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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 09022/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di Sassari, D.A.P. e MINISTERO DELLA GIUSTIZIA nel procedimento a promosso da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di SASSARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha rigettato il reclamo dell'Amministrazione penitenziaria avverso il provvedimento, in data 10 novembre 2021 con cui il Magistrato di sorveglianza ha accolto il reclamo del detenuto [OSCURATO:PERSONA], ristretto presso la Casa circondariale di Sassari in regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen, avverso la N- decisione dell'Amministrazione penitenziaria di negargli il recupero dei colloqui telefonici non eseguiti nel mese di novembre 2020 con la sorella Teresa, detenuta presso l'Istituto penitenziario di L'Aquila e sottoposta al medesimo regime differenziato.

A ragione osserva che il detenuto ha un diritto soggettivo al colloquio visivo con i congiunti e, qualora sottoposto al regime previsto dall'art. 41-bis Ord. pen., alla telefonata mensile sostitutiva e che tale diritto, come precisato dalla Corte di cassazione nella sentenza n.. 7453 del 2015, è garantito anche se il congiunto si trova anche lui sottoposto allo stesso regime differenziato senza ulteriori valutazioni discrezionali da parte dell'autorità amministrativa e senza previa necessità del parere obbligatorio della DDA, la cui previsione da parte delle circolari del DAP appare eccentrica rispetto alle finalità del trattamento penitenziario.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il Ministero della giustizia, che ha articolato più motivi.

2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 41-bis, comma 2-quater lett. b), Ord. pen.

Lamenta che il Tribunale di sorveglianza di Sassari non abbia considerato il parere della competente Direzione distrettuale antimafia sul semplice assunto della sua supposta superfluità ed eccentricità, senza neppure valutare nel merito il contenuto.

Non è stato nemmeno preso in esame l'orientamento interpretativo espresso dalla prima sezione della Corte di cassazione nella sentenza n. 29007 del 2021.

In tale pronuncia si è ritenuto incompatibile con il regime differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen. il diritto del detenuto che si trovi soggetto a tale regime al colloquio con familiari che siano al pari detenuti e sottoposti al regime differenziato del menzionato art. 41-bis.

2.2. Con il secondo motivo deduce vizio di violazione di legge in relazione in relazione all'art. 41-bis, comma 2-quater lett. b) Ord. pen. e alla circolare DAP del 2 ottobre 2017 nonché vizio di motivazione.

L'ordinanza impugnata ha erroneamente ritenuto eccentrica la previsione di un parere qualificato all'autorità giudiziaria.

Al contrario, essa in piena sintonia con la ratio dell'istituto che è quella di evitare contatti tra il detenuto e l'organizzazione di riferimento durante la restrizione carceraria, consente di acquisire informazioni utili ad orientare la scelta amministrativa, specie nell'ipotesi in cui l'esigenza di sicurezza da fronteggiare è massima per essere entrambi i soggetti interessati ai colloqui sottoposti al regime differenziato.

2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al profilo dell'obbligo di registrazione delle conversazioni telefoniche ritenuto erroneamente idoneo a neutralizzare i pericoli connessi allo svolgimento del colloquio, ben potendo i detenuti elidere il controllo utilizzando locuzioni criptiche o convenzionali. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

1. E' corretta la premessa da cui muovo il provvedimento impugnato.

Non vi è dubbio che l'esercizio del diritto al mantenimento dei rapporti familiari non è impedito dallo stato di detenzione del familiare e, in specie, dalla sottoposizione dello stesso al regime differenziato, come è nel caso in esame.

La giurisprudenza di legittimità ha già dà tempo precisato che "la sottoposizione al regime carcerario differenziato di un detenuto non esclude, in via di principio, che lo stesso possa essere autorizzato ad avere colloqui visivi con altro detenuto sottoposto al regime dell'art. 41-bis Ord. pen. legato a questo da rapporti genitoriali o familiari, mediante forme di comunicazione controllabili a distanza (come la videoconferenza), tali da consentire la coltivazione della relazione parentale e, allo stesso tempo, da impedire il compimento di comportamenti fra presenti, idonei a generare pericolo per la sicurezza interna dell'istituto o per quella pubblica - Sez. 1, n. 7654 del 12/12/2014, dep. 2015, Trigila, Rv. 262417).

Non vi è alcuna ragione per discostarsi da questo orientamento che rappresenta un punto di equilibrio tra esigenze di sicurezza e rispetto di diritti costituzionalmente e convenzionalmente protetti.

Non può, quindi, essere accolta l'opposta soluzione, pur prospettata nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui non trova applicazione, per il caso in cui il familiare sia detenuto sottoposto al regime differenziato, il principio "secondo cui il detenuto ai sensi dell'art. 41-bis Ord. pen., può essere, in generale, autorizzato ad avere colloqui visivi con i familiari - in situazioni di impossibilità o, comunque, di gravissima difficoltà ad effettuare i colloqui in presenza - mediante forme di comunicazione audiovisiva controllabili a distanza, secondo modalità esecutive idonee ad assicurare il rispetto- delle restrizioni che derivano dall'art. 41-bis L. 26 luglio 1975, n. 354 (cfr. Sez. 1, n. 29007 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], G., non massimata).

2. E' invece erronea l'affermazione che l'esercizio del diritto al colloquio con i familiari anche se detenuti e sottoposti allo stesso regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen. non è soggetta alcuna limitazione anche a costo di "svilire" le esigenze di sicurezza che stanno a fondamento del regime detentivo differenziato (in questo senso si è espressa la recente pronuncia n. 31634 emessa da questa Sezione il 24 giugno 2022 in un procedimento sempre nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]).

Una volta stabilito il principio generale in forza del quale il colloquio tra detenuti sottoposti a regime detentivo differenziato è astrattamente ammissibile è sempre necessario contemperare tale diritto con il soddisfacimento in concreto delle esigenze di sicurezza correlate all'applicazione del regime differenziato.

Dunque, la decisione in merito alla concessione di tale beneficio penitenziario non può prescindere da una attenta considerazione di tutti gli elementi rilevanti.

In quest'ottica assume rilievo, come evidenziato dai ricorrenti, la disposizione di cui all'art. 16.1. della circolare del D.A.P. del 2 ottobre 2017, n. 3676/6126 per la parte in cui prescrive, con riguardo ai detenuti sottoposti al regime differenziato, "che eventuali richieste di colloqui telefonici con altri familiari ristretti in regime di 41-bis e non saranno generalmente accolte, salvo che dal parere non vincolante, richiesto alla competente DDA, emergano concreti e rilevanti elementi che ne sconsiglino l'effettuazione".

La prescrizione, come precisato dalla già citata sentenza di questa Corte n. 31634 del 2022 "giova ad un esame quanto più completo possibile della vicenda in cui si colloca l'esercizio del diritto al colloquio che, in ragione della particolare situazione del soggetto con cui effettuarlo, deve misurarsi con le contrapposte esigenze di sicurezza".

Deve, pertanto, ritenersi la magistratura di sorveglianza, in sede di ammissione al colloquio telefonico di cui all'art. 41-bis, comma 2-quater lett. b), Ord. pen. tra detenuti in regime differenziato legati dai rapporti genitoriali o familiari, nel prendere me esame tutti gli elementi che concorrono a verificare, di volta in volta, l'eventuale sussistenza di elementi impeditivi all'esercizio del diritto al beneficio, debba apprezzare anche il contenuto informativo del parere non vincolante della Direzione distrettuale antimafia competente, secondo quanto previsto dalla ricordata circolare del D.A.P. del 2 ottobre 2017.

3. L'ordinanza impugnata, che non si è attenuta agli indicati principi, deve pertanto essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Sassari.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di Sassari, D.A.P. e MINISTERO DELLA GIUSTIZIA nel procedimento a promosso da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha rigettato il reclamo dell'Amministrazione penitenziaria avverso il provvedimento, in data 10 novembre 2021 con cui il Magistrato di sorveglianza ha accolto il reclamo del detenuto [OSCURATO:PERSONA], ristretto presso la Casa circondariale di Sassari in regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen, avverso la N- decisione dell'Amministrazione penitenziaria di negargli il recupero dei colloqui telefonici non eseguiti nel mese di novembre 2020 con la sorella Teresa, detenuta presso l'Istituto penitenziario di L'Aquila e sottoposta al medesimo regime differenziato. A ragione osserva che il detenuto ha un diritto soggettivo al colloquio visivo con i congiunti e, qualora sottoposto al regime previsto dall'art. 41-bis Ord. pen., alla telefonata mensile sostitutiva e che tale diritto, come precisato dalla Corte di cassazione nella sentenza n.. 7453 del 2015, è garantito anche se il congiunto si trova anche lui sottoposto allo stesso regime differenziato senza ulteriori valutazioni discrezionali da parte dell'autorità amministrativa e senza previa necessità del parere obbligatorio della DDA, la cui previsione da parte delle circolari del DAP appare eccentrica rispetto alle finalità del trattamento penitenziario. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il Ministero della giustizia, che ha articolato più motivi. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 41-bis, comma 2-quater lett. b), Ord. pen. Lamenta che il Tribunale di sorveglianza di Sassari non abbia considerato il parere della competente Direzione distrettuale antimafia sul semplice assunto della sua supposta superfluità ed eccentricità, senza neppure valutare nel merito il contenuto. Non è stato nemmeno preso in esame l'orientamento interpretativo espresso dalla prima sezione della Corte di cassazione nella sentenza n. 29007 del 2021. In tale pronuncia si è ritenuto incompatibile con il regime differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen. il diritto del detenuto che si trovi soggetto a tale regime al colloquio con familiari che siano al pari detenuti e sottoposti al regime differenziato del menzionato art. 41-bis. 2.2. Con il secondo motivo deduce vizio di violazione di legge in relazione in relazione all'art. 41-bis, comma 2-quater lett. b) Ord. pen. e alla circolare DAP del 2 ottobre 2017 nonché vizio di motivazione. L'ordinanza impugnata ha erroneamente ritenuto eccentrica la previsione di un parere qualificato all'autorità giudiziaria. Al contrario, essa in piena sintonia con la ratio dell'istituto che è quella di evitare contatti tra il detenuto e l'organizzazione di riferimento durante la restrizione carceraria, consente di acquisire informazioni utili ad orientare la scelta amministrativa, specie nell'ipotesi in cui l'esigenza di sicurezza da fronteggiare è massima per essere entrambi i soggetti interessati ai colloqui sottoposti al regime differenziato. 2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al profilo dell'obbligo di registrazione delle conversazioni telefoniche ritenuto erroneamente idoneo a neutralizzare i pericoli connessi allo svolgimento del colloquio, ben potendo i detenuti elidere il controllo utilizzando locuzioni criptiche o convenzionali. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. E' corretta la premessa da cui muovo il provvedimento impugnato. Non vi è dubbio che l'esercizio del diritto al mantenimento dei rapporti familiari non è impedito dallo stato di detenzione del familiare e, in specie, dalla sottoposizione dello stesso al regime differenziato, come è nel caso in esame. La giurisprudenza di legittimità ha già dà tempo precisato che "la sottoposizione al regime carcerario differenziato di un detenuto non esclude, in via di principio, che lo stesso possa essere autorizzato ad avere colloqui visivi con altro detenuto sottoposto al regime dell'art. 41-bis Ord. pen. legato a questo da rapporti genitoriali o familiari, mediante forme di comunicazione controllabili a distanza (come la videoconferenza), tali da consentire la coltivazione della relazione parentale e, allo stesso tempo, da impedire il compimento di comportamenti fra presenti, idonei a generare pericolo per la sicurezza interna dell'istituto o per quella pubblica - Sez. 1, n. 7654 del 12/12/2014, dep. 2015, Trigila, Rv. 262417). Non vi è alcuna ragione per discostarsi da questo orientamento che rappresenta un punto di equilibrio tra esigenze di sicurezza e rispetto di diritti costituzionalmente e convenzionalmente protetti. Non può, quindi, essere accolta l'opposta soluzione, pur prospettata nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui non trova applicazione, per il caso in cui il familiare sia detenuto sottoposto al regime differenziato, il principio "secondo cui il detenuto ai sensi dell'art. 41-bis Ord. pen., può essere, in generale, autorizzato ad avere colloqui visivi con i familiari - in situazioni di impossibilità o, comunque, di gravissima difficoltà ad effettuare i colloqui in presenza - mediante forme di comunicazione audiovisiva controllabili a distanza, secondo modalità esecutive idonee ad assicurare il rispetto- delle restrizioni che derivano dall'art. 41-bis L. 26 luglio 1975, n. 354 (cfr. Sez. 1, n. 29007 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], G., non massimata). 2. E' invece erronea l'affermazione che l'esercizio del diritto al colloquio con i familiari anche se detenuti e sottoposti allo stesso regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen. non è soggetta alcuna limitazione anche a costo di "svilire" le esigenze di sicurezza che stanno a fondamento del regime detentivo differenziato (in questo senso si è espressa la recente pronuncia n. 31634 emessa da questa Sezione il 24 giugno 2022 in un procedimento sempre nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]). Una volta stabilito il principio generale in forza del quale il colloquio tra detenuti sottoposti a regime detentivo differenziato è astrattamente ammissibile è sempre necessario contemperare tale diritto con il soddisfacimento in concreto delle esigenze di sicurezza correlate all'applicazione del regime differenziato. Dunque, la decisione in merito alla concessione di tale beneficio penitenziario non può prescindere da una attenta considerazione di tutti gli elementi rilevanti. In quest'ottica assume rilievo, come evidenziato dai ricorrenti, la disposizione di cui all'art. 16.1. della circolare del D.A.P. del 2 ottobre 2017, n. 3676/6126 per la parte in cui prescrive, con riguardo ai detenuti sottoposti al regime differenziato, "che eventuali richieste di colloqui telefonici con altri familiari ristretti in regime di 41-bis e non saranno generalmente accolte, salvo che dal parere non vincolante, richiesto alla competente DDA, emergano concreti e rilevanti elementi che ne sconsiglino l'effettuazione". La prescrizione, come precisato dalla già citata sentenza di questa Corte n. 31634 del 2022 "giova ad un esame quanto più completo possibile della vicenda in cui si colloca l'esercizio del diritto al colloquio che, in ragione della particolare situazione del soggetto con cui effettuarlo, deve misurarsi con le contrapposte esigenze di sicurezza". Deve, pertanto, ritenersi la magistratura di sorveglianza, in sede di ammissione al colloquio telefonico di cui all'art. 41-bis, comma 2-quater lett. b), Ord. pen. tra detenuti in regime differenziato legati dai rapporti genitoriali o familiari, nel prendere me esame tutti gli elementi che concorrono a verificare, di volta in volta, l'eventuale sussistenza di elementi impeditivi all'esercizio del diritto al beneficio, debba apprezzare anche il contenuto informativo del parere non vincolante della Direzione distrettuale antimafia competente, secondo quanto previsto dalla ricordata circolare del D.A.P. del 2 ottobre 2017. 3. L'ordinanza impugnata, che non si è attenuta agli indicati principi, deve pertanto essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Sassari. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per