CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 ottobre 2025
Cassazione n. 32568/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 23720-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]'; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; -intimata - avverso la sentenza n. 268/2022 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 23/03/2022 R.G.N. 1325/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] appalto– clausola sociale R.G.N.23720/2022 Cron. Rep. Ud14/10/2025 Fatti di causa 1. La Corte d’Appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa sede di rigetto delle domande dei lavoratori in epigrafe nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA], dirette al riconoscimento del loro diritto a essere da essa assunti quali dipendenti della società [OSCURATO:PERSONA] (fallita), nonché al risarcimento dei danni, in forza della cd. clausola sociale di cui all’art. 25 CCNL Vigilanza a seguito di cambio appalto. 2. I giudici di merito hanno escluso in concreto l’operatività di detta clausola, ritenendo che il nuovo appalto comportasse una drastica riduzione delle ore di vigilanza richieste sugli impianti e che la stazione appaltante fosse mutata così come i servizi da svolgere; hanno, cioè, ritenuto inapplicabile la cd. clausola sociale di cui all’art. 25 CCNL Vigilanza per insussistenza del presupposto essenziale dei “medesimi servizi già oggetto dell’appalto” intercorso con la società [OSCURATO:PERSONA]. 3. Inoltre, i giudici di merito hanno osservato che i lavoratori non avevano “argomentato in merito ai criteri per i quali essi stessi avrebbero dovuto essere preferiti agli altri dipendenti”. 4. Per la cassazione della decisione hanno proposto ricorso i lavoratori con unico articolato motivo; la società ha resistito con controricorso; le parti hanno comunicato memorie; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza. Ragioni della decisione 1.I ricorrent i censura no la sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., quanto ai principi di cui all’art. 112 c.p.c. (per pronuncia ultra petita), agli artt. 1362, 1363, 1367 e 1370 c.c. (interpretazione dei contratti anche contro l’autore) e degli artt. 24, 25, 26, e 17 CCNL [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e ss. rinnovi. Lamentano i ricorrenti che la circostanza del cambio appalto risulta essere incontestata, con conseguente applicazione degli artt. 24 ss. del CCNL, che l’oggetto del contendere concerne l'esistenza del diritto di assunzione dei ricorrenti o dell’esclusione dello stesso in ragione dei criteri di cui all’art. 27, n. 2, CCNL, e sostengonoche la Corte d’Appello avrebbe errato nell'escludere che l’appalto assunto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. possedesse caratteristiche tali da determinare l’insorgenza dell’obbligo di assorbimento del personale in servizio presso la precedente stazione appaltatrice. 2.Il ricorso non è meritevole di accoglimento. 3.Va al riguardo ribadito che, quando la sentenza impugnata con ricorso per cassazione sia fondata su plurime e diverse rationes decidendi, ciascuna idonea a giustificarne autonomamente la statuizione, la circostanza che tale impugnazione non sia rivolta contro una di loro determina l'inammissibilità del gravame per l'esistenza del giudicato sulla ratio decidendi non censurata (Cass. n. 13880/2020), o comunque per carenza di interesse. Infatti, anche laddove fosse accolto il motivo di ricorso, comunque la sentenza impugnata non potrebbe essere cassata, in quanto autonomamente e sufficientemente sostenuta dall’altra ratio decidendi non censurata (Cass. n. 1979/2024, n. 20313/2025. 4.Nel caso in esame, come evidenziato anche in controricorso, nella misura in cui parte ricorrente fa riferimento alla procedura presso la DTL finalizzata all’assunzione di una quota dei dipendenti della società fallita da parte della nuova appaltatrice, dovevano i ricorrenti dimostrare il loro diritto a essere preferiti agli altri ex-dipendenti. 5.Tale carenza probatoria, sottolineata nella sentenza gravata, non risulta validamente contestata nel motivo di ricorso per cassazione, determinando così, per i principi in materia di plurime ratio nes decidendi , ciascuna autonoma e idonea a sorreggere la decisione, sopra riportati, la non accoglibilità del gravame. 6.In ragione della soccombenza parte ricorrente deve essere condannata alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore di parte controricorrente, liquidate come da dispositivo. 7.Al rigetto dell’impugnazione consegue il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto, nella ricorrenza dei presupposti processuali. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 5.000 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%,accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrent i , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comm