Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 37558/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] (ART. 617C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] P. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 01 / 12/2022 C .

C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 22164 /20 20 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 22164 del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 65A06 B474K) RUANI Maria (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 36T44 D042G), rappresentatie difesi , giusta procura allegata in calce al ricor- so, dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 58A62 F044K) -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del procuratore speciale Lu- ca Polverino, in rappresentanza di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) rappresentata e difesa, giusta procura allegata all’atto di co- stituzione di nuovo difensore, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 77T31 H501A) [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del procura tore speciale [OSCURATO:PERSONA], in rappresentanza di [OSCURATO:PERSONA] 2018 S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) rappresentata e difesa,giusta procura allegata in calce al con- troricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 67A16 A271P) [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), già REV – [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], in rappresentanza di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) Ric. n. 22164/2020 –Sez. 3 – A d. 1° dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 12 rappresentata e difesa, giusta procura allegata all’atto di so- stituzione processuale, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 54T18 E783V) -controricorrenti- nonché PAPA Cesare(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 58B17 D597B) -intimato- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Macerata n. 292/2020 , pubblicatain data 2 aprile 2020 (e notificata in data 16 giugno 2020); udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 1° dicembre 2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. (nelle cui posizioni soggettive è poi subentrata [OSCURATO:SOCIETA].), sulla base di titolo esecutivo giudiziale costituito da decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, ha proceduto a pignoramento immobiliare in danno di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Nella procedura esecutiva sono intervenuti: a) la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (nelle cui posizioni soggettive è poi subentrata [OSCURATO:SOCIETA].); b) [OSCURATO:PERSONA]; c) la [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]..

I debitori esecutati, conseguita la sospensione dell’efficacia del decreto ingiuntivo posto a base dell’atto di pignoramento, hanno proposto opposizione all’esecuzione ed agli atti esecuti- vi, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c..

L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Macerata.

Ricorrono il Capponi e la Ruani sulla base di sette motivi.

Resistono, con distinti controricorsi: a) iQera Italia [OSCURATO:SOCIETA]., in rappresentanza della [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA].; b) REV –[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (oggi, in virtù di conferimento di ramo di azienda, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.), in rap- presentanza di [OSCURATO:SOCIETA].; c) [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in rappresentanza di [OSCURATO:SOCIETA]..

Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altrointimato.

Ric. n. 22164/2020 –Sez. 3 – A d. 1° dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 12 Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. .

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

Ragioni della decisione 1.Va preliminarmente rilevata l’irregolarità della costituzione , nella presente fase del giudizio, di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in rappresentanza di [OSCURATO:SOCIETA]..

In caso di proposizione del ricorso (e/o del controricorso) a mezzo di procuratore (generale o speciale), ai sensi dell’art.77 c.p.c., la produzione del relativo documento che contenga la procura è indispensabile per la verifica del corretto conferi- mento dei poteri, sostanziali e processuali, al procuratore, a norma dell’art. 77 c.p.c. e, in mancanza, il ricorso (o il contro- ricorso) è inammissibile; il vizio è sempre rilevabile di ufficio (diversamente da quanto avviene in caso di costituzione del legale rappresentante dell’ente o di soggetto al quale il potere di rappresentanza deriva direttamente dall’atto costitutivo o dallo Statuto, soggetto a specifiche forme di pubblicità)e non bastache colui che si qualifica come rappresentante dell’ente in forza di una procura notarile ne indichi gli estremi, in quan- to, se l’atto non è stato prodotto, resta ferma l’impossibilità di verificare il potere rappresentativo del soggetto(giurispruden- za costante di questa Corte; cfr.Cass., Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 11898 del 07/05/2019 , Rv. 653802 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 4924 del 27/02/2017, Rv. 643163 – 01; Sez. 3 , Sentenza n. 21803 del 28/10/2016 , Rv. 642963 – 01; Sez. 3 , Sentenza n. 16274 del 31/07/2015 , Rv. 636620 – 01; Sez.

L, Sentenza n. 23786 del 21/10/2013, Rv. 628512 –01; Sez. 1, Sentenza n. 1345 del 21/01/2013 , Rv. 624765 – 01; Sez. 6 - 2 , Ordi- nanzan. 9091 del 05/06/2012 , Rv. 6 22651 – 01; Sez. 3, Sen- tenza n. 13207 del 26/07/2012, non massimata;Sez. 1, Sen- tenza n. 22009 del 19/10/2007 , Rv. 599237 – 01; Sez. 1 , Ric. n. 22164/2020 –Sez. 3 – A d. 1° dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 12 Sentenzan. 10122 del 02/05/2007 , Rv. 597012 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 11285 del 27/05/2005, Rv. 582413 – 01; Sez. 3 , Sentenzan. 11188 del 26/05/2005 , Rv. 582325 – 01 ).

Nella specie, la contro ricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in rappresentanza di [OSCURATO:SOCIETA]., risulta co- stituita nel presente giudizio in persona del procuratore spe- ciale [OSCURATO:PERSONA], che si qualifica tale in virtù di procuraa lui conferita da un consigliere della società, munito dei necessari poteri,autenticata dal notaio [OSCURATO:PERSONA] in data 31 luglio 2019 ( rep. 141140 ; racc. 35 697) ; in tale qualità il Combattente ha sottoscritto il mandato difensivo all’avvocato [OSCURATO:PERSONA].

L’indicata procura non è stata però prodotta in giudizio.

Il controricorsoè pertanto inammissibile.

2. Con il primo motivo del ricorso si denunzia « V iolazione o falsa applicazione di norme di diritto in particolare dell’ art.555 c.p.c. e dell’art. 623 c.p.c.in combinato disposto con gli artt. 649 c.p.c. e 626 c.p.c.».

Con il secondo motivo si denunzia « omesso esame circa un fatto decisivo della controversia».

I primi due motivi del ricorso sono connessi logicamente e giuridicamente ed il loro esame pone analoghe questioni di di- ritto: essi possono essere, quindi, esaminati congiuntamente.

Viene contestata la decisione impugnata nell a parte in cui il tribunale ha ritenuto legittima la trascrizione del pignoramen- to immobiliare, nonostante il sopravvenuto provvedimento di sospensione dell’efficacia esecutiva del titoloin base al quale il pignoramento stesso era stato notificato al debitore.

Si sostiene, inoltre, che sarebbe stato omesso l’esame della questione relativa allalegittimità della costituzione in giudizio del creditore procedente, a mezzo della iscrizione al ruolo del pignoramento con contestuale deposito della relativa docu- Ric. n. 22164/2020 –Sez. 3 – A d. 1° dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 5 di 12 mentazione, nonostante la sospensione della efficacia esecuti- va del titolo.

I motivi di ricorso in esame sono inammissibili. 2.1Il tribunale ha espressamente qualificato come motivi di opposizione all’esecuzione quelli relativi alla possibilità di tra- scrivere il pignoramento e iscrivere a ruolo la procedura ese- cutivadopo la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo (la qualificazione di tali motivi di opposizione è a pag. 2, rigo 14, della sentenza impugnata e riguarda chiaramente i motivi esaminati nelle pagine 2, 3 e 4, fino al rigo 5 di pag. 4, cioè quelli appena indicati; lo conferma ulteriormente la circostan- za che, solo dopo tale ultimo rigo, il giudice di primo grado dà atto di passare all’esame dell’opposizione agli atti esecutivi).

Gli stessi ricorrenti, in effetti, sostengono nel ricorso la tesi per cui il pignoramento immobiliare si perfezionerebbe solo con la sua trascrizionenei registri immobiliari, che a loro avvi- so avrebbe natura “costitutiva” (richiamano in proposito anche alcuni precedenti di questa Corte, che a loro dire avrebbero accolto tale tesi), al che conseguirebbe che la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo intervenuta prima della tra- scrizione dovrebbe ritenersi, in sostanza, anteriore all’inizio dell’esecuzione: sulla base di siffatta impostazione in diritto, il creditore procedente dovrebbe ritenersi in radice sprovvisto di titolo utile ed efficace per promuovere l’azione esecutiva, al momento dell’avvio della stessa, e tale difetto di titolo si tra- durrebbe, effettivamente, nella mancanza del diritto di proce- dere ad esecuzione forzata, questione da far valere ai sensi dell’art. 615 c.p.c..

In ogni caso,al di là della più corretta qualificazione in diritto dei motivi di opposizione avanzati dai debitori, è decisiva la circostanza che il tribunale ha certamente qualificato tutte le questioni poste in relazione alla validità della trascrizione del pignoramento e dell’iscrizione a ruolo della procedura esecuti- Ric. n. 22164/2020 –Sez. 3 – A d. 1° dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 6 di 12 va come motivi di opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art.615 c.p.c.: di conseguenza, dovendo la decisionerelativa a ta- li questioni essere impugnata con l’appello (anche per even- tuali vizi di omessa pronuncia), quanto meno in base al cd. principio dell’apparenza nell’individuazione dei mezzi di impu- gnazione, il ricorso deve certamente ritenersi inammissibile, con riguardo ai suddetti profili. 2.2A soli fini di completezza di esposizione si ritiene , peral- tro, opportuno osservare altresì quanto segue. 2.2.1Con riguardo alla questione di diritto posta con il primo motivo, va ribadito l’indirizzo di questa Corte secondo il quale il processo esecutivo pende dal momento della notificazione dell’atto di pignoramento e la sua trascrizione è solo una for- malità dicompletamento della relativa fattispecie a formazio- ne progressiva, necessaria ai fini dell’opponibilità del vincolo ai terzi (Cass., Sez. 3 , Sentenza n. 7998 del 20/04/2015 , Rv. 635099 –01: «mentre la notificazione dell’ingiunzione al debi- tore segna l’inizio del processo esecutivo e produce, tra gli al- tri effetti, quello dell’indisponibilità del bene pignorato, la tra- scrizione ha la funzione di completare il pignoramento»).

Da tale premessasistematica deve desume rsi , in primo luogo, che la sospensione dell’esecutività del titolo intervenuta dopo la notifica ma prima della trascrizione del pignoramento de- termina solo la sospensione dell’esecuzione già pendente, ai sensi dell’art. 623 c.p.c.,non la caducazione del pignoramento ancora incompletoper avere esso avuto luogo in mancanza di un efficace titolo esecutivo.

Ne consegue altresì, ulteriormente, che deve ritenersi consen- tita la suddetta trascrizione, anche dopo la sopravvenuta so- spensione dell’esecutività del titolo, trattandosi di atto conser- vativo, di mero completamento della fattispecie a formazione progressiva già in itinere avente ad oggetto l’atto iniziale del Ric. n. 22164/2020 –Sez. 3 – A d. 1° dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 7 di 12 processo esecutivo, costituito dal pignoramento, peraltro già efficace nei rapporti tra le parti.

Siffatto completamento non può ritenersi inibito dalla soprav- venuta sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo, dal mo- mento che ciò impedirebbe di rendere opponibile ai terzi lo stesso pignoramento, pur efficace tra le parti e, dunque, vani- ficherebbe totalmente tale efficacia, unitamente all’utilità della stessa perdurante pendenza del processo esecutivo, finendo una siffatta soluzione per contrastare o, quanto meno , per porre nel nulla in via di fatto, lastessa ratio sistematica della ricostruzione del pignoramento come fattispecie a formazione progressiva, la cui mera notificazione costituisce il momento iniziale del processo esecutivo, accolta da questa Corte. 2.2.2Con riguardo al secondo motivo, va poi sottolinea to che di certo non sussiste il dedotto omesso esame di un fatto de- cisivo: il tribunale ha preso espressamente in considerazione la questione della legittimità dell’atto di iscrizione a ruolo del pignoramento, che neanche potrebbe definirsi un “fatto” in senso fenomenico (il solo rilevante ai fini del n. 5 dell’art. 360 c.p.c.), trattandosi in realtà della questione di diritto oggetto di uno dei motivi di opposizione, peraltro nell’ambito della trattazione riservata ai motivi di opposizione all’esecuzione (come già chiarito), risolvendola sull’assunto che non vi era alcuna sospensione del processo in atto. 3.Con il terzo motivo si denunzia « Violazione o falsa applica- zione di norme di diritto, violazionedell’art. 649 c.p.c. in com- binato disposto dell’art. 623 c.p.c.».

Con il quarto motivosi denunzia «violazione falsa applicazione dell’art. 653, co. 2,c.p.c.».

Con il quinto motivo si de nunzia « violazione o falsa applica- zionedell’art. 626 c.p.c.».

Il sesto motivonon è rubricato .

Ric. n. 22164/2020 –Sez. 3 – A d. 1° dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 8 di 12 I motivi dal terzo al sesto sono connessi e possono essere esaminati congiuntamente, in quanto con gli stessi è proposta una censura sostanzialmente unitaria: i ricorrenti contestano, sotto vari profili, l’affermazione del tribunale secondo la quale la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo e, in particola- re, la sospensione della provvisoria esecutività del decreto in- giuntivo disposta ai sensi dell’art. 649 c.p.c., non determina, ai sensi dell’art. 623 c.p.c., l’immediata sospensione (cd. esterna) del processo esecutivo e, quindi, l’inibizione del suo ulteriore corso, essendo a tal fine necessario un provvedimen- to del giudice dell’esecuzione, al quale andrebbe addirittura attribuito valore costitutivo, di modo che tutti gli atti esecutivi compiuti dopo la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo ma prima delladichiarazione di sospensione operata dal giudi- ce dell’esecuzione, sarebbero perfettamente validi ed efficaci.

Tali motivi sono manifestamente fondati. 3.1È assolutamente consolidato nella giurisprudenza di que- sta Corte, conformemente a quanto affermato dalla unanime dottrina, il principio di diritto secondo il quale, nel momento in cui il giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo sospende la provvisoria esecuzione del decreto, ai sensi dell’art. 649 c.p.c.,si concretizza l’ipotesi della sospensione dell’esecuzione disposta dal giudice dinanzi al quale è impugnato il titolo ese- cutivodi cui a ll’art. 623 c.p.c., con conseguente impedimento della prosecuzione del processo esecutivo pendente.

Ciò non determina la perdita di efficacia degli atti compiuti in prece- denza, ma impedisce il compimento di ulteriori atti di esecu- zione e, da un lato, impone al giudice dell’esecuzione di dare atto (con provvedimento meramente ricognitivo) della predet- ta sospensione, di ufficio o suistanza di parte ai sensi dell’art.486 c.p.c., senza necessità di una opposizione all’esecuzione, mentre, dall’altro lato,consente alle parti (e le onera di tanto, al tempo stesso) di contestare la validità degli eventuali atti Ric. n. 22164/2020 –Sez. 3 – A d. 1° dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 9 di 12 esecutivi posti in essere dopo il provvedimento di sospensione di cui all’art. 649 c.p.c., con lo strumento dell’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c. (cfr. Cass., Sez. 3, Sen- tenza n. 261 del 12/01/1999 , Rv. 522227 – 01 ; Sez. 1, Sen- tenza n. 16158 del 22/12/2000, Rv. 542884 – 01 ; Sez. 3 , Sentenza n. 11378del 31/07/2002 , Rv. 556476 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 8217 del 29/04/2004 , Rv. 572449 – 01 ; cfr., in particolare, Sez. 3, Sentenza n. 709 del 16/01/2006 , Rv. 590564 – 01 , così massimata: « la sospensione dell’esecutorietà del decreto ingiuntivo, disposta dal giudice dell’opposizione, determina la sospensione della esecuzione forzata promossa in base a quel titolo, concretando l’ipotesi di sospensione della esecuzione ordinata dal giudice davanti al quale è impugnato il titolo esecutivo di cui all’art. 623 c.p.c., ed impedisce, quindi, che atti esecutivi anteriormentecompiu- ti, dei quali resta impregiudicata la validità ed efficacia, pos- sano essere assunti a presupposto di altri atti, in vista della prosecuzione del processo di esecuzione; tale effetto del prov- vedimento di sospensione può essere rappresentato al giudice della esecuzione nelle forme previste dall’art. 486 c.p.c. e senza necessità di opposizione alla esecuzione da parte del debitore, il quale ha peraltro la facoltà di contestare la validità degli atti di esecuzione compiuti dopo, e nonostante, la so- spensione del processo esecutivo con il rimedio della opposi- zione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., tendente ad una pronuncia che rimuova l’atto in ragione del tempo in cui è sta- to adottato»; conf.: Sez. 3 , Ordinanza n. 20925 del 01/08/2008, Rv. 604622 – 01; nel medesimo senso, con ri- guardo alla sospensione dell’esecutività della sentenza di pri- mo grado ai sensi dell’art. 283 c.p.c.: Sez. 3, Sentenza n. 14048 del 04/06/2013 , Rv. 626698 – 01 ; con riguardo alla sospensione dell’esecutività del titolo disposta ai sensi dell’art.

Ric. n. 22164/2020 –Sez. 3 – A d. 1° dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 10 di 12 615, comma 1, c.p.c., cfr. altresì: Sez. 3, Sentenza n. 26285 del 17/10/2019, Rv. 655494 –02).

D’altra parte, con specifico riguardo alla vicenda per cui è causa, le argomentazioni contenute nelle difese delle parti controricorrenti non offrono motivi tali da indurre a rimedita- re, allo stato, tali principi di diritto. 3.2Nella specie, i debitori hanno contestato la validità di una serie atti di esecuzione posti in essere dopo l’avvenuta so- spensione, ai sensi dell’art. 649 c.p.c., della provvisoria ese- cutività del decreto ingiuntivo sulla base del quale era stato notificato l’atto di pignoramento: in particolare (mentre le contestazioni relative alla trascrizione del pignoramento ed all’iscrizione a ruolo della procedura esecutiva, come già visto, sono state qualificate in termini di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c.), sonostate qualificat e dal tribuna- le in termini di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art.617 c.p.c. le contestazioni della legittimità degli interventi dei creditori successivi alla predetta sospensione, dell’istanza di vendita avanzata da uno di essi, in possesso di titolo esecuti- vo, nonché della fissazione, da parte del giudice dell’esecuzione, dell’udienza per l’autorizzazione della vendita, ai sensi dell’art. 569 c.p.c., con contestuale conferimento dell’incarico all’esperto per la stima dei beni pignorati.

I motivi di opposizione così individuati e qualificati sono stati ritenuti tutti infondati dal giudice di primo e unico grado sull’assorbente assunto di diritto – manifestamente in contra- sto con i principi appena esposti –secondo il quale la sospen- sione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo di- sposta ai sensi dell’art. 649 c.p.c. dal giudice dell’opposizione al decreto stesso non determinerebbe affatto l’ipotesi della so- spensione dell’esecuzione disposta dal giudice dinanzi al quale è impugnato il titolo esecutivodi cui all’art. 623 c.p.c. (cd. so- spensione “esterna” del processo esecutivo), almeno fino Ric. n. 22164/2020 –Sez. 3 – A d. 1° dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 11 di 12 all’emissione di un conforme provvedimento di sospensione da parte del giudice dell’esecuzione e, di conseguenza, non de- terminerebbe affatto l’invalidità degli atti esecutivi compiuti dopo la suddetta sospensione esterna denunciabile con lo strumento dell’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c., restando quindi validi non solo gli atti anteriori alla so- spensione ma anche quelli successivi alla stessa (almeno fino al provvedimento di sospensione del giudice dell’esecuzione, nella specie mai intervenuto). 3.3È opportuno altresì osservare che, sulla base di tale as- sorbente,ma erronea, ratio decidendi , il tribunale non ha pro- ceduto all’esame delle ulteriori questioni di diritto poste dai debitori con la loro opposizione agli atti esecutivi e, in partico- lare, di quelle relative: a) alla legittimità o meno dell’intervento di altri creditori (titolati o meno) dopo la so- spensione esterna del processo esecutivo ai sensi dell’art. 623 c.p.c., determinatasiin ragione della sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo esecutivo fatto valere dall’unico creditore; b) alla legittimità degli atti di impulso della procedura esecuti- va posti in essere dai creditori titolati eventualmente interve- nuti dopo la sospensione esterna del processo esecutivo ai sensi dell’art. 623 c.p.c., determinatasi in ragione della so- spensione dell’efficacia esecutiva del titolo esecutivo fatto va- lere dall’unico creditore pignorante.

Le indicate questioni, che implicano anche la necessaria indi- viduazionedella sorte di siffatti interventi, in caso di definitiva caducazione del titolo esecutivo del creditore pignorante(pro- blematica che deve necessariamente tenere conto dei principi in proposito affermati da questa Corte e, in particolare, da Cass., Sez.

U, Sentenza n. 61 del 07/01/2014 , Rv. 628704 - 01), dovrannopertanto essere eventualmente prese in esame in sede di rinvio (sussistendone i presupposti e con salvezza dell’esame di eventuali altre questioni pregiudiziali, ivi incluse Ric. n. 22164/2020 –Sez. 3 – A d. 1° dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 12 di 12 quelle poste dalle società controricorrenti nella presente sede, che restano in definitiva anch’esse assorbite), previa cassa- zione della decisione impugnata. 4.Con il settimo motivo si denunzia « omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio».

La censura ha ad oggetto l’omessa considerazione, da parte del tribunale, del momento in cui era avvenuto l’intervento della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., ai fini della statuizione sulla sussistenza del suo potere di dare impulso alla procedura ese- cutiva.

Il motivo, avendo ad oggetto le questioni che, come già chia- rito nell’esame dei precedenti motivi, non sono state esamina- te dal tribunale nella sentenza impugnata (e dovranno even- tualmente esserlo in sede di rinvio),resta conseguentemente assorbito. 5.Sono dichiarati inammissibili i primi due motivi del ricorso, sono accolti i motivi dal terzo al sesto, assorbito il settimo.

La sentenza impugnata è cassata in relazioneai motivi accolti, con rinvio al Tribunale di Macerata , in persona di diverso ma- gistrato,anche per le spese del giudizio di legittimità.

Per questi motivi La Corte: - dich

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] (ART. 617C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] P. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 01 / 12/2022 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 22164 /20 20 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 22164 del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 65A06 B474K) RUANI Maria (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 36T44 D042G), rappresentatie difesi , giusta procura allegata in calce al ricor- so, dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 58A62 F044K) -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del procuratore speciale Lu- ca Polverino, in rappresentanza di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) rappresentata e difesa, giusta procura allegata all’atto di co- stituzione di nuovo difensore, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 77T31 H501A) [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del procura tore speciale [OSCURATO:PERSONA], in rappresentanza di [OSCURATO:PERSONA] 2018 S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) rappresentata e difesa,giusta procura allegata in calce al con- troricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 67A16 A271P) [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), già REV – [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], in rappresentanza di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) Ric. n. 22164/2020 –Sez. 3 – A d. 1° dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 12 rappresentata e difesa, giusta procura allegata all’atto di so- stituzione processuale, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 54T18 E783V) -controricorrenti- nonché PAPA Cesare(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 58B17 D597B) -intimato- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Macerata n. 292/2020 , pubblicatain data 2 aprile 2020 (e notificata in data 16 giugno 2020); udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 1° dicembre 2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. (nelle cui posizioni soggettive è poi subentrata [OSCURATO:SOCIETA].), sulla base di titolo esecutivo giudiziale costituito da decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, ha proceduto a pignoramento immobiliare in danno di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Nella procedura esecutiva sono intervenuti: a) la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (nelle cui posizioni soggettive è poi subentrata [OSCURATO:SOCIETA].); b) [OSCURATO:PERSONA]; c) la [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA].. I debitori esecutati, conseguita la sospensione dell’efficacia del decreto ingiuntivo posto a base dell’atto di pignoramento, hanno proposto opposizione all’esecuzione ed agli atti esecuti- vi, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c.. L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Macerata. Ricorrono il Capponi e la Ruani sulla base di sette motivi. Resistono, con distinti controricorsi: a) iQera Italia [OSCURATO:SOCIETA]., in rappresentanza della [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA].; b) REV –[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (oggi, in virtù di conferimento di ramo di azienda, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.), in rap- presentanza di [OSCURATO:SOCIETA].; c) [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in rappresentanza di [OSCURATO:SOCIETA].. Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altrointimato. Ric. n. 22164/2020 –Sez. 3 – A d. 1° dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 12 Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. Ragioni della decisione 1.Va preliminarmente rilevata l’irregolarità della costituzione , nella presente fase del giudizio, di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in rappresentanza di [OSCURATO:SOCIETA].. In caso di proposizione del ricorso (e/o del controricorso) a mezzo di procuratore (generale o speciale), ai sensi dell’art.77 c.p.c., la produzione del relativo documento che contenga la procura è indispensabile per la verifica del corretto conferi- mento dei poteri, sostanziali e processuali, al procuratore, a norma dell’art. 77 c.p.c. e, in mancanza, il ricorso (o il contro- ricorso) è inammissibile; il vizio è sempre rilevabile di ufficio (diversamente da quanto avviene in caso di costituzione del legale rappresentante dell’ente o di soggetto al quale il potere di rappresentanza deriva direttamente dall’atto costitutivo o dallo Statuto, soggetto a specifiche forme di pubblicità)e non bastache colui che si qualifica come rappresentante dell’ente in forza di una procura notarile ne indichi gli estremi, in quan- to, se l’atto non è stato prodotto, resta ferma l’impossibilità di verificare il potere rappresentativo del soggetto(giurispruden- za costante di questa Corte; cfr.Cass., Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 11898 del 07/05/2019 , Rv. 653802 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 4924 del 27/02/2017, Rv. 643163 – 01; Sez. 3 , Sentenza n. 21803 del 28/10/2016 , Rv. 642963 – 01; Sez. 3 , Sentenza n. 16274 del 31/07/2015 , Rv. 636620 – 01; Sez. L, Sentenza n. 23786 del 21/10/2013, Rv. 628512 –01; Sez. 1, Sentenza n. 1345 del 21/01/2013 , Rv. 624765 – 01; Sez. 6 - 2 , Ordi- nanzan. 9091 del 05/06/2012 , Rv. 6 22651 – 01; Sez. 3, Sen- tenza n. 13207 del 26/07/2012, non massimata;Sez. 1, Sen- tenza n. 22009 del 19/10/2007 , Rv. 599237 – 01; Sez. 1 , Ric. n. 22164/2020 –Sez. 3 – A d. 1° dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 12 Sentenzan. 10122 del 02/05/2007 , Rv. 597012 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 11285 del 27/05/2005, Rv. 582413 – 01; Sez. 3 , Sentenzan. 11188 del 26/05/2005 , Rv. 582325 – 01 ). Nella specie, la contro ricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in rappresentanza di [OSCURATO:SOCIETA]., risulta co- stituita nel presente giudizio in persona del procuratore spe- ciale [OSCURATO:PERSONA], che si qualifica tale in virtù di procuraa lui conferita da un consigliere della società, munito dei necessari poteri,autenticata dal notaio [OSCURATO:PERSONA] in data 31 luglio 2019 ( rep. 141140 ; racc. 35 697) ; in tale qualità il Combattente ha sottoscritto il mandato difensivo all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. L’indicata procura non è stata però prodotta in giudizio. Il controricorsoè pertanto inammissibile. 2. Con il primo motivo del ricorso si denunzia « V iolazione o falsa applicazione di norme di diritto in particolare dell’ art.555 c.p.c. e dell’art. 623 c.p.c.in combinato disposto con gli artt. 649 c.p.c. e 626 c.p.c.». Con il secondo motivo si denunzia « omesso esame circa un fatto decisivo della controversia». I primi due motivi del ricorso sono connessi logicamente e giuridicamente ed il loro esame pone analoghe questioni di di- ritto: essi possono essere, quindi, esaminati congiuntamente. Viene contestata la decisione impugnata nell a parte in cui il tribunale ha ritenuto legittima la trascrizione del pignoramen- to immobiliare, nonostante il sopravvenuto provvedimento di sospensione dell’efficacia esecutiva del titoloin base al quale il pignoramento stesso era stato notificato al debitore. Si sostiene, inoltre, che sarebbe stato omesso l’esame della questione relativa allalegittimità della costituzione in giudizio del creditore procedente, a mezzo della iscrizione al ruolo del pignoramento con contestuale deposito della relativa docu- Ric. n. 22164/2020 –Sez. 3 – A d. 1° dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 5 di 12 mentazione, nonostante la sospensione della efficacia esecuti- va del titolo. I motivi di ricorso in esame sono inammissibili. 2.1Il tribunale ha espressamente qualificato come motivi di opposizione all’esecuzione quelli relativi alla possibilità di tra- scrivere il pignoramento e iscrivere a ruolo la procedura ese- cutivadopo la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo (la qualificazione di tali motivi di opposizione è a pag. 2, rigo 14, della sentenza impugnata e riguarda chiaramente i motivi esaminati nelle pagine 2, 3 e 4, fino al rigo 5 di pag. 4, cioè quelli appena indicati; lo conferma ulteriormente la circostan- za che, solo dopo tale ultimo rigo, il giudice di primo grado dà atto di passare all’esame dell’opposizione agli atti esecutivi). Gli stessi ricorrenti, in effetti, sostengono nel ricorso la tesi per cui il pignoramento immobiliare si perfezionerebbe solo con la sua trascrizionenei registri immobiliari, che a loro avvi- so avrebbe natura “costitutiva” (richiamano in proposito anche alcuni precedenti di questa Corte, che a loro dire avrebbero accolto tale tesi), al che conseguirebbe che la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo intervenuta prima della tra- scrizione dovrebbe ritenersi, in sostanza, anteriore all’inizio dell’esecuzione: sulla base di siffatta impostazione in diritto, il creditore procedente dovrebbe ritenersi in radice sprovvisto di titolo utile ed efficace per promuovere l’azione esecutiva, al momento dell’avvio della stessa, e tale difetto di titolo si tra- durrebbe, effettivamente, nella mancanza del diritto di proce- dere ad esecuzione forzata, questione da far valere ai sensi dell’art. 615 c.p.c.. In ogni caso,al di là della più corretta qualificazione in diritto dei motivi di opposizione avanzati dai debitori, è decisiva la circostanza che il tribunale ha certamente qualificato tutte le questioni poste in relazione alla validità della trascrizione del pignoramento e dell’iscrizione a ruolo della procedura esecuti- Ric. n. 22164/2020 –Sez. 3 – A d. 1° dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 6 di 12 va come motivi di opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art.615 c.p.c.: di conseguenza, dovendo la decisionerelativa a ta- li questioni essere impugnata con l’appello (anche per even- tuali vizi di omessa pronuncia), quanto meno in base al cd. principio dell’apparenza nell’individuazione dei mezzi di impu- gnazione, il ricorso deve certamente ritenersi inammissibile, con riguardo ai suddetti profili. 2.2A soli fini di completezza di esposizione si ritiene , peral- tro, opportuno osservare altresì quanto segue. 2.2.1Con riguardo alla questione di diritto posta con il primo motivo, va ribadito l’indirizzo di questa Corte secondo il quale il processo esecutivo pende dal momento della notificazione dell’atto di pignoramento e la sua trascrizione è solo una for- malità dicompletamento della relativa fattispecie a formazio- ne progressiva, necessaria ai fini dell’opponibilità del vincolo ai terzi (Cass., Sez. 3 , Sentenza n. 7998 del 20/04/2015 , Rv. 635099 –01: «mentre la notificazione dell’ingiunzione al debi- tore segna l’inizio del processo esecutivo e produce, tra gli al- tri effetti, quello dell’indisponibilità del bene pignorato, la tra- scrizione ha la funzione di completare il pignoramento»). Da tale premessasistematica deve desume rsi , in primo luogo, che la sospensione dell’esecutività del titolo intervenuta dopo la notifica ma prima della trascrizione del pignoramento de- termina solo la sospensione dell’esecuzione già pendente, ai sensi dell’art. 623 c.p.c.,non la caducazione del pignoramento ancora incompletoper avere esso avuto luogo in mancanza di un efficace titolo esecutivo. Ne consegue altresì, ulteriormente, che deve ritenersi consen- tita la suddetta trascrizione, anche dopo la sopravvenuta so- spensione dell’esecutività del titolo, trattandosi di atto conser- vativo, di mero completamento della fattispecie a formazione progressiva già in itinere avente ad oggetto l’atto iniziale del Ric. n. 22164/2020 –Sez. 3 – A d. 1° dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 7 di 12 processo esecutivo, costituito dal pignoramento, peraltro già efficace nei rapporti tra le parti. Siffatto completamento non può ritenersi inibito dalla soprav- venuta sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo, dal mo- mento che ciò impedirebbe di rendere opponibile ai terzi lo stesso pignoramento, pur efficace tra le parti e, dunque, vani- ficherebbe totalmente tale efficacia, unitamente all’utilità della stessa perdurante pendenza del processo esecutivo, finendo una siffatta soluzione per contrastare o, quanto meno , per porre nel nulla in via di fatto, lastessa ratio sistematica della ricostruzione del pignoramento come fattispecie a formazione progressiva, la cui mera notificazione costituisce il momento iniziale del processo esecutivo, accolta da questa Corte. 2.2.2Con riguardo al secondo motivo, va poi sottolinea to che di certo non sussiste il dedotto omesso esame di un fatto de- cisivo: il tribunale ha preso espressamente in considerazione la questione della legittimità dell’atto di iscrizione a ruolo del pignoramento, che neanche potrebbe definirsi un “fatto” in senso fenomenico (il solo rilevante ai fini del n. 5 dell’art. 360 c.p.c.), trattandosi in realtà della questione di diritto oggetto di uno dei motivi di opposizione, peraltro nell’ambito della trattazione riservata ai motivi di opposizione all’esecuzione (come già chiarito), risolvendola sull’assunto che non vi era alcuna sospensione del processo in atto. 3.Con il terzo motivo si denunzia « Violazione o falsa applica- zione di norme di diritto, violazionedell’art. 649 c.p.c. in com- binato disposto dell’art. 623 c.p.c.». Con il quarto motivosi denunzia «violazione falsa applicazione dell’art. 653, co. 2,c.p.c.». Con il quinto motivo si de nunzia « violazione o falsa applica- zionedell’art. 626 c.p.c.». Il sesto motivonon è rubricato . Ric. n. 22164/2020 –Sez. 3 – A d. 1° dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 8 di 12 I motivi dal terzo al sesto sono connessi e possono essere esaminati congiuntamente, in quanto con gli stessi è proposta una censura sostanzialmente unitaria: i ricorrenti contestano, sotto vari profili, l’affermazione del tribunale secondo la quale la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo e, in particola- re, la sospensione della provvisoria esecutività del decreto in- giuntivo disposta ai sensi dell’art. 649 c.p.c., non determina, ai sensi dell’art. 623 c.p.c., l’immediata sospensione (cd. esterna) del processo esecutivo e, quindi, l’inibizione del suo ulteriore corso, essendo a tal fine necessario un provvedimen- to del giudice dell’esecuzione, al quale andrebbe addirittura attribuito valore costitutivo, di modo che tutti gli atti esecutivi compiuti dopo la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo ma prima delladichiarazione di sospensione operata dal giudi- ce dell’esecuzione, sarebbero perfettamente validi ed efficaci. Tali motivi sono manifestamente fondati. 3.1È assolutamente consolidato nella giurisprudenza di que- sta Corte, conformemente a quanto affermato dalla unanime dottrina, il principio di diritto secondo il quale, nel momento in cui il giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo sospende la provvisoria esecuzione del decreto, ai sensi dell’art. 649 c.p.c.,si concretizza l’ipotesi della sospensione dell’esecuzione disposta dal giudice dinanzi al quale è impugnato il titolo ese- cutivodi cui a ll’art. 623 c.p.c., con conseguente impedimento della prosecuzione del processo esecutivo pendente. Ciò non determina la perdita di efficacia degli atti compiuti in prece- denza, ma impedisce il compimento di ulteriori atti di esecu- zione e, da un lato, impone al giudice dell’esecuzione di dare atto (con provvedimento meramente ricognitivo) della predet- ta sospensione, di ufficio o suistanza di parte ai sensi dell’art.486 c.p.c., senza necessità di una opposizione all’esecuzione, mentre, dall’altro lato,consente alle parti (e le onera di tanto, al tempo stesso) di contestare la validità degli eventuali atti Ric. n. 22164/2020 –Sez. 3 – A d. 1° dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 9 di 12 esecutivi posti in essere dopo il provvedimento di sospensione di cui all’art. 649 c.p.c., con lo strumento dell’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c. (cfr. Cass., Sez. 3, Sen- tenza n. 261 del 12/01/1999 , Rv. 522227 – 01 ; Sez. 1, Sen- tenza n. 16158 del 22/12/2000, Rv. 542884 – 01 ; Sez. 3 , Sentenza n. 11378del 31/07/2002 , Rv. 556476 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 8217 del 29/04/2004 , Rv. 572449 – 01 ; cfr., in particolare, Sez. 3, Sentenza n. 709 del 16/01/2006 , Rv. 590564 – 01 , così massimata: « la sospensione dell’esecutorietà del decreto ingiuntivo, disposta dal giudice dell’opposizione, determina la sospensione della esecuzione forzata promossa in base a quel titolo, concretando l’ipotesi di sospensione della esecuzione ordinata dal giudice davanti al quale è impugnato il titolo esecutivo di cui all’art. 623 c.p.c., ed impedisce, quindi, che atti esecutivi anteriormentecompiu- ti, dei quali resta impregiudicata la validità ed efficacia, pos- sano essere assunti a presupposto di altri atti, in vista della prosecuzione del processo di esecuzione; tale effetto del prov- vedimento di sospensione può essere rappresentato al giudice della esecuzione nelle forme previste dall’art. 486 c.p.c. e senza necessità di opposizione alla esecuzione da parte del debitore, il quale ha peraltro la facoltà di contestare la validità degli atti di esecuzione compiuti dopo, e nonostante, la so- spensione del processo esecutivo con il rimedio della opposi- zione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., tendente ad una pronuncia che rimuova l’atto in ragione del tempo in cui è sta- to adottato»; conf.: Sez. 3 , Ordinanza n. 20925 del 01/08/2008, Rv. 604622 – 01; nel medesimo senso, con ri- guardo alla sospensione dell’esecutività della sentenza di pri- mo grado ai sensi dell’art. 283 c.p.c.: Sez. 3, Sentenza n. 14048 del 04/06/2013 , Rv. 626698 – 01 ; con riguardo alla sospensione dell’esecutività del titolo disposta ai sensi dell’art. Ric. n. 22164/2020 –Sez. 3 – A d. 1° dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 10 di 12 615, comma 1, c.p.c., cfr. altresì: Sez. 3, Sentenza n. 26285 del 17/10/2019, Rv. 655494 –02). D’altra parte, con specifico riguardo alla vicenda per cui è causa, le argomentazioni contenute nelle difese delle parti controricorrenti non offrono motivi tali da indurre a rimedita- re, allo stato, tali principi di diritto. 3.2Nella specie, i debitori hanno contestato la validità di una serie atti di esecuzione posti in essere dopo l’avvenuta so- spensione, ai sensi dell’art. 649 c.p.c., della provvisoria ese- cutività del decreto ingiuntivo sulla base del quale era stato notificato l’atto di pignoramento: in particolare (mentre le contestazioni relative alla trascrizione del pignoramento ed all’iscrizione a ruolo della procedura esecutiva, come già visto, sono state qualificate in termini di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c.), sonostate qualificat e dal tribuna- le in termini di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art.617 c.p.c. le contestazioni della legittimità degli interventi dei creditori successivi alla predetta sospensione, dell’istanza di vendita avanzata da uno di essi, in possesso di titolo esecuti- vo, nonché della fissazione, da parte del giudice dell’esecuzione, dell’udienza per l’autorizzazione della vendita, ai sensi dell’art. 569 c.p.c., con contestuale conferimento dell’incarico all’esperto per la stima dei beni pignorati. I motivi di opposizione così individuati e qualificati sono stati ritenuti tutti infondati dal giudice di primo e unico grado sull’assorbente assunto di diritto – manifestamente in contra- sto con i principi appena esposti –secondo il quale la sospen- sione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo di- sposta ai sensi dell’art. 649 c.p.c. dal giudice dell’opposizione al decreto stesso non determinerebbe affatto l’ipotesi della so- spensione dell’esecuzione disposta dal giudice dinanzi al quale è impugnato il titolo esecutivodi cui all’art. 623 c.p.c. (cd. so- spensione “esterna” del processo esecutivo), almeno fino Ric. n. 22164/2020 –Sez. 3 – A d. 1° dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 11 di 12 all’emissione di un conforme provvedimento di sospensione da parte del giudice dell’esecuzione e, di conseguenza, non de- terminerebbe affatto l’invalidità degli atti esecutivi compiuti dopo la suddetta sospensione esterna denunciabile con lo strumento dell’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c., restando quindi validi non solo gli atti anteriori alla so- spensione ma anche quelli successivi alla stessa (almeno fino al provvedimento di sospensione del giudice dell’esecuzione, nella specie mai intervenuto). 3.3È opportuno altresì osservare che, sulla base di tale as- sorbente,ma erronea, ratio decidendi , il tribunale non ha pro- ceduto all’esame delle ulteriori questioni di diritto poste dai debitori con la loro opposizione agli atti esecutivi e, in partico- lare, di quelle relative: a) alla legittimità o meno dell’intervento di altri creditori (titolati o meno) dopo la so- spensione esterna del processo esecutivo ai sensi dell’art. 623 c.p.c., determinatasiin ragione della sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo esecutivo fatto valere dall’unico creditore; b) alla legittimità degli atti di impulso della procedura esecuti- va posti in essere dai creditori titolati eventualmente interve- nuti dopo la sospensione esterna del processo esecutivo ai sensi dell’art. 623 c.p.c., determinatasi in ragione della so- spensione dell’efficacia esecutiva del titolo esecutivo fatto va- lere dall’unico creditore pignorante. Le indicate questioni, che implicano anche la necessaria indi- viduazionedella sorte di siffatti interventi, in caso di definitiva caducazione del titolo esecutivo del creditore pignorante(pro- blematica che deve necessariamente tenere conto dei principi in proposito affermati da questa Corte e, in particolare, da Cass., Sez. U, Sentenza n. 61 del 07/01/2014 , Rv. 628704 - 01), dovrannopertanto essere eventualmente prese in esame in sede di rinvio (sussistendone i presupposti e con salvezza dell’esame di eventuali altre questioni pregiudiziali, ivi incluse Ric. n. 22164/2020 –Sez. 3 – A d. 1° dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 12 di 12 quelle poste dalle società controricorrenti nella presente sede, che restano in definitiva anch’esse assorbite), previa cassa- zione della decisione impugnata. 4.Con il settimo motivo si denunzia « omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio». La censura ha ad oggetto l’omessa considerazione, da parte del tribunale, del momento in cui era avvenuto l’intervento della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., ai fini della statuizione sulla sussistenza del suo potere di dare impulso alla procedura ese- cutiva. Il motivo, avendo ad oggetto le questioni che, come già chia- rito nell’esame dei precedenti motivi, non sono state esamina- te dal tribunale nella sentenza impugnata (e dovranno even- tualmente esserlo in sede di rinvio),resta conseguentemente assorbito. 5.Sono dichiarati inammissibili i primi due motivi del ricorso, sono accolti i motivi dal terzo al sesto, assorbito il settimo. La sentenza impugnata è cassata in relazioneai motivi accolti, con rinvio al Tribunale di Macerata , in persona di diverso ma- gistrato,anche per le spese del giudizio di legittimità. Per questi motivi La Corte: - dich
Sentenza Cassazione n. 37558/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris