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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 34540/2022

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eliberato di pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7489/2019 del ruolo generale, proposto [OSCURATO:SOCIETA].([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in Torino, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 74, in persona dell’amministratore e legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dagli avv.tiMassimo Bellardi (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 67C30 C722 E) ed [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 70L20 H501 V), con studio in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 8. - RICORRENTE – CONTRO l’A GENZIA DELLE E NTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), presso i cui uffici, ope legis, domicilia in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12. - CONTRORICORRENTE – RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] il C [OSCURATO:PERSONA] T ORINO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede nel Palazzo di Città, in persona della Sindaca pro tempore, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al controricorso, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 68P42 F052 J) dell’[OSCURATO:PERSONA] di Torino e [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 46R05 F257 Y), quest’ultimo con studio in Roma, alla Via G. Antonelli n. 49. - CONTRORICORRENTE – per la cassazione della sentenza n. 1545/3/2018 della Commissione tributaria regionale del Piemonte, depositata il 2 ottobre 2018; LETTE le motivate conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibili il ricorso principale e quello incidentale; UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio non partecipata del 21 settembre 2022 mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2novembre 2020; [OSCURATO:PERSONA] :

1. con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale del Piemonte rigettava l’appello avanzato da [OSCURATO:SOCIETA]. contro la pronuncia n. 1098/2017 della Commissione tributaria provinciale di Torino, la quale, a sua volta, aveva rigettato il ricorso proposto dalla società contro l’avviso di accertamento n. 85133, con il quale il Comune di Torino liquidava la somma di 275.444,22 €, recuperando a tassazione la maggiore ICI non versata per gli anni di imposta 2010 e 2011; 1.1.la Commissione regionale riteneva prive di pregio le eccezioni di inammissibilità di taluni motivi di appello proposti dalla società, mentre, in dichiarata conformità con le valutazioni fornite dal primo Giudice, ribadiva che il decreto ministeriale n. 701/1994 consentiva al contribuente, tramite la procedura docfa, di aggiornare i dati catastali degli immobili, con conseguente attribuzione di nuova rendita, ai sensi dell’art. 3 del citato decreto, ove non contestata dall’Ufficio; 1.2.per tale via, il Giudice dell’appello reputava che la società non potesse negare i dati dalla stessa forniti con la richiesta di accatastamento presentata in data 29 gennaio 2004, non confutati dall’Ufficio e, quindi, da ritenersi confermati, aggiungendo che per la unità immobiliare di cui folio 1466, n. 26, sub. 1, la rendita accertata dall’Agenzia del territorio era divenuta definitiva per mancata impugnazione della stessa; 1.3.la Commissione regionale considerava, infine, non conferenti in relazione agli immobili oggetto di tassazione le eccezioni mosse dalla difesa della società circa il dedotto comportamento concludente osservato dal Comune in altro giudizio ed in relazione ad altre annualità;

2. avverso tale sentenza [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva ricorso per cassazione, notificato all’Agenzia dele Entrate ed al Comune di Torino (ed alla Cancelleria della Commissione regionale del Piemonte), ai sensi dell’art. 149 c.p.c., in data 5/6 marzo 2019, formulando tre motivi d’impugnazione;

3. L’Agenzia delle Entra te resisteva al ricorso, proponendo ricorso incidentale con atto notificato, tramite servizio postale, al solo Comune di Torino l’11/16 aprile 2019;

4. il Comune di Torino notificava controricorso alla ricorrente mediante posta elettronica certificata consegnata l’11 aprile 2019, successivamente depositando, in data 7 settembre 2022, memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., insistendo per il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] :

5. con il primo motivo di impugnazione [OSCURATO:SOCIETA]. ha lamentato l’«omesso esamecirca molteplici fatti decisivi per il giudizio – totale omessa motivazione per non aver la [OSCURATO:PERSONA] esaminato nessuno dei numerosi “fatti”, provati dai documenti, che hanno formato oggetto di specifici motivi di appello» (così alle pagine nn.4 e 6 del ricorso), costituiti dal: a.

« mancato accertamento della nullità dell’avviso di accertamento per mancata preventiva notifica degli atti modificativi delle rendite catastali» (v. pagina n. 6 del ricorso); b.

« mancato accertamento della assoluta difformità del nuovo classamento e nuova rendita dal piano regolatore» (v. pagina n. 6 del ricorso), evidenziando sul punto che nell’avviso di accertamento impugnato gran parte dei subalterni delle particelle nn. 19 e 26 erano stati classificati come categorie commerciali (D/8, A/10, C/02), laddove l’intero complesso immobiliare oggetto di tassazione risulta inserito nel [OSCURATO:PERSONA] in zona a destinazione esclusivamente industriale; c.«mancata esclusione dalle nuove rendite e dall’imu degli edifici in stato di abbandono, ed inutilizzabili» (v. pagina n. 8 del ricorso), segnalando, a tal proposito, che dal verbale di rilevazione eseguito nell’anno 2007 emergeva che gran parte del fabbricato risultava privo di utenze ed in stato di fatiscenza e lamentando che nessuna di dette area era stata esclusa dalla tassazione; d.

« comportamento concludente del comune nel determinare l’imposta per le annualità successive a quelle oggetto dell’avviso di accertamento» (v. pagina n. 10 del ricorso), essendo state le stesse oggetto di accertamento con adesione – concordato, con una liquidazione dell’imposta in termini (pari a 96.322,04 €) sensibilmente inferiori a quelli inizialmente pretesi (pari a 357.400,57 €).

6. con il secondo motivo di impugnazione la società ha denunciato «la violazione dell’art. 7 comma 1 L. 342/2000 per non avere la [OSCURATO:PERSONA] disposto la nullità dell’avviso di accertamento per omessa notifica degli atti modificativi della rendita catastale» (v. pagina n. 5 del ricorso), assumendo che la Commissione non si è pronunciata sul motivo di appello avente ad oggetto la nullità dell’accertamento per omessa notifica, lamentando l’erronea conclusione cui era giunto il primo Giudice nella parte in cui «aveva escluso tale nullità sul presupposto della prevalenza della procedura DOCFA presentata a suo tempo dalla società esponente, la quale escluderebbe la necessità di “notifica” a fronte delle “rendite” da essa individuate» (v. pagina n. 11 del ricorso), ponendo in rilievo che con il gravame era stato evidenziato come lo stesso Comune aveva riconosciuto che «la rendita ivi indicata, quanto meno è stata rettificata … con conseguente necessità della relativa notifica» (v. pagina n. 12 del ricorso) e negando che la rettifica fosse stato oggetto di formale notifica, reputando che non potesse valere, a tal fine, la visura catastale prodotta, mentre l’avviso di ricevimento prodotto dall’Agenzia riguardava un atto giudiziario e non l’avviso della nuova rendita;

7. con il terzo motivo di ricorso la contribuente ha dedotto «la violazione del D.M. 701/1994 per non avere la [OSCURATO:PERSONA] valutato la rilevanza delle “rettifica” della rendita castale operata dal Comune ai fini dell’applicazione della disposizione stessa» (v. pagina n. 5 del ricorso), ribadendo che la rendita catastale era stata in parte rettificata e che l’esponente aveva ricevuto alcuna notifica della nuova rendita;

8. con il ricorso incidentale l’Agenzia ha contestato la decisione impugnata nella parte in cui ha considerato non nuovi i motivi di appello concernenti la dedotta difformità del classamento rispetto alle risultanze del [OSCURATO:PERSONA], la mancata esclusione dalle nuove rendite e dall’IMU degli edifici in stato di abbandono ed inutilizzabili, nonché il dedotto comportamento concludente del comune, assumendo sul punto, in relazione all’art. 360, co. 1 n. 3, c.p.c., la violazione o la falsa applicazione degli artt. 18 e 57 del d.lgs. n. 546/1992, trattandosi di eccezioni, non rilevabili di ufficio, proposte per la prima volta in appello; OSSERVA 6.Il ricorso principale va dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni.

7. Il primo motivo di impugnazione concerne il dedotto « omesso esame circa molteplici fatti decisivi per il giudizio – totale omessa motivazioneper non aver la [OSCURATO:PERSONA] esaminato nessuno dei numerosi “fatti”, provati dai documenti, che hanno formato oggetto di specifici motivo di appello» (così alle pagine nn. 4 e 6 del ricorso) e risulta articolata sul rilievo secondo il quale il Giudice dell’appello non avrebbe preso in considerazione le questioni e le eccezioni sopra ricapitolate, pure formanti oggetto di appello. 7.a.Va, in primo luogo, osservato che la doglianza, pur omettendo di indicare il vizio di legittimità della sentenza impugnata, rilevante ai fini dell’individuazione dei paradigmi fissati dall’art. 360, comma primo, c.p.c., può essere nel suo contenuto interpretata (cfr., sul punto, Cass.n. 32415/2021), riconducendola alla fattispecie di cui all’art. 360, co. 1 n. 5, c.p.c., deponendo in tal senso, da un lato, le testuali espressioni della sua “rubrica”, in cui lo specifico riferimento è all’«omesso esame circa molteplici fatti decisivi per il giudizio» e, dall’altro, la deduzione del «mancato accertamento» dei « numerosi “fatti” provati da documenti », con ciò quindi accreditando l’interpretazione che il vizio dedotto sia stato quello dell’«omessa motivazione» (pure denunciata nella “rubrica” del motivo) nella declinazione fornita dalla predetta disposizione e, quindi, sotto la forma dell’omesso esame delle rappresentate varie circostanze storiche di fatto (la mancata notifica della rendita, la difformità del classamento, la mancata esclusione dalla rendita degli immobili in stato di abbandono ed inutilizzati) su cui si giustificava la domanda di nullità dell’avviso impugnato.

In tale direzione, dunque, va riconosciuto che l'attività di esame del giudice, che si assume omessa, non concerne direttamente la domanda di nullità dell’avviso, su cui il Giudice dell’appello si è pronunciato, ma è relativa alle dedotte varie circostanze di fatto che, se valutate, avrebbe comportato – secondo la prospettiva della ricorrente - una diversa decisione su uno dei fatti costitutivi della domanda e, quindi, su uno dei fatti principali della controversia, integrando così il motivo di ricorso l’ipotesi riconducibile all’art. 360, co. 1 n.5, c.p.c. (cfr. sul punto Cass. n. 1539/2018, che richiama Cass. 25761/14, Cass. 25714/2014; Cass.5444/2006). 7.b.Tanto precisato, va, innanzitutto, dato atto che non vi è stato omesso esame delle menzionate circostanze subb. 5.a., 5.b., 5.d.

La motivazione è stata, infatti, resa dal Giudice a quo, il quale ha richiamato l’art. 1, co. 3, del decreto ministeriale n. 701/1994 in tema di docfa (secondo cui la rendita proposta resta agli atti catastali come tale fino a quando l'ufficio non provvede entro dodici mesi dalla data di presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 1, alla determinazione della rendita catastale definitiva) ed ha poi affermato che «il contribuente non può contestare le modalità di calcolo contestate dall’Ufficio o preventivamente comunicazioni di variazioni poiché i dati da esso forniti in sede di accatastamento in data 29.01.2004, non contestati dall’Ufficio nel termine di dei 12 mesi e per l’effetto confermati.

Invero solo nel caso in cui l’Ufficio del Territorio intervenga modificando la rendita il provvedimento deve essere notificato, circostanza verificatasi nella fattispecie per la sola u.i. di cui al Fg. 1466, n. 26, sub. 1, divenuta definitiva per mancanza di impugnazione» (così la sentenza impugnata priva di numerazione), aggiungendo infine che «inconferenti debbono ritenersi le eccezioni mosse in punto al comportamento tenuto dal Comune in altra sede di giudizio in punto ad altre annualità poiché non paragonabili alle unità immobiliari della odierna fattispecie» (così la sentenza impugnata priva di numerazione).

La pronuncia risulta quindi espressa in ordine al motivo di appello concernente la nullità dell’avviso per mancata notifica della rendita e la non conferenza del dedotto comportamento concludente del Comune, il tutto con valutazione ritenuta implicitamente assorbente rispetto alla deduzione dell’altro fatto costituto dalla difformità del classamento rispetto alle risultanze (categoria catastale) del piano regolatore. 7.c.In ogni caso, è decisivo, a monte, osservare che il complessivo motivo risulta inammissibile, dovendosi prender nota che la decisione impugnata ha ribadito la valutazione di merito già operata dal primo Giudice, dichiarando espressamente di concordare «con quanto stabilito nel decisum di prime cure» (così nella sentenza impugnata priva di numerazione).

Si è allora in presenza di una cd. doppia conforme e la difesa della ricorrente ha omesso di considerare il limite preclusivo all’impugnazione derivante dalla previsione dell’art. 348-ter, co. 5, c.p.c. (ratione temporisapplicabile alla fattispecie in rassegna, essendo stato l’appello proposto il 1° luglio 2016), che esclude la possibilità di impugnare per cassazione, a mente del citato paradigma, la sentenza di appello che conferma la decisione di primo grado (cfr., ex multis, da ultimo, Cass. n. 7724/2022), avendo peraltro la ricorrente anche omesso di indicare e dimostrare che le ragioni poste a base della decisione di primo grado e di secondo grado sono diverse (cfr., ex multis, Cass. n. 6295/2022; Cass. n. 30902/2019 e Cass. n. 26764/2016).

Va solo aggiunto sul punto che questa Corte ha chiarito che ricorre l'ipotesi di «doppia conforme», ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice. (v.

Cass. n. 7724/2022).

Per tale via, il motivo risulta inammissibile, non essendo più proponibile, nella suddetta ipotesi, il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360, co. 1 n. 5, c.p.c. 8.Possono essere esaminati congiuntamente il secondo ed il terzo motivo, essendo medesime le considerazioni da sviluppare per fornire risposta alle due doglienze. 8.a.

Con la seconda censura, l’istante s’è doluto – come sopra esposto - della violazione dell’art. 7, co. 1, della legge n. 342/2000, assumendo che la [OSCURATO:PERSONA] non si è pronunciata sul motivo di appello avente ad oggetto la nullità dell’avviso di accertamento per omessa notifica e lamentando che non possono costituire oggetto di formale notifica i documenti prodotti (visura catastale ed avviso di ricevimento relativo ad atto giudiziario).

Senonchè, a prescindere dall’inammissibilità del motivo nella parte in cui si denuncia una violazione di legge (per l’appunto l’art. 7, co. 1, della legge n. 342/2000), lamentando nei fatti l’omesso esame del motivo di appello, va ribadito che tale omissione non sussiste, avendo il Giudice dell’appello ritenuto, con valutazione che non è stata oggetto di specifica confutazione volta a rappresentare la sua erroneità sul versante giuridico, che la notifica non fosse necessaria essendo la rendita applicata nell’atto impositivo corrispondente a quella proposta dal contribuente con la procedura docfa.

Sotto altro profilo, in relazione alla rendita rettificata (concernente la sola unità immobiliare di cui al folio 1466, n. 26, sub. 1), la Commissione regionale ha reputato che la notifica di tale rendita modificata fosse stata eseguita –come già stabilito dal primo Giudice – e le doglianze sviluppate sul punto dalla contribuente nel ricorso per cassazione circa l’irregolarità e/o inesistenza di tali notifiche mirano ad ottenere, in tale sede, un inammissibile nuovo sindacato di merito su tale circostanza. 8.b.

Medesime valutazioni vanno operate in relazione alla terza censura, con cui la società ha lamentato la violazione del decreto ministeriale n. 701/1994 - senza peraltro (con ulteriore ragione di inammissibilità del motivo) nemmeno indicare quale disposizione sia stata erroneamente applicata o non applicata - tornando a ripetere di non aver ricevuto alcuna notifica della rendita rettificata. 9.L’inammissibilità del ricorso principale rende pleonastico l’esame del ricorso incidentale, da ritenersi necessariamente condizionato all’accoglimento di quello principale, essendo stata l’Agenzia delle Entrate integralmente vittoriosa in sede di appello (cfr. tra le tante, Cass. n. 6138/2018).

Superflua, a tal punto ai fini della decisione (salvo che sotto il profilo della regolamentazione delle spese), risulta anche la circostanza della mancata notifica del controricorso e del ricorso incidentale alla contribuente, risultando – come sopra esposto - la noti fica di tali atti solo al Comune di Torino.

Non dovendo, difatti, l’impugnazione incidentale essere esaminata, non vi è alcuna esigenza di integrare il contraddittorio con la contribuente sul ricorso incidentale (cfr. sul principio, ex multis, Cass.n. 12515/2018).

10. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri di cui al decreto ministeriale n. 55/2014 nella misura indicata in dispositivo nel solo rapporto processuale tra la ricorrente ed il Comune di Torino, non avendo l’Agenzia delle Entrate instaurato alcun contraddittorio con la società [OSCURATO:SOCIETA].

8. Va, infine, dato conto che ricorrono i presupposti di cui all’art. 13, co. 1 quater del d.P.R. 115/2002, per il versamento da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. di un ulteriore importo pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso.

P .

Q .

M . la Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso principale e condanna [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eliberato di pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7489/2019 del ruolo generale, proposto [OSCURATO:SOCIETA].([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in Torino, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 74, in persona dell’amministratore e legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dagli avv.tiMassimo Bellardi (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 67C30 C722 E) ed [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 70L20 H501 V), con studio in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 8. - RICORRENTE – CONTRO l’A GENZIA DELLE E NTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), presso i cui uffici, ope legis, domicilia in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12. - CONTRORICORRENTE – RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] il C [OSCURATO:PERSONA] T ORINO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede nel Palazzo di Città, in persona della Sindaca pro tempore, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al controricorso, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 68P42 F052 J) dell’[OSCURATO:PERSONA] di Torino e [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 46R05 F257 Y), quest’ultimo con studio in Roma, alla Via G. Antonelli n. 49. - CONTRORICORRENTE – per la cassazione della sentenza n. 1545/3/2018 della Commissione tributaria regionale del Piemonte, depositata il 2 ottobre 2018; LETTE le motivate conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibili il ricorso principale e quello incidentale; UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio non partecipata del 21 settembre 2022 mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2novembre 2020; [OSCURATO:PERSONA] : 1. con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale del Piemonte rigettava l’appello avanzato da [OSCURATO:SOCIETA]. contro la pronuncia n. 1098/2017 della Commissione tributaria provinciale di Torino, la quale, a sua volta, aveva rigettato il ricorso proposto dalla società contro l’avviso di accertamento n. 85133, con il quale il Comune di Torino liquidava la somma di 275.444,22 €, recuperando a tassazione la maggiore ICI non versata per gli anni di imposta 2010 e 2011; 1.1.la Commissione regionale riteneva prive di pregio le eccezioni di inammissibilità di taluni motivi di appello proposti dalla società, mentre, in dichiarata conformità con le valutazioni fornite dal primo Giudice, ribadiva che il decreto ministeriale n. 701/1994 consentiva al contribuente, tramite la procedura docfa, di aggiornare i dati catastali degli immobili, con conseguente attribuzione di nuova rendita, ai sensi dell’art. 3 del citato decreto, ove non contestata dall’Ufficio; 1.2.per tale via, il Giudice dell’appello reputava che la società non potesse negare i dati dalla stessa forniti con la richiesta di accatastamento presentata in data 29 gennaio 2004, non confutati dall’Ufficio e, quindi, da ritenersi confermati, aggiungendo che per la unità immobiliare di cui folio 1466, n. 26, sub. 1, la rendita accertata dall’Agenzia del territorio era divenuta definitiva per mancata impugnazione della stessa; 1.3.la Commissione regionale considerava, infine, non conferenti in relazione agli immobili oggetto di tassazione le eccezioni mosse dalla difesa della società circa il dedotto comportamento concludente osservato dal Comune in altro giudizio ed in relazione ad altre annualità; 2. avverso tale sentenza [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva ricorso per cassazione, notificato all’Agenzia dele Entrate ed al Comune di Torino (ed alla Cancelleria della Commissione regionale del Piemonte), ai sensi dell’art. 149 c.p.c., in data 5/6 marzo 2019, formulando tre motivi d’impugnazione; 3. L’Agenzia delle Entra te resisteva al ricorso, proponendo ricorso incidentale con atto notificato, tramite servizio postale, al solo Comune di Torino l’11/16 aprile 2019; 4. il Comune di Torino notificava controricorso alla ricorrente mediante posta elettronica certificata consegnata l’11 aprile 2019, successivamente depositando, in data 7 settembre 2022, memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., insistendo per il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] : 5. con il primo motivo di impugnazione [OSCURATO:SOCIETA]. ha lamentato l’«omesso esamecirca molteplici fatti decisivi per il giudizio – totale omessa motivazione per non aver la [OSCURATO:PERSONA] esaminato nessuno dei numerosi “fatti”, provati dai documenti, che hanno formato oggetto di specifici motivi di appello» (così alle pagine nn.4 e 6 del ricorso), costituiti dal: a. « mancato accertamento della nullità dell’avviso di accertamento per mancata preventiva notifica degli atti modificativi delle rendite catastali» (v. pagina n. 6 del ricorso); b. « mancato accertamento della assoluta difformità del nuovo classamento e nuova rendita dal piano regolatore» (v. pagina n. 6 del ricorso), evidenziando sul punto che nell’avviso di accertamento impugnato gran parte dei subalterni delle particelle nn. 19 e 26 erano stati classificati come categorie commerciali (D/8, A/10, C/02), laddove l’intero complesso immobiliare oggetto di tassazione risulta inserito nel [OSCURATO:PERSONA] in zona a destinazione esclusivamente industriale; c.«mancata esclusione dalle nuove rendite e dall’imu degli edifici in stato di abbandono, ed inutilizzabili» (v. pagina n. 8 del ricorso), segnalando, a tal proposito, che dal verbale di rilevazione eseguito nell’anno 2007 emergeva che gran parte del fabbricato risultava privo di utenze ed in stato di fatiscenza e lamentando che nessuna di dette area era stata esclusa dalla tassazione; d. « comportamento concludente del comune nel determinare l’imposta per le annualità successive a quelle oggetto dell’avviso di accertamento» (v. pagina n. 10 del ricorso), essendo state le stesse oggetto di accertamento con adesione – concordato, con una liquidazione dell’imposta in termini (pari a 96.322,04 €) sensibilmente inferiori a quelli inizialmente pretesi (pari a 357.400,57 €). 6. con il secondo motivo di impugnazione la società ha denunciato «la violazione dell’art. 7 comma 1 L. 342/2000 per non avere la [OSCURATO:PERSONA] disposto la nullità dell’avviso di accertamento per omessa notifica degli atti modificativi della rendita catastale» (v. pagina n. 5 del ricorso), assumendo che la Commissione non si è pronunciata sul motivo di appello avente ad oggetto la nullità dell’accertamento per omessa notifica, lamentando l’erronea conclusione cui era giunto il primo Giudice nella parte in cui «aveva escluso tale nullità sul presupposto della prevalenza della procedura DOCFA presentata a suo tempo dalla società esponente, la quale escluderebbe la necessità di “notifica” a fronte delle “rendite” da essa individuate» (v. pagina n. 11 del ricorso), ponendo in rilievo che con il gravame era stato evidenziato come lo stesso Comune aveva riconosciuto che «la rendita ivi indicata, quanto meno è stata rettificata … con conseguente necessità della relativa notifica» (v. pagina n. 12 del ricorso) e negando che la rettifica fosse stato oggetto di formale notifica, reputando che non potesse valere, a tal fine, la visura catastale prodotta, mentre l’avviso di ricevimento prodotto dall’Agenzia riguardava un atto giudiziario e non l’avviso della nuova rendita; 7. con il terzo motivo di ricorso la contribuente ha dedotto «la violazione del D.M. 701/1994 per non avere la [OSCURATO:PERSONA] valutato la rilevanza delle “rettifica” della rendita castale operata dal Comune ai fini dell’applicazione della disposizione stessa» (v. pagina n. 5 del ricorso), ribadendo che la rendita catastale era stata in parte rettificata e che l’esponente aveva ricevuto alcuna notifica della nuova rendita; 8. con il ricorso incidentale l’Agenzia ha contestato la decisione impugnata nella parte in cui ha considerato non nuovi i motivi di appello concernenti la dedotta difformità del classamento rispetto alle risultanze del [OSCURATO:PERSONA], la mancata esclusione dalle nuove rendite e dall’IMU degli edifici in stato di abbandono ed inutilizzabili, nonché il dedotto comportamento concludente del comune, assumendo sul punto, in relazione all’art. 360, co. 1 n. 3, c.p.c., la violazione o la falsa applicazione degli artt. 18 e 57 del d.lgs. n. 546/1992, trattandosi di eccezioni, non rilevabili di ufficio, proposte per la prima volta in appello; OSSERVA 6.Il ricorso principale va dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni. 7. Il primo motivo di impugnazione concerne il dedotto « omesso esame circa molteplici fatti decisivi per il giudizio – totale omessa motivazioneper non aver la [OSCURATO:PERSONA] esaminato nessuno dei numerosi “fatti”, provati dai documenti, che hanno formato oggetto di specifici motivo di appello» (così alle pagine nn. 4 e 6 del ricorso) e risulta articolata sul rilievo secondo il quale il Giudice dell’appello non avrebbe preso in considerazione le questioni e le eccezioni sopra ricapitolate, pure formanti oggetto di appello. 7.a.Va, in primo luogo, osservato che la doglianza, pur omettendo di indicare il vizio di legittimità della sentenza impugnata, rilevante ai fini dell’individuazione dei paradigmi fissati dall’art. 360, comma primo, c.p.c., può essere nel suo contenuto interpretata (cfr., sul punto, Cass.n. 32415/2021), riconducendola alla fattispecie di cui all’art. 360, co. 1 n. 5, c.p.c., deponendo in tal senso, da un lato, le testuali espressioni della sua “rubrica”, in cui lo specifico riferimento è all’«omesso esame circa molteplici fatti decisivi per il giudizio» e, dall’altro, la deduzione del «mancato accertamento» dei « numerosi “fatti” provati da documenti », con ciò quindi accreditando l’interpretazione che il vizio dedotto sia stato quello dell’«omessa motivazione» (pure denunciata nella “rubrica” del motivo) nella declinazione fornita dalla predetta disposizione e, quindi, sotto la forma dell’omesso esame delle rappresentate varie circostanze storiche di fatto (la mancata notifica della rendita, la difformità del classamento, la mancata esclusione dalla rendita degli immobili in stato di abbandono ed inutilizzati) su cui si giustificava la domanda di nullità dell’avviso impugnato. In tale direzione, dunque, va riconosciuto che l'attività di esame del giudice, che si assume omessa, non concerne direttamente la domanda di nullità dell’avviso, su cui il Giudice dell’appello si è pronunciato, ma è relativa alle dedotte varie circostanze di fatto che, se valutate, avrebbe comportato – secondo la prospettiva della ricorrente - una diversa decisione su uno dei fatti costitutivi della domanda e, quindi, su uno dei fatti principali della controversia, integrando così il motivo di ricorso l’ipotesi riconducibile all’art. 360, co. 1 n.5, c.p.c. (cfr. sul punto Cass. n. 1539/2018, che richiama Cass. 25761/14, Cass. 25714/2014; Cass.5444/2006). 7.b.Tanto precisato, va, innanzitutto, dato atto che non vi è stato omesso esame delle menzionate circostanze subb. 5.a., 5.b., 5.d. La motivazione è stata, infatti, resa dal Giudice a quo, il quale ha richiamato l’art. 1, co. 3, del decreto ministeriale n. 701/1994 in tema di docfa (secondo cui la rendita proposta resta agli atti catastali come tale fino a quando l'ufficio non provvede entro dodici mesi dalla data di presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 1, alla determinazione della rendita catastale definitiva) ed ha poi affermato che «il contribuente non può contestare le modalità di calcolo contestate dall’Ufficio o preventivamente comunicazioni di variazioni poiché i dati da esso forniti in sede di accatastamento in data 29.01.2004, non contestati dall’Ufficio nel termine di dei 12 mesi e per l’effetto confermati. Invero solo nel caso in cui l’Ufficio del Territorio intervenga modificando la rendita il provvedimento deve essere notificato, circostanza verificatasi nella fattispecie per la sola u.i. di cui al Fg. 1466, n. 26, sub. 1, divenuta definitiva per mancanza di impugnazione» (così la sentenza impugnata priva di numerazione), aggiungendo infine che «inconferenti debbono ritenersi le eccezioni mosse in punto al comportamento tenuto dal Comune in altra sede di giudizio in punto ad altre annualità poiché non paragonabili alle unità immobiliari della odierna fattispecie» (così la sentenza impugnata priva di numerazione). La pronuncia risulta quindi espressa in ordine al motivo di appello concernente la nullità dell’avviso per mancata notifica della rendita e la non conferenza del dedotto comportamento concludente del Comune, il tutto con valutazione ritenuta implicitamente assorbente rispetto alla deduzione dell’altro fatto costituto dalla difformità del classamento rispetto alle risultanze (categoria catastale) del piano regolatore. 7.c.In ogni caso, è decisivo, a monte, osservare che il complessivo motivo risulta inammissibile, dovendosi prender nota che la decisione impugnata ha ribadito la valutazione di merito già operata dal primo Giudice, dichiarando espressamente di concordare «con quanto stabilito nel decisum di prime cure» (così nella sentenza impugnata priva di numerazione). Si è allora in presenza di una cd. doppia conforme e la difesa della ricorrente ha omesso di considerare il limite preclusivo all’impugnazione derivante dalla previsione dell’art. 348-ter, co. 5, c.p.c. (ratione temporisapplicabile alla fattispecie in rassegna, essendo stato l’appello proposto il 1° luglio 2016), che esclude la possibilità di impugnare per cassazione, a mente del citato paradigma, la sentenza di appello che conferma la decisione di primo grado (cfr., ex multis, da ultimo, Cass. n. 7724/2022), avendo peraltro la ricorrente anche omesso di indicare e dimostrare che le ragioni poste a base della decisione di primo grado e di secondo grado sono diverse (cfr., ex multis, Cass. n. 6295/2022; Cass. n. 30902/2019 e Cass. n. 26764/2016). Va solo aggiunto sul punto che questa Corte ha chiarito che ricorre l'ipotesi di «doppia conforme», ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice. (v. Cass. n. 7724/2022). Per tale via, il motivo risulta inammissibile, non essendo più proponibile, nella suddetta ipotesi, il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360, co. 1 n. 5, c.p.c. 8.Possono essere esaminati congiuntamente il secondo ed il terzo motivo, essendo medesime le considerazioni da sviluppare per fornire risposta alle due doglienze. 8.a. Con la seconda censura, l’istante s’è doluto – come sopra esposto - della violazione dell’art. 7, co. 1, della legge n. 342/2000, assumendo che la [OSCURATO:PERSONA] non si è pronunciata sul motivo di appello avente ad oggetto la nullità dell’avviso di accertamento per omessa notifica e lamentando che non possono costituire oggetto di formale notifica i documenti prodotti (visura catastale ed avviso di ricevimento relativo ad atto giudiziario). Senonchè, a prescindere dall’inammissibilità del motivo nella parte in cui si denuncia una violazione di legge (per l’appunto l’art. 7, co. 1, della legge n. 342/2000), lamentando nei fatti l’omesso esame del motivo di appello, va ribadito che tale omissione non sussiste, avendo il Giudice dell’appello ritenuto, con valutazione che non è stata oggetto di specifica confutazione volta a rappresentare la sua erroneità sul versante giuridico, che la notifica non fosse necessaria essendo la rendita applicata nell’atto impositivo corrispondente a quella proposta dal contribuente con la procedura docfa. Sotto altro profilo, in relazione alla rendita rettificata (concernente la sola unità immobiliare di cui al folio 1466, n. 26, sub. 1), la Commissione regionale ha reputato che la notifica di tale rendita modificata fosse stata eseguita –come già stabilito dal primo Giudice – e le doglianze sviluppate sul punto dalla contribuente nel ricorso per cassazione circa l’irregolarità e/o inesistenza di tali notifiche mirano ad ottenere, in tale sede, un inammissibile nuovo sindacato di merito su tale circostanza. 8.b. Medesime valutazioni vanno operate in relazione alla terza censura, con cui la società ha lamentato la violazione del decreto ministeriale n. 701/1994 - senza peraltro (con ulteriore ragione di inammissibilità del motivo) nemmeno indicare quale disposizione sia stata erroneamente applicata o non applicata - tornando a ripetere di non aver ricevuto alcuna notifica della rendita rettificata. 9.L’inammissibilità del ricorso principale rende pleonastico l’esame del ricorso incidentale, da ritenersi necessariamente condizionato all’accoglimento di quello principale, essendo stata l’Agenzia delle Entrate integralmente vittoriosa in sede di appello (cfr. tra le tante, Cass. n. 6138/2018). Superflua, a tal punto ai fini della decisione (salvo che sotto il profilo della regolamentazione delle spese), risulta anche la circostanza della mancata notifica del controricorso e del ricorso incidentale alla contribuente, risultando – come sopra esposto - la noti fica di tali atti solo al Comune di Torino. Non dovendo, difatti, l’impugnazione incidentale essere esaminata, non vi è alcuna esigenza di integrare il contraddittorio con la contribuente sul ricorso incidentale (cfr. sul principio, ex multis, Cass.n. 12515/2018). 10. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri di cui al decreto ministeriale n. 55/2014 nella misura indicata in dispositivo nel solo rapporto processuale tra la ricorrente ed il Comune di Torino, non avendo l’Agenzia delle Entrate instaurato alcun contraddittorio con la società [OSCURATO:SOCIETA]. 8. Va, infine, dato conto che ricorrono i presupposti di cui all’art. 13, co. 1 quater del d.P.R. 115/2002, per il versamento da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. di un ulteriore importo pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso. P . Q . M . la Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso principale e condanna [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che
Sentenza Cassazione n. 34540/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris