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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 gennaio 2023

Cassazione n. 08039/2023

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22189/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del leg. rapp.te p.t., elettivamente domiciliatain ROMA L.G.

FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che larappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 58, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 4122/2018 pubblicata il08/02/2019 RGN 1830/2017 udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].RILEVATOCHE 1.la Corte d’Appello di Roma, pronunciando con sentenza n. 4122/2018 in sede di rinvio da questa Corte con sentenza n. 4971/2017, in accoglimento della domanda di [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ha dichiarato sussistente tra le parti un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], con inquadramento nel livello E3 CCNL chimica farmaceutica-industria; ordinato la riammissione in servizio del lavoratore con le mansioni da ultimo svolte o equivalenti; condannato la società al pagamento di indennità risarcitoria omnicomprensiva nella misura di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori e spese di tutti i gradi di giudizio; 2.la Corte distrettuale, in particolare, per quanto qui rileva, ha osservato che: - il lavoratore aveva dedotto di avere lavorato per la società in forza di contratti di fornitura di lavoro e poi di lavoro somministrato (60 contratti tra agosto 2003 e luglio 2004, anche per un solo giorno, con intervalli molto brevi,e 162 contratti tra il 2004 ed il 2008, con proroghe e brevi intervalli), con causali indicate in punte di più intensa attività (cd. picchi produttivi); -il Tribunale aveva accolto le domande del lavoratore per difetto di prova del nesso di causalità diretto tra le esigenze indicate nei contratti e le specifiche assunzioni; - la Corte d’Appello, nella sentenza poi cassata, aveva invece valutato straordinarie e discontinue le attività cui era stato adibito il lavoratore, e così accolto l’appello della società; -con la sentenza rescindente, questa Corte aveva accolto il primo motivo di ricorso del lavoratore (omessa pronuncia in ordine alla deduzione sul mancato rispetto della clausola di contingentamento) ed il secondo (omessa pronuncia sull’eccezione relativa all’assenza di un contratto commerciale che potesse legittimare la fornitura di lavoro temporaneo, in ragione della circostanza che i contratti prodotti dalla società erano asseritamente riferiti ad agenzia interinale/di somministrazione diversa da quella con la quale il ricorrente aveva concluso i contratti di lavoro, ritualmente riproposta in secondo grado ai sensi dell'art. 346 c.p.c., potendo in modo decisivo la questione riflettersi sull'esito del giudizio), assorbito il terzo (relativo alla causale dei contratti temporanei), e quindi cassato la decisione impugnata, con rinvio alla Corte del merito per l'esame di tutte le ragioni di invalidità dei contratti prospettate dal lavoratore; -escluso il giudicato interno con riguardo ad effettività e genuinità delle causali, tuttavia la ragione più liquida che consentiva di definire la lite era quella relativa alla mancata produzione del contratto cd. commerciale tra impresa di somministrazione e società utilizzatrice, in quanto il lavoratore aveva stipulato i contratti di lavoro con [OSCURATO:SOCIETA]., mentre i contratti di fornitura prodotti in giudizio dalla società, pur così intestati, risultavano sottoscritti da [OSCURATO:SOCIETA]., società differenti, come si evinceva dalle visure camerali prodotte in primo grado; 3.avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società con 3 motivi; il lavoratore si è costituito per resistere al gravame avversario con controricorso, illustrato da memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1.con il primo motivo, viene dedotta violazione e falsa applicazione degli artt.346, 414, 434, 437 c.p.c., e si sostiene che le doglianze accolte dalla Corte di merito, ed oggetto del secondo motivo del primo ricorso per cassazione e del giudizio successivo di riassunzione, erano state tardivamente introdotte e proposte in sede di gravame; 2.con il secondo motivo , violazione e falsa applicazione degli artt. 1 legge 196/1997, 21 d.lgs. n. 276/2003, 2702 c.c.: si sostiene l’errore della Corte di merito nel desumere la mancata sottoscrizione dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo da parte di [OSCURATO:SOCIETA] per l’apposizione del timbro di [OSCURATO:SOCIETA]; 3.con il terzomotivo , violazione e falsa applicazione degli artt. 32 legge 183/2010 e 8 legge n. 604/1966, contestando la misura dell’indennità risarcitoria liquidata; 4.il primo motivo non è ammissibile; 5.il ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice di rinvio può essere fondato soltanto sulla deduzione dell’infedele esecuzione dei compiti affidati con la precedente pronuncia di annullamento, ed il sindacato della S.C. in questa sede si risolve nel controllo dei poteri propri del suddetto giudice di rinvio, per effetto di tale affidamento e dell’osservanza dei relativi limiti; infatti, il giudizio di rinvio non costituisce la rinnovazione o la prosecuzione del giudizio di merito, ma costituisce la fase rescissoria rispetto a quella rescindente del giudizio di cassazione, sicché in quella fase non possono formare oggetto di discussione tutte le questioni che costituiscono presupposti, esplicitamente o implicitamente, decisi nella pronuncia della Corte di cassazione (cfr. Cass.

S.U. n.28544/2008); 6.in ragione della struttura “chiusa” propria del giudizio di rinvio, cioè della cristallizzazione della posizione delle parti nei termini in cui era rimasta definita nelle precedenti fasi processuali fino al giudizio di cassazione (più precisamente fino all’ultimo momento utile nel quale detta posizione poteva subire eventuali specificazioni), il giudice di rinvio, al fine di procedere al giudizio nei termini rimessi dalla cassazione con rinvio, può prendere in considerazione fatti nuovi incidenti sulla posizione delle parti (senza violare il divieto di esame di punti non prospettati o prospettabili dalle parti fino a quel momento) soltanto a condizione che si tratti di fatti dei quali, per essere avvenuta la loro verificazione dopo quel momento, non era stata possibile l’allegazione, a meno che la nuova attività assertiva ed istruttoria sia giustificata proprio dalle statuizioni della Corte di cassazione in sede di rinvio (cfr. Cass. n. 11411/2018, n. 7281/2011, n. 11962/2005); 7.a parte queste ultime ipotesi, il giudice di rinvio è vincolato dalla sentenza di cassazione che dispone il rinvio stesso, anche nel caso in cui essa non si limiti ad accertare la violazione o falsa applicazione di norme di diritto o il vizio di motivazione che inficiano la sentenza cassata e ad adottare le pronunce consequenziali, ma anche quando essa contenga statuizioni ulteriori (vedi per tutte: Cass. n. 21006/2005); 8.la denuncia del mancato rispetto da parte del giudice di rinvio del “decisum” della sentenza di cassazione concreta denuncia di “error in procedendo” (art.360, comma primo, n. 4 cod. proc. civ.) per aver operato il giudice stesso in ambito eccedente i confini assegnati dalla legge ai suoi poteri di decisione, per la cui verifica la Corte di cassazione ha tutti i poteri del giudice del fatto in relazione alla ricostruzione dei contenuti della sentenza rescindente, la quale va equiparata al giudicato, partecipando della qualità dei comandi giuridici, con la conseguenza che la sua interpretazione deve essere assimilata, per l’intrinseca natura e per gli effetti che produce, all’interpretazione delle norme giuridiche (Cass. n. 6461/2005, n. 6344/2019); nel caso in esame manca nel ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice di rinvio qualsiasi riferimento fondato sulla deduzione dell’infedele esecuzione dei compiti affidati con la precedente pronuncia di annullamento, con conseguente inammissibilità delle relative doglianze; 9.analogamente, quanto al secondo motivo, osserva il Collegio che è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito ( Cass.

S.U. n. 34476/2019) ; detta proposta ri-valutazione di questioni di fatto è in contrasto con il principio secondo cui la denuncia di violazione di legge non può surrettiziamente trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi (v.

Cass.n. 15568/2020, e giurisprudenza ivi richiamata);

10. il terzo motivo risulta a nch’esso inammissibile, avendo la Corte di merito indicato le ragioni per le quali ha ritenuto di determinare nella misura stabilita l’indennità di cui all'art. 32 legge n. 183/2010, inapplicazione di criteri che, per consolidato orientamento di questa Corte dal quale non vi sono motivi per discostarsi , involg ono valutazioni di fatto rimesse al prudente apprezzamento del giudice di meritoe perciò sono sottratte al sindacato di legittimità (cfr. Cass.n.10579/2019, n. 21932/2014);

11. le spese di lite del grad o, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno distratte in favore dei procuratori di parte controricorrente dichiaratisi antistatari; al rigetto dell’impugnazione consegue il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto nella ricorrenza dei presupposti processuali P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 5.500 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge, da distrarsi.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22189/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del leg. rapp.te p.t., elettivamente domiciliatain ROMA L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che larappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 58, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 4122/2018 pubblicata il08/02/2019 RGN 1830/2017 udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].RILEVATOCHE 1.la Corte d’Appello di Roma, pronunciando con sentenza n. 4122/2018 in sede di rinvio da questa Corte con sentenza n. 4971/2017, in accoglimento della domanda di [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ha dichiarato sussistente tra le parti un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], con inquadramento nel livello E3 CCNL chimica farmaceutica-industria; ordinato la riammissione in servizio del lavoratore con le mansioni da ultimo svolte o equivalenti; condannato la società al pagamento di indennità risarcitoria omnicomprensiva nella misura di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori e spese di tutti i gradi di giudizio; 2.la Corte distrettuale, in particolare, per quanto qui rileva, ha osservato che: - il lavoratore aveva dedotto di avere lavorato per la società in forza di contratti di fornitura di lavoro e poi di lavoro somministrato (60 contratti tra agosto 2003 e luglio 2004, anche per un solo giorno, con intervalli molto brevi,e 162 contratti tra il 2004 ed il 2008, con proroghe e brevi intervalli), con causali indicate in punte di più intensa attività (cd. picchi produttivi); -il Tribunale aveva accolto le domande del lavoratore per difetto di prova del nesso di causalità diretto tra le esigenze indicate nei contratti e le specifiche assunzioni; - la Corte d’Appello, nella sentenza poi cassata, aveva invece valutato straordinarie e discontinue le attività cui era stato adibito il lavoratore, e così accolto l’appello della società; -con la sentenza rescindente, questa Corte aveva accolto il primo motivo di ricorso del lavoratore (omessa pronuncia in ordine alla deduzione sul mancato rispetto della clausola di contingentamento) ed il secondo (omessa pronuncia sull’eccezione relativa all’assenza di un contratto commerciale che potesse legittimare la fornitura di lavoro temporaneo, in ragione della circostanza che i contratti prodotti dalla società erano asseritamente riferiti ad agenzia interinale/di somministrazione diversa da quella con la quale il ricorrente aveva concluso i contratti di lavoro, ritualmente riproposta in secondo grado ai sensi dell'art. 346 c.p.c., potendo in modo decisivo la questione riflettersi sull'esito del giudizio), assorbito il terzo (relativo alla causale dei contratti temporanei), e quindi cassato la decisione impugnata, con rinvio alla Corte del merito per l'esame di tutte le ragioni di invalidità dei contratti prospettate dal lavoratore; -escluso il giudicato interno con riguardo ad effettività e genuinità delle causali, tuttavia la ragione più liquida che consentiva di definire la lite era quella relativa alla mancata produzione del contratto cd. commerciale tra impresa di somministrazione e società utilizzatrice, in quanto il lavoratore aveva stipulato i contratti di lavoro con [OSCURATO:SOCIETA]., mentre i contratti di fornitura prodotti in giudizio dalla società, pur così intestati, risultavano sottoscritti da [OSCURATO:SOCIETA]., società differenti, come si evinceva dalle visure camerali prodotte in primo grado; 3.avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società con 3 motivi; il lavoratore si è costituito per resistere al gravame avversario con controricorso, illustrato da memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1.con il primo motivo, viene dedotta violazione e falsa applicazione degli artt.346, 414, 434, 437 c.p.c., e si sostiene che le doglianze accolte dalla Corte di merito, ed oggetto del secondo motivo del primo ricorso per cassazione e del giudizio successivo di riassunzione, erano state tardivamente introdotte e proposte in sede di gravame; 2.con il secondo motivo , violazione e falsa applicazione degli artt. 1 legge 196/1997, 21 d.lgs. n. 276/2003, 2702 c.c.: si sostiene l’errore della Corte di merito nel desumere la mancata sottoscrizione dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo da parte di [OSCURATO:SOCIETA] per l’apposizione del timbro di [OSCURATO:SOCIETA]; 3.con il terzomotivo , violazione e falsa applicazione degli artt. 32 legge 183/2010 e 8 legge n. 604/1966, contestando la misura dell’indennità risarcitoria liquidata; 4.il primo motivo non è ammissibile; 5.il ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice di rinvio può essere fondato soltanto sulla deduzione dell’infedele esecuzione dei compiti affidati con la precedente pronuncia di annullamento, ed il sindacato della S.C. in questa sede si risolve nel controllo dei poteri propri del suddetto giudice di rinvio, per effetto di tale affidamento e dell’osservanza dei relativi limiti; infatti, il giudizio di rinvio non costituisce la rinnovazione o la prosecuzione del giudizio di merito, ma costituisce la fase rescissoria rispetto a quella rescindente del giudizio di cassazione, sicché in quella fase non possono formare oggetto di discussione tutte le questioni che costituiscono presupposti, esplicitamente o implicitamente, decisi nella pronuncia della Corte di cassazione (cfr. Cass. S.U. n.28544/2008); 6.in ragione della struttura “chiusa” propria del giudizio di rinvio, cioè della cristallizzazione della posizione delle parti nei termini in cui era rimasta definita nelle precedenti fasi processuali fino al giudizio di cassazione (più precisamente fino all’ultimo momento utile nel quale detta posizione poteva subire eventuali specificazioni), il giudice di rinvio, al fine di procedere al giudizio nei termini rimessi dalla cassazione con rinvio, può prendere in considerazione fatti nuovi incidenti sulla posizione delle parti (senza violare il divieto di esame di punti non prospettati o prospettabili dalle parti fino a quel momento) soltanto a condizione che si tratti di fatti dei quali, per essere avvenuta la loro verificazione dopo quel momento, non era stata possibile l’allegazione, a meno che la nuova attività assertiva ed istruttoria sia giustificata proprio dalle statuizioni della Corte di cassazione in sede di rinvio (cfr. Cass. n. 11411/2018, n. 7281/2011, n. 11962/2005); 7.a parte queste ultime ipotesi, il giudice di rinvio è vincolato dalla sentenza di cassazione che dispone il rinvio stesso, anche nel caso in cui essa non si limiti ad accertare la violazione o falsa applicazione di norme di diritto o il vizio di motivazione che inficiano la sentenza cassata e ad adottare le pronunce consequenziali, ma anche quando essa contenga statuizioni ulteriori (vedi per tutte: Cass. n. 21006/2005); 8.la denuncia del mancato rispetto da parte del giudice di rinvio del “decisum” della sentenza di cassazione concreta denuncia di “error in procedendo” (art.360, comma primo, n. 4 cod. proc. civ.) per aver operato il giudice stesso in ambito eccedente i confini assegnati dalla legge ai suoi poteri di decisione, per la cui verifica la Corte di cassazione ha tutti i poteri del giudice del fatto in relazione alla ricostruzione dei contenuti della sentenza rescindente, la quale va equiparata al giudicato, partecipando della qualità dei comandi giuridici, con la conseguenza che la sua interpretazione deve essere assimilata, per l’intrinseca natura e per gli effetti che produce, all’interpretazione delle norme giuridiche (Cass. n. 6461/2005, n. 6344/2019); nel caso in esame manca nel ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice di rinvio qualsiasi riferimento fondato sulla deduzione dell’infedele esecuzione dei compiti affidati con la precedente pronuncia di annullamento, con conseguente inammissibilità delle relative doglianze; 9.analogamente, quanto al secondo motivo, osserva il Collegio che è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito ( Cass. S.U. n. 34476/2019) ; detta proposta ri-valutazione di questioni di fatto è in contrasto con il principio secondo cui la denuncia di violazione di legge non può surrettiziamente trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi (v. Cass.n. 15568/2020, e giurisprudenza ivi richiamata); 10. il terzo motivo risulta a nch’esso inammissibile, avendo la Corte di merito indicato le ragioni per le quali ha ritenuto di determinare nella misura stabilita l’indennità di cui all'art. 32 legge n. 183/2010, inapplicazione di criteri che, per consolidato orientamento di questa Corte dal quale non vi sono motivi per discostarsi , involg ono valutazioni di fatto rimesse al prudente apprezzamento del giudice di meritoe perciò sono sottratte al sindacato di legittimità (cfr. Cass.n.10579/2019, n. 21932/2014); 11. le spese di lite del grad o, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno distratte in favore dei procuratori di parte controricorrente dichiaratisi antistatari; al rigetto dell’impugnazione consegue il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto nella ricorrenza dei presupposti processuali P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 5.500 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge, da distrarsi. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari