CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 19239/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione in concordato preventivo – c.f./[OSCURATO:PARTITA_IVA] - in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa in virtù di procura speciale in calce al ricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, alla piazza Cavour, n. 19, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. RICORRENTE contro COMUNE di BISCEGLIE– c.f. 830 0 1630728 – in persona del sindaco e legale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difeso in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorsodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliatoin Roma, al L a rgo Messico , n. 7 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. CONTRORICORRENTE avverso la sentenza n. 1523– 20.7 / 10 . 9 . 201 8 della Corte d’Appello di Bari , udita la relazione nella camera di consiglio del 9 maggio 202 3 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ricorso ex ar t. 633 cod. proc. civ. al Presidente del Tribunale di Trani depositato il 21.5.1999 la “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a. chiedeva ingiungersi al Comune di Bisceglie il pagamento della somma di lire 844.786.241, oltre i.v.a., per revisione prezzi ed interessi moratoriex artt. 35 e 36 d.P.R. n. 1063/1962 . Esponeva che a seguito di gara pubblica aveva i n data 15.1.1991 stipulato con il Comune contratto d’appalto per la costruzione del palazzo dello sport. Esponeva che, ultimati i lavori, con atto del 25.2.1994- c on cui s i era atteso al collaudo- le era stata, unitamente al saldo, accordata la revisione prezzi . Esponevache la revisione prezzi era stata poi riconosciuta dal Comune con delibera della Giunta municipale n. 302 del 22.4.1994; che tale delibera era stata sì revocata con successiva delibera n. 1234 del 24.11.1994 della Giunta municipale e tuttavia tal ultima deliberazione era stata annullata dal T.A.R.Puglia con sentenza n. 477/1998 passata in giudicato. 2. C on decreto n. 90 del 2 6 .5.1 999 il Presidente del Tribunale di Trani pronunciava l’ingiunzione. 3. Con atto di citazio ne notificat o il 26.7.1999 il Comune di Bisceglie proponeva opposizione. Eccepiva, tra l’altro, il difetto di giurisdizione delgiudice ordinario. 4.Si costituiva la “[OSCURATO:PERSONA] ” [OSCURATO:SOCIETA] per il rigetto dell’opposizione. 5. C on sentenza n. 456/2004 il tribunale, in parziale accoglimento dell’opposizione, individuava diversamente il dies a quodegli interessi. 6.Il Comune di Bisceglie proponeva appello.Resisteva la “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a.; proponeva appello incidentale. 7. Con sentenza n. 32 4/2011 la Corte di Bari, in accoglimento del primo motivo dell’appelloprincipale, dichiarava il difetto di giurisdizione del G.O . 8.Con sentenza n. 7176/2014 le sezioni unite di questa Corte accoglievano il secondo motivo del ricorso esperito dalla “[OSCURATO:PERSONA]”[OSCURATO:SOCIETA], da un canto, la giurisdizione delG.O. in dipendenza della piena efficacia della delibera n. 302/1994,con cui la Giunta m unicipale di Bisceglie aveva inteso accordare la revisione prezzi, piena efficacia successivamente rimasta impregiudicata. [OSCURATO:SOCIETA], d’altro canto , che appart eneva al merito della valutazione demandata al G.O. “accertare, in base alla interpretazione degli atti, se la delibera de qua non fosse affetta da nullità perché espressamente condizionata – nella sua efficacia di fonte del credito dell’impresa – al reperimento della dovuta copertura finanziaria (come sostiene la soc. Matarrese in ricorso), tal ipotesi di condizionamento essendo stata ripetutamente ammessa da questa Corte le volte in cui fosse frutto di una convenzione tra ente e destinatario dell’impegno (…) ovvero se la delibera in discorsofosse affetta da nullità per violazione delle norme impositive del previo impegno di spesa (…); in tal caso detta invalidità (…) sarebbe affatto idonea ad impedire che l’atto possa generare alcun effetto obbligatorio”. 9.La “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a. riassumeva il giudizio in se de di rinvio. Si costituiva il Comune di Bisceglie. 10. Co n sentenza n. 1523 dei 20.7/10.9.2018 la Corte d’Appello di Bari accoglieva l’appello proposto dal Comune di Bisceglie avverso la sentenza n. 456/2004 del Tribunale di Trani e, in riforma di tal ultima sentenza,revocava il decreto ingiuntivo n. 90 del 1999.Evidenziava la cortenel segno della pronuncia delle sezioni unite – ossia del principio per cui la delibera n. 302/1994 della Giunta municipale di Bisceglie sarebbe stata valida, qualora fosse stata espressamente condizionata al reperimento della dovuta copertura finanziaria nel quadro di apposita convenzione tra l’ente territoriale e la “[OSCURATO:PERSONA]” -che la delibera n. 302/1994 era senz’altro nulla. Evidenziava, da un lato, che la delibera n. 302/1994 era “priva della necessaria attestazione dell’esistenza della copertura finanziaria” (così sentenza impugnata, pag. 10) e non conteneva alcun “espresso condizionamento” al reperimento di copertura finanziaria, “limitandosi ad un generico rinvio, in ordine alla revisione prezzi, alla successiva acquisizione dei mezzi di finanziamento”(così sentenza impugnata, pag. 10). Evidenziava, dall’altro, che nessuna convenzione era intercorsa tra il Comune di Bisceglie e la “[OSCURATO:PERSONA]”relativa al reperimento della necessaria copertura finanziaria(così sentenza impugnata, pag. 11). 11. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a.; ne ha chiesto sulla scorta di tr e motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite. Il Comune di Bisceglie ha depositato controricorso; ha chiesto rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese. 12.La ricorrente ha depositato memoria. Del pari ha depositato memoria il controricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 13.Con il primo motivo l a ricorrent e denuncia ai sensi dell’art. 360 , 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 112 e 384 cod. proc. civ., la nullità del procedimento per violazione del principio di diritto; ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/ofalsa applicazione degli artt. 1362 e 1363cod. civ. Deduce che la Corte di Bari ha indebitamente rielaborato (cfr. ricorso, pag. 7)e dunque ha erroneamente interpretato (cfr. ricorso, pag. 8) il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite con la sentenza n. 7176/2014. Deduce segnatamente che la locuzione “solo” che figura nella motivazione dell’impugnato dictum (“la mancanza d ella copertura finanziaria non comportava la nullità della delibera de qua solo ove fosse espressamente condizionata (…) ”), per nulla si rinviene nella motivazione della pronuncia delle sezioni unite(cfr. ricorso, pag. 9). Deduce quindi che il principio enunciato dalle sezioni unite non può essere inteso nel senso che la delibera n. 302/1994 sarebbe stata da reputar e valida solo se avesse previsto la condizione di reperire la copertura finanziaria (cfr. ricorso, pag. 9). 14.Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1364, 1365 e 1353 cod. civ. e dell’articolo unico della legge n. 700/1994. Deduce che la Corte di Bari ha erroneamente interpretato la delibera della Giunta municipale del Comune di Bisceglie, allorché ha ritenuto che la medesima delibera non fosse condizionata espressamente al reperimento della dovuta copertura finanziaria (cfr. ricorso, pag. 11). Deduce che la corte d’appello, in sede di interpretazione della delibera, non ha tenuto conto, da un canto, della normativa all’epoca vigente in tema di revisione prezzi, alla cui stregua la posizione dell’appaltatore assurge al rango di diritto soggettivo allorché l’Amministrazione abbia riconosciuto la corrispondente pretesa(cfr. ricorso, pag. 12). Deduce che la corte d’appello, in sede di interpretazione della delibera, non ha tenuto conto, d’altro canto, che, riconosciuto dalla P.A. il diritto alla revisione prezzi, il relativo pagamento, “seppur condizionato al reperimento di fondi, attiene alla mera attuazione di questo diritto” (cosìricorso, pag. 13 ) , cosicché nella delibera n. 302/1994 la condizione si sostanzia nel “rinvio” della liquidazione “all’atto dell’acquisizione dei mezzi di finanziamento”(cfr. ricorso, pag. 13). Deduce ulteriormente che ai fini della corretta interpretazione della parola “rinvio” figurante nella delibera n. 302/1994 soccorre il “parere del responsabile del settore finanziario del Comune di Bisceglie (…) che fa riserva di liquidare la revisione prezzi, previo reperimento della copertura finanziaria” (così ricorso, pag. 14)e “la riserva altro non è, quindi, che una condizione ” (così ricorso, pag. 15). Deduce poi che la corte di merito ha fatto luogo ad un’interpretazione eccessivamente letterale della delibera n. 302/1994, allorché ha denegato la sussistenza di una convenzione tra Ente e destinatario dell’impegno (cfr. ricorso, pag. 18); che nella specie “la convenzione è costituita dal contratto di appalto del 15/01/1991”(così ricorso, pag. 18). Deduce infine che la condizione , pur se posta fuori dal contratto, “ va, in effetti, rinvenuta nel parere fornito dal Responsabile del [OSCURATO:PERSONA] del Comune –richiamato nella delibera di G.M. n. 302/1994 (…) – ove si condiziona e rinvia il pagamento all’acquisizione di appositi fondi” (così ricorso, pag. 18).15.Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 112 e 384 cod. proc. civ.; ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., degli artt. 1987 e 1988 cod. civ., dell’articolo unico della legge n. 700/1974,degli artt. 35 e 36 del d.P.R. n. 1063/1962, dell’art. 23, 4° co., del dec. leg. n. 66/1989 e dell’art. 55, 5° co., della legge n. 142/1990. Deduce che ha erratola Corte di Bari a ritenere che la delibera n. 302/1994 non costituisse una fonte autonoma di obbligazione(cfr. ricorso, pag. 21). Deduce segnatamente che, “con specifico riferimento alla materia della revisione dei prezzi negli appalti pubblici, [è] proprio la legge a prevedere che il riconoscimento delle somme revisionali stabilite in favore dell’imprenditore in occasionedegli atti di collaudo, abbia effetti obbligatori” (così ricorso, pag. 22). Deduce propriamente che “il riconoscimento della revisione del prezzo ha (…) natura costitutiva del diritto soggettivo da cui insorge il correlato obbligo del committente di pagarei compensi revisionali” (così ricorso, pag. 23). Deduce quindi che talericonoscimento è inserito nella delibera n. 302/1994 della Giunta municipaledel Comune di Bisceglie (cfr. ricorso, pag. 24) . Deduce per altroverso che ha errato la corte d’appello a ritenere che il difetto di copertura finanziaria ha reso inefficace la delibera n. 302/1994 in quanto promessa dipagamento (cfr. ricorso, pag. 25). Deduce segnatamente che l’inefficacia della promessa di pagamento non andava desunta dalla medesima promessa ovvero dalla delibera n. 302/1994 bensì “dal rapporto sottostante e quindi dagli atti della gara di appalto e dal contratto di appalto stesso” (così ricorso, pag. 26).Deduce più esattamente che è necessario che il rapporto fondamentale presenti la copertura finanziaria (cfr. ricorso, pag. 26)e nella specie è fuor di dubbio che il contratto di appalto fruisse della necessaria copertura finanziaria (cfr. ricorso, pag. 26). 16.I rilievi postulati dalla delibazione del primo motivo e del secondo motivo di ricorso, tendono a riproporsi; il che ne giustifica la disamina contestuale; ambedue i mezzi di impugnazione in ogni caso sono destituiti fondamento e vanno respinti. Invero, e il primo motivo e il secondo motivo veicolano quaestiones ermeneutiche, rispettivamente, l’uno, in relazione al principio di diritto enunciato dalle sezioni unite di questa Corte con la pronuncia n. 7176/2014 (“senonché la Corte di Cassazione, nell’esprimere il principio di diritto cui attenersi non usa affatto la locuzione solo , (…)”: così memoria della ricorrente, pag. 2), l’altro, in relazione alla delibera n. 302/1994 della Giunta municipale di Bisceglie (“ l’interpretazione della ridetta delibera di GM è evidentemente errata, (…)”: così memoria della ricorrente, pag. 2). 17.Del resto, a riscontro dell’affermata natura ermeneutica delle questiones addotte con i mezzi de quibussoccorrono gli insegnamenti di questa Corte. Da un canto, l’insegnamento secondo cui l’interpretazione dei principi di diritto fissati nella sentenza di Cassazione con rinvio, specie ove non siano stati espressamente enunciati, ma debbano essere enucleati dall’intero corpo della decisione, non può avvenire mediante estensione dei criteri ermeneutici fissati dall’art. 12 delle preleggi- atteso che i presupposti per l ’ applicazione di detti criteri vanno individuati nella astrattezza e generalità del comando normativo e nel riferimento a tutte le fonti del diritto di cui all’art. 1 preleggi- ma deve aver luogo attraverso i criteri interpretativi di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ.,come è richiesto dalla stretta circolarità tra fatto e principio di diritto destinato a regolarlo, dalla limitazione dell’efficacia del suddetto principio alla singola controversia e dalla ridotta rilevanza del canone letterale di interpretazione nei frequenti casi in cui sia necessario procedere ad una interpretazione logico/sistematica della decisione, riferita all’intera motivazione; cosicché il ricorrente il quale lamenti in sede di legittimità una errata interpretazione della sentenza di Cassazione da parte del giudice di rinvio ha l’onere di specificare i canoni ermeneutici violati in riferimento alle parti della motivazione censurate, nonché di indicare le forme in cui si è manifestata la violazione denunziata, altrimenti risolvendosi la censura nella mera contrapposizione di una interpretazione diversa da quella fatta propria dal giudice di rinvio (cfr. Cass. sez. lav. 7.1.2004, n. 47; Cass. sez. lav. 25.3.2005, n. 6462). D’altro canto, l’insegnamento secondo cui l’interpretazione di un atto amministrativo a contenuto non normativo -è il caso della delibera n. 302/1994 -risolvendosi nell’accertamento della volontà della P.A., ovverosia di una realtà fenomenica e obiettiva, è riservata al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione adeguata –recte, al cospetto del novello n. 5 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ., se non inficiata da “omesso esame” -e immune dalla violazione di quelle norme - in particolare, gli articoli 1362, 2° co., 1363 e 1366 cod. civ. - che, dettate per l’interpretazione dei contratti, sono applicabili anche agli atti amministrativi, tenendo peraltro conto della natura dei medesimi nonché dell’esigenza della certezza dei rapporti e del buon andamento della pubblica amministrazione. E secondo cui, inoltre , in siffattaprospettiva, la parte che denunzi in cassazione l’erronea interpretazione, in sede di merito, di un atto amministrativo, è tenuta, a pena di inammissibilità del ricorso, a indicare quali canoni o criteri ermeneutici siano stati violati; sicché, in mancanza, l’individuazione della volontà dell’ente pubblico è censurabile non già quando le ragioni addotte a sostegno della decisione siano diverse da quelle della parte, bensì allorché esse si rivelino insufficienti o inficiate da contraddittorietà logica o giuridica (cfr. Cass. sez. lav. 23.7.2010, n. 17367; Cass. sez. lav. 2.4.2013, n. 7982). 18. Ebbene, in questi termini non può non darsi atto , previamente, che, nonostante gli oneri di specificità e di “autosufficienza” di cui, rispettivamente, al n. 4 ed al n. 6, del 1° co. dell’art. 366 cod. proc. civ., il ricorrente non ha provveduto a riprodurre nel corpo del ricorso l’intero testo del la delibera n. 302/1994 della Giuntamunicipale di Bisceglie ( cfr. Cass. (ord.) 28.9.2016, n. 19048; Cass. 12.12.2014, n. 26174. Si veda poi Cass. sez. un. 18.3.2022, n. 8950, ove si è puntualizzato che il principio di “autosufficienza” del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 366, 1° co., n. 6, c.p.c., quale corollario del requisito di specificità dei motivi - anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 - non deve, certo, essere interpretato in modo eccessivamente formalistico,così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e, tuttavia, postula che nel ricorso sia comunque puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all’interno delle censure). 19.In ogni caso non possono che formula rs i i rilievi che seguono. 20. L’interpretazione patrocinata dal la Corte di Bari, sia in relazione al principio di diritto enunciato dalle sezioni unite di questa Corte con la pronuncia n. 7176/2014 sia in relazione alla delibera n. 3022/1994 della Giunta municipale di Bisceglie, va, in primo luogo, esente da qualsivoglia forma di “anomalia motivazionale” rilevante alla luce della pronuncia delle sezioni unite di questa Corte n. 8053 del 7.4.2014 e tra le quali, certo, non è annoverabile il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione. D’altronde, le censure dallaricorrente addotte si risolvono tout court nella prefigurazione della (asserita) maggior plausibilità della patrocinata antitetica interpretazione ( “va, infatti, considerato che il termine usato ( rinvio ), seppure improprio, assume significato proprio (di condizione ), ove letto nel suo complesso”: così memoria della ricorrente, pag. 4; “il fatto che tale seconda ipotesi sia stata introdotta con la parola ovvero e che sia data come meramente eventuale ( se ), lascia già intendere che la delibera non può ritenersi valida solo se prevede una condizione (quella di reperire, cioè, la copertura finanziaria)”: così ricorso, pag. 9; “nella delibera 302/1994 coesistono due provvedimenti: uno, relativo al riconoscimento del diritto alla revisione prezzi (…) avente efficacia immediata e l’altro di attuazione di tale decisione (…) rinviata (rectius condizionata) al rinvenimento della copertura finanziaria”: così ricorso, pag. 16. Al riguardo cfr. altresì Cass. 22.2.2007, n. 4178, e Cass.2.5.2006, n. 10131, secondo cui né la censura ex n. 3 né la censura ex n. 5 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ. possono risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione; d’altronde, per sottrarsi al sindacato di legittimità, sotto entrambi i cennati profili, quella data dal giudice al contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito - alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal gi udice di merito -dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra).21. L’interpretazione patrocinata dal la Corte di Bari, sia in relazione al principio di diritto enunciato dalle sezioni unite di questa Corte con la pronuncia n. 7176/2014 sia in relazione alla delibera n. 3022/1994 della Giunta municipale di Bisceglie, è, in secondo luogo, ineccepibile in diritto, ossia non diverge da alcun criterio ermeneutico codicistico. 22. Dell ’ineccepibilità e del la congruenza dell’interpretazione patrocinata dalla Corte barese, con precipuo riferimento al principio di diritto enunciato con la pronuncia n. 7176/2014, si ha riscontro pur nel segno dell’indirizzo ricostruttivo secondo cui la denuncia del mancato rispetto da parte del giudice di rinvio del “decisum”della sentenza di cassazione concreta denuncia di “error in procedendo”(art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ.) per aver operato il giudice stesso in ambito eccedente i confini assegnati dalla legge ai suoi poteri di decisione, per la cui verifica la Corte di cassazione ha tutti i poteri del giudice del fatto in relazione alla ricostruzione dei contenuti della sentenza rescindente, la quale va equiparata al giudicato, partecipando della qualità dei comandi giuridici, con la conseguenza che la sua interpretazione deve essere assimilata, per l’intrinseca natura e per gli effetti che produce, all’interpretazione delle norme giuridiche (cfr. Cass. 25.3.2005, n. 6461). 23. L ’ineccepibilità e la congruenza dell’interpretazione patrocinata dalla Corte bareserendono, dunque, vano il rilievo per cui nel corpo del principio di diritto affermato dalle sezioni unite di questo Giudice non si rinviene la locuzione “solo”. Innegabilmente la Corte pugliese ha in maniera appuntabil e r icostruito la lettera e lo spirito e del principio di diritto e della delibera n. 302/1994. 24.Con il terzo motivo di ricor so del pari va respinto .25. Va premesso che la Corte di Bari ha esplicit ato che la delibera n. 302/1994 non assurgeva a fonte autonoma di obbligazione, ma al più integrava una ricognizione di debito nondimeno inefficace in dipendenza della mancanza di attestazione di copertura finanziaria (cosìsentenza impugnata, pag. 11). 26.Su tale scorta sono sufficienti le precisazioni che seguono. Per un verso, i profili di censura veicolati dal mezzo in disamina per ampia partenon si correlano puntualmente al surriferito passaggio motivazionale che, in parte qua, riveste valenza. Per altro verso, va ribadito l’insegnamento di questa Corte a tenor del quale la disciplina dettata dall’art. 1988 cod. civ. (secondo cui la promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall’onere di provare l’esistenza del rapporto fondamentale, la quale si presume fino a prova contraria) è applicabile anche agli atti della pubblica amministrazione, nel concorso dei requisiti formali e procedimentali che ne condizionano la validità e l’efficacia (cfr. Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 8643; Cass.25.2.1982, n. 1188). Cosicché correttamente la Corte di Bari ha riscontrato l’inefficacia della delibera n. 302/1994, quale promessa di pagamento, in dipendenza dell’insussistenza dell’attestazione di copertura finanziaria. Per altro verso ancora, la Corte di Bari ha acclarato – lo si è premesso - in maniera congrua ed ineccepibile,in relazione e nella proiezione de l rapporto fondamentale,ossia del rapporto d’appalto,la nullità della delibera n. 302/1994 della Giunta municipale, siccome “non contiene alcuna espressa condizione al reperimento della copertura finanziaria” (così sentenza impugnata, pag. 10).Il che rende del tutto vani e il rilievo della ricorrente per cui è necessario , viceversa,che il rapporto fondamentale abbia copertura finanziaria (cfr. ricorso, pag. 26)e, parimenti, i rilievi ribaditi infine dalla ricorrente - con riferimento al terzo motivo - con la memoria (“senonché (…) è possibile condiziona re il pagamento al reperimento della copertura finanziaria, e ciò, di fatto, è accaduto nella fattispecie de qua”: così memoria della ricorrete, pag. 9). Il che, inoltre, rende del tutto ingiustificata pur la denuncia di violazione dell’art. 112 cod. proc.civ. veicolata dal mezzo in disamina. 27. In dipendenza del rigetto del ricorso l a ricorrente va condannat a a rimborsare al controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo. 28.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna la ricorrente, “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a. in liquidazione in concordato preventivo, a rimborsare al controricorrente, Comune di Bisceglie, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 14.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge;ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.p.r. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo