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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 febbraio 2026

Cassazione n. 04031/2026

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6 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22948/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], già elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed attualmente domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del nominato difensore di fiducia; -ricorrente- contro COMUNE di VENEZIA, in persona del Sindaco in atti indicato, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], già elettivamente domiciliato presso lo studio legale del primo ed attualmente domiciliati per legge presso l’indirizzo di posta elettronica certificata di tutti i predetti difensori di fiducia; -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] Bolzano, Comune di Carini, Comune di Cagliari, Comune di Modena, Comune di [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso la sentenza del TRIBUNALE di PALERMO n. 2536/2023, depositata il 25/05/2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2026dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il 28 novembre 2019, su incarico dei Comuni di Cagliari, Modena, Carini, [OSCURATO:PERSONA], Acireale e Venezia, l’Agenzia delle Entrate Riscossione di Bolzano notificava a Rent a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., società incorporata per fusione nella Sicily by [OSCURATO:SOCIETA]. e subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi, la cartella di pagamento n° 021 2019 00048069 66 701, recante sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada, per l’importo complessivo di € 2.049,38.

2. Avverso detta cartella di pagamento Sicily by [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva dinanzi al Giudice di pace di Palermo opposizione ex art.615 c.p.c., deducendo l’inesistenza del titolo esecutivo, e rappresentando, da un lato, la mancata notifica di alcuni verbali di contestazione e, dall’altro, la propria carenza di legittimazione passiva ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 196, comma 1, e 84 C.d.S.

Si costituivano con distinte comparse di risposta l’Agenzia delle Entrate Riscossione di Bolzano, nonché i Comuni di Cagliari, Venezia, [OSCURATO:PERSONA], Modena e Acireale, tutti chiedendo il rigetto dell’opposizione.

Il Comune di Carini, invece, rimaneva contumace. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Palermo, con sent. n. 631/2021, rigettava l’opposizione e, per l’effetto, confermava la cartella di pagamento per l’importo, ridotto, di € 1.992,83, in ragione dell’avvenuto pagamento della sanzione riferita al Comune di Acireale.

Avverso tale sentenza proponeva appello [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. reiterando le eccezioni formulate in primo grado.

Si costituivano, con distinte comparse, l’Agenzia delle Entrate Riscossione, il Comune di Cagliari, il Comune di Modena, il Comune di [OSCURATO:PERSONA] e il Comune di Venezia, tutti chiedendo il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza impugnata.

Il Comune di Carini restava contumace anche nel giudizio di appello.

Il Tribunale di Palermo, con sent. n. 2536/2023, nel rigettare l’appello, confermava integralmente la sentenza impugnata, con condanna dell’appellante al pagamento delle spese di lite in favore degli enti costituiti.

3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., articolando due motivi.

Il Comune di Venezia ha resistito con controricorso.

Le altre parti intimate non hanno svolto difese.

Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] della società ricorrente e il Difensore del Comune di Venezia hanno depositato memoria a sostegno delle rispettive ragioni.

La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro il termine di giorni sessanta dalla decisione. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. articola il ricorso in due motivi.

Precisamente: - con il primo motivo denuncia Violazione e falsa applicazione dell’articolo 196, comma 1, del d.lgs. 285/ 1992 (codice della strada), in combinato disposto con l’articolo 84 del d.lgs. 285/1992 (codice della strada), anche siccome modificato e integrato dall’articolo 1, comma 1, lettera g-ter) del decreto-legge 10 settembre 2021 n. 121, convertito in legge con modificazioni e integrazioni con la legge 9 novembre 2021 n. 156.

Inadeguata, erronea e ingiusta valutazione delle domande proposte dalla ricorrente.

Omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti in relazione al merito della controversia e ai motivi della proposta opposizione all’esecuzione ex articolo 615 cpc in ipotesi di inesistenza del titolo esecutivo.

Insufficienza, illogicità e contraddittorietà della motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Motivo formulato ai sensi e per gli effetti dell’articolo 360, n° 3, cpc.

Motivo altresì formulato ai sensi e per gli effetti dell’articolo 360, n°5, cpc. , nella parte in cui il giudice di appello non ha escluso la sua responsabilità solidale per le violazioni commesse dai clienti utilizzatori dei veicoli.

Sostiene che - avendo essa previamente comunicato agli enti accertatori le generalità dei locatari, reali obbligati - i verbali non potevano costituire titolo esecutivo nei suoi confronti.

Inoltre, lamenta l’omessa considerazione della richiesta di rinnovazione della notifica dei verbali nei confronti dei reali obbligati e la conseguente inesistenza del titolo esecutivo nei suoi confronti; - con il secondo motivo denuncia Violazione e falsa applicazione dell’articolo 615 del codice di procedura civile, dell’articolo 7 del d.lgs. 150/2011, degli articoli 201, 203, 204-bis, 205 e 206 del d.lgs. 285/1992 (codice della strada).

Violazione e falsa applicazione dell’articolo 196, comma 1, del d.lgs. 285/1992 (codice della strada), in combinato disposto con l’articolo 84 del d.lgs. 285/1992 (codice della strada), anche siccome modificato e integrato dall’articolo 1, comma 1, lettera g-ter) del decreto-legge 10 settembre 2021 n. 121, convertito in legge con modificazioni e integrazioni con la legge 9 novembre 2021 n. 156.

Inadeguata, erronea e ingiusta valutazione delle domande proposte dalla ricorrente.

Omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti in relazione al merito della controversia e ai motivi della proposta opposizione all’esecuzione ex articolo 615 cpc in ipotesi di inesistenza del titolo esecutivo.

Insufficienza, illogicità e contraddittorietà della motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Motivo formulato ai sensi e per gli effetti dell’articolo 360, n°3, cpc.

Motivo altresì formulato ai sensi e per gli effetti dell’articolo 360, n°5, cpc. , nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto che essa era tenuta a impugnare i verbali presupposti alla cartella, considerandoli ormai definitivi.

Sostiene che il giudizio instaurato era qualificabile come opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., in quanto veniva dedotta l’inesistenza del titolo esecutivo, essendo i verbali privi di efficacia nei suoi confronti per difetto di legittimazione passiva e per la comunicazione dei dati dei locatari.

Osserva che, pertanto, non poteva gravare su di essa un onere di ricorso contro i verbali relativi alle violazioni commesse dai clienti.

2. I motivi - meritevoli di congiunto scrutinio, per l ’ intrinseca connessione delle questioni poste -sono entrambi inammissibili ai sensi dell’art. 360 bis, comma 1, n. 1, c.p.c., essendo ad essi sottesa questione di diritto già più volte affrontata da questa Corte, anche ad esito di udienza pubblica (come nel caso di Cass. n. 32921/2022).

Occorre qui ribadire il consolidato orientamento di questa Corte (cfr., tra molte altre:Cass. n. 32920 e n. 32921 del 2022, n. 510, n. 1382 e n. 1383 del 2023, n. 1806, n. 3786, n. 29015, n. 30387, n. 31454 del 2024, n. 25676, n. 26445, n. 28195, n. 28243 del 2025) - che il ricorso non offre argomenti idonei ad indurre a rimeditare - secondo il quale «in tema di violazioni del codice della strada, il difetto di legittimazione passiva - derivante dall ’ inapplicabilità, alle società di noleggio di veicoli senza conducente, dell’art. 196 c.d.s. - deve farsi valere sin dalla notificazione dei verbali di contestazione di infrazione stradale, mediante impugnazione al prefetto o al giudice di pace, ai sensi degli artt. 203 e 204-bis c.d.s., per impedire che essi diventino definitivi, e non già nelle forme dell’opposizione all’esecuzione ex art.615 c.p.c., atteso che la notificazione del verbale di accertamento non integra presupposto di esistenza del titolo esecutivo, ma fatto costitutivo del diritto dell’amministrazione ad ottenere il pagamento della sanzione, sicché l’omessa notificazione non attiene al rapporto, ma all’agire dell’amministrazione stessa, impedendo il completamento della fattispecie sostanziale che dà luogo alla pretesa sanzionatoria posta a base della riscossione coattiva».

Irrilevante è nella specie la sopravvenienza normativa - richiamata dalla ricorrente nella propria memoria (l’art. 196 cod. strada è stato, infatti, modificato dall’art. 1, comma 1, lettera g-ter, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156) - in quanto, in materia di sanzioni amministrative - tali essendo quelle comminate all’odierna ricorrente e costituenti il presupposto della cartella di pagamento dalla stessa opposta - non trova applic azione il principio della retroattività della legge più favorevole (cfr., tra le tante, Cass. n. 1383/2023 e n. 19030/2022), per cui il motivo va esaminato alla luce della normativa vigente al tempo in cui la parte era gravata dell’inadempiuto onere di proporre opposizione ai sensi del codice della strada ai verbali notificati.

3. In definitiva, per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile, con condanna della società ricorrente, soccombente, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, in favore del solo intimato che ha svolto difese.

Atteso l’esito del ricorso, va poi dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Sez.

U. n. 4315/2020) per il versamento al competente ufficio di merito da parte della società ricorrente -ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

P.Q.M La Corte: -dichiara inammissibile il ricorso; -condanna parte ricorrente alla refusione, in favore del Comune di Venezia, delle spese del presente giudizio, spese che liquida in euro 2.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della ricorrente e al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2026, nella camera di consiglio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
6 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22948/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], già elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed attualmente domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del nominato difensore di fiducia; -ricorrente- contro COMUNE di VENEZIA, in persona del Sindaco in atti indicato, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], già elettivamente domiciliato presso lo studio legale del primo ed attualmente domiciliati per legge presso l’indirizzo di posta elettronica certificata di tutti i predetti difensori di fiducia; -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] Bolzano, Comune di Carini, Comune di Cagliari, Comune di Modena, Comune di [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso la sentenza del TRIBUNALE di PALERMO n. 2536/2023, depositata il 25/05/2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2026dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il 28 novembre 2019, su incarico dei Comuni di Cagliari, Modena, Carini, [OSCURATO:PERSONA], Acireale e Venezia, l’Agenzia delle Entrate Riscossione di Bolzano notificava a Rent a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., società incorporata per fusione nella Sicily by [OSCURATO:SOCIETA]. e subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi, la cartella di pagamento n° 021 2019 00048069 66 701, recante sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada, per l’importo complessivo di € 2.049,38. 2. Avverso detta cartella di pagamento Sicily by [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva dinanzi al Giudice di pace di Palermo opposizione ex art.615 c.p.c., deducendo l’inesistenza del titolo esecutivo, e rappresentando, da un lato, la mancata notifica di alcuni verbali di contestazione e, dall’altro, la propria carenza di legittimazione passiva ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 196, comma 1, e 84 C.d.S. Si costituivano con distinte comparse di risposta l’Agenzia delle Entrate Riscossione di Bolzano, nonché i Comuni di Cagliari, Venezia, [OSCURATO:PERSONA], Modena e Acireale, tutti chiedendo il rigetto dell’opposizione. Il Comune di Carini, invece, rimaneva contumace. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Palermo, con sent. n. 631/2021, rigettava l’opposizione e, per l’effetto, confermava la cartella di pagamento per l’importo, ridotto, di € 1.992,83, in ragione dell’avvenuto pagamento della sanzione riferita al Comune di Acireale. Avverso tale sentenza proponeva appello [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. reiterando le eccezioni formulate in primo grado. Si costituivano, con distinte comparse, l’Agenzia delle Entrate Riscossione, il Comune di Cagliari, il Comune di Modena, il Comune di [OSCURATO:PERSONA] e il Comune di Venezia, tutti chiedendo il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza impugnata. Il Comune di Carini restava contumace anche nel giudizio di appello. Il Tribunale di Palermo, con sent. n. 2536/2023, nel rigettare l’appello, confermava integralmente la sentenza impugnata, con condanna dell’appellante al pagamento delle spese di lite in favore degli enti costituiti. 3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., articolando due motivi. Il Comune di Venezia ha resistito con controricorso. Le altre parti intimate non hanno svolto difese. Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] della società ricorrente e il Difensore del Comune di Venezia hanno depositato memoria a sostegno delle rispettive ragioni. La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro il termine di giorni sessanta dalla decisione. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. articola il ricorso in due motivi. Precisamente: - con il primo motivo denuncia Violazione e falsa applicazione dell’articolo 196, comma 1, del d.lgs. 285/ 1992 (codice della strada), in combinato disposto con l’articolo 84 del d.lgs. 285/1992 (codice della strada), anche siccome modificato e integrato dall’articolo 1, comma 1, lettera g-ter) del decreto-legge 10 settembre 2021 n. 121, convertito in legge con modificazioni e integrazioni con la legge 9 novembre 2021 n. 156. Inadeguata, erronea e ingiusta valutazione delle domande proposte dalla ricorrente. Omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti in relazione al merito della controversia e ai motivi della proposta opposizione all’esecuzione ex articolo 615 cpc in ipotesi di inesistenza del titolo esecutivo. Insufficienza, illogicità e contraddittorietà della motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Motivo formulato ai sensi e per gli effetti dell’articolo 360, n° 3, cpc. Motivo altresì formulato ai sensi e per gli effetti dell’articolo 360, n°5, cpc. , nella parte in cui il giudice di appello non ha escluso la sua responsabilità solidale per le violazioni commesse dai clienti utilizzatori dei veicoli. Sostiene che - avendo essa previamente comunicato agli enti accertatori le generalità dei locatari, reali obbligati - i verbali non potevano costituire titolo esecutivo nei suoi confronti. Inoltre, lamenta l’omessa considerazione della richiesta di rinnovazione della notifica dei verbali nei confronti dei reali obbligati e la conseguente inesistenza del titolo esecutivo nei suoi confronti; - con il secondo motivo denuncia Violazione e falsa applicazione dell’articolo 615 del codice di procedura civile, dell’articolo 7 del d.lgs. 150/2011, degli articoli 201, 203, 204-bis, 205 e 206 del d.lgs. 285/1992 (codice della strada). Violazione e falsa applicazione dell’articolo 196, comma 1, del d.lgs. 285/1992 (codice della strada), in combinato disposto con l’articolo 84 del d.lgs. 285/1992 (codice della strada), anche siccome modificato e integrato dall’articolo 1, comma 1, lettera g-ter) del decreto-legge 10 settembre 2021 n. 121, convertito in legge con modificazioni e integrazioni con la legge 9 novembre 2021 n. 156. Inadeguata, erronea e ingiusta valutazione delle domande proposte dalla ricorrente. Omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti in relazione al merito della controversia e ai motivi della proposta opposizione all’esecuzione ex articolo 615 cpc in ipotesi di inesistenza del titolo esecutivo. Insufficienza, illogicità e contraddittorietà della motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Motivo formulato ai sensi e per gli effetti dell’articolo 360, n°3, cpc. Motivo altresì formulato ai sensi e per gli effetti dell’articolo 360, n°5, cpc. , nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto che essa era tenuta a impugnare i verbali presupposti alla cartella, considerandoli ormai definitivi. Sostiene che il giudizio instaurato era qualificabile come opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., in quanto veniva dedotta l’inesistenza del titolo esecutivo, essendo i verbali privi di efficacia nei suoi confronti per difetto di legittimazione passiva e per la comunicazione dei dati dei locatari. Osserva che, pertanto, non poteva gravare su di essa un onere di ricorso contro i verbali relativi alle violazioni commesse dai clienti. 2. I motivi - meritevoli di congiunto scrutinio, per l ’ intrinseca connessione delle questioni poste -sono entrambi inammissibili ai sensi dell’art. 360 bis, comma 1, n. 1, c.p.c., essendo ad essi sottesa questione di diritto già più volte affrontata da questa Corte, anche ad esito di udienza pubblica (come nel caso di Cass. n. 32921/2022). Occorre qui ribadire il consolidato orientamento di questa Corte (cfr., tra molte altre:Cass. n. 32920 e n. 32921 del 2022, n. 510, n. 1382 e n. 1383 del 2023, n. 1806, n. 3786, n. 29015, n. 30387, n. 31454 del 2024, n. 25676, n. 26445, n. 28195, n. 28243 del 2025) - che il ricorso non offre argomenti idonei ad indurre a rimeditare - secondo il quale «in tema di violazioni del codice della strada, il difetto di legittimazione passiva - derivante dall ’ inapplicabilità, alle società di noleggio di veicoli senza conducente, dell’art. 196 c.d.s. - deve farsi valere sin dalla notificazione dei verbali di contestazione di infrazione stradale, mediante impugnazione al prefetto o al giudice di pace, ai sensi degli artt. 203 e 204-bis c.d.s., per impedire che essi diventino definitivi, e non già nelle forme dell’opposizione all’esecuzione ex art.615 c.p.c., atteso che la notificazione del verbale di accertamento non integra presupposto di esistenza del titolo esecutivo, ma fatto costitutivo del diritto dell’amministrazione ad ottenere il pagamento della sanzione, sicché l’omessa notificazione non attiene al rapporto, ma all’agire dell’amministrazione stessa, impedendo il completamento della fattispecie sostanziale che dà luogo alla pretesa sanzionatoria posta a base della riscossione coattiva». Irrilevante è nella specie la sopravvenienza normativa - richiamata dalla ricorrente nella propria memoria (l’art. 196 cod. strada è stato, infatti, modificato dall’art. 1, comma 1, lettera g-ter, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156) - in quanto, in materia di sanzioni amministrative - tali essendo quelle comminate all’odierna ricorrente e costituenti il presupposto della cartella di pagamento dalla stessa opposta - non trova applic azione il principio della retroattività della legge più favorevole (cfr., tra le tante, Cass. n. 1383/2023 e n. 19030/2022), per cui il motivo va esaminato alla luce della normativa vigente al tempo in cui la parte era gravata dell’inadempiuto onere di proporre opposizione ai sensi del codice della strada ai verbali notificati. 3. In definitiva, per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile, con condanna della società ricorrente, soccombente, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, in favore del solo intimato che ha svolto difese. Atteso l’esito del ricorso, va poi dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Sez. U. n. 4315/2020) per il versamento al competente ufficio di merito da parte della società ricorrente -ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.M La Corte: -dichiara inammissibile il ricorso; -condanna parte ricorrente alla refusione, in favore del Comune di Venezia, delle spese del presente giudizio, spese che liquida in euro 2.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della ricorrente e al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2026, nella camera di consiglio