CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 35301/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3755/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]., in persona dell'amministratore unico p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto in Roma, viaUlpiano, n. 29 , presso lo studio dell ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]., in persona del curatore p.t. Rag. Ma- ria [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domici- lio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassa- zione; –controricorrente – e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].; –intimati – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Cagliari n. 33/18, depositata il 19 dicembre 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 settembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 17 dicembre 2012, la Corte d'appello di Cagliari ac- colse il reclamo proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza del 15 giugno 2012, con cui il Tribunale di Cagliari, in accoglimento dell'istanza pro- posta dalla Formax di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., aveva dichiarato il fal- limento della società reclamante. A fondamento della decisione, la Corte ritenne insussistente la legittima- zione del creditore istante, rilevando che l'unico debito certo, liquido ed esi- gibile da lui fatto valere eraquello risultante da un assegno di Euro 2.952,21, del quale la reclamante aveva offerto il pagamento banco judicis, mentre gli ulteriori crediti esposti, fondati su documenti ritenuti inidonei a comprovarne la sussistenza (fatture predisposte unilateralmente, bolle di accompagna- mento sottoscritte in sede di ricezione da soggetti non riconducibili alla so- cietà e assegni emessi dall'ex amministratore della società debitrice su conti correnti e postali ad essa non riconducibili), avrebbero dovuto essere accer- tati in un separato giudizio di merito, neppure avviato. 2. Il ricorso per cassazione proposto dalFallimento di [OSCURATO:SOCIETA] fu accolto da questa Corte con ordinanza del 27 aprile 2018, n. 10293, la quale rinviò la causa alla Corte d'appello, «ai fini dell'accertamento incidentale della con- sistenza del credito vantato dal creditore istante, anche in relazione al pre- supposto di cui all'art. 15, ult. co., legge fall.». Respinta l’eccezione della controricorrente di inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione della ratio decidendifondata sull’insussistenza del presupposto di cui all’art. 15 u. comma l. fall., in quanto le censure sollevate dal Fallimento si riflettevano oggettivamente su detta condizione, questa Corte rilevò che l'offertanon formale, mediante deposito banco judicis della somma dovuta, non comporta la liberazione del debitore, in mancanza di ac- cettazione, e non priva quindi di legittimazione attiva il creditore istante, po- tendo al più far venire meno lo stato d'insolvenza del debitoreed escluse anche che il creditore istante fosse tenuto a sottoporre a separato accerta- mento giudiziale l'esistenza, liquidità ed esigibilità delcredito vantato in sede prefallimentare, richiamando il proprio consolidato orientamento, secondo cui l'art. 6 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 non richiede un definitivo accertamento del credito in sedegiudiziale, né l'esecutività del titolo, presupponendo sol- tanto un accertamento incidentale da parte del giudice,all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante. 3. A seguito della riassunzione del giudizio, la Corte d'appello di Cagliari, con sentenza del 19 dicembre 2018, ha rigettato il reclamo. A fondamento della decisione, la Corte ha ritenuto non condivisibile la tesi sostenuta dalla reclamante, secondo cui il rinvio era volto unicamente ad accertare se il credito fatto valere dall'istante fosse superiore alla soglia fis- sata dall'art. 15, ultimo comma, della legge fall., osservando che in tal caso il Giudice di legittimità avrebbe deciso anche nel merito, dal momento che il credito in questione risultava comunque inferiore alla predetta soglia. In pro- posito, ha richiamato anche il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, ai fini della verifica della condizione ostativa prevista dall'art. 15 cit., non deve aversi riguardo al solo credito fatto valere dal cre- ditore istante, ma alla prova, comunque acquisita, dell'esistenza di un'espo- sizione debitoria complessiva superiore ad Euro 30.000,00. Ciò posto, la Corte ha ritenuto provati i crediti risultanti dalle fatture e dai documenti di trasporto prodotti dalla Formax, osservando che, nel conte- starne la rilevanza probatoria, la [OSCURATO:SOCIETA] si era limitata disconoscere gene- ricamente le relative sottoscrizioni, ed aggiungendo che la stessa reclamante aveva riconosciuto il credito portato dall'assegno, del quale aveva offerto il pagamento banco judicis. Precisato inoltre che in sede fallimentare era stata accertata la levata di protesti per il complessivo importo di Euro 55.008,36 nel periodo compreso tra il 17 dicembre 2010 e l'8 marzo 2011, ha rilevato che la reclamante non aveva neppure allegato l'avvenuta estinzione dei rela- tivi crediti, osservando comunque che dall'ultimo bilancio, relativo all'anno 2010, emergeva un'esposizione debitoria per complessivi Euro 161.937,00, in ordine alla quale la [OSCURATO:SOCIETA] non aveva allegato alcun mutamento. 4. Avverso la predetta sentenza la [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per cas- sazione, affidato ad un solo motivo. Il curatore del fallimento ha resistito con controricorso, illustrato anche con memoria. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'unico motivo d'impugnazione,la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 384 e 394 cod. proc. civ. e dell'art. 15, ultimo comma, della legge fall., osservando che, nel procedere all'accertamento della complessiva situazione debitoria della società, ai fini della verifica in ordine all'avvenuto superamento della soglia di cui all'art. 15 cit., la sentenza impugnata non ha tenuto conto dei limiti segnati dalla sentenza di cassazione, la quale aveva investito il giudice di rinvio esclusivamente dell'accertamento del credito vantato dal creditore istante, anche in relazione al presupposto oggettivo di fallibilità previsto dalla predetta disposizione. Rileva in proposito che l'inferiorità del credito azionato all'importo di Euro 30.000,00 risultava assolutamente pacifica tra le parti, indipendentemente dalle contestazioni sollevate in ordine all'esistenza del credito sia in sede prefallimentare che in sede di reclamo. 1.1. Non merita accoglimento l'eccezione d'inammissibilità dell'impugna- zione sollevata dalla difesa del Fallimento ai sensi dell'art. 360 - bis , primo comma, n. 1 cod. proc. civ., in base all'osservazione che , a sostegno delle censure proposte, la ricorrente non ha offerto elementi idonei a giustificare un mutamento dell'orientamento giurisprudenziale cui si è uniformata la sen- tenza impugnata: ciò che la ricorrente contesta, infatti,non è l'orientamento richiamato dalla Corte territoriale, secondo cui, ai fini della verifica in ordine all'avvenuto superamento della soglia di cui all'art. 15, ultimo comma, della legge fall., occorre avere riguardo all'esposizione debitoria complessiva dello imprenditore (cfr. Cass., Sez. VI, 14/11/2017, n. 26926), ma la conformità dell'accertamento compiuto dalla sentenza impugnata rispetto al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, il quale imponeva, a suo av- viso, esclusivamente la verifica del credito vantato dal creditore istante, an- chein relazione al presupposto di cui all'art. 15 cit. Non può ritenersi dunque pertinente il richiamo del controricorrente ad un precedente di legittimità se- condo cui, ai fini dell'integrazione della condizione di ammissibilità del ricorso prevista dall'art. 360-bis, primo comma, n. 1 cod. proc. civ., non è sufficiente la mera dichiarazione di porsi in contrasto con la giurisprudenza di legittimità, ma occorre l'individuazione delle decisioni e degli argomenti su cui si fonda l'orientamento contestato (cfr.Cass., Sez. II, 16/07/2021, n. 20334; v. an- che Cass., Sez. VI, 5/11/2018, n. 28070; 8/02/2011, n. 3142). 1.2. Il motivo è peraltro fondato. Com'è noto, la deduzione del mancato rispetto da parte del giudice di rinvio del decisum della sentenza di cassazio ne si traduce nel la denuncia di un error in procedendo, consistente nell'aver operato il giudice stesso in am- bito eccedente i confini assegnati dalla legge ai suoi poteri di decisione, per la cui verifica il Giudice di legittimità è chiamato ad operare come giudice anche del fatto, disponendo di tutti i poteri necessari per la ricostruzione dei contenuti della sentenza rescindente, la quale va equiparata al giudicato, con la conseguenza che la sua interpretazione deve essere assimilata all'interpre- tazione delle norme giuridiche(cfr. Cass., Sez. lav., 5/03/2019, n. 6344; 25/ 03/2005, n. 6461 1/09/2004, n. 17564). Qualora poi, in sede d'impugnazione della sentenza emessa in sede di rinvio, sia in discussione, in rapporto al petitumconcretamente individuato dal giudice di rinvio, la portata del deci- sumdella sentenza di cassazione, questa Corte, per poter verificare se il giu- dice di rinvio si sia uniformato al principio di diritto da essa enunciato, deve procedere all'interpretazione della propria sentenza in relazione alla que- stione decisa e al contenuto della domanda proposta in giudizio dalla parte, con la quale la pronuncia rescindente non può porsi in contrasto(cfr. Cass., Sez. I, 19/02/2018, n. 3955; 30/09/2005, n. 19212). Ciò posto, non può condividersi, nel caso in esame,l'interpretazione del dictumdella sentenza di cassazione fornita dalla Corte territoriale, secondo cui l'accertamento ad essademandato non era limitato ai crediti fatti valere con l'istanza di fallimento, ma si estendeva all'esposizione debitoria comples- siva della società, ai fini della verifica in ordine al superamento della soglia prevista dall'art. 15, ultimo comma, della legge fall. In senso contrario a tale conclusione depongono, oltre al rigetto dell’eccezione di inammissibilità del ricorso del Fallimento per mancata impugnazione della ratio decidendi fon- data sull’insussistenza del presupposto di cui all’art. 15 u. comma l. fall. mo- tivato dal rilievo che «le censure sollevate… (relative all’omessa considera- zione dei crediti dell’istante non portati da titoli esecutivi: n.d.r.) si riflettono oggettivamente su detta condizione»ed al chiaro tenore letterale dell'espres- sioneusata, secondo cui «la sentenza impugnata va cassata con rinvio ai fini dell'accertamento incidentale della consistenza del credito vantato dal credi- tore istante, anche in relazione al presupposto di cui all'art. 15, ult. co., legge fall.», anche l a cons iderazione che il superamento della soglia prevista da tale disposizione risultava tutt'altro che certo, proprio in ragione dell'incer- tezza dell'importo complessivo dei crediti fatti valere dalla Formax con l'i- stanza di fallimento: quest'ultimo, infatti, comprendeva, oltre al credito espli- citamente riconosciuto dalla debitrice attraverso la formulazione dell'offerta banco judicis, anche altri crediti fondati su assegni, la cui opponibilità alla [OSCURATO:SOCIETA] risultava parzialmente contestata, avendo la debitrice eccepito che gli stessi erano stati emessi su conti correnti non riconducibili ad essa. In tale contesto, il Giudice di rinvio, anziché provvedere all'accertamento demanda- togli dalla sentenza di cassazione, si èlimitato ad affermare la sussistenza degli altri crediti fatti valere dall'istante, in virtù della genericità delle conte- stazioni sollevate dalla debitrice in ordine alle fatture ed ai documenti di tra- sporto prodotti in giudizio, astenendosi dal determinarne specificamente l'im- porto, sulla base della considerazione, ritenuta assorbente, che in sede pre- fallimentare era stata accertata l'esistenza di ulteriori debiti della [OSCURATO:SOCIETA], d'importo complessivamente superiore ad Euro 30.000,00, emergenti dalla levata di protesti per un importo complessivo di Euro 55.008,36, nonché dall'annotazione in bilancio di debiti esigibili per complessivi Euro 161.937,00: tale accertamento, peraltro, eccedeva chiaramente l'ambito di quello imposto dall'applicazione del principio di diritto enunciato nella sentenza di cassazione, quale emerge dall'interpretazione della stessa, anche alla stregua delle cen- sure sollevate dal curatore del fallimento nel giudizio di legittimità. 2. La sentenza impugnata va pertanto cassata, con ilconseguente rinvio della causa alla Corte d'appello di Cagliari, in diversa composizione, che si atterrà al dictum della prima sentenza rescindente e provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.