, comma 6, e non consente la deroga della disciplina della competenza come prevista dall’art. 120, comma 3, c.p.i., in presenza, cioè di domicilio eletto del convenuto, ove questi non abbia spiegato domanda riconvenzionale, volta ad ottenere l’accertamento della contraffazione.

L’ermeneusi del comma 6 dell’art.120 cit. evidenzia che il forum commissi delicti(luogo della contraffazione) è previsto in favor del preteso danneggiato/attore, tanto è vero che può ricorrere in presenza di una pluralità di condizioni coesistenti, e cioè che vi si sia stato o sia prospettato un fatto lesivo e che questo “fatto sia stato lesivo di un diritto dell’attore”, mentre non rileva il “fatto non lesivo” o il “fatto lesivo del diritto del convenuto”: pertanto, la riconosciuta possibilità di agire con un azione di accertamento negativo ex comma 6 bis c.p.i. e la riconosciuta applicabilità dei criteri di competenza come definiti nell’art.120 c.p.i., non comporta affatto una modifica indotta del comma 6, come sembra ritenere il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata di Imprese.

Erra, pertanto il Tribunale lagunare ove sostiene che «trattandosi di un’azione di accertamento negativo, il riferimento al luogo di commissione dei “fatti che si assumono lesivi del diritto dell’attore” deve essere correttamente inteso come al luogo in cui sarebbero stati commessi i fatti di cui l’attore nega la natura illecita e l’interferenza con il diritto di privativa vantato dal convenuto», perché la regola di competenza del forum commissi delicti di cui si discute è dettata nell’interesse del danneggiato, e ciò che assume preminenza è la posizione processuale che deve rivestire il preteso danneggiato e cioè la posizione di attore, risultando altrimenti frustrata la ratiodella norma, che in caso di azione di accertamento negativo – seguendo l’interpretazione del Tribunale veneto – vedrebbe impropriamente applicata la regola in favore del preteso danneggiante.

L’autonomia dei commi 6 e 6 bis dell’art.120 c.p.i., anche se strettamente collegati, impone di verificare caso per caso se il fatto dedotto sia “lesivo” per l’attore, dando così possibile ingresso alla competenza concorrente ex comma 6, mentre ciò deve essere escluso ove l’attore deduca il fatto come “non lesivo per l’attore e non lesivo per il convenuto”, e quest’ultimo non abbia assunto, a sua volta, la veste di attore in riconvenzionale.

L’opposta lettura delle disposizioni in esame potrebbe surrettiziamente introdurre una possibilità di cd. forum shopping per l’attore, ovvero la facoltà di sottrarre strumentalmente il processo al suo giudice naturale, precostituito per legge. 5.5.- Ne consegue che il richiamo a Cass. n. 35056/2021, operato dal Tribunale di Venezia, non si confà al caso concreto ora in esame.

Ed invero, nella vicenda oggetto di esame da parte della citata pronuncia, gli attori avevano agito con un’azione di accertamento negativo delle condotte di contraffazione dei brevetti dei convenuti, per la nullità di tali brevetti e per i danni, ed i convenuti avevano proposto una domanda riconvenzionale di accertamento positivo della validità dei loro brevetti e di accertamento della loro violazione da parte degli attori.

Questa Corte ha, quindi, affermato, al riguardo, il principio secondo cui, in tema di competenza territoriale nelle azioni in materia di proprietà industriale, il principio di prevalenza del foro del domicilio eletto dal convenuto di cui al comma 3 dell'art. 120 c.p.i. vale solo per i fori indicati al precedente comma 2 del medesimo articolo (residenza, domicilio, dimora del convenuto), essendo invece concorrente con il foro previsto dal successivo comma 6, che prevede anche la competenza del giudice del luogo di commissione dei fatti di contraffazione o di concorrenza sleale, nella specie dedotti come commessi dagli attori, con la domanda riconvenzionale (Cass. n. 35056/2021).

Nel presente caso, invece, la convenuta SILCART non ha proposto alcuna domanda riconvenzionale di accertamento positivo degli illeciti concorrenziali da parte dell’attrice [OSCURATO:PERSONA], in modo tale da indurre l’applicazione del foro di cui al comma 6 dell’art. 120 c.p.i. 5.6.- Pertanto, sia all’azione di accertamento negativo della contraffazione, proposte dall’attrice, sul presupposto di non avere commesso alcun atto violativo della privativa della convenuta titolare di un brevetto o di una registrazione, sia alle azioni di nullità dei brevetti della convenuta, si applica il foro esclusivo del domicilio eletto da quest’ultima, ai sensi dell’art. 6 bis c.p.i., secondo il quale tale foro esclusivo si applica anche all’azione di accertamento negativo.

Al riguardo si è, invero, precisato che, in tema di competenza territoriale nelle azioni in materia di proprietà industriale, il principio di prevalenza del foro del domicilio eletto dal convenuto, di cui all'art. 120, comma 3, del d.lgs. n. 30 del 2005 (codice della proprietà industriale), sui primi tre fori elencati dal comma 2, è applicabile, in combinato disposto con il comma 6 bis della medesima norma, a tutte le azioni in cui il convenuto è titolare di un brevetto o di una registrazione, comprese quindi le azioni di accertamento negativo della contraffazione (Cass. n. 15623/2019). 6.-Va, quindi, affermato il seguente principio di diritto : «In tema di competenza territoriale nelle azioni in materia di proprietà industriale, il criterio concorrente del forum commissi delicti previsto dall’art. 120, comma 6, del d.l.gs. n. 30 del 2005 (codice della proprietà industriale) regola la competenza in favore del soggetto che ha subìto il preteso danno; esso può essere applicato solo in presenza di due condizioni coesistenti, e cioè che vi si sia stato o sia prospettato un fatto lesivo e che questo fatto sia stato lesivo di un diritto dell’attore; esso non rileva, invece, nel caso di azione di accertamento negativo della contraffazione,in cui l’attore non si pone come preteso danneggiato, in quanto non fa valere un fatto lesivo del proprio diritto, ma la non lesività della propria condotta rispetto al diritto del convenuto, restando in tal caso applicabile il foro del domicilio eletto dal convenuto titolare di un brevetto o di una registrazione, dicui all'art. 120, comma 3, del d.lgs. n. 30 del 2005, in combinato disposto con il comma 6 bis della medesima norma, che prevale , ove vi sia stata elezione di domicilio, sui primi tre fori elencati dal comma 2». 7.- In accoglimento del secondo motivo di ricorso, inammissibile il primo, l’ordinanza impugnata va pertanto cassata con la dichiarazione di competenza del Tribunale di Milano, Sezione Specializzata di Impresa.

Le parti vanno rimesse dinanzi a detto Tribunale anche per le spese del regolamento, con termine di legge per l

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. 12024/2023R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rapp. p.t. elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 54, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), come da procura speciale in atti. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rapp. p.t. -intimato- avverso l’ ORDINANZA d el TRIBUNALE di VENEZIA , [OSCURATO:PERSONA], nel proc. n. r.g. 1804/2022 depositata i l 11/05/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Lette le conclusioni scritte rassegnate dalla Procura Generale in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] haproposto ricorso per regolamento necessario di competenza ai sensi degli artt. 42 e 47 c.p.c. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. in relazione al provvedimento in data 11 maggio 2023, con cui il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata di Impresa, ha respinto l’eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla convenuta [OSCURATO:PERSONA] in favore della competenza del Tribunale di Milano, [OSCURATO:PERSONA], e ha ritenuto la propria competenza, disponendo il prosieguo del giudizio. Il Tribunale di Venezia, [OSCURATO:PERSONA], ha premesso che [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. aveva convenuto in giudizio [OSCURATO:PERSONA] chiedendo che: a) fosse accertato che il pannello per l’edilizia da essa progettato e pronto ad essere immesso sul mercato non interferiva con la frazione italiana n. 502017000065731 del brevetto europeo EP2364841 B1 della convenuta; b) fosse dichiarata la nullità della frazione italiana n. 502017000065731 del brevetto europeo EP2364841 B1 di cui era titolare [OSCURATO:PERSONA] perché priva del requisito della novità, non supportata dal presupposto dell’altezza inventiva e non sufficientemente descritta in modo chiaro ed esaustivo; c) fosse accertata la non conformità del testo della traduzione della frazione italiana n. 502017000065731 rispetto al testo così come concesso del brevetto europeo EP2364841 B1, e conseguentemente fosse dichiarata l’inefficacia di quest’ultimo sul territorio italiano. Il Tribunale ha quindi esaminato e respinto l’eccezione con cui [OSCURATO:PERSONA], costituitasi in giudizio, aveva dedotto l’incompetenza del Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata di Impresa, in favore della competenza del Tribunale di Milano, Sezione Specializzata di Impresa, a tal fine invocando l’applicazione del domicilio eletto ai sensi dell’art. 120, comma 3, c.p.i., sul rilievo che nella domanda di deposito della traduzione italiana del testo del brevetto europeo EP2364841 B1, di cui era titolare , aveva eletto domicilio presso un mandatorio brevettuale avente sede in Milano. Il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata di Impresa, ha respinto l’eccezione, ha dichiarato la propria competenza ed ha disposto la remissione della causa sul ruolo per il prosieguo, rimarcando che la tematica dell’interesse ad agire sarebbe stato affrontato unitamente al merito. Segnatamente, ha affermato che «Ai sensi del combinato disposto dei commi 2, 3, 6 e 6-bis dell’art. 120 c.p.i., pertanto, alle azioni di accertamento negativo si applicano tutti i criteri di giurisdizione e di competenza previsti per le azioni di nullità, decadenza, rivendica e contraffazione, e pertanto anche quello del luogo di commissione dei fatti lesivi del diritto di privativa. L’applicabilità del c.d. forum commissi delicti alle azioni di accertamento negativo, dunque, a seguito dell’introduzione nell’art.120 c.p.i. del comma 6-bis da parte dell’art. 52, comma 2, del D. Lgs n.131/2010,è pacifica… Naturalmente, trattandosi di un’azione di accertamento negativo, il riferimento al luogo di commissione dei “fatti che si assumono lesivi del diritto dell’attore” deve essere correttamente inteso come al luogo in cui sarebbero stati commessi i fatti di cui l’attore nega la natura illecita e l’interferenza con il diritto di privativa vantato dal convenuto. Nel caso di specie, il forum commissi delicti, nella peculiare accezione che si è appena vista, è nella circoscrizione del Tribunale di Venezia, giacché il pannello oggetto della domanda di accertamento negativo – che, allo stato, è pacifico sia stato realizzato in fase prototipale con la prospettiva di una sua commercializzazione –verrebbe prodotto nella sede dell’attrice, che si trova a [OSCURATO:PERSONA] (TV).» Il Tribunale ha, quindi, concluso che il fatto che la convenuta avesse eletto domicilio a Milano era irrilevante, giacché il foro del domicilio eletto previsto dall’art. 120, comma 3, c.p.i. prevale su quelli di cui al comma 2 della medesima norma, e quindi su quelli del luogo di domicilio/residenza/dimora del convenuto (in relazione ai quali appunto viene fatto “salvo quanto previsto nel comma 3”), mentre si trova in un rapporto di concorrenza,e non di prevalenza, rispetto al forum commissi delicti, giacché il comma 6 dell’art. 120 non fa esplicitamente salvo il comma 3, come già affermato da Cass. n. 35056/2021. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per regolamento di competenza avverso l’ordinanza datata 11 maggio 2023, sulla base di due motivi, illustrati con memoria. [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. è rimasta intimata. Il Pubblico Ministero ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto l’accoglimento del regolamento e la dichiarazione della competenza per territorio del Tribunale di Milano, Sezione specializzata di Impresa, con le conseguenze di legge. [OSCURATO:PERSONA]: 2.1.-Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 38 c.p.c. A parere della ricorrente, il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata di Impresa, aveva determinato la propria competenza in forza del criterio del locus commissi delicti, fondando tale determinazione su fatti mai allegati da alcuna parte in giudizio, ovvero che “il pannello oggetto della domanda di accertamento negativo [….] verrebbe prodotto nella sede dell’attrice, che si trova a [OSCURATO:PERSONA] (TV)”, giacché l’attrice [OSCURATO:PERSONA] aveva solamente allegato di aver prodotto un prototipo di facer (in gergo tecnico si identifica così il supporto flessibile che costituisce uno dei tre strati del pannello isolante), e non aveva mai allegato né provato l’esistenza o la commercializzazione del prodotto finito. 2.2.- Il primo motivo è inammissibile perché generico ed attinentea questione di merito. 3.- Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art.120 del d.l.gs. n. 30/2005 (codice della proprietà industriale) A parere della ricorrente il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata di Impresa, ha errato e disatteso i precedenti di legittimità richiamati , affermando l’irrilevanza dell’elezione di domicilio ex art. 120, comma 3, c.p.i. di SILCART, stante «il rapporto di concorrenza e non di prevalenza rispetto al forum commissi delicti, giacché il comma 6 dell’art. 120 non fa esplicitamente salvo il comma 3» Il Tribunale avrebbe, invece, dovuto escludere la propria competenza in favore del Tribunale di Milano, Sezione Specializzata di Impresa, avuta considerazione al domicilio eletto dalla convenuta. 4.1.- Il secondo motivo del regolamento di competenza è fondato e deve essere accolto. 4.2.- L’ art. 120 del d.l.gs. n. 30/2005 (c.p.i.) disciplina la competenza giurisdizionale e territoriale relativa alle azioni in materia di proprietà industriale e recita: «1. Le azioni in materia di proprietà industriale i cui titoli sono concessi o in corso di concessione si propongono avanti l'autorità giudiziaria dello Stato, qualunque sia la cittadinanza, il domicilio o la residenza delle parti.... 2. Le azioni previste al comma 1 si propongono davanti all'autorità giudiziaria del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, del luogo in cui il convenuto ha la dimora, salvo quanto previsto nel comma 3. Quando il convenuto non ha residenza, nè domicilio nè dimora nel territorio dello Stato, le azioni sono proposte davanti all'autorità giudiziaria del luogo in cui l'attore ha la residenza o il domicilio. Qualora nè l'attore, nè il convenuto abbiano nel territorio dello Stato residenza, domicilio o dimora è competente l'autorità giudiziaria di Roma. 3. L'indicazione di domicilio effettuata con la domanda di registrazione o di brevettazione e annotata nel registro vale come elezione di domicilio esclusivo, ai fini della determinazione della competenza e di ogni notificazione di atti di procedimenti davanti ad autorità giurisdizionali ordinarie o amministrative. Il domicilio così eletto può essere modificato soltanto con apposita istanza di sostituzione da annotarsi sul registro a cura dell'Ufficio italiano brevetti e marchi. 4. La competenza in materia di diritti di proprietà industriale appartiene ai tribunali espressamente indicati a tale scopo dal D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168. 5. Per tribunali dei marchi e dei disegni e modelli comunitari ai sensi dell'art. 91 Reg. (CE) n. 40/94 e dell'art. 80 Reg. (CE) n. 2002/6 si intendono quelli di cui al comma 4. 6. Le azioni fondate su fatti che si assumono lesivi del diritto dell'attore possono essere proposte anche dinanzi all'autorità giudiziaria dotata di sezione specializzata nella cui circoscrizione i fatti sono stati commessi. 6 - bis. Le regole di giurisdizione e competenza di cui al presente articolo si applicano altresì alle azioni di accertamento negativo anche proposte in via cautelare (comma aggiunto con il D.Lgs. n. 131 del 2010)». L’art.120 c.p.i. declina, nelle prime articolazioni, i principi in tema di competenza territoriale così come ricavabili dall’art. 18 e 19 c.p.c., che disciplinano il foro generale delle persone fisiche e delle persone giuridiche. L’art.120 c.p.i., infatti, innanzi tutto colloca il foro generale presso il convenuto e detta gli specifici criteri relazionali territoriali che, per le persone fisiche, sono individuati nel luogo della residenza o del domicilio del convenuto e, se questi sono sconosciuti, nel luogo della sua dimora, e, per le persone giuridiche, nel luogo ove esse hanno la sede legale e non anche quella secondaria, ove quest'ultima sia priva di una rappresentanza institoria (Cass. n. 5309/2020). Ove il convenuto non abbia né residenza, né domicilio, né dimora nel territorio dello Stato, in via successivamente concorrente sono previsti due ulteriori fori generali tra loro alternativi: il luogo di residenza o di domicilio dell'attore. In via ancora subordinata, è previsto un foro generale per il caso in cui non sia applicabile alcuno dei fori generali precedenti, presso l'autorità giudiziaria di Roma. 4.3.- La disciplina della competenza in materia di proprietà industriale, pur recependo il prevalente criterio del foro del convenuto, presenta anche proprie e significative disposizioni che interessano il presente giudizio e sono esplicitate ai commi 3, 6 e 6 bis del citato art.120 c.p.i. 4.4.-Il comma 3 introduce, sempre in relazione al convenuto, il criterio del “domicilio eletto”, secondo il quale «l’indicazione di domicilio effettuata con la domanda di registrazione o di brevettazione e annotata nel registro vale come elezione di domicilio esclusivo, ai fini della determinazione della competenza e di ogni notificazione di atti di procedimenti davanti ad autorità giurisdizionali ordinarie o amministrative. Il domicilio così eletto può essere modificato soltanto con apposita istanza di sostituzione da annotarsi sul registro a cura dell'Ufficio italiano brevetti e marchi». Trattasi di disposizione dalla quale si evince che il perdurante favor per il convenuto, secondo i criteri generali, è coniugato all’esigenza di assicurare stabilità e certezza ai procedimenti a tutela dei diritti in materia di proprietà industriale, sol che si consideri che il domicilio eletto è vincolante per il convenuto (domicilio esclusivo), e che la modifica del domicilio eletto è soggetta ad un procedimento per il quale è richiesta una specifica forma di pubblicità. Quindi, in caso di elezione, il foro del domicilio eletto sarà senz'altro prevalente rispetto al foro generale indicato dal secondo comma, che –non a caso – prevede, quale deroga espressa al foro del convenuto, “salvo quanto previsto nel comma 3”. 4.5.- Una ulteriore deroga al principio del foro del convenuto è introdotta al comma 6, secondo il quale per le sole azioni “fondate su fatti che si assumono lesivi del diritto dell'attore” (in pratica, azioni di contraffazione), è previsto l'ulterioreforum commissi delicti concorrente, secondo il quale tali azioni “possono essere proposte anche dinanzi all'autorità giudiziaria dotata di sezione specializzata nella cui circoscrizione i fatti sono stati commessi”. 4.6.- Infine, il comma 6 - bis prevede che tutti i criteri appena elencati trovino applicazione per le azioni di accertamento negativo, anche proposte in via cautelare. 5.1.- Come già anticipato, il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata di Impresa, ha ritenuto la propria competenza, affermando che il domicilio eletto dalla convenuta presso il mandatario in Milano era irrilevante, giacché il foro del domicilio eletto previsto dall’art. 120, comma 3, c.p.i. prevale sugli altri fori previsti dal comma 2 della medesima norma, mentre si trova in un rapporto di concorrenza, e non di prevalenza , rispetto al forum commissi delicti, giacché il comma 6 dell’art. 120 non fa esplicitamente salvo il comma 3. 5.2.- Tale assunto va disatteso, in linea con le conclusioni rassegnate dalla Procura Generale, perché si fonda sull’erronea premessa che la fattispecie in esame ricada nell’ambito di applicazione del comma 6 dell’art.120 c.p.i., mentre così non è. 5.3.-Ferma la proponibilità di azioni di accertamento negativo, va ricordato che, come già affermato, certamente sussiste l'interesse ad agire con un'azione di mero accertamento negativo della propria condotta di contraffazione di un brevetto altrui, posto che tale azione mira a conseguire, mediante la rimozione di uno stato di incertezza oggettiva, un risultato utile giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l'intervento del giudice (Cass. n. 3885/2014), e ciò anche in assenza di un'espressa iniziativa contraria del titolare del diritto di privativa, poiché l'azione di accertamento non implica necessariamente l'attualità della lesione, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva, anche non preesistente al processo (Cass. n.29479/2022). 5.4.- La proposizione di un’azione di accertamento negativo della contraffazione non consente, però, l’applicazione della regola del forum commissi delicti di cui al comma 6 dell’art.120 c.p.i. Con l’azione di accertamento negativo della contraffazione l’attore non agisce, invero, a tutela di un proprio diritto che ritiene attinto da un fatto lesivo altrui, ma deduce la “non lesività” di fatti a sé medesimo ascritti nei riguardi del convenuto titolare di un brevetto o di una registrazione: questa fattispecie è estranea a quella disciplinata dall’art.120, comma 6, e non consente la deroga della disciplina della competenza come prevista dall’art. 120, comma 3, c.p.i., in presenza, cioè di domicilio eletto del convenuto, ove questi non abbia spiegato domanda riconvenzionale, volta ad ottenere l’accertamento della contraffazione. L’ermeneusi del comma 6 dell’art.120 cit. evidenzia che il forum commissi delicti(luogo della contraffazione) è previsto in favor del preteso danneggiato/attore, tanto è vero che può ricorrere in presenza di una pluralità di condizioni coesistenti, e cioè che vi si sia stato o sia prospettato un fatto lesivo e che questo “fatto sia stato lesivo di un diritto dell’attore”, mentre non rileva il “fatto non lesivo” o il “fatto lesivo del diritto del convenuto”: pertanto, la riconosciuta possibilità di agire con un azione di accertamento negativo ex comma 6 bis c.p.i. e la riconosciuta applicabilità dei criteri di competenza come definiti nell’art.120 c.p.i., non comporta affatto una modifica indotta del comma 6, come sembra ritenere il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata di Imprese. Erra, pertanto il Tribunale lagunare ove sostiene che «trattandosi di un’azione di accertamento negativo, il riferimento al luogo di commissione dei “fatti che si assumono lesivi del diritto dell’attore” deve essere correttamente inteso come al luogo in cui sarebbero stati commessi i fatti di cui l’attore nega la natura illecita e l’interferenza con il diritto di privativa vantato dal convenuto», perché la regola di competenza del forum commissi delicti di cui si discute è dettata nell’interesse del danneggiato, e ciò che assume preminenza è la posizione processuale che deve rivestire il preteso danneggiato e cioè la posizione di attore, risultando altrimenti frustrata la ratiodella norma, che in caso di azione di accertamento negativo – seguendo l’interpretazione del Tribunale veneto – vedrebbe impropriamente applicata la regola in favore del preteso danneggiante. L’autonomia dei commi 6 e 6 bis dell’art.120 c.p.i., anche se strettamente collegati, impone di verificare caso per caso se il fatto dedotto sia “lesivo” per l’attore, dando così possibile ingresso alla competenza concorrente ex comma 6, mentre ciò deve essere escluso ove l’attore deduca il fatto come “non lesivo per l’attore e non lesivo per il convenuto”, e quest’ultimo non abbia assunto, a sua volta, la veste di attore in riconvenzionale. L’opposta lettura delle disposizioni in esame potrebbe surrettiziamente introdurre una possibilità di cd. forum shopping per l’attore, ovvero la facoltà di sottrarre strumentalmente il processo al suo giudice naturale, precostituito per legge. 5.5.- Ne consegue che il richiamo a Cass. n. 35056/2021, operato dal Tribunale di Venezia, non si confà al caso concreto ora in esame. Ed invero, nella vicenda oggetto di esame da parte della citata pronuncia, gli attori avevano agito con un’azione di accertamento negativo delle condotte di contraffazione dei brevetti dei convenuti, per la nullità di tali brevetti e per i danni, ed i convenuti avevano proposto una domanda riconvenzionale di accertamento positivo della validità dei loro brevetti e di accertamento della loro violazione da parte degli attori. Questa Corte ha, quindi, affermato, al riguardo, il principio secondo cui, in tema di competenza territoriale nelle azioni in materia di proprietà industriale, il principio di prevalenza del foro del domicilio eletto dal convenuto di cui al comma 3 dell'art. 120 c.p.i. vale solo per i fori indicati al precedente comma 2 del medesimo articolo (residenza, domicilio, dimora del convenuto), essendo invece concorrente con il foro previsto dal successivo comma 6, che prevede anche la competenza del giudice del luogo di commissione dei fatti di contraffazione o di concorrenza sleale, nella specie dedotti come commessi dagli attori, con la domanda riconvenzionale (Cass. n. 35056/2021). Nel presente caso, invece, la convenuta SILCART non ha proposto alcuna domanda riconvenzionale di accertamento positivo degli illeciti concorrenziali da parte dell’attrice [OSCURATO:PERSONA], in modo tale da indurre l’applicazione del foro di cui al comma 6 dell’art. 120 c.p.i. 5.6.- Pertanto, sia all’azione di accertamento negativo della contraffazione, proposte dall’attrice, sul presupposto di non avere commesso alcun atto violativo della privativa della convenuta titolare di un brevetto o di una registrazione, sia alle azioni di nullità dei brevetti della convenuta, si applica il foro esclusivo del domicilio eletto da quest’ultima, ai sensi dell’art. 6 bis c.p.i., secondo il quale tale foro esclusivo si applica anche all’azione di accertamento negativo. Al riguardo si è, invero, precisato che, in tema di competenza territoriale nelle azioni in materia di proprietà industriale, il principio di prevalenza del foro del domicilio eletto dal convenuto, di cui all'art. 120, comma 3, del d.lgs. n. 30 del 2005 (codice della proprietà industriale), sui primi tre fori elencati dal comma 2, è applicabile, in combinato disposto con il comma 6 bis della medesima norma, a tutte le azioni in cui il convenuto è titolare di un brevetto o di una registrazione, comprese quindi le azioni di accertamento negativo della contraffazione (Cass. n. 15623/2019). 6.-Va, quindi, affermato il seguente principio di diritto : «In tema di competenza territoriale nelle azioni in materia di proprietà industriale, il criterio concorrente del forum commissi delicti previsto dall’art. 120, comma 6, del d.l.gs. n. 30 del 2005 (codice della proprietà industriale) regola la competenza in favore del soggetto che ha subìto il preteso danno; esso può essere applicato solo in presenza di due condizioni coesistenti, e cioè che vi si sia stato o sia prospettato un fatto lesivo e che questo fatto sia stato lesivo di un diritto dell’attore; esso non rileva, invece, nel caso di azione di accertamento negativo della contraffazione,in cui l’attore non si pone come preteso danneggiato, in quanto non fa valere un fatto lesivo del proprio diritto, ma la non lesività della propria condotta rispetto al diritto del convenuto, restando in tal caso applicabile il foro del domicilio eletto dal convenuto titolare di un brevetto o di una registrazione, dicui all'art. 120, comma 3, del d.lgs. n. 30 del 2005, in combinato disposto con il comma 6 bis della medesima norma, che prevale , ove vi sia stata elezione di domicilio, sui primi tre fori elencati dal comma 2». 7.- In accoglimento del secondo motivo di ricorso, inammissibile il primo, l’ordinanza impugnata va pertanto cassata con la dichiarazione di competenza del Tribunale di Milano, Sezione Specializzata di Impresa. Le parti vanno rimesse dinanzi a detto Tribunale anche per le spese del regolamento, con termine di legge per l
Sentenza Cassazione n. 22453/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris