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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 30 agosto 1964

Cassazione n. 21689/2026

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di:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/08/1964avverso l'ordinanza del 29/10/2025 del Tribunale di Reggio CalabriaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto alla Corte di annullare l'ordinanzaimpugnata con rinvio alla Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per nuovo esame;lette le memorie del difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che hasollecitato una declaratoria di inammissibilità del ricorsoRITENUTO IN FATTO1.

Con ordinanza del 29 ottobre 2025 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] inaccoglimento dell’istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA],annullava l’ordinanza emessa in data 6 ottobre 2025 dal GIP del Tribunale di Palmi,in relazione al delitto di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, c. 1, del dPR n. 309 del1990, per aver concorso, con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eRaffaele Demasi, alla coltivazione di 68 piante di cannabis di altezza variabile trai 170 e i 200 cm.Il Tribunale, premesso che il Gip aveva ritenuto integrati i gravi indizi dicolpevolezza e le sole esigenze cautelari di cui all'articolo 274, lettera c), cod. proc.pen., connesse all'inserimento del prevenuto nei circuiti criminali, pur consideratoche il ricorrente aveva sollecitato l'annullamento della misura per carenza dei graviindizi e il difetto delle esigenze cautelari, aveva prioritariamente ritenuta decisivala circostanza, rilevabile d'ufficio, trattandosi di una nullità a regime intermedio dicui all'articolo 178, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., che l'applicazione dellamisura non fosse stata preceduta dall'interrogatorio preventivo dell'indagatoprescritto dall'art. 291, comma 1 -quater, cod. proc. pen., violazione sanzionata apena di nullità dall'articolo 292 comma 3 -bis cod. proc. pen.2.

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palmi ricorre perl'annullamento dell'ordinanza.Con unico motivo deduce il malgoverno dell’art. 291, comma 1 -quater,cod. proc. pen., in quanto nel caso in esame la misura cautelare era stata dispostaanche ai sensi dell'art. 274, comma 1, lettera b), cod. proc. pen., in considerazionedell’acclarato pericolo di fuga, quale evidenziato dal Pubblico Ministero nellarichiesta di applicazione della misura, integralmente richiamata dal Gip e,comunque, autonomamente ritenuto da quest'ultimo Giudice avendo questievidenziato che, in occasione del sopralluogo che aveva portato all'arresto inflagranza di [OSCURATO:PERSONA], gli altri indagati, sia [OSCURATO:PERSONA] che3.

Il Procuratore generale, ai sensi dell'articolo sui 611, comma 1, cod.proc. pen., ritenuto il ricorso fondato, tenuto conto delle esigenze cautelari postea sostegno della misura, non limitate al solo pericolo di reiterazione del reato, edunque tali da ostare al preventivo espletamento dell'interrogatorio previsto dallalegge numero 114 del 9 agosto 2024, ha concluso per l'annullamentodell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di ReggioCalabria.4.

La difesa del [OSCURATO:PERSONA], con memoria di replica tempestivamentedepositata, ha sollecitato la declaratoria di inammissibilità del ricorso poichémanifestamente infondato e proposto per motivi diversi da quelli consentitidall'art. 606, comma 1, cod. proc. pen. in quanto le esigenze cautelari di cuiall'articolo 274, comma 1, lett. a) e b), cod. proc. pen., sono soltanto evocate dalGip con la citazione delle norme di riferimento, senza alcuna motivazione asostegno, diversa da un richiamo di massima al contenuto della richiesta diapplicazione della custodia cautelare.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è fondato.2.

La legge 9 agosto 2024 n. 114, entrata in vigore il successivo 25 agosto,ha modificato l'art. 291 cod. proc. pen., che disciplina il procedimento applicativodelle misure cautelari, introducendo la disposizione di cui all'art. 291, comma 1-quater, secondo la quale «Fermo il disposto dell'articolo 289, comma 2, secondoperiodo, prima di disporre la misura, il giudice procede all'interrogatorio dellapersona sottoposta alle indagini preliminari con le modalità indicate agli articoli 64e 65, salvo che sussista taluna delle esigenze cautelari di cui all'articolo 274,comma 1, lettere a) e b), oppure l'esigenza cautelare di cui all'articolo 274, comma1, lettera c), in relazione ad uno dei delitti indicati all'articolo 407, comma 2,lettera a), o all'articolo 362, comma 1-ter, ovvero a gravi delitti commessi con usodi armi o con altri mezzi di violenza».

L'obiettivo perseguito dall'interpolazionenormativa è quello di assicurare un confronto preventivo e di permettere alla difesadi veicolare in modo effettivo al giudice, anteriormente all'applicazione dellamisura cautelare, argomenti a sostegno dell'innocenza o, comunque,dell'insussistenza dei presupposti per l'adozione della misura, senza doversiaffidare all'onere del pubblico ministero (ex artt. 358 e 291 cod. proc. pen.) oall'iniziativa del deposito preventivo contemplato dall'art. 391 -octies cod. proc.pen.

Inoltre, come sottolineato in dottrina, «non può negarsi che un realecontraddittorio anticipato è una via ragionevole per rafforzare l'imparzialità e laterzietà del giudice per le indagini preliminari» e per «innalzare lo standard digaranzia negli interventi restrittivi cautelari».

L'obbligo di procedere adinterrogatorio preventivo — presidiato dalla previsione di nullità dell'ordinanzacautelare che non sia stata preceduta dal compimento di esso, contenuta nelnuovo art. 292, comma 3-bis, cod. proc. pen. — è circoscritto ai casi in cui nonricorra una esigenza cautelare di carattere ostativo, essendo state considerate taliinnanzitutto quelle di cui all'art. 274, comma 1, lett. a) e b) cod. proc. pen.Pertanto, allorché sussistano il "pericolo di inquinamento della prova" (art. 274,comma 1, lett. a), cod. proc. pen.) oppure il "pericolo di fuga" (art. 274, comma1, lett. b), cod. proc. pen.), il procedimento applicativo della misura cautelare èquello originariamente previsto, che non ammette alcuna forma di coinvolgimentodella persona sottoposta alle indagini, posticipato, invece, alla fase successivaall'esecuzione e attuato mediante l'interrogatorio di garanzia ex art. 294 cod. proc.pen.

Inoltre, il legislatore ha attribuito carattere ostativo alla "sussistenza"dell'esigenza cautelare di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.,soltanto, però, se essa emerge "in relazione" a uno dei delitti indicati nell'art. 407,comma 2, lett. a) o all'art. 362, comma 1-ter, cod. proc. pen., ovvero a gravidelitti commessi con l'uso di armi o con altri mezzi di violenza personale.

Si tratta,nel primo caso, di ipotesi alle quali si correla la presunzione di complessità delleindagini preliminari, che implica l'estensione del relativo termine di durata, oltreche, in gran parte dei casi, la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelaridi cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.; nel secondo caso, di ipotesi di reatola cui prospettazione impone un intervento sollecito a tutela di esigenze ritenuteprimarie, conformemente all'impostazione complessiva della legge 19 luglio 2019,n. 69 (c.d.

"Codice rosso") e, sulla base delle integrazioni apportate dalla legge 27luglio 2001, n. 134, un vincolo temporale all'assunzione di sommarie informazionida persone determinate.

L'interrogatorio preventivo presuppone l'adempimento diun dovere informativo che, ai sensi dell'art. 291, comma 1-sexies, cod. proc. pen.,viene configurato attraverso la previsione di un obbligo di comunicazione alpubblico ministero e di notificazione all'indagato e al suo difensore di un atto,l'avviso di presentazione per rendere l'interrogatorio.3.

Tale nullità è soggetta, quale nullità generale, ai termini di rilevabilità dicui all'art. 180 cod. proc. pen.

Quanto alle regole di deducibilità e di preclusionedi cui all'art. 182 cod. proc. pen., le stesse devono essere valutate alla luce dellapeculiarità dello schema procedimentale: il secondo comma presuppone, infatti,che all'atto assista la parte, ciò che non è ravvisabile con riguardo all'adozione diun atto a sorpresa, quale l'ordinanza applicativa di misura cautelare non precedutada interrogatorio.

Per giunta, l'assistenza della parte va correlata alla possibilità diimmediato esercizio delle facoltà difensive e, dunque, all'effettiva presenza dellaparte tecnicamente assistita da un difensore (sul punto Sez.

U, n. 5396 del29/01/2015, Bianchi, Rv. 263024 -01).

Non diverse indicazioni si traggono dallepronunce aventi ad oggetto peculiari ipotesi di nullità a regime intermedio,correlate alla mancata notifica dell'avviso di udienza al secondo difensore o a vizidella notifica (Sez.

U, n. 39060 del 16/07/2009, Aprea, Rv. 244188 - 01; Sez.

U,n. 119 del 27/10/2004, Palumbo, Rv. 229504 - 01): in tali casi, infatti, sipresuppone comunque che il vizio si consolidi alla presenza di una parte assistita,al momento della verifica della sua regolare costituzione; situazione nonriproducibile nel caso dell'ordinanza applicativa di misura cautelare e della suaesecuzione.

In tale prospettiva non è necessario individuare uno specifico atto, cuicorrelare un effetto preclusivo, ma è sufficiente aver riguardo alle fasiprocedimentali volte alla verifica della legittimità del titolo genetico, superate lequali la questione della nullità dovrebbe ritenersi preclusa, con definitivoconsolidamento della validità di quel titolo.Questa Corte (Sez. 6, n. 17916/2025 cit.) ha già affermato che, nonvertendosi, invero, in materia di inefficacia della misura, ma di invalidità delprovvedimento cautelare, non sono applicabili le disposizioni di cui agli artt. 306 e310 cod. proc. pen. e il mezzo tipico di deduzione della nullità è rappresentatodalla richiesta di riesame, che costituisce il rimedio preordinato alla verifica deipresupposti legittimanti l'adozione del provvedimento cautelare, consentendoall'indagato di ottenere un pieno controllo giurisdizionale sulla legittimità delprovvedimento e, quindi, la verifica ex post della sussistenza di tutti i presuppostirichiesti dalla legge per l'applicazione della misura, costituiti non solo dai graviindizi e dalle esigenze cautelari ma anche dalla necessità (o meno)dell'interrogatorio preventivo.

Non rileva a pena di decadenza, trattandosi di viziogenetico del titolo, la mancata deduzione della nullità nel corso dell'interrogatoriodi garanzia, a prescindere dalle sue modalità e, cioè, sia nel caso in cui l'indagatoabbia accettato il contraddittorio, rispondendo alle domande ed esponendo quantoritenuto utile alla sua difesa, sia nel caso in cui si sia avvalso del diritto al silenzio.L'interrogatorio preventivo non è, infatti, surrogabile e l'indagato ha interesse, aprescindere dal concreto iter processuale, all'osservanza della disposizione che èparte integrante del potere coercitivo del giudice.

Tutto ciò significa non che laquestione non possa essere fin da quel momento dedotta, ma solo che la mancataformulazione di un'eccezione di nullità in quella sede non possa assumere rilievopreclusivo.Siffatta opzione ermeneutica va preferita all'altra adottata da questa Corte(Sez. 2, Sentenza n. 26920 del 12/06/2025, Rv. 288480 - 03 e Sez. 2, Sentenzan. 26915 del 2025 del 12 giugno 2025, non mass.) secondo cui l'omissione delprevio interrogatorio nei casi in cui esso sia dovuto integra una nullità a regimeintermedio, che non può essere rilevata di ufficio dal Tribunale del riesame nelcaso in cui non sia stata eccepita dall'interessato in sede di interrogatorio postumodi garanzia, nelle more svolto, superata dalla recente sentenza del Sez.

Unite del15 gennaio 2026, che, come risulta dalla informazione provvisoria, ha affermatoche l’omissione del previo interrogatorio ai sensi dell’art. 291, comma 1-quater,cod. proc. pen., nei casi in cui esso sia prescritto, integra una nullità c.d. a regimeintermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che può essere dedottaper la prima volta dinanzi al Tribunale del riesame o da questo rilevata ex officioanche nel caso in cui non sia stata eccepita dall’interessato in sede di interrogatoriopostumo di garanzia svolto nelle more.De resto è noto che, il Tribunale del riesame ha il potere/dovere diintegrazione delle insufficienze motivazionali del provvedimento impugnato, salvoil caso di ordinanza che si sia limitata ad una sterile rassegna delle fonti di provaa carico dell'indagato e che manchi totalmente di qualsiasi riferimentocontenutistico e di enucleazione degli specifici elementi reputati indizianti (Sez. 3,n. 3038 del 14/11/2023, dep. 2024, [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., Rv. 285747 - 01; Sez. 6,n. 10590 del 13/12/2017, dep. 2018, Liccardo, Rv. 272596 - 01; Sez. 6, n. 25631del 24/05/2012, Piscopo, Rv. 254161 - 01).

Con l'unico limite del divieto direformatio in peius, il Tribunale, in sede di riesame, ha, quindi, la stessa cognizionepiena del giudice che ha emesso la misura restrittiva.4.

Tanto premesso, pur incontestata, alla luce degli insegnamenti cheprecedono e in specie nella pronuncia delle Sezioni Unite, che ha definitivamenterisolto il contrasto, la rilevabilità d'ufficio dell'omissione dell'interrogatoriopreventivo di garanzia, esaminati gli atti con specifico riguardo alla ordinanza diapplicazione delle misure cautelari del 7 ottobre 2025, allegata al ricorso, risultache il Gip del Tribunale di Palmi, con motivazione stringata ma comunque esplicita,oltre a richiamare sul punto la richiesta del pubblico ministero, ha affermato laricorrenza delle esigenze cautelari previste dall'articolo 274, comma 1, lett. a) eb), cod. proc. pen., evidenziando, in aggiunta agli elementi sostanzialmenteindicativi di un rischio di reiterazione delle condotte criminose (di cui all’art. 274,lett. c) cod. proc. pen.), anche la significativa insidiosità dell'azione delittuosa e,soprattutto, la circostanza che in occasione del sopralluogo della polizia giudiziariagli indagati - diversi da [OSCURATO:PERSONA], arrestato in flagranza lo stesso 23settembre 2025 - si erano rapidamente dileguati.Quest'ultimo elemento, valutato e valorizzato dal Gip, indubbiamentecoerente con la motivata sussistenza dell'esigenza di cui alla lett. b), non è statominimamente considerato dal Tribunale del riesame nell'ordinanza impugnata,che, da una parte, afferma erroneamente che il Gip avrebbe ritenuto le soleesigenze cautelari di cui all'articolo 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.,dall'altra non contiene il benché minimo passaggio valutativo teso a confutare lasussistenza del pericolo di fuga, chiaramente affermata dal giudice della cautela.5.

Alla luce di tali considerazioni, si deve disporre, pertanto, l'annullamentocon rinvio della ordinanza impugnata al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per nuovogiudizio in ordine alla ricorrenza del pericolo di inquinamento probatorio e/o delpericolo di fuga, cui discende l'applicabilità della misura senza previo espletamentodell'interrogatorio.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di ReggioCalabria competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p.Così deciso il 17 febbraio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/08/1964avverso l'ordinanza del 29/10/2025 del Tribunale di Reggio CalabriaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto alla Corte di annullare l'ordinanzaimpugnata con rinvio alla Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per nuovo esame;lette le memorie del difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che hasollecitato una declaratoria di inammissibilità del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza del 29 ottobre 2025 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] inaccoglimento dell’istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA],annullava l’ordinanza emessa in data 6 ottobre 2025 dal GIP del Tribunale di Palmi,in relazione al delitto di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, c. 1, del dPR n. 309 del1990, per aver concorso, con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eRaffaele Demasi, alla coltivazione di 68 piante di cannabis di altezza variabile trai 170 e i 200 cm.Il Tribunale, premesso che il Gip aveva ritenuto integrati i gravi indizi dicolpevolezza e le sole esigenze cautelari di cui all'articolo 274, lettera c), cod. proc.pen., connesse all'inserimento del prevenuto nei circuiti criminali, pur consideratoche il ricorrente aveva sollecitato l'annullamento della misura per carenza dei graviindizi e il difetto delle esigenze cautelari, aveva prioritariamente ritenuta decisivala circostanza, rilevabile d'ufficio, trattandosi di una nullità a regime intermedio dicui all'articolo 178, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., che l'applicazione dellamisura non fosse stata preceduta dall'interrogatorio preventivo dell'indagatoprescritto dall'art. 291, comma 1 -quater, cod. proc. pen., violazione sanzionata apena di nullità dall'articolo 292 comma 3 -bis cod. proc. pen.2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palmi ricorre perl'annullamento dell'ordinanza.Con unico motivo deduce il malgoverno dell’art. 291, comma 1 -quater,cod. proc. pen., in quanto nel caso in esame la misura cautelare era stata dispostaanche ai sensi dell'art. 274, comma 1, lettera b), cod. proc. pen., in considerazionedell’acclarato pericolo di fuga, quale evidenziato dal Pubblico Ministero nellarichiesta di applicazione della misura, integralmente richiamata dal Gip e,comunque, autonomamente ritenuto da quest'ultimo Giudice avendo questievidenziato che, in occasione del sopralluogo che aveva portato all'arresto inflagranza di [OSCURATO:PERSONA], gli altri indagati, sia [OSCURATO:PERSONA] che3. Il Procuratore generale, ai sensi dell'articolo sui 611, comma 1, cod.proc. pen., ritenuto il ricorso fondato, tenuto conto delle esigenze cautelari postea sostegno della misura, non limitate al solo pericolo di reiterazione del reato, edunque tali da ostare al preventivo espletamento dell'interrogatorio previsto dallalegge numero 114 del 9 agosto 2024, ha concluso per l'annullamentodell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di ReggioCalabria.4. La difesa del [OSCURATO:PERSONA], con memoria di replica tempestivamentedepositata, ha sollecitato la declaratoria di inammissibilità del ricorso poichémanifestamente infondato e proposto per motivi diversi da quelli consentitidall'art. 606, comma 1, cod. proc. pen. in quanto le esigenze cautelari di cuiall'articolo 274, comma 1, lett. a) e b), cod. proc. pen., sono soltanto evocate dalGip con la citazione delle norme di riferimento, senza alcuna motivazione asostegno, diversa da un richiamo di massima al contenuto della richiesta diapplicazione della custodia cautelare.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è fondato.2. La legge 9 agosto 2024 n. 114, entrata in vigore il successivo 25 agosto,ha modificato l'art. 291 cod. proc. pen., che disciplina il procedimento applicativodelle misure cautelari, introducendo la disposizione di cui all'art. 291, comma 1-quater, secondo la quale «Fermo il disposto dell'articolo 289, comma 2, secondoperiodo, prima di disporre la misura, il giudice procede all'interrogatorio dellapersona sottoposta alle indagini preliminari con le modalità indicate agli articoli 64e 65, salvo che sussista taluna delle esigenze cautelari di cui all'articolo 274,comma 1, lettere a) e b), oppure l'esigenza cautelare di cui all'articolo 274, comma1, lettera c), in relazione ad uno dei delitti indicati all'articolo 407, comma 2,lettera a), o all'articolo 362, comma 1-ter, ovvero a gravi delitti commessi con usodi armi o con altri mezzi di violenza». L'obiettivo perseguito dall'interpolazionenormativa è quello di assicurare un confronto preventivo e di permettere alla difesadi veicolare in modo effettivo al giudice, anteriormente all'applicazione dellamisura cautelare, argomenti a sostegno dell'innocenza o, comunque,dell'insussistenza dei presupposti per l'adozione della misura, senza doversiaffidare all'onere del pubblico ministero (ex artt. 358 e 291 cod. proc. pen.) oall'iniziativa del deposito preventivo contemplato dall'art. 391 -octies cod. proc.pen. Inoltre, come sottolineato in dottrina, «non può negarsi che un realecontraddittorio anticipato è una via ragionevole per rafforzare l'imparzialità e laterzietà del giudice per le indagini preliminari» e per «innalzare lo standard digaranzia negli interventi restrittivi cautelari». L'obbligo di procedere adinterrogatorio preventivo — presidiato dalla previsione di nullità dell'ordinanzacautelare che non sia stata preceduta dal compimento di esso, contenuta nelnuovo art. 292, comma 3-bis, cod. proc. pen. — è circoscritto ai casi in cui nonricorra una esigenza cautelare di carattere ostativo, essendo state considerate taliinnanzitutto quelle di cui all'art. 274, comma 1, lett. a) e b) cod. proc. pen.Pertanto, allorché sussistano il "pericolo di inquinamento della prova" (art. 274,comma 1, lett. a), cod. proc. pen.) oppure il "pericolo di fuga" (art. 274, comma1, lett. b), cod. proc. pen.), il procedimento applicativo della misura cautelare èquello originariamente previsto, che non ammette alcuna forma di coinvolgimentodella persona sottoposta alle indagini, posticipato, invece, alla fase successivaall'esecuzione e attuato mediante l'interrogatorio di garanzia ex art. 294 cod. proc.pen. Inoltre, il legislatore ha attribuito carattere ostativo alla "sussistenza"dell'esigenza cautelare di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.,soltanto, però, se essa emerge "in relazione" a uno dei delitti indicati nell'art. 407,comma 2, lett. a) o all'art. 362, comma 1-ter, cod. proc. pen., ovvero a gravidelitti commessi con l'uso di armi o con altri mezzi di violenza personale. Si tratta,nel primo caso, di ipotesi alle quali si correla la presunzione di complessità delleindagini preliminari, che implica l'estensione del relativo termine di durata, oltreche, in gran parte dei casi, la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelaridi cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.; nel secondo caso, di ipotesi di reatola cui prospettazione impone un intervento sollecito a tutela di esigenze ritenuteprimarie, conformemente all'impostazione complessiva della legge 19 luglio 2019,n. 69 (c.d. "Codice rosso") e, sulla base delle integrazioni apportate dalla legge 27luglio 2001, n. 134, un vincolo temporale all'assunzione di sommarie informazionida persone determinate. L'interrogatorio preventivo presuppone l'adempimento diun dovere informativo che, ai sensi dell'art. 291, comma 1-sexies, cod. proc. pen.,viene configurato attraverso la previsione di un obbligo di comunicazione alpubblico ministero e di notificazione all'indagato e al suo difensore di un atto,l'avviso di presentazione per rendere l'interrogatorio.3. Tale nullità è soggetta, quale nullità generale, ai termini di rilevabilità dicui all'art. 180 cod. proc. pen. Quanto alle regole di deducibilità e di preclusionedi cui all'art. 182 cod. proc. pen., le stesse devono essere valutate alla luce dellapeculiarità dello schema procedimentale: il secondo comma presuppone, infatti,che all'atto assista la parte, ciò che non è ravvisabile con riguardo all'adozione diun atto a sorpresa, quale l'ordinanza applicativa di misura cautelare non precedutada interrogatorio. Per giunta, l'assistenza della parte va correlata alla possibilità diimmediato esercizio delle facoltà difensive e, dunque, all'effettiva presenza dellaparte tecnicamente assistita da un difensore (sul punto Sez. U, n. 5396 del29/01/2015, Bianchi, Rv. 263024 -01). Non diverse indicazioni si traggono dallepronunce aventi ad oggetto peculiari ipotesi di nullità a regime intermedio,correlate alla mancata notifica dell'avviso di udienza al secondo difensore o a vizidella notifica (Sez. U, n. 39060 del 16/07/2009, Aprea, Rv. 244188 - 01; Sez. U,n. 119 del 27/10/2004, Palumbo, Rv. 229504 - 01): in tali casi, infatti, sipresuppone comunque che il vizio si consolidi alla presenza di una parte assistita,al momento della verifica della sua regolare costituzione; situazione nonriproducibile nel caso dell'ordinanza applicativa di misura cautelare e della suaesecuzione. In tale prospettiva non è necessario individuare uno specifico atto, cuicorrelare un effetto preclusivo, ma è sufficiente aver riguardo alle fasiprocedimentali volte alla verifica della legittimità del titolo genetico, superate lequali la questione della nullità dovrebbe ritenersi preclusa, con definitivoconsolidamento della validità di quel titolo.Questa Corte (Sez. 6, n. 17916/2025 cit.) ha già affermato che, nonvertendosi, invero, in materia di inefficacia della misura, ma di invalidità delprovvedimento cautelare, non sono applicabili le disposizioni di cui agli artt. 306 e310 cod. proc. pen. e il mezzo tipico di deduzione della nullità è rappresentatodalla richiesta di riesame, che costituisce il rimedio preordinato alla verifica deipresupposti legittimanti l'adozione del provvedimento cautelare, consentendoall'indagato di ottenere un pieno controllo giurisdizionale sulla legittimità delprovvedimento e, quindi, la verifica ex post della sussistenza di tutti i presuppostirichiesti dalla legge per l'applicazione della misura, costituiti non solo dai graviindizi e dalle esigenze cautelari ma anche dalla necessità (o meno)dell'interrogatorio preventivo. Non rileva a pena di decadenza, trattandosi di viziogenetico del titolo, la mancata deduzione della nullità nel corso dell'interrogatoriodi garanzia, a prescindere dalle sue modalità e, cioè, sia nel caso in cui l'indagatoabbia accettato il contraddittorio, rispondendo alle domande ed esponendo quantoritenuto utile alla sua difesa, sia nel caso in cui si sia avvalso del diritto al silenzio.L'interrogatorio preventivo non è, infatti, surrogabile e l'indagato ha interesse, aprescindere dal concreto iter processuale, all'osservanza della disposizione che èparte integrante del potere coercitivo del giudice. Tutto ciò significa non che laquestione non possa essere fin da quel momento dedotta, ma solo che la mancataformulazione di un'eccezione di nullità in quella sede non possa assumere rilievopreclusivo.Siffatta opzione ermeneutica va preferita all'altra adottata da questa Corte(Sez. 2, Sentenza n. 26920 del 12/06/2025, Rv. 288480 - 03 e Sez. 2, Sentenzan. 26915 del 2025 del 12 giugno 2025, non mass.) secondo cui l'omissione delprevio interrogatorio nei casi in cui esso sia dovuto integra una nullità a regimeintermedio, che non può essere rilevata di ufficio dal Tribunale del riesame nelcaso in cui non sia stata eccepita dall'interessato in sede di interrogatorio postumodi garanzia, nelle more svolto, superata dalla recente sentenza del Sez. Unite del15 gennaio 2026, che, come risulta dalla informazione provvisoria, ha affermatoche l’omissione del previo interrogatorio ai sensi dell’art. 291, comma 1-quater,cod. proc. pen., nei casi in cui esso sia prescritto, integra una nullità c.d. a regimeintermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che può essere dedottaper la prima volta dinanzi al Tribunale del riesame o da questo rilevata ex officioanche nel caso in cui non sia stata eccepita dall’interessato in sede di interrogatoriopostumo di garanzia svolto nelle more.De resto è noto che, il Tribunale del riesame ha il potere/dovere diintegrazione delle insufficienze motivazionali del provvedimento impugnato, salvoil caso di ordinanza che si sia limitata ad una sterile rassegna delle fonti di provaa carico dell'indagato e che manchi totalmente di qualsiasi riferimentocontenutistico e di enucleazione degli specifici elementi reputati indizianti (Sez. 3,n. 3038 del 14/11/2023, dep. 2024, [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., Rv. 285747 - 01; Sez. 6,n. 10590 del 13/12/2017, dep. 2018, Liccardo, Rv. 272596 - 01; Sez. 6, n. 25631del 24/05/2012, Piscopo, Rv. 254161 - 01). Con l'unico limite del divieto direformatio in peius, il Tribunale, in sede di riesame, ha, quindi, la stessa cognizionepiena del giudice che ha emesso la misura restrittiva.4. Tanto premesso, pur incontestata, alla luce degli insegnamenti cheprecedono e in specie nella pronuncia delle Sezioni Unite, che ha definitivamenterisolto il contrasto, la rilevabilità d'ufficio dell'omissione dell'interrogatoriopreventivo di garanzia, esaminati gli atti con specifico riguardo alla ordinanza diapplicazione delle misure cautelari del 7 ottobre 2025, allegata al ricorso, risultache il Gip del Tribunale di Palmi, con motivazione stringata ma comunque esplicita,oltre a richiamare sul punto la richiesta del pubblico ministero, ha affermato laricorrenza delle esigenze cautelari previste dall'articolo 274, comma 1, lett. a) eb), cod. proc. pen., evidenziando, in aggiunta agli elementi sostanzialmenteindicativi di un rischio di reiterazione delle condotte criminose (di cui all’art. 274,lett. c) cod. proc. pen.), anche la significativa insidiosità dell'azione delittuosa e,soprattutto, la circostanza che in occasione del sopralluogo della polizia giudiziariagli indagati - diversi da [OSCURATO:PERSONA], arrestato in flagranza lo stesso 23settembre 2025 - si erano rapidamente dileguati.Quest'ultimo elemento, valutato e valorizzato dal Gip, indubbiamentecoerente con la motivata sussistenza dell'esigenza di cui alla lett. b), non è statominimamente considerato dal Tribunale del riesame nell'ordinanza impugnata,che, da una parte, afferma erroneamente che il Gip avrebbe ritenuto le soleesigenze cautelari di cui all'articolo 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.,dall'altra non contiene il benché minimo passaggio valutativo teso a confutare lasussistenza del pericolo di fuga, chiaramente affermata dal giudice della cautela.5. Alla luce di tali considerazioni, si deve disporre, pertanto, l'annullamentocon rinvio della ordinanza impugnata al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per nuovogiudizio in ordine alla ricorrenza del pericolo di inquinamento probatorio e/o delpericolo di fuga, cui discende l'applicabilità della misura senza previo espletamentodell'interrogatorio. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di ReggioCalabria competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p.Così deciso il 17 febbraio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 21689/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris