CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 settembre 2026
Cassazione n. 25905/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
presentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] da procura in calce al ricorso, domicilio digitale come in atti- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], quale custode giudiziario nominato nellaprocedura esecutiva N. 19/2017 R.G.E. dinanzi al Tribunale diGrosseto, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] come da procura incalce al controricorso, domicilio digitale come in atti- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze Sezione specializzataagraria n. 1939/2023 pubblicata il 6.10.2023;N. 25196/23 R.G. Numero registro generale 25196/2023Numero sezionale 2115/2026Numero di raccolta generale 25905/2026Data pubblicazione 29/09/2026udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 24.6.2026dal Consigliere relatore dr. [OSCURATO:PERSONA].Con ricorso del [OSCURATO:DATA_NASCITA] l'avv. [OSCURATO:PERSONA] - in qualità di custodegiudiziario nominato nella procedura esecutiva immobiliare n. 19/2017 R.G.E.pendente dinanzi al Tribunale di Grosseto in danno di Società SempliceAgricola [OSCURATO:PERSONA] – chiese alla Sezione specializzata agraria di quel Tribunalela declaratoria della risoluzione del contratto di affitto di fondo agricolo(oggetto del pignoramento) del 17.1.2014 intervenuto tra l’esecutata e laSocietà [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., per grave inadempimento dell'affittuaria,stante il mancato pagamento del canone di affitto.Si costituì in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., contestando leavverse domande e deducendo, in particolare, di aver già regolarmentecorrisposto il canone di affitto in forma anticipata per le annualità 2017-2019;chiese quindi il rigetto del ricorso avversario.Istruita la causa, il Tribunale di Grosseto, Sezione specializzata agraria, consentenza n. 322/2023 del 7.4.2023 dichiarò risolto il contratto di affitto agrarioin questione, ordinando il rilascio dei fondi oggetto del contratto di affitto infavore del custode giudiziario e compensando le spese processuali.La società propose quindi gravame, cui resistette il custode giudiziario avv.[OSCURATO:PERSONA], che propose anche appello incidentale, in relazione alcapo sulle spese; la Corte d’appello di Firenze, Sezione specializzata agraria,rigettò l’appello principale e accolse l’incidentale con sentenza del 6.10.2023,Numero registro generale 25196/2023N. 25196/23 R.G. Numero sezionale 2115/2026Numero di raccolta generale 25905/2026Data pubblicazione 29/09/2026condannando la società alle spese del doppio grado. Integrando ecorreggendo, in parte, la motivazione della sentenza del Tribunale, osservò ilgiudice d’appello – per quanto qui ancora interessa – che, fermo restando cheil pignoramento dei fondi agricoli in questione era stato notificato all’esecutatain data [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed era stato trascritto l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], l’appellante principaleaveva effettuato il pagamento anticipato dei canoni in data 3.1.2017, per iltriennio 2017-2019 e per l’importo di € 48.500,00, non già a mani del custodeex lege ex art. 559 c.p.c., ma al locatore/debitore esecutato in proprio, perchésolo in tale ultima veste, e non nella prima, [OSCURATO:PERSONA] aveva stipulatocon l’affittuaria l’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (avente data certa, per il custodegiudiziario, dal 3.1.2017) e aveva incassato i relativi pagamenti; secondo laCorte toscana, trovava dunque applicazione l’art. 2918 c.c., che prevale sulladisciplina di cui all’art. 1189 c.c., sicché sussisteva in ogni caso una morositàdell’affittuaria per gli anni 2018 e 2019; tanto legittimava la risoluzione delcontratto (ex art. 5, ult. comma, della legge n. 203/1982), posto che ilpagamento in questione - provato da atto avente data certa, ma non trascritto- era opponibile nel limite di un anno dalla data del pignoramento, ex art.2918, comma 2, c.c.; pertanto, non ricorrevano in concreto le condizioni pertutelare il preteso legittimo affidamento di [OSCURATO:PERSONA], tanto più chequesta aveva verosimilmente agito nei termini suddetti onde agevolarel’affittante nell’intento elusivo di sottrarre ai creditori i frutti del fondo agricolo.Avverso detta sentenza ricorre per cassazione la [OSCURATO:PERSONA].r.l., sulla base di tre motivi, cui resiste con controricorso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 25196/2023N. 25196/23 R.G. Numero sezionale 2115/2026Numero di raccolta generale 25905/2026Data pubblicazione 29/09/2026Camaiti, quale custode giudiziario dei beni pignorati. Fissata l’adunanzacamerale per il [OSCURATO:DATA_NASCITA], la ricorrente ha depositato memoria, ma la causa èstata rinviata a nuovo ruolo per indisponibilità del Consigliere relatore. Fissatal’odierna adunanza camerale, la ricorrente ha depositato ulteriore memoria. IlCollegio ha riservato il deposito della ordinanza entro sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1 – Con il primo motivo si denuncia “violazione dell’art. 360 n. 3 c.p.c. -Violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in particolare dell’art. 2918c.c. in relazione con l’art. 1189 c.c., per non aver ritenuto efficace ilpagamento anticipato dei canoni effettuato dalla conduttrice Soc. [OSCURATO:PERSONA] la Corte toscana non avrebbe considerato l’opponibilità delpagamento dei canoni almeno per l’anno 2017; che ancora erroneamente nonsi sarebbe considerata la qualità di custode giudiziario ex lege assunta dallalocatrice per effetto della notifica del pignoramento, con conseguentenecessità di valutare l’intero pagamento in questione come effettuato asoggetto pienamente legittimato; che comunque il pagamento ut supraeffettuato era da considerare liberatorio ex art. 1189 c.c., in quanto ricevutodal creditore apparente; che peraltro essa ricorrente aveva ritenuto diassecondare la richiesta della concedente, in ordine al pagamento anticipatodei canoni a fronte di un insignificante sconto di appena € 1.000,00, ondeevitare il rischio che il fondo da essa condotto in affitto fosse assoggettato apignoramento da parte dei creditori.N. 25196/23 R.G. Numero registro generale 25196/2023Numero sezionale 2115/2026Numero di raccolta generale 25905/2026Data pubblicazione 29/09/20261.2 – Con il secondo motivo si lamenta “ex art. 360 n. 3 c.p.c.: Violazione efalsa applicazione di norma di diritto, in particolare nel non aver rispettato e/oapplicato il dettato legislativo dell’articolo 5, comma 3, della legge n. 203 del1982, nonché dell’articolo 11 comma 3 e 8, del Decreto Legislativo n.150/2011”. Si sostiene che la Corte d’appello non avrebbe tenuto conto deldisposto delle norme rubricate, in particolare laddove si stabilisce che, primadi procedere in sede giudiziaria per la risoluzione del contratto agrario, ènecessaria la contestazione dell’inadempimento dalla parte proprietaria, conindicazione delle modalità per sanare la morosità entro tre mesi. Talemancanza comporterebbe, secondo la ricorrente, l’improponibilità delladomanda avanzata dal custode giudiziario.1.3 – Con il terzo motivo, infine, si denuncia “violazione dell’art. 360 n. 5c.p.c. – Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è statooggetto di discussione tra le parti riguardo l’insussistenza dell’inadempimentoex art. 1453 c.c.”. Si sostiene che la Corte d’appello avrebbe omesso diconsiderare che, per quanto detto, nessun inadempimento sarebbeconfigurabile nella specie: ferma l’efficacia del pagamento per l’anno 2017,secondo la ricorrente sarebbe stato necessario che il custode giudiziario, primadi agire contro essa affittuaria, agisse contro la concedente onde conseguirela restituzione dei canoni da essa riscossi “nell’ambito della proceduraesecutiva”. Si aggiunge che detta doglianza era stata oggetto di specificomotivo d’appello, il cui esame era stato però omesso dalla Corte toscana.Numero registro generale 25196/2023N. 25196/23 R.G. Numero sezionale 2115/2026Numero di raccolta generale 25905/2026Data pubblicazione 29/09/20262.1 – Il primo motivo è inammissibile per difetto di specificità, in violazionedell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.Costituisce principio consolidato, nella giurisprudenza di questa Corte, quellosecondo cui “In materia di espropriazione immobiliare, il pignoramento, purcomponendosi di due momenti processuali, cui corrispondono i due diversiadempimenti della notifica dell'atto al debitore esecutato e della suatrascrizione nei registri immobiliari, è strutturato come fattispecie aformazione progressiva, nella quale, mentre la notificazione dell'ingiunzioneal debitore segna l'inizio del processo esecutivo (e produce, tra gli altri effetti,quello dell'indisponibilità del bene pignorato), la trascrizione ha la funzione dicompletare il pignoramento, non solo consentendo la produzione dei suoieffetti sostanziali nei confronti dei terzi e di pubblicità notizia nei confronti deicreditori concorrenti, ma ponendosi anche come presupposto indispensabileperché il giudice dia seguito all'istanza di vendita del bene” (Cass. n.7998/2015, richiamata dalla sentenza impugnata; conf., Cass. n.37558/2022).Posto che ciascuno dei due momenti di cui si compone il pignoramentoimmobiliare ha effetti suoi propri (si rinvia, sul punto, all’ampia motivazionedel primo dei due arresti appena citati), è indiscusso che la notifica delpignoramento – oltre a costituire l’esecutato quale custode ex lege del benepignorato, ex art. 559, comma 1, c.p.c. - ha l’effetto di creare il vincolo diindisponibilità del bene in danno dello stesso esecutato.Numero registro generale 25196/2023N. 25196/23 R.G. Numero sezionale 2115/2026Numero di raccolta generale 25905/2026Data pubblicazione 29/09/2026Su queste condivisibili premesse, la Corte d’appello ha correttamente ritenutoche, posta la notifica del pignoramento in data 27.12.2016, da tale data ladebitrice avesse assunto la qualità di custode ex lege dei beni pignorati, mache il pagamento anticipato del 3.1.2017, operato dall’affittuaria d’intesa conla concedente in forza di accordo del 28.12.2016 (successivo alla dettanotifica) non fosse opponibile al custode professionale avv. [OSCURATO:PERSONA],successivamente nominato, sia perché l’esecutata, nell’accordo del[OSCURATO:DATA_NASCITA], non aveva speso la qualità di custode (avendo invece operato inproprio, quale proprietaria e affittante del fondo), sia perché il custode Camaitiera comunque da considerare soggetto terzo: gli effetti del pignoramento, neisuoi confronti, non potevano che decorrere dalla data della trascrizione delpignoramento, ossia dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], donde la considerazione per cui ilpagamento effettuato dalla [OSCURATO:PERSONA] costituiva liberazione anticipata(rispetto al pignoramento) dei fitti, fatta al debitore (e non al custode), conconseguente piena applicabilità dell’art. 2918 c.c.: contrariamente all’assuntodella ricorrente, cioè, il pagamento dei canoni non era avvenuto “nell’ambitodella procedura esecutiva” e, dunque, al custode giudiziario ex lege, maproprio al di fuori di essa, ossia a soggetto (la proprietaria-affittante, in quantotale) privo di legittimazione a riceverlo, ex art. 1188 c.c., avendo anzi dettasocietà orchestrato l’intera operazione in discorso – con l’ausilio dell’affittuaria– ben consapevole del vincolo di indisponibilità derivante dalla già ricevutanotifica del pignoramento e all’evidente scopo di sottrarre ai creditori i frutticivili del fondo pignorato.Numero registro generale 25196/2023N. 25196/23 R.G. Numero sezionale 2115/2026Numero di raccolta generale 25905/2026Data pubblicazione 29/09/2026La Corte toscana, poi, ha escluso che potesse giocare alcun ruolo, nella specie,il tema del pagamento al creditore apparente, perché l’art. 2918 c.c., dettatoa tutela del ceto creditorio, prevale sull’art. 1189 c.c. e, dunque, sulla esigenzadi tutelare il terzo di buona fede che paghi a chi appare legittimato a ricevereil pagamento, qualità soggettiva che nella specie era comunque da escluderein capo alla società affittuaria.2.2 – Ora, la censura complessivamente mossa dalla ricorrente col mezzo inesame non scalfisce tale ricostruzione (sinteticamente illustrata), che risultainvero ineccepibile e molto ben argomentata in tutti i suoi snodi.A parte il fatto che – al contrario di quanto mostra di aver inteso la ricorrente– il giudice d’appello ha comunque riconosciuto valenza estintiva al pagamentoanticipato dei canoni per l’anno 2017 (donde l’inammissibilità del mezzo, inparte qua, per non essere stata colta la ratio decidendi), la censura in esamesi risolve nella stentorea affermazione per cui il pagamento sarebbe statoeffettuato alla [OSCURATO:PERSONA] quale custode giudiziario e non qualeaffittante/debitrice esecutata, insistendosi comunque nella ritenuta necessitàdi applicare la regola del pagamento al creditore apparente, ex art. 1189 c.c.Nel far ciò, tuttavia, la ricorrente si limita a contrapporre frontalmente lapropria tesi al ragionamento del giudice d’appello – che l’ha disattesa conampia e condivisibile motivazione –, omettendo però di spiegare, colnecessario grado di specificità, in cosa consisterebbe la denunciata violazionee/o falsa applicazione di norme di diritto; e dunque, perché – pur a fronte deipertinenti argomenti spesi dalla Corte territoriale circa la prevalenza delleNumero registro generale 25196/2023N. 25196/23 R.G. Numero sezionale 2115/2026Numero di raccolta generale 25905/2026Data pubblicazione 29/09/2026esigenze di tutela del ceto creditorio, rispetto a quelle di tutela del solvens –sarebbe comunque necessario tener conto della sua pretesa buona fede,peraltro nella specie esclusa con valutazione tipicamente rimessa al giudicedel merito e neppure debitamente censurata (nei limiti in cui può esserlo,ovviamente) in questa sede di legittimità.Da tanto discende, dunque, l’inammissibilità della censura in esame, perchéla ricorrente non si confronta compiutamente con la decisione impugnata,omettendo di illustrare adeguatamente i pretesi errores in iudicando puredenunciati.3.1 – Il secondo motivo è inammissibile per novità.Non risulta che delle questioni agitate col mezzo in esame si sia mai discussonel giudizio di merito: la sentenza d’appello non vi fa cenno, né la ricorrenteha dedotto quando e come essa avrebbe sollevato le relative eccezioni, dinanziai giudici di merito, chiedendo dichiararsi l’improponibilità della domanda.4.1 – Anche il terzo motivo è inammissibile, per plurime ragioni.Anzitutto, il motivo non si presta in alcun modo a essere inquadrato nelparadigma normativo di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.Il vizio in discorso, nella attuale formulazione della disposizione, presupponel’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenzarisulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituitooggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che,se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).N. 25196/23 R.G. Numero registro generale 25196/2023Numero sezionale 2115/2026Numero di raccolta generale 25905/2026Data pubblicazione 29/09/2026La ricorrente non ha indicato un fatto in senso proprio, ossia un precisoaccadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, taleintendendosi un fatto principale, ex art. 2697 c.c. (cioè un fatto costitutivo,modificativo, impeditivo o estintivo), o anche un fatto secondario (cioè unfatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale, v. Cass. n.12387/2020; Cass. n. 791/2020; Cass. n. 1776/2016; Cass. n. 18391/2017),ma ha a ben vedere sollevato “questioni” o “argomentazioni” (concernenti lavalenza estintiva del pagamento effettuato in favore dell’affittante, peraltrooggetto del primo motivo, già esaminato), con conseguente inammissibilitàdelle censure irritualmente formulate (e in tal senso va inteso, secondo ilcostante orientamento della giurisprudenza di legittimità, v., tra le molte,Cass. n. 2268/2022, il fatto cui fa riferimento il n. 5 dell’art. 360 c.p.c. comenovellato).In secondo luogo, esso non coglie la ratio decidendi: infatti, ritenendo ilpagamento anticipato dei canoni in parte non opponibile alla procedura(quanto agli anni 2018 e 2019), la Corte d’appello ha tratto l’inevitabileconclusione per cui l’inadempimento dell’affittuaria era sussistente per la partecorrelativa ed era da considerare grave, in quanto tale idoneo a giustificare larisoluzione del contratto a norma dell’art. 5, ult. comma, della legge n.203/1982, su iniziativa del custode giudiziario (posta l’opponibilità delcontratto alla procedura).In terzo luogo, quanto alla presunta omessa pronuncia su uno specifico motivod’appello, la doglianza è inammissibile perché – anche a fronte della dichiarataNumero registro generale 25196/2023N. 25196/23 R.G. Numero sezionale 2115/2026Numero di raccolta generale 25905/2026Data pubblicazione 29/09/2026trattazione unitaria delle doglianze avanzate dalla [OSCURATO:PERSONA] avversola prima sentenza, da parte della Corte territoriale - esso non è statospecificamente trascritto in ricorso, neanche in forma adeguatamenteriassuntiva, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.4.1 – In definitiva, il ricorso è inammissibile.Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.In relazione alla data di proposizione del ricorso, può darsi attodell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115. P.Q.Mla Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente alla rifusionedelle spese di lite, che liquida in € 2.500,00 per compensi, oltre € 200,00 peresborsi, oltre rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, oltreaccessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quellodovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, sedovuto.Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data24.6.2026.Il PresidenteLina Rubino