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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 aprile 2021

Cassazione n. 29007/2021

Testo disponibile della fonte

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uente SENTENZA sul ricorso 8591/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, presso lo studio dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] S.A., elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell'avv.to MATTEO 4 GHISALBERTI che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 15857/2018 emessa dal [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/04/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL'UTRI; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso ovvero, in subordine, del relativo rigetto; uditi i difensori delle parti.

R.G.N. 8591/2019 - Udienza del 22/04/2021 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza resa in data 30/7/2018, il Tribunale di Roma ha confermato la decisione con la quale giudice di primo grado, per quel che ancora rileva in questa sede, ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] S.A. (TAP) al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dell'indennità a titolo di compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento CE n. 261/2004 in conseguenza del ritardo con il quale la compagnia aerea aveva provveduto ad eseguire il trasporto dei due attori da Natal a Lisbona, con successiva coincidenza finale per Roma, in occasione della vicenda dedotta in giudizio.

2. A fondamento della decisione assunta, il tribunale ha evidenziato la correttezza della decisione del primo giudice nella parte in cui aveva liquidato, in favore degli attori, l'importo di euro 200,00 ciascuno a titolo di compensazione pecuniaria, non avendo questi ultimi fornito la prova dell'effettiva e concreta entità complessiva del ritardo nell'esecuzione del trasporto, quale condizione essenziale ai fini della determinazione dell'importo della ridetta compensazione dovuta dalla compagnia aerea.

3. Avverso la sentenza d'appello, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione sulla base di due motivi d'impugnazione.

4. [OSCURATO:PERSONA] S.A. resiste con controricorso.

5. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 2697 c.c. nonché dell'art. 19 della Convenzione di Montreal, per avere il tribunale erroneamente ascritto, gli oneri processuali dei passeggeri, la Udienza del 22 aprile 2021 - R.G. n. 8591/2018 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri dimostrazione del ritardo (e quindi dell'inadempimento) del vettore aereo, in contrasto con tutti i principi in materia di onere della prova e di inadempimento contrattuale specificamente richiamati in ricorso.

2. Con il secondo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 7 del Regolamento CE n. 261/2004, avendo il tribunale omesso di rilevare l'erronea determinazione, da parte del primo giudice, dell'importo dovuto ai passeggeri in caso di ritardo superiore alle sette ore, in conformità alle previsioni del regolamento richiamato.

3. Entrambi i motivi - congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione - sono inammissibili.

4. Osserva, al riguardo, il Collegio come il ricorrente abbia prospettato i vizi in esame senza cogliere in modo specifico la ratio individuata dal giudice a quo a sostegno della decisione assunta.

5. Sul punto, varrà richiamare il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, il motivo d'impugnazione è rappresentato dall'enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d'impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, siccome per denunciare un errore occorre identificarlo (e, quindi, fornirne la rappresentazione), l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito, considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo.

In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi Udienza del 22 aprile 2021 - R.G. n. 8591/2018 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri nella proposizione di un 'non motivo', è espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'art. 366 n. 4 cod. proc. Civ. (Sez. 3, Sentenza n. 359 del 11/01/2005, Rv. 579564 - 01).

6. Nel caso di specie, il tribunale, lungi dall'imporre ai creditori della prestazione di trasporto la dimostrazione dell'inadempimento del vettore (sulla base della paventata illegittima inversione degli oneri della prova in materia di inadempimento contrattuale), si è correttamente limitato a rilevare la mancata dimostrazione, da parte dei creditori, della specifica entità del ritardo del vettore nell'esecuzione della complessiva prestazione di trasporto quale parametro di commisurazione dell'entità del credito maturato nei confronti del vettore aereo, in conformità al principio che impone, al titolare di un diritto, l'onere di fornire la prova degli elementi costitutivi del diritto vantato (nonché al pari di quanto accade, in tema di danni da inadempimento contrattuale, allorché si sottolinea l'incombenza, a carico del creditore, di fornire la prova del danno subito).

7. Conseguentemente, del tutto correttamente il tribunale ha sottolineato come, in assenza di alcuna prova certa in ordine all'entità effettiva del ritardo complessivo nell'esecuzione della prestazione rimessa alla responsabilità del vettore, sia del tutto mancata anche la possibilità di commisurare l'importo della compensazione invocata dagli odierni ricorrenti secondo la misura dagli stessi rivendicata.

8. Ciò posto, le odierne censure dei ricorrenti, nel riproporre la questione dell'onere della prova in ordine all'inadempimento del vettore (oltre alla denunciata erroneità, da parte del tribunale, nella determinazione della misura della compensazione pecuniaria pretesa), dimostrano di non essersi punto confrontate con la decisione impugnata, con la conseguente inammissibilità delle censure in esame per le specifiche ragioni in precedenza indicate.0 T'Ali-ttík tQA9 t; \A UntimAA t.A.") V \ V3-4 CM/t 'lAjt 9-1.1,-(1-'0 nt AL1/4-1 LA& t'->hVt k(;4'(<2'6 lAlt‘Z.

" "n'AZ 'A )•-k Clt.>1 Udienza del 22 aprile 2021 - R.G. n. 8591/2018 - rei, cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri

9. Sulla base di tali premesse, dev'essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna dei ricorrenti al rimborso, in favore della società controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre all'attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell'art. 1-bis, dello stesso articolo

13. P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi euro 400,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell'art. 1-bis, dello stesso articolo

13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 22 aprile 2021.

Il Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA]Utri s- Il idente Raff s a Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente SENTENZA sul ricorso 8591/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, presso lo studio dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] S.A., elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell'avv.to MATTEO 4 GHISALBERTI che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 15857/2018 emessa dal [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/04/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL'UTRI; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso ovvero, in subordine, del relativo rigetto; uditi i difensori delle parti. R.G.N. 8591/2019 - Udienza del 22/04/2021 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza resa in data 30/7/2018, il Tribunale di Roma ha confermato la decisione con la quale giudice di primo grado, per quel che ancora rileva in questa sede, ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] S.A. (TAP) al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dell'indennità a titolo di compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento CE n. 261/2004 in conseguenza del ritardo con il quale la compagnia aerea aveva provveduto ad eseguire il trasporto dei due attori da Natal a Lisbona, con successiva coincidenza finale per Roma, in occasione della vicenda dedotta in giudizio. 2. A fondamento della decisione assunta, il tribunale ha evidenziato la correttezza della decisione del primo giudice nella parte in cui aveva liquidato, in favore degli attori, l'importo di euro 200,00 ciascuno a titolo di compensazione pecuniaria, non avendo questi ultimi fornito la prova dell'effettiva e concreta entità complessiva del ritardo nell'esecuzione del trasporto, quale condizione essenziale ai fini della determinazione dell'importo della ridetta compensazione dovuta dalla compagnia aerea. 3. Avverso la sentenza d'appello, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione sulla base di due motivi d'impugnazione. 4. [OSCURATO:PERSONA] S.A. resiste con controricorso. 5. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 2697 c.c. nonché dell'art. 19 della Convenzione di Montreal, per avere il tribunale erroneamente ascritto, gli oneri processuali dei passeggeri, la Udienza del 22 aprile 2021 - R.G. n. 8591/2018 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri dimostrazione del ritardo (e quindi dell'inadempimento) del vettore aereo, in contrasto con tutti i principi in materia di onere della prova e di inadempimento contrattuale specificamente richiamati in ricorso. 2. Con il secondo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 7 del Regolamento CE n. 261/2004, avendo il tribunale omesso di rilevare l'erronea determinazione, da parte del primo giudice, dell'importo dovuto ai passeggeri in caso di ritardo superiore alle sette ore, in conformità alle previsioni del regolamento richiamato. 3. Entrambi i motivi - congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione - sono inammissibili. 4. Osserva, al riguardo, il Collegio come il ricorrente abbia prospettato i vizi in esame senza cogliere in modo specifico la ratio individuata dal giudice a quo a sostegno della decisione assunta. 5. Sul punto, varrà richiamare il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, il motivo d'impugnazione è rappresentato dall'enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d'impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, siccome per denunciare un errore occorre identificarlo (e, quindi, fornirne la rappresentazione), l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito, considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi Udienza del 22 aprile 2021 - R.G. n. 8591/2018 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri nella proposizione di un 'non motivo', è espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'art. 366 n. 4 cod. proc. Civ. (Sez. 3, Sentenza n. 359 del 11/01/2005, Rv. 579564 - 01). 6. Nel caso di specie, il tribunale, lungi dall'imporre ai creditori della prestazione di trasporto la dimostrazione dell'inadempimento del vettore (sulla base della paventata illegittima inversione degli oneri della prova in materia di inadempimento contrattuale), si è correttamente limitato a rilevare la mancata dimostrazione, da parte dei creditori, della specifica entità del ritardo del vettore nell'esecuzione della complessiva prestazione di trasporto quale parametro di commisurazione dell'entità del credito maturato nei confronti del vettore aereo, in conformità al principio che impone, al titolare di un diritto, l'onere di fornire la prova degli elementi costitutivi del diritto vantato (nonché al pari di quanto accade, in tema di danni da inadempimento contrattuale, allorché si sottolinea l'incombenza, a carico del creditore, di fornire la prova del danno subito). 7. Conseguentemente, del tutto correttamente il tribunale ha sottolineato come, in assenza di alcuna prova certa in ordine all'entità effettiva del ritardo complessivo nell'esecuzione della prestazione rimessa alla responsabilità del vettore, sia del tutto mancata anche la possibilità di commisurare l'importo della compensazione invocata dagli odierni ricorrenti secondo la misura dagli stessi rivendicata. 8. Ciò posto, le odierne censure dei ricorrenti, nel riproporre la questione dell'onere della prova in ordine all'inadempimento del vettore (oltre alla denunciata erroneità, da parte del tribunale, nella determinazione della misura della compensazione pecuniaria pretesa), dimostrano di non essersi punto confrontate con la decisione impugnata, con la conseguente inammissibilità delle censure in esame per le specifiche ragioni in precedenza indicate.0 T'Ali-ttík tQA9 t; \A UntimAA t.A.") V \ V3-4 CM/t 'lAjt 9-1.1,-(1-'0 nt AL1/4-1 LA& t'->hVt k(;4'(<2'6 lAlt‘Z. " "n'AZ 'A )•-k Clt.>1 Udienza del 22 aprile 2021 - R.G. n. 8591/2018 - rei, cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri 9. Sulla base di tali premesse, dev'essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna dei ricorrenti al rimborso, in favore della società controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre all'attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell'art. 1-bis, dello stesso articolo 13. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi euro 400,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell'art. 1-bis, dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 22 aprile 2021. Il Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA]Utri s- Il idente Raff s a Il