CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 ottobre 2024
Cassazione n. 29015/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re 2024 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4305/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dei quali è domiciliata per legge; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], nella persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dei quali è domiciliato per legge; -controricorrente- nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], POZZOLO E FERNO, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di PALERMO n. 3503/2022, depositata il 08/09/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio (dapprima davanti al Tribunale di Palermo, che con sentenza n. 3784/2014 si dichiarava incompetente; e, poi, davanti al Giudice di Pace di Palermo) la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., il Comune di Agira, il Comune di Firenze, il Comune di Milazzo, il Comune di Milano, il Comune di Palermo, il Comune di [OSCURATO:PERSONA], il Comune di Verona, la Prefettura di Genova, il Commissariato del Governo per la Provincia di Trento, l ‘[OSCURATO:PERSONA], Pozzolo e Ferno, il Comune di Grosseto, il Comune di Isola delle Femmine, il Comune di Assisi, [OSCURATO:PERSONA], il Comune di Bardolino, la Prefettura di Foggia, la Prefettura di Latina, per ivi sentir dichiarare l’illegittimità e l’inefficacia delle iscrizioni a ruolo di cui alla cartella di pagamento n. 29620130059082567, notificata a mezzo posta in data 23.9.2013, relativa ad infrazioni al codice della strada e sanzioni amministrative per un importo complessivo di euro 45.411,73, nonché avverso i prodromici verbali di contestazione di violazioni al C.d.S. commesse da conducenti di veicoli presi a noleggio.[OSCURATO:PERSONA] spa, nel proporre opposizione, lamentava l’inesistenza del titolo esecutivo, in tesi i verbali di contestazione delle infrazioni del codice della strada, azionato in executivis dalla [OSCURATO:PERSONA] spa e dai diversi enti pubblici convenuti: a) sotto un primo profilo, stante la mancata notifica di taluni dei verbali di contestazione, che avrebbe impedito che diventassero titolo esecutivi, e dunque stante la conseguente estinzione dell’obbligazione pecuniaria e la nullità e/o revoca e/o inefficacia della cartella di pagamento e dei verbali di contestazione opposti, a nulla rilevando la notifica della cartella medesima; b) sotto altro profilo, per tutti i verbali effettivamente notificati, segnatamente tutti gli altri diversi da quelli non notificati, stante la propria carenza di legittimazione passiva, ai sensi dell’articolo 196, comma 1, del codice della strada, in quanto essa opponente (società esercente l’attività industriale di noleggio a terzi di autovetture senza conducente), allorquando aveva ricevuto la notifica dei verbali di contestazione, aveva sempre tempestivamente e ritualmente provveduto a comunicare agli Enti emittenti i nominativi dei soggetti sub-locatari noleggiatori dei veicoli interessati, resisi presuntivamente responsabili delle contestate infrazioni al codice della strada, chiedendo che gli enti procedessero alla rinotifica dei verbali a questi ultimi, responsabili in solido con gli, eventualmente diversi, effettivi trasgressori. Instaurato il contraddittorio tra le parti ed istruita documentalmente la causa, il Giudice di Pace di Palermo, con la sentenza n. 1446/2018 -dichiarata la contumacia di alcune delle parti convenute (Comuni di Grosseto, di Isola delle Femmine, di Assisi, di [OSCURATO:PERSONA], di Bardolino, nonché della Prefettura di Foggia e della Prefettura di Latina) - in accoglimento della domanda attorea, annullava le iscrizioni a ruolo di cui alla cartella di pagamento n.29620130059082567 e condannava la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al pagamento delle spese processuali. Avverso la sentenza del giudice di primo grado proponeva impugnazione la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., Agente della Riscossione per la Provincia di Palermo (alla quale è subentrata l’Agenzia delle Entrate-Riscossione), lamentando: 1) la mancata declaratoria di inammissibilità dell’opposizione proposta per vizi propri della cartella oltre il termine di cui all’art. 617 c.p.c.; 2) l’erronea esclusione della responsabilità solidale del locatore delle vettura a mezzo delle quali erano state commesse le infrazioni poste a fondamento della cartella impugnata; 3) l’erronea condanna di essa appellante al pagamento delle spese di lite. La società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. si costituiva,resistendo ai motivi di appello. Si costituivano pure i Comuni di Firenze, Roma e Palermo, aderendo all’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], mentre il Comune di Milano proponeva anche appello incidentale. Istruita la causa con la sola acquisizione documentale, il Tribunale di Palermo, con la sentenza n. 3503/2022, in accoglimento dell’appello principale, rigettava l’opposizione avverso la cartella di pagamento per cui era causa, compensando tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso la società Sicily by car. Ha resistito con controricorso il Comune di Milano, che ha tra l’altro rilevato (p. 29) di essere legittimato passivo soltanto in relazione alle domande contenute nell’atto di citazione avente ad oggetto la cartella esattoriale opposta per la parte inerenti i verbali di costatazione elevati dalla [OSCURATO:PERSONA] di Milano.[OSCURATO:PERSONA] di Genova, Foggia e Latina, nelle persone dei rispettivi Prefetti pro tempore, depositavano un unico atto di costituzione al fine di ricevere l’avviso di udienza . Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte, mentre il Difensore di parte ricorrente ha depositato memoria insistendo nell’accoglimento del ricorso. La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro il termine di sessanta giorni dalla decisione. [OSCURATO:PERSONA]. 1. Nella impugnata sentenza, il giudice di appello - dopo aver dato atto che in relazione all’individuazione dell’obbligato in solido con l’autore della violazione in ipotesi di mezzo concesso in locazione si pongono due indirizzi contrapposti e dopo aver individuato la ratiodel citato articolo 196 C.d.S. (che è quella di assicurare attraverso la titolarità di un diritto adeguatamente e agevolmente accertabile, la possibilità di ottenere il pagamento della sanzione) –ha ritenuto: a) la circostanza che l’art. 196, primo comma, secondo periodo del C.d.S. preveda che, nelle ipotesi di cui all’art. 84 (relativo alla locazione di veicoli senza conducente), delle violazioni commesse dal conducente risponde solidalmente il locatario non vale ad escludere la concorrente responsabilità del locatore/proprietario; b) la previsione dell’art. 386 Regolamento di Attuazione del C.d.S., che disciplina l’ipotesi della notificazione dei verbali a soggetto estraneo, non si riferisce anche al locatore di veicoli senza conducente, dal momento che tale figura non rientra tra i soggetti indicati nell’articolo 196 del Codice; c) è irrilevante il fatto che la società di noleggio abbia o meno comunicato i nominativi del conducente (del locatario), in quanto la norma individua come responsabile solidale anche la società di noleggio e ciò legittima la pretesa dell’amministrazione verso quest’ultima. 2. Nel giudizio di merito è indiscusso tra le parti che:a) le violazioni sono state commesse con mezzi, che dalla società proprietaria [OSCURATO:SOCIETA]. erano stati locati alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e da quest’ultima erano stati a sua volta sublocati ai soggetti che avevano poi materialmente compiuto le contestate violazioni al codice della strada; b) la notifica dei verbali della [OSCURATO:PERSONA] di Milano oggetto di causa alla Sicily by cars.p.a. è stata effettuata - ai sensi del combinato disposto degli artt. 84 e 196 C.d.S e art.386 D.P.R. n.495/1992 -, nei termini (art.201 Codice della Strada) secondo le modalità di legge (art.7 L.890/1982) tra ottobre 2010 e febbraio 2011; c) la cartella esattoriale n. 296 2013 0059082567 000 è stata notificata in data 20.09.2013. 3.[OSCURATO:PERSONA] by car s.p.a. articola in ricorso un unico motivo con il quale denuncia: violazione e falsa applicazione dell’articolo 615 del codice di procedura civile, dell’articolo 7 del d.lgs. 150/2011, degli articoli 201, 203, 204-bis, 205 e 206 del d.lgs. 285/1992 (codice della strada). Violazione e falsa applicazione dell’articolo 196, comma 1, del d.lgs. 285/ 1992 (codice della strada), in combinato disposto con l’articolo 84 del d.lgs. 285/1992 (codice della strada), anche siccome modificato e integrato dall’articolo 1, comma 1, lettera g-ter) del decreto legge 10 settembre 2021 n. 121, convertito in legge con modificazioni e integrazioni con la legge 9 novembre 2021 n. 156. Inadeguata, erronea e ingiusta valutazione delle domande proposte dalla ricorrente. Omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti in relazione al merito della controversia e ai motivi della proposta opposizione all’esecuzione ex articolo 615 cpc in ipotesi di inesistenza del titolo esecutivo. Insufficienza, illogicità e contraddittorietà della motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Motivo formulato ai sensi e per gli effetti dell’articolo 360, n°3, cpc. Motivo altresì formulato ai sensi e per gli effetti dell’articolo 360, n°5, cpc .In estrema sintesi e per quanto è dato comprendere dalle modalità di redazione del motivo, secondo la società ricorrente, il giudice di appello, con motivazione insufficiente, illogica e contraddittoria: a) avrebbe violato, disapplicato ed erroneamente applicato le disposizioni del codice della strada che disciplinano l’esecutività e la definitività dei verbali di contestazione e le disposizioni del codice di procedura civile relative all’opposizione all’esecuzione avverso la cartella di pagamento portante verbali di contestazione di violazioni al codice della strada non notificati e pertanto non esecutivi; b) avrebbe violato, disapplicato ed erroneamente applicato le disposizioni del codice della strada che disciplinano la responsabilità esclusiva del locatario noleggiatore dei veicoli noleggiati, eventualmente in concorso con il diverso effettivo trasgressore, ma senza alcuna solidarietà passiva in capo alla compagnia di autonoleggio –sia che sia proprietaria-locatrice dei veicoli dati a noleggio sia che sia utilizzatrice-locataria dei veicoli in quanto avuti in locazione dalle case produttrici e poi dati a sua volta in noleggio a terzi –per il pagamento delle sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada perpetrate dai clienti noleggiatori durante il noleggio; c) avrebbe omesso l’esame circa i fatti decisivi per il giudizio costituiti, per un verso, dalla mancata notifica di taluni verbali di contestazione e, per altro verso, dall’avvenuta richiesta di rinotifica di tutti i verbali di contestazione notificati formulata dalla ricorrente nei confronti dei resistenti e dalla loro rilevanza sostanziale e processuale in termini di inesistenza del titolo esecutivo per difetto di legittimazione passiva dell’opponente compagnia di autonoleggio in ordine alle presunte violazioni amministrative contestate ai propri clienti. Sottolinea la società ricorrente: a) di avere tempestivamente e ritualmente provveduto alla comunicazione alle autorità competenti (cioè agli organi accertatori) dei nominativi dei soggetti locatari dei veicoli interessati, che si erano resi presuntivamente responsabili delle contestate infrazioni al codice della strada; e che tale comunicazione aveva evitato che il singolo verbale diventasse esecutivo nei propri confronti; b) che essa società, quale compagnia di autonoleggio, non può ritenersi in alcun modo solidalmente responsabile di violazioni perpetrate con veicoli, che ha noleggiato ai proprio clienti e di cui non ha nè la disponibilità materiale e neppure il controllo durante la circolazione stradale, come affermato da Cass. n. 10833/2020; c) che è il cliente (e non già la società di autonoleggio) ad avere la possibilità di impedire a terzi la circolazione ed è, pertanto, questi l’unico soggetto in grado di fornire la prova liberatoria prevista dal medesimo articolo 196 (ossia che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà). Sostiene che il combinato disposto degli articoli 196, comma 1, e 84 del codice della strada disciplina e dispone, nelle ipotesi di autonoleggio, per le sanzioni conseguenti a violazioni del codice della strada, la responsabilità solidale tra il locatario del veicolo e l’eventuale diverso effettivo trasgressore, giammai la società di noleggio (a prescindere che sia proprietario o a sua volta locatrice del veicolo medesimo). Osserva che tale interpretazione – oltre ad essere conforme all’orientamento giurisprudenziale consolidato al momento della contestata violazione, all’interpretazione autentica dell’articolo 196 del codice della strada espressa dal Ministero dell’Interno con la circolare ministeriale del 1994, nonché all’interpretazione costituzionalmente orientata della norma interna in relazione all’art. 7 della Convenzione EDU – è stata fatta propria dal legislatore in via di interpretazione autentica con la modifica dell’articolo 196, comma 1, seconda parte, del codice della strada operata dall’articolo 1, comma 1, lettera g-ter) del decreto legge 10 settembre 2021 n. 121, convertito in legge con modificazioni e integrazioni con la legge 9 novembre 2021 n. 156. Invero, ai sensi di detta disposizione, nella sua nuova formulazione, per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio o l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, è obbligato in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. Nelle ipotesi di cui all’articolo 84, il locatario, in vece del proprietario, risponde solidalmente con l’autore della violazione . 4.Il ricorso è inammissibile sotto plurimi profili. 4.1. In primo luogo, inammissibile è la censura di «insufficienza, illogicità e contraddittorietà della motivazione», trattandosi di censura non più prevista, fin dalla sua novella del 2012, dall’art. 360 c.p.c. come motivo di ricorso per cassazione. 4.2. Inammissibili sono anche le rimanenti censure,per ragioni già esposte da questa Corte in recenti pronunce avent i ad oggetto ricorsidella medesima ricorrente, sostanzialmente identici al presente (cfr. Cass. nn. 1806/2024, 3786/2024; in senso sostanzialmente analogo, tra le altre: Cass. nn. 32920/2022, 32921/2022, 510/2023, 1382 e 1383 del 2023): invero, anche dalla semplice lettura dell’unico motivo del ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità si evince che, in violazione dell’art. 366 c.p.c., la censura –costituita dal complesso e coacervato accorpamento di plurime ed eterogenee doglianze, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. e tra loro inestricabilmente cumulate – è formulata senza premurarsi della sua intelligibilità e, anzi, inammissibilmente rimettendo al giudice di legittimità il compito di isolare le singole critiche, sostanziali e processuali, rivolte alla sentenza impugnata (in proposito: cfr. da ultimo, Cass., Sez. U, Ordinanza n. 35943/2023). 4.3. Infine, il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis, comma 1, n. 1, c.p.c., essendo ad esso sottesa questione di diritto già più volte affrontate da questa Corte, anche ad esito di udienza pubblica (Cass. n. 32921/2022). Occorre qui ribadire il principio di diritto per cui è esclusa la possibilità di ricorrere allo strumento dell’opposizione all’esecuzione per chi, come l’odierna società ricorrente, dia in noleggio autovetture senza conducente, non potendo configurarsi l’avvenuta comunicazione, da parte della società di noleggio, del nominativo dei propri clienti quale fatto sopravvenuto “estintivo”della pretesa creditoria di cui alla cartella di pagamento, costituendo, piuttosto, circostanza da farsi valere esclusivamente mediante tempestiva opposizione ai verbali di contestazione dell’infrazione stradale. Invero, le Sezioni Unite con sentenza n. 22080/2017 - sul presupposto che la notificazione del verbale di accertamento di infrazione stradale, “per come delineata dal legislatore nell’art. 201, comma 5, cod. strada, “non è presupposto di esistenza del titolo esecutivo”, bensì “fatto costitutivo del (mantenimento del) diritto dell’amministrazione ad ottenere il pagamento della sanzione” - ha ritenuto che l’omessa (o invalida) notificazione “non attiene al rapporto, ma all’agire dell’amministrazione, impedendo non tanto la formazione del titolo esecutivo stragiudiziale quanto il completamento della fattispecie sostanziale che dà luogo alla pretesa sanzionatoria e che consente la riscossione coattiva”. E conseguentemente hanno affermato che “il rimedio tipico per fare valere i vizi del titolo esecutivo costituito dal verbale di accertamento va individuato nell’opposizione a questo verbale”, giacché, una “volta escluso che l’omessa (o la tardiva o l’invalida) notificazione del verbale di accertamento impedisca la formazione del titolo esecutivo, influenzando piuttosto la regolarità formale dell’azione della p.a., va esclusa la possibilità di esperire l’opposizione all’esecuzione”). Nel solco tracciato dalle Sezioni Unite, questa Corte a sezioni semplici ha già più volte statuito (Cass. n. 13664/2017, nonché nn.1845 e 14552/2018, nn. 32920 e 3292/2022, nn. 510, 1382 e 1383/2023) che il dedotto difetto di legittimazione passiva – per l’inapplicabilità, alle società di noleggio veicoli senza conducente, dell’art. 196 cod. strada - avrebbe dovuto farsi valere, da parte della [OSCURATO:PERSONA], sin dalla notificazione dei verbali di contestazione di infrazione stradale, mediante impugnazione al prefetto o al giudice di pace, ex artt. 203 e 204-bis cod. strada, per impedire che gli stessi divenissero definitivi. In senso contrario non vale addursi la circostanza secondo cui l’art. 196 cod. strada (nel testo applicabile “ratione temporis” al presente giudizio) non include il noleggiatore tra i soggetti responsabili in solido, ex art. 196 cod. strada, con il responsabile dell’infrazione. Invero, secondo l’indirizzo giurisprudenziale, che viene qui riconfermato, l’argomento “puramente testuale”, sul quale si fonda la tesi che nega la legittimazione passiva del noleggiatore, “non convince, perché privo di una sistematica valutazione della disciplina della solidarietà dettata in via generale dall’art. 196 Codice della Strada”. Esso, difatti, non tiene conto “della ratio complessiva della norma in questione, che ha voluto prevedere soggetti diversi dal proprietario del veicolo, quali obbligati in via solidale, solo nelle ipotesi specificatamente indicate come l’usufruttario, l’acquirente con patto di riservato dominio o l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria”; invero il silenzio serbato dalla norma sul “semplice locatore del veicolo” si spiega “ in ragione dell ’ agevole identificabilità, negli altri casi (diversamente dalla locazione semplice), del soggetto solidalmente responsabile”, sicché la norma “intende assicurare, attraverso la titolarità di un diritto adeguatamente e agevolmente accertabile, la possibilità di ottenere il pagamento della sanzione”. Invece, nel caso della “locazione del veicolo senza conducente, il rapporto di locazione riguarda solo il locatore e il locatario e il nominativo di quest’ultimo è noto al solo locatore”, tale essendo “la ragione della mancata equiparazione del locatore alle ipotesi su indicate” (così, Cass. n. 18988/2015, nn. 1845 e 14452/2018, nn. 1214 e 4735/2019; n. 9675/2020; n. 24926/2021). D’altronde, neppure può dirsi che “ la ratio decidendi di queste sentenze, in quanto basata espressamente sulla necessità che il proprietario-locatore collabori alla identificazione del trasgressore comunicandone le generalità”, non ricorre allorché il comportamento del noleggiatore sia “ stato sempre improntato alla massima collaborazione”, sicché non vi è “ ragione per ipotizzare una corresponsabilità del proprietario locatore” nelle ipotesi “ in cui abbia ottemperato al proprio onere di comunicazione delle generalità dei soggetti locatari degli autoveicoli”, dovendo “essere ritenuto estraneo ad ogni responsabilità, non avendo avuto la materiale disponibilità dei veicoli, e ciò in forza della norma speciale contenuta nel combinato disposto tra art. 196 ed art. 84 del CdS.; e del generale principio di stretta legalità delle sanzioni amministrative che deve ispirare l’interpretazione delle relative disposizioni”(così Cass. n. 10833/2020). Dettaaffermazione, infatti, come già osservato in altro precedente tra lestesse parti (Cass. n. 1383/2023) non tiene in debito conto che tale obbligo di comunicazione risulta privo di base normativa (non individuabile nell’art. 386 reg. esec. cod. strada, che non menziona - tra i soggetti tenuti a comunicare alle autorità competenti, in caso di alienazione del veicolo, di non essere proprietario o titolare di uno dei diritti di cui all’art. 196 cod. strada - il “locatore” del veicolo ). Quanto,infine, alla sopravvenienza normativa, richiamata dalla ricorrente nella propria memoria (l’art. 196 cod. strada è stato, infatti, modificato dall’art. 1, comma 1, lettera g-ter, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156), risultain concreto priva di rilevanza rispetto al presente giudizio, in quanto in materia di sanzioni amministrative - tali essendo quelle comminate all’odierna ricorrente e costituenti il presupposto della cartella di pagamento fatta dalla stessa, poi, oggetto di opposizione - non trova applicazione il principio della retroattività della legge più favorevole (cfr., tra le tante, Cass. n. 1383/2023 e n. 19030/2022), per cui il motivo va esaminato alla luce della normativa vigente al tempo in cui la parte era gravata dell’inadempiuto onere di proporre opposizione ai sensi del codice della strada ai verbali notificati. 5. In definitiva, per tutte le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile, con condanna della società ricorrente, soccombente, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, in favore dell’unico intimato che ha depositato rituale controricorso (tale non potendo qualificarsi la mera comparsa di costituzione delle Prefetture). All ’ inammissibilità del ricorso consegue infine la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). P.Q. M. La Corte: -dichiara inammissibile il ricorso; -condanna la ricorrente a lla rifusione, in favore del Comune di Milano, delle spese del presente giudizio, spese che liquida in euro 4.300 per compensi, oltre, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge; -ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater de