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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 giugno 2026

Cassazione n. 17773/2026

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re, e [OSCURATO:PERSONA] srl, in liquidazione, in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Bonasera-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], EnricoChieppa-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 464/2024depositata il 18/03/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 12295/2024Numero sezionale 445/2026Numero di raccolta generale 17773/2026Data pubblicazione 04/06/2026Nuova [OSCURATO:SOCIETA]., in liquidazione, e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avevanoconvenuto in giudizio avanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. chiedendone, tra l’altro, la condanna al pagamento difatture emesse negli anni 2011, 2012 e 2013, con gli interessi e le penaliex art.3 l. n.192/1998 -previa imputazione dei pagamenti già ricevuti agliinteressi prima che al capitale-, nell’ambito di rapporti di subfornitura giàin essere tra le parti.

Costituitosi ritualmente il contraddittorio, concontestazione da parte della convenuta di tutte le domande svolte, ilTribunale di Catania aveva respinto tutte le pretese attoree ritenendo,quanto ai pagamenti effettuati tempo per tempo da [OSCURATO:SOCIETA]., che essi fossero stati specificamente imputati volta pervolta alle fatture indicate, senza possibilità di nuova successivaimputazione, e che le attrici avessero rinunciato al credito per gli interessinell’ambito delle rinegoziazioni dei rispettivi crediti.La Corte d’Appello di Catania, adita dalle società soccombenti conappello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., aveva confermato ildeciso di primo grado rilevando, per quanto ancora interessa in questasede, che:-il Tribunale aveva respinto le domande delle appellanti perché avevaritenuto che la convenuta avesse fornito la prova dell’imputazione deipagamenti mediante le lettere prodotte e che le appellanti avesserorinunciato agli interessi nell’ambito della rinegoziazione da loro accettata;-lamentano [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. che le letterecon l’imputazione dei pagamenti non avrebbero dovuto essere considerateperché sarebbero state prodotte tardivamente, solo con la memoria exart.183 co 6 n.3 c.p.c., nonostante si trattasse di fatti che avrebberodovuto costituire oggetto di prova diretta, al più giustificanti produzioni exart.183 co 6 n.2 c.p.c.; ciò varrebbe anche per la prova testimoniale ecomunque il teste Brivio si sarebbe limitato a riferire di una prassiaziendale, senza fornire la prova del singolo pagamento; inoltre non viNumero registro generale 12295/2024Numero sezionale 445/2026Numero di raccolta generale 17773/2026Data pubblicazione 04/06/2026sarebbe prova che le lettere di imputazione, spedite, siano arrivate aldestinatario e siano state contestuali ai pagamenti; anche lo scambio dimail riguardante la pretesa rinuncia agli interessi sarebbe statoingiustificatamente valorizzato;-l’eccezione di tardività delle produzioni documentali, motivo diappello, deve essere respinta perché con la prima memoria ex art.183 co6 n.1 c.p.c., dopo la costituzione della convenuta, le appellanti avevanoradicalmente reimpostato la domanda relativa ai pagamenti di cui sidiscute, riformulandola senza nessuna spiegazione e senza ulterioriproduzioni documentali; con la memoria ex art.183 co 6 n.2 le attriciavevano depositato tutte le fatture e i documenti di trasporto emessidurante tutto il rapporto di subfornitura, comprensive di estratti conto econ le rispettive indicazioni di imputazione dei pagamenti; seguiva lamemoria ex art.183 co 6 n.3, con la quale [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.aveva prodotto le lettere indirizzate alle controparti per le imputazioniespresse dei pagamenti effettuati tramite bonifico alle singole fatture; nonè mai stato in contestazione l’avvenuto pagamento di tutte le fatturerelative ai rapporti tra le parti, ma il pagamento in ritardo di unimprecisato numero di queste, e solo con la prima memoria ex art.183 ledei pagamenti ricevuti, alcune fatture erano rimaste scoperte, e poi con lamemoria successiva avevano prodotto il prospetto di calcolo a sostegnodella loro nuova tesi; quindi, solo dopo la seconda memoria exart.183 co 6 n.2 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva potutorendersi conto del nuovo tenore delle contestazioni di controparte, con laconseguenza che le produzioni effettuate con la memoria ex art.183 co 6n.3 c.p.c. sono da considerare tempestive;-quanto alla ricezione delle lettere prodotte da [OSCURATO:PERSONA] sufficiente, ex art.1335 c.c., la prova della spedizione all’indirizzocorretto;Numero registro generale 12295/2024Numero sezionale 445/2026Numero di raccolta generale 17773/2026Data pubblicazione 04/06/2026-quanto all’affermata non contestualità delle imputazioni ai pagamenti,la spedizione delle lettere di imputazione subito dopo l’effettuazione deibonifici potrebbe essere già sufficiente a superarla, ma deve essere ancorpiù valorizzata l’assenza di contestazioni da parte della creditrice, dainterpretarsi come adesione implicita alle imputazioni operate dalladebitrice (come dimostra la detrazione IVA effettuata nelle fatture, datoche sugli interessi non si pone un problema di IVA), rimessa in discussionedopo anni con la “reimputazione” prima agli interessi e poi al capitaleeffettuata solo in questa sede;-si aggiunge che il Tribunale ha ritenuto, condivisibilmente e achiusura del ragionamento appena svolto, che, dalla documentazioneallegata alla comparsa di costituzione (due mail mai contestate, neancheall’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]), emergeva che la proposta di rinegoziazionedelle esposizioni maturate da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., prevedentetra l’altro la mancata corresponsione degli interessi, era stata accettatadalle attrici; se le attrici hanno rinunciato alla corresponsione degliinteressi è ovvio che tutta l’impostazione della loro domanda, imperniatasulla reimputazione dei pagamenti effettuati dall’appellata prima agliinteressi e poi al capitale … risulterebbe comunque infondata, non potendole attrici, revocando la rinuncia, pretendere oggi il pagamento degliinteressi e conseguentemente procedere alla reimputazione deipagamenti ;-se è vero che le mail sono del 2010 e non possono riguardare gli annisuccessivi, la missiva del 7.4.2014 estende la rinuncia degli interessi atutto il 2012; la “reimputazione” operata dalle appellanti è pertantoillegittima, perché non tiene conto della rinuncia agli interessi fino a tuttoil 2012; proprio in riferimento alle fatture non pagate, inoltre [OSCURATO:SOCIETA]. ha dimostrato (fin dalla prima memoria ex art.183n.1 c.p.c.) che i pagamenti effettivamente vennero effettuati, senzaNumero registro generale 12295/2024Numero sezionale 445/2026Numero di raccolta generale 17773/2026Data pubblicazione 04/06/2026contestazioni e con l’accettazione implicita dell’imputazione (per le ragioniesposte);-quindi vi è la prova piena degli intervenuti pagamenti di tutte lefatture, a nulla rilevando la “reimputazione” degli stessi pretesa dalleappellanti.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in liquidazione, e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. hannoproposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi.[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha depositato controricorso e, neitermini rispetto all’adunanza fissata per la discussione del ricorso incamera di consiglio, memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONESi premette che il ricorso non viola le indicazioni emergentidall’art.366 n.3, n.4 e n.6 c.p.c.In particolare, i criteri redazionali e il contenuto dell’atto sonocongruenti con i requisiti di forma-contenuto emergenti dal modello legale apprestato dall'art. 366 c.p.c. perchè, nel rispettodel rapporto di complementarità esistente tra il requisito della esposizione sommaria dei fatti della causa , di cui al n. 3, e quellodella esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione , di cuial n. 4 della norma richiamata, essi permettono alla Corte di comprenderei plurimi motivi di ricorso formulati, così consentendole di procedere al loroscrutinio munita delle conoscenze necessarie per valutare se essi sianodeducibili e pertinenti -cfr. , al riguardo, ord. Cass.

SU n.37552/2021-.

Imotivi di ricorso possono altresì legittimamente riproporre interpretazionie argomentazioni difensive già inutilmente sottoposte al Giudice diappello, ove queste riguardino questioni tecnico-giuridiche che siassumono mal valutate, nell’ambito delle indicazioni desumibili dall’art.360co 1 n.1-5 c.p.c. e con una formulazione adeguata rispetto a queste: neconsegue che le ragioni di inammissibilità evidenziate dallaNumero registro generale 12295/2024Numero sezionale 445/2026Numero di raccolta generale 17773/2026Data pubblicazione 04/06/2026controricorrente non possono riguardare il ricorso ma potranno avererilevanza in relazione ai singoli motivi per come in concreto articolati.Con il primo motivo di ricorso le società ricorrenti criticano la decisioneimpugnata per Violazione dell’art. 1193 comma primo c.c., dell’art.2697 comma secondo c.c., dell’art. 183 comma VI n.2 c.p.c., in relazioneall’art. 360, primo comma n.3 c.p.c. .

Ciò in quanto la Corte d’Appello diCatania avrebbe erroneamente ritenuto ammissibili le richieste di provaarticolate da [OSCURATO:PERSONA] in seno alla memoria depositata in data04.12.2017 ai sensi dell’art. 183 comma VI n.3 c.p.c., deputata alle soleindicazioni di prova contraria e, nello specifico, ha ritenuto ammissibile(nonostante la tempestiva eccezione di inammissibilità formulata dallericorrenti in seno al verbale d’udienza ex art. 184 c.p.c. celebrata in data11.12.2017) sia la documentazione offerta in comunicazione ed allegatada [OSCURATO:PERSONA] alla predetta memoria (segnatamente i documenticontrassegnati con i nn.85 e 85-bis -doc. n.3), sia la prova testimoniale iviarticolata con il teste [OSCURATO:PERSONA], entrambe dette richieste istruttorievolte a dimostrare che l’intimata, contrariamente a quanto allegato dallericorrenti, aveva ritualmente effettuato le dichiarazioni di imputazione deisingoli pagamenti ex art. 1193 comma primo c.c., quando in verità esserichieste istruttorie costituiscono indicazione di mezzi di prova (diretta)che, a pena di inammissibilità, dovevano essere indicati in seno allamemoria da depositarsi ai sensi dell’art. 183 comma VI n.2 c.p.c., il cuitermine ultimo spirava in data 15.11.2017, così come da ordinanza del05.06.2017 (doc. n.4), con la quale il Tribunale di Catania assegnava itermini di cui all’art. 183 comma VI c.p.c. decorrenti dal 15.09.2017 .Il motivo di ricorso è infondato.I richiami normativi agli art.1193 c.c. e 2697 c.c. sono, nel contestodella doglianza in esame, fuori luogo, perché viene messa in discussione lacorrettezza della pronuncia della Corte d’Appello di Catania rispetto aprofili propriamente processuali, riguardanti non l’individuazione delNumero registro generale 12295/2024Numero sezionale 445/2026Numero di raccolta generale 17773/2026Data pubblicazione 04/06/2026soggetto onerato della prova dei fatti costitutivi della pretesa azionata odelle eccezioni svolte per contrastarla -cfr., tra le tante, n. Cass.n.26739/2024- ma la tempestività delle produzioni documentali e delleistanze istruttorie formulate da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., valutata afavore della controricorrente sia in primo che in secondo grado -si precisache il riferimento è al testo dell’art.183 c.p.c. vigente ratione temporis,sulla cui base debbono essere verificate le doglianze in esame-.La Corte distrettuale, rispondendo compiutamente al motivo di appelloproposto dalle attuali ricorrenti, ha valorizzato la reimpostazione delladomanda operata da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. conla prima memoria ex art.183 co 6 n.1 c.p.c. e le produzioni documentaliconseguentemente effettuate dalle stesse con la memoria ex art.183 co. 6n.2 c.p.c., ritenendo per ciò giustificate, sotto il profillo della tempestività,le produzioni documentali e i mezzi di prova attraverso i quali [OSCURATO:SOCIETA]. aveva inteso rispondere alla controparte.La Corte distrettuale ha ritenuto, quindi, all’esito di un’attivitàinterpretativa, propriamente meritale, delle domande proposte e del lororeinquadramento -per il profilo che qui interessa- nell’ambito della primamemoria ex art.183 co 6 n.1 c.p.c., e del successivo supportodocumentale intervenuto con la memoria successiva, che le istanzeistruttorie dell’appellata controricorrente intervenute con la memoria di cuiall’art.183 co. 6 n.3 fossero una risposta legittima a quanto allegato dallacontroparte nella memoria ex art.183 co 6 n.2 c.p.c.In tal modo la Corte di merito ha operato nel rispetto dei principidettati da questa Corte di legittimità, a partire dalla sentenza delle SezioniUnite n.12310/2015, intervenuta per dirimere i contrasti formatisisull’interpretazione dell’art.183 c.p.c. e che offre indicazioni seguite -conarticolazioni aderenti alle situazioni sostanziali e processuali di volta involta specificamente considerate- dalla giurisprudenza di legittimitàsuccessiva -cfr.

Cass.

SSUU n.22404/2018; Cass. n.24458/2023; Cass.Numero registro generale 12295/2024Numero sezionale 445/2026Numero di raccolta generale 17773/2026Data pubblicazione 04/06/2026SSUU n.26727/2024-: la sentenza richiamata, nel legittimare interventianche significativi sulla domanda iniziale nell’ambito della prima memoriaex art.183 co 6 n.1 c.p.c., prevede anche che debba essere in ogni casoassegnato un congruo termine per potersi difendere e controdedurreanche sul piano probatorio e, nel caso di specie, ciò è sostanzialmenteavvenuto con la rettifica delle difese ed integrazione del supportoprobatorio intervenuta con la memoria ex art.183 co 6 n.3 c.p.c.2.

Con il secondo motivo di critica le società ricorrenti prospettano la Violazione dell’art. 116 c.p.c. e violazione dell’art. 1193 comma primoc.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n.3 c.p.c., per avere la Corted’Appello di Catania, a prescindere dalla eccezione di inammissibilità dellerichieste di prova così come evidenziato nel precedente motivo di ricorso,ritenuto provato che la debitrice avesse effettuato ritualmente etempestivamente la dichiarazione di imputazione dei singoli pagamentiprevista dall’art. 1193 comma primo c.c. sulla scorta delladocumentazione offerta in comunicazione dall’intimata con la memoriadepositata ai sensi dell’art. 183 comma VI n. 3 c.p.c. in data 04.12.2017(segnatamente i documenti contrassegnati con i nn.85 e 85-bis - cfr. doc.n.3), nonostante dall’esame di essi documenti consistenti in delle presuntemissive asseritamente inviate da [OSCURATO:PERSONA] per posta ordinaria alle ricorrentinon si evinca né la data di formazione delle stesse, né la provadell’avvenuta spedizione, né la data dell’eventuale spedizione, né la provadell’avvenuto recapito al destinatario, né la data di eventuale recapito, ditalché dall’esame di essa documentazione non è possibile ritenere provatoil corretto e tempestivo adempimento da parte di [OSCURATO:PERSONA] degli obblighi dicui all’art. 1193 comma primo c.c., poiché il Giudice ha operato inviolazione del dovere di valutare le prove secondo il suo prudenteapprezzamento, avendo attribuito ai documenti in esame un valore e unsignificato altro e diverso rispetto al tenore letterale da essi risultante e,dunque, in aperta violazione dell’art. 116 c.p.c. .Numero registro generale 12295/2024Numero sezionale 445/2026Numero di raccolta generale 17773/2026Data pubblicazione 04/06/2026Il motivo è infondato.Si richiama l’orientamento interpretativo di questa Corte, espressonella sentenza delle Sezioni Unite n.20867/2020 attraverso i seguentiprincipi di diritto, ai quali si sono attenute le pronunce successive: Intema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazionedell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nelvalutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbiaoperato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo"prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diversovalore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differenterisultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure,qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbiadichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento,mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato ilproprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, aisensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosilimiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi dimotivazione .Nel caso di specie le società ricorrenti non allegano che la Corte dimerito abbia attribuito valore di prova legale a elementi istruttori che nonpotevano essere considerati tali, o viceversa, ma lamentano il modo in cuisono stati interpretati e quindi valutati gli elementi di prova acquisiti aglinell’ottica interpretativa delle ricorrenti, avrebbero dovuto avere rilievodeterminante.

Le critiche formulate vogliono quindi colpire l’attivitàinterpretativo-valutativa che la Corte di merito ha svolto applicandolegittimamente le regole desumibili dall’art.116 (e dall’art.115) c.p.c., conla finalità di sostituire -inammissibilmente in sede di legittimità- alleplausibili conclusioni, logicamente giustificate, raggiunte dalla CorteNumero registro generale 12295/2024Numero sezionale 445/2026Numero di raccolta generale 17773/2026Data pubblicazione 04/06/2026d’Appello di Catania la propria diversa ricostruzione dell’occorso.

Tutto ciòin presenza altresì di pronunce conformi in primo e in secondo grado.Si aggiunge che nemmeno è utile, per integrare un’ipotesi di criticitàdella sentenza impugnata rientrante nell’ambito di operatività dell’art.360co 1 n.3 c.p.c., il richiamo operato dalle ricorrenti all’art.1193 c.c., perchélegge, non essendo dedotta l'erronea ricognizione, da parte delprovvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata dalla norma,ma si allega un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzodelle risultanze di causa, che è invece esterna all'esatta interpretazionedella norma -cfr.

Cass. n.3340/2019 e, di recente, Cass. n.7871/2025-:anche il riferimento in esame deve pertanto essere valutato secondo leindicazioni che precedono e con gli stessi risultati.3.

Con il terzo motivo di ricorso viene lamentata la Falsaapplicazione dell’art. 1335 c.c., violazione dell’art. 1334 c.c. e violazionedell’art. 1193 comma primo c.c., in relazione all’art. 360, primo comma,n.3 c.p.c., per avere la Corte d’Appello di Catania ritenuto erroneamenteche le odierne ricorrenti avessero avuto conoscenza delle missivecontenenti le dichiarazioni di imputazione dei pagamenti, applicando ilprincipio di presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c. ad un’ipotesidiversa da quella normativamente prevista, con la conseguenza di nonpoter ritenere efficaci dette dichiarazioni di pagamento così come previstodall’art. 1334 c.c., tenuto conto dell’espressa e tempestiva contestazionemossa dalle odierne ricorrenti in seno al verbale dell’udienza ex art. 184c.p.c. celebrata in data 11.12.2017 (cfr. doc. n.2) e concernente lacircostanza che mai le ridette missive fossero state loro recapitate .Il motivo è infondato.Si premette che il disposto dell’art.1135 c.c. fa riferimento non soloalla proposta e all’accettazione nell’ambito della formazione dell’accordodelle parti e alla loro revoca, ma anche a ogni altra dichiarazioneNumero registro generale 12295/2024Numero sezionale 445/2026Numero di raccolta generale 17773/2026Data pubblicazione 04/06/2026diretta ad una determinata persona : quindi anche le dichiarazioni diimputazione di pagamenti, rientranti nell’ambito di operativitàdell’art.1134 c.c., si reputano conosciute nel momento in cui giungonoall’indirizzo del destinatario .Nel caso di specie la Corte di merito -come già prima il Tribunale- haritenuto operativa la presunzione di conoscenza disciplinata dall’art.1135c.c., individuando correttamente la norma di riferimento: l’erroneitàevidenziata dalle ricorrenti non riguarda quindi -anche in questo caso-propriamente l'erronea ricognizione, da parte del provvedimentoimpugnato, della fattispecie astratta recata dalla norma, ma l'erronearicognizione della fattispecie concreta in ordine al raggiungimento dellaprova dell’effettiva conoscenza delle missive da parte delle destinatarie.Sotto questo secondo profilo vale ad escludere in radice la possibilitàdi rivalutazione richiesta il fatto che le decisioni di primo e secondo gradosono concordi nell’accertamento del fatto della intervenuta conoscenzadelle missive di cui si discute in capo alle società: a fronte di unamotivazione effettiva e logicamente articolata nel rispetto del minimocostituzionale, richiesto dall’art.111 Cost., da parte della Corte d’Appello diCatania, anche una ipotetica rivalutazione del profilo in esame, attraversoun suo inquadramento nell’ambito di operatività del disposto dell’art.360co. 1 n.5 c.p.c., rimane preclusa dal disposto dell’art.360 co 4 c.p.c.4.

Il quarto motivo critica la sentenza impugnata per Violazionedell’art. 1193 comma primo c.c. in relazione all’art. 360, primo comma,n.3 c.p.c., per avere la Corte d’Appello di Catania ritenuto erroneamenteche le lettere di imputazione dei pagamenti soddisfino il requisito dellacontestualità della dichiarazione stessa rispetto al pagamento disposto amezzo bonifico bancario, così come previsto dalla norma di legge violata(art. 1193 comma primo c.c.) e per aver comunque ritenutoerroneamente che i creditori avessero implicitamente aderito alledichiarazioni di pagamento, sebbene non contestuali, a mezzo diNumero registro generale 12295/2024Numero sezionale 445/2026Numero di raccolta generale 17773/2026Data pubblicazione 04/06/2026comportamento concludente consistito in una presunta violazione dellanormativa fiscale così come ipotizzata da [OSCURATO:PERSONA] e recepita dal Giudice diseconde cure .Il motivo è infondato.Si richiamano le considerazioni svolte nell’esaminare i motiviprecedenti quanto alla differenza tra erronea ricognizione, da parte delGiudice, della fattispecie astratta prevista dalla norma, integrante laviolazione di legge, e l’interpretazione degli elementi istruttori per laricostruzione della fattispecie concreta da valutare alla luce della normaapplicabile.

La Corte ha correttamente interpretato l’art. 1193 c.c., ancheper il richiesto requisito della contestualità tra pagamento e imputazione,ed ha ritenuto che, in concreto, si dovesse valorizzare al riguardo anche ilfatto della mancata contestazione, per anni, delle imputazioni deipagamenti come effettuate dalla controricorrente, avendo le ricorrenti soloin sede di giudizio riformulato i ricalcoli procedendo alla “reimputazione”dei pagamenti stessi, negando valenza alle scelte della debitrice.Si tratta quindi all’evidenza di valutazioni di merito riguardanti laricostruzione della fattispecie concreta, espresse sulla base del vaglio delcomplesso del materiale probatorio acquisito, che si pongono al di fuoridell’ambito di operatività della violazione di legge.5.

Con il quinto motivo di ricorso le società ricorrenti lamentano la Violazione dell’art. 3, comma 3 ultima parte Legge 192/1998,violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n.3c.p.c., per avere la Corte d’Appello di Catania omesso di pronunciarsi sulladomanda legittimamente spiegata relativa al pagamento dell’importo dellepenali maturate a seguito dei ritardati pagamenti delle fatture, tenutoconto del fatto che, pur ritenendo in ipotesi dimostrato da parte intimatal’avvenuta dichiarazione di imputazione di cui all’art. 1193 comma primoc.c. e risultando comunque pacifico che i pagamenti sono stati tuttieffettuati con un ritardo di oltre trenta giorni rispetto alle scadenze delleNumero registro generale 12295/2024Numero sezionale 445/2026Numero di raccolta generale 17773/2026Data pubblicazione 04/06/2026singole fatture, il diritto a percepire le penali ex art. 3 comma 3 ultimaparte L. 192/1998 sarebbe ugualmente sorto in favore delle ricorrenti .Il motivo è infondato.Le società ricorrenti motivano l’omessa pronuncia attribuita alla Corted’Appello sulla richiesta di corresponsione delle penali sul presupposto chedetta domanda fosse autonoma rispetto a quella relativa allacorresponsione degli interessi da ritardato pagamento e sul presuppostoche le fatture rispetto alle quali le penali erano state richieste fosserostate pagate tutte pacificamente con un ritardo superiore a trenta giornianche a riguardo del capitale, a prescindere quindi dalla “reimputazione”dei pagamenti operata dalle creditrici, in concreto disattesa dalla Corted’Appello di Catania per le considerazioni sottoposte a vaglio di legittimitànell’esaminare i motivi di ricorso precedenti.Ma l’autonomia delle domande relative alle penali, nei termini indicati,così come il dato pacifico del pagamento delle fatture oltre i trentagiorni, non emergono dalle riportate conclusioni, formulate sul punto inprimo e in secondo grado dalle ricorrenti -che, anzi, legano le domandesulle penali a quella sugli interessi-e non risultano autonomamenteargomentati nelle difese delle società -che, a parte il richiamo alleconclusioni riportate negli atti introduttivi di primo e di secondo grado,non svolgono alcun riferimento agli atti in cui avrebbero coltivato in viaautonoma la pretesa creditoria in esame e alla loro collocazioneprocessuale-.Si deve pertanto concludere che non vi sia stato un omesso esamedella domanda relativa alle penali da ritardo da parte della Corted’Appello, ma che essa sia stata considerata, nell’ambito dell’attivitàinterpretativa della domanda di esclusiva pertinenza meritale, in unicocontesto con la pretesa relativa agli interessi da ritardo, presupponendoanch’essa la “reimputazione” dei pagamenti delle fatture, rimastadisattesa.Numero registro generale 12295/2024Numero sezionale 445/2026Numero di raccolta generale 17773/2026Data pubblicazione 04/06/2026Valgono altresì anche le considerazioni che seguono relative all’esamedel prossimo motivo di ricorso.6. l’ultimo motivo di ricorso lamenta la Violazione dell’art. 116c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma n.3 c.p.c., per avere la Corted’Appello di Catania ritenuto provato che le ricorrenti avessero rinunciatoad ottenere il pagamento di somme a titolo di interessi, sulla scorta dellaproduzione documentale contraddistinta con i nn.27 (doc. n.5) e 28 (doc.n.5 bis) offerta in comunicazione dall’intimata, unitamente alla comparsadi costituzione e risposta depositata in seno al giudizio di primo grado indata 23.12.2016 (doc. n.6) e consistente in uno scambio di comunicazionivia e-mail intercorsa tra le parti rispettivamente in data 15/19.01.2010 edin data 22/25.01.2010, nonché sulla scorta della produzione documentalecontraddistinta come allegato n.9 al documento n.5 (doc. n.7) offerta incomunicazione dalle odierne ricorrenti unitamente all’atto di citazioneintroduttivo del giudizio di primo grado (doc. n.8) e consistente in unacomunicazione indirizzata in data 07.04.2014 dalle ricorrenti all’intimata,poiché il Giudice di seconde cure ha operato in violazione del dovere divalutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, avendorispetto al tenore letterale da essi risultante e, dunque, in apertaviolazione dell’art. 116 c.p.c. .Il motivo è infondato.Si richiamano le considerazioni svolte nell’esaminare il secondo motivodi ricorso sui presupposti necessari perché si possa ipotizzare, in sede dilegittimità, la violazione del disposto dell’art.116 c.p.c. rientrantenell’ambito di operatività dell’art.360 co 1 n.3 c.p.c.Anche in relazione al motivo di ricorso in esame le società ricorrentevorrebbero ottenere, inammissibilmente in sede di legittimità, unareinterpretazione e rivalutazione del materiale istruttorio acquisito,Numero registro generale 12295/2024Numero sezionale 445/2026Numero di raccolta generale 17773/2026Data pubblicazione 04/06/2026argomentato -cfr., per tutte, Cass.

SU n.8053/2014 e Cass.

SUn.20867/2020, alle cui indicazioni in diritto si sono attenute le pronuncesuccessive-.In conclusione, il ricorso deve essere respinto nel suo complesso.Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come dadispositivo, seguono la soccombenza.Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolocontributo unificato, pari a quello previsto per la proposizionedell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.MLa Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA].r.l., in liquidazione, e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in liquidazione, al pagamento,in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in € 15.000,00 per compensi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agliaccessori di legge, inclusi iva e cassa avvocati.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte delle ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, il 25 febbraio 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re, e [OSCURATO:PERSONA] srl, in liquidazione, in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Bonasera-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], EnricoChieppa-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 464/2024depositata il 18/03/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 12295/2024Numero sezionale 445/2026Numero di raccolta generale 17773/2026Data pubblicazione 04/06/2026Nuova [OSCURATO:SOCIETA]., in liquidazione, e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avevanoconvenuto in giudizio avanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. chiedendone, tra l’altro, la condanna al pagamento difatture emesse negli anni 2011, 2012 e 2013, con gli interessi e le penaliex art.3 l. n.192/1998 -previa imputazione dei pagamenti già ricevuti agliinteressi prima che al capitale-, nell’ambito di rapporti di subfornitura giàin essere tra le parti. Costituitosi ritualmente il contraddittorio, concontestazione da parte della convenuta di tutte le domande svolte, ilTribunale di Catania aveva respinto tutte le pretese attoree ritenendo,quanto ai pagamenti effettuati tempo per tempo da [OSCURATO:SOCIETA]., che essi fossero stati specificamente imputati volta pervolta alle fatture indicate, senza possibilità di nuova successivaimputazione, e che le attrici avessero rinunciato al credito per gli interessinell’ambito delle rinegoziazioni dei rispettivi crediti.La Corte d’Appello di Catania, adita dalle società soccombenti conappello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., aveva confermato ildeciso di primo grado rilevando, per quanto ancora interessa in questasede, che:-il Tribunale aveva respinto le domande delle appellanti perché avevaritenuto che la convenuta avesse fornito la prova dell’imputazione deipagamenti mediante le lettere prodotte e che le appellanti avesserorinunciato agli interessi nell’ambito della rinegoziazione da loro accettata;-lamentano [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. che le letterecon l’imputazione dei pagamenti non avrebbero dovuto essere considerateperché sarebbero state prodotte tardivamente, solo con la memoria exart.183 co 6 n.3 c.p.c., nonostante si trattasse di fatti che avrebberodovuto costituire oggetto di prova diretta, al più giustificanti produzioni exart.183 co 6 n.2 c.p.c.; ciò varrebbe anche per la prova testimoniale ecomunque il teste Brivio si sarebbe limitato a riferire di una prassiaziendale, senza fornire la prova del singolo pagamento; inoltre non viNumero registro generale 12295/2024Numero sezionale 445/2026Numero di raccolta generale 17773/2026Data pubblicazione 04/06/2026sarebbe prova che le lettere di imputazione, spedite, siano arrivate aldestinatario e siano state contestuali ai pagamenti; anche lo scambio dimail riguardante la pretesa rinuncia agli interessi sarebbe statoingiustificatamente valorizzato;-l’eccezione di tardività delle produzioni documentali, motivo diappello, deve essere respinta perché con la prima memoria ex art.183 co6 n.1 c.p.c., dopo la costituzione della convenuta, le appellanti avevanoradicalmente reimpostato la domanda relativa ai pagamenti di cui sidiscute, riformulandola senza nessuna spiegazione e senza ulterioriproduzioni documentali; con la memoria ex art.183 co 6 n.2 le attriciavevano depositato tutte le fatture e i documenti di trasporto emessidurante tutto il rapporto di subfornitura, comprensive di estratti conto econ le rispettive indicazioni di imputazione dei pagamenti; seguiva lamemoria ex art.183 co 6 n.3, con la quale [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.aveva prodotto le lettere indirizzate alle controparti per le imputazioniespresse dei pagamenti effettuati tramite bonifico alle singole fatture; nonè mai stato in contestazione l’avvenuto pagamento di tutte le fatturerelative ai rapporti tra le parti, ma il pagamento in ritardo di unimprecisato numero di queste, e solo con la prima memoria ex art.183 ledei pagamenti ricevuti, alcune fatture erano rimaste scoperte, e poi con lamemoria successiva avevano prodotto il prospetto di calcolo a sostegnodella loro nuova tesi; quindi, solo dopo la seconda memoria exart.183 co 6 n.2 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva potutorendersi conto del nuovo tenore delle contestazioni di controparte, con laconseguenza che le produzioni effettuate con la memoria ex art.183 co 6n.3 c.p.c. sono da considerare tempestive;-quanto alla ricezione delle lettere prodotte da [OSCURATO:PERSONA] sufficiente, ex art.1335 c.c., la prova della spedizione all’indirizzocorretto;Numero registro generale 12295/2024Numero sezionale 445/2026Numero di raccolta generale 17773/2026Data pubblicazione 04/06/2026-quanto all’affermata non contestualità delle imputazioni ai pagamenti,la spedizione delle lettere di imputazione subito dopo l’effettuazione deibonifici potrebbe essere già sufficiente a superarla, ma deve essere ancorpiù valorizzata l’assenza di contestazioni da parte della creditrice, dainterpretarsi come adesione implicita alle imputazioni operate dalladebitrice (come dimostra la detrazione IVA effettuata nelle fatture, datoche sugli interessi non si pone un problema di IVA), rimessa in discussionedopo anni con la “reimputazione” prima agli interessi e poi al capitaleeffettuata solo in questa sede;-si aggiunge che il Tribunale ha ritenuto, condivisibilmente e achiusura del ragionamento appena svolto, che, dalla documentazioneallegata alla comparsa di costituzione (due mail mai contestate, neancheall’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]), emergeva che la proposta di rinegoziazionedelle esposizioni maturate da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., prevedentetra l’altro la mancata corresponsione degli interessi, era stata accettatadalle attrici; se le attrici hanno rinunciato alla corresponsione degliinteressi è ovvio che tutta l’impostazione della loro domanda, imperniatasulla reimputazione dei pagamenti effettuati dall’appellata prima agliinteressi e poi al capitale … risulterebbe comunque infondata, non potendole attrici, revocando la rinuncia, pretendere oggi il pagamento degliinteressi e conseguentemente procedere alla reimputazione deipagamenti ;-se è vero che le mail sono del 2010 e non possono riguardare gli annisuccessivi, la missiva del 7.4.2014 estende la rinuncia degli interessi atutto il 2012; la “reimputazione” operata dalle appellanti è pertantoillegittima, perché non tiene conto della rinuncia agli interessi fino a tuttoil 2012; proprio in riferimento alle fatture non pagate, inoltre [OSCURATO:SOCIETA]. ha dimostrato (fin dalla prima memoria ex art.183n.1 c.p.c.) che i pagamenti effettivamente vennero effettuati, senzaNumero registro generale 12295/2024Numero sezionale 445/2026Numero di raccolta generale 17773/2026Data pubblicazione 04/06/2026contestazioni e con l’accettazione implicita dell’imputazione (per le ragioniesposte);-quindi vi è la prova piena degli intervenuti pagamenti di tutte lefatture, a nulla rilevando la “reimputazione” degli stessi pretesa dalleappellanti.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in liquidazione, e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. hannoproposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi.[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha depositato controricorso e, neitermini rispetto all’adunanza fissata per la discussione del ricorso incamera di consiglio, memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONESi premette che il ricorso non viola le indicazioni emergentidall’art.366 n.3, n.4 e n.6 c.p.c.In particolare, i criteri redazionali e il contenuto dell’atto sonocongruenti con i requisiti di forma-contenuto emergenti dal modello legale apprestato dall'art. 366 c.p.c. perchè, nel rispettodel rapporto di complementarità esistente tra il requisito della esposizione sommaria dei fatti della causa , di cui al n. 3, e quellodella esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione , di cuial n. 4 della norma richiamata, essi permettono alla Corte di comprenderei plurimi motivi di ricorso formulati, così consentendole di procedere al loroscrutinio munita delle conoscenze necessarie per valutare se essi sianodeducibili e pertinenti -cfr. , al riguardo, ord. Cass. SU n.37552/2021-. Imotivi di ricorso possono altresì legittimamente riproporre interpretazionie argomentazioni difensive già inutilmente sottoposte al Giudice diappello, ove queste riguardino questioni tecnico-giuridiche che siassumono mal valutate, nell’ambito delle indicazioni desumibili dall’art.360co 1 n.1-5 c.p.c. e con una formulazione adeguata rispetto a queste: neconsegue che le ragioni di inammissibilità evidenziate dallaNumero registro generale 12295/2024Numero sezionale 445/2026Numero di raccolta generale 17773/2026Data pubblicazione 04/06/2026controricorrente non possono riguardare il ricorso ma potranno avererilevanza in relazione ai singoli motivi per come in concreto articolati.Con il primo motivo di ricorso le società ricorrenti criticano la decisioneimpugnata per Violazione dell’art. 1193 comma primo c.c., dell’art.2697 comma secondo c.c., dell’art. 183 comma VI n.2 c.p.c., in relazioneall’art. 360, primo comma n.3 c.p.c. . Ciò in quanto la Corte d’Appello diCatania avrebbe erroneamente ritenuto ammissibili le richieste di provaarticolate da [OSCURATO:PERSONA] in seno alla memoria depositata in data04.12.2017 ai sensi dell’art. 183 comma VI n.3 c.p.c., deputata alle soleindicazioni di prova contraria e, nello specifico, ha ritenuto ammissibile(nonostante la tempestiva eccezione di inammissibilità formulata dallericorrenti in seno al verbale d’udienza ex art. 184 c.p.c. celebrata in data11.12.2017) sia la documentazione offerta in comunicazione ed allegatada [OSCURATO:PERSONA] alla predetta memoria (segnatamente i documenticontrassegnati con i nn.85 e 85-bis -doc. n.3), sia la prova testimoniale iviarticolata con il teste [OSCURATO:PERSONA], entrambe dette richieste istruttorievolte a dimostrare che l’intimata, contrariamente a quanto allegato dallericorrenti, aveva ritualmente effettuato le dichiarazioni di imputazione deisingoli pagamenti ex art. 1193 comma primo c.c., quando in verità esserichieste istruttorie costituiscono indicazione di mezzi di prova (diretta)che, a pena di inammissibilità, dovevano essere indicati in seno allamemoria da depositarsi ai sensi dell’art. 183 comma VI n.2 c.p.c., il cuitermine ultimo spirava in data 15.11.2017, così come da ordinanza del05.06.2017 (doc. n.4), con la quale il Tribunale di Catania assegnava itermini di cui all’art. 183 comma VI c.p.c. decorrenti dal 15.09.2017 .Il motivo di ricorso è infondato.I richiami normativi agli art.1193 c.c. e 2697 c.c. sono, nel contestodella doglianza in esame, fuori luogo, perché viene messa in discussione lacorrettezza della pronuncia della Corte d’Appello di Catania rispetto aprofili propriamente processuali, riguardanti non l’individuazione delNumero registro generale 12295/2024Numero sezionale 445/2026Numero di raccolta generale 17773/2026Data pubblicazione 04/06/2026soggetto onerato della prova dei fatti costitutivi della pretesa azionata odelle eccezioni svolte per contrastarla -cfr., tra le tante, n. Cass.n.26739/2024- ma la tempestività delle produzioni documentali e delleistanze istruttorie formulate da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., valutata afavore della controricorrente sia in primo che in secondo grado -si precisache il riferimento è al testo dell’art.183 c.p.c. vigente ratione temporis,sulla cui base debbono essere verificate le doglianze in esame-.La Corte distrettuale, rispondendo compiutamente al motivo di appelloproposto dalle attuali ricorrenti, ha valorizzato la reimpostazione delladomanda operata da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. conla prima memoria ex art.183 co 6 n.1 c.p.c. e le produzioni documentaliconseguentemente effettuate dalle stesse con la memoria ex art.183 co. 6n.2 c.p.c., ritenendo per ciò giustificate, sotto il profillo della tempestività,le produzioni documentali e i mezzi di prova attraverso i quali [OSCURATO:SOCIETA]. aveva inteso rispondere alla controparte.La Corte distrettuale ha ritenuto, quindi, all’esito di un’attivitàinterpretativa, propriamente meritale, delle domande proposte e del lororeinquadramento -per il profilo che qui interessa- nell’ambito della primamemoria ex art.183 co 6 n.1 c.p.c., e del successivo supportodocumentale intervenuto con la memoria successiva, che le istanzeistruttorie dell’appellata controricorrente intervenute con la memoria di cuiall’art.183 co. 6 n.3 fossero una risposta legittima a quanto allegato dallacontroparte nella memoria ex art.183 co 6 n.2 c.p.c.In tal modo la Corte di merito ha operato nel rispetto dei principidettati da questa Corte di legittimità, a partire dalla sentenza delle SezioniUnite n.12310/2015, intervenuta per dirimere i contrasti formatisisull’interpretazione dell’art.183 c.p.c. e che offre indicazioni seguite -conarticolazioni aderenti alle situazioni sostanziali e processuali di volta involta specificamente considerate- dalla giurisprudenza di legittimitàsuccessiva -cfr. Cass. SSUU n.22404/2018; Cass. n.24458/2023; Cass.Numero registro generale 12295/2024Numero sezionale 445/2026Numero di raccolta generale 17773/2026Data pubblicazione 04/06/2026SSUU n.26727/2024-: la sentenza richiamata, nel legittimare interventianche significativi sulla domanda iniziale nell’ambito della prima memoriaex art.183 co 6 n.1 c.p.c., prevede anche che debba essere in ogni casoassegnato un congruo termine per potersi difendere e controdedurreanche sul piano probatorio e, nel caso di specie, ciò è sostanzialmenteavvenuto con la rettifica delle difese ed integrazione del supportoprobatorio intervenuta con la memoria ex art.183 co 6 n.3 c.p.c.2. Con il secondo motivo di critica le società ricorrenti prospettano la Violazione dell’art. 116 c.p.c. e violazione dell’art. 1193 comma primoc.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n.3 c.p.c., per avere la Corted’Appello di Catania, a prescindere dalla eccezione di inammissibilità dellerichieste di prova così come evidenziato nel precedente motivo di ricorso,ritenuto provato che la debitrice avesse effettuato ritualmente etempestivamente la dichiarazione di imputazione dei singoli pagamentiprevista dall’art. 1193 comma primo c.c. sulla scorta delladocumentazione offerta in comunicazione dall’intimata con la memoriadepositata ai sensi dell’art. 183 comma VI n. 3 c.p.c. in data 04.12.2017(segnatamente i documenti contrassegnati con i nn.85 e 85-bis - cfr. doc.n.3), nonostante dall’esame di essi documenti consistenti in delle presuntemissive asseritamente inviate da [OSCURATO:PERSONA] per posta ordinaria alle ricorrentinon si evinca né la data di formazione delle stesse, né la provadell’avvenuta spedizione, né la data dell’eventuale spedizione, né la provadell’avvenuto recapito al destinatario, né la data di eventuale recapito, ditalché dall’esame di essa documentazione non è possibile ritenere provatoil corretto e tempestivo adempimento da parte di [OSCURATO:PERSONA] degli obblighi dicui all’art. 1193 comma primo c.c., poiché il Giudice ha operato inviolazione del dovere di valutare le prove secondo il suo prudenteapprezzamento, avendo attribuito ai documenti in esame un valore e unsignificato altro e diverso rispetto al tenore letterale da essi risultante e,dunque, in aperta violazione dell’art. 116 c.p.c. .Numero registro generale 12295/2024Numero sezionale 445/2026Numero di raccolta generale 17773/2026Data pubblicazione 04/06/2026Il motivo è infondato.Si richiama l’orientamento interpretativo di questa Corte, espressonella sentenza delle Sezioni Unite n.20867/2020 attraverso i seguentiprincipi di diritto, ai quali si sono attenute le pronunce successive: Intema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazionedell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nelvalutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbiaoperato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo"prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diversovalore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differenterisultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure,qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbiadichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento,mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato ilproprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, aisensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosilimiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi dimotivazione .Nel caso di specie le società ricorrenti non allegano che la Corte dimerito abbia attribuito valore di prova legale a elementi istruttori che nonpotevano essere considerati tali, o viceversa, ma lamentano il modo in cuisono stati interpretati e quindi valutati gli elementi di prova acquisiti aglinell’ottica interpretativa delle ricorrenti, avrebbero dovuto avere rilievodeterminante. Le critiche formulate vogliono quindi colpire l’attivitàinterpretativo-valutativa che la Corte di merito ha svolto applicandolegittimamente le regole desumibili dall’art.116 (e dall’art.115) c.p.c., conla finalità di sostituire -inammissibilmente in sede di legittimità- alleplausibili conclusioni, logicamente giustificate, raggiunte dalla CorteNumero registro generale 12295/2024Numero sezionale 445/2026Numero di raccolta generale 17773/2026Data pubblicazione 04/06/2026d’Appello di Catania la propria diversa ricostruzione dell’occorso. Tutto ciòin presenza altresì di pronunce conformi in primo e in secondo grado.Si aggiunge che nemmeno è utile, per integrare un’ipotesi di criticitàdella sentenza impugnata rientrante nell’ambito di operatività dell’art.360co 1 n.3 c.p.c., il richiamo operato dalle ricorrenti all’art.1193 c.c., perchélegge, non essendo dedotta l'erronea ricognizione, da parte delprovvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata dalla norma,ma si allega un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzodelle risultanze di causa, che è invece esterna all'esatta interpretazionedella norma -cfr. Cass. n.3340/2019 e, di recente, Cass. n.7871/2025-:anche il riferimento in esame deve pertanto essere valutato secondo leindicazioni che precedono e con gli stessi risultati.3. Con il terzo motivo di ricorso viene lamentata la Falsaapplicazione dell’art. 1335 c.c., violazione dell’art. 1334 c.c. e violazionedell’art. 1193 comma primo c.c., in relazione all’art. 360, primo comma,n.3 c.p.c., per avere la Corte d’Appello di Catania ritenuto erroneamenteche le odierne ricorrenti avessero avuto conoscenza delle missivecontenenti le dichiarazioni di imputazione dei pagamenti, applicando ilprincipio di presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c. ad un’ipotesidiversa da quella normativamente prevista, con la conseguenza di nonpoter ritenere efficaci dette dichiarazioni di pagamento così come previstodall’art. 1334 c.c., tenuto conto dell’espressa e tempestiva contestazionemossa dalle odierne ricorrenti in seno al verbale dell’udienza ex art. 184c.p.c. celebrata in data 11.12.2017 (cfr. doc. n.2) e concernente lacircostanza che mai le ridette missive fossero state loro recapitate .Il motivo è infondato.Si premette che il disposto dell’art.1135 c.c. fa riferimento non soloalla proposta e all’accettazione nell’ambito della formazione dell’accordodelle parti e alla loro revoca, ma anche a ogni altra dichiarazioneNumero registro generale 12295/2024Numero sezionale 445/2026Numero di raccolta generale 17773/2026Data pubblicazione 04/06/2026diretta ad una determinata persona : quindi anche le dichiarazioni diimputazione di pagamenti, rientranti nell’ambito di operativitàdell’art.1134 c.c., si reputano conosciute nel momento in cui giungonoall’indirizzo del destinatario .Nel caso di specie la Corte di merito -come già prima il Tribunale- haritenuto operativa la presunzione di conoscenza disciplinata dall’art.1135c.c., individuando correttamente la norma di riferimento: l’erroneitàevidenziata dalle ricorrenti non riguarda quindi -anche in questo caso-propriamente l'erronea ricognizione, da parte del provvedimentoimpugnato, della fattispecie astratta recata dalla norma, ma l'erronearicognizione della fattispecie concreta in ordine al raggiungimento dellaprova dell’effettiva conoscenza delle missive da parte delle destinatarie.Sotto questo secondo profilo vale ad escludere in radice la possibilitàdi rivalutazione richiesta il fatto che le decisioni di primo e secondo gradosono concordi nell’accertamento del fatto della intervenuta conoscenzadelle missive di cui si discute in capo alle società: a fronte di unamotivazione effettiva e logicamente articolata nel rispetto del minimocostituzionale, richiesto dall’art.111 Cost., da parte della Corte d’Appello diCatania, anche una ipotetica rivalutazione del profilo in esame, attraversoun suo inquadramento nell’ambito di operatività del disposto dell’art.360co. 1 n.5 c.p.c., rimane preclusa dal disposto dell’art.360 co 4 c.p.c.4. Il quarto motivo critica la sentenza impugnata per Violazionedell’art. 1193 comma primo c.c. in relazione all’art. 360, primo comma,n.3 c.p.c., per avere la Corte d’Appello di Catania ritenuto erroneamenteche le lettere di imputazione dei pagamenti soddisfino il requisito dellacontestualità della dichiarazione stessa rispetto al pagamento disposto amezzo bonifico bancario, così come previsto dalla norma di legge violata(art. 1193 comma primo c.c.) e per aver comunque ritenutoerroneamente che i creditori avessero implicitamente aderito alledichiarazioni di pagamento, sebbene non contestuali, a mezzo diNumero registro generale 12295/2024Numero sezionale 445/2026Numero di raccolta generale 17773/2026Data pubblicazione 04/06/2026comportamento concludente consistito in una presunta violazione dellanormativa fiscale così come ipotizzata da [OSCURATO:PERSONA] e recepita dal Giudice diseconde cure .Il motivo è infondato.Si richiamano le considerazioni svolte nell’esaminare i motiviprecedenti quanto alla differenza tra erronea ricognizione, da parte delGiudice, della fattispecie astratta prevista dalla norma, integrante laviolazione di legge, e l’interpretazione degli elementi istruttori per laricostruzione della fattispecie concreta da valutare alla luce della normaapplicabile. La Corte ha correttamente interpretato l’art. 1193 c.c., ancheper il richiesto requisito della contestualità tra pagamento e imputazione,ed ha ritenuto che, in concreto, si dovesse valorizzare al riguardo anche ilfatto della mancata contestazione, per anni, delle imputazioni deipagamenti come effettuate dalla controricorrente, avendo le ricorrenti soloin sede di giudizio riformulato i ricalcoli procedendo alla “reimputazione”dei pagamenti stessi, negando valenza alle scelte della debitrice.Si tratta quindi all’evidenza di valutazioni di merito riguardanti laricostruzione della fattispecie concreta, espresse sulla base del vaglio delcomplesso del materiale probatorio acquisito, che si pongono al di fuoridell’ambito di operatività della violazione di legge.5. Con il quinto motivo di ricorso le società ricorrenti lamentano la Violazione dell’art. 3, comma 3 ultima parte Legge 192/1998,violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n.3c.p.c., per avere la Corte d’Appello di Catania omesso di pronunciarsi sulladomanda legittimamente spiegata relativa al pagamento dell’importo dellepenali maturate a seguito dei ritardati pagamenti delle fatture, tenutoconto del fatto che, pur ritenendo in ipotesi dimostrato da parte intimatal’avvenuta dichiarazione di imputazione di cui all’art. 1193 comma primoc.c. e risultando comunque pacifico che i pagamenti sono stati tuttieffettuati con un ritardo di oltre trenta giorni rispetto alle scadenze delleNumero registro generale 12295/2024Numero sezionale 445/2026Numero di raccolta generale 17773/2026Data pubblicazione 04/06/2026singole fatture, il diritto a percepire le penali ex art. 3 comma 3 ultimaparte L. 192/1998 sarebbe ugualmente sorto in favore delle ricorrenti .Il motivo è infondato.Le società ricorrenti motivano l’omessa pronuncia attribuita alla Corted’Appello sulla richiesta di corresponsione delle penali sul presupposto chedetta domanda fosse autonoma rispetto a quella relativa allacorresponsione degli interessi da ritardato pagamento e sul presuppostoche le fatture rispetto alle quali le penali erano state richieste fosserostate pagate tutte pacificamente con un ritardo superiore a trenta giornianche a riguardo del capitale, a prescindere quindi dalla “reimputazione”dei pagamenti operata dalle creditrici, in concreto disattesa dalla Corted’Appello di Catania per le considerazioni sottoposte a vaglio di legittimitànell’esaminare i motivi di ricorso precedenti.Ma l’autonomia delle domande relative alle penali, nei termini indicati,così come il dato pacifico del pagamento delle fatture oltre i trentagiorni, non emergono dalle riportate conclusioni, formulate sul punto inprimo e in secondo grado dalle ricorrenti -che, anzi, legano le domandesulle penali a quella sugli interessi-e non risultano autonomamenteargomentati nelle difese delle società -che, a parte il richiamo alleconclusioni riportate negli atti introduttivi di primo e di secondo grado,non svolgono alcun riferimento agli atti in cui avrebbero coltivato in viaautonoma la pretesa creditoria in esame e alla loro collocazioneprocessuale-.Si deve pertanto concludere che non vi sia stato un omesso esamedella domanda relativa alle penali da ritardo da parte della Corted’Appello, ma che essa sia stata considerata, nell’ambito dell’attivitàinterpretativa della domanda di esclusiva pertinenza meritale, in unicocontesto con la pretesa relativa agli interessi da ritardo, presupponendoanch’essa la “reimputazione” dei pagamenti delle fatture, rimastadisattesa.Numero registro generale 12295/2024Numero sezionale 445/2026Numero di raccolta generale 17773/2026Data pubblicazione 04/06/2026Valgono altresì anche le considerazioni che seguono relative all’esamedel prossimo motivo di ricorso.6. l’ultimo motivo di ricorso lamenta la Violazione dell’art. 116c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma n.3 c.p.c., per avere la Corted’Appello di Catania ritenuto provato che le ricorrenti avessero rinunciatoad ottenere il pagamento di somme a titolo di interessi, sulla scorta dellaproduzione documentale contraddistinta con i nn.27 (doc. n.5) e 28 (doc.n.5 bis) offerta in comunicazione dall’intimata, unitamente alla comparsadi costituzione e risposta depositata in seno al giudizio di primo grado indata 23.12.2016 (doc. n.6) e consistente in uno scambio di comunicazionivia e-mail intercorsa tra le parti rispettivamente in data 15/19.01.2010 edin data 22/25.01.2010, nonché sulla scorta della produzione documentalecontraddistinta come allegato n.9 al documento n.5 (doc. n.7) offerta incomunicazione dalle odierne ricorrenti unitamente all’atto di citazioneintroduttivo del giudizio di primo grado (doc. n.8) e consistente in unacomunicazione indirizzata in data 07.04.2014 dalle ricorrenti all’intimata,poiché il Giudice di seconde cure ha operato in violazione del dovere divalutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, avendorispetto al tenore letterale da essi risultante e, dunque, in apertaviolazione dell’art. 116 c.p.c. .Il motivo è infondato.Si richiamano le considerazioni svolte nell’esaminare il secondo motivodi ricorso sui presupposti necessari perché si possa ipotizzare, in sede dilegittimità, la violazione del disposto dell’art.116 c.p.c. rientrantenell’ambito di operatività dell’art.360 co 1 n.3 c.p.c.Anche in relazione al motivo di ricorso in esame le società ricorrentevorrebbero ottenere, inammissibilmente in sede di legittimità, unareinterpretazione e rivalutazione del materiale istruttorio acquisito,Numero registro generale 12295/2024Numero sezionale 445/2026Numero di raccolta generale 17773/2026Data pubblicazione 04/06/2026argomentato -cfr., per tutte, Cass. SU n.8053/2014 e Cass. SUn.20867/2020, alle cui indicazioni in diritto si sono attenute le pronuncesuccessive-.In conclusione, il ricorso deve essere respinto nel suo complesso.Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come dadispositivo, seguono la soccombenza.Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolocontributo unificato, pari a quello previsto per la proposizionedell’impugnazione, se dovuto. P.Q.MLa Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA].r.l., in liquidazione, e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in liquidazione, al pagamento,in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in € 15.000,00 per compensi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agliaccessori di legge, inclusi iva e cassa avvocati.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte delle ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, il 25 febbraio 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso