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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 maggio 2026

Cassazione n. 14484/2026

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ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa da sé stessa;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila n. 1047/2022 del 13luglio 2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 aprile 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSONumero registro generale 2367/2023Numero sezionale 1047/2026Numero di raccolta generale 14484/2026Paola [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione contro l’ordinanza ingiunzione con cui laData pubblicazione 15/05/2026Regione Abruzzo aveva applicato nei suoi confronti, quale legale rappresentanteobbligato in solido con [OSCURATO:SOCIETA], la sanzione di € 9.900,00.Detta sanzione era scaturita dalla circostanza che l’impianto di depurazionedel Comune di [OSCURATO:PERSONA] operava senza la necessaria autorizzazione.Il Tribunale di L’Aquila ha accolto l’opposizione. [OSCURATO:PERSONA] haproposto appello che la Corte d’appello di L’Aquila, con sentenza n. 1047/2022,ha rigettato.Il giudice di secondo grado ha dato ragione a [OSCURATO:PERSONA] sul presupposto chela sua responsabilità solidale non potesse sussistere in presenza di una delegadi funzioni amministrative in favore di [OSCURATO:PERSONA], concernente la curae la vigilanza del rispetto da parte della società di ogni normativa relativa allatutela delle acque dall’inquinamento.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di unmotivo.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.MOTIVI DELLA DECISIONELa Regione Abruzzo lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 6 e22 della legge n. 689 del 1981, degli artt. 124 e 133 del d.lgs. n. 152 del 2006e dell’art. 2384 c.c. in quanto la corte territoriale avrebbe errato nell’affermareche la controricorrente non potesse essere individuata quale personaresponsabile in solido per il pagamento della sanzione pecuniaria, quale legalerappresentante del [OSCURATO:SOCIETA], sussistendo, nella fattispecie, una valida delega difunzioni.Evidenzia che la delega di funzioni non sarebbe stata opponibile a terzi e che,comunque, il legale rappresentante della società sarebbe stato tenuto acontrollare il corretto operato del delegato.Numero registro generale 2367/2023Numero sezionale 1047/2026Numero di raccolta generale 14484/2026Infine, sottolinea che l’autorizzazione doveva essere intesa, ai sensi dell’art.Data pubblicazione 15/05/2026124 del d.lgs. n. 152 del 2006, come rilasciata in capo al legale rappresentantedel Consorzio.La censura è infondata.Nella specie, viene in rilievo una sanzione amministrativa disposta ai sensidegli artt. 124 e 133 del d.lgs. n. 152 del 2006, in quanto l’impianto didepurazione del Comune di [OSCURATO:PERSONA], di titolarità del [OSCURATO:SOCIETA] (da ora [OSCURATO:SOCIETA]) operava senza la necessariaautorizzazione.Detta sanzione è stata inflitta personalmente alla controricorrente, nellaqualità di “trasgressore”, perché indicata come tale per essere il legalerappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]In effetti, l’art. 124 del d.lgs. n. 152 del 2006 dispone, ai commi 1 e 2, che:“1.

Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.2.

L’autorizzazione è rilasciata al titolare dell’attività da cui origina loscarico.

Ove uno o più stabilimenti conferiscano, tramite condotta, ad un terzosoggetto, titolare dello scarico finale, le acque reflue provenienti dalle lorol’effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dallefinale o al consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei singolititolari delle attività suddette e del gestore del relativo impianto di depurazionein caso di violazione delle disposizioni della parte terza del presente decreto”.Il successivo art. 133 prescrive, al comma 2, che:“2.

Chiunque apra o comunque effettui scarichi di acque reflue domestiche odi reti fognarie, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, senzal’autorizzazione di cui all’articolo 124, oppure continui ad effettuare o manteneredetti scarichi dopo che l’autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punitocon la sanzione amministrativa da seimila euro a sessantamila euro.Nell’ipotesi di scarichi relativi ad edifici isolati adibiti ad uso abitativo lasanzione è da seicento euro a tremila euro”.Numero registro generale 2367/2023Numero sezionale 1047/2026Numero di raccolta generale 14484/2026Parte ricorrente lamenta la violazione dell’art. 6 della legge n. 689 del 1981Data pubblicazione 15/05/2026che, agli ultimi due commi, dispone che:“Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di unapersona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di unimprenditore, nell’esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la personagiuridica o l’ente o l’imprenditore è obbligato in solido con l'autore dellaviolazione al pagamento della somma da questo dovuta.Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha diritto di regressoper l’intero nei confronti dell'autore della violazione”.Afferma la Regione Abruzzo che la controricorrente sarebbe responsabile aisensi dell’art. 6 della legge n. 689 del 1981.Ancorché il richiamo normativo di parte ricorrente sia esatto, esso non è dallamedesima applicato correttamente nella specie.Indubbiamente, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “Nelsistema sanzionatorio delineato dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, l’art. 6sancisce il principio della responsabilità solidale della persona giuridicanell’ipotesi in cui l’illecito amministrativo sia stato commesso dal suorappresentante o da un suo dipendente; tale responsabilità è di caratteresussidiario e deve ritenersi sussistente ogni qual volta sia stato commesso unillecito amministrativo da persona ricollegabile all’ente per aver agitonell’esercizio delle sue funzioni o incombenze, a prescindere dall’identificazionedell’autore materiale dell’illecito, trattandosi di requisito che, di per sé solo, noncostituisce condizione di legittimità dell’ordinanza-ingiunzione, a meno che dettamancanza di identificazione non possa tradursi in un difetto di prova sullaresponsabilità, o perché possa dubitarsi della sussistenza stessa dell’illecito, operché sia posto in discussione il nesso soggettivo tra la commissione del fatto(certo nella sua verificazione) e le funzioni o incombenze esercitate daltrasgressore” (Cass., Sez. 2, n. 24573 del 20 novembre 2006).Dalla lettura della sentenza impugnata emerge, però, che [OSCURATO:PERSONA] erastata chiamata a rispondere della sanzione personalmente quale trasgressore enon come semplice obbligato in solido.

Peraltro, non è possibile giungere a unaNumero registro generale 2367/2023Numero sezionale 1047/2026Numero di raccolta generale 14484/2026diversa conclusione prendendo le mosse dalla lettura dell’atto di contestazione,Data pubblicazione 15/05/2026poiché lo stesso non è stato né trascritto nel ricorso, né depositato agli atti.D’altronde, se la ricostruzione della P.A. fosse corretta, essa avrebbe dovutoindicare l’identità del detto trasgressore in un soggetto diverso dallacontroricorrente - a meno che non volesse sostenere (ma ciò non è statoallegato) l’impossibilità di individuarne l’autore - non spiegandosi, altrimenti, lamenzione della sola [OSCURATO:PERSONA].Pertanto, la vicenda non è disciplinata dall’art. 6 della legge n. 689 del 1981,almeno non nei termini indicati dalla Regione Abruzzo.Infatti, la responsabilità solidale regolata dal citato art. 6 e richiamata dallaP.A. ricorrente non è la responsabilità dell’autore dell’illecito, ma quella delcoobbligato solidale, persona giuridica, ente o imprenditore, per conto del qualeil trasgressore abbia agito nell’esercizio delle proprie funzioni o incombenze.Afferma parte ricorrente che, comunque, la delega di funzioni può valere neirapporti societari interni, ma non può escludere che la sanzione sia domandataanche all’Amministratore della società ex art. 6 della legge n. 689 del 1981,come si ricaverebbe dall’art. 2384 c.c.Questa affermazione non può portare all’accoglimento del ricorso.Come evidenziato, non viene in questione, nella specie, l’applicazionedell’art. 6 della legge n. 689 del 1981.A prescindere da ciò, occorre evidenziare che, in realtà, all’interno dellestrutture complesse, come è la [OSCURATO:SOCIETA], l’istituto della delega ben può operare,così da incidere sull’individuazione del trasgressore che deve essere destinatariodelle sanzioni amministrative.D’altronde, l’infrazione amministrativa prevista dall’art. 133, comma 2, deld.lgs. n. 152 del 2006, che punisce “chiunque apre o comunque effettua scarichidi acque reflue domestiche o di reti fognarie...senza l’autorizzazione”, noncostituisce un illecito “proprio”, atteso che essa non presuppone una particolarequalità del soggetto attivo, che può identificarsi non solo nel titolaredell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto, che apra nuove vie di scarico, maanche in qualsiasi soggetto che gestisca o comunque detenga di fatto la condottadi scarico non autorizzata (Cass., Sez. 2, n. 1740 del 27 gennaio 2020).Numero registro generale 2367/2023Numero sezionale 1047/2026Numero di raccolta generale 14484/2026Nella specie, può ben trovare applicazione il principio, di derivazioneData pubblicazione 15/05/2026penalistica (Cass. pen., Sez. 3, n. 15941 del 12 febbraio 2020), per il quale èconsentita la delega di funzioni a condizione che la stessa : a) sia puntuale edespressa, con esclusione di poteri residuali in capo al delegante; b) riguardi,oltre alle funzioni, anche i correlativi poteri decisionali e di spesa; c) la suaesistenza sia giudizialmente provata con certezza; d) il delegato siatecnicamente idoneo e professionalmente qualificato allo svolgimento deicompiti affidatigli; e) il trasferimento delle funzioni sia giustificato dalledimensioni o dalle esigenze organizzative dell’impresa, ferma restando lapersistenza di un obbligo di vigilanza del delegante in ordine al correttoespletamento, da parte del delegato, delle funzioni trasferite.Non a caso, sempre la Cassazione penale, ha affermato che, in tema di reatiambientali, l’attribuzione della delega di funzioni non fa venir meno il dovere dicontrollo del delegante sul corretto espletamento delle funzioni conferite,sussistendo, tuttavia, la responsabilità di quest’ultimo solo qualora si ravvisinoin concreto gli estremi della culpa in vigilando (Cass. pen., Sez. 3, n. 17174 del3 marzo 2020).D’altronde, anche le Sezioni civili hanno dato peso alla ripartizione internadelle attribuzioni all’interno delle organizzazioni complesse (Cass., Sez. 2, n.32082 del 12 dicembre 2024; Cass., Sez. 2, n. 19751 del 20 giugno 2022, conriferimento agli enti locali).L’accertamento della sussistenza di una delega idonea a incideresull’individuazione del trasgressore è rimesso al giudice del merito e, ove,motivato in senso conforme agli obblighi costituzionali, non è sindacabile in sededi legittimità.Nella presente vicenda, il giudice di appello ha verificato l’esistenza delladelega in questione, provata per iscritto, certificando la completezza della stessa(nessun potere residuale di tipo discrezionale era lasciato a terzi), l’idoneità deldelegato da un punto di vista tecnico e professionale (trattandosi di un ingegnereidraulico con esperienza), il conferimento anche dei correlati poteri di spesa e lacoerenza della situazione con le dimensioni dell’azienda (il Consorzio si occupadi quasi tutti i Comuni della Marsica).Numero registro generale 2367/2023Numero sezionale 1047/2026Numero di raccolta generale 14484/2026Quanto alla doglianza relativa all’ipotizzata culpa in vigilando dellaData pubblicazione 15/05/2026controricorrente si evidenzia la genericità della stessa.Infine, l’osservazione relativa alla titolarità dell’autorizzazione in capo allegale rappresentante del Consorzio trova risposta nelle superiori considerazionirelative all’istituto della delega.Pertanto, deve essere confermato l’annullamento della sanzione inflitta allacontroricorrente nella qualità di “trasgressore”.Nella specie, trova comunque applicazione il principio, sancito dallagiurisprudenza di legittimità, per il quale “In tema di sanzioni amministrative, lasolidarietà prevista dall’art. 6 della l. n. 689 del 1981 non si limita ad assolvereuna funzione di garanzia, ma persegue anche uno scopo pubblicistico dideterrenza generale nei confronti di quanti, persone fisiche o enti, abbianointeragito con il trasgressore rendendo possibile la violazione, sicchél’obbligazione del corresponsabile solidale è autonoma rispetto a quelladell’obbligato in via principale e, pertanto, non viene meno nell’ipotesi in cuiquest’ultima, ai sensi dell’art. 14, ultimo comma, della detta l. n. 689 del 1981,si estingua per mancata tempestiva notificazione, con l’ulteriore conseguenzache l’obbligato solidale che abbia pagato la sanzione conserva l’azione diregresso per l’intero verso l’autore della violazione, il quale non può eccepire,all’interno di tale ultimo rapporto, che è invece di sola rilevanza privatistica,l’estinzione del suo obbligo verso l’Amministrazione” (Cass., SU, n. 22082 del 22settembre 2017; Cass., Sez. 2, n. 11774 del 6 maggio 2019).Il ricorso è rigettato.Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivoex art. 91 c.p.c.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà attodella non sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera della partericorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto,trattandosi di P.A. ammessa al beneficio della prenotazione a debito.

P.Q.M- rigetta il ricorso;Numero registro generale 2367/2023Numero sezionale 1047/2026Numero di raccolta generale 14484/2026Data pubblicazione 15/05/2026- condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite, che liquida incomplessivi € 1.500,00 per compensi ed € 200,00 per esborsi, oltre accessori dilegge e spese generali nella misura del 15%.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione II della CorteSuprema di Cassazione, il giorno 23 aprile 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa da sé stessa;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila n. 1047/2022 del 13luglio 2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 aprile 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSONumero registro generale 2367/2023Numero sezionale 1047/2026Numero di raccolta generale 14484/2026Paola [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione contro l’ordinanza ingiunzione con cui laData pubblicazione 15/05/2026Regione Abruzzo aveva applicato nei suoi confronti, quale legale rappresentanteobbligato in solido con [OSCURATO:SOCIETA], la sanzione di € 9.900,00.Detta sanzione era scaturita dalla circostanza che l’impianto di depurazionedel Comune di [OSCURATO:PERSONA] operava senza la necessaria autorizzazione.Il Tribunale di L’Aquila ha accolto l’opposizione. [OSCURATO:PERSONA] haproposto appello che la Corte d’appello di L’Aquila, con sentenza n. 1047/2022,ha rigettato.Il giudice di secondo grado ha dato ragione a [OSCURATO:PERSONA] sul presupposto chela sua responsabilità solidale non potesse sussistere in presenza di una delegadi funzioni amministrative in favore di [OSCURATO:PERSONA], concernente la curae la vigilanza del rispetto da parte della società di ogni normativa relativa allatutela delle acque dall’inquinamento.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di unmotivo.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.MOTIVI DELLA DECISIONELa Regione Abruzzo lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 6 e22 della legge n. 689 del 1981, degli artt. 124 e 133 del d.lgs. n. 152 del 2006e dell’art. 2384 c.c. in quanto la corte territoriale avrebbe errato nell’affermareche la controricorrente non potesse essere individuata quale personaresponsabile in solido per il pagamento della sanzione pecuniaria, quale legalerappresentante del [OSCURATO:SOCIETA], sussistendo, nella fattispecie, una valida delega difunzioni.Evidenzia che la delega di funzioni non sarebbe stata opponibile a terzi e che,comunque, il legale rappresentante della società sarebbe stato tenuto acontrollare il corretto operato del delegato.Numero registro generale 2367/2023Numero sezionale 1047/2026Numero di raccolta generale 14484/2026Infine, sottolinea che l’autorizzazione doveva essere intesa, ai sensi dell’art.Data pubblicazione 15/05/2026124 del d.lgs. n. 152 del 2006, come rilasciata in capo al legale rappresentantedel Consorzio.La censura è infondata.Nella specie, viene in rilievo una sanzione amministrativa disposta ai sensidegli artt. 124 e 133 del d.lgs. n. 152 del 2006, in quanto l’impianto didepurazione del Comune di [OSCURATO:PERSONA], di titolarità del [OSCURATO:SOCIETA] (da ora [OSCURATO:SOCIETA]) operava senza la necessariaautorizzazione.Detta sanzione è stata inflitta personalmente alla controricorrente, nellaqualità di “trasgressore”, perché indicata come tale per essere il legalerappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]In effetti, l’art. 124 del d.lgs. n. 152 del 2006 dispone, ai commi 1 e 2, che:“1. Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.2. L’autorizzazione è rilasciata al titolare dell’attività da cui origina loscarico. Ove uno o più stabilimenti conferiscano, tramite condotta, ad un terzosoggetto, titolare dello scarico finale, le acque reflue provenienti dalle lorol’effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dallefinale o al consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei singolititolari delle attività suddette e del gestore del relativo impianto di depurazionein caso di violazione delle disposizioni della parte terza del presente decreto”.Il successivo art. 133 prescrive, al comma 2, che:“2. Chiunque apra o comunque effettui scarichi di acque reflue domestiche odi reti fognarie, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, senzal’autorizzazione di cui all’articolo 124, oppure continui ad effettuare o manteneredetti scarichi dopo che l’autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punitocon la sanzione amministrativa da seimila euro a sessantamila euro.Nell’ipotesi di scarichi relativi ad edifici isolati adibiti ad uso abitativo lasanzione è da seicento euro a tremila euro”.Numero registro generale 2367/2023Numero sezionale 1047/2026Numero di raccolta generale 14484/2026Parte ricorrente lamenta la violazione dell’art. 6 della legge n. 689 del 1981Data pubblicazione 15/05/2026che, agli ultimi due commi, dispone che:“Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di unapersona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di unimprenditore, nell’esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la personagiuridica o l’ente o l’imprenditore è obbligato in solido con l'autore dellaviolazione al pagamento della somma da questo dovuta.Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha diritto di regressoper l’intero nei confronti dell'autore della violazione”.Afferma la Regione Abruzzo che la controricorrente sarebbe responsabile aisensi dell’art. 6 della legge n. 689 del 1981.Ancorché il richiamo normativo di parte ricorrente sia esatto, esso non è dallamedesima applicato correttamente nella specie.Indubbiamente, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “Nelsistema sanzionatorio delineato dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, l’art. 6sancisce il principio della responsabilità solidale della persona giuridicanell’ipotesi in cui l’illecito amministrativo sia stato commesso dal suorappresentante o da un suo dipendente; tale responsabilità è di caratteresussidiario e deve ritenersi sussistente ogni qual volta sia stato commesso unillecito amministrativo da persona ricollegabile all’ente per aver agitonell’esercizio delle sue funzioni o incombenze, a prescindere dall’identificazionedell’autore materiale dell’illecito, trattandosi di requisito che, di per sé solo, noncostituisce condizione di legittimità dell’ordinanza-ingiunzione, a meno che dettamancanza di identificazione non possa tradursi in un difetto di prova sullaresponsabilità, o perché possa dubitarsi della sussistenza stessa dell’illecito, operché sia posto in discussione il nesso soggettivo tra la commissione del fatto(certo nella sua verificazione) e le funzioni o incombenze esercitate daltrasgressore” (Cass., Sez. 2, n. 24573 del 20 novembre 2006).Dalla lettura della sentenza impugnata emerge, però, che [OSCURATO:PERSONA] erastata chiamata a rispondere della sanzione personalmente quale trasgressore enon come semplice obbligato in solido. Peraltro, non è possibile giungere a unaNumero registro generale 2367/2023Numero sezionale 1047/2026Numero di raccolta generale 14484/2026diversa conclusione prendendo le mosse dalla lettura dell’atto di contestazione,Data pubblicazione 15/05/2026poiché lo stesso non è stato né trascritto nel ricorso, né depositato agli atti.D’altronde, se la ricostruzione della P.A. fosse corretta, essa avrebbe dovutoindicare l’identità del detto trasgressore in un soggetto diverso dallacontroricorrente - a meno che non volesse sostenere (ma ciò non è statoallegato) l’impossibilità di individuarne l’autore - non spiegandosi, altrimenti, lamenzione della sola [OSCURATO:PERSONA].Pertanto, la vicenda non è disciplinata dall’art. 6 della legge n. 689 del 1981,almeno non nei termini indicati dalla Regione Abruzzo.Infatti, la responsabilità solidale regolata dal citato art. 6 e richiamata dallaP.A. ricorrente non è la responsabilità dell’autore dell’illecito, ma quella delcoobbligato solidale, persona giuridica, ente o imprenditore, per conto del qualeil trasgressore abbia agito nell’esercizio delle proprie funzioni o incombenze.Afferma parte ricorrente che, comunque, la delega di funzioni può valere neirapporti societari interni, ma non può escludere che la sanzione sia domandataanche all’Amministratore della società ex art. 6 della legge n. 689 del 1981,come si ricaverebbe dall’art. 2384 c.c.Questa affermazione non può portare all’accoglimento del ricorso.Come evidenziato, non viene in questione, nella specie, l’applicazionedell’art. 6 della legge n. 689 del 1981.A prescindere da ciò, occorre evidenziare che, in realtà, all’interno dellestrutture complesse, come è la [OSCURATO:SOCIETA], l’istituto della delega ben può operare,così da incidere sull’individuazione del trasgressore che deve essere destinatariodelle sanzioni amministrative.D’altronde, l’infrazione amministrativa prevista dall’art. 133, comma 2, deld.lgs. n. 152 del 2006, che punisce “chiunque apre o comunque effettua scarichidi acque reflue domestiche o di reti fognarie...senza l’autorizzazione”, noncostituisce un illecito “proprio”, atteso che essa non presuppone una particolarequalità del soggetto attivo, che può identificarsi non solo nel titolaredell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto, che apra nuove vie di scarico, maanche in qualsiasi soggetto che gestisca o comunque detenga di fatto la condottadi scarico non autorizzata (Cass., Sez. 2, n. 1740 del 27 gennaio 2020).Numero registro generale 2367/2023Numero sezionale 1047/2026Numero di raccolta generale 14484/2026Nella specie, può ben trovare applicazione il principio, di derivazioneData pubblicazione 15/05/2026penalistica (Cass. pen., Sez. 3, n. 15941 del 12 febbraio 2020), per il quale èconsentita la delega di funzioni a condizione che la stessa : a) sia puntuale edespressa, con esclusione di poteri residuali in capo al delegante; b) riguardi,oltre alle funzioni, anche i correlativi poteri decisionali e di spesa; c) la suaesistenza sia giudizialmente provata con certezza; d) il delegato siatecnicamente idoneo e professionalmente qualificato allo svolgimento deicompiti affidatigli; e) il trasferimento delle funzioni sia giustificato dalledimensioni o dalle esigenze organizzative dell’impresa, ferma restando lapersistenza di un obbligo di vigilanza del delegante in ordine al correttoespletamento, da parte del delegato, delle funzioni trasferite.Non a caso, sempre la Cassazione penale, ha affermato che, in tema di reatiambientali, l’attribuzione della delega di funzioni non fa venir meno il dovere dicontrollo del delegante sul corretto espletamento delle funzioni conferite,sussistendo, tuttavia, la responsabilità di quest’ultimo solo qualora si ravvisinoin concreto gli estremi della culpa in vigilando (Cass. pen., Sez. 3, n. 17174 del3 marzo 2020).D’altronde, anche le Sezioni civili hanno dato peso alla ripartizione internadelle attribuzioni all’interno delle organizzazioni complesse (Cass., Sez. 2, n.32082 del 12 dicembre 2024; Cass., Sez. 2, n. 19751 del 20 giugno 2022, conriferimento agli enti locali).L’accertamento della sussistenza di una delega idonea a incideresull’individuazione del trasgressore è rimesso al giudice del merito e, ove,motivato in senso conforme agli obblighi costituzionali, non è sindacabile in sededi legittimità.Nella presente vicenda, il giudice di appello ha verificato l’esistenza delladelega in questione, provata per iscritto, certificando la completezza della stessa(nessun potere residuale di tipo discrezionale era lasciato a terzi), l’idoneità deldelegato da un punto di vista tecnico e professionale (trattandosi di un ingegnereidraulico con esperienza), il conferimento anche dei correlati poteri di spesa e lacoerenza della situazione con le dimensioni dell’azienda (il Consorzio si occupadi quasi tutti i Comuni della Marsica).Numero registro generale 2367/2023Numero sezionale 1047/2026Numero di raccolta generale 14484/2026Quanto alla doglianza relativa all’ipotizzata culpa in vigilando dellaData pubblicazione 15/05/2026controricorrente si evidenzia la genericità della stessa.Infine, l’osservazione relativa alla titolarità dell’autorizzazione in capo allegale rappresentante del Consorzio trova risposta nelle superiori considerazionirelative all’istituto della delega.Pertanto, deve essere confermato l’annullamento della sanzione inflitta allacontroricorrente nella qualità di “trasgressore”.Nella specie, trova comunque applicazione il principio, sancito dallagiurisprudenza di legittimità, per il quale “In tema di sanzioni amministrative, lasolidarietà prevista dall’art. 6 della l. n. 689 del 1981 non si limita ad assolvereuna funzione di garanzia, ma persegue anche uno scopo pubblicistico dideterrenza generale nei confronti di quanti, persone fisiche o enti, abbianointeragito con il trasgressore rendendo possibile la violazione, sicchél’obbligazione del corresponsabile solidale è autonoma rispetto a quelladell’obbligato in via principale e, pertanto, non viene meno nell’ipotesi in cuiquest’ultima, ai sensi dell’art. 14, ultimo comma, della detta l. n. 689 del 1981,si estingua per mancata tempestiva notificazione, con l’ulteriore conseguenzache l’obbligato solidale che abbia pagato la sanzione conserva l’azione diregresso per l’intero verso l’autore della violazione, il quale non può eccepire,all’interno di tale ultimo rapporto, che è invece di sola rilevanza privatistica,l’estinzione del suo obbligo verso l’Amministrazione” (Cass., SU, n. 22082 del 22settembre 2017; Cass., Sez. 2, n. 11774 del 6 maggio 2019).Il ricorso è rigettato.Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivoex art. 91 c.p.c.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà attodella non sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera della partericorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto,trattandosi di P.A. ammessa al beneficio della prenotazione a debito. P.Q.M- rigetta il ricorso;Numero registro generale 2367/2023Numero sezionale 1047/2026Numero di raccolta generale 14484/2026Data pubblicazione 15/05/2026- condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite, che liquida incomplessivi € 1.500,00 per compensi ed € 200,00 per esborsi, oltre accessori dilegge e spese generali nella misura del 15%.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione II della CorteSuprema di Cassazione, il giorno 23 aprile 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso
Sentenza Cassazione n. 14484/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris