CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 marzo 2026
Cassazione n. 06801/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13039/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato . -controricorrente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Campania n.8133/2021 depositata i l 12/11/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’ [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] impugnava l’avviso d liquidazione con cui le veniva richiesto il pagamento di € 268.119,80 a titolo di imposta di registro e di accessori relativamente alla sentenza n. 1113/2010 del Tribunale di Napoli emessa nell’ambito del giudizio di divisione ereditaria scaturente dalle successioni dei sig.ri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 1.1.Con sentenza n. 6363 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] i giudici di prossimità respingevano il ricorso. Sull’appello della contribuente, la [OSCURATO:PERSONA] dichiarava l’inammissibilità del ricorso di primo grado e del gravame. Avverso tale pronuncia, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso in Cassazione, in quanto la Corte regionale aveva erroneamente ritenuto che fosse maturato il termine decadenziale ex art. 21, in violazione e falsa applicazione dell’art. 22 d.lgs. n. 546/1992. 1.2.Con ordinanza n. 6605/2017 del 14.3.2017, la Suprema Corte accoglieva il ricorso, affermando che in tema di imposta di registro, la divisione è un atto avente natura dichiarativa, sottoposto all'aliquota dell'1% (art. 3 della Tariffa, parte Prima, allegata al TUR) , cassando la sentenza e rinviando alla corte d’appello in diversa composizione. 1.3. Con atto depositato il 13.7.2017, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] riassumeva il giudizio, chiedendo alla [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, in accoglimento del gravame proposto, di annullare l’atto impugnato, con vittoria di spese ed onorari. 1.4.[OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 10096/2017 del 1^.12.2017, respingeva il gravame. 1.5.Avverso tale sentenza, in data 1.6.2018, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso in Cassazione per violazione e falsa applicazione degli artt.34, art. 8 parte I allegata, 27, 37 e 41 co. 2 d.P.R. n. 131/1986. 1.6.Con ordinanza n. 25958/2019 del 15.10.2019, questa Corte, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo, cassava l’impugnata sentenza, con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] della Campania, in diversa composizione, statuendo che la sentenza del tribunale di Napoli, provvedendo in ordine allo scioglimento della comunione, aveva attribuito ai coeredi il valore delle rispettive quote di diritto, senza effettuare conguagli né determinare attribuzioni di beni in eccedenza alla quota di diritto a ciascun di essi spettante, limitandosi a sciogliere la comunione, individuando e stabilendo le quote di eredità assegnando a ciascun coerede una quota… che la CTR non aveva fatto buon governo dei principi espressi ritenendo che la sentenza di accertamento della quota di diritto di ciascun comunista ed un contestuale atto traslativo del diritto di proprietà . Affermava che era invece rilevante, ai fini dell’aliquota di imposta da applicare, il rapporto tra quota di fatto e quota di diritto e solo nel caso in cui la quota di fatto superi la pars juris, la divisione per l’eccedenza perde la natura dichiarativa, per divenire negozio parzialmente traslativo, assoggettato alla relativa imposta di trasferimento in misura proporzionale. 1.7.Con ricorso del 14.1.2020, [OSCURATO:PERSONA] ha riassunto il procedimento innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] chiedendo, sulla base dei principi di diritto richiamati con la richiamata ordinanza n. 25958/2019, accertarsi e dichiararsi la nullità dell’avviso di liquidazione dell’imposta di registro emesso dall’Agenzia dell’Entrate relativo alla sentenza di scioglimento della comunione ereditaria che, in mancanza di trasferimento, doveva ritenersi soggetta all’imposta da liquidarsi secondo l’art. 8 lett. d) della tariffa Parte I allegata al d.P.R. n. 131/86, ovvero nella misura fissa di € 200,00. 1.8. Con sentenza n. 8133/2021 la Commissione tributaria regionale, asserendo di uniformarsi al principio di diritto e comunque a quanto statuito dalla Corte , ha rilevato che la sentenza sottoposta a tassazione attiene ad un mero accertamento della quota di diritto spettante a ciascun comunista sulla massa comune, senza attribuire beni in eccedenza la quota di diritto. Sulla scorta di ciò essa ha sottoposto, ex art. 3 della tariffa parte prima, all’aliquota dell’1% la sentenza di scioglimento della comunione. 1.9.La contribuente ricorre per la cassazione della citata sentenza svolgendo tre motivi, illustrati nelle memorie depositate ai sensi dell’art.380-1 bis c.p.c.. 1.10. Replica con controricorso l’amministrazione finanziaria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo motivo reca la denuncia di violazione e falsa applicazione degli artt. 34 e 37 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e 8 lett. d) tariffa prima parte nonché dell’art. 3 tariffa prima parte del medesimo decreto, poiché l’oggetto della tassazione si riferisce non ad un atto di natura dichiarativa, ma ad un atto giudiziario non recante trasferimento, condanna o accertamento di diritto a contenuto patrimoniale, e quindi soggetto al pagamento dell’imposta in misura fissa, in luogo di quella proporzionale. Diversamente da quanto indicato dalla Commissione Tributaria, è erroneo il richiamo all’art. 3 della tariffa parte prima, dovendo invece trovare applicazione l’art. 8 della tariffa parte 1, lettera d), relativo agli “atti giudiziari”, in quanto l’oggetto della tassazione è la sentenza n. 1113/2010, con cui il Tribunale di Napoli ha dichiarato sciolta la comunione ereditaria già esistente tra gli eredi [OSCURATO:PERSONA], senza “porzioni concretamente assegnate ai condividenti”. Si afferma che in tema d'imposta di registro, quando l'atto da registrare sia una sentenza, per stabilire i criteri ed i presupposti della tassazione, occorre fare riferimento al contenuto ed agli effetti che emergono dalla sentenza stessa, senza possibilità di utilizzare elementi ad essa estranei e di ricercare contenuti diversi da quelli su cui si è formato il giudicato; a seguito della sentenza emessa dal Tribunale di Napoli n. 1113/2010, della massa ereditaria proveniente dalle successioni dei sig.ri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], di cui erano già comproprietari i coeredi Giovanni, Giuseppe, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], è stata solo ipotizzata una ripartizione, che non è stato possibile attuare in ragione della natura stessa della sentenza, suscettibile di produrre effetti solo dopo il passaggio in giudicato, e in ogni caso perché attualmente sospesa dall’Autorità giudiziale. 2. Il motivo è infondato e va disatteso. 2.1.Prima di esaminare il quadro normativo, merita ricordare che con sentenza n.27692 del 2020, questa sezione tributaria della Corte, ha specificato che la "rimodulazione", operata dalle Sezioni Unite con sentenza 7 ottobre 2019, n.25021, della qualificazione della fattispecie divisionale - la divisione ha una natura specificativa, attributiva, che impone di collocarla tra gli atti ad efficacia tipicamente costitutiva e traslativa -non opera in ipotesi di imposizione di registro della fattispecie divisionale senza conguagli, per la quale va ribadita la natura dichiarativa. E ciò in ragione della circostanza che la qualificazione tributaria della divisione, ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro (v., altresì, il d.lgs. n. 347 del 1990, artt. 2 e 10) è essa stessa espressiva della scelta, operata dal legislatore, che esclude l'ipotizzabilità di un effetto traslativo in presenza di uno scioglimento della comunione senza conguagli (d.p.r. n. 131 del 1986, art. 34); scelta, questa, oltretutto connotata da un particolare favor che si incentra tanto sulla misura degli stessi conguagli, qual rilevanti ai fini della configurabilità di un effetto traslativo (art. 34, c. 2), quanto sulla disciplina della riunificazione di masse plurime «considerate come una sola comunione se l'ultimo acquisto di quote deriva da successione a causa di morte» (art. 34, c. 4). 2.2. Il profilo qualificatorio in questione, sotteso al dato normativo, si salda poi, - secondo un rilievo che è, del resto, presente (anche) nella pronuncia delle Sezioni Unite della Corte - all'effetto retroattivo della divisione (art. 757 cod. civ.), ed alla scelta del legislatore di così «assicurare continuità tra la posizione giuridica del defunto e quella dell'erede attributario del bene diviso»; col criterio regolatorio fondamentale che governa la tassazione di registro ed alla cui stregua l'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli «effetti giuridici» dell'atto presentato alla registrazione (d.p.r. n. 131 del 1986, art. 20), ove, dunque, qualificazione normativa ed effetti giuridici dell'atto di divisione escludono (in assenza di conguagli) ogni effetto traslativo. 2.3. La stessa sostanza economica dell'atto divisionale, qual rilevante nella prospettiva del principio di capacità contributiva (art. 53 Cost.), pare consentanea, poi, con una siffatta qualificazione degli effetti giuridici (non traslativi) della divisione, secondo (anche qui) un rilievo presente nella pronuncia delle Sezioni Unite, ed alla cui stregua «... l'idea secondo cui la divisione non costituirebbe titolo di acquisto dei beni assegnati in proprietà esclusiva può essere condivisa solo a patto di restringerne il significato al piano puramente economico, essendo chiaro che il passaggio dalla contitolarità pro quota dei beni comuni alla titolarità esclusiva della porzione non si traduce in un incremento patrimoniale per il condividente…..ove, pertanto, la retroattività della divisione, a fini tributari, si salda col difetto di un incremento patrimoniale in capo al condividente ( v. anche Cass. n. 32613/2021). 2.4. La divisione è, in conclusione, considerata atto avente natura dichiarativa, sottoposto all'aliquota dell'1 % (art. 3 della Tariffa, parte Prima, allegata al TUR) se le porzioni concretamente assegnate ai condividenti, quote di fatto, corrispondono alle quote di diritto, cioè a quelle quote che spettano ai partecipanti, sui beni della massa, in ragione dei diritti che essi vantano. Le quote rappresentano infatti la partecipazione ad una ricchezza che entra a fare parte del patrimonio del coerede all'atto della accettazione, sicché la successiva divisione secondo le quote non apporta ulteriore incremento patrimoniale al condividente. Solo in caso contrario si applica l'art. 34, comma 1, del d.P.R. 131/1986. 2.5.L'art. 34 del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 dispone che: «1. La divisione, con la quale ad un condividente sono assegnati beni per un valore complessivo eccedente quello a lui spettante sulla massa comune, è considerata vendita limitatamente alla parte eccedente 2. I conguagli superiori al cinque per cento del valore della quota di diritto, ancorché attuati mediante accollo di debiti della comunione, sono soggetti all'imposta con l'aliquota stabilita per i trasferimenti mobiliari fino a concorrenza del valore complessivo dei beni mobili e dei crediti compresi nella quota e con l'aliquota stabilita per i trasferimenti immobiliari per l'eccedenza. Quando risulta che il valore dei beni assegnati ad uno dei condividenti determinato a norma dell'art. 52 è superiore a quello dichiarato, la differenza si considera conguaglio». 2.6.La formulazione di tale disposizione —come si desume, in particolare, dall'utilizzo dell'inciso «(...) è considerata vendita» - sembra sancire una vera e propria "presunzione assoluta" -juris et de iure - ai fini dell'imposta di registro, in virtù della quale la divisione con assegnazione di beni eccedenti il valore della quota sulla massa comune deve essere sempre qualificata come vendita ed assoggettata all'imposta sui trasferimenti per la sola eccedenza di valore, prescindendo dall'eventualità che il conguaglio sia o meno corrisposto nei rapporti tra i condividenti. Per cui, il legislatore si è preoccupato di esigere, in ogni caso, l'applicazione dell'imposta sui trasferimenti nei limiti dell'eccedenza di valore, ritenendo irrilevante che il conguaglio (inteso come surplus aritmetico del valore dei beni rispetto al valore della quota) abbia formato oggetto dell'assunzione di un'obbligazione pecuniaria con funzione compensativa ovvero della disposizione di una liberalità indiretta nei rapporti tra i condividenti. La disposizione in esame sottopone la divisione con conguagli ad un trattamento fiscale specifico, indipendentemente dalla volontà delle parti (cioè dal fatto che l’assegnazione ad un condividente di una quota maggiore rispetto a quella a lui spettante comporti per l’interessato il pagamento di un corrispettivo o meno). Per completezza, si vedano anche Cassazione, n. 16220/2021, n. 34487/2021, n. 2378/2022, n. 11836/2022 e n. 4858/2024. 2.7.La mutevole funzione delle pattuizioni intercorse al riguardo tra i condividenti è neutralizzata dalla predeterminazione normativa dell’unicità di trattamento tributario; ne deriva la "neutralità" del conguaglio ai fini dell'imposta di registro, essendone invariabilmente predeterminata la rilevanza tributaria, senza alcuna derogabilità in relazione alla peculiarità civilistica della causa (causa obligandi, causa donandi, causa solvendi, ecc.) che connota l'accordo tra i condividenti ( v. Cass. 27/01/2022, n.2378, Cass. 31364/2023, entrambe in motiv.). 2.8. In altri termini, il trattamento tributario è fissato dall'art. 34 del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 per ogni ipotesi di divisione in cui i condividenti ricevano beni di valore non corrispondente (quindi, maggiore o minore rispetto) a quello delle rispettive quote sulla massa comune, non rilevando che tale differenza di valore formi oggetto di rinuncia, seppur con animus donandi, da parte dell’avente diritto (Cass. n. 27409/2020, in motiv; seguita da Cass. n. 4858/2024, massimata). 2.9. [OSCURATO:PERSONA] ha fatto corretta e puntuale applicazione di tale principio con argomentazioni pienamente condivisibili. 2.10. Sotto altro profilo, si osserva che il compito demandato dalla pronuncia di cassazione alla Corte d'appello, ai fini della rinnovazione del giudizio, risultava dunque delimitato alla rideterminazione del quantum dovuto in base alla aliquota individuata (1%) alla luce del principio di diritto enunciato da questa Corte nonchè alla valutazione concernente la rilevanza sulla debenza del tributo della sospensione della esecutività della sentenza del tribunale di Napoli (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. III, 15/06/2023, n. 17240; Cass., Sez. II, 14/01/2020, n. 448; Cass., Sez. lav., 24/10/2019, n. 27337). 2.11. Nell'adempimento di tale mandato, la Corte territoriale si è sostanzialmente attenuta ai limiti ed all’oggetto del giudizio di rinvio fissati dalla ordinanza della cassazione, applicando, con riferimento al primo compito, l’aliquota dell’1% alla sentenza di scioglimento della comunione. Del resto, la Corte ha ritenuto applicabile l’art. 34 cit. alle sentenze dichiarative dello scioglimento della comunione, il che osta alla riproposizione della questione in questa sede. 3. Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 27 e 37 d.P.R. n. 131/1986, nonché dell’art. 112 cpc, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., per non avere la Corte regionale rilevato che l’imposta di registro liquidata dall’Ufficio si riferisce ad atto dell’Autorità giudiziaria sottoposto a condizione ex art. 27 co. 1 d.P.R. n. 131/1986 – avendo il tribunale di Napoli subordinato la vendita al passaggio in giudicato della decisione - soggetta a tassazione in misura fissa. Inoltre, si assume che l’efficacia della sentenza n. 1113/2010 del Tribunale di Napoli è stata sospesa con ordinanza del Giudice nel mese di maggio 2010, il quale ha stabilito che “ogni attività delegata venga effettuata soltanto dopo il passaggio in giudicato della sentenza”. Sul punto, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza di rinvio n. 25958/2019, aveva dichiarato assorbito il terzo motivo del ricorso in Cassazione proposto dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], avendo già accolto il motivo principale di cui al punto 2). L’impugnata sentenza non ha in alcun modo considerato ed esaminato tale motivo di impugnazione, che in questa sede si ripropone, dovendosi ricordare che la sentenza n. 1113/2010 è in attesa di definizione a seguito dell’impugnazione proposta dalla stessa sig.ra [OSCURATO:PERSONA] innanzi alla Corte d’Appello di Napoli con atto del 28.4.2010 ed attualmente pendente in Cassazione. 3.1. La censura articolata sotto il profilo della violazione della legge, ripropone il motivo in realtà non esaminato dalla Corte d’appello, sostenendo che la subordinazione della vendita al passaggio in giudicato della stessa, stabilita con la sentenza tassata, avrebbe dovuto imporre l’applicazione dell’imposta in misura fissa, così come la sospensione dell’esecuzione disposta nel 2010 renderebbe illegittima l’applicazione dell’imposta di registro. 3.2.Secondo l’insegnamento di questa Corte, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell'art. 111, comma secondo, Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 c.p.c. ispirata a tali principi, una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con il suddetto motivo risulti infondata, di modo che la pronuncia da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l'inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto (cfr. Cass. n. 10773/2023; Cass. n.16171/2017; Cass. n. 2313/2010). 3.3.La questione posta con i motivi in disamina va quindi vagliata per verificare se possa essere decisa in astratto, prescindendo da riscontri fattuali, in quanto ove la risposta alla questione, posta nei motivi non esaminati dal Giudice d'appello, sia negativa, si potrebbe pervenire senz'altro alla definizione del giudizio in sede di legittimità, mentre la risposta positiva dovrebbe invece portare alla cassazione con rinvio, affinché il Giudice di merito verifichi in primo luogo la sussistenza o meno delle indicazioni necessarie a pena di nullità. 3.4. Nella specie, la questione va risolta nel primo dei due sensi sulla base delle considerazioni che seguono. 3.5.Si osserva che l'imposta di registro è un'imposta d'atto che colpisce l'atto al momento della sua registrazione, a prescindere dal verificarsi di eventi futuri e che l'atto in questione, avendo natura di atto giudiziario e non di atto negoziale tra le parti, ricade nella specifica previsione di cui all'art. 37, comma 1, del DPR 131/86, e non in quella di cui all'art. 27, comma 1, prevista per gli atti negoziali, dei quali è tipica la condizione sospensiva liberamente posta dalle parti. 3.6.La stessa norma prevede poi espressamente che l'imposta in misura proporzionale trova applicazione anche agli atti giudiziari che"siano stati impugnati o siano ancora impugnabili",precisando peraltro "salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato". 3.7.Tale interpretazione è conforme al prevalente orientamento della Corte di Cassazione, per la qualein tema di imposta di registro, ai sensi dell'art. 37, comma 1, deld.P.R. n. 131/86, la sentenza che definisceil giudizio - anche solo parzialmente e pur non passata in giudicato- è soggetta a tassazione, sicché l'Ufficio del registro provvede legittimamente alla liquidazione, emettendoil corrispondente avviso,il quale è impugnabile per vizi, formali o sostanziali, inerenti all'atto in sé, al procedimento che lo ha preceduto, oppure ai presupposti dell'imposizione. Né l'eventuale riforma, totale o parziale, della decisione nei successivi gradi di giudizio, e fino alla formazione del giudicato, incide sull'avviso di liquidazione, integrando, piuttosto, un autonomo titolo per l'esercizio dei diritti al conguaglio o al rimborso dell'imposta dafar valere separatamente e non nel medesimo procedimento(Cass. n. 12736/14, n. 17060/13,n. 23580/15, n. 26321/2018 ), costituendo un autonomo titolo per l'esercizio del diritto al conguaglio o al rimborso da far valere separatamente; pertanto, la procedura di cui all'art. 37 del TUIR prevede la legittima emissione dell'avviso di liquidazione anche sulla sentenza di primo grado non definitiva. 3.8.In materia di imposta di registro sugli atti dell'autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 37 del d.p.r. n. 131 del 1986, la cui illegittimità costituzionale è stata disattesa dalla Corte delle leggi (ordinanza n. 13/2008), il presupposto impositivo è costituito dall'esistenza del titolo giudiziale e non dalla sua efficacia esecutiva (Cass. n. 12480 del 2018; Cass. La sentenza Cass. 29 gennaio 2026, n. 1989 che ha affrontato il tema degli effetti della sospensione giudiziale dell'efficacia esecutiva di un titolo sul presupposto dell'imposta di registro). 3.9. Questa Corte ha avuto modo di esprimersi su analogo tema, in materia di sospensione del decreto ingiuntivo, pervenendo alla conclusione che in tema di imposta di registro sugli atti giudiziari, il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo è assoggettato ad imposta anche se, in pendenza del giudizio di opposizione, l'esecutorietà dello stesso viene sospesa ex art. 649 c.p.c.; ciò perché solo l'intervento di una decisione definitiva, che all'esito del giudizio di opposizione revochi, annulli o dichiari la nullità del decreto ingiuntivo opposto, esclude la debenza del tributo ex art. 37 del d.P.R. n. 131/1986 (Cass., 18.02.2021, n. 4327); ne consegue che il provvedimento di sospensione degli effetti esecutivi della sentenza non è idoneo ad incidere sull'obbligo di registrazione e sul relativo avviso di liquidazione, stante la perdurante esistenza della sentenza di condanna che ne rappresenta il fondamento. L'imposta applicata al momento della registrazione deve considerarsi provvisoria, essendo la sua definitività subordinata alle risultanze dell'eventuale sentenza emessa in sede di impugnazione e passata in giudicato, in applicazione del principio di unicità della tassazione volto ad evitare la moltiplicazione della tassazione di un'unica manifestazione di capacità contributiva (Cass. n.1223/2021), laddove il completamento del procedimento di tassazione (con un conguaglio a favore dell'erario o con un rimborso a favore del contribuente) si ha pertanto con l'intervento della «successiva sentenza passata in giudicato» (art. 37, cit.). 3.10. In altri termini, al fine di evitare la moltiplicazione della tassazione di un'unica manifestazione di capacità contributiva, la legge esprime il concetto della "unicità della tassazione", in base al quale soggetta a registrazione è la sentenza pronunciata in ogni grado di giudizio, salvo conguaglio o rimborso in occasione della sentenza del grado di giudizio successivo. 4.Al terzo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 7, co. 1, legge 27 luglio 2000, n. 212 e dell’art. 24 Cost. nonché dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., non avendo la Commissione Tributaria rilevato che l’avviso di liquidazione dell’imposta relativa alla sentenza n. 1113/2010 non reca l’indicazione delle norme applicate relativamente alla base imponibile, alle voci di tariffa ed alla relativa percentuale d’imposta, rendendolo non intellegibile al contribuente. Tale omessa indicazione denoterebbe di per sé la palese infondatezza della pretesa fiscale. Si osserva che l’art. 7 dello statuto dei contribuenti e più in generale l’art. 3 legge n. 241/1990, richiedono espressamente che la motivazione degli atti adottati dalla P.A. debba indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’Amministrazione. Pertanto, anche l’avviso di liquidazione emesso per il pagamento delle imposte dovute a seguito di sentenza deve contenere, in forma comprensibile e non criptica, l’indicazione della qualifica e dell’ammontare del tributo richiesto, con i relativi calcoli, non essendo sufficiente la mera indicazione dell’ammontare dovuto (CTR Roma, 30.9.2005 n. 153; Cass.16.9.2005 n. 18415). Cosa che nella specie non è accaduta, segno inequivocabile dell’assoluta infondatezza della pretesa fiscale. 5. La censura è inammissibile. 5.1. La parte contribuente aveva già proposto questa critica alla Corte, impugnando la sentenza d’appello n. 10096/2017, censura dichiarata inammissibile in quanto - in difetto dell'autosufficienza e della specificità del motivo, per non avere la contribuente riportato in ricorso, nelle parti rilevanti, l'atto impugnato - era impedito al Collegio di verificare l'esatta portata delle doglianze mosse in sede di gravame. 5.2. La declaratoria di inammissibilità di taluni motivi di ricorso per cassazione, pur accolto per altri, preclude la disamina delle ragioni poste a fondamento dei primi nel successivo giudizio di rinvio, che, pur dotato di autonomia, non integra un nuovo procedimento ma una fase ulteriore di quello originario (Cass. n. 6832/2021). 5.3.La ricostruzione ampiamente consolidata nella giurisprudenza di questa Corte sulcarattere cd. chiuso del giudizio di rinvio (di recente, Cass. S.U. n. 17332/2021, Cass. n. 8039/2023; n. 15736/25)evidenzia che quest’ultimo non costituisce la rinnovazione o la prosecuzione del giudizio di merito, bensì la fase rescissoria rispetto a quella rescindente del giudizio di cassazione; il giudizio di rinvio si presenta, quindi, come una prosecuzione del processo di Cassazione, nel corso del quale il giudice di merito ha il compito di svolgere quelle attività necessarie a conformarsi al principio di diritto enunciato dalla S.C. ai sensi dell’art. 384 c.p.c.. Inoltre, al fine della corretta individuazione dell’oggetto del giudizio, questa Corte (Cass. S.U. n. 28544/2008) ha precisato che la sentenza rescindente vincola le parti ed il giudice del rinvio a tenere ferme, nella fase rescissoria, le questioni di diritto in precedenza risolte o che debbano intendersi implicitamente decise quale presupposto necessario e logicamente inderogabile della pronuncia espressa in diritto (cfr. Cass. n. 7281/2011); è la sentenza rescindente della Cassazione a circoscrivere l’oggetto del giudizio della fase rescissoria (Cass. n. 25969 depositata il 6 settembre 2023); in tal modo, nel giudizio di rinvio non possono formare oggetto di discussione tutte le questioni che costituiscono presupposti, esplicitamente o implicitamente, decisi nella pronuncia della Corte di Cassazione(cfr. Cass. S.U. n. 28544/2008), né la sentenza di rinvio può essere censurata per aver deciso alla stregua dei principi di diritto affermati dalla Corte (Cass. 17 gennaio 2025, n. 1186). 6.Sulla scorta delle suesposte argomentazioni, valutandosi la infondatezza dei motivi dedotti, il ricorso deve essere rigettato. 6.1. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo. 6.2.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favor