Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 giugno 2021

Cassazione n. 35056/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 32505-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA,

V. [OSCURATO:PERSONA], 169, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA].; - intimati - per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 1658/2020 del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata il 23/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, visto l'art. 380-ter c.p.c., chiede che la Corte «confermi il Tribunale di Bologna - Sezione specializzata delle imprese - come giudice territorialmente competente, con le conseguenze di legge».

Rilevato che:

1. con la sentenza impugnata, il Tribunale di Bologna - Sezione specializzata in materia di impresa, pronunciandosi sulle domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e [OSCURATO:PERSONA], con chiamata in causa del terzo [OSCURATO:SOCIETA]., per l'accertamento della liceità delle condotte contestate dai convenuti (st`Ite l'assenza di qualsivoglia contraffazione dei brevetti e marchi in titolarità del Cuomo e in uso alla [OSCURATO:PERSONA], e di qualsivoglia profilo di concorrenza sleale), la dichiarazione di nullità dei brevetti e marchi in titolarità del Cuomo (domanda poi rinunciata in corso di causa) e la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni da concorrenza sleale e pregiudizio all'immagine commerciale (anche per i sequestri penali subiti nel 2017 presso la fiera Imeat di Modena), e sulle domande riconvenzionali (subordinate rispetto alle eccezioni di incompetenza e litispendenza) di accertamento della validità dei brevetti Cuomo e della loro violazione da parte di [OSCURATO:PERSONA], nonché di inibitoria e condanna al risarcimento dei danni da contraffazione o violazione dei brevetti, modelli di utilità, disegni industriali e marchi in questione, ha declinato la propria competenza in favore della competenza dell'omonima sezione del Tribunale di Catanzaro (che peraltro nel 2018 l'aveva già a sua volta declinata in favore del Tribunale di Bologna o Venezia, con riguardo alle domande cautelari proposte da Cuomo e [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA]); Ric. 2020 n. 32505 sez.

M1 - ud. 17-06-2021 -2-

1.1. avverso detta pronuncia [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per regolamento necessario di competenza ex artt. 42 e 47 c.p.c., lamentando l'erronea applicazione dell'art. 120, nn. 3, 6 e 6-bis del d.lgs. n. 30 del 2005 (Codice della proprietà industriale, di seguito c.p.i.) e chiedendo la dichiarazione di competenza del Tribunale di Bologna — sezione specializzata in materia di impresa, con prosecuzione del giudizio dinanzi ad esso;

1.2. la Procura generale ha concluso per la fondatezza del ricorso, non avendo il tribunale felsineo applicato correttamente l'art. 120 c.p.i., in particolare trascurando la portata precettiva del sesto comma.

Considerato che:

2. il ricorso è meritevole di accoglimento;

2.1. il giudice a quo, dopo aver rilevato che «è pacifico che [OSCURATO:PERSONA] abbia - in tutte le domande di brevetto, modelli di utilità e disegni — eletto domicilio a Soverato, ricadente nel circondario della SeRione [OSCURATO:PERSONA] di Catanzaro», ha fatto applicazione dell'art. 120 c.p.c. osservando che, «in base al tenore letterale del comma 3 (..) l'indicazione di domicilio compiuta nella domanda di brevetto radichi in via esclusiva la competenza e la giurisdkione», e che «il successivo comma 6bis estende l'efficacia del foro esclusivo alle domande di accertamento negativo della contra cJione, anche se proposte in via cautelare»; a tal fine ha richiamato la «giurispruderka di legittimità che ha riconosciuto il principio di prevakna del foro del domicilio eletto dal convenuto sui primi tre fori elencati dal secondo comma dell'art. 120 cip.c. nelle a.zioni in materia di proprietà industriale», regola ritenuta «applicabile, in combinato disposto con il comma 6bis del medesimo articolo, a tutte le nioni in cui il convenuto è titolare di un brevetto o di una registrokione, comprese quindi le ioni di accertamento negativo della contraffckione (Cass., sez.1/1-1, ord. 11.6.2019, n. 15263)»; ha quindi ritenuto competente la sezione specializzata in materia di imprese del Tribunale di Catanzaro, anche sulle restanti domande connesse a quella Ric. 2020 n. 32505 sez.

M1 - ud. 17-06-2021 -3- brevettuale, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 168 del 2003 (Cass.14171/2019, 21776/2016);

3. il tribunale felsineo ha dunque declinato la propria competenza sulla domanda di accertamento negativo della contraffazione di brevetti e marchi e di concorrenza sleale, affermando che il foro del domicilio eletto nella domanda di registrazione del brevetto varrebbe come foro esclusivo, ai fini della competenza territoriale, con prevalenza sugli altri criteri di determinazione del forum rei, ai sensi dell'art. 120, comma 3, c.p.i. applicabile, in combinato disposto con il successivo comma 6 bis, a tutte le azioni in cui il convenuto è titolare di un brevetto o di una registrazione, comprese quindi le azioni di accertamento negativo della contraffazione;

3.1. sennonché, il principio di prevalenza del foro del domicilio eletto dal convenuto vale solo in relazione ai primi tre fori (residenza, domicilio, dimora del convenuto) elencati nel secondo comma dell'art.120 c.p.i. (Cass. 15623/2019), mentre non va trascurato il foro concorrente previsto dal successivo sesto comma, a norma del quale «le azioni fondate su fatti che si assumono lesivi del diritto dell'attore possono essere proposte anche dinani all'autorità giudkiatia dotata di se.zione Jpeciakzata nella cui tircoscrmone i fatti sono stati commessi», idoneo a radicare la competenza del giudice del luogo di commissione dei fatti di contraffazione o concorrenza sleale, nella specie pacificamente avvenuti anche a Modena, nel distretto della Corte di appello di Bologna in cui si trova la sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Bologna.

4. in conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata, con prosecuzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Bologna - sezione specializzata in materia di impresa, previa riassunzione nei termini di legge, anche per la statuizione sulle spese processuali di questa fase del giudizio.

Ric. 2020 n. 32505 sez.

M1 - ud. 17-06-2021 -4- P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e dispone la prosecuzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Bologna - sezione specializzata in materia di impresa, ove andrà riassunto nei termini di legge, anche per la statuizione sulle spese della presente fase.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 7/06/2021 Il residente i )3, , qur 00 eipaydie 0.113A3 1113 VO 11 --- 1550 VIti31133 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 32505-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, V. [OSCURATO:PERSONA], 169, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA].; - intimati - per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 1658/2020 del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata il 23/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, visto l'art. 380-ter c.p.c., chiede che la Corte «confermi il Tribunale di Bologna - Sezione specializzata delle imprese - come giudice territorialmente competente, con le conseguenze di legge». Rilevato che: 1. con la sentenza impugnata, il Tribunale di Bologna - Sezione specializzata in materia di impresa, pronunciandosi sulle domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e [OSCURATO:PERSONA], con chiamata in causa del terzo [OSCURATO:SOCIETA]., per l'accertamento della liceità delle condotte contestate dai convenuti (st`Ite l'assenza di qualsivoglia contraffazione dei brevetti e marchi in titolarità del Cuomo e in uso alla [OSCURATO:PERSONA], e di qualsivoglia profilo di concorrenza sleale), la dichiarazione di nullità dei brevetti e marchi in titolarità del Cuomo (domanda poi rinunciata in corso di causa) e la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni da concorrenza sleale e pregiudizio all'immagine commerciale (anche per i sequestri penali subiti nel 2017 presso la fiera Imeat di Modena), e sulle domande riconvenzionali (subordinate rispetto alle eccezioni di incompetenza e litispendenza) di accertamento della validità dei brevetti Cuomo e della loro violazione da parte di [OSCURATO:PERSONA], nonché di inibitoria e condanna al risarcimento dei danni da contraffazione o violazione dei brevetti, modelli di utilità, disegni industriali e marchi in questione, ha declinato la propria competenza in favore della competenza dell'omonima sezione del Tribunale di Catanzaro (che peraltro nel 2018 l'aveva già a sua volta declinata in favore del Tribunale di Bologna o Venezia, con riguardo alle domande cautelari proposte da Cuomo e [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA]); Ric. 2020 n. 32505 sez. M1 - ud. 17-06-2021 -2- 1.1. avverso detta pronuncia [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per regolamento necessario di competenza ex artt. 42 e 47 c.p.c., lamentando l'erronea applicazione dell'art. 120, nn. 3, 6 e 6-bis del d.lgs. n. 30 del 2005 (Codice della proprietà industriale, di seguito c.p.i.) e chiedendo la dichiarazione di competenza del Tribunale di Bologna — sezione specializzata in materia di impresa, con prosecuzione del giudizio dinanzi ad esso; 1.2. la Procura generale ha concluso per la fondatezza del ricorso, non avendo il tribunale felsineo applicato correttamente l'art. 120 c.p.i., in particolare trascurando la portata precettiva del sesto comma. Considerato che: 2. il ricorso è meritevole di accoglimento; 2.1. il giudice a quo, dopo aver rilevato che «è pacifico che [OSCURATO:PERSONA] abbia - in tutte le domande di brevetto, modelli di utilità e disegni — eletto domicilio a Soverato, ricadente nel circondario della SeRione [OSCURATO:PERSONA] di Catanzaro», ha fatto applicazione dell'art. 120 c.p.c. osservando che, «in base al tenore letterale del comma 3 (..) l'indicazione di domicilio compiuta nella domanda di brevetto radichi in via esclusiva la competenza e la giurisdkione», e che «il successivo comma 6bis estende l'efficacia del foro esclusivo alle domande di accertamento negativo della contra cJione, anche se proposte in via cautelare»; a tal fine ha richiamato la «giurispruderka di legittimità che ha riconosciuto il principio di prevakna del foro del domicilio eletto dal convenuto sui primi tre fori elencati dal secondo comma dell'art. 120 cip.c. nelle a.zioni in materia di proprietà industriale», regola ritenuta «applicabile, in combinato disposto con il comma 6bis del medesimo articolo, a tutte le nioni in cui il convenuto è titolare di un brevetto o di una registrokione, comprese quindi le ioni di accertamento negativo della contraffckione (Cass., sez.1/1-1, ord. 11.6.2019, n. 15263)»; ha quindi ritenuto competente la sezione specializzata in materia di imprese del Tribunale di Catanzaro, anche sulle restanti domande connesse a quella Ric. 2020 n. 32505 sez. M1 - ud. 17-06-2021 -3- brevettuale, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 168 del 2003 (Cass.14171/2019, 21776/2016); 3. il tribunale felsineo ha dunque declinato la propria competenza sulla domanda di accertamento negativo della contraffazione di brevetti e marchi e di concorrenza sleale, affermando che il foro del domicilio eletto nella domanda di registrazione del brevetto varrebbe come foro esclusivo, ai fini della competenza territoriale, con prevalenza sugli altri criteri di determinazione del forum rei, ai sensi dell'art. 120, comma 3, c.p.i. applicabile, in combinato disposto con il successivo comma 6 bis, a tutte le azioni in cui il convenuto è titolare di un brevetto o di una registrazione, comprese quindi le azioni di accertamento negativo della contraffazione; 3.1. sennonché, il principio di prevalenza del foro del domicilio eletto dal convenuto vale solo in relazione ai primi tre fori (residenza, domicilio, dimora del convenuto) elencati nel secondo comma dell'art.120 c.p.i. (Cass. 15623/2019), mentre non va trascurato il foro concorrente previsto dal successivo sesto comma, a norma del quale «le azioni fondate su fatti che si assumono lesivi del diritto dell'attore possono essere proposte anche dinani all'autorità giudkiatia dotata di se.zione Jpeciakzata nella cui tircoscrmone i fatti sono stati commessi», idoneo a radicare la competenza del giudice del luogo di commissione dei fatti di contraffazione o concorrenza sleale, nella specie pacificamente avvenuti anche a Modena, nel distretto della Corte di appello di Bologna in cui si trova la sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Bologna. 4. in conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata, con prosecuzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Bologna - sezione specializzata in materia di impresa, previa riassunzione nei termini di legge, anche per la statuizione sulle spese processuali di questa fase del giudizio. Ric. 2020 n. 32505 sez. M1 - ud. 17-06-2021 -4- P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e dispone la prosecuzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Bologna - sezione specializzata in materia di impresa, ove andrà riassunto nei termini di legge, anche per la statuizione sulle spese della presente fase. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 7/06/2021 Il residente i )3, , qur 00 eipaydie 0.113A3 1113 VO 11 --- 1550 VIti31133 1