CassazionedecretoSezione LDecisione del 9 maggio 2022
Cassazione n. 12995/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.27155/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 52, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrenteprincipale- contro [OSCURATO:PERSONA] MERIDIONALE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CAGLIARI n.49/2022 depositata il 09/05/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente principale e la parte ricorrente incidentale abbia no chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ entrambi i ricors i dev ono intendersi rinunciat i e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto chele spese di lite sono compensate; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Compensa le spese di lite. Così deciso in Roma,il 10/