CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 14404/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26485/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] , titolare dell’omonima ditta individuale , rappresentato e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliatopresso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] c/o Centro CAF inRoma, via delle Acacie 14 ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]: IVA –scommesse –coobbligato solidale– utilizzabilitàelementi diversaimposta e Agenzia -limiti AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilioeletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia,sez. staccata di Catania , n. 2786/17 /20 2 2 depositata il 30 marzo 2022,non notificata. Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 2 8 febbraio 202 5 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1.Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, sez. staccata di Catania, n.2786/17 /2022 , veniva rigettat o l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] av verso l a sentenza della CommissioneTributaria Provinciale di Catania n. 3862 / 5 /201 6 di rigetto delricorso introduttivo . 2. Il ricorso ave va ad oggetto l’avviso di accertamento notificatogli qualecoobbligato solidale della Stanleybet, per maggiori ricavi, II.DD., IVA e accessori relativ amente al periodo di imposta 2009 . Veniva in particolare contestato dall’Agenzia delle Entrate l’ eserci zio illegal e di attivitàdi raccolta di scommesse, in assenza di regolare concessione e di collegamento al totalizzatore nazionale, quale intermediario di bookmakerstraniero. Il giudice d’ appello ha confermato la decisione diprimo grado sfavorevole al contribuente. 3.Avverso la decisione propon e ricorso per [OSCURATO:PERSONA] per cinque motivi, cui replica l’Agenzia delle Entrate con controricorso. Consideratoche: 1.Con il primo motivo il ricorrente prospetta, in relazione all’art. 360 primocomma n.3, n.4 e n.5 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 112 cod.proc. civ. , 7 del la legge n. 241/90, 1, 10 e 10 bis della Legge n. 212/2000, 5 del d . l gs . n. 218/97 e 97 della Costituzione ; lamenta inoltre,in relazione all’art. 360 primo comma n.3 e n.4 cod. proc. civ., la nullità della sentenza per omessa o apparente motivazione in violazionedell’art. 132 , comma 2 , n. 4 cod. proc. civ., dolendosi della carenza delle argomentazioni giuridiche idonee a rivelare le ragioni delladecisione, in ordine all’eccezione di nullità dell’atto impugnato per mancatosvolgimento del contraddittorio preventivo. 2. Con il secondo motivo il ricorrente prospetta, in relazione all’art. 360, primo comma , n.3, n.4 e n.5 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 112 cod. proc. civ., 42 del d.P.R. n. 600/73, 56 del d.P.R. n. 633/72,7 della legge n. 212/2000, 3 e ss. della legge n. 241/1990 per omessa esposizione delle ragioni del rigetto dell’appello in relazione alla spiegata eccezione di carenza di motivazione dell’avviso di accertamento impugnato. Nel corpo della medesima censura si denuncia,in rapporto all’art. 360 , primo comma, nn. 3 e 4 cod. proc. civ.,la nullità della sentenza in violazione dell’art. 132 , comma 2 , n. 4 cod.proc. civ. per omessa o apparente motivazione, che impedirebbe diconoscere l’iterlogico- giuridico in virtù del quale l'A.E. resistente ha ritenuto di rettificare il reddito dallo stesso dichiarato ai fini delle impostedirette, sulla base delle risultanze delle verifiche effettuate nei suoiconfronti da altra autorità fiscale (ADM) in relazione ad un tributo completamentediverso ([OSCURATO:PERSONA] sulle Scommesse); le modalità con cui l'A.E. resistente ha determinato in suo danno la liquidazione delleimposte e, in particolare, le modalità con cui il detto Ufficio abbia avuto modo di determinare la base imponibile utilizzata ai fini della liquidazionedelle imposte pretese (cfr.p. 11 del ricorso). 3. I due motiv i, di analoga concezione e per tale ragione trattati congiuntamente,sono affett i da concorrenti profili di inammissibilità e diinfondatezza. 3.1.I mezz i di impugnazione in disamina sono , anzitutto, quanto alla tecnica di formulazione inammissibil i perché inestricabilmente contraddittori fin dalla loro formulazione che compendia una pluralità di paradigmi di censura tra loro incompatibili, dal momento che se , come nel caso, la censura è declinata come vizio motivazionale, non può logicamente e utilmente contenere anche una deduzione di violazione di legge . Inoltre , se , come nella fattispecie, la doglianza prospettaun’omessa pronuncia, non può anche prospettare utilmente un’omessamotivazione, né una motivazione apparente poiché i profil i presuppongonoche una pronuncia comunque ci sia stata . 3.2.Non sussiste in ogni caso l’omessa pronuncia avendo il giudice di seconde cure accertato che il contribuente, a seguito di istanza di accertamento con adesione (prot. n. 6118 del 20.01.2015) ha avuto dueincontri con l’[OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e 12.05.2015, chenon hanno dato esito positivo (cfr.p. 3 della sentenza). Ancora, poco sopra il citato passaggio argomentativo, la CTR accerta che il contribuente ha ricevuto il p.v.c. del 21.11.2013 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Perciò il giudice ha accertato , ai fini dell’effettivocontraddittorio procedimentale , che nella fattispecie e che laconoscenza del fondamento delle riprese e la loro motivazione era no benconosciute sin dalla fase amministrativa . 3.3. L e doglianz e si appalesa no , altresì, generic he perché non sottopongono al giudizio di legittimità alcun concreto riferimento o precisaindicazione in ordine alla quale si sostanzierebbe la contestata omissionedi motivazione . Infatti, i l giudice, tra l’altro, accerta quanto allaconcreta effettuazione dell’interlocuzione procedimentale che propostadi accordo conciliatorio n. 5000006 del 4.02.2021 l’Agenzia proponevaall’appellante un accordo conciliativo che, a quanto risulta inatti, non è stato accettato dalla controparte. Alla luce di quanto ora esposto ed accertato, il Collegio ritiene innanzitutto che l’appellante non abbia prodotto un’idonea dimostrazione a corredo delle sue lamentele,né il Collegio può esimersi dal valutare il comportamento dello stesso, in ordine alla proposta di conciliazione, mai portata a termine (ibidem, p.3). 3.4.Quanto poi alla prospettata apparenza della motivazione, s i deve ribadireche la sentenza è nulla perchè affetta da error in procedendo , quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture ( Cass. Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016) La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, dev ’ essere interpretata,alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata,a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione ( Cass. Sez.U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014). Lamotivazione della sentenza impugnata, nei passaggi sopra riportati, contiene riferimenti circostanziati al quadro istruttorio in relazione ai profilidi contestazione e certamente rispetta il minimo costituzionale. 4.Con il terzo motivo il ricorrente prospetta, in relazione all’art. 360 , primocomma, n.3 e n.4 , cod. proc. civ., la nullità della sentenza per omessao apparente motivazione in violazione dell’art. 132 , comma 2 , n.4 cod. proc. civ. in merito alla denunciata illegittimitàdell’avviso di accertamento per la inutilizzabilità delle risultanze di altro accertamento eseguito da altra Agenzia fiscale in relazione ad altro tributo e per la illegittima determinazione della base imponibile in relazionea componenti reddituali non di competenza del ricorrente 5.Il quarto motivo deduce , in relazione all’art. 360 , primo comma, nn. 3,4 e 5 , cod. proc. civ., la violazione degli artt. 112 cod. proc. civ., 42 deld.P.R. n. 600/73, 7 della legge n. 212/2000, 3 ss. della legge n. 241/90,1, 3, 55 ss. del d.P.R. n. 917/86, 39 , comma 2 , e 41 bis del d.P.R. n. 600/73, 53 Cost. e 5 , comma 1 , lettera 1 , del D.M. MEF n. 179/2003circa la denunciata illegittimità dell’avviso di accertamento perla inutilizzabilità delle risultanze di altro accertamento eseguito da diversaAgenzia fiscale in relazione a diverso tributo. 6. I due motiv i, connessi, sono affetti da concorrenti profili di inammissibilitàe infondatezza . 6.1.Sotto un primo profilo d i specificità e localizzazione, i n ricorso alle pagg.12 - 13 si legge che l’appello avrebbe contestato l’inutilizzabilità dell’accertamento dell’Agenzia delle Dogane svolto in relazione all’ImpostaUnica sulle Scommesse ai fini dell’accertamento relativo ad IRPEF, IRAP, IVA da parte dell’Agenzia delle Entrate, nonché l’illegittimità dei criteri di determinazione delle maggiori componenti reddituali (maggiori ricavi) utilizzati dall'A.E. resistente ai fini della liquidazione dell'imposta pretesa. La quarta censura egualmente presupponela rituale introduzione della questione circa l’inutilizzabilità dell’accertamento compiuto d a ll’Agenzia delle Dogane circa l’imposta unica scommesse ai fini dell’accertamento dell’Agenzia delle Entrate sulleimposte erariali dirette e indirette. Orbene, n on solo non viene riprodottoin ricorso il pertinente passaggio dell’atto di appello in cui le suddettequestioni sarebbero state dedotte o almeno indicata la pagina e il relativo passaggio pertinente, ma non viene neppure allegato in modo specifico e dimostrato che l e question i era no stat e introdott e tempestivamentecon il ricorso di primo grado. 6.2. Inoltre, le questioni sono anche destituite di fondamento per le ragioniche seguono . L ’art. 39 , comma 2 , del d .P.R. n. 600/73 stabilisce l’ufficiodelle imposte determina il reddito d’impresa sulla base dei datie delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltàdi prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti e di avvalersi anche di presunzioni . A tal fine, l ' Amministrazione finanziaria è abilitat a dalla legge ad avvalersi di presunzioni e , può ben anche utilizzare una secondavolta gli stessi elementi probatori già utilizzati in precedenza e idonei secondo l'ordinamento a provare il fatto posto a base dell'accertamento (ragionando da Cass. n.19548/2005, n. 21055/2005,poi sempre confermate ). È risalente nella giurisprudenza di legittimità ( ex pluribus , Cass. Ordinanza del 30 agosto 2013 n. 20013) l’affermazione del principio secondo cui è valido un atto impositivo emesso sulla base di presunzioni raccolte relativamente ad un’altra imposta, gravando sul contribuentel’onere di provare l’inesattezza o l’inattendibilità dei dati postia fondamento del diverso accertamento operato. Nonvi sono ragioni per non applicare tale principio di diritto anche al caso di specie, con la seguente precisazione. U n p.v.c. redatto dall’[OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli in relazione all’imposta unica scommesse può essere successivamente utilizzato dall’Agenzia delle Entrate per trarre elementi presuntivi ai fini delle imposte dirette e dell’IVA.Non si tratta di un automatismo applicativo di presupposti di imposta diversi , come genericamente ed erroneamente prospetta il ricorrente,ma dell’utilizzo degli stessi elementi probatori gi à utilizzati inprecedenza ai fini dell’imposta unica scommesse e idonei secondo l'ordinamentoa provare il fatto posto a base dell'accertamento relativo alle imposte dirette e all’IVA. P er tale ragione, non comporta alcun automatismo neppure il fatto che il primo accertamento notificato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sia stato successivamente annullatoin autotutela, trattandosi di atti diversi, nell’ambito dei quali i medesimi fatti ben possono essere valutati a fini diversi con esiti differenti. Èil giudice del merito a poter valutare la loro ammissibilità e rilevanza, nonché la loro congruità a dimostrare che la pretesa dell'amministrazioneè fondata o meno. Infine,q uesta valutazione esprime un giudizio di fatto che è sottratto al sindacato di legittimità allorché il giudice ha motivato il suo convincimentoe, nel caso di specie, tale valutazione è stata conforme inprimo e in secondo grado. 7.Il quinto e ultimo motivo di ricorso prospetta no , in rapporto all’art. 360,primo comma , nn. 3, 4 e 5, la violazione degli artt. 112 cod. proc. civ.,1, 3, 55 ss. del d .P.R. n. 917/86, 39 , comma 2 , e 41 bis del d .P.R. n.600/73, 53 Cost. e 5 , comma 1 , lettera 1 , del D.M. MEF n. 179/2003 circala illegittima determinazione della base imponibile in relazione a componenti reddituali (volume della raccolta scommesse) non di competenzadel ricorrente e mai maturate dallo stesso 8.Il motivo è inammissibile . Il giudice di seconde cure, conformemente al giudice di primo grado, ha ritenuto legittimo l’avviso di accertamento impugnato perché , richiamato il p.v.c., il contribuente veniva invitato a presentare elementi utili a ricostruire la base imponibile ed ha accertato che costui nonpuò essere considerato un semplice centro di trasmissione dati;il Sig. [OSCURATO:PERSONA] rientra nei soggetti di cui all’art. 3 del d . l gs. n. 504/1998, che lo stesso, anche se contrattualmente obbligato con un operatore estero e cioè la Stanleybet, svolge la propriaattività in un esercizio pubblico ubicato in Italia e precisamente a Catania; la documentazione contabile relativa alla raccolta di scommesse non presentava i doverosi elementi di completezza e attendibilità (cfr.p. 3 della sentenza , in calce ) . Non sussiste , pertanto , l’omessa pronuncia lamentata a pag.17 del ricorso, né è inintelligibile il processo logico - giuridico a base della decisioneche anche con riferimento alla base imponibile conferma la ricostruzione induttiva ex art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 600/73 condottadall’Agenzia e posta alla base dell’accertamento, in ragione del fatto che il contribuente non ha prodotto documentazione attendibilee completa. A fronte di tale accertamento, il ricorrente ripropone in sede di legittimità la questione concernente l’erronea determinazione della baseimponibile, già sollevata in entrambi i gradi di merito e risolta in terminidi doppia conforme , lamentandosi de l fatto che fosse tenuto a svolgereunicamente attività di intermediazione tra lo scommettitore e il bookmaker, a fronte delle quali riceveva un aggio settimanale calcolatoin misura percentuale sul totale della raccolta scommesse, in forzadel contratto di ricevitoria stipulato tra le parti e sulla base dei report settimanali emessi da Stanley bet , dai quali emergerebbero i valoridelle scommesse raccolte e dei premi pagati, nonché il valore del compenso provvigionale maturato dal ricorrente. Così facendo , il ricorrente si limita a riproporre quanto dedotto nei gradi di merito senzaoffrire alcun elemento che possa far ritenere ingiusta la decisione del giudice di seconde cure , in sostanziale difetto di specificità della censura. Le argomentazioni del dissenso che la parte intende sollevare nei riguardidella decisione impugnata debbono essere formulate in termini talida soddisfare esigenze di specificità, di completezza e di riferibilità a quanto pronunciato. Il motivo che non rispetti tale requisito deve considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un “non motivo”, è espressamente sanzionata con l’inammissibilitàai sensi dell’art. 366 cod. proc. civ. n. 4. 9.In conclusione, il ricorso dev’essere rigettato . Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono l