CassazionesentenzaSezione LDecisione del 31 maggio 2026
Cassazione n. 17059/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
25 R.G.N. 875/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del21/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 17182/2025Numero di raccolta generale 17059/2026Data pubblicazione 31/05/20261. La Corte d’Appello di Palermo, decidendo con sentenza n.217/2025 quale giudice del rinvio a seguito della sentenza n.18372/2023 di questa Corte, confermava, nei sensi di cui inmotivazione, la sentenza del Tribunale di Trapani di rigettodell’impugnativa del licenziamento intimato in data 5.3.2020 adAntonina Cassarà, dipendente amministrativa a tempodeterminato presso il Comune di Alcamo.2. Come illustrato nella sentenza rescindente, la lavoratrice,inquadrata nella categoria A, aveva impugnato il licenziamentointimatole per irregolarità di gestione delle presenze (con untotale di 13 giorni di scoperture nell’arco dell’anno 2019). IlTribunale di Trapani aveva respinto il ricorso, ritenendo che lamera richiesta di ferie non autorizzasse la dipendente adassentarsi dal lavoro senza prima attendere la rispostadell’Amministrazione datrice e che, nel caso di specie, se, da unlato, il Comune di Alcamo aveva “fornito la piena prova dei fatticontestati (l’assenza della ricorrente dal servizio per 13 gg)”,dall’altro la lavoratrice non aveva “provato la sussistenza diidonee giustificazioni delle proprie assenze”. Quanto allaproporzionalità dell’atto di recesso, richiamato il tenore dell’art.55-quater del d.lgs. n. 165/2001, aveva ritenuto che il “numerodi giorni di assenza” fosse “decisamente rilevante”, ed escluso,inoltre, che la condotta della lavoratrice fosse connotata dabuona fede. La decisione era confermata dalla Corte d’appello diPalermo, che riteneva, sulla base delle risultanze di causa, privadi fondamento la prospettazione della lavoratrice secondo cui lafruizione dei periodi di congedo (nelle 4 distinte occasioni in cui,nell’estate del 2019, si era assentata dal lavoro) fosse stataconcordata col dirigente di settore, ed escludeva un errore nelNumero registro generale 17182/2025sistema nella fase di inoltro delle istanze di ferie, fermo il dovereNu mero sezionale 1976/2026Numero di raccolta generale 17059/2026di diligenza della lavoratrice di accertarsi (mediante accessDoat a pubblicazione 31/05/2026all’applicativo) che le istanze fossero state correttamenteacquisite dal sistema e, prima di assentarsi, che le stesseavessero avuto esito autorizzativo delle ferie.3. Questa Corte, decidendo sul ricorso della lavoratrice concinque motivi, in contraddittorio con il Comune di Alcamo,accoglieva i primi tre motivi, connessi, riguardanti, sotto diversiprofili, il giudizio di proporzionalità della sanzione disciplinareespulsiva applicata, rigettati gli altri. Osservava cheeffettivamente la Corte territoriale non aveva “speso una parolasulla proporzionalità della sanzione”, nonostante la questione,esaminata dal Tribunale, fosse stata devoluta al giudicedell’impugnazione con specifico motivo di appello, con il quale sievidenziavano il divieto di automatismi sanzionatori e ilcontenuto dell’art. 59 del CCNL pertinente, sostenendosi chel’adeguatezza della sanzione andava verificata sotto il profilodella gravità e della proporzionalità, oltre che dell’intenzionalitàdella condotta; e che tale censura non era stata esaminata dallaCorte territoriale, che aveva incentrato il proprio percorsoargomentativo solo sulla mancanza di giustificazione delleassenze della lavoratrice, che avevano integrato la previsione dicui all’art. 55-quater d.lgs. n. 165/2001, senza alcun cenno alladenunciata violazione del principio di proporzionalità, che ha unfondamento giuridico e normativo diverso. Pertanto, in parzialeaccoglimento dell’impugnazione, veniva cassata la sentenza disecondo grado, rinviando la causa alla medesima Corted’Appello per verificare, “la proporzionalità o adeguatezza dellasanzione che si sostanzia nella valutazione della gravitàdell’inadempimento imputato al lavoratore in relazione alconcreto rapporto e a tutte le circostanze del caso”.Numero registro generale 17182/20254. Riassunto il giudizio dall’odierna ricorrente, la secondaNu mero sezionale 1976/2026Numero di raccolta generale 17059/2026sentenza d’appello valutava i comportamenti contestati noDnat a pubblicazione 31/05/2026casuali o episodici, ma ripetitivi e distribuiti in un breve arcotemporale, tali da denotare, per le modalità contenutistiche etemporali, slealtà nei confronti del datore di lavoro, destinata adincidere sensibilmente e direttamente sul vincolo fiduciario, cosìda impedire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto dilavoro.5. Avverso la sentenza della Corte d’Appello quale giudice delrinvio propone ricorso per cassazione la lavoratrice con tremotivi; non si è costituita l’amministrazione comunale nellapresente fase di giudizio.Ragioni della decisione1. Parte ricorrente denuncia, con il primo motivo (art. 360,n. 4, c.p.c.), nullità della sentenza impugnata per violazione ofalsa applicazione dell'art. 384, comma 2, c.p.c.; sostiene chela Corte d’Appello ha omesso di confrontarsi con il principioespresso nella sentenza rescindente, in quanto, per la secondavolta, ha giustificato la legittimità del licenziamento proprio conla motivazione censurata dalla Cassazione, consistentenell’assenza di giustificazione della lavoratrice.2. Il motivo è inammissibile.3. Occorre qui richiamare il consolidato insegnamento diquesta Corte sul carattere cd. chiuso del giudizio di rinvio (Cass.S.U. n. 17332/2021; Cass. n. 8039/2023, n. 21692/2023, n.5588/2024), al quale la sentenza gravata si è attenuta.4. La ricostruzione ampiamente consolidata della natura delgiudizio di rinvio evidenzia che quest’ultimo non costituisce larinnovazione o la prosecuzione del giudizio di merito, bensì laNumero registro generale 17182/2025fase rescissoria rispetto a quella rescindente del giudizio dNi umero sezionale 1976/2026Numero di raccolta generale 17059/2026cassazione; il giudizio di rinvio si presenta, quindi, come unDaat a pubblicazione 31/05/2026prosecuzione del processo di Cassazione, nel corso del quale ilgiudice di merito ha il compito di svolgere quelle attivitànecessarie a conformarsi al principio di diritto enunciato dallaS.C. ai sensi dell’art. 384 c.p.c.. Pertanto il giudice del rinvio,riassunta la causa, dovrà innanzitutto individuare l’oggetto delgiudizio attraverso un’attenta ricostruzione delle censureaccolte dalla Cassazione, per poi adoperarsi nell’espletamentodelle attività conseguenti. In ragione della struttura chiusapropria del giudizio di rinvio, la posizione delle parti rimanecristallizzata nei termini in cui era rimasta definita nelleprecedenti fasi processuali fino al giudizio di cassazione.5. La denuncia del mancato rispetto da parte del giudice dirinvio del decisum della sentenza di cassazione concretadenuncia di error in procedendo per aver operato il giudicestesso in ambito eccedente i confini assegnati dalla legge ai suoipoteri di decisione. In questo ambito, i profili che le partipossono dedurre nell’impugnazione della sentenza rescissoriadebbono necessariamente riguardare l’aderenza di quest’ultimaal principio espresso dalla sentenza rescindente.6. Nel caso di specie, non sono pertinenti al presente giudiziole doglianze relative alle giustificazioni della lavoratrice, inquanto il giudizio di rinvio è stato espressamente limitato allasola valutazione di proporzionalità della sanzione adottatarispetto ai fatti accertati, mentre erano stati rigettati il quarto equinto motivo di ricorso per cassazione a tali profili attinenti.7. Con la sentenza qui impugnata, la Corte territoriale hacorrettamente inquadrato e delimitato l’oggetto del giudizio dirinvio e ha giustificato il proprio convincimento secondo loschema esplicitamente enunciato nella sentenza diNumero registro generale 17182/2025annullamento, riguardante il solo tema della proporzionalitàN, umero sezionale 1976/2026Numero di raccolta generale 17059/2026quale giudizio che non può essere implicito, anche là dove Dialt a pubblicazione 31/05/2026fatto addebitato sia caratterizzato da condotta connotata daconsapevolezza della sua arbitrarietà.8. Con il secondo motivo, parte ricorrente denuncia (art.360, n. 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione degli artt. 2119e 2106 c.c., 7 legge n. 604/1966, 7 e 18 legge n. 300/1970, 59CCNL del 21.5.2018, 55-quater, comma 1, e 63, comma 2-bis,d. lgs. n. 165/2001, per mancato esame della gravità dei fattiaddebitati ai fini del licenziamento, in relazione al principio dellaproporzionalità, congruità, gravità; si sostiene che la sentenzaimpugnata non ha proceduto alla valutazione dell’intenzionalitàe delle circostanze nelle quali il fatto è stato commesso.9. Con il terzo motivo, in via subordinata al secondo, partericorrente denuncia (art. 360, n. 4, c.p.c.) omessa pronuncia sulmotivo riguardante la violazione del principio di proporzionalitànell’irrogazione del licenziamento.10. I motivi, connessi, sono infondati, in quanto la secondasentenza d’appello è congruamente e logicamente motivata suipunti di fatto e di diritto demandati dalla sentenza rescindente.11. Non è, infatti, corrispondente al contenuto della sentenzagravata (pp. 3-4 in particolare) l’asserzione di parte ricorrenteche sia stato ripercorso il medesimo iter argomentativo dellaprima sentenza d’appello (che si era espressa solo sullasussistenza o meno dell’assenza ingiustificata e del pretesoerrore commesso dalla lavoratrice, senza valutare la gravitàdell’illecito o la sussistenza o meno della giusta causa).12. La sentenza qui impugnata ha, invece, compiutamenteespresso il giudizio di proporzionalità e apprezzato sia gli aspettioggettivi della condotta che quelli soggettivi.Numero registro generale 17182/202513. Invero, a fronte della tipizzazione contenuta nella letteraN umero sezionale 1976/2026Numero di raccolta generale 17059/2026b) dell’art. 55- quater d.lgs. n. 165/2001 (applicazione delDlaat a pubblicazione 31/05/2026sanzione disciplinare del licenziamento nel caso di “assenzapriva di valida giustificazione per un numero di giorni, anchenon continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio”) questaCorte da tempo ha affermato (cfr. Cass. n. 18326/2016, n.17600/2021) che la disposizione citata va interpretata alla lucedel divieto di automatismi espulsivi e pertanto se, da un lato, ilgiudizio di proporzionalità va sempre espresso, dall’altro vavalorizzata anche la tipizzazione legale.14. È stato precisato nelle suddette pronunce che ladisposizione normativa cristallizza, dal punto di vista oggettivo,la gravità della sanzione prevedendo ipotesi specifiche dicondotte del lavoratore, mentre consente la verifica, caso percaso, della sussistenza dell'elemento intenzionale o colposo,ossia la valutazione se ricorrono elementi che assurgono a"scriminante" della condotta tenuta dal lavoratore tali daconfigurare una situazione di inesigibilità della prestazionelavorativa.15. In particolare, con riguardo all'assenza non giustificata, latipizzazione ex ante effettuata dal legislatore onera il lavoratoredi dedurre e fornire elementi che consentano di valutare laricorrenza di circostanze tali da impedire lo svolgimentodell'attività lavorativa, in tal senso comprendendo sial'adempimento della prestazione principale sia tutto il corredodegli obblighi strumentali di correttezza e diligenza, e tali,quindi, da giustificare la condotta tenuta dal lavoratore seppurcoincidente con la tipizzazione (oggettiva) effettuata dallegislatore.16. Tali elementi scriminanti non sono stati ravvisati nel casoin esame, essendo state, al contrario, evidenziate svariatecircostanze di fatto con modalità contenutistiche e tempoNruamlei rod rie gistro generale 17182/2025Numero sezionale 1976/2026segno contrario, dettagliatamente descritte nella seNnumteeron dzi ara ccolta generale 17059/2026gravata e valutati conformemente a legge. [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione 31/05/202617. Del resto, in materia di sanzioni disciplinari, il giudizio diproporzionalità tra licenziamento e addebito contestato èdevoluto al giudice di merito, in quanto implica unapprezzamento dei fatti che hanno dato origine allacontroversia, ed è sindacabile in sede di legittimità soltantoquando la motivazione della sentenza impugnata sul puntomanchi del tutto, ovvero sia affetta da vizi giuridici consistentinell'essere stata articolata su espressioni od argomenti tra loroinconciliabili, oppure perplessi o manifestamente edobiettivamente incomprensibili, ovvero ancora sia viziata daomesso esame di un fatto avente valore decisivo, nel senso chel'elemento trascurato avrebbe condotto con certezza a undiverso esito della controversia (v. Cass. n. 31627/2024 egiurisprudenza ivi richiamata), vizi non ravvisabili nella secondasentenza d’appello.18. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presentegiudizio di legittimità, stante la mancata costituzione in questasede dell’amministrazione comunale intimata. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Numero registro generale 17182/2025Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 21 aprile 2026N. umero sezionale 1976/2026Numero di raccolta generale 17059/2026La Presidente [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]Annalisa [OSCURATO:PERSONA]