CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 49279/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: le.wWitep t•[OSCURATO:PERSONA](P. ci [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo il Tribunale di sorveglianza di Torino - in accoglimento del reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], ristretto in regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen, avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Cuneo, in data 6 dicembre 2022, - ha ordinato all'Amministrazione penitenziaria di consentire al detenuto periodici colloqui visivi con il padre [OSCURATO:PERSONA], sottoposto anch'egli al medesimo regime differenziato. A ragione il Tribunale osserva che il detenuto sottoposto al regime previsto dall'art. 41-bis Ord. pen. ha un diritto soggettivo al colloquio visivo con i congiunti e che tale diritto è garantito dalla normativa di rango primario, anche se il congiunto si trova sottoposto allo stesso regime differenziato, senza necessità di ulteriori valutazioni discrezionali da parte dell'autorità amministrativa e senza previa acquisizione del parere obbligatorio della Direzione distrettuale antimafia. Anzi, la previsione da parte delle circolari del DAP di tale incombente appare eccentrica rispetto alle finalità del trattamento penitenziario. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il Ministero della giustizia, che ha articolato più motivi. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 69, comma 6, lett. b), 1, 35-bis e 41-bis, lett. a) e b), Ord. pen. Lamenta che il Tribunale di sorveglianza abbia ingiustificatamente disatteso l'orientamento interpretativo espresso dalla prima sezione della Corte di cassazione nella sentenza n. 29007 del 2021. In tale pronuncia si è ritenuto incompatibile con il regime differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen. il diritto del detenuto che si trovi soggetto a tale regime al colloquio con familiari che siano al pari detenuti e sottoposti al medesimo regime penitenziario. L'interpretazione accolta dall'ordinanza impugnata illegittimamente preclude ogni possibilità per l'Amministrazione di svolgere attività istruttoria attraverso l'acquisizione dei pareri della competente Direzione distrettuale antimafia, definiti inutili ed irrilevanti a fronte del diritto soggettivo del detenuto, nonostante i colloqui tra soggetti sottoposti a regime differenziato costituiscano una importante deroga all'impianto normativo che disciplina il regime differenziato, la cui finalità ultima è quella di evitare i contatti tra i sodali della medesima organizzazione durante la detenzione. L'ordinanza impugnata ha arbitrariamente esteso i principi affermati dalla sentenza della Corte di cassazione n. 7654 del 2015 con riferimento ad un caso concreto ed eccezionale, in cui, peraltro, solo uno dei detenuti era sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen. Erroneamente il parere della competente Direzione distrettuale antimafia è stato considerato, senza neppure valutare nel merito il contenuto, superfluo ed eccentrico rispetto al percorso trattamentale. Al contrario, le informazioni contenute in tale parere, di natura non vincolante, contribuiscono ad arricchire il patrimonio cognitivo dell'Amministrazione, consentendole di formulare una valutazione comparativa più adeguata agli interessi in gioco: diritto del detenuto a mantenere e coltivare le relazioni familiari, da una parte, ed esigenze di sicurezza intra ed extra muraria, dall'altra, queste ultime particolarmente pregnanti laddove il colloquio avvenga tra soggetti appartenenti alla medesima organizzazione criminosa.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. É corretta la premessa da cui muove il provvedimento impugnato. Non vi è dubbio che l'esercizio del diritto al mantenimento dei rapporti familiari non è impedito dallo stato di detenzione del congiunto con il quale deve essere effettuato il colloquio e, in specie, dalla sottoposizione di quest'ultimo al regime differenziato, come è nel caso in esame. La giurisprudenza di legittimità ha già dà tempo precisato che "la sottoposizione al regime carcerario differenziato di un detenuto non esclude, in via di principio, che lo stesso possa essere autorizzato ad avere colloqui visivi con altro detenuto sottoposto al regime dell'art. 41-bis Ord. pen. legato a questo da rapporti genitoriali o familiari, mediante forme di comunicazione controllabili a distanza (come la videoconferenza), tali da consentire la coltivazione della relazione parentale e, allo stesso tempo, da impedire il compimento di comportamenti fra presenti, idonei a generare pericolo per la sicurezza interna dell'istituto o per quella pubblica (Sez. 1, n. 7654 del 12/12/2014, dep. 2015, Trigila, Rv. 262417). Non vi è alcuna ragione per discostarsi da questo orientamento che rappresenta un punto di equilibrio tra esigenze di sicurezza e rispetto di diritti costituzionalmente e convenzionalmente protetti. Non può, quindi, essere accolta l'opposta soluzione, pur prospettata da altro orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui non trova applicazione, per il caso in cui il familiare sia detenuto sottoposto al regime differenziato, il principio "secondo cui il detenuto ai sensi dell'art. 41-bis Ord. pen., può essere, in generale, autorizzato ad avere colloqui visivi con i familiari - in situazioni di impossibilità o, comunque, di gravissima difficoltà ad effettuare i colloqui in presenza - mediante forme di comunicazione audiovisiva controllabili a distanza, secondo modalità esecutive idonee ad assicurare il rispetto- delle restrizioni che derivano dall'art. 41-bis L. 26 luglio 1975, n. 354 (cfr. Sez. 1, n. 29007 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], G., non massimata). 2. È, invece, erronea l'affermazione che l'esercizio del diritto al colloquio con i familiari anche se detenuti e sottoposti allo stesso regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen. non è soggetta alcuna limitazione anche a costo di "svilire" le esigenze di sicurezza che stanno a fondamento del regime detentivo differenziato (in questo senso si è espressa la recente pronuncia n. 31634 emessa da questa Sezione il 24 giugno 2022). Una volta stabilito il principio generale in forza del quale il colloquio tra detenuti sottoposti a regime detentivo differenziato è astrattamente ammissibile, è sempre necessario contemperare tale diritto con il soddisfacimento in concreto delle esigenze di sicurezza correlate all'applicazione di tale peculiare trattamento penitenziario. Dunque, la decisione in merito alla concessione del beneficio richiesto dal detenuto non può prescindere da una attenta considerazione di tutti gli elementi rilevanti. In quest'ottica assume rilievo, la disposizione di cui all'art. 16.1. della circolare del D.A.P. del 2 ottobre 2017, n. 3676/6126 per la parte in cui prescrive, con riguardo ai detenuti sottoposti al regime differenziato, "che eventuali richieste di colloqui telefonici con altri familiari ristretti in regime di 41-bis non saranno generalmente accolte, salvo che dal parere non vincolante, richiesto alla competente DDA, emergano concreti e rilevanti elementi che ne sconsiglino l'effettuazione". La prescrizione, come precisato dalla già citata sentenza di questa Corte n. 31634 del 2022 "giova ad un esame quanto più completo possibile della vicenda in cui si colloca l'esercizio del diritto al colloquio, che, in ragione della particolare situazione del soggetto con cui effettuarlo, deve misurarsi con le contrapposte esigenze di sicurezza". Deve, pertanto, ritenersi che la magistratura di sorveglianza, in sede di ammissione al colloquio telefonico di cui all'art. 41-bis, comma 2-quater lett. b), Ord. pen. tra detenuti in regime differenziato legati da rapporti genitoriali o familiari, nel prendere in esame tutti gli elementi che concorrono a verificare, di volta in volta, l'eventuale sussistenza di elementi impeditivi all'esercizio del diritto al beneficio, debba apprezzare anche il contenuto informativo del parere non vincolante della Direzione distrettuale antimafia competente, secondo quanto previsto dalla ricordata circolare del D.A.P. del 2 ottobre 2017. 3. L'ordinanza impugnata, che non si è attenuta agli indicati principi, deve pertanto essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Torino. P.Q.M. N\ Annulla la ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di C.) r,....12-,\ -" • 2, r, ... 0.5, c ,, • __. r -sorveglianza di Torino. e o' .. t , c ; . . -. ,..• 1-2, , .....,. .- -.4 '.- N : - O Così deciso, in Roma i