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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 01979/2024

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10414/2019r.g., proposto da [OSCURATO:PERSONA] S. Carlo di Nancy GVM [OSCURATO:PERSONA] srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom.to in [OSCURATO:PERSONA] n. 118, Roma, rappresentato e difeso dagli avv.tiAndrea Astolfi ed [OSCURATO:PERSONA]. ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], elett. dom.tain [OSCURATO:PERSONA] n. 167, Roma, rappresentata e difesadagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] . controricorrente –controricorrente incidentale nonché [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, eletto dom.to in Via delle [OSCURATO:PERSONA] n. 8, Roma, rappresentato e difeso dagli avv.tiMarco Marazza e [OSCURATO:PERSONA]. controricorrente –ricorrente incidentale avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roman. 269/2019 pubblicata in data 25/01/2019, n.r.g. 3249/2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 12/12/2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].

OGGETTO: impresa esercente servizi pubblici essenziali - trasferimento azienda -art 2112 c.c. - derogabilità - limiti [OSCURATO:PERSONA] 1.-[OSCURATO:PERSONA] aveva lavorato come dirigente di primo livello presso l’[OSCURATO:PERSONA] di Nancy di Roma fino al 13/04/2015, con incarico –da ultimo –di responsabile dell’armadio farmaceutico. [OSCURATO:SOCIETA] di essere stata sospesa dal lavoro nella predetta data e poi di essere stata licenziata in data 26/10/2015 dalla Provincia Italiana della Congregazione dei Figli dell’[OSCURATO:PERSONA], in amministrazione straordinaria, all’epoca proprietaria dell’ospedale.

Precisava che la predetta Provincia era stata ammessa con decreto del Ministero dello [OSCURATO:PERSONA] in amministrazione straordinaria, ai sensi dell’art. 2, co. 2, d.l. n. 347/2003 (conv. in L. n. 39/2004) e poi dichiarata in stato di insolvenza con sentenza del Tribunale di Roma n. 432 del 30/05/2013. [OSCURATO:SOCIETA] che la predetta Provincia aveva comunicato ai commissari straordinari della procedura di voler proporre in modo irrevocabile la cessione del ramo d’azienda, costituito dal complesso ospedaliero (comprendente tre ospedali, fra i quali il [OSCURATO:PERSONA] di Nancy) alla neo-costituita [OSCURATO:PERSONA], con subentro della cessionaria nei rapporti di lavoro dei dipendenti addetti al predetto ospedale, compresi centotredici dirigenti medici e seidirigenti non medici, fra cui la ricorrente.

Aggiungeva che successivamente era stato comunicato lo scorporo dell’ospedale [OSCURATO:PERSONA] di Nancy dal ramo ospedaliero (oggetto di cessione in favore della predetta Fondazione) e la sua cessione alla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] che erano stati sottoscritti accordi sindacali nei quali era stato previsto il trasferimento dei rapporti di lavoro in deroga all’art. 2112 c.c. e che in quello dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], concluso fra le organizzazioni sindacali rappresentative dei dirigenti, da un lato, la Provincia e la Fondazione, dall’altro, era stato allegato l’elenco nominativo del personale trasferito, nel quale erano stati inseriti cinque dirigenti non medici dell’ospedale [OSCURATO:PERSONA] di Nancy su sei, con la sola sua esclusione.

Lamentava l’illegittimità di tale accordo e pertanto adìva il Tribunale di Roma per rivendicare il suo diritto alla prosecuzione dell’attività lavorativa presso il predetto ospedale alle dipendenze della [OSCURATO:PERSONA] srl, subentrata nei rapporti di lavoro ai sensi dell’art. 2112 c.c., per ottenere la condanna della società alla sua riammissione in servizio e al pagamento di tutte le retribuzioni medio temporematurate. 2.-Costituitosi il contraddittorio, interveniva volontariamente in giudizio la [OSCURATO:PERSONA], che aderiva alle ragioni difensive della [OSCURATO:PERSONA] srl. 3.-Il Tribunale rigettava la domanda. 4.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello accoglieva il gravame della [OSCURATO:PERSONA] e dichiarava il diritto dell’appellante al trasferimento del proprio rapporto di lavoro alle dipendenze dell’[OSCURATO:PERSONA] di Nancy GVM [OSCURATO:PERSONA] srl (già [OSCURATO:PERSONA] srl), ordinava a quest’ultima di riammettere in servizio l’appellante con le mansioni precedentemente svolte oppure equivalenti, condannava la medesima società a pagare all’appellante le retribuzioni non corrisposte da aprile 2015, sulla base della retribuzione mensile ultima di euro 3.231,29; infine, condannava la medesima società e la [OSCURATO:PERSONA], in solido fra loro in considerazione dell’interesse comune, a rimborsare le spese di lite dei due gradi di giudizio e condannava la Fondazione a restituire alla Pizzino la somma da quest’ultima corrisposta in esecuzione della sentenza di primo grado.

Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava: a) va condivisa la tesi dell’appellante, secondo cui gli accordi sindacali intervenuti nel corso della complessa procedura di cessione anche dell’ospedale [OSCURATO:PERSONA] di Nancy alla [OSCURATO:PERSONA] srl, ai sensi dell’art. 5, co. 2, della direttiva 2001/23/CE del 12/03/2001, potevano prevedere modifiche alle condizioni di lavoro dei lavoratori trasferiti, ma non deroghe al principio della continuità dei rapporti di lavoro, sicché l’art. 47, co. 4 bis, L. n. 428/1990 (introdotto dall’art. 19 quater d.l. n. 135/2009, conv. in L. n. 166/2009) va disapplicato ove interpretato nel senso che i predetti accordi sindacali possano prevedere anche deroghe al principio di continuità dei rapporti di lavoro ex art. 2112 c.c.; b) la norma dell’art. 47, co. 4 bis, è stata introdotta nel 2009 al dichiarato fine di dare attuazione alla sentenza di condanna della Corte G.U.E. dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] nella causa C-561/2007, all’esito di una procedura di infrazione promossa dalla Commissione europea nei confronti dello Stato italiano; c) quella procedura di infrazione era stata promossa con riguardi ai previgenti commi 5 e 6 dell’art. 47 cit., che escludevano l’applicazione dell’art. 2112 c.c. al trasferimento di azienda da un’impresa in stato di crisi aziendale; d) tale norma era stata considerata dalla Commissione come una violazione della citata direttiva, il cui art. 5, co. 1, consente di derogare al principio di continuità dei rapporti di lavoro –affermato dagli artt. 3 e 4 della direttiva – esclusivamente nell’ ipotesi di una procedura fallimentare o di altra procedura di insolvenza analoga, in vista della liquidazione dei beni; e) la Corte G .

U .

E . ha ritenuto che il fatto che un’impresa sia dichiarata in situazione di crisi non può implicare necessariamente e sistematicamente variazioni sul piano dell’occupazione e che quando il legislatore comunitario ha voluto escludere l’applicazione degli artt.3 e 4 della direttiva 2001/23/CE lo ha espressamente previsto, sicché l’art. 5, n. 3, della predetta direttiva autorizza gli Stati membri solo a prevedere che le condizioni di lavoro possano essere modificate per salvaguardare le opportunità occupazionali garantendo al contempo la sopravvivenza dell’impresa, ma senza privare i lavoratori dei diritti loro garantiti dagli artt. 3 e 4 della direttiva, primo fra tutti quello alla continuità dei rapporti di lavoro subordinato; f) a questo punto occorre verificare se sia possibile un’interpretazione conforme della norma interna prima di sollevare una questione pregiudiziale circa la nuova norma per i medesimi motivi che avevano ispirato la procedura di infrazione decisa dalla Corte G.U.E.nel 2009; g) tale interpretazione conforme si impone in forza del vincolo per il giudice nazionale di interpretare il diritto interno in modo conforme a quello dell’Unione, sicché l’art. 47, co. 4 bis, L. n. 428/1990 va interpretato nel senso per cui nei casi di crisi aziendale, oppure di procedura di insolvenza non destinata alla liquidazione dei beni del cedente, come nel caso in esame, l’accordo sindacale può prevedere solo modifiche delle condizioni di lavoro al fine del mantenimento dei livelli occupazionali, ma non può prevedere limitazioni al trasferimento dei rapporti di lavoro dei lavoratori all’impresa cessionaria, come garantito dall’art. 4 della citata direttiva; h) la sentenza della Corte G .

U .

E . è tale, da non poter escludere l’applicazione di tali principi nel settore dei servizi pubblici essenziali, poiché una tale deroga non è prevista dalla direttiva europea; i) inoltre gli accordi sindacali in questione fanno specifico riferimento all’art. 47 L. n. 428/1990; j) non sono invece applicabili gli artt. 27 e 56 d.lgs. n. 270/1999 sulla nuova disciplina dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, atteso che l’art. 27, co. 2, lett. b-bis) fa riferimento a concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico sulla base di un programma di prosecuzione dell’attività di durata non superiore ad un anno, mentre nella specie è incontestato che quello autorizzato dal Ministero per lo [OSCURATO:PERSONA] (MISE) per l’ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria fosse un programma triennale; l’art. 56, ai fini della non inclusione nella nozione di trasferimento di azienda, di un suo ramo o di parti di azienda, richiama espressamente solo le operazioni effettuate in attuazione dell’art. 27, co. 2, lett. a) e b-bis); k) l’art. 63, co. 4, d.lgs. n. 270/1999, secondo cui nell’ambito delle consultazioni relative al trasferimento d’azienda di cui all’art. 47 L. n. 428/1990, il commissario straordinario, l’acquirente e i rappresentanti dei lavoratori possono convenire il trasferimento solo parziale dei lavoratori alle dipendenze dell’acquirente ed ulteriori modifiche delle condizioni di lavoro, non contiene una specifica previsione per le imprese esercenti servizi pubblici essenziali e comunque contiene il rinvio all’art. 47 cit. e quindi va interpretato allo stesso modo di tale ultima norma; l) neppure è applicabile l’art. 5, co. 2 ter, d.l. n. 347/2003 (conv. in L. n. 39/2004), aggiunto dall’art. 1, co. 13, d.l. n. 134/2008, che disciplina procedure e consultazioni per le imprese operanti nel settore aereo ed imprese da queste “derivanti”, atteso che, pur trattandosi di imprese che gestiscono servizi pubblici essenziali, la norma è applicabile limitatamente allo specifico ambito del trasporto aereo e quindi non può applicarsi a tutte le imprese che gestiscono servizi pubblici essenziali; m)per completezza va considerato che nel caso in esame non sono stati mai esplicitati i motivi organizzativi che giustificassero l’esclusione dell’appellante dal trasferimento alle dipendenze della cessionaria. 5.-Avverso tale sentenza Ospedale S. Carlo di Nancy GVM [OSCURATO:PERSONA] srlha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi. 6.-[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 7.-[OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso contenente anche ricorso incidentale, affidato ad un unico motivo. 8.-[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso al ricorso incidentale . 9.-Tutte le parti hanno depositato memoria. 10.-[OSCURATO:PERSONA] si è riservata la motivazione nei termini di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo ed il secondo motivo, propost i entrambi ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3) , c.p.c. la ricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 5, co. 2 ter, d.l. n. 347/2003 (conv. in L. n. 39/2004), 2, co. 2 secondo periodo, d.l. n. 347/2003 (conv. in L. n. 39/2004), 63, co. 4, d.lgs. n. 270/1999 e 12 disp.prel.c.c., per avere la Corte territorialeescluso il caso in esame dall’ambito applicativo della norma dell’art. 5, co. 2 ter,cit., che consente agli accordi sindacali la possibile deroga alla continuità dei rapporti di lavoro del personale della cedente presso la cessionaria.

In particolare lamenta che la Corte territoriale avrebbe violato la predetta norma (art. 5, co. 2 ter, d.l. n. 347/2003), che nel suo incipit definisce il proprio campo di applicazione, facendo espresso riferimento alle imprese di cui all’art. 2, co. 2, secondo periodo, del medesimo decreto legge, ossia alle imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali.

Quindi sarebbe stato violato il criterio ermeneutico che impone di far riferimento alle espressioni letterali adoperatedal legislatore.

Aggiunge che i giudici d’appello non avrebbero considerato che la finalità dell’intervento legislativo del 2008 (che aveva introdotto la norma) era proprio quella di garantire la continuità nelle prestazioni di tutti i servizi pubblici essenziali, anche a costo di estinguere il rapporto di lavoro di qualche dipendente della cedente.

Lamenta che la Corte territoriale avrebbe trascurato la “doppia specialità” dell’art. 5, co. 2 ter, cit., rispetto all’art. 47, co. 4 bis, L. n. 428/1990, specialità evidente laddove il legislatore permette al commissario e al cessionario di convenire il trasferimento solo parziale del personale anche in assenza di un accordo sindacale, invece richiesto dall’art. 63, co. 4, d.lgs. n. 270/1999.

Addebita ai giudici di appello di avere altresì trascurato che l’accordo sindacale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] fu firmato dai sindacati ADONP-ANAAO-ASSOMED e che proprio a quest’ultimo era iscritta la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].

I due motivi –da esaminare congiuntamente per la loro connessione –sono infondati.

L’art. 5, co. 2 ter, d.l. n. 347/2003 (conv. in L. n. 39/2004) così dispone: “Nel caso di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, e ai fini della concessione degli ammortizzatori sociali di cui all'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dallalegge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, i termini di cui all'articolo 4, commi 6e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223 , di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n. 218, e di cui all'articolo 47, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sono ridotti della metà.

Nell'ambito delle consultazioni di cui all'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ovvero esaurite le stesse infruttuosamente, il Commissario e il cessionario possono concordare il trasferimento solo parziale di complessi aziendali o attività produttive in precedenza unitarie e definire i contenuti di uno o più rami d'azienda, anche non preesistenti, con individuazione di quei lavoratori che passano alle dipendenze del cessionario.

I passaggi anche solo parziali di lavoratori alle dipendenze del cessionario possono essere effettuati anche previa collocazione in cassa integrazione guadagni straordinaria o cessazione del rapporto di lavoro in essere e assunzione da parte del cessionario”.

In rigorosa applicazione del criterio ermeneutico di tipo letterale (art. 12 disp.prel.c.c.), invocato dalla stess a ricorrente, deve ritenersi che la norma individua certo il suo ambito applicativo, ma con due criteri concorrenti, il primo di tipo soggettivo, il secondo di tipo teleologico.

Il primo criterio è rappresentato dal riferimento all’impesa che sia tale da rientrare nell’ambito applicativo della procedura di amministrazione straordinaria di cui all’art. 2, co. 2, secondo periodo, del medesimo decreto legge, ossia impresa operante nel settore dei servizi pubblici essenziali.

Il secondo criterio è rappresentato dal riferimento alla finalità di conseguire gli ammortizzatori sociali di cui all’art. 1 bis, co. 1, d.l. n. 249/2004 (conv. in L. n. 291/2004), ossia quelli espressamente ed esclusivamente previsti per le imprese che operano nell’ambito del trasporto aereo (“vettori aerei e … società da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie”).

La concorrenzadei due criteri è tale, da riconoscere necessariamente al secondo (sul piano logico-giuridico) la funzione di restringere la portata del primo.

Pertanto l’art. 5, co. 3 ter, cit. si applica soltanto alle imprese operanti nel settore del trasporto aereo, che rappresenta uno dei “comparti” del trasporto pubblico, che a sua volta è uno dei più ampi “comparti” dei servizi pubblici essenziali. 2.-Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. laricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 27 e 56 d.lgs. n. 270/1999, 12 disp.prel.c.c., per avere la Corte territoriale escluso il caso in esame dall’ambito applicativo delle predette norme del d.lgs. n. 270 cit.In particolare addebita ai giudici d’appello di aver trascurato che invece esse prevedono che le operazioni effettuate in attuazione dell’art. 27, co. 2, lett. a) e b-bis) “in vista della liquidazione dei beni del cedente, non costituiscono comunque trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell’azienda agli effetti previsti dall’articolo 2112 c.c.”.

Il motivo è in parte infondato, in parte inammissibile.

E’ infondato, laddove si trascura che il legislatore, nell’opera di qualificazione giuridica della fattispecie (escludendo che si tratti di un trasferimento di azienda o di ramo o di parti dell’azienda) limita espressamente questa “deroga” all’art. 2112 c.c.

“in vista della liquidazione dei beni del cedente”.

Quindi si tratta di una norma che, coerentemente con la direttiva europea, si giustifica solo in relazione a procedure con finalità liquidatorie.

Dunque risulta inapplicabile al caso in esame, in cui – come accertato ed affermato in fatto dalla Corte territoriale, senza censure sul punto da parte della ricorrente –l’operazione che ha investito gli ospedali in precedenza gestiti dalla Provincia Italiana della Congregazione dei Figli dell’[OSCURATO:PERSONA], poi posta in amministrazione straordinaria,non aveva finalità liquidatoria.

Il motivo è poi inammissibile, perché non tiene conto del fatto che la sentenza d’appello si regge sull’ulteriore motivazione (v. pag. 10), secondo cui la norma invocata si riferisce ad un programma di cessione di un complesso di beni e contratti di duratanon superiore ad un anno, mentre nel caso in esame il MI.S.E.aveva autorizzato l’ammissione all’amministrazione straordinaria sulla base di un programma triennale.

Si tratta di un’autonoma ratio decidendi, in quanto sufficiente di per sé a sostenere l’affermata inapplicabilità della norma invocata dal ricorrente.

Va al riguardo ribadito che quando la sentenza impugnata con ricorso per cassazione sia fondata su plurime e diverse rationes decidendi , ciascuna idonea a giustificarne autonomamente la statuizione, la circostanza che tale impugnazione non sia rivolta contro una di loro determina l'inammissibilità del gravame per l'esistenza del giudicato sulla ratiodecidendi non censurata (Cass. n. 13880/2020), o comunque per carenza di interesse.

Infatti, anche laddove fosse accolto il motivo di ricorso, comunque la sentenza impugnata non potrebbe essere cassata, in quanto autonomamente e sufficientemente sostenuta dall’altra ratio decidendinon censurata. 3.-Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, nn. 5) e 3), c.p.c. laricorrente lamenta l’omesso esame del verbale di consultazione e di accordo sindacale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], sottoscritto anche dal sindacato cui era iscritta la [OSCURATO:PERSONA], nonché la violazione delle regole ermeneutiche dettate dagli artt. 1362 e 1363 c.c., per avere la Corte territoriale ritenuto che il riferimento – contenuto nel predetto accordo sindacale – all’art. 47 L. n. 428/1990 dimostrasse l’applicabilità di tale norma piuttosto che dell’art. 5, co. 2 ter, d.l. n. 347 cit.

Il motivo è inammissibile in termini di omesso esame di un fatto decisivo, posto che la Corte territoriale –contrariamente all’assunto della ricorrente – ha esaminato il verbale di accordo sindacale.

Il motivo è poi infondato alla luce ed in conseguenza del rigetto del terzo motivo: l’inapplicabilità dell’art. 5, co. 2 ter, d.l. n. 347/2003 determina l’applicabilità dell’art. 47, co. 4 bis, L. n. 428/1990 nell’interpretazione (c.d. conforme) imposta dalla coerenza alla direttiva 2001/23/CE come interpretata dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (C.G.U.E.)nella sentenza del 2009 ricordata e riportata dalla Corte territoriale.

Dunquela regola generale è quella dell’inderogabilità del principio di continuità dei rapporti di lavoro (di cui agli artt. 3 e 4 della direttiva europea e 2112 c.c.), sicché il riferimento contenuto nell’accordo sindacale all’art. 5, co. 2 ter, cit. o è inutile, oppure, laddove inteso nel senso voluto dalla ricorrente, sarebbe nullo per contrasto con norma imperativa, quindi improduttivo di effetti.

Ne consegue che la decisione di appello è conforme a diritto. 4.-Con il quinto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. laricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione” dell’art. 47, co. 4 bis, L. n. 428/1990 per avere la Corte territoriale ritenuto tale norma incompatibile con la direttiva europea e quindi tale da non consentire la deroga al principio di continuità dei rapporti di lavoro del personale della cedente alle dipendenze della cessionaria.

Il motivo è infondato.

Dall’interpretazione della direttiva 2001/23/CE imposta dalla Corte G.U.E. nella sentenza del 2009 sopra ricordata si evince che è possibile la deroga al principio di continuazione dei rapporti di lavorodei dipendenti della cedente presso la cessionaria, in caso di trasferimento d’azienda o di un suo ramo, soltanto nei casi di procedura concorsuale ovvero di altra procedura fondata ugualmente sullo stato di insolvenza e destinata alla liquidazione dei beni (sotto il controllo di una “autorità pubblica competente”), ossia con finalità liquidatoria.

La deroga, dunque, non è possibile in tutti gli altri casi, ossia di procedure che abbiano finalità diverse da quella liquidatoria, come l’amministrazione straordinaria (le altre tassative esclusioni previste dall’art. 1 della citata direttiva non rilevano nel caso in esame).

Dunque esattamente la Corte territoriale ha ritenuto la predetta deroga non consentitaperché – come accertato ed affermato in fatto senza censure sul punto da parte della ricorrente –l’operazione che ha investito gli ospedali in precedenza gestiti dalla Provincia Italiana della Congregazione dei Figli dell’[OSCURATO:PERSONA], poi posta in amministrazione straordinaria,non aveva finalità liquidatoria.5.- La difesa della Pizzino chiede di rimettere alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (Corte G.U.E.), ai sensi dell’art. 267 TFUE,la questione pregiudiziale relativa all’interpretazione della direttiva 2001/23/CE del 12/03/2001.

Orbene, va ricordato che, secondo la risalente giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea(Corte G.U.E. 06/10/1982 – causa c - 283/81 – [OSCURATO:SOCIETA] + 1contro Ministero della Sanità), «l’obbligo di sottoporre alla Corte di Giustizia le questioni d’interpretazione del trattato e degli atti adottati dalle istituzioni della Comunità che l’art. 177 , 3^ comma del trattato impone ai giudici nazionali di ultima istanza rientrano nell’ambito della collaborazione, istituita al fine di garantire la corretta applicazione e l’interpretazione uniforme del diritto comunitario nell’insieme degli Stati membri, fra i giudici nazionali, in quanto incaricati dell’applicazione delle norme comunitarie, e la Corte di Giustizia.

La disposizione soprammenzionata mira più particolarmente ad evitare che si producano divergenze giurisprudenziali all’interno della Comunità su questioni di diritto comunitario.

La portata di tale obbligo va pertanto valutata tenendo conto di questi scopi, in funzione della competenza rispettiva dei giudici nazionali e della Corte di Giustizia».

Tuttavia si è espressamente escluso che il rinvio pregiudiziale costituisca «un rimedio giuridico esperibile dalle parti di una lite pendente dinanzi ad un giudice nazionale.

Non basta quindi che una parte sostenga che la controversia solleva una questione d’interpretazione del diritto comunitario perché il giudice [di ultima istanza] sia obbligato a ritenere che sussista una questione sollevata ai sensi di detto articolo».

Inoltre si è affermato che i giudici di ultima istanza «… dispongono dello stesso potere discrezionale di tutti gli altri giudici nazionali nello stabilire se sia necessaria una pronunzia su un punto di diritto comunitario onde consentir loro di decidere.

Tali giudici non sono pertanto tenuti a sottoporre alla Corte una questione d’interpretazione di norme comunitarie sollevata dinanzi ad essi se questa non è pertinente, vale a dire nel caso in cui la sua soluzione, qualunque essa sia, non possa in alcun modo influire sull’esito della lite».

Peraltro, qualora la Corte di Giustizia si sia già pronunziata, l’autorità dell’interpretazione data dalla Corte può far venir meno la causa dell’obbligo del rinvio pregiudiziale: «… ciò avviene in ispecie qualora la questione sollevata sia sostanzialmente identica ad altra questione, sollevata in relazione ad analoga fattispecie, che sia già stata decisa in via pregiudiziale ovvero qualora il punto di diritto di cui trattasi sia stato risolto dalla costante giurisprudenza dellaCorte, indipendentemente dalla natura dei procedimenti da cui essa ha tratto origine, anche in mancanza di stretta identità delle questioni controverse».

Altra ipotesi di esonero dall’obbligo del giudice di ultima istanza di disporre il rinvio pregiudiziale è stata rinvenuta nel caso in cui lo stesso giudice «… abbia accertato che la corretta applicazione del diritto comunitario s’impone con tale evidenza da non lasciare adito a ragionevoli dubbi».

Questi principi sono stati di recente ribaditi dalla Corte G.U.E.

Grande Sezione (sentenza 06/10/2021, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] SpA c. [OSCURATO:PERSONA] SpAin Causa c-561/19), che i acte éclairé acte clair Nel caso in esame non vi sono ragioni per un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, dal momento che sussiste l’esonero di questa Corte dal generale dovere del rinvio pregiudiziale.

Infatti, come si ricava dalla sentenza della Corte G.U.E. dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] nella causa C-561/2007, alla direttiva 2001/23/CE del 12/03/2001 è già stata data l’interpretazione necessaria affinché questa Corte possa pervenire alla decisione del presente ricorso (c.d. acte éclairé).

RICORSO INCIDENTALE 6.-Con l’unico motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c., la ricorrente incidentale lamenta “violazione e falsa applicazione” dell’art. 97 c.p.c. per avere la Corte territoriale condannato in solido essa Fondazione con GVM [OSCURATO:PERSONA] srlal rimborso delle spese di lite.In particolare lamenta che l’interesse comune, che giustifica la condanna in solido, non sussiste nel caso in cui “i vari soccombenti abbiano proposto domande di valore notevolmente diverso, a nulla rilevando che tutti avessero un interesse comune all’accoglimento delle rispettive domande” e invoca al riguardo Cass. n. 6976/2016.

Ritiene che quel principio di diritto sia applicabile anche al caso in esame, in cui essa Fondazione aveva un interesse notevolmente minore di quello della società cessionaria dell’ospedale, se non altro per non essere essa parte del rapporto di lavoro rivendicato dalla [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso incidentale è inammissibile perché tardivo.

Come eccepito dalla controricorrente, nel caso in cui ricorrente incidentale sia una parte diversa da quella contro la quale è rivolta l’impugnazione principale ed anzi la sua difesa sia adesiva a quella dell’impugnante principale, ha certo facoltà di impugnare la medesima sentenza in relazione ad altri capi e tuttavia ha l’onere di rispettare i termini di impugnazione di cui agli artt.325 e 327 c.p.c.

In tal caso, infatti, non può trovare applicazione la norma dell’art. 334 c.p.c. sull’impugnazione incidentale tardiva, che ammette questa facoltà solo in favore della parte contro cui è rivolta l’impugnazione principale e solo in considerazione del fatto che per quest’ultima effettivamente l’interesse ad impugnare possa sorgere solo a causa ed in conseguenza dell’impugnazione principale.

Nel caso in esame il ricorso principale è diretto non contro la [OSCURATO:PERSONA], bensì contro la [OSCURATO:PERSONA].

Quindi la Fondazione – che ha spiegato una difesa adesiva al ricorso principale – ben avrebbe potuto impugnare a sua volta la sentenza d’appello su altro capo, ma pur sempre nel rispetto dei termini di impugnazione, perché per essa l’interesse ad impugnare è sorto solo ed esclusivamente a causa ed in conseguenza della sentenza medesima, sicché il suo non può essere qualificato un “ricorso incidentale in senso stretto”, proponibile anche tardivamente ex art. 334 c.p.c.(in termini Cass. ord. 22/12/2021, n. 41254).

Orbene, dagli atti risulta che la sentenza d’appello è stata notificata in data 08/02/2019, mentre il ricorso incidentale della Fondazione è stato notificato in data 03/05/2019, quindi (contrariamente a quanto replicato dalla Fondazione nella sua memoria) ben oltre il termine di sessanta giorni.Non rileva il principio di diritto invocato dalla Fondazione nella sua memoria, secondo cui “La parte parzialmente soccombente può proporre appello incidentale tardivo, ai sensi dell'art. 334 c.p.c., anche in riferimento ai capi della sentenza di merito non oggetto di gravame con l'impugnazione principale, a condizione che si tratti di impugnazioni proposte in relazione ad unico rapporto, mentre, qualora si tratti di distinti rapporti dedotti nello stesso giudizio, ovvero in cause diverse poi riunite, ciascuna parte deve proporre impugnazione per i capi della sentenza che la riguardino nei termini di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c.” (Cass. n. 26164/2020) Tale principio, infatti, si riferisce pur sempre alla parte (parzialmente soccombente) contro la quale sia stataproposta l’ impugnazione principale.

In quell’occasione questa Corte si è occupata solo del problema – diverso da quello qui in esame – dell’ammissibilità di un appello incidentale tardivo vertente su capi diversi da quelli impugnati dall’appellante principale, risolvendolo in senso affermativo. 7.-L’istanza di discussione in pubblica udienza, avanzata dalla difesa della Pizzino, resta assorbita. 8.-Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale; dichiara inammissibile il ricorso incidentale; condanna le ricorrenti principale ed incidentale a rimborsare, in solido, alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali e accesso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10414/2019r.g., proposto da [OSCURATO:PERSONA] S. Carlo di Nancy GVM [OSCURATO:PERSONA] srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom.to in [OSCURATO:PERSONA] n. 118, Roma, rappresentato e difeso dagli avv.tiAndrea Astolfi ed [OSCURATO:PERSONA]. ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], elett. dom.tain [OSCURATO:PERSONA] n. 167, Roma, rappresentata e difesadagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] . controricorrente –controricorrente incidentale nonché [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, eletto dom.to in Via delle [OSCURATO:PERSONA] n. 8, Roma, rappresentato e difeso dagli avv.tiMarco Marazza e [OSCURATO:PERSONA]. controricorrente –ricorrente incidentale avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roman. 269/2019 pubblicata in data 25/01/2019, n.r.g. 3249/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 12/12/2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. OGGETTO: impresa esercente servizi pubblici essenziali - trasferimento azienda -art 2112 c.c. - derogabilità - limiti [OSCURATO:PERSONA] 1.-[OSCURATO:PERSONA] aveva lavorato come dirigente di primo livello presso l’[OSCURATO:PERSONA] di Nancy di Roma fino al 13/04/2015, con incarico –da ultimo –di responsabile dell’armadio farmaceutico. [OSCURATO:SOCIETA] di essere stata sospesa dal lavoro nella predetta data e poi di essere stata licenziata in data 26/10/2015 dalla Provincia Italiana della Congregazione dei Figli dell’[OSCURATO:PERSONA], in amministrazione straordinaria, all’epoca proprietaria dell’ospedale. Precisava che la predetta Provincia era stata ammessa con decreto del Ministero dello [OSCURATO:PERSONA] in amministrazione straordinaria, ai sensi dell’art. 2, co. 2, d.l. n. 347/2003 (conv. in L. n. 39/2004) e poi dichiarata in stato di insolvenza con sentenza del Tribunale di Roma n. 432 del 30/05/2013. [OSCURATO:SOCIETA] che la predetta Provincia aveva comunicato ai commissari straordinari della procedura di voler proporre in modo irrevocabile la cessione del ramo d’azienda, costituito dal complesso ospedaliero (comprendente tre ospedali, fra i quali il [OSCURATO:PERSONA] di Nancy) alla neo-costituita [OSCURATO:PERSONA], con subentro della cessionaria nei rapporti di lavoro dei dipendenti addetti al predetto ospedale, compresi centotredici dirigenti medici e seidirigenti non medici, fra cui la ricorrente. Aggiungeva che successivamente era stato comunicato lo scorporo dell’ospedale [OSCURATO:PERSONA] di Nancy dal ramo ospedaliero (oggetto di cessione in favore della predetta Fondazione) e la sua cessione alla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] che erano stati sottoscritti accordi sindacali nei quali era stato previsto il trasferimento dei rapporti di lavoro in deroga all’art. 2112 c.c. e che in quello dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], concluso fra le organizzazioni sindacali rappresentative dei dirigenti, da un lato, la Provincia e la Fondazione, dall’altro, era stato allegato l’elenco nominativo del personale trasferito, nel quale erano stati inseriti cinque dirigenti non medici dell’ospedale [OSCURATO:PERSONA] di Nancy su sei, con la sola sua esclusione. Lamentava l’illegittimità di tale accordo e pertanto adìva il Tribunale di Roma per rivendicare il suo diritto alla prosecuzione dell’attività lavorativa presso il predetto ospedale alle dipendenze della [OSCURATO:PERSONA] srl, subentrata nei rapporti di lavoro ai sensi dell’art. 2112 c.c., per ottenere la condanna della società alla sua riammissione in servizio e al pagamento di tutte le retribuzioni medio temporematurate. 2.-Costituitosi il contraddittorio, interveniva volontariamente in giudizio la [OSCURATO:PERSONA], che aderiva alle ragioni difensive della [OSCURATO:PERSONA] srl. 3.-Il Tribunale rigettava la domanda. 4.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello accoglieva il gravame della [OSCURATO:PERSONA] e dichiarava il diritto dell’appellante al trasferimento del proprio rapporto di lavoro alle dipendenze dell’[OSCURATO:PERSONA] di Nancy GVM [OSCURATO:PERSONA] srl (già [OSCURATO:PERSONA] srl), ordinava a quest’ultima di riammettere in servizio l’appellante con le mansioni precedentemente svolte oppure equivalenti, condannava la medesima società a pagare all’appellante le retribuzioni non corrisposte da aprile 2015, sulla base della retribuzione mensile ultima di euro 3.231,29; infine, condannava la medesima società e la [OSCURATO:PERSONA], in solido fra loro in considerazione dell’interesse comune, a rimborsare le spese di lite dei due gradi di giudizio e condannava la Fondazione a restituire alla Pizzino la somma da quest’ultima corrisposta in esecuzione della sentenza di primo grado. Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava: a) va condivisa la tesi dell’appellante, secondo cui gli accordi sindacali intervenuti nel corso della complessa procedura di cessione anche dell’ospedale [OSCURATO:PERSONA] di Nancy alla [OSCURATO:PERSONA] srl, ai sensi dell’art. 5, co. 2, della direttiva 2001/23/CE del 12/03/2001, potevano prevedere modifiche alle condizioni di lavoro dei lavoratori trasferiti, ma non deroghe al principio della continuità dei rapporti di lavoro, sicché l’art. 47, co. 4 bis, L. n. 428/1990 (introdotto dall’art. 19 quater d.l. n. 135/2009, conv. in L. n. 166/2009) va disapplicato ove interpretato nel senso che i predetti accordi sindacali possano prevedere anche deroghe al principio di continuità dei rapporti di lavoro ex art. 2112 c.c.; b) la norma dell’art. 47, co. 4 bis, è stata introdotta nel 2009 al dichiarato fine di dare attuazione alla sentenza di condanna della Corte G.U.E. dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] nella causa C-561/2007, all’esito di una procedura di infrazione promossa dalla Commissione europea nei confronti dello Stato italiano; c) quella procedura di infrazione era stata promossa con riguardi ai previgenti commi 5 e 6 dell’art. 47 cit., che escludevano l’applicazione dell’art. 2112 c.c. al trasferimento di azienda da un’impresa in stato di crisi aziendale; d) tale norma era stata considerata dalla Commissione come una violazione della citata direttiva, il cui art. 5, co. 1, consente di derogare al principio di continuità dei rapporti di lavoro –affermato dagli artt. 3 e 4 della direttiva – esclusivamente nell’ ipotesi di una procedura fallimentare o di altra procedura di insolvenza analoga, in vista della liquidazione dei beni; e) la Corte G . U . E . ha ritenuto che il fatto che un’impresa sia dichiarata in situazione di crisi non può implicare necessariamente e sistematicamente variazioni sul piano dell’occupazione e che quando il legislatore comunitario ha voluto escludere l’applicazione degli artt.3 e 4 della direttiva 2001/23/CE lo ha espressamente previsto, sicché l’art. 5, n. 3, della predetta direttiva autorizza gli Stati membri solo a prevedere che le condizioni di lavoro possano essere modificate per salvaguardare le opportunità occupazionali garantendo al contempo la sopravvivenza dell’impresa, ma senza privare i lavoratori dei diritti loro garantiti dagli artt. 3 e 4 della direttiva, primo fra tutti quello alla continuità dei rapporti di lavoro subordinato; f) a questo punto occorre verificare se sia possibile un’interpretazione conforme della norma interna prima di sollevare una questione pregiudiziale circa la nuova norma per i medesimi motivi che avevano ispirato la procedura di infrazione decisa dalla Corte G.U.E.nel 2009; g) tale interpretazione conforme si impone in forza del vincolo per il giudice nazionale di interpretare il diritto interno in modo conforme a quello dell’Unione, sicché l’art. 47, co. 4 bis, L. n. 428/1990 va interpretato nel senso per cui nei casi di crisi aziendale, oppure di procedura di insolvenza non destinata alla liquidazione dei beni del cedente, come nel caso in esame, l’accordo sindacale può prevedere solo modifiche delle condizioni di lavoro al fine del mantenimento dei livelli occupazionali, ma non può prevedere limitazioni al trasferimento dei rapporti di lavoro dei lavoratori all’impresa cessionaria, come garantito dall’art. 4 della citata direttiva; h) la sentenza della Corte G . U . E . è tale, da non poter escludere l’applicazione di tali principi nel settore dei servizi pubblici essenziali, poiché una tale deroga non è prevista dalla direttiva europea; i) inoltre gli accordi sindacali in questione fanno specifico riferimento all’art. 47 L. n. 428/1990; j) non sono invece applicabili gli artt. 27 e 56 d.lgs. n. 270/1999 sulla nuova disciplina dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, atteso che l’art. 27, co. 2, lett. b-bis) fa riferimento a concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico sulla base di un programma di prosecuzione dell’attività di durata non superiore ad un anno, mentre nella specie è incontestato che quello autorizzato dal Ministero per lo [OSCURATO:PERSONA] (MISE) per l’ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria fosse un programma triennale; l’art. 56, ai fini della non inclusione nella nozione di trasferimento di azienda, di un suo ramo o di parti di azienda, richiama espressamente solo le operazioni effettuate in attuazione dell’art. 27, co. 2, lett. a) e b-bis); k) l’art. 63, co. 4, d.lgs. n. 270/1999, secondo cui nell’ambito delle consultazioni relative al trasferimento d’azienda di cui all’art. 47 L. n. 428/1990, il commissario straordinario, l’acquirente e i rappresentanti dei lavoratori possono convenire il trasferimento solo parziale dei lavoratori alle dipendenze dell’acquirente ed ulteriori modifiche delle condizioni di lavoro, non contiene una specifica previsione per le imprese esercenti servizi pubblici essenziali e comunque contiene il rinvio all’art. 47 cit. e quindi va interpretato allo stesso modo di tale ultima norma; l) neppure è applicabile l’art. 5, co. 2 ter, d.l. n. 347/2003 (conv. in L. n. 39/2004), aggiunto dall’art. 1, co. 13, d.l. n. 134/2008, che disciplina procedure e consultazioni per le imprese operanti nel settore aereo ed imprese da queste “derivanti”, atteso che, pur trattandosi di imprese che gestiscono servizi pubblici essenziali, la norma è applicabile limitatamente allo specifico ambito del trasporto aereo e quindi non può applicarsi a tutte le imprese che gestiscono servizi pubblici essenziali; m)per completezza va considerato che nel caso in esame non sono stati mai esplicitati i motivi organizzativi che giustificassero l’esclusione dell’appellante dal trasferimento alle dipendenze della cessionaria. 5.-Avverso tale sentenza Ospedale S. Carlo di Nancy GVM [OSCURATO:PERSONA] srlha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi. 6.-[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 7.-[OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso contenente anche ricorso incidentale, affidato ad un unico motivo. 8.-[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso al ricorso incidentale . 9.-Tutte le parti hanno depositato memoria. 10.-[OSCURATO:PERSONA] si è riservata la motivazione nei termini di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo ed il secondo motivo, propost i entrambi ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3) , c.p.c. la ricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 5, co. 2 ter, d.l. n. 347/2003 (conv. in L. n. 39/2004), 2, co. 2 secondo periodo, d.l. n. 347/2003 (conv. in L. n. 39/2004), 63, co. 4, d.lgs. n. 270/1999 e 12 disp.prel.c.c., per avere la Corte territorialeescluso il caso in esame dall’ambito applicativo della norma dell’art. 5, co. 2 ter,cit., che consente agli accordi sindacali la possibile deroga alla continuità dei rapporti di lavoro del personale della cedente presso la cessionaria. In particolare lamenta che la Corte territoriale avrebbe violato la predetta norma (art. 5, co. 2 ter, d.l. n. 347/2003), che nel suo incipit definisce il proprio campo di applicazione, facendo espresso riferimento alle imprese di cui all’art. 2, co. 2, secondo periodo, del medesimo decreto legge, ossia alle imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali. Quindi sarebbe stato violato il criterio ermeneutico che impone di far riferimento alle espressioni letterali adoperatedal legislatore. Aggiunge che i giudici d’appello non avrebbero considerato che la finalità dell’intervento legislativo del 2008 (che aveva introdotto la norma) era proprio quella di garantire la continuità nelle prestazioni di tutti i servizi pubblici essenziali, anche a costo di estinguere il rapporto di lavoro di qualche dipendente della cedente. Lamenta che la Corte territoriale avrebbe trascurato la “doppia specialità” dell’art. 5, co. 2 ter, cit., rispetto all’art. 47, co. 4 bis, L. n. 428/1990, specialità evidente laddove il legislatore permette al commissario e al cessionario di convenire il trasferimento solo parziale del personale anche in assenza di un accordo sindacale, invece richiesto dall’art. 63, co. 4, d.lgs. n. 270/1999. Addebita ai giudici di appello di avere altresì trascurato che l’accordo sindacale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] fu firmato dai sindacati ADONP-ANAAO-ASSOMED e che proprio a quest’ultimo era iscritta la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. I due motivi –da esaminare congiuntamente per la loro connessione –sono infondati. L’art. 5, co. 2 ter, d.l. n. 347/2003 (conv. in L. n. 39/2004) così dispone: “Nel caso di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, e ai fini della concessione degli ammortizzatori sociali di cui all'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dallalegge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, i termini di cui all'articolo 4, commi 6e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223 , di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n. 218, e di cui all'articolo 47, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sono ridotti della metà. Nell'ambito delle consultazioni di cui all'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ovvero esaurite le stesse infruttuosamente, il Commissario e il cessionario possono concordare il trasferimento solo parziale di complessi aziendali o attività produttive in precedenza unitarie e definire i contenuti di uno o più rami d'azienda, anche non preesistenti, con individuazione di quei lavoratori che passano alle dipendenze del cessionario. I passaggi anche solo parziali di lavoratori alle dipendenze del cessionario possono essere effettuati anche previa collocazione in cassa integrazione guadagni straordinaria o cessazione del rapporto di lavoro in essere e assunzione da parte del cessionario”. In rigorosa applicazione del criterio ermeneutico di tipo letterale (art. 12 disp.prel.c.c.), invocato dalla stess a ricorrente, deve ritenersi che la norma individua certo il suo ambito applicativo, ma con due criteri concorrenti, il primo di tipo soggettivo, il secondo di tipo teleologico. Il primo criterio è rappresentato dal riferimento all’impesa che sia tale da rientrare nell’ambito applicativo della procedura di amministrazione straordinaria di cui all’art. 2, co. 2, secondo periodo, del medesimo decreto legge, ossia impresa operante nel settore dei servizi pubblici essenziali. Il secondo criterio è rappresentato dal riferimento alla finalità di conseguire gli ammortizzatori sociali di cui all’art. 1 bis, co. 1, d.l. n. 249/2004 (conv. in L. n. 291/2004), ossia quelli espressamente ed esclusivamente previsti per le imprese che operano nell’ambito del trasporto aereo (“vettori aerei e … società da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie”). La concorrenzadei due criteri è tale, da riconoscere necessariamente al secondo (sul piano logico-giuridico) la funzione di restringere la portata del primo. Pertanto l’art. 5, co. 3 ter, cit. si applica soltanto alle imprese operanti nel settore del trasporto aereo, che rappresenta uno dei “comparti” del trasporto pubblico, che a sua volta è uno dei più ampi “comparti” dei servizi pubblici essenziali. 2.-Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. laricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 27 e 56 d.lgs. n. 270/1999, 12 disp.prel.c.c., per avere la Corte territoriale escluso il caso in esame dall’ambito applicativo delle predette norme del d.lgs. n. 270 cit.In particolare addebita ai giudici d’appello di aver trascurato che invece esse prevedono che le operazioni effettuate in attuazione dell’art. 27, co. 2, lett. a) e b-bis) “in vista della liquidazione dei beni del cedente, non costituiscono comunque trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell’azienda agli effetti previsti dall’articolo 2112 c.c.”. Il motivo è in parte infondato, in parte inammissibile. E’ infondato, laddove si trascura che il legislatore, nell’opera di qualificazione giuridica della fattispecie (escludendo che si tratti di un trasferimento di azienda o di ramo o di parti dell’azienda) limita espressamente questa “deroga” all’art. 2112 c.c. “in vista della liquidazione dei beni del cedente”. Quindi si tratta di una norma che, coerentemente con la direttiva europea, si giustifica solo in relazione a procedure con finalità liquidatorie. Dunque risulta inapplicabile al caso in esame, in cui – come accertato ed affermato in fatto dalla Corte territoriale, senza censure sul punto da parte della ricorrente –l’operazione che ha investito gli ospedali in precedenza gestiti dalla Provincia Italiana della Congregazione dei Figli dell’[OSCURATO:PERSONA], poi posta in amministrazione straordinaria,non aveva finalità liquidatoria. Il motivo è poi inammissibile, perché non tiene conto del fatto che la sentenza d’appello si regge sull’ulteriore motivazione (v. pag. 10), secondo cui la norma invocata si riferisce ad un programma di cessione di un complesso di beni e contratti di duratanon superiore ad un anno, mentre nel caso in esame il MI.S.E.aveva autorizzato l’ammissione all’amministrazione straordinaria sulla base di un programma triennale. Si tratta di un’autonoma ratio decidendi, in quanto sufficiente di per sé a sostenere l’affermata inapplicabilità della norma invocata dal ricorrente. Va al riguardo ribadito che quando la sentenza impugnata con ricorso per cassazione sia fondata su plurime e diverse rationes decidendi , ciascuna idonea a giustificarne autonomamente la statuizione, la circostanza che tale impugnazione non sia rivolta contro una di loro determina l'inammissibilità del gravame per l'esistenza del giudicato sulla ratiodecidendi non censurata (Cass. n. 13880/2020), o comunque per carenza di interesse. Infatti, anche laddove fosse accolto il motivo di ricorso, comunque la sentenza impugnata non potrebbe essere cassata, in quanto autonomamente e sufficientemente sostenuta dall’altra ratio decidendinon censurata. 3.-Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, nn. 5) e 3), c.p.c. laricorrente lamenta l’omesso esame del verbale di consultazione e di accordo sindacale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], sottoscritto anche dal sindacato cui era iscritta la [OSCURATO:PERSONA], nonché la violazione delle regole ermeneutiche dettate dagli artt. 1362 e 1363 c.c., per avere la Corte territoriale ritenuto che il riferimento – contenuto nel predetto accordo sindacale – all’art. 47 L. n. 428/1990 dimostrasse l’applicabilità di tale norma piuttosto che dell’art. 5, co. 2 ter, d.l. n. 347 cit. Il motivo è inammissibile in termini di omesso esame di un fatto decisivo, posto che la Corte territoriale –contrariamente all’assunto della ricorrente – ha esaminato il verbale di accordo sindacale. Il motivo è poi infondato alla luce ed in conseguenza del rigetto del terzo motivo: l’inapplicabilità dell’art. 5, co. 2 ter, d.l. n. 347/2003 determina l’applicabilità dell’art. 47, co. 4 bis, L. n. 428/1990 nell’interpretazione (c.d. conforme) imposta dalla coerenza alla direttiva 2001/23/CE come interpretata dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (C.G.U.E.)nella sentenza del 2009 ricordata e riportata dalla Corte territoriale. Dunquela regola generale è quella dell’inderogabilità del principio di continuità dei rapporti di lavoro (di cui agli artt. 3 e 4 della direttiva europea e 2112 c.c.), sicché il riferimento contenuto nell’accordo sindacale all’art. 5, co. 2 ter, cit. o è inutile, oppure, laddove inteso nel senso voluto dalla ricorrente, sarebbe nullo per contrasto con norma imperativa, quindi improduttivo di effetti. Ne consegue che la decisione di appello è conforme a diritto. 4.-Con il quinto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. laricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione” dell’art. 47, co. 4 bis, L. n. 428/1990 per avere la Corte territoriale ritenuto tale norma incompatibile con la direttiva europea e quindi tale da non consentire la deroga al principio di continuità dei rapporti di lavoro del personale della cedente alle dipendenze della cessionaria. Il motivo è infondato. Dall’interpretazione della direttiva 2001/23/CE imposta dalla Corte G.U.E. nella sentenza del 2009 sopra ricordata si evince che è possibile la deroga al principio di continuazione dei rapporti di lavorodei dipendenti della cedente presso la cessionaria, in caso di trasferimento d’azienda o di un suo ramo, soltanto nei casi di procedura concorsuale ovvero di altra procedura fondata ugualmente sullo stato di insolvenza e destinata alla liquidazione dei beni (sotto il controllo di una “autorità pubblica competente”), ossia con finalità liquidatoria. La deroga, dunque, non è possibile in tutti gli altri casi, ossia di procedure che abbiano finalità diverse da quella liquidatoria, come l’amministrazione straordinaria (le altre tassative esclusioni previste dall’art. 1 della citata direttiva non rilevano nel caso in esame). Dunque esattamente la Corte territoriale ha ritenuto la predetta deroga non consentitaperché – come accertato ed affermato in fatto senza censure sul punto da parte della ricorrente –l’operazione che ha investito gli ospedali in precedenza gestiti dalla Provincia Italiana della Congregazione dei Figli dell’[OSCURATO:PERSONA], poi posta in amministrazione straordinaria,non aveva finalità liquidatoria.5.- La difesa della Pizzino chiede di rimettere alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (Corte G.U.E.), ai sensi dell’art. 267 TFUE,la questione pregiudiziale relativa all’interpretazione della direttiva 2001/23/CE del 12/03/2001. Orbene, va ricordato che, secondo la risalente giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea(Corte G.U.E. 06/10/1982 – causa c - 283/81 – [OSCURATO:SOCIETA] + 1contro Ministero della Sanità), «l’obbligo di sottoporre alla Corte di Giustizia le questioni d’interpretazione del trattato e degli atti adottati dalle istituzioni della Comunità che l’art. 177 , 3^ comma del trattato impone ai giudici nazionali di ultima istanza rientrano nell’ambito della collaborazione, istituita al fine di garantire la corretta applicazione e l’interpretazione uniforme del diritto comunitario nell’insieme degli Stati membri, fra i giudici nazionali, in quanto incaricati dell’applicazione delle norme comunitarie, e la Corte di Giustizia. La disposizione soprammenzionata mira più particolarmente ad evitare che si producano divergenze giurisprudenziali all’interno della Comunità su questioni di diritto comunitario. La portata di tale obbligo va pertanto valutata tenendo conto di questi scopi, in funzione della competenza rispettiva dei giudici nazionali e della Corte di Giustizia». Tuttavia si è espressamente escluso che il rinvio pregiudiziale costituisca «un rimedio giuridico esperibile dalle parti di una lite pendente dinanzi ad un giudice nazionale. Non basta quindi che una parte sostenga che la controversia solleva una questione d’interpretazione del diritto comunitario perché il giudice [di ultima istanza] sia obbligato a ritenere che sussista una questione sollevata ai sensi di detto articolo». Inoltre si è affermato che i giudici di ultima istanza «… dispongono dello stesso potere discrezionale di tutti gli altri giudici nazionali nello stabilire se sia necessaria una pronunzia su un punto di diritto comunitario onde consentir loro di decidere. Tali giudici non sono pertanto tenuti a sottoporre alla Corte una questione d’interpretazione di norme comunitarie sollevata dinanzi ad essi se questa non è pertinente, vale a dire nel caso in cui la sua soluzione, qualunque essa sia, non possa in alcun modo influire sull’esito della lite». Peraltro, qualora la Corte di Giustizia si sia già pronunziata, l’autorità dell’interpretazione data dalla Corte può far venir meno la causa dell’obbligo del rinvio pregiudiziale: «… ciò avviene in ispecie qualora la questione sollevata sia sostanzialmente identica ad altra questione, sollevata in relazione ad analoga fattispecie, che sia già stata decisa in via pregiudiziale ovvero qualora il punto di diritto di cui trattasi sia stato risolto dalla costante giurisprudenza dellaCorte, indipendentemente dalla natura dei procedimenti da cui essa ha tratto origine, anche in mancanza di stretta identità delle questioni controverse». Altra ipotesi di esonero dall’obbligo del giudice di ultima istanza di disporre il rinvio pregiudiziale è stata rinvenuta nel caso in cui lo stesso giudice «… abbia accertato che la corretta applicazione del diritto comunitario s’impone con tale evidenza da non lasciare adito a ragionevoli dubbi». Questi principi sono stati di recente ribaditi dalla Corte G.U.E. Grande Sezione (sentenza 06/10/2021, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] SpA c. [OSCURATO:PERSONA] SpAin Causa c-561/19), che i acte éclairé acte clair Nel caso in esame non vi sono ragioni per un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, dal momento che sussiste l’esonero di questa Corte dal generale dovere del rinvio pregiudiziale. Infatti, come si ricava dalla sentenza della Corte G.U.E. dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] nella causa C-561/2007, alla direttiva 2001/23/CE del 12/03/2001 è già stata data l’interpretazione necessaria affinché questa Corte possa pervenire alla decisione del presente ricorso (c.d. acte éclairé). RICORSO INCIDENTALE 6.-Con l’unico motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c., la ricorrente incidentale lamenta “violazione e falsa applicazione” dell’art. 97 c.p.c. per avere la Corte territoriale condannato in solido essa Fondazione con GVM [OSCURATO:PERSONA] srlal rimborso delle spese di lite.In particolare lamenta che l’interesse comune, che giustifica la condanna in solido, non sussiste nel caso in cui “i vari soccombenti abbiano proposto domande di valore notevolmente diverso, a nulla rilevando che tutti avessero un interesse comune all’accoglimento delle rispettive domande” e invoca al riguardo Cass. n. 6976/2016. Ritiene che quel principio di diritto sia applicabile anche al caso in esame, in cui essa Fondazione aveva un interesse notevolmente minore di quello della società cessionaria dell’ospedale, se non altro per non essere essa parte del rapporto di lavoro rivendicato dalla [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso incidentale è inammissibile perché tardivo. Come eccepito dalla controricorrente, nel caso in cui ricorrente incidentale sia una parte diversa da quella contro la quale è rivolta l’impugnazione principale ed anzi la sua difesa sia adesiva a quella dell’impugnante principale, ha certo facoltà di impugnare la medesima sentenza in relazione ad altri capi e tuttavia ha l’onere di rispettare i termini di impugnazione di cui agli artt.325 e 327 c.p.c. In tal caso, infatti, non può trovare applicazione la norma dell’art. 334 c.p.c. sull’impugnazione incidentale tardiva, che ammette questa facoltà solo in favore della parte contro cui è rivolta l’impugnazione principale e solo in considerazione del fatto che per quest’ultima effettivamente l’interesse ad impugnare possa sorgere solo a causa ed in conseguenza dell’impugnazione principale. Nel caso in esame il ricorso principale è diretto non contro la [OSCURATO:PERSONA], bensì contro la [OSCURATO:PERSONA]. Quindi la Fondazione – che ha spiegato una difesa adesiva al ricorso principale – ben avrebbe potuto impugnare a sua volta la sentenza d’appello su altro capo, ma pur sempre nel rispetto dei termini di impugnazione, perché per essa l’interesse ad impugnare è sorto solo ed esclusivamente a causa ed in conseguenza della sentenza medesima, sicché il suo non può essere qualificato un “ricorso incidentale in senso stretto”, proponibile anche tardivamente ex art. 334 c.p.c.(in termini Cass. ord. 22/12/2021, n. 41254). Orbene, dagli atti risulta che la sentenza d’appello è stata notificata in data 08/02/2019, mentre il ricorso incidentale della Fondazione è stato notificato in data 03/05/2019, quindi (contrariamente a quanto replicato dalla Fondazione nella sua memoria) ben oltre il termine di sessanta giorni.Non rileva il principio di diritto invocato dalla Fondazione nella sua memoria, secondo cui “La parte parzialmente soccombente può proporre appello incidentale tardivo, ai sensi dell'art. 334 c.p.c., anche in riferimento ai capi della sentenza di merito non oggetto di gravame con l'impugnazione principale, a condizione che si tratti di impugnazioni proposte in relazione ad unico rapporto, mentre, qualora si tratti di distinti rapporti dedotti nello stesso giudizio, ovvero in cause diverse poi riunite, ciascuna parte deve proporre impugnazione per i capi della sentenza che la riguardino nei termini di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c.” (Cass. n. 26164/2020) Tale principio, infatti, si riferisce pur sempre alla parte (parzialmente soccombente) contro la quale sia stataproposta l’ impugnazione principale. In quell’occasione questa Corte si è occupata solo del problema – diverso da quello qui in esame – dell’ammissibilità di un appello incidentale tardivo vertente su capi diversi da quelli impugnati dall’appellante principale, risolvendolo in senso affermativo. 7.-L’istanza di discussione in pubblica udienza, avanzata dalla difesa della Pizzino, resta assorbita. 8.-Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale; dichiara inammissibile il ricorso incidentale; condanna le ricorrenti principale ed incidentale a rimborsare, in solido, alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali e accesso
Sentenza Cassazione n. 01979/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris