CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 giugno 2022
Cassazione n. 32921/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te Ud. 23/06/2022 SENTENZA PU "cameralizzata" sul ricorso 21630-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante Tommaso DRAGOTTO, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza del Gesù, 46 presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] SCIMEMI , che la rappresenta e difende unitamente all'[OSCURATO:PERSONA] LOMBARDO; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio ted dell'[OSCURATO:PERSONA] LEPORE, rappresentato e difeso dagli A9,5 [OSCURATO:PERSONA] CANUTI, Debora PACINI, Andrea SANSONI; - controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 335/2019 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 20/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/06/2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GUIZZI. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 33719, del 20 febbraio 2019, della Corte di Appello di Palermo, che - accogliendo il gravame esperito dal Comune di Firenze avverso la sentenza n. 5338/14, dell'Il novembre 2014, del Tribunale di Palermo - ha dichiarato inammissibile l'opposizione all'esecuzione avverso cartella di pagamento, per violazione di norme del codice della strada, in quanto proposta, nei riguardi del predetto Comune e della società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., senza il rispetto del termine di cui all'art. 7 del d.lgs. 10 settembre 2011, n. 150. 2. Riferisce, in punto di fatto, l'odierna ricorrente di essere una società che svolge attività di autonoleggio di vetture senza conducente, nell'intero territorio nazionale. Ricevuta, pertanto, la notificazione di numerosi verbali relativi a infrazioni stradali, riscontrate nel territorio fiorentino a carico dei veicoli da essa noleggiati, l'odierna ricorrente provvedeva a comunicare al Comune di Firenze il nominativo dei soggetti locatari/noleggiatori dei mezzi in questione, affinché esso provvedesse alla rinotifica dei verbali - in forza di quanto previsto dalla circolare del Ministero dell'Interno del 15 gennaio 1994, n. 300/A/48507/113/2 - a tali soggetti, responsabili in solido con gli eventualmente diversi, effettivi, trasgressori. Ciò nonostante, raggiunta successivamente dalla notificazione di una cartella che le intimava il pagamento di €44.160,60 (di cui C 27.640,24 su mandato del Comune di Firenze), la suddetta società proponeva opposizione all'esecuzione, eccependo l'inesistenza del titolo esecutivo per difetto di legittimazione passiva, ai sensi del combinato disposto degli artt. 196, comma 1, seconda alinea, e 84 cod. strada, in base ai quali, in caso di noleggio di veicoli senza conducente, il locatario - essa assumeva - risponde solidalmente, in vece del proprietario, con l'autore della violazione. Accolta dal primo giudice l'opposizione, su gravame del Comune di Firenze il giudice di appello la dichiarava inammissibile, in quanto tardiva, rilevando che essa avrebbe dovuto essere proposta ai sensi non dell'art. 615 cod. proc. civ., bensì dell'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011. 3. Avverso la pronuncia della Corte panormita ricorre per cassazione la società [OSCURATO:PERSONA], sulla base - come detto - di un unico motivo, quantunque articolato in più censure. 3.1. Viene, infatti, denunciata - ai sensi dei nn. 3) e 5) del comma 1 dell'art. 360 cod. proc. civ. - violazione e falsa applicazione dell'art. 615 cod. proc. civ., dell'art. 7 del d.lgs. 10 settembre 2011, n. 150, degli artt. 201, 203, 204-bis, 205 e 206 del codice della strada, nonché del combinato disposto degli artt. 196 e 84 del medesimo codice, oltre a inadeguata, erronea, ingiusta valutazione dei presupposti dell'opposizione all'esecuzione avverso la cartella di pagamento e della domanda proposta dalla ricorrente, ed ancora omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti in relazione al merito della controversia e ai motivi dell'opposizione, ed infine insufficienza, illogicità e contraddittorietà della motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio. Assume la ricorrente che, avendo essa provveduto a comunicare, tempestivamente, alle autorità competenti i nominativi dei soggetti locatari dei veicoli interessati dalle riscontrate infrazioni al codice stradale, con ciò avrebbe "evitato che il singolo verbale divenisse titolo esecutivo nei confronti della medesima". Avrebbe, pertanto, errato la Corte territoriale nel negare rilievo - anzi, nell'omettere di considerare, come invece fatto dal primo giudice - che l'opposizione all'esecuzione di fondava su "fatti successivi alla formazione del titolo esecutivo che estinguendo il diritto di credito consacrato nel titolo fanno venire meno il diritto di agire esecutivamente". A conferma di tale impostazione, inoltre, la ricorrente deduce che, in base al combinato disposto degli artt. 196 e 84 cod. strada, in caso di noleggio di veicoli senza conducente, il locatario risponde solidalmente, in vece del proprietario/locatore, con l'autore della violazione, donde il difetto di legittimazione passiva di essa [OSCURATO:PERSONA]. In tal senso, del resto, oltre al consolidato orientamento espresso - nell'ambito della giurisprudenza di merito - dal Tribunale di Palermo, la ricorrente richiama alcuni arresti di questa Corte (sono citate Cass. Sez. 1, sent. 18 settembre 1998, n. 9328; Cass. Sez. 1, sent. 24 agosto 2004, n. 16717). Né, in senso contrario, potrebbe invocarsi la pronuncia di questo giudice di legittimità - si tratta di Cass. Sez. 2, sent. 24 settembre 2015, n. 18988 - che ha interpretato il suddetto combinato disposto normativo nel senso di ritenere, comunque, tenuto in solido al pagamento della sanzione, anche nel caso della locazione del veicolo senza conducente, il locatore responsabile in solido della violazione, e ciò sul rilievo che "il rapporto di locazione riguarda solo il locatore e il locatario e il nominativo di quest'ultimo è noto al solo locatore". Difatti, proprio la circostanza che - nel caso che occupa - i nominativi dei locatari fossero stati comunicati al Comune di Firenze farebbe venire meno la "ratio" del riconoscimento della responsabilità solidale anche del locatore/proprietario. D'altra parte, nel senso del proprio difetto di legittimazione, la ricorrente invoca la necessità che delle norme relative alle sanzioni amministrative - tale essendo quella di cui al citato art. 196 cod. strada - venga esclusa un'interpretazione estensiva, o addirittura analogica, "in malam partem". Infine, assume la ricorrente che il Comune di Firenze non avrebbe mai provato di non aver già incassato, dai locatori, le somme oggetto della cartella. 4. Il Comune di Firenze ha resistito, con controricorso, all'avversaria impugnazione, deducendone l'inammissibilità, e comunque la non fondatezza. Esso ha poi depositato, in data 26 agosto 2021, atto di costituzione del nuovo difensore. 5. La societa [OSCURATO:PERSONA] è rimasta, invece, intimata. 6. Già chiamato all'adunanza camerale del 24 gennaio 2022, l'esame del presente ricorso è stato rinviato in pubblica udienza, sul duplice presupposto del rilievo nomofilattico della questione e della circostanza che l'art. 196 cod. strada è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lettera g-ter), del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, e dall'art. 2, comma 1, lettera 3), della legge 23 dicembre 2021, n. 238.7. Il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona di un suo sostituto, ha fatto pervenire conclusioni scritte, nel senso del rigetto del ricorso. 8. La ricorrente ha insistito con memorie - depositate già in occasione della già citata adunanza camerale del gennaio scorso, oltre che della presente udienza camerale - nelle proprie argomentazioni. [OSCURATO:PERSONA] 9. Il ricorso va rigettato. 9.1. In via preliminare, va dato atto che la sopravvenienza normativa sopra richiamata - sebbene destinata, "pro futuro", ad incidere sulla questione oggi all'esame di questa Corte - risulta priva di rilevanza, invece, rispetto al presente giudizio. Va, infatti, ribadito che in materia di sanzioni amministrative - tali essendo quelle comminate all'odierna ricorrente e costituenti il presupposto della cartella di pagamento fatta dalla stessa, poi, oggetto di opposizione - non trova applicazione il principio della retroattività della legge più favorevole (da ultimo, cfr. Cass. Sez. 2, sent. 13 giugno 2022, n. 19030, Rv. 664993-01). È, dunque, in applicazione della normativa previgente che va esaminato il complesso motivo oggetto del presente ricorso. 9.2. Nello scrutinarlo, reputa questo collegio che si debba muovere dalla constatazione - esaminando la giurisprudenza di legittimità, formatasi in materia, in una prospettiva diacronica - che effettivamente, come sostenuto dalla ricorrente, secondo un più risalente indirizzo di questa Corte (da ultimo, tuttavia, "vivificato" da Cass. Sez. 3, ord. 5 giugno 2020, n. 10833, Rv. 657968-01, pronuncia sulla quale ha, in particolare, insistito la [OSCURATO:PERSONA] nelle proprie memorie), "non è contestabile, in via generale, che delle infrazioni commesse con autoveicolo a noleggio debba rispondere il locatario", essendosi "però precisato che ciò è possibile ogni qualvolta sia stato tempestivamente comunicato agli organi accertatori il nominativo del locatario", e ciò in quanto il testo dell'art. 84 cod. strada "non comporta" automaticamente "la sostituzione del locatario [...] al proprietario nella responsabilità", giacché "incombe all'opponente la prova delle circostanze modificative o estintive del credito" (così Cass. Sez. 1, sent. 18 settembre 1998, n. 9328, non massimata sul punto, che si pone come pronuncia capofila dell'indirizzo giurisprudenziale richiamato dalla ricorrente). baz 92.915 La sentenza citata, dunque, configui-à<érfettWàmente quale fatto sopravvenuto (rispetto alla notificazione dell'infrazione stradale ex art. 201 cod. strada), idoneo a paralizzare - sebbene non sia chiaro se con efficacia impeditiva o addirittura estintiva - la pretesa creditoria dell'Amministrazione. Analogo ordine di idee è stato espresso pure da una successiva pronuncia di questa Corte, che richiama specificamente quella appena illustrata, ribadendo essere "legittimo e possibile" il "far valere davanti al giudice del merito la esclusione della responsabilità del noleggiatore, per affermare quella di coloro che hanno noleggiato tali autoveicoli, ai sensi dell'art. 196 cod. strad., in riferimento all'art. 86 [recte: 84] dello stesso codice", fermo restando, però, che "tale concentrazione della responsabilità per la violazione alle regole del codice stradale in capo a colui che abbia noleggiato l'autoveicolo, suppone che il noleggiatore abbia comunicato agli organi accertatori, o all'ente cui essi fanno capo, ai sensi dell'art. 386 del regolamento di esecuzione ed attuazione del codice, le generalità del locatario (presunto trasgressore)", e "che tale obbligo" sia stato "allegato fin dal primo atto giurisdizionale, con il quale s'impugni la cartella esattoriale-titolo esecutivo, emessa dopo la notifica del verbale di violazione amministrativa" (Cass. Sez. 1, sent. 24 agosto 2004, n. 16717, non massimata). Da segnalare, di questa pronuncia, è soprattutto il riferimento all'art. 386 reg. esec. cod. strada, individuato quale "fondamento" dell'obbligo di comunicazione dei nominativi dei presunti trasgressori (nonché, per l'amministrazione, della necessità della rinnovata notificazione, ad essi, dei verbali di accertamento dell'infrazione). Tale norma, per vero, stabilisce che l'intestatario del certificato di proprietà o "uno dei soggetti indicati nell'art. 196 del codice" - tra i quali non vi è, però, menzione del "locatore", bensì del "locatario" del veicolo (come sottolinea Cass. Sez. 6-3, ord. 30 maggio 2017, n. 13664, non massimata, pronuncia - sulla quale si ritornerà più avanti - che, pertanto, esclude che tale norma si possa porre a fondamento di tale obbligo di comunicazione) sia tenuto ad informare, con dichiarazione contenente, nel caso di alienazione, gli estremi dell'atto notarile, l'ufficio o il comando procedente, di non essere "proprietario del veicolo, né titolare di alcuno dei diritti di cui al medesimo art. 196". Peraltro, sempre a sostegno di tale impostazione, l'odierna ricorrente richiama pure - ma un riferimento ad essa vi era già nella parte "in fatto" di Cass. Sez. 1, sent. 16717 del 2004, cit. - quanto previsto dalla circolare del Ministero dell'Interno del 15 gennaio 1994, n. 300/A/48507/113/2. Nella citata circolare si afferma che "l'art. 196 del Codice della strada, nel disciplinare il principio di solidarietà, indica il locatario come responsabile in solido, con l'autore della violazione, nelle ipotesi di infrazioni commesse con veicoli adibiti a locazione senza conducente (art. 84), escludendo da ogni responsabilità le imprese locatrici", sicché - posto che il "dettato della norma non consente margini interpretativi" - si affermava la necessità per "l'organo accertatore, una volta verificato che il veicolo è di proprietà di una società di noleggio", di "provvedere all'ulteriore notifica del verbale di contestazione al locatario o al conducente del veicolo indicato dalla Società stessa", poiché in tal modo "si evita di attivare un'anomala procedura per la quale i verbali divengono, erroneamente, dopo 60 giorni dalla notifica alla Società, titoli esecutivi nei confronti della stessa, innestando un contenzioso che, oltre ad aggravare inutilmente il lavoro della Prefettura, comporta un maggiore onere per l'Amministrazione necessariamente soccombente". 9.2. Ciò detto, tale risalente indirizzo - come si notava in premessa - è stato, di recente, riproposto da questa Corte. Essa - nel rigettare un ricorso del Comune di Firenze avverso sentenza del Tribunale di Palermo, confermativa dell'accoglimento dell'opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. proposta proprio dalla società [OSCURATO:PERSONA] in relazione a cartella di pagamento relativa a crediti del Comune per sanzioni conseguenti ad infrazioni stradali - ha affermato che tale società aveva "ottemperato all'obbligo su di essa gravante di comunicare all'ente impositore i nominativi ed i recapiti di coloro che avevano preso a noleggio i veicoli, con ciò evitando che il verbale divenisse titolo esecutivo"; su tali basi questa Corte ha ritenuto che la decisione allora impugnata avesse "correttamente accertato l'illegittimità della cartella di pagamento opposta per fatti estintivi ed impeditivi dell'obbligazione sanzionatoria" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 10833 del 2020, cit.). Si è, pertanto, ritenuto corretto l'impiego, da parte della società [OSCURATO:PERSONA], dello strumento dell'opposizione ex art. 615 cod. proc. civ., osservandosi come "il ricorso all'opposizione prevista dalla I. n. 689 del 1981" (ovvero, "ratione temporis", dall'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011") è limitato "ai casi in cui la parte deduca vizi della notifica del verbale, quando il destinatario non abbia avuto conoscenza del procedimento di formazione del titolo in ragione di un correlativo vizio, radicandosi altrimenti il rimedio generale dell'opposizione all'esecuzione" (così, nuovamente, Cass. Sez. 3, ord. 10833 del 2020, cit.). Da segnalare è, inoltre, la circostanza che la pronuncia in esame, nel pervenire a tale ultima conclusione, abbia inteso riferirsi al noto arresto delle Sezioni Unite in tema di opposizione cd. "recuperatoria" (si tratta di Cass. Sez. Un., sent. 22 settembre 2017, n. 22080, Rv. 645323-01). 9.3. Tuttavia, proprio il riferimento all'arresto delle Sezioni Unite determina - diversamente da quanto si legge nella sentenza di questa Terza Sezione da ultimo citata - la necessità di ribadire l'orientamento tradizionale (di cui meglio si dirà di seguito) che esclude, per il noleggiatore di autovetture senza conducente, la possibilità di ricorrere allo strumento dell'opposizione all'esecuzione. È noto, infatti, che le Sezioni Unite - sul presupposto che la notificazione del verbale di accertamento di infrazione stradale, "per come delineata dal legislatore nella norma apposita", ovvero l'art. 201, comma 5, cod. strada, "non è presupposto di esistenza del titolo esecutivo", bensì "fatto costitutivo del (mantenimento del) diritto dell'amministrazione ad ottenere il pagamento della sanzione" - ha ritenuto che l'omessa (o invalida) notificazione "non attiene al rapporto, ma all'agire dell'amministrazione, impedendo non tanto la formazione del titolo esecutivo stragiudiziale quanto il completamento della fattispecie sostanziale che dà luogo alla pretesa sanzionatoria e che consente la riscossione coattiva" (così Cass. Sez. Un., sent. n. 22080 del 2017, cit.). Per questa ragione, esse hanno affermato che "il rimedio tipico per fare valere i vizi del titolo esecutivo costituito dal verbale di accertamento va individuato nell'opposizione a questo verbale", giacché, una "volta escluso che l'omessa (o la tardiva o l'invalida) notificazione del verbale di accertamento impedisca la formazione del titolo esecutivo, influenzando piuttosto la regolarità formale dell'azione della p.a., va esclusa la possibilità di esperire l'opposizione all'esecuzione" (così, nuovamente, Cass. Sez. Un., sent. n. 22017 del 2020, cit.). Su tali basi, dunque, va confermato l'orientamento secondo cui dedotto difetto di legittimazione passiva - per l'inapplicabilità, alle società di noleggio veicoli senza conducente, dell'art. 196 cod. strada - avrebbe dovuto farsi valere, da parte della [OSCURATO:PERSONA], sin dalla notificazione dei verbali di contestazione di infrazione stradale, mediante impugnazione al prefetto o al giudice di pace, ex artt. 203 e 204-bis cod. strada, per impedire che gli stessi divenissero definitivi (in tal senso, Cass. Sez. 6-3, ord. 13664 del 2017, cit., nonché, in motivazione, sia Cass. Sez. 6-2, ord. 25 gennaio 2018, n. 1845, Rv. 647384-01 che Cass. Sez. 6-2, ord. 5 giugno 2018, n. 14552, non massimata). 9.5. D'altra parte, in senso contrario a tale conclusione non può addursi la circostanza - invece nuovamente valorizzata, da ultimo, sempre da Cass. Sez. ord. 10833 del 2020, cit. - secondo cui l'art. 196 cod. strada (nel testo applicabile "ratione temporis" al presente giudizio) non include il noleggiatore tra i soggetti responsabili in solido, ex art. 196 cod. strada, con il responsabile dell'infrazione. Sul punto, va ribadito che, secondo l'indirizzo giurisprudenziale qui riconfermato, l'argomento "puramente testuale", sul quale si fonda la tesi che nega la legittimazione passiva del noleggiatore, "non convince, perché privo di una sistematica valutazione della disciplina della solidarietà dettata in via generale dall'art. 196 Codice della Strada". Esso, difatti, non tiene conto "della ratio complessiva della norma in questione, che ha voluto prevedere soggetti diversi dal proprietario del veicolo, quali obbligati in via solidale, solo nelle ipotesi specificamente indicate come l'usufruttario, l'acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria"; invero il silenzio serbato dalla norma sul "semplice locatore del veicolo" si spiega "in ragione dell'agevole identificabilità, negli altri casi (diversamente dalla locazione semplice), del soggetto solidalmente responsabile", sicché la norma "intende assicurare, attraverso la titolarità di un diritto adeguatamente e agevolmente accertabile, la possibilità di ottenere il pagamento della sanzione". Invece, nel caso della "locazione del veicolo senza conducente, il rapporto di locazione riguarda solo il locatore e il locatario e il nominativo di quest'ultimo è noto al solo locatore", tale essendo "la ragione della mancata equiparazione del locatore alle ipotesi su indicate" (così, in motivazione, Cass. Sez. 6-2, sent. 24 settembre 2015, n. 18988, Rv. 636528-01; Cass. Sez. 6-2, ord. 25 gennaio 2018, n. 1845, Rv. 647384-01; Cass. Sez. 6-2, ord. 5 giugno 2018, n. 14452, non massimata; Cass. Sez. 2, ord. 17 gennaio 2019, n. 1214; Cass. Sez. 6-3, ord. 19 febbraio 2019, n. 4735; Cass. Sez. 6-3, ord. 26 maggio 2020, n. 9675; Cass. Sez. 2, ord. 15 settembre 2021, n. 24926). Né può dirsi, in senso contrario che "la ratio decidendi di queste sentenze, in quanto basata espressamente sulla necessità che il proprietario-locatore collabori alla identificazione del trasgressore comunicandone le generalità", non ricorre allorché il comportamento del noleggiatore sia "stato sempre improntato alla massima collaborazione", sicché non vi è "ragione per ipotizzare una corresponsabilità del proprietario locatore" nelle ipotesi "in cui abbia ottemperato al proprio onere di comunicazione delle generalità dei soggetti locatari degli autoveicoli", dovendo "essere ritenuto estraneo ad ogni responsabilità, non avendo avuto la materiale disponibilità dei veicoli, e ciò in forza della norma speciale contenuta nel combinato disposto tra art. 196, 1° co. ed art. 84 del CdS e del generale principio di stretta legalità delle sanzioni amministrative che deve ispirare l'interpretazione delle relative disposizioni" (così Cass. Sez. 3, ord. 10833 del 2020, cit.). Questa affermazione, infatti, non tiene in debito conto una circostanza già rilevata - peraltro, solo incidentalmente - da questa Corte ed alla quale già sopra si accennava. Ovvero, che tale obbligo di comunicazione risulta privo di base normativa, non individuabile nell'art. 386 reg. esec. cod. strada, che non menziona - tra i soggetti tenuti a comunicare alle autorità competenti, in caso di alienazione del veicolo, di non essere proprietario o titolare di uno dei diritti di cui all'art. 196 cod. strada - il "locatore" del veicolo (come già sottolineato da Cass. Sez. 6- 3, ord. n. 13664 del 2017, cit.). 9.6. In conclusione, il ricorso va rigettato, dovendo ribadirsi l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 615 cod. proc. civ., non potendo configurarsi l'avvenuta comunicazione, da parte della società di noleggio, del nominativo dei propri clienti quale fatto sopravvenuto "estintivo" della pretesa creditoria di cui alla cartella di pagamento, costituendo, piuttosto, circostanza da farsi valere mediante opposizione ai verbali di contestazione dell'infrazione stradale. 10. L'esistenza di orientamenti non del tutto univoci nella giurisprudenza di questa Corte (di cui sono espressione, del resto, gli stessi alterni esiti delle fasi di merito del presente giudizio) consente l'integrale compensazione, tra le parti, delle spese del presente giudizio di legittimità.Si tratta, infatti, di evenienza idonea ad integrare "giusto motivo" ex art. 92 cod. proc. civ., nel testo - applicabile "ratione temporis" al presente giudizio, essendo stata l'opposizione all'esecuzione proposta con citazione del 5 novembre 2012 - modificato dall'art. 49 della legge 18 giugno 2009, n. 69. In base ad esso, infatti, si fa(ceva) luogo alla compensazione delle spese di lite se "vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni", di qualunque natura, purché "esplicitamente indicate nella motivazione", tale dovendosi appunto ritenere la non univocità del "diritto vivente" in materia. 11. A carico della ricorrente, stante il rigetto del ricorso, sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. PQM La Corte rigetta il ricorso, compensando integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da