CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 02811/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26624‒2024R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’omonima impresa individuale, rappresentato e difes o , per procura speciale allegata al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA](pec: [OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato (pec: [OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente - Oggetto: Tributi– imposta unica scommesse - avverso la sentenza n. 1369/05/2024 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della CALABRIA, depositata in data 14/05/2024; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28 novembre 2025dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La controversia ha ad oggetto l’impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’omonima impresa individuale esercente l’attività di CTD (centro trasmissione dati) per la raccolta di scommesse sportive per conto del bookmaker Stanleybet, di un avviso di accertamentoai fini IVA, IRPEF ed IRAP per l’anno d’imposta 2013 , che l’amministrazione finanziariaaveva emesso nei confronti del predetto contribuente sulla scorta dell’atto con cui l’Ufficio dei Monopoli aveva accertato induttivamente, ai sensi degli artt. 1 e 3 del d.lgs. n. 504 del 1998, una maggiore base imponibile ai fini dell’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommessemediante l’utilizzo della media della raccolta delle scommesse della provincia di ubicazione della ricevitoria. 2. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria accoglieva il ricorso dell’Agenzia delle entrate avverso la sfavorevole sentenza di primo grado sostenendo che, pacifica la sottoposizione del contribuente, quale titolare di un CTD, all’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, «A norma dell’art. 1, comma 67, L. n. 220/2010, la base imponibile accertata ai fini dell’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998 n. 504, è posta a base delle rettifiche e degli accertamenti ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta sul valore aggiunto e dell’imposta regionale sulle attività produttive eventualmente applicabili al contribuente. Nel caso sottoposto a scrutinio la base imponibile, accertata in € 74.471,86 dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per l’anno di imposta 2013 con atto n. M07130001927U, era divenuta definitiva in capo all’odierno appellato, poiché lo stesso non aveva proposto ricorso». Precisava che «Dal tenore letterale degli artt. 1 e 3 della L. n. 504/1988, come autenticamente interpretati dalcomma 66 della L. n. 220/2010, risulta che, per la raccolta di scommesse effettuata sul territorio nazionale, è soggetto d’imposta in via principale chi materialmente pone in essere tale raccolta, che è comprensiva di detta imposta. Questi è tenuto a versarla all’Erario prima ed in luogo di versarla a qualsiasi altro soggetto, il quale ultimo, se diverso dal raccoglitore, è soggetto passivo in via solidale». 3. Avverso tale statuizione d’appello il contribuente propone va ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui replicaval’intimata con controricorso. 4. In esito alla proposta di definizione acceleratadel ricorso, ex art. 380-bis c.p.c. , formulata in data 01/03/2025 in considerazione del la manifesta infondatezza dei motivi di ricorso, il secondo ed il terzo anche inammissibili, il ricorrente con istanza del 17/06/2025 ha chiesto la decisione del ricorso e, quindi, ai sensi degli artt. 380-bis e 380 - bis.1 c.p.c.è stata disposta la trattazione della causa per l’odierna camera di consiglio. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazionee falsa applicazione degli artt. 1, comma 67, della legge n. 212 del 2000, 1 del TUIR (d.P.R. n. 917 del 1986) e 53 Cost., per avere i giudici di appello «confermato la pretesa erariale con cui sono stati (erroneamente) imputati al signor Zoiti ricavi –ai fini Irpef, Irap e IVA – in misura pari alla base imponibile dell’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse di cui al D.Lgs. n. 504/1998 (“[OSCURATO:PERSONA]”) accertata induttivamente nei confronti della società maltese [OSCURATO:PERSONA] (“Stanleybet” o “Bookmaker”) in nome e per conto del quale il Ricorrente ha svolto nell’anno 2013 l’attività di mera ricevitoria (“Ricevitoria”). In sostanza, la Sentenza è errata poiché ha ritenuto legittima l’attribuzione al Ricorrente di proventi pari all’ammontare della raccolta delle scommesse, anziché riconoscere che i proventi della Ricevitoria consistono unicamente nell’ammontare delle provvigioni da essa maturate e alla stessa riconosciute dal Bookmaker». 2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per averei giudici di appello, in violazione dell’art. 324 cod. proc. civ., confermato la pretesa impositiva ai fini IVA nonostante l’Agenzia delle entrate non avesse proposto specifico motivo di appello con riferimento a tale pretesa. 3. Con il terzo motivo di appello il ricorrente de duce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la medesima questione con riferimento alla violazione e falsa applicazione dell’art.2909 cod. civ. per avere i giudici di appello pronunciato sulla ripresa ai fini IVA nonostante l’intervenuto giudicato interno. 4. Con tali ultimi due motivi, che vanno esaminati preliminarmente, per ragioni di ordine logico-giuridico, e congiuntamente, stante la loro stretta connessione, il ricorrente sostiene che «La CTP di [OSCURATO:PERSONA], benché non pronunciatasi espressamente sulla doglianza in parola», ovvero sulla ripresa a tassazione ai fini IVA, «disponendo l’annullamento integrale dell’Avviso, ha dimostrando di averla implicitamente accolta. Avverso la sentenza di I° grado, l’Ufficio ha proposto ricorso in appello limitandosi ad eccepire la nullità della pronuncia dei giudici di prime cure in relazione all’annullamento della pretesa impositiva contenuta nell’Avviso avente ad oggetto l’accertamento a carico del signor Zoiti di maggiori ricavi, ai fini IRPEF e IRAP». 5. I predetti motivi sono infondati in quanto nella stessa sentenza impugnata, nella parte narrativa dello “svolgimento del processo” si legge che avverso la sentenza di primo grado «l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso in appello e deduceva violazione dell’art. 1, comma 67, L. n. 220/2010, dal momento che la base imponibile, accertata ai fini dell’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998 n. 504, è posta a base delle rettifiche e degli accertamenti ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta sul valore aggiunto e dell’imposta regionale sulle attività produttive eventualmente applicabili al contribuente». A ciò aggiungasi che il controricorso, che sul punto non è stato fatto oggetto di specifica contestazione da parte del ricorrente nella memoria da ultimo depositata, riporta trascritto le parti dell’atto di appello qui rilevanti in cui si legge che «ai sensi del comma 67 articolo unico L 220/2010 la base imponibile accertata ai fini dell’imposta unica è posta a base delle rettifiche e degli accertamenti ai fini delle imposte sui redditied IVA». Nessun dubbio, quindi, che l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avesse riguardato tutte le imposte riprese a tassazione con l’originario atto impositivo, per come deve altresì desumersi dalla richiesta avanzata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado di integrale riforma della sentenza di primo grado che aveva annullato integralmente l’avviso di accertamento. 6. Anche il primo motivo, al cui esame deve quindi passarsi, è infondato. Va innanzitutto precisato, ancorché sul punto il ricorrente non abbia dedotto alcunché, che è principio giurisprudenziale assolutamente condivisibile quello secondo cui, il processo verbale di constatazione redatto dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in relazione all'impostaunica sulle scommesse , come pure l’eventuale atto impositivo emesso ai medesimi fini, può essere successivamente utilizzatodall'Agenzia delle Entrate, come accaduto nel caso di specie, per l'accertamento ai fini delleimposte dirette e dell'IVA, essendo valido un atto impositivo emesso sulla base di presunzioni ed elementi probatori raccolti relativamente ad un'altraimposta (Cass. n. 14404/2025). Al riguardo questa Corte nell’ordinanza n. 4959/2023, citata dallo stesso ricorrente, ha condivisibilmente affermato che «L ’art. 1, comma 67, della legge n. 220/2010, stabilisce che “La base imponibile sottratta, accertata ai fini dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, è posta a base delle rettifiche e degli accertamenti ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive eventualmente applicabili al soggetto. A tale scopo, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e il Corpo della guardia di finanza comunicano all'Agenzia delle entrate le violazioni rispettivamente accertate e constatate in sede di controllo dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse (…).”; in proposito, ritiene la Corte che la frase “La base imponibile sottratta … è posta alla base delle rettifiche e degli accertamenti …” vada interpretata nel senso che l’importo così determinato, comunicato all’Agenzia delle Entrate ut supra, costituisce il punto di partenza dell’accertamento a quest’ultima demandato, in virtù dei propri poteri istituzionali». «Pertanto, poiché detta base imponibile, quand’anche accertata induttivamente, rappresenta il valore finanziario degli importi incassati dal gestore, ne deriva che, qualora questi non alleghi e dimostri di aver riversato le somme stesse (in tutto o in parte) al bookmaker, detti importi sono posti alla base delle rettifiche e degli accertamenti, come espressamente stabilito dalla citata disposizione, nel senso che essi costituiscono la base di calcolo per le imposte dirette, l’IVA e l’IRAP». «Nella sostanza, almeno ai fini che qui interessano, la sottrazione degli incassi all’Imposta unica sulle scommesse, in uno con l’inerzia del gestore circa la dimostrazione del loro riversamento al bookmaker, finisce con il neutralizzare o sterilizzare la natura originaria delle somme stesse, che così assurgono a generici ricavi d’impresa, tuttavia non dichiarati». Pertanto, non è sufficiente sostenere, come fa il ricorrente, che «i proventi della Ricevitoria consistono unicamente nell’ammontare delle provvigioni da essa maturate e alla stessa riconosciute dal Bookmaker», giacché ciò non esclude il conseguimento di ulteriori proventi, come quelli nella specie induttivamente accertati dall’amministrazione finanziaria. 6. In estrema sintesi, il ricorso va rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali in favore della controricorrentenella misura liquidata in dispositivo. La conformità tra la presente decisione e la proposta di definizione anticipata comporta anche la condanna del ricorrent e al pagamento delle somme di cui ai commi terzo e quarto dell’art. 96 cod. proc. civ., liquidate come in dispositivo. P.Q.M rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 4. 4 00,00 per compensi oltre spese prenotate a debito. Condanna il ricorrente a pagare in favore della controricorrente l’ulteriore importo di euro 2.200,00 ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ. nonché l’importo di euro 1.100,00 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, cod. proc. civ. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore impor