CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 02759/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14756/2024 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex legedall’Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrente- contro A.S.D. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, e RIOLO [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat i e difes i dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti- per la cassazione della sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia n. 946/2023, depositata i l 30 gennaio 2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 novembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. – [OSCURATO:PERSONA] provinciale di Catania emetteva a carico della A.s.d. [OSCURATO:PERSONA] l’avviso di accertamento n. TYS042A00204-2018 per maggiori imposte a titolo di IRES, IRAP e IVA, interessi e sanzioni. I n seguito al processo verbale di c constatazione redatto dalla Guardia di Finanza di Catania il 14 luglio 2013, l’Agenzia delle entrate aveva determinato in via induttiva - in relazione all’anno di imposta 2013 -il reddito d’impresa di euro 14.346,00 , maggiore I RES di euro 3.875,00, maggiore IVA di euro 6.229 , 00 , maggior IRAP di euro 689,00, richiedendo la maggior somma di complessivi euro 23.335,29. L’associazione impugnaval’avviso di accertamento. Si costituiva in giudizio l'Ufficio con proprie controdeduzioni. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Catania, con sentenza n. 7846/2019 pubblicata il 16settembre 2019, rigettava il ricorso . 2. –Avverso tale decisione la contribuente ha proposto appello. L'Ufficio si costituiva in giudizio con proprie controdeduzioni. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Sicilia, con la sentenza n. 946/2023, depositata il 30 gennaio 2023, ha accolto l’appello. 3. – L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso alla Corte di cassazione affidato a duemotivi. L’associazione e [OSCURATO:PERSONA] si sono costituiti con controricorso. 4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. I controricorrenti hanno depositato una memoria illustrativa ah. [OSCURATO:PERSONA] 1. – In via p r eliminare vanno re spinte le eccezioni di inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza. Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c., quale corollario del requisito di specificità dei motivi - anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 - non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (Cass., Sez. U n. , n. 8950/2022). Nel caso di specie, dalla lettura complessiva del ricorso è chiaramente evincibile il contenuto dei fatti di causa e le censure presentate all'attenzione di questa S.C. 2. – Con il primo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - Giudicato esterno. Parte ricorrente deduce la sussistenza di un giudicato esterno , costituito dalla pronuncia della Commissione tributaria regionale di Palermo, sez. staccata di Catania, n. 2203/05/22, depositata il 17 marzo 2022 e divenuta definitiva per mancata impugnazione. La pronuncia suddetta è stata resa nel giudizio proposto dalla stessa associazione in relazione all’avviso di accertamento n. TYS042A00478 emesso dall’Ufficio per l’anno 2015, su identici presupposti (insussistenza dei presupposti per potersi riconoscere il regime di favore). Con tale pronuncia, avente autorità di cosa giudicata, la Commissione tributaria regionale ha confermato l’atto impugnato. In applicazione dell’art. 2909 c.c. si sarebbe dovuto dichiarare il giudicato esterno, rilevabile d’ufficio in qualsiasi stato e grado del procedimento. 2.1. –Il motivo è infondato, al limite dell’inammissibile. La sentenza del giudice tributario con la quale si accertano il contenuto e l'entità degli obblighi del contribuente per un determinato anno d'imposta fa stato, nei giudizi relativi ad imposte dello stesso tipo dovute per gli anni successivi, ove pendenti tra le stesse parti, solo per quanto attiene a quegli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta, assumano carattere tendenzialmente permanente, mentre non può avere alcuna efficacia vincolante quando l'accertamento relativo ai diversi anni si fondi su presupposti di fatto relativi a tributi differenti e a diverse annualità(Cass. n. 38950/2021; Cass. n. 6953/2015). La stessa giurisprudenza di questa Corte ha specificato che in tema di imposte dirette e di IVA oggetto di verifica nei confronti di associazioni culturali non riconosciute, cui sia contestato lo svolgimento di attività commerciale, l'invocato giudicato esterno ex art. 2909 c.c., relativo a precedente anno di imposta non spiega automaticamente effetto per gli anni successivi, in particolare con riferimento alla natura non commerciale della associazione accertata con la sentenza definitiva, in quanto è onere di parte contribuente dimostrare l'identità delle questioni e dei presupposti di fatto alla base delle riprese per le diverse annualità, in presenza di questioni e presupposti che non possono essere considerati accertati una volta per sempre, nel pieno rispetto del principio di capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost. e, con riferimento all'imposizione indiretta, anche del diritto unionale come interpretato da CGUE 3 settembre 2009, C- 2/08, Olimpiclub(Cass. n. 29992/2022). Nel caso di specie, oltre a mancare l'attestazione del giudicato della sentenza invocata, nelmotivo di censura non solo non si riporta il contenuto della sentenza ma non vengo no neanche specificati gli elementi dai quali trarre il convincimento circa l'identità dei presupposti per riconoscere la rilevanza del giudicato esterno. 3. – Con il secondo motivo di ricorso si denuncia l’ omessa pronuncia ex art. 360 , comma 1 , n. 4 per violazione dell’art. 112 c.p.c. La sentenza risulterebbe altresì viziata per violazione dell’art.112 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. , per avere omesso i giudici di pronunciare sull’appello proposto in relazione a quanto dedotto dall’Ufficio. Secondo quanto dedotto, la corte non avrebbetenuto in nessuna considerazione quanto dallo stesso Ufficio rilevato sul merito della questione, contravvenendo al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui le decisioni dei giudici di merito debbono contenere un’adeguata autonoma valutazione che tenga conto delle istanze e degli argomenti di entrambe le parti e dei fatti oggetto della controversia. Sul punto, la corte regionale non avrebbe dato atto, né in punto di fatto né in punto di diritto, delle eccezioni proposte dall’Ufficio e sulle stesse non si sarebbe mai pronunciata, né in fatto né in diritto, limitandosi ad accogliere il ricorso originario con una laconica motivazione. 3.1. –Il motivo è inammissibile. Il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito, che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto pronunciato ex art. 112 c.p.c., ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l'attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all'attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto (Cass. n. 28308/2017). Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate si è limitata a richiamare le difese articolate in seno alle controdeduzioni in appello. Parte ricorrente si d uole di una omessa pronuncia ma , in realtà , contesta l'esame delle deduzioni e degli elementi di prova dedotti dalle parti, profilo non censurabile in questa sede, essendo precluso nel giudizio di legittimità un vaglio che riporti a un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nel suo insieme (Cass. n. 10927/2024). La pronuncia, alla luce de gli elementi dedotti dalle parti , sia pur con motivazione essenziale, ha infatti esplicitato le ragioni per le quali ha ritenuto l’attività della società sportiva dilettantistica conform e al regime agevolato. 4. –Il ricorso va dunque rigettato. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3 . 000,00 per compensi, euro 200 per esborsi , oltre alle spese generali nella misura del 15% e accessori