CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 24357/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27116/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] n. 24, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , che l a rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest’ultimo anche nella qualità di erede della defunta [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat i in ROMA,VIA G.B. VICO n. 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentat i e difes i dall'avvocatoMARCO GROSSI ([OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) -controricorrenti- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] SIMONIe [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 829/2019pubblicata il 6 febbraio 2 019 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 giugno 2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], proprietaria di un immobile sito in Gallicano nel Lazio (Roma) alla via Colle delle Vigne n. 19, citava in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], titolari del fondo vicino, esponendo che questi ultimi avevano costruito, a ridosso e in appoggio al muro di confine comune, una terrazza a livello della loro abitazione e una scala esterna con essa comunicante, in violazione delle distanze legali, e che da tale terrazza era possibile esercitare una veduta abusiva. Chiedevano, pertanto, che i convenuti fossero dichiarati responsabili delle contestate violazioni e condannati al risarcimento dei danni prodotti. Radicatosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio i Simoni-[OSCURATO:PERSONA], i quali contestavano la fondatezza delle avverse pretese, chiedendone il rigetto. Espletata l’istruttoria del caso, il Tribunale capitolino, accertata la responsabilità dei convenuti, li condannava all’innalzamento del parapetto della terrazza e al risarcimento dei danniper le difficoltà della riduzione in pristino, quantificati in 20 milioni di lire. La decisione veniva confermata dalla Corte d’Appello di Roma, che con sentenza del 27 ottobre 2010 rigettava i contrapposti gravami delle parti. Contro tale sentenza i Simoni-[OSCURATO:PERSONA] proponevano, quindi, ricorso per cassazione, resistito con controricorso dalla Macchiaverna, che a sua volta spiegava ricorso incidentalesul mancato riconoscimento dei danni per la illegittima realizzazione della terrazza. Con sentenza n. 5323/2016 questo [OSCURATO:PERSONA] respingeva il ricorso principale e, in accoglimento di quello incidentaledell’attrice (sui danni da illegittima realizzazione della terrazza ) , cassava la decisione impugnata rinviando la causa alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità. Successivamente la Macchiaverna riassumeva la causa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Giancarlo e [OSCURATO:PERSONA] -tutti e quattro nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], nel frattempo deceduta, e il primo anche in proprio-, nonchè di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eredi del defunto [OSCURATO:PERSONA], a sua volta successore mortis causadalla prefata [OSCURATO:PERSONA]. Il giudizio di rinvio veniva definito con sentenza n. 829/2019 del 6 febbraio 2019, con la quale la Corte romana rigettava l’appello incidentale proposto dall’originaria attrice avverso la sentenza di prime cure, che nel resto confermava, e compensava fra le parti le spese del giudizio di secondo grado e di quello di rinvio, condannando in solido i Simoni-Riccio alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità. Contro quest’ultima sentenza la Macchiaverna ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, contrastati con controricorso da Aldo e [OSCURATO:PERSONA], quest’ultimo anche nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], nelle more deceduta. Sono rimasti intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Deve preliminarmente rilevarsi che non sussiste alcuna incompatibilitàa comporre l’attuale collegio giudicante per il Presidente dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva già partecipato al collegio che nel 2016 ebbe a cassare con rinvio la prima sentenza della Corte d’Appello di Roma. Giova richiamare, sul punto, il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte, secondo cui ilcollegio che giudichi del ricorso per cassazione avversosentenza emessa dal giudice dirinvio può essere composto anche da magistrati che abbiano partecipato al precedente giudizio conclusosi con lasentenza di annullamento, senza che sussista alcun obbligo diastensione a loro carico ex art. 51, comma 1, n. 4), c.p.c., in quanto tale partecipazione non determina alcuna compromissione dei requisiti di imparzialità e terzietà del giudice (cfr. Cass. n. 2354/2023, Cass. n. 1542/2021, Cass. n. 14655/2016, Cass. Sez. Un. n. 24148/2013). Tanto premesso, e passando all’esame dei motivi di ricorso, con il primo di essi - rubricato Art. 360 n. 5 c.p.c.: Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; art. 360 n. 3 c.p.c.: Violazione o falsa applicazione di norme di diritto (artt. 872, 2056 e 1226 Cod. Civ.); art. 360 n. 4 c.p.c.: Nullità della sentenza o del procedimento - si contesta la decisione assunta dal giudice di rinvio nella parte in cui ha escluso che la costruzione realizzata dai Simoni-[OSCURATO:PERSONA] in violazione delle distanze legali abbia causato alla Macchiaverna un danno risarcibile. In proposito, si osservaquanto segue: -non poteva procedersi a un nuovo accertamento della sussistenza del danno in discorso, trattandosi di circostanza da aversi ormai per definitivamente acclarata a sèguito del rigetto del ricorso per cassazione proposto dai Simoni-[OSCURATO:PERSONA]; -non era ravvisabile, nel caso di specie, un atteggiamento di disinteresse della proprietaria, tale da consentire il superamento della presunzione juris tantumdi esistenza del danno; -nell’impugnata pronuncia non si è tenuto conto del fatto decisivo che la Macchiaverna era stata costretta a far crescere una fitta piantagione lungo il confine fra le due proprietà allo scopo di tutelare la sua riservatezza, come evidenziato dalla precedente sentenza di legittimità nell’argomentare sul rigetto del ricorso dei Simoni-[OSCURATO:PERSONA]; -dalla c.t.u. svolta in primo grado era emerso che la presenza di questa barriera naturale non impediva completamente l’esercizio della veduta dalla terrazza dell’abitazione dei vicini; oltretutto, anche tale questione non poteva più essere rivalutata in sede di rinvio, perché coperta dal giudicato; -il danno subìto dall’odierna ricorrente era da r i tenersi i n re ipsa , come sottolineato dalla sentenza di cassazione con rinvio, consistendo nell’imposizione di una servitù di fatto a carico del suo fondo; -un simile danno ben poteva essere liquidato in via equitativa, avendo riguardo alla temporanea diminuzione di valore dell’immobile nel periodo anteriore all’eliminazione dell’accertato abuso; in ogni caso, nulla impediva alla Corte capitolina di disporre l’espletamento di una c.t.u. al fine di quantificarlo. Con il secondo motivo, prospettante la nullità della sentenza o del procedimento ex art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., si rimprovera al collegio distrettuale di aver inopinatamente proceduto d’ufficio alla regolamentazione non solo delle spese del giudizio di legittimità e di quello dirinvio, ma anche delle spese del giudizio d’appello, per giunta interamente compensate fra le parti sull’erroneo presupposto della configurabilità di una situazione di soccombenza reciproca. Ne sarebbe derivata la violazione non solo del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato, ma anche del giudicato formatosi relativamente alla statuizione sulle spese contenuta nella precedente sentenza d’appello. Il primo motivo è fondato e il suo accoglimento assorbe logicamentel’esame della seconda doglianza. Come innanzi anticipato, con sentenza n. 5323/2016 questa Corte ebbe a respingere in toto il ricorso per cassazione proposto in via principale dai Simoni-[OSCURATO:PERSONA] e ad accogliere parzialmente quello incidentale spiegato dalla Macchiaverna avverso la decisione di secondo grado resa inter partes dalla Corte d’Appello di Roma il 27 ottobre 2010. Dalla lettura della citata pronuncia di legittimità si evince che il terzo motivo del ricorso principale, con il quale erano state lamentate la violazione degli artt. 905, comma 2, e 2697 c.c. e la contraddittorietà della motivazione sull’esistenza della veduta, fu ritenuto inammissibile perché finalizzato a sollecitare un riesame del merito non consentito in sede di legittimità, mentre il ricorso incidentale fu reputato meritevole di accoglimento nella parte in cui denunciava la violazione dell’art. 112 c.p.c. Nella parte motivazionale veniva chiaritodalla Suprema Corte (pag. 5): -che la Corte d’Appello, condividendo il ragionamento del primo giudice, aveva «confermat (o) l’esistenza ”della veduta per la terrazza, costruita successivamente, essendo stata questa delimitata da un parapetto alto circa cm 90 che consente l’affaccio diretto sul fondo dell’appellata, la quale è stata costretta a impiantare una fitta alberatura a tutela della sua riservatezza“»; -che «con l’appello incidentale» proposto dalla Macchiaverna «si era lamentato che il risarcimento era stato disposto solo per la difficoltà della riduzione in pristino e si era dedotta l’omessa pronunzia per la mancata liquidazione del danno per l’illegittima realizzazione della terrazza»; -che «sul punto nessuna concreta risposta» era «stata fornita dal Giudice di appello», il quale aveva «trascurato trattarsi di danno in re ipsa». Orbene, una volta definitivamente acclarato che l’originaria attrice era stata «costretta» a creare lungo il confine con la proprietà dei convenuti una fitta barriera arborea «a tutela della sua riservatezza», in reazione all’abusiva apertura di una veduta diretta sul suo fondo da parte dei vicini, non poteva il giudice del rinvio disattendere il giudicato interno formatosi su questo accertamento in fatto, giungendo, sulla scorta di un diverso appezzamento delle emergenze processuali, alla diversa conclusione che gli alberi piantati dalla Macchiaverna fossero «preesistenti da lungo tempo prima della citazione, prima, cioè, che ella lamentasse la violazione della sua proprietà», e che avessero costituito «una efficace e durevole barriera ad ogni forma di affaccio dalla proprietà confinante», sicchè «nessuna limitazione del godimento della proprietà» poteva ritenersi «concretamente ravvisabile» (pag. 6 della sentenza). Né gli era consentitodi esimersi dal quantificare, se del caso in via equitativa, il danno sofferto dall’odierna ricorrente a causa dell’illegittima imposizione di una servitù di fatto a carico del suo predio, a fronte dell’accoglimento del precedente ricorso per cassazione con cui la stessa aveva censurato l’omesso esame del motivo d’appelloincidentale relativo al mancato riconoscimento del diritto al ristoro di tale specifico pregiudizio; tanto più che nella sentenza cassatoria era stato precisato «trattarsi di danno in re ipsa». Occorre, al riguardo, tener presente che nelgiudizio di rinvio, il quale è un procedimento chiuso, preordinato a una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, non solo è inibito alle parti di ampliare il thema decidendum, mediante la formulazione di domande ed eccezioni nuove, ma operano anche le preclusioni derivanti dalgiudicato implicito formatosi con la sentenza rescindente, onde neppure le questioni rilevabili d’ufficio che non siano state considerate dalla Corte Suprema possono essere dedotte o comunque esaminate, giacché diversamente si finirebbe per porre nel nulla o limitare gli effetti della stessa sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità (cfr. Cass. n. 13759/2017, Cass. n. 3320/2015, Cass. n. 4096/2007, Cass. n. 10046/2002). Deve, inoltre, rammentarsi che la deduzione del mancato rispetto da parte del giudice dirinvio del ”decisum“ della sentenza di cassazione si risolve nella denuncia di un ”error in procedendo“ ex art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c. - e come tale essa è stata prospettata in questa sede dalla Macchiaverna-, consistente nell’aver operato detto giudice in àmbito eccedente i confini assegnati dalla legge ai suoi poteri. Nella verifica della sussistenza di un simile vizio la Corte Suprema è giudice anche del fatto, disponendo di tutti i poteri necessari per la ricostruzione dei contenuti della sentenza rescindente, la quale va equiparata algiudicato, in quanto costituisce la regola del caso concreto e partecipa della qualità dei comandi giuridici (cfr. Cass.n. 19239/2023, Cass. n. 35301/2022, Cass. n. 6344/2019, Cass. n. 6461/2005). In accoglimento del motivo scrutinato, va quindi disposta, a norma dell’art. 384, comma 2, c.p.c., la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, la quale procederà a un nuovo esame di merito, uniformandosi ai princìpi di diritto sopra espressi. Resta logicamente assorbito l’esame del secondo motivo (sulle spese). Al giudice del rinvio viene rimessa anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità, ai sensi dell’art. 385, comma 3, c.p.c.. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la