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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 1 marzo 2023

Cassazione n. 24458/2023

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19276/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza n. 1135/2022 della Corte d’appello di Venezia, depositata il 19/05/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Venezia, con sentenza n. 486/2019, ha dichiarato la risoluzione, per inadempimento del promittente venditore [OSCURATO:PERSONA], del contratto preliminare di compravendita di alcuni terreni perché gravati da usi civici, in quanto erano stati promessi in vendita liberi da vincoli e invece si trattava di beni non commerciabili.

2. La sentenza è stata impugnata in via principale da [OSCURATO:PERSONA], anzitutto contestando al Tribunale di avere accolto una domanda inammissibile in quanto formulata per la prima volta con la memoria di cui all’art. 183, comma 6 c.p.c. e comunque genericamente formulata. [OSCURATO:PERSONA], la promissaria acquirente, ha chiesto di rigettare l’appello principale e, in via incidentale, ha riproposto la domanda di nullità del contratto preliminare e ha contestato la liquidazione delle spese.

Con la sentenza n. 1135/2022, la Corte d’ a ppello di Venezia ha ritenuto fondato il primo motivo del gravame principale, con assorbimento dei restanti motivi, e ha dichiarato l’inammissibilità della domanda di risoluzione del contratto; ha poi rigettato l’appello incidentale avente ad oggetto la domanda di nullità del predetto contratto, in quanto si tratta di terreni gravati da usi civici, di pascolo e legnatico, in favore degli abitanti del Comune di Enego, la cui proprietà la parte promittente venditrice poteva impegnarsi a trasferire, così che il contratto preliminare concluso tra le parti non può essere considerato nullo.

3. Avverso la sentenza della Corte d’appello [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.

La ricorrenteha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

I. Il ricorso è articolato in due motivi. 1)Il primo motivo lamenta , in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 c.p.c. , “ violazione e falsa applicazione dell’art. 183 , comma 6, n. 1c.p.c. e dell’art. 1453 c.c., nella parte in cui il giudice d’appello ha dichiarato inammissibile la domanda di risoluzione del contratto preliminare per inadempimento, proposta da [OSCURATO:PERSONA]” con memoria exart. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.

Il motivo è fondato.

La Corte d’appello ha rilevato che con l’atto di citazione introduttivo del processo la ricorrente aveva proposto domanda di accertamento della nullità del contratto preliminare e che con la memoria di cui al comma 6 dell’art. 183 c.p.c. aveva “aggiunto” la domanda di risoluzione per inadempimento accolta dal giudice di primo grado.

Ad avviso della Corte d’appello si tratta non di semplice modificazione della domanda inizialmente fatta valere, ma di proposizione di una nuova domanda, aggiunta, in via subordinata, a quella principale di nullità, come tale inammissibile.

In tal modo il giudice d’appello non ha considerato la recente presa di posizione delle sezioni unite di questa Corte (Cass. n. 22404/2018), che, asserendo di dare continuità all'indirizzo indicato dal la senten za delle medesime sezioni unite – e considerata dal giudice d’appello – n. 12310/2015 , che sposta “l'attenzione dell'interprete dall'ambito circoscritto di una valutazione relativa alla invarianza degli elementi oggettivi (petitum e causa petendi ) della do manda modificata rispetto a quella iniziale, in una prospettiva di più ampio respiro, volta alla verifica che entrambe tali domande ineriscano alla medesima vicenda sostanziale sottoposta all'esame del giudice e rispetto alla quale la domanda modificata sia più confacente all'interesse della parte”, hanno affermato l’ammissibilità della domanda che sia formulata, in via subordinata, con la prima memoria ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c., purché si riferisc a alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio e sia conness a per incompatibilità a quella originariamente proposta (il principio è stato affermato in relazione a un processo introdotto mediante domanda di adempimento contrattuale, nel quale era stata proposta in via subordinata con la memoria dell’art. 183 c.p.c. la domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento).

Nel caso in esame la domanda di risoluzione del contratto preliminare è stata proposta, con la suddetta memoria, in via subordinata rispetto alla domanda di accertamento della nullità del contratto, domanda con la quale si pone in rapporto di connessione per "incompatibilità" ed entrambe le domande si riferiscono indubbiamente alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, così che – contrariamente a quanto ritenuto dal giudice d’appello –si tratta di domanda ammissibile.

2. L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento del secondo, che denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., “ violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. , 1478 c.c., 1418 c.c., 1421 c.c., 9, 11 e 21 della legge 1766/1927”, per avere la Corte d’appello rigettato la domanda di nullità del contratto preliminare di compravendita su cui non si era pronunciato il giudice di primo grado.

II. La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Venezia, che si atterrà al principio di diritto sopra richiamato; il giudice di rinvio provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso , assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19276/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza n. 1135/2022 della Corte d’appello di Venezia, depositata il 19/05/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Venezia, con sentenza n. 486/2019, ha dichiarato la risoluzione, per inadempimento del promittente venditore [OSCURATO:PERSONA], del contratto preliminare di compravendita di alcuni terreni perché gravati da usi civici, in quanto erano stati promessi in vendita liberi da vincoli e invece si trattava di beni non commerciabili. 2. La sentenza è stata impugnata in via principale da [OSCURATO:PERSONA], anzitutto contestando al Tribunale di avere accolto una domanda inammissibile in quanto formulata per la prima volta con la memoria di cui all’art. 183, comma 6 c.p.c. e comunque genericamente formulata. [OSCURATO:PERSONA], la promissaria acquirente, ha chiesto di rigettare l’appello principale e, in via incidentale, ha riproposto la domanda di nullità del contratto preliminare e ha contestato la liquidazione delle spese. Con la sentenza n. 1135/2022, la Corte d’ a ppello di Venezia ha ritenuto fondato il primo motivo del gravame principale, con assorbimento dei restanti motivi, e ha dichiarato l’inammissibilità della domanda di risoluzione del contratto; ha poi rigettato l’appello incidentale avente ad oggetto la domanda di nullità del predetto contratto, in quanto si tratta di terreni gravati da usi civici, di pascolo e legnatico, in favore degli abitanti del Comune di Enego, la cui proprietà la parte promittente venditrice poteva impegnarsi a trasferire, così che il contratto preliminare concluso tra le parti non può essere considerato nullo. 3. Avverso la sentenza della Corte d’appello [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. La ricorrenteha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso è articolato in due motivi. 1)Il primo motivo lamenta , in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 c.p.c. , “ violazione e falsa applicazione dell’art. 183 , comma 6, n. 1c.p.c. e dell’art. 1453 c.c., nella parte in cui il giudice d’appello ha dichiarato inammissibile la domanda di risoluzione del contratto preliminare per inadempimento, proposta da [OSCURATO:PERSONA]” con memoria exart. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. Il motivo è fondato. La Corte d’appello ha rilevato che con l’atto di citazione introduttivo del processo la ricorrente aveva proposto domanda di accertamento della nullità del contratto preliminare e che con la memoria di cui al comma 6 dell’art. 183 c.p.c. aveva “aggiunto” la domanda di risoluzione per inadempimento accolta dal giudice di primo grado. Ad avviso della Corte d’appello si tratta non di semplice modificazione della domanda inizialmente fatta valere, ma di proposizione di una nuova domanda, aggiunta, in via subordinata, a quella principale di nullità, come tale inammissibile. In tal modo il giudice d’appello non ha considerato la recente presa di posizione delle sezioni unite di questa Corte (Cass. n. 22404/2018), che, asserendo di dare continuità all'indirizzo indicato dal la senten za delle medesime sezioni unite – e considerata dal giudice d’appello – n. 12310/2015 , che sposta “l'attenzione dell'interprete dall'ambito circoscritto di una valutazione relativa alla invarianza degli elementi oggettivi (petitum e causa petendi ) della do manda modificata rispetto a quella iniziale, in una prospettiva di più ampio respiro, volta alla verifica che entrambe tali domande ineriscano alla medesima vicenda sostanziale sottoposta all'esame del giudice e rispetto alla quale la domanda modificata sia più confacente all'interesse della parte”, hanno affermato l’ammissibilità della domanda che sia formulata, in via subordinata, con la prima memoria ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c., purché si riferisc a alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio e sia conness a per incompatibilità a quella originariamente proposta (il principio è stato affermato in relazione a un processo introdotto mediante domanda di adempimento contrattuale, nel quale era stata proposta in via subordinata con la memoria dell’art. 183 c.p.c. la domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento). Nel caso in esame la domanda di risoluzione del contratto preliminare è stata proposta, con la suddetta memoria, in via subordinata rispetto alla domanda di accertamento della nullità del contratto, domanda con la quale si pone in rapporto di connessione per "incompatibilità" ed entrambe le domande si riferiscono indubbiamente alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, così che – contrariamente a quanto ritenuto dal giudice d’appello –si tratta di domanda ammissibile. 2. L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento del secondo, che denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., “ violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. , 1478 c.c., 1418 c.c., 1421 c.c., 9, 11 e 21 della legge 1766/1927”, per avere la Corte d’appello rigettato la domanda di nullità del contratto preliminare di compravendita su cui non si era pronunciato il giudice di primo grado. II. La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Venezia, che si atterrà al principio di diritto sopra richiamato; il giudice di rinvio provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso , assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione.