CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 02354/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 29756-2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 35, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -Ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -Controricorrente- avverso la sentenza n. 2563/2021 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 12/10/2021; Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 17/11/2022, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: con atto di citazione, notificato in data 1/6/1998, [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 58/1998, emesso dalla Pretura di Venezia - Sezione distaccata di Dolo – in favore di [OSCURATO:PERSONA], già titolare della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., per il pagamento della somma di £ 31.795.000 (pari a € 16.462,32), a titolo di corrispettivo per prestazioni odontotecniche non pagate; si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA], eccependo l'inammissibilità dell'opposizione in quanto prop osta nei confronti della società, che erastata sciolta, rilevando che il decreto ingiuntivo era stato da lui proposto, in qualità di persona fisica già titolare della [OSCURATO:PERSONA] snc; il Tribunale di Venezia rigettava l’opposizione e conferma va il decreto ingiuntivo opposto; la Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 810/2015, dichiarava inammissibile l’opposizione in quanto proposta nei confronti di soggetto privo di legittimazione; la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 15946/2019 , in accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale, cassava la sentenza, osservando che la costituzione del ricorrente per decreto ingiuntivo ben può sanare il vizio dell’atto di opposizione che sia stato proposto nei confronti di altro soggetto (non ricorrente né beneficiario dell’ingiunzione); il giudice di rinvio, con sentenza n. 2563/2021, dichiarava l’inammissibilità dell’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ingiuntivo n. 58/1998 in quanto proposta nei confronti di società già sciolta enon nei confronti dell’ingiungente Michielon; per la cassazione della sentenza della Corte d’appello, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso sulla base di tre motivi; [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; entrambe le parti hanno presentato memorie; Considerato che: - preliminarmente deve rilevarsi l’assenza di incompatibilità nella composizione dell’attuale collegio, di cui fanno parte i dott. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], componenti del collegio che aveva cassato la prima sentenza della Corte d’appello di Venezia in quanto “qualora una sentenza pronunciata dal giudice di rinvio formi oggetto di un nuovo ricorso per cassazione, il collegio può essere composto anche con magistrati che abbiano partecipato al precedente giudizio conclusosi con la sentenza di annullamento, non determinandosi alcuna compromissione dei requisiti di imparzialità e terzietà del giudice” (Cass., n. 24148/2013, Cass., n. 14655/2016, Cass., n. 3980/2016 e Cass., n. 1542/2021); - c on il primo motiv o di ricorso, si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., violazione dell’art. 384, secondo comma, c.p.c., per non essersi il giudice di rinvio uniformato al principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione con l’ordinanza n. 15946/2019, pronunziando la stessa errata decisione precedentemente cassata; - c on il secondo motivo di ricorso, si deduce, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 163, n. 2 e 645, primo comma, e 164, secondo comma, c.p.c., per non avere la Corte d’appello, in sede di rinvio, considerato l’efficacia sanante ex tunc, automaticamente prodotta dalla costituzione, nel giudizio di opposizione, dell’ingiungente Michielon; - c on il terzo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 , c.p.c., violazione dell’art. 110 c.p.c., per omesso esame della domanda formulata da [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio di rinvio, e cioè di dichiarare la cessata materia del contendere quanto al merito della materia; - i l primo motivo e il secondo motivo, che per la loro connessione vanno trattati congiuntamente, sonofondati; - l a parte rescindente della sentenza di annullamento di questa Corte (n. 15946/2019) recita testualmente: “la costituzione del ricorrente per decreto ben può sanare il vizio dell'atto di opposizione che sia stato proposto nei confronti di altro soggetto (non ricorrente né beneficiario dell'ingiunzione): il legittimato passivo alla citazione in opposizione, proposta dal convenuto sostanziale ed attore processuale, è infatti il solo beneficiario dell'ingiunzione che, con la notificazione del decreto, ha esercitato la provocatio esibendo la propria titolarità del credito. Se, come inopinatamente occorso nella specie, la citazione in opposizione sia stata proposta nei riguardi di terzo non legittimato passivo, la citazione stessa sarà certamente nulla ai sensi degli artt. 163 n. 2 e 645 1 c.p.c. salvo che il soggetto legittimato, e cioè il ricorrente per ingiunzione [per l'appunto il Michielon, quale "già titolare e legale rappresentante" della sncDental Protesi], non abbia provveduto a costituirsi in giudizio, in tal guisa sanando il vizio di nullità e la correlata inammissibilità della proposta opposizione. E tampoco potrebbe negarsi l'efficacia sanante ex tunc della ridetta costituzione, con salvezza della avverata consumazione del termine di quaranta giorni per l'opposizione, posto che la vicenda de qua (iniziata con citazione notificata il 1.6.1998) deve essere regolata ratione temporis dal nuovo art. 164, 3 comma, c.p.c., nel testo introdotto dall'art. 90 l. n. 353/90 ed efficace per i procedimenti instaurati dopo il 30.4.95 (ex art. 9 I. n. 534/95), alla stregua del quale la costituzione del soggetto al quale compete di stare in giudizio induce la piena sanatoria dei termini di impugnazione ed opposizione che l'errore dell'atto abbia, medio tempore, prodotto (Cass. n. 4470 del 1999, principio enunciato dalla Suprema Corte con riguardo ad un caso, del tutto analogo, nel quale, emesso il decreto ingiuntivo a favore di soggetto asseritosi titolare di una ditta individuale, l'opposizione era stata proposta e notificata nei riguardi di una S.a.s. della quale quel soggetto veniva indicato come "titolare" e si era, poi, costituito nel giudizio di opposizione quello stesso soggetto come titolare della ditta individuale).”; la cassazione della sentenza impugnata è intervenuta nella parte in cui, stante la nullità della citazione in opposizione ex artt. 163 n. 2 e 645 n. 1 c.p.c., per essere stata proposta e notificata nei confronti di un soggetto diverso da quello a favore del quale il decreto ingiuntivo sia stato pronunciato, non abbia rilevato, per i giudizi iniziati dopo il 30 aprile 1995, rispetto ai quali trova applicazione l’art. 164, comma 3, c.p.c., nel testo novellato dall’art. 90 della l. n. 353 del 1990, la sanatoria “ex tunc” del vizio di nullità e con essa, la correlata inammissibilità dell'opposizione per decorrenza dei relativi termini di proposizione in forza della costituzione in giudizio del ricorrente in sede monitoria; la Corte d’appello di Venezia non si è attenuta al principio di diritto affermato da questa Corte ed ha erroneamente dichiarato l’inammissibilità dell’opposizione proposta dal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., nonostante l’ingiungente [OSCURATO:PERSONA], titolare della società già sciolta, si fosse costituito nel giudizio di opposizione, sanando la nullità della citazione nei confronti di un soggetto non legittimato; il ricorso, pertanto, deve essere accolto limitatamente al primo e il secondo motivo, con assorbimento del terzo; il giudice di rinvio (che si individua nella Corte di Appello di Venezia in diversa composizione) provvederà anche in ordine alle spese relative al presente giudizio di legittimità; P. Q. M. La Corte accoglie il primo e secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità