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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 marzo 2025

Cassazione n. 37872/2025

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o la seguente Sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2023 della Corte d'appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso chiedendo che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili; lette le conclusioni del difensore della parte civile costituita, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che i ricorsi vengano rigettati o dichiarati inammissibili; lette le conclusioni del difensore dei ricorrenti, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi, con ogni conseguente statuizione.

Conclusioni ribadite con la memoria difensiva di replica del 07/10/2025.

Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 d.l. N.137/2020 e successivo art. 8 d.l. 198/2022. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Messina, con sentenza del 13 Gennaio 2023 (depositata in data 6 marzo 2025), per quanto qui di interesse, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Patti del 6 ottobre 2021, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il delitto agli stessi ascritto al capo 119 della rubrica (art. 648 cod. pen.) rideterminando la pena nella misura di anni di anni due e mesi due di reclusione ed euro 2500,00 di multa, attesa la assoluzione degli stessi per i capi 117, 118, nonché, quanto al capo 119 predetto, con esclusivo riferimento alla ricettazione di n.13 bovini. 2.Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proponendo motivi di ricorso, che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Violazione di legge, oltre che vizio della motivazione, non meglio specificato, per avere la Corte di appello illegittimamente ritenuto integrato il delitto di ricettazione quanto ai contrassegni identificativi di animali rinvenuti presso la azienda di [OSCURATO:PERSONA], non essendo stata effettivamente identificata la provenienza delittuosa degli stessi, anche atteso che il delitto presupposto era stato individuato solo con riferimento ai contrassegni riferibili ad animali per i quali era stata accertata l’intervenuta macellazione. 2.2.Vizio della motivazione per travisamento della prova per avere la Corte di appello erroneamente basato il proprio convincimento, nel negare la riqualificazione della condotta ai sensi dell’art. 648, comma quarto, cod. pen. sulla ingente quantità di contrassegni identificativi rinvenuti nella azienda del [OSCURATO:PERSONA], oltre che travisando il dato relativo alla legittima detenzione di strumento idoneo alla apposizione e rimozione delle marche auricolari. 2.3.Violazione di legge e vizio della motivazione perché manifestamente illogica e contradditoria quanto alla omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche in considerazione del rinvenimento nella disponibilità dei ricorrenti di numerosi contrassegni identificativi, oltre alla omessa o irregolare identificazione di alcuni degli animali presenti nella azienda del [OSCURATO:PERSONA]. 2.4.Violazione di legge e vizio della motivazione perché laconica e sostanzialmente omessa quanto alla applicazione da ritenersi illegittima della sanzione accessoria ex art. 30 cod. pen. anche a [OSCURATO:PERSONA] nonostante questi non fosse titolare della azienda zootecnica oggetto di controllo, da riferire invece a [OSCURATO:PERSONA], nonché manifesta illogicità della motivazione nel ritenere adeguata in concreto la determinazione della pena accessoria, senza alcuna valutazione in concreto. 3.Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili. 4.La difesa della parte civile costituita, Codacons, Coordinamento di associazioni per la tutela dell’ambiente e dei diritti dei consumatori e degli utenti, ha depositato in data 4 ottobre 2025 memorie conclusive chiedendo il rigetto o la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi, con conferma della sentenza anche agli effetti civili. 5.Il difensore dei ricorrenti ha depositato in data 7 ottobre 2025 memoria difensiva di replica con la quale ha dedotto per la prima volta l’intervenuta estinzione del delitto contestato successivamente al deposito dell’impugnazione (in data 25 maggio 2025 alla quale sarebbero da aggiungere 113 giorni complessivi di sospensione) ed ha contestato le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA] 1.I ricorsi sono inammissibili, perché proposti con motivi non consentiti, generici, oltre che manifestamente infondati. 2.Quanto al primo motivo di ricorso, si deve evidenziare come sul tema devoluto, quanto alla condotta oggetto di contestazione nell’ambito del capo 119 per la quale è intervenuta condanna, ricorra una doppia affermazione conforme dei giudici di merito, che hanno ritenuto, con motivazione congrua, che non si presta a censure in questa sede, la piena prova della condotta imputata (pag. 9 e segg. dove sono state valorizzate le caratteristiche dei boli usurati, la riferibilità di quelli nuovi ad altra azienda, la presenza di un contrassegno di identificazione relativo ad animale di altra azienda, che risultava già macellato, con specifica ricostruzione della disciplina di riferimento, delle competenze nella gestione di tali strumenti identificativi, in assenza di qualsiasi valida giustificazione da parte dei ricorrenti quanto alla disponibilità di tale materiale).

La censura proposta in questa sede si caratterizza, dunque, per la sua oggettiva reiteratività, in assenza di confronto con la motivazione della Corte di appello, al fine evidente di introdurre una lettura alternativa del fatto accertato non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01).

La Corte di appello, nell’affermare la responsabilità dei ricorrenti per il delitto agli stessi ascritta, ha dunque correttamente applicato il principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale risponde di ricettazione l'imputato, che, trovato nella disponibilità della refurtiva, in assenza di elementi probatori univocamente indicativi del suo coinvolgimento nella commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine della già menzionata disponibilità (Sez. 2, n. 43849 del 29/09/2023, Mauro, Rv. 285313-01; Sez. 2, n. 43532 del 19/11/2021, Berati,Rv. 282308-01; Sez. 3, n. 40385 del 05/07/2019; [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276935-01; Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Rv. 270120-01).

Nel caso di specie non vi è alcun dubbio sulla provenienza illecita del materiale trovato in possesso dai ricorrenti, proprio in considerazione della disciplina di riferimento, ed in ordine a tale materiale i ricorrenti non hanno fornito alcuna valida giustificazione. 3.Il secondo motivo di ricorso è generico, oltre che non consentito.

Anche in questo caso i ricorrenti tendono, con argomentazioni generiche ed aspecifiche quanto alla ricorrenza di un travisamento della prova, a reiterare la doglianza relativa alla richiesta riqualificazione della condotta ai sensi dell’art. 648, comma quarto, cod. pen., senza effettivamente confrontarsi con la motivazione della Corte di appello sul punto (che ha valorizzato a pag. 10 la complessiva situazione di irregolarità della azienda dei ricorrenti e la presenza di strumenti, utili per realizzare la anomala apposizione di elementi di riconoscimento, senza alcuna competenza e titolarità, nonché la consistente quantità di materiale identificativo in assenza di effettiva corrispondenza con gli animali nella disponibilità della azienda dei due ricorrenti come elementi indicativi della oggettiva gravità della condotta, in evidente relazione di incompatibilità con la richiesta applicazione del disposto di cui all’art. 648, comma quarto, cod. pen.).

Del tutto generica poi la argomentazione, proposta per la prima volta in questa sede, in ordine al dedotto travisamento della prova.

In tal senso, occorre richiamare il principio affermato da questa Corte secondo il quale in caso di c.d. doppia conforme è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen. il motivo fondato sul travisamento della prova per utilizzazione di un’informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, che sia stato dedotto per la prima volta con il ricorso per cassazione, poiché in tal modo esso viene ad essere sottratto alla cognizione del giudice di appello, con violazione dei limiti del devolutum e improprio ampliamento del tema di cognizione in sede di legittimità (Sez. 6, n. 21015 del 17/05/2021, Africano, Rv. 281665-01).

Il vizio di travisamento della prova, infatti, come emerge inequivocabilmente dalla lettura della sentenza di appello e dal riepilogo dei motivi in alcun modo contestato in questa sede (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627-01; Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013, dep. 2014, n.m., in senso conforme di recente Sez. 2, n. 14405 del 06/03/2025, Geraci, n.m.; Sez. 3, n. 15882 del 20/02/2025, Salinaro, n.m.; Sez. 3, n. 11830 del 13/03/2024, Ciarella, n.m.; Sez. 3, n. 8657 del 15/0272024, Immobile, n.m.) non è stato mai proposto dalla difesa con i suoi motivi volti ad ottenere la riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 648, comma quarto, cod. pen.

Anche in relazione a tale profilo la doglianza si deve ritenere inammissibile. 4.Il terzo motivo di ricorso non è consentito in quanto totalmente reiterativo (devono essere in tal senso ribaditi i principi già richiamati al §2) in assenza di confronto con la motivazione, che ha chiarito, con motivazione del tutto esente da manifesta illogicità o contraddittorietà, che a fronte della oggettiva gravità della condotta(tenuto conto delle complessive situazioni oggetto di valutazione, e tenuto anche conto dell’accertato illecito amministrativo) non erano emersi elementi positivamente valorizzabili al fine della concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Sul punto si deve rilevare come questa Corte abbia ripetutamente affermato che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610; da ultimo v.

Sez. 3, n. 20664 del 16/12/2022, dep. 2023, Ventimiglia, non mass.).Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, il giudice di merito non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826). 5.Anche il quarto motivo di ricorso non è consentito, in quanto totalmente reiterativo (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) in assenza di confronto con la motivazione, che ha specificamente chiarito come la condotta ascritta fosse da riferire pienamente ad entrambi i ricorrenti (senza alcuna contestazione sul punto anche in sede di appello) quanto alla gestione degli animali, conseguentemente confermando la irrogazione della sanzione accessoria con motivazione incensurabile, mediante richiamo specifico alle concrete modalità e circostanze del fatto imputato, ampiamente descritte come gravi nel complesso delle argomentazioni della motivazione della sentenza impugnata. 6.Inammissibili poi le complessive considerazioni, anche quanto alla intervenuta prescrizione, articolate dalla difesa dei ricorrenti nelle memorie di replica alla requisitoria del Procuratore generale.

In tal senso occorre rilevare che, tale argomentazione (in ordine alla asserita decorrenza del termine di prescrizione) rappresenterebbe un motivo nuovo, proposto oltre i termini previsti per legge e, comunque, non vagliabile in questa sede; difatti, l’inammissibilità dei motivi originari del ricorso per cassazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi, atteso che si trasmette a questi ultimi il vizio radicale che inficia i motivi originari per l’imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi e considerato anche che deve essere evitato il surrettizio spostamento in avanti dei termini di impugnazione.

Sul tema si deve poi ribadire che l’inammissibilità del ricorso per cassazione, non consentendo il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., nella specie la asserita ricorrenza della decorrenza del termine di prescrizione maturato medio tempore, ossia dopo la pronuncia della sentenza di appello (Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266-01,; Sez.

U, n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv. 219531-01; Sez.

U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164-01; Sez.

U, n. 19601 del 28/02/2008, Niccoli, Rv. 239400-01).

Nel caso concreto difatti l’inammissibilità dei motivi proposti preclude il rilievo quanto alla asserita estinzione del reato per intervenuta prescrizione; a tal fine occorre infatti l’instaurazione di un valido rapporto processuale e, dunque, l’ammissibilità dei motivi proposti (Sez.

U. n. 6903 del 27/05/2016, Aiello, Rv. 268966-01, Sez. 4, n. 51744 del 13/11/2014, Rv. 261576-01, Sez. 2, n. 189 del 21/11/2019, Bonometti, Rv. 277814-02, Sez. 3, n. 16158 del 26/02/2019, Masoni, Rv. 275403-01, Sez. 2, n. 17603 del 21/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276054-01, Sez. 3, n. 12025 del 21/01/2020, Torrisi, Rv. 279229-01, Sez. 4, n. 8132 del 31/01/2019, Martellone, Rv. 275216-01). 7.I ricorsi devono, in conclusione, essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen., nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile costituita, ammessa al Patrocinio a carico dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Messina con separato decreto di pagamento ai sensi degli art. 82 e 83 del d.P.R. n. 115 del 2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.

P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, gli imputati in solido alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Codacons - Coordinamento di associazioni per la tutela dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente Sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2023 della Corte d'appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso chiedendo che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili; lette le conclusioni del difensore della parte civile costituita, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che i ricorsi vengano rigettati o dichiarati inammissibili; lette le conclusioni del difensore dei ricorrenti, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi, con ogni conseguente statuizione. Conclusioni ribadite con la memoria difensiva di replica del 07/10/2025. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 d.l. N.137/2020 e successivo art. 8 d.l. 198/2022. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Messina, con sentenza del 13 Gennaio 2023 (depositata in data 6 marzo 2025), per quanto qui di interesse, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Patti del 6 ottobre 2021, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il delitto agli stessi ascritto al capo 119 della rubrica (art. 648 cod. pen.) rideterminando la pena nella misura di anni di anni due e mesi due di reclusione ed euro 2500,00 di multa, attesa la assoluzione degli stessi per i capi 117, 118, nonché, quanto al capo 119 predetto, con esclusivo riferimento alla ricettazione di n.13 bovini. 2.Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proponendo motivi di ricorso, che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Violazione di legge, oltre che vizio della motivazione, non meglio specificato, per avere la Corte di appello illegittimamente ritenuto integrato il delitto di ricettazione quanto ai contrassegni identificativi di animali rinvenuti presso la azienda di [OSCURATO:PERSONA], non essendo stata effettivamente identificata la provenienza delittuosa degli stessi, anche atteso che il delitto presupposto era stato individuato solo con riferimento ai contrassegni riferibili ad animali per i quali era stata accertata l’intervenuta macellazione. 2.2.Vizio della motivazione per travisamento della prova per avere la Corte di appello erroneamente basato il proprio convincimento, nel negare la riqualificazione della condotta ai sensi dell’art. 648, comma quarto, cod. pen. sulla ingente quantità di contrassegni identificativi rinvenuti nella azienda del [OSCURATO:PERSONA], oltre che travisando il dato relativo alla legittima detenzione di strumento idoneo alla apposizione e rimozione delle marche auricolari. 2.3.Violazione di legge e vizio della motivazione perché manifestamente illogica e contradditoria quanto alla omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche in considerazione del rinvenimento nella disponibilità dei ricorrenti di numerosi contrassegni identificativi, oltre alla omessa o irregolare identificazione di alcuni degli animali presenti nella azienda del [OSCURATO:PERSONA]. 2.4.Violazione di legge e vizio della motivazione perché laconica e sostanzialmente omessa quanto alla applicazione da ritenersi illegittima della sanzione accessoria ex art. 30 cod. pen. anche a [OSCURATO:PERSONA] nonostante questi non fosse titolare della azienda zootecnica oggetto di controllo, da riferire invece a [OSCURATO:PERSONA], nonché manifesta illogicità della motivazione nel ritenere adeguata in concreto la determinazione della pena accessoria, senza alcuna valutazione in concreto. 3.Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili. 4.La difesa della parte civile costituita, Codacons, Coordinamento di associazioni per la tutela dell’ambiente e dei diritti dei consumatori e degli utenti, ha depositato in data 4 ottobre 2025 memorie conclusive chiedendo il rigetto o la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi, con conferma della sentenza anche agli effetti civili. 5.Il difensore dei ricorrenti ha depositato in data 7 ottobre 2025 memoria difensiva di replica con la quale ha dedotto per la prima volta l’intervenuta estinzione del delitto contestato successivamente al deposito dell’impugnazione (in data 25 maggio 2025 alla quale sarebbero da aggiungere 113 giorni complessivi di sospensione) ed ha contestato le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA] 1.I ricorsi sono inammissibili, perché proposti con motivi non consentiti, generici, oltre che manifestamente infondati. 2.Quanto al primo motivo di ricorso, si deve evidenziare come sul tema devoluto, quanto alla condotta oggetto di contestazione nell’ambito del capo 119 per la quale è intervenuta condanna, ricorra una doppia affermazione conforme dei giudici di merito, che hanno ritenuto, con motivazione congrua, che non si presta a censure in questa sede, la piena prova della condotta imputata (pag. 9 e segg. dove sono state valorizzate le caratteristiche dei boli usurati, la riferibilità di quelli nuovi ad altra azienda, la presenza di un contrassegno di identificazione relativo ad animale di altra azienda, che risultava già macellato, con specifica ricostruzione della disciplina di riferimento, delle competenze nella gestione di tali strumenti identificativi, in assenza di qualsiasi valida giustificazione da parte dei ricorrenti quanto alla disponibilità di tale materiale). La censura proposta in questa sede si caratterizza, dunque, per la sua oggettiva reiteratività, in assenza di confronto con la motivazione della Corte di appello, al fine evidente di introdurre una lettura alternativa del fatto accertato non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01). La Corte di appello, nell’affermare la responsabilità dei ricorrenti per il delitto agli stessi ascritta, ha dunque correttamente applicato il principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale risponde di ricettazione l'imputato, che, trovato nella disponibilità della refurtiva, in assenza di elementi probatori univocamente indicativi del suo coinvolgimento nella commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine della già menzionata disponibilità (Sez. 2, n. 43849 del 29/09/2023, Mauro, Rv. 285313-01; Sez. 2, n. 43532 del 19/11/2021, Berati,Rv. 282308-01; Sez. 3, n. 40385 del 05/07/2019; [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276935-01; Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Rv. 270120-01). Nel caso di specie non vi è alcun dubbio sulla provenienza illecita del materiale trovato in possesso dai ricorrenti, proprio in considerazione della disciplina di riferimento, ed in ordine a tale materiale i ricorrenti non hanno fornito alcuna valida giustificazione. 3.Il secondo motivo di ricorso è generico, oltre che non consentito. Anche in questo caso i ricorrenti tendono, con argomentazioni generiche ed aspecifiche quanto alla ricorrenza di un travisamento della prova, a reiterare la doglianza relativa alla richiesta riqualificazione della condotta ai sensi dell’art. 648, comma quarto, cod. pen., senza effettivamente confrontarsi con la motivazione della Corte di appello sul punto (che ha valorizzato a pag. 10 la complessiva situazione di irregolarità della azienda dei ricorrenti e la presenza di strumenti, utili per realizzare la anomala apposizione di elementi di riconoscimento, senza alcuna competenza e titolarità, nonché la consistente quantità di materiale identificativo in assenza di effettiva corrispondenza con gli animali nella disponibilità della azienda dei due ricorrenti come elementi indicativi della oggettiva gravità della condotta, in evidente relazione di incompatibilità con la richiesta applicazione del disposto di cui all’art. 648, comma quarto, cod. pen.). Del tutto generica poi la argomentazione, proposta per la prima volta in questa sede, in ordine al dedotto travisamento della prova. In tal senso, occorre richiamare il principio affermato da questa Corte secondo il quale in caso di c.d. doppia conforme è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen. il motivo fondato sul travisamento della prova per utilizzazione di un’informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, che sia stato dedotto per la prima volta con il ricorso per cassazione, poiché in tal modo esso viene ad essere sottratto alla cognizione del giudice di appello, con violazione dei limiti del devolutum e improprio ampliamento del tema di cognizione in sede di legittimità (Sez. 6, n. 21015 del 17/05/2021, Africano, Rv. 281665-01). Il vizio di travisamento della prova, infatti, come emerge inequivocabilmente dalla lettura della sentenza di appello e dal riepilogo dei motivi in alcun modo contestato in questa sede (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627-01; Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013, dep. 2014, n.m., in senso conforme di recente Sez. 2, n. 14405 del 06/03/2025, Geraci, n.m.; Sez. 3, n. 15882 del 20/02/2025, Salinaro, n.m.; Sez. 3, n. 11830 del 13/03/2024, Ciarella, n.m.; Sez. 3, n. 8657 del 15/0272024, Immobile, n.m.) non è stato mai proposto dalla difesa con i suoi motivi volti ad ottenere la riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 648, comma quarto, cod. pen. Anche in relazione a tale profilo la doglianza si deve ritenere inammissibile. 4.Il terzo motivo di ricorso non è consentito in quanto totalmente reiterativo (devono essere in tal senso ribaditi i principi già richiamati al §2) in assenza di confronto con la motivazione, che ha chiarito, con motivazione del tutto esente da manifesta illogicità o contraddittorietà, che a fronte della oggettiva gravità della condotta(tenuto conto delle complessive situazioni oggetto di valutazione, e tenuto anche conto dell’accertato illecito amministrativo) non erano emersi elementi positivamente valorizzabili al fine della concessione delle circostanze attenuanti generiche. Sul punto si deve rilevare come questa Corte abbia ripetutamente affermato che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610; da ultimo v. Sez. 3, n. 20664 del 16/12/2022, dep. 2023, Ventimiglia, non mass.).Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, il giudice di merito non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826). 5.Anche il quarto motivo di ricorso non è consentito, in quanto totalmente reiterativo (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) in assenza di confronto con la motivazione, che ha specificamente chiarito come la condotta ascritta fosse da riferire pienamente ad entrambi i ricorrenti (senza alcuna contestazione sul punto anche in sede di appello) quanto alla gestione degli animali, conseguentemente confermando la irrogazione della sanzione accessoria con motivazione incensurabile, mediante richiamo specifico alle concrete modalità e circostanze del fatto imputato, ampiamente descritte come gravi nel complesso delle argomentazioni della motivazione della sentenza impugnata. 6.Inammissibili poi le complessive considerazioni, anche quanto alla intervenuta prescrizione, articolate dalla difesa dei ricorrenti nelle memorie di replica alla requisitoria del Procuratore generale. In tal senso occorre rilevare che, tale argomentazione (in ordine alla asserita decorrenza del termine di prescrizione) rappresenterebbe un motivo nuovo, proposto oltre i termini previsti per legge e, comunque, non vagliabile in questa sede; difatti, l’inammissibilità dei motivi originari del ricorso per cassazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi, atteso che si trasmette a questi ultimi il vizio radicale che inficia i motivi originari per l’imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi e considerato anche che deve essere evitato il surrettizio spostamento in avanti dei termini di impugnazione. Sul tema si deve poi ribadire che l’inammissibilità del ricorso per cassazione, non consentendo il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., nella specie la asserita ricorrenza della decorrenza del termine di prescrizione maturato medio tempore, ossia dopo la pronuncia della sentenza di appello (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266-01,; Sez. U, n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv. 219531-01; Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164-01; Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, Niccoli, Rv. 239400-01). Nel caso concreto difatti l’inammissibilità dei motivi proposti preclude il rilievo quanto alla asserita estinzione del reato per intervenuta prescrizione; a tal fine occorre infatti l’instaurazione di un valido rapporto processuale e, dunque, l’ammissibilità dei motivi proposti (Sez. U. n. 6903 del 27/05/2016, Aiello, Rv. 268966-01, Sez. 4, n. 51744 del 13/11/2014, Rv. 261576-01, Sez. 2, n. 189 del 21/11/2019, Bonometti, Rv. 277814-02, Sez. 3, n. 16158 del 26/02/2019, Masoni, Rv. 275403-01, Sez. 2, n. 17603 del 21/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276054-01, Sez. 3, n. 12025 del 21/01/2020, Torrisi, Rv. 279229-01, Sez. 4, n. 8132 del 31/01/2019, Martellone, Rv. 275216-01). 7.I ricorsi devono, in conclusione, essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen., nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile costituita, ammessa al Patrocinio a carico dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Messina con separato decreto di pagamento ai sensi degli art. 82 e 83 del d.P.R. n. 115 del 2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati in solido alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Codacons - Coordinamento di associazioni per la tutela dell
Sentenza Cassazione n. 37872/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris