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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 30913/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Ministero della Giustizia nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di L'Aquila del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'accoglimento del ricorso con annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 28 luglio 2021 il Magistrato di sorveglianza di L'Aquila, decidendo sulla istanza di [OSCURATO:PERSONA] presso la casa circondariale di L'Aquila in regime ex art .41-bis 0.P., ha ordinato - ai sensi dell'art. 35-bis Ord. pen. - l'ottemperanza della propria precedente ordinanza n.2019/1305 emessa in data 4 luglio 2019 con la quale era stato disposto che l'Amministrazione penitenziaria assicurasse alla Pagano un colloquio visivo con il figlio [OSCURATO:PERSONA], detenuto nella casa circondariale di Viterbo, nel più breve tempo possibile ed ha nominato commissario ad acta il Provveditore regionale territorialnnente competente con facoltà di delega.

2. Il Ministero della Giustizia, per mezzo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di L'Aquila, propone ricorso per cassazione avverso la citata ordinanza, chiedendone l'annullamento.

2.1. In particolare il ricorrente lamenta la violazione dell'art.41-bis, comma 2 quater, O.P. e - pur dando atto che l'ordinanza di merito è nel frattempo divenuta esecutiva(essendo stata confermata dal Tribunale di sorveglianza di L'Aquila con decisione avverso la quale non è stato proposto ricorso per cassazione - osserva che il Magistrato di sorveglianza, nel giudizio di ottemperanza, avrebbe dovuto tenere conto della più recente giurisprudenza di legittimità sulla possibilità di colloqui visivi tra detenuti sottoposti a regime differenziato per il solo fatto di essere congiunti (sentenza Cass. Sez.1, n.29007/2021).

2.2. Secondo il Ministero della Giustizia, quindi, l'ordinanza ex art.35-bis 0.P., sia pure non impugnata, non può resistere in sede di ottemperanza ad una nuova interpretazione del giudice di legittimità che la ponga in contrasto con l'art.41-bis, comma 2-quater, lett. a) e b) della L.354/75. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte osserva che il ricorso è manifestamente infondato e che, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile .

2. Come è noto, infatti, in tema di ordinamento penitenziario, il procedimento di ottemperanza ai sensi dell'art. 35-bis, comma 5, Ord. pen. presuppone la mancata esecuzione, da parte dell'amministrazione penitenziaria, del provvedimento del magistrato di sorveglianza di accoglimento del reclamo giurisdizionale proposto dal detenuto e rappresenta una prosecuzione funzionale del giudizio di cognizione, rispetto al quale non possono trovare ingresso domande aventi carattere di novità né può essere rivalutato il contenuto delle statuizioni emesse.

2.1. Come questa Corte di legittimità ha già avuto modo di affermare, in precedenti arresti (tra cui Sez.

I n. 41839 del 25/2/2016, ric.

Attanasio, non massimata), il giudizio di ottemperanza presuppone «la mancata esecuzione, da parte dell Amministrazione, del provvedimento giurisdizionale non più soggetto ad impugnazione» e dunque si ricollega funzionalmente al giudizio di cognizione, come tendenziale prosecuzione del medesimo (l'oggetto del giudizio di ottemperanza consiste nella verifica dell'effettivo adempimento da parte dell'Amministrazione dell'obbligo di conformarsi al comando impartito dal giudice della cognizione, nell'ambito del quadro procedurale da questi esaminato; così, tra le molte, Cons. di Stato sez.

IV n. 4432 del 31/8/2005).

2.2. Lì dove si verta in procedura di ottemperanza, pertanto, è opportuno ricordare che, come si è già precisato in alcune pronunce di questa Corte: a) legittimato attivo (il testo della disposizione adopera il termine interessato o suo difensore munito di procura speciale) è, di regola, esclusivamente il soggetto nei cui confronti risulta emesso il provvedimento favorevole (di accertamento della posizione giuridica tutelabile), tranne la limitata ipotesi del soggetto 'portatore di una situazione di vantaggio in ordine al provvedimento annullato', purché il giudicato abbia ad oggetto l'annullamento di un provvedimento amministrativo indivisibile che, oltre ad essere caratterizzato da una pluralità di destinatari abbia un contenuto inscindibile, ovvero di un atto collettivo che, parimenti, non può essere ritenuto esistente per taluni o inesistente per altri (in tal senso TAR Milano del 9/10/2015 ; TAR Cagliari del 19/4/2012); b) l'oggetto della domanda non può essere diverso rispetto a quello della «piena esecuzione» della decisione favorevole emessa in sede di cognizione, con tutti i limiti di petitum che da ciò deriva (sul punto, v. già Cass. Sez.

I n. 2310 del 2017, ric.

Attanasio, non massimata), sicché eventuali domande aggiuntive o ulteriori non possono trovare ingresso in tale tipologìa di giudizio e vanno trattate, se del caso, in via separata (come nuove istanze di tutela ai sensi dell'art. 69 co.6 lett. b e 35-bis co.1 Ord. pen.) ; c) la decisione favorevole al reclamante divenuta irrevocabile fa stato tra le parti (ai sensi dell'art. 2909 cod. civ.) anche lì dove risulti, nei contenuti, difforme dal prevalente orientamento giurisprudenziale sul tema trattato ed il Magistrato di sorveglianza, adito ai sensi dell'art. 35-bis co.5 e co.6, è tenuto esclusivamente a constatare il presupposto in fatto rappresentato dalla «mancata esecuzione» del provvedimento, non essendo più sindacabile il contenuto della decisione di cui si chiede l'ottemperanza (in tal senso già Cass. Sez.

I n. 1124 del 2017 ric.

Attanasio, non massimata, Cass. Sez.

I n. 22926 del 2017 ric.

Chiovaro, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 39142 del 13/4/2017, Rv. 270996).Il potere attribuito dal legislatore, al fine di garantire la corretta, tempestiva e piena esecuzione delle decisioni giurisdizionali non più soggette ad impugnazione, vede infatti come essenziale il soddisfacimento concreto del diritto previamente accertato, essendo consentita esclusivamente la verifica di un eventuale 'programma attuativo predisposto dall'amministrazione, sempre che tale programma non comporti una obiettiva diminuzione della effettività della tutela accordata (è altresì prevista, in caso di renitenza dell' amminisl:razione, la nomina di un commissario ad acta).

Il legislatore interno, in effetti, nel quadro del rafforzamento complessivo degli strumenti di tutela dei diritti soggettivi spettanti ai soggetti sottoposti alla esecuzione della pena (successivo alla nota decisione emessa dalla Corte Edu nel caso Torreggiani ed altri) ha pienamente raccolto la sollecitazione contenuta nella decisione emessa dalla Corte Costituzionale n. 279 del 2013, ove si era - tra l'altro - ribadito, in punto di necessaria effettività della tutela, quanto segue : [.. è inoltre necessario che, a garanzia della preminenza dei principi costituzionali ai quali deve conformarsi l'esecuzione della pena, gli interventi dell'amministrazione penitenziaria si trovino inseriti in un contesto di effettiva tutela giurisdizionale.

Vengono in considerazione al riguardo le conclusioni cui è giunta la giurisprudenza di questa Corte in tema di tutela dei diritti del detenuto: per un verso, infatti, alle disposizioni impartite, nel corso del trattamento, dal magistrato di sorveglianza, a norma dell'art. 69, comma 5, dell'ordinamento penitenziario, è stata riconosciuta natura di «prescrizioni od ordini, il cui carattere vincolante per l'amministrazione penitenziaria è intrinseco alle finalità di tutela che la norma stessa persegue» (sent. n. 266 del 2009); per altro verso, si è più di recente affermato che «le decisioni del magistrato di sorveglianza, rese su reclami proposti da detenuti a tutela di propri diritti e secondo la procedura contenziosa di cui all'art. 14 -ter 0.P., devono ricevere concreta applicazione e non possono essere private di effetti pratici da provvedimenti dell'Amministrazione penitenziaria o di altre autorità» (sent. n. 135 del 2013).

Sono perciò superate le incertezze espresse, sia dalla Corte di Strasburgo, sia dai rimettenti, sull'effettività di tali decisioni, e dunque sulla loro capacità di porre fine a condizioni detentive intollerabili; tuttavia, anche per dare compiuta attuazione alle prescrizioni della sentenza Torreggiani, il legislatore, per porre termine a residue ambiguità dell'ordinamento penitenziario, dovrebbe completare il sistema apprestando idonei strumenti esecutivi in modo da rendere certa l'ottemperanza dell'amministrazione alle decisioni della magistratura di sorveglianza .. ].

2.3. Da ciò consegue che, al contrario di quanto sostenuto dal Ministero ricorrente, non può essere rivalutato in questa sede quanto statuito con l'ordinanza oggetto di ottemperanza e ciò nemmeno sulla base di un successivo differente orientamento giurisprudenziale.

3. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; il ricorrente non deve, però, essere condannato al pagamento delle spese processuali e di alcuna somma in favore della Cassa delle ammende trattandosi di parte pubblica (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 3775 de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Ministero della Giustizia nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di L'Aquila del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'accoglimento del ricorso con annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 28 luglio 2021 il Magistrato di sorveglianza di L'Aquila, decidendo sulla istanza di [OSCURATO:PERSONA] presso la casa circondariale di L'Aquila in regime ex art .41-bis 0.P., ha ordinato - ai sensi dell'art. 35-bis Ord. pen. - l'ottemperanza della propria precedente ordinanza n.2019/1305 emessa in data 4 luglio 2019 con la quale era stato disposto che l'Amministrazione penitenziaria assicurasse alla Pagano un colloquio visivo con il figlio [OSCURATO:PERSONA], detenuto nella casa circondariale di Viterbo, nel più breve tempo possibile ed ha nominato commissario ad acta il Provveditore regionale territorialnnente competente con facoltà di delega. 2. Il Ministero della Giustizia, per mezzo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di L'Aquila, propone ricorso per cassazione avverso la citata ordinanza, chiedendone l'annullamento. 2.1. In particolare il ricorrente lamenta la violazione dell'art.41-bis, comma 2 quater, O.P. e - pur dando atto che l'ordinanza di merito è nel frattempo divenuta esecutiva(essendo stata confermata dal Tribunale di sorveglianza di L'Aquila con decisione avverso la quale non è stato proposto ricorso per cassazione - osserva che il Magistrato di sorveglianza, nel giudizio di ottemperanza, avrebbe dovuto tenere conto della più recente giurisprudenza di legittimità sulla possibilità di colloqui visivi tra detenuti sottoposti a regime differenziato per il solo fatto di essere congiunti (sentenza Cass. Sez.1, n.29007/2021). 2.2. Secondo il Ministero della Giustizia, quindi, l'ordinanza ex art.35-bis 0.P., sia pure non impugnata, non può resistere in sede di ottemperanza ad una nuova interpretazione del giudice di legittimità che la ponga in contrasto con l'art.41-bis, comma 2-quater, lett. a) e b) della L.354/75. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte osserva che il ricorso è manifestamente infondato e che, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile . 2. Come è noto, infatti, in tema di ordinamento penitenziario, il procedimento di ottemperanza ai sensi dell'art. 35-bis, comma 5, Ord. pen. presuppone la mancata esecuzione, da parte dell'amministrazione penitenziaria, del provvedimento del magistrato di sorveglianza di accoglimento del reclamo giurisdizionale proposto dal detenuto e rappresenta una prosecuzione funzionale del giudizio di cognizione, rispetto al quale non possono trovare ingresso domande aventi carattere di novità né può essere rivalutato il contenuto delle statuizioni emesse. 2.1. Come questa Corte di legittimità ha già avuto modo di affermare, in precedenti arresti (tra cui Sez. I n. 41839 del 25/2/2016, ric. Attanasio, non massimata), il giudizio di ottemperanza presuppone «la mancata esecuzione, da parte dell Amministrazione, del provvedimento giurisdizionale non più soggetto ad impugnazione» e dunque si ricollega funzionalmente al giudizio di cognizione, come tendenziale prosecuzione del medesimo (l'oggetto del giudizio di ottemperanza consiste nella verifica dell'effettivo adempimento da parte dell'Amministrazione dell'obbligo di conformarsi al comando impartito dal giudice della cognizione, nell'ambito del quadro procedurale da questi esaminato; così, tra le molte, Cons. di Stato sez. IV n. 4432 del 31/8/2005). 2.2. Lì dove si verta in procedura di ottemperanza, pertanto, è opportuno ricordare che, come si è già precisato in alcune pronunce di questa Corte: a) legittimato attivo (il testo della disposizione adopera il termine interessato o suo difensore munito di procura speciale) è, di regola, esclusivamente il soggetto nei cui confronti risulta emesso il provvedimento favorevole (di accertamento della posizione giuridica tutelabile), tranne la limitata ipotesi del soggetto 'portatore di una situazione di vantaggio in ordine al provvedimento annullato', purché il giudicato abbia ad oggetto l'annullamento di un provvedimento amministrativo indivisibile che, oltre ad essere caratterizzato da una pluralità di destinatari abbia un contenuto inscindibile, ovvero di un atto collettivo che, parimenti, non può essere ritenuto esistente per taluni o inesistente per altri (in tal senso TAR Milano del 9/10/2015 ; TAR Cagliari del 19/4/2012); b) l'oggetto della domanda non può essere diverso rispetto a quello della «piena esecuzione» della decisione favorevole emessa in sede di cognizione, con tutti i limiti di petitum che da ciò deriva (sul punto, v. già Cass. Sez. I n. 2310 del 2017, ric. Attanasio, non massimata), sicché eventuali domande aggiuntive o ulteriori non possono trovare ingresso in tale tipologìa di giudizio e vanno trattate, se del caso, in via separata (come nuove istanze di tutela ai sensi dell'art. 69 co.6 lett. b e 35-bis co.1 Ord. pen.) ; c) la decisione favorevole al reclamante divenuta irrevocabile fa stato tra le parti (ai sensi dell'art. 2909 cod. civ.) anche lì dove risulti, nei contenuti, difforme dal prevalente orientamento giurisprudenziale sul tema trattato ed il Magistrato di sorveglianza, adito ai sensi dell'art. 35-bis co.5 e co.6, è tenuto esclusivamente a constatare il presupposto in fatto rappresentato dalla «mancata esecuzione» del provvedimento, non essendo più sindacabile il contenuto della decisione di cui si chiede l'ottemperanza (in tal senso già Cass. Sez. I n. 1124 del 2017 ric. Attanasio, non massimata, Cass. Sez. I n. 22926 del 2017 ric. Chiovaro, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 39142 del 13/4/2017, Rv. 270996).Il potere attribuito dal legislatore, al fine di garantire la corretta, tempestiva e piena esecuzione delle decisioni giurisdizionali non più soggette ad impugnazione, vede infatti come essenziale il soddisfacimento concreto del diritto previamente accertato, essendo consentita esclusivamente la verifica di un eventuale 'programma attuativo predisposto dall'amministrazione, sempre che tale programma non comporti una obiettiva diminuzione della effettività della tutela accordata (è altresì prevista, in caso di renitenza dell' amminisl:razione, la nomina di un commissario ad acta). Il legislatore interno, in effetti, nel quadro del rafforzamento complessivo degli strumenti di tutela dei diritti soggettivi spettanti ai soggetti sottoposti alla esecuzione della pena (successivo alla nota decisione emessa dalla Corte Edu nel caso Torreggiani ed altri) ha pienamente raccolto la sollecitazione contenuta nella decisione emessa dalla Corte Costituzionale n. 279 del 2013, ove si era - tra l'altro - ribadito, in punto di necessaria effettività della tutela, quanto segue : [.. è inoltre necessario che, a garanzia della preminenza dei principi costituzionali ai quali deve conformarsi l'esecuzione della pena, gli interventi dell'amministrazione penitenziaria si trovino inseriti in un contesto di effettiva tutela giurisdizionale. Vengono in considerazione al riguardo le conclusioni cui è giunta la giurisprudenza di questa Corte in tema di tutela dei diritti del detenuto: per un verso, infatti, alle disposizioni impartite, nel corso del trattamento, dal magistrato di sorveglianza, a norma dell'art. 69, comma 5, dell'ordinamento penitenziario, è stata riconosciuta natura di «prescrizioni od ordini, il cui carattere vincolante per l'amministrazione penitenziaria è intrinseco alle finalità di tutela che la norma stessa persegue» (sent. n. 266 del 2009); per altro verso, si è più di recente affermato che «le decisioni del magistrato di sorveglianza, rese su reclami proposti da detenuti a tutela di propri diritti e secondo la procedura contenziosa di cui all'art. 14 -ter 0.P., devono ricevere concreta applicazione e non possono essere private di effetti pratici da provvedimenti dell'Amministrazione penitenziaria o di altre autorità» (sent. n. 135 del 2013). Sono perciò superate le incertezze espresse, sia dalla Corte di Strasburgo, sia dai rimettenti, sull'effettività di tali decisioni, e dunque sulla loro capacità di porre fine a condizioni detentive intollerabili; tuttavia, anche per dare compiuta attuazione alle prescrizioni della sentenza Torreggiani, il legislatore, per porre termine a residue ambiguità dell'ordinamento penitenziario, dovrebbe completare il sistema apprestando idonei strumenti esecutivi in modo da rendere certa l'ottemperanza dell'amministrazione alle decisioni della magistratura di sorveglianza .. ]. 2.3. Da ciò consegue che, al contrario di quanto sostenuto dal Ministero ricorrente, non può essere rivalutato in questa sede quanto statuito con l'ordinanza oggetto di ottemperanza e ciò nemmeno sulla base di un successivo differente orientamento giurisprudenziale. 3. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; il ricorrente non deve, però, essere condannato al pagamento delle spese processuali e di alcuna somma in favore della Cassa delle ammende trattandosi di parte pubblica (Cass. Sez. U, Sentenza n. 3775 de
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