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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 marzo 2026

Cassazione n. 07154/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZAsul ricorso 8029-2024 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocatoMASSIMO PALLINI;- ricorrente -controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato2026 e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], ESTER ADA837 SCIPLINO, CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –nonché controI.C.R.C.S. - [OSCURATO:PERSONA] SPALLANZANI, in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 4388/2023 della CORTE D'APPELLNOum edroi r egistro generale 8029/2024Numero sezionale 837/2026ROMA, depositata il 05/12/2023 R.G.N. 2154/2022; Numero di raccolta generale 7154/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dDealt a pubblicazione 25/03/202618/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.

La Corte d’Appello di Roma, decidendo con sentenza n.4388/2023 quale giudice del rinvio a seguito dell’ordinanza n.14029/2022 di questa Corte, in accoglimento parzialedell’appello proposto dall’[OSCURATO:PERSONA] per le MalattieInfettive “[OSCURATO:PERSONA]”, rigettava l’originaria domanda dirisarcimento del danno proposta da [OSCURATO:PERSONA], econdannava la stessa a restituire all’[OSCURATO:PERSONA] lasomma di € 17.084, oltre interessi legali dal pagamento nelnovembre 2020 (ferma la condanna al pagamento di differenzeretributive).2.

Avverso la sentenza della Corte d’Appello quale giudice delrinvio propone ricorso per cassazione la lavoratrice con unicomotivo; resistono l’[OSCURATO:PERSONA] e l’INPS con distinticontroricorsi; la lavoratrice e l’[OSCURATO:PERSONA] hannodepositato memorie.Ragioni della decisione1.

Parte ricorrente denuncia violazione o falsa applicazionedell’art. 36 d.lgs. n. 165/2001, oltre che della clausola 5dell’[OSCURATO:PERSONA] della Direttiva 1999/70/CE (art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c.); sostiene che la Corte d’Appello nellasentenza di riassunzione ha contraddetto il principio di dirittostatuito dalla Corte di Cassazione nella pronuncia a quo,Numero registro generale 8029/2024indagando non già in merito all’abusiva reiterazione di contrattiN umero sezionale 837/2026Numero di raccolta generale 7154/2026a termine, bensì soltanto in merito al raggiungimento delDlaat a pubblicazione 25/03/2026prova del danno conseguito a tale abuso, senza valutarloquantomeno in misura presuntiva, in coerenza con i criteri diquantificazione di cui all’art. 32, comma 5, legge n. 183/2010,da considerarsi in re ipsa, salvo rigoroso onere probatoriosoltanto qualora sia lamentato un danno ulteriore e più elevato.2.

Il motivo è inammissibile, perché non si confrontaadeguatamente con la complessiva motivazione della sentenzaimpugnata e con i limiti del giudizio di rinvio.3.

Come esposto nella pronuncia rescindente, la Corted'Appello di Roma aveva riformato la sentenza del Tribunaledella stessa sede che aveva rigettato tutte le domandeformulate da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'IstitutoNazionale per le [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]" edell'INPS e, dichiarata la sussistenza fra le parti di un rapportodi lavoro subordinato protrattosi dal 1° gennaio 2010 al 31gennaio 2014, aveva condannato l'[OSCURATO:PERSONA] alpagamento delle differenze retributive, al risarcimento deldanno quantificato in misura pari a dieci mensilità dell'ultimaretribuzione globale di fatto, a corrispondere all'INPS i contributidovuti e non versati nel periodo sopra indicato; la Corteterritoriale, aveva dato atto che la lavoratrice, con la qualeerano stati stipulati contratti di collaborazione autonoma, si eraoccupata non dell'attività di ricerca clinica, connessa a specificiprogetti, bensì di generica attività di segreteria, non limitata alprogetto ma estesa al complessivo funzionamentoamministrativo della struttura aziendale; in ragione della naturapubblica dell'[OSCURATO:PERSONA] la Corte territoriale avevaescluso la conversione dei rapporto nullo in contratto a tempoindeterminato e, in applicazione dell'art. 2126 c.c., avevacondannato l'ente al pagamento delle differenze retribuNtuimveero, r egistro generale 8029/2024Numero sezionale 837/2026quantificate, sulla base del C.C.N.L. di comparto, tenendoN ucmoenro tdoi r accolta generale 7154/2026della retribuzione spettante al personale inquadrato nelDlaat a pubblicazione 25/03/2026categoria C, e, altresì, liquidato il risarcimento del dannoritenendo applicabile il principio di diritto affermato dalle S.U. diquesta Corte con la sentenza n. 5072/2006.4.

Con la pronuncia rescindente, questa Corte accoglieva ilsecondo motivo del ricorso dell’[OSCURATO:PERSONA], con cui erastata denunciata, ex art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art.32 della legge n. 183/2010, dell'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001,degli artt. 1, 4 bis e 10 del d.lgs. n. 368/2001, dell'art. 11 deld.lgs. n. 288/2003 nonché, ex art. 360, n. 4, c.p.c., la nullitàdella sentenza per carenza assoluta di motivazione sul capodella domanda inerente al risarcimento del danno, in relazioneal regime differenziato fra impiego pubblico e impiego privato,che impedisce la conversione del rapporto, ed è anche ostativoal riconoscimento del danno in re ipsa, salvo che ricorra lanecessità di armonizzare il diritto interno a quello dell'Unione esi sia, quindi, in presenza di una reiterazione abusiva.

Il motivoveniva giudicato fondato perché il giudice d'appello, ritenutaprovata la natura subordinata del rapporto intercorso fra leparti, oltre ad applicare, correttamente, l'art. 2126 c.c., avevaanche liquidato il danno, a prescindere dalla prova dello stesso,discostandosi dall'orientamento (affermatosi a partire da Cass.n.6046/2018 e n. 10951/2018), secondo cui l'agevolazioneprobatoria riconosciuta dalle Sezioni Unite al fine di conformarel'ordinamento interno al diritto dell'Unione può essere estesaalle collaborazioni coordinate e continuative non genuine acondizione che il lavoratore ne alleghi l'illegittimità anche inrelazione alla reiterazione abusiva del termine apposto alcontratto ed il giudice del merito accerti, oltre all'instaurazioneNumero registro generale 8029/2024di fatto di un rapporto di impiego, l'assenza delle condizioni dallaN umero sezionale 837/2026Numero di raccolta generale 7154/2026cui violazione discende l'applicabilità della clausola D5at a pubblicazione 25/03/2026dell'[OSCURATO:PERSONA] allegato alla direttiva 1999/70/CE; inmancanza di accertamenti su questi aspetti, la prima sentenzad’appello veniva cassata con rinvio, per procedersi a nuovoesame, attenendosi al suddetto principio di diritto.5.

Riassunta la causa innanzi alla Corte d’Appello di Roma,questa, sulla scorta dei principi affermati nella pronunciarescindente (fermo il riconoscimento di differenze retributive econtributive ai sensi dell’art. 2126 c.c.), rigettava la domandadi [OSCURATO:PERSONA] di risarcimento del danno, perché il ricorsoex art.414 c.p.c. era privo di allegazioni e richieste di prova suldanno da cd. precarizzazione del rapporto.6.

Osservava la Corte territoriale che nel ricorso introduttivoex art.414 c.p.c. la lavoratrice aveva affermato di aver diritto aessere riammessa in servizio e alla continuazione del rapporto,fondando la domanda risarcitoria sulla nullità dei contratti dilavoro autonomo, sull’esistenza di lavoro subordinato e sullarichiesta di conversione del rapporto a tempo indeterminato condiritto alla costituzione del rapporto di lavoro pubblico, e, in viasubordinata (in caso di mancato accoglimento della domanda dicostituzione del rapporto di lavoro subordinato) come domandadi risarcimento del danno futuro con riferimento alla“diminuzione della capacità reddituale per il futuro”,quantificandolo mediante una comparazione matematica frareddito che “avrebbe presumibilmente prodotto alla cessazionedel rapporto in avanti, cioè dal 31 gennaio 2014 decurtato diquanto percepirà dall’attività lavorativa che presumibilmentesvolgerà sino al pensionamento”, tenendo conto dei “probabiliincrementi di reddito “ ed effettuando il conteggio fino alla dataipotetica del pensionamento di vecchiaia nel mese di marzoNumero registro generale 8029/20242040, nonché come successivo danno dalla data delN umero sezionale 837/2026Numero di raccolta generale 7154/2026pensionamento fino alla data ipotetica finale, sulla base dellDaat a pubblicazione 25/03/2026vita media attuale e tenendo conto dell’incremento futuro dellavita media, per arrivare ad una vita media futura di 88,7 anni;svolgeva altresì domande subordinate sul punto, ma senzaallegazione del cd. danno da precarizzazione, e senza riferirsi aldanno da reiterazione abusiva dei contratti a tempodeterminato.7.

Rammenta il Collegio che il giudizio di rinvio nondetermina, per così dire, il ritorno al punto di partenza, ma laprosecuzione delle fasi precedenti nell’ambito perimetrato dallapronuncia rescindente; con la conseguenza che le censure allasentenza impugnata devono necessariamente essere incentratesulla violazione dell’art. 384 c.p.c., ovvero sulla mancata oimpropria attuazione dei principi di diritto fissati dalla pronunciarescindente; non è, invece, consentito ripetere il giudizio sututte le questioni affrontate dall’inizio della procedura, stante ilcarattere cd. chiuso del giudizio di rinvio (Cass.

S.U. n.17332/2021, Cass. n. 8039/2023, n. 21692/2023, n.5588/2024, n. 34670/2024).

Il giudizio di rinvio si presenta,quindi, come una prosecuzione del processo di Cassazione, nelcorso del quale il giudice di merito ha il compito di svolgerequelle attività necessarie a conformarsi al principio di dirittoenunciato dalla S.C. ai sensi dell’art. 384 c.p.c., tenendo contodella cristallizzazione della posizione delle parti nei termini in cuiera rimasta definita nelle precedenti fasi processuali fino algiudizio di cassazione, al fine di procedere al giudizio nei terminirimessi dalla cassazione con rinvio.

Il giudice del rinvio puòprendere in considerazione fatti nuovi incidenti sulla posizionedelle parti, ma non deve violare il divieto di esame di punti nonprospettati o prospettabili dalle parti fino a quel momento, aNumero registro generale 8029/2024meno che si tratti di fatti verificatisi successivamente di cui nonN umero sezionale 837/2026Numero di raccolta generale 7154/2026era perciò stata possibile l’allegazione ovvero che la nuovDaat a pubblicazione 25/03/2026statuizioni della Corte di Cassazione in sede di rinvio (cfr. Cass.n. 11411/2018, n. 7281/2011, n. 11962/2005).8.

Tutto ciò premesso, i profili che le parti possono dedurrenell’impugnazione della sentenza rescissoria debbononecessariamente riguardare l’aderenza di quest’ultima alprincipio espresso dalla sentenza rescindente; e nel caso inesame, la seconda sentenza d’appello ha appunto esaminatol’assolvimento (giudicato carente) dell’onere di allegazione deldanno cd. comunitario e ha quindi accertato la conseguentecarenza di prova, alla luce della domanda introduttiva delgiudizio fondata su danni futuri di diversa natura.9.

La pronuncia gravata risulta quindi conforme ai principi didiritto espressi nella pronuncia rescindente, ossia chel'agevolazione probatoria opera al fine di adeguare la normainterna, dettata dall'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, alla direttivaUE, nella parte in cui impone l'adozione di misure idonee asanzionare l'illegittima reiterazione del contratto a termine,sicché, ove non venga in rilievo la richiamata clausola 5, non viè ragione per disattendere la regola generale in forza della qualeil danno deve essere allegato e provato dal soggetto che assumedi averlo subito.10.

In ragione della soccombenza parte ricorrente deveessere condannata alla rifusione in favore dell’IstitutoSpallanzani delle spese del presente giudizio, nonché dellespese del sub-procedimento ex art. 373 c.p.c. innanzi alla Corted'Appello di Roma, su istanza di sospensione dell'attualericorrente, respinta con ordinanza del 15.6.2024 (cfr. Cass. n.26966/2018), tutte liquidate come da dispositivo.

Possonoinvece essere compensate le spese relative alla partecipazNiuomnereo r egistro generale 8029/2024Numero sezionale 837/2026nel presente giudizio dell’INPS, rimessosi a giustizia, e chiNaummerao tdoi r accolta generale 7154/2026in causa per integrità del contraddittorio.

Data pubblicazione 25/03/2026Numero registro generale 8029/2024Numero sezionale 837/2026Numero di raccolta generale 7154/2026Data pubblicazione 25/03/2026AULA 'B'OggettoL A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E Giudizio dirinvioSEZIONE LAVOROR.G.N.8029/2024Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:Cron.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Rep.Ud [OSCURATO:DATA_NASCITA]Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere- CCDott. [OSCURATO:PERSONA] -Rel.

Consigliere-[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso 8029-2024 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocatoMASSIMO PALLINI;- ricorrente -controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato2026 e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], ESTER ADA837 SCIPLINO, CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –nonché controI.C.R.C.S. - [OSCURATO:PERSONA] SPALLANZANI, in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 4388/2023 della CORTE D'APPELLNOum edroi r egistro generale 8029/2024Numero sezionale 837/2026ROMA, depositata il 05/12/2023 R.G.N. 2154/2022; Numero di raccolta generale 7154/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dDealt a pubblicazione 25/03/202618/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.

La Corte d’Appello di Roma, decidendo con sentenza n.4388/2023 quale giudice del rinvio a seguito dell’ordinanza n.14029/2022 di questa Corte, in accoglimento parzialedell’appello proposto dall’[OSCURATO:PERSONA] per le MalattieInfettive “[OSCURATO:PERSONA]”, rigettava l’originaria domanda dirisarcimento del danno proposta da [OSCURATO:PERSONA], econdannava la stessa a restituire all’[OSCURATO:PERSONA] lasomma di € 17.084, oltre interessi legali dal pagamento nelnovembre 2020 (ferma la condanna al pagamento di differenzeretributive).2.

Avverso la sentenza della Corte d’Appello quale giudice delrinvio propone ricorso per cassazione la lavoratrice con unicomotivo; resistono l’[OSCURATO:PERSONA] e l’INPS con distinticontroricorsi; la lavoratrice e l’[OSCURATO:PERSONA] hannodepositato memorie.Ragioni della decisione1.

Parte ricorrente denuncia violazione o falsa applicazionedell’art. 36 d.lgs. n. 165/2001, oltre che della clausola 5dell’[OSCURATO:PERSONA] della Direttiva 1999/70/CE (art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c.); sostiene che la Corte d’Appello nellasentenza di riassunzione ha contraddetto il principio di dirittostatuito dalla Corte di Cassazione nella pronuncia a quo,Numero registro generale 8029/2024indagando non già in merito all’abusiva reiterazione di contrattiN umero sezionale 837/2026Numero di raccolta generale 7154/2026a termine, bensì soltanto in merito al raggiungimento delDlaat a pubblicazione 25/03/2026prova del danno conseguito a tale abuso, senza valutarloquantomeno in misura presuntiva, in coerenza con i criteri diquantificazione di cui all’art. 32, comma 5, legge n. 183/2010,da considerarsi in re ipsa, salvo rigoroso onere probatoriosoltanto qualora sia lamentato un danno ulteriore e più elevato.2.

Il motivo è inammissibile, perché non si confrontaadeguatamente con la complessiva motivazione della sentenzaimpugnata e con i limiti del giudizio di rinvio.3.

Come esposto nella pronuncia rescindente, la Corted'Appello di Roma aveva riformato la sentenza del Tribunaledella stessa sede che aveva rigettato tutte le domandeformulate da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'IstitutoNazionale per le [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]" edell'INPS e, dichiarata la sussistenza fra le parti di un rapportodi lavoro subordinato protrattosi dal 1° gennaio 2010 al 31gennaio 2014, aveva condannato l'[OSCURATO:PERSONA] alpagamento delle differenze retributive, al risarcimento deldanno quantificato in misura pari a dieci mensilità dell'ultimaretribuzione globale di fatto, a corrispondere all'INPS i contributidovuti e non versati nel periodo sopra indicato; la Corteterritoriale, aveva dato atto che la lavoratrice, con la qualeerano stati stipulati contratti di collaborazione autonoma, si eraoccupata non dell'attività di ricerca clinica, connessa a specificiprogetti, bensì di generica attività di segreteria, non limitata alprogetto ma estesa al complessivo funzionamentoamministrativo della struttura aziendale; in ragione della naturapubblica dell'[OSCURATO:PERSONA] la Corte territoriale avevaescluso la conversione dei rapporto nullo in contratto a tempoindeterminato e, in applicazione dell'art. 2126 c.c., avevacondannato l'ente al pagamento delle differenze retribuNtuimveero, r egistro generale 8029/2024Numero sezionale 837/2026quantificate, sulla base del C.C.N.L. di comparto, tenendoN ucmoenro tdoi r accolta generale 7154/2026della retribuzione spettante al personale inquadrato nelDlaat a pubblicazione 25/03/2026categoria C, e, altresì, liquidato il risarcimento del dannoritenendo applicabile il principio di diritto affermato dalle S.U. diquesta Corte con la sentenza n. 5072/2006.4.

Con la pronuncia rescindente, questa Corte accoglieva ilsecondo motivo del ricorso dell’[OSCURATO:PERSONA], con cui erastata denunciata, ex art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art.32 della legge n. 183/2010, dell'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001,degli artt. 1, 4 bis e 10 del d.lgs. n. 368/2001, dell'art. 11 deld.lgs. n. 288/2003 nonché, ex art. 360, n. 4, c.p.c., la nullitàdella sentenza per carenza assoluta di motivazione sul capodella domanda inerente al risarcimento del danno, in relazioneal regime differenziato fra impiego pubblico e impiego privato,che impedisce la conversione del rapporto, ed è anche ostativoal riconoscimento del danno in re ipsa, salvo che ricorra lanecessità di armonizzare il diritto interno a quello dell'Unione esi sia, quindi, in presenza di una reiterazione abusiva.

Il motivoveniva giudicato fondato perché il giudice d'appello, ritenutaprovata la natura subordinata del rapporto intercorso fra leparti, oltre ad applicare, correttamente, l'art. 2126 c.c., avevaanche liquidato il danno, a prescindere dalla prova dello stesso,discostandosi dall'orientamento (affermatosi a partire da Cass.n.6046/2018 e n. 10951/2018), secondo cui l'agevolazioneprobatoria riconosciuta dalle Sezioni Unite al fine di conformarel'ordinamento interno al diritto dell'Unione può essere estesaalle collaborazioni coordinate e continuative non genuine acondizione che il lavoratore ne alleghi l'illegittimità anche inrelazione alla reiterazione abusiva del termine apposto alcontratto ed il giudice del merito accerti, oltre all'instaurazioneNumero registro generale 8029/2024di fatto di un rapporto di impiego, l'assenza delle condizioni dallaN umero sezionale 837/2026Numero di raccolta generale 7154/2026cui violazione discende l'applicabilità della clausola D5at a pubblicazione 25/03/2026dell'[OSCURATO:PERSONA] allegato alla direttiva 1999/70/CE; inmancanza di accertamenti su questi aspetti, la prima sentenzad’appello veniva cassata con rinvio, per procedersi a nuovoesame, attenendosi al suddetto principio di diritto.5.

Riassunta la causa innanzi alla Corte d’Appello di Roma,questa, sulla scorta dei principi affermati nella pronunciarescindente (fermo il riconoscimento di differenze retributive econtributive ai sensi dell’art. 2126 c.c.), rigettava la domandadi [OSCURATO:PERSONA] di risarcimento del danno, perché il ricorsoex art.414 c.p.c. era privo di allegazioni e richieste di prova suldanno da cd. precarizzazione del rapporto.6.

Osservava la Corte territoriale che nel ricorso introduttivoex art.414 c.p.c. la lavoratrice aveva affermato di aver diritto aessere riammessa in servizio e alla continuazione del rapporto,fondando la domanda risarcitoria sulla nullità dei contratti dilavoro autonomo, sull’esistenza di lavoro subordinato e sullarichiesta di conversione del rapporto a tempo indeterminato condiritto alla costituzione del rapporto di lavoro pubblico, e, in viasubordinata (in caso di mancato accoglimento della domanda dicostituzione del rapporto di lavoro subordinato) come domandadi risarcimento del danno futuro con riferimento alla“diminuzione della capacità reddituale per il futuro”,quantificandolo mediante una comparazione matematica frareddito che “avrebbe presumibilmente prodotto alla cessazionedel rapporto in avanti, cioè dal 31 gennaio 2014 decurtato diquanto percepirà dall’attività lavorativa che presumibilmentesvolgerà sino al pensionamento”, tenendo conto dei “probabiliincrementi di reddito “ ed effettuando il conteggio fino alla dataipotetica del pensionamento di vecchiaia nel mese di marzoNumero registro generale 8029/20242040, nonché come successivo danno dalla data delN umero sezionale 837/2026Numero di raccolta generale 7154/2026pensionamento fino alla data ipotetica finale, sulla base dellDaat a pubblicazione 25/03/2026vita media attuale e tenendo conto dell’incremento futuro dellavita media, per arrivare ad una vita media futura di 88,7 anni;svolgeva altresì domande subordinate sul punto, ma senzaallegazione del cd. danno da precarizzazione, e senza riferirsi aldanno da reiterazione abusiva dei contratti a tempodeterminato.7.

Rammenta il Collegio che il giudizio di rinvio nondetermina, per così dire, il ritorno al punto di partenza, ma laprosecuzione delle fasi precedenti nell’ambito perimetrato dallapronuncia rescindente; con la conseguenza che le censure allasentenza impugnata devono necessariamente essere incentratesulla violazione dell’art. 384 c.p.c., ovvero sulla mancata oimpropria attuazione dei principi di diritto fissati dalla pronunciarescindente; non è, invece, consentito ripetere il giudizio sututte le questioni affrontate dall’inizio della procedura, stante ilcarattere cd. chiuso del giudizio di rinvio (Cass.

S.U. n.17332/2021, Cass. n. 8039/2023, n. 21692/2023, n.5588/2024, n. 34670/2024).

Il giudizio di rinvio si presenta,quindi, come una prosecuzione del processo di Cassazione, nelcorso del quale il giudice di merito ha il compito di svolgerequelle attività necessarie a conformarsi al principio di dirittoenunciato dalla S.C. ai sensi dell’art. 384 c.p.c., tenendo contodella cristallizzazione della posizione delle parti nei termini in cuiera rimasta definita nelle precedenti fasi processuali fino algiudizio di cassazione, al fine di procedere al giudizio nei terminirimessi dalla cassazione con rinvio.

Il giudice del rinvio puòprendere in considerazione fatti nuovi incidenti sulla posizionedelle parti, ma non deve violare il divieto di esame di punti nonprospettati o prospettabili dalle parti fino a quel momento, aNumero registro generale 8029/2024meno che si tratti di fatti verificatisi successivamente di cui nonN umero sezionale 837/2026Numero di raccolta generale 7154/2026era perciò stata possibile l’allegazione ovvero che la nuovDaat a pubblicazione 25/03/2026statuizioni della Corte di Cassazione in sede di rinvio (cfr. Cass.n. 11411/2018, n. 7281/2011, n. 11962/2005).8.

Tutto ciò premesso, i profili che le parti possono dedurrenell’impugnazione della sentenza rescissoria debbononecessariamente riguardare l’aderenza di quest’ultima alprincipio espresso dalla sentenza rescindente; e nel caso inesame, la seconda sentenza d’appello ha appunto esaminatol’assolvimento (giudicato carente) dell’onere di allegazione deldanno cd. comunitario e ha quindi accertato la conseguentecarenza di prova, alla luce della domanda introduttiva delgiudizio fondata su danni futuri di diversa natura.9.

La pronuncia gravata risulta quindi conforme ai principi didiritto espressi nella pronuncia rescindente, ossia chel'agevolazione probatoria opera al fine di adeguare la normainterna, dettata dall'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, alla direttivaUE, nella parte in cui impone l'adozione di misure idonee asanzionare l'illegittima reiterazione del contratto a termine,sicché, ove non venga in rilievo la richiamata clausola 5, non viè ragione per disattendere la regola generale in forza della qualeil danno deve essere allegato e provato dal soggetto che assumedi averlo subito.10.

In ragione della soccombenza parte ricorrente deveessere condannata alla rifusione in favore dell’IstitutoSpallanzani delle spese del presente giudizio, nonché dellespese del sub-procedimento ex art. 373 c.p.c. innanzi alla Corted'Appello di Roma, su istanza di sospensione dell'attualericorrente, respinta con ordinanza del 15.6.2024 (cfr. Cass. n.26966/2018), tutte liquidate come da dispositivo.

Possonoinvece essere compensate le spese relative alla partecipazNiuomnereo r egistro generale 8029/2024Numero sezionale 837/2026nel presente giudizio dell’INPS, rimessosi a giustizia, e chiNaummerao tdoi r accolta generale 7154/2026in causa per integrità del contraddittorio.

Data pubblicazione 25/03/2026 P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudiziodi legittimità in favore dell’[OSCURATO:PERSONA] per le MalattieInfettive “[OSCURATO:PERSONA]”, che liquida in € 3.000 percompensi, € 200 per esborsi, spese forfettarie al 15%, accessoridi legge, e delle spese del sub-procedimento incidentale innanzialla Corte d’Appello di Roma, che liquida in € 1.500 percompensi, spese forfettarie al 15%, accessori di legge.Compensa integralmente tra le parti le spese relative allapartecipazione nel presente giudizio dell’INPS.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovutoCosì deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 18 febbraio2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioP.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudiziodi legittimità in favore dell’[OSCURATO:PERSONA] per le MalattieInfettive “[OSCURATO:PERSONA]”, che liquida in € 3.000 percompensi, € 200 per esborsi, spese forfettarie al 15%, accessoridi legge, e delle spese del sub-procedimento incidentale innanzialla Corte d’Appello di Roma, che liquida in € 1.500 percompensi, spese forfettarie al 15%, accessori di legge.Compensa integralmente tra le parti le spese relative allapartecipazione nel presente giudizio dell’INPS.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovutoCosì deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 18 febbraio2026.La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso 8029-2024 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocatoMASSIMO PALLINI;- ricorrente -controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato2026    e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], ESTER ADA837 SCIPLINO, CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –nonché controI.C.R.C.S. - [OSCURATO:PERSONA] SPALLANZANI, in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 4388/2023 della CORTE D'APPELLNOum edroi r egistro generale 8029/2024Numero sezionale 837/2026ROMA, depositata il 05/12/2023 R.G.N. 2154/2022; Numero di raccolta generale 7154/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dDealt a pubblicazione 25/03/202618/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte d’Appello di Roma, decidendo con sentenza n.4388/2023 quale giudice del rinvio a seguito dell’ordinanza n.14029/2022 di questa Corte, in accoglimento parzialedell’appello proposto dall’[OSCURATO:PERSONA] per le MalattieInfettive “[OSCURATO:PERSONA]”, rigettava l’originaria domanda dirisarcimento del danno proposta da [OSCURATO:PERSONA], econdannava la stessa a restituire all’[OSCURATO:PERSONA] lasomma di € 17.084, oltre interessi legali dal pagamento nelnovembre 2020 (ferma la condanna al pagamento di differenzeretributive).2. Avverso la sentenza della Corte d’Appello quale giudice delrinvio propone ricorso per cassazione la lavoratrice con unicomotivo; resistono l’[OSCURATO:PERSONA] e l’INPS con distinticontroricorsi; la lavoratrice e l’[OSCURATO:PERSONA] hannodepositato memorie.Ragioni della decisione1. Parte ricorrente denuncia violazione o falsa applicazionedell’art. 36 d.lgs. n. 165/2001, oltre che della clausola 5dell’[OSCURATO:PERSONA] della Direttiva 1999/70/CE (art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c.);  sostiene che la Corte d’Appello nellasentenza di riassunzione ha contraddetto il principio di dirittostatuito dalla Corte di Cassazione nella pronuncia a quo,Numero registro generale 8029/2024indagando non già in merito all’abusiva reiterazione di contrattiN umero sezionale 837/2026Numero di raccolta generale 7154/2026a termine, bensì soltanto in merito al raggiungimento delDlaat a pubblicazione 25/03/2026prova del danno conseguito a tale abuso, senza valutarloquantomeno in misura presuntiva, in coerenza con i criteri diquantificazione di cui all’art. 32, comma 5, legge n. 183/2010,da considerarsi in re ipsa, salvo rigoroso onere probatoriosoltanto qualora sia lamentato un danno ulteriore e più elevato.2. Il motivo è inammissibile, perché non si confrontaadeguatamente con la complessiva motivazione della sentenzaimpugnata e con i limiti del giudizio di rinvio.3. Come esposto nella pronuncia rescindente, la Corted'Appello di Roma aveva riformato la sentenza del Tribunaledella stessa sede che aveva rigettato tutte le domandeformulate da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'IstitutoNazionale per le [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]" edell'INPS e, dichiarata la sussistenza fra le parti di un rapportodi lavoro subordinato protrattosi dal 1° gennaio 2010 al 31gennaio 2014, aveva condannato l'[OSCURATO:PERSONA] alpagamento delle differenze retributive, al risarcimento deldanno quantificato in misura pari a dieci mensilità dell'ultimaretribuzione globale di fatto, a corrispondere all'INPS i contributidovuti e non versati nel periodo sopra indicato; la Corteterritoriale, aveva dato atto che la lavoratrice, con la qualeerano stati stipulati contratti di collaborazione autonoma, si eraoccupata non dell'attività di ricerca clinica, connessa a specificiprogetti, bensì di generica attività di segreteria, non limitata alprogetto ma estesa al complessivo funzionamentoamministrativo della struttura aziendale; in ragione della naturapubblica dell'[OSCURATO:PERSONA] la Corte territoriale avevaescluso la conversione dei rapporto nullo in contratto a tempoindeterminato e, in applicazione dell'art. 2126 c.c., avevacondannato l'ente al pagamento delle differenze retribuNtuimveero, r egistro generale 8029/2024Numero sezionale 837/2026quantificate, sulla base del C.C.N.L. di comparto, tenendoN ucmoenro tdoi r accolta generale 7154/2026della retribuzione spettante al personale inquadrato nelDlaat a pubblicazione 25/03/2026categoria C, e, altresì, liquidato il risarcimento del dannoritenendo applicabile il principio di diritto affermato dalle S.U. diquesta Corte con la sentenza n. 5072/2006.4. Con la pronuncia rescindente, questa Corte accoglieva ilsecondo motivo del ricorso dell’[OSCURATO:PERSONA], con cui erastata denunciata, ex art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art.32 della legge n. 183/2010, dell'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001,degli artt. 1, 4 bis e 10 del d.lgs. n. 368/2001, dell'art. 11 deld.lgs. n. 288/2003 nonché, ex art. 360, n. 4, c.p.c., la nullitàdella sentenza per carenza assoluta di motivazione sul capodella domanda inerente al risarcimento del danno, in relazioneal regime differenziato fra impiego pubblico e impiego privato,che impedisce la conversione del rapporto, ed è anche ostativoal riconoscimento del danno in re ipsa, salvo che ricorra lanecessità di armonizzare il diritto interno a quello dell'Unione esi sia, quindi, in presenza di una reiterazione abusiva. Il motivoveniva giudicato fondato perché il giudice d'appello, ritenutaprovata la natura subordinata del rapporto intercorso fra leparti, oltre ad applicare, correttamente, l'art. 2126 c.c., avevaanche liquidato il danno, a prescindere dalla prova dello stesso,discostandosi dall'orientamento (affermatosi a partire da Cass.n.6046/2018 e n. 10951/2018), secondo cui l'agevolazioneprobatoria riconosciuta dalle Sezioni Unite al fine di conformarel'ordinamento interno al diritto dell'Unione può essere estesaalle collaborazioni coordinate e continuative non genuine acondizione che il lavoratore ne alleghi l'illegittimità anche inrelazione alla reiterazione abusiva del termine apposto alcontratto ed il giudice del merito accerti, oltre all'instaurazioneNumero registro generale 8029/2024di fatto di un rapporto di impiego, l'assenza delle condizioni dallaN umero sezionale 837/2026Numero di raccolta generale 7154/2026cui violazione discende l'applicabilità della clausola D5at a pubblicazione 25/03/2026dell'[OSCURATO:PERSONA] allegato alla direttiva 1999/70/CE; inmancanza di accertamenti su questi aspetti, la prima sentenzad’appello veniva cassata con rinvio, per procedersi a nuovoesame, attenendosi al suddetto principio di diritto.5. Riassunta la causa innanzi alla Corte d’Appello di Roma,questa, sulla scorta dei principi affermati nella pronunciarescindente (fermo il riconoscimento di differenze retributive econtributive ai sensi dell’art. 2126 c.c.), rigettava la domandadi [OSCURATO:PERSONA] di risarcimento del danno, perché il ricorsoex art.414 c.p.c. era privo di allegazioni e richieste di prova suldanno da cd. precarizzazione del rapporto.6. Osservava la Corte territoriale che nel ricorso introduttivoex art.414 c.p.c. la lavoratrice aveva affermato di aver diritto aessere riammessa in servizio e alla continuazione del rapporto,fondando la domanda risarcitoria sulla nullità dei contratti dilavoro autonomo, sull’esistenza di lavoro subordinato e sullarichiesta di conversione del rapporto a tempo indeterminato condiritto alla costituzione del rapporto di lavoro pubblico, e, in viasubordinata (in caso di mancato accoglimento della domanda dicostituzione del rapporto di lavoro subordinato) come domandadi risarcimento del danno futuro con riferimento alla“diminuzione della capacità reddituale per il futuro”,quantificandolo mediante una comparazione matematica frareddito che “avrebbe presumibilmente prodotto alla cessazionedel rapporto in avanti, cioè dal 31 gennaio 2014 decurtato diquanto percepirà dall’attività lavorativa che presumibilmentesvolgerà sino al pensionamento”, tenendo conto dei “probabiliincrementi di reddito “ ed effettuando il conteggio fino alla dataipotetica del pensionamento di vecchiaia nel mese di marzoNumero registro generale 8029/20242040, nonché come successivo danno dalla data delN umero sezionale 837/2026Numero di raccolta generale 7154/2026pensionamento fino alla data ipotetica finale, sulla base dellDaat a pubblicazione 25/03/2026vita media attuale e tenendo conto dell’incremento futuro dellavita media, per arrivare ad una vita media futura di 88,7 anni;svolgeva altresì domande subordinate sul punto, ma senzaallegazione del cd. danno da precarizzazione, e senza riferirsi aldanno da reiterazione abusiva dei contratti a tempodeterminato.7. Rammenta il Collegio che il giudizio di rinvio nondetermina, per così dire, il ritorno al punto di partenza, ma laprosecuzione delle fasi precedenti nell’ambito perimetrato dallapronuncia rescindente; con la conseguenza che le censure allasentenza impugnata devono necessariamente essere incentratesulla violazione dell’art. 384 c.p.c., ovvero sulla mancata oimpropria attuazione dei principi di diritto fissati dalla pronunciarescindente; non è, invece,  consentito ripetere il giudizio sututte le questioni affrontate dall’inizio della procedura, stante ilcarattere cd. chiuso del giudizio di rinvio (Cass. S.U. n.17332/2021, Cass. n. 8039/2023, n. 21692/2023, n.5588/2024, n. 34670/2024). Il giudizio di rinvio si presenta,quindi, come una prosecuzione del processo di Cassazione, nelcorso del quale il giudice di merito ha il compito di svolgerequelle attività necessarie a conformarsi al principio di dirittoenunciato dalla S.C. ai sensi dell’art. 384 c.p.c., tenendo contodella cristallizzazione della posizione delle parti nei termini in cuiera rimasta definita nelle precedenti fasi processuali fino algiudizio di cassazione, al fine di procedere al giudizio nei terminirimessi dalla cassazione con rinvio. Il giudice del rinvio puòprendere in considerazione fatti nuovi incidenti sulla posizionedelle parti, ma non deve  violare il divieto di esame di punti nonprospettati o prospettabili dalle parti fino a quel momento, aNumero registro generale 8029/2024meno che si tratti di fatti verificatisi successivamente di cui nonN umero sezionale 837/2026Numero di raccolta generale 7154/2026era perciò stata possibile l’allegazione ovvero che la nuovDaat a pubblicazione 25/03/2026statuizioni della Corte di  Cassazione in sede di rinvio (cfr. Cass.n. 11411/2018, n. 7281/2011, n. 11962/2005).8. Tutto ciò premesso, i profili che le parti possono dedurrenell’impugnazione della sentenza rescissoria debbononecessariamente riguardare l’aderenza di quest’ultima alprincipio espresso dalla sentenza rescindente; e nel caso inesame, la seconda sentenza d’appello ha appunto esaminatol’assolvimento (giudicato carente) dell’onere di allegazione deldanno cd. comunitario e ha quindi accertato la conseguentecarenza di prova, alla luce della domanda introduttiva delgiudizio fondata su danni futuri di diversa natura.9. La pronuncia gravata risulta quindi conforme ai principi didiritto espressi nella pronuncia rescindente, ossia chel'agevolazione probatoria opera al fine di adeguare la normainterna, dettata dall'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, alla direttivaUE, nella parte in cui impone l'adozione di misure idonee asanzionare l'illegittima reiterazione del contratto a termine,sicché, ove non venga in rilievo la richiamata clausola 5, non viè ragione per disattendere la regola generale in forza della qualeil danno deve essere allegato e provato dal soggetto che assumedi averlo subito.10. In ragione della soccombenza parte ricorrente deveessere condannata alla rifusione in favore dell’IstitutoSpallanzani delle spese del presente giudizio, nonché dellespese del sub-procedimento ex art. 373 c.p.c. innanzi alla Corted'Appello di Roma, su istanza di sospensione dell'attualericorrente, respinta con ordinanza del 15.6.2024 (cfr. Cass. n.26966/2018), tutte liquidate come da dispositivo. Possonoinvece essere compensate le spese relative alla partecipazNiuomnereo r egistro generale 8029/2024Numero sezionale 837/2026nel presente giudizio dell’INPS, rimessosi a giustizia, e chiNaummerao tdoi r accolta generale 7154/2026in causa per integrità del contraddittorio.  Data pubblicazione 25/03/2026Numero registro generale 8029/2024Numero sezionale 837/2026Numero di raccolta generale 7154/2026Data pubblicazione 25/03/2026AULA 'B'OggettoL A  C O R T E  S U P R E M A  D I  C A S S A Z I O N E  Giudizio dirinvioSEZIONE LAVOROR.G.N.8029/2024Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:Cron.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Rep.Ud [OSCURATO:DATA_NASCITA]Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere- CCDott. [OSCURATO:PERSONA] -Rel. Consigliere-[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]   - Consigliere -ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso 8029-2024 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocatoMASSIMO PALLINI;- ricorrente -controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato2026    e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], ESTER ADA837 SCIPLINO, CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –nonché controI.C.R.C.S. - [OSCURATO:PERSONA] SPALLANZANI, in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 4388/2023 della CORTE D'APPELLNOum edroi r egistro generale 8029/2024Numero sezionale 837/2026ROMA, depositata il 05/12/2023 R.G.N. 2154/2022; Numero di raccolta generale 7154/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dDealt a pubblicazione 25/03/202618/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte d’Appello di Roma, decidendo con sentenza n.4388/2023 quale giudice del rinvio a seguito dell’ordinanza n.14029/2022 di questa Corte, in accoglimento parzialedell’appello proposto dall’[OSCURATO:PERSONA] per le MalattieInfettive “[OSCURATO:PERSONA]”, rigettava l’originaria domanda dirisarcimento del danno proposta da [OSCURATO:PERSONA], econdannava la stessa a restituire all’[OSCURATO:PERSONA] lasomma di € 17.084, oltre interessi legali dal pagamento nelnovembre 2020 (ferma la condanna al pagamento di differenzeretributive).2. Avverso la sentenza della Corte d’Appello quale giudice delrinvio propone ricorso per cassazione la lavoratrice con unicomotivo; resistono l’[OSCURATO:PERSONA] e l’INPS con distinticontroricorsi; la lavoratrice e l’[OSCURATO:PERSONA] hannodepositato memorie.Ragioni della decisione1. Parte ricorrente denuncia violazione o falsa applicazionedell’art. 36 d.lgs. n. 165/2001, oltre che della clausola 5dell’[OSCURATO:PERSONA] della Direttiva 1999/70/CE (art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c.);  sostiene che la Corte d’Appello nellasentenza di riassunzione ha contraddetto il principio di dirittostatuito dalla Corte di Cassazione nella pronuncia a quo,Numero registro generale 8029/2024indagando non già in merito all’abusiva reiterazione di contrattiN umero sezionale 837/2026Numero di raccolta generale 7154/2026a termine, bensì soltanto in merito al raggiungimento delDlaat a pubblicazione 25/03/2026prova del danno conseguito a tale abuso, senza valutarloquantomeno in misura presuntiva, in coerenza con i criteri diquantificazione di cui all’art. 32, comma 5, legge n. 183/2010,da considerarsi in re ipsa, salvo rigoroso onere probatoriosoltanto qualora sia lamentato un danno ulteriore e più elevato.2. Il motivo è inammissibile, perché non si confrontaadeguatamente con la complessiva motivazione della sentenzaimpugnata e con i limiti del giudizio di rinvio.3. Come esposto nella pronuncia rescindente, la Corted'Appello di Roma aveva riformato la sentenza del Tribunaledella stessa sede che aveva rigettato tutte le domandeformulate da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'IstitutoNazionale per le [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]" edell'INPS e, dichiarata la sussistenza fra le parti di un rapportodi lavoro subordinato protrattosi dal 1° gennaio 2010 al 31gennaio 2014, aveva condannato l'[OSCURATO:PERSONA] alpagamento delle differenze retributive, al risarcimento deldanno quantificato in misura pari a dieci mensilità dell'ultimaretribuzione globale di fatto, a corrispondere all'INPS i contributidovuti e non versati nel periodo sopra indicato; la Corteterritoriale, aveva dato atto che la lavoratrice, con la qualeerano stati stipulati contratti di collaborazione autonoma, si eraoccupata non dell'attività di ricerca clinica, connessa a specificiprogetti, bensì di generica attività di segreteria, non limitata alprogetto ma estesa al complessivo funzionamentoamministrativo della struttura aziendale; in ragione della naturapubblica dell'[OSCURATO:PERSONA] la Corte territoriale avevaescluso la conversione dei rapporto nullo in contratto a tempoindeterminato e, in applicazione dell'art. 2126 c.c., avevacondannato l'ente al pagamento delle differenze retribuNtuimveero, r egistro generale 8029/2024Numero sezionale 837/2026quantificate, sulla base del C.C.N.L. di comparto, tenendoN ucmoenro tdoi r accolta generale 7154/2026della retribuzione spettante al personale inquadrato nelDlaat a pubblicazione 25/03/2026categoria C, e, altresì, liquidato il risarcimento del dannoritenendo applicabile il principio di diritto affermato dalle S.U. diquesta Corte con la sentenza n. 5072/2006.4. Con la pronuncia rescindente, questa Corte accoglieva ilsecondo motivo del ricorso dell’[OSCURATO:PERSONA], con cui erastata denunciata, ex art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art.32 della legge n. 183/2010, dell'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001,degli artt. 1, 4 bis e 10 del d.lgs. n. 368/2001, dell'art. 11 deld.lgs. n. 288/2003 nonché, ex art. 360, n. 4, c.p.c., la nullitàdella sentenza per carenza assoluta di motivazione sul capodella domanda inerente al risarcimento del danno, in relazioneal regime differenziato fra impiego pubblico e impiego privato,che impedisce la conversione del rapporto, ed è anche ostativoal riconoscimento del danno in re ipsa, salvo che ricorra lanecessità di armonizzare il diritto interno a quello dell'Unione esi sia, quindi, in presenza di una reiterazione abusiva. Il motivoveniva giudicato fondato perché il giudice d'appello, ritenutaprovata la natura subordinata del rapporto intercorso fra leparti, oltre ad applicare, correttamente, l'art. 2126 c.c., avevaanche liquidato il danno, a prescindere dalla prova dello stesso,discostandosi dall'orientamento (affermatosi a partire da Cass.n.6046/2018 e n. 10951/2018), secondo cui l'agevolazioneprobatoria riconosciuta dalle Sezioni Unite al fine di conformarel'ordinamento interno al diritto dell'Unione può essere estesaalle collaborazioni coordinate e continuative non genuine acondizione che il lavoratore ne alleghi l'illegittimità anche inrelazione alla reiterazione abusiva del termine apposto alcontratto ed il giudice del merito accerti, oltre all'instaurazioneNumero registro generale 8029/2024di fatto di un rapporto di impiego, l'assenza delle condizioni dallaN umero sezionale 837/2026Numero di raccolta generale 7154/2026cui violazione discende l'applicabilità della clausola D5at a pubblicazione 25/03/2026dell'[OSCURATO:PERSONA] allegato alla direttiva 1999/70/CE; inmancanza di accertamenti su questi aspetti, la prima sentenzad’appello veniva cassata con rinvio, per procedersi a nuovoesame, attenendosi al suddetto principio di diritto.5. Riassunta la causa innanzi alla Corte d’Appello di Roma,questa, sulla scorta dei principi affermati nella pronunciarescindente (fermo il riconoscimento di differenze retributive econtributive ai sensi dell’art. 2126 c.c.), rigettava la domandadi [OSCURATO:PERSONA] di risarcimento del danno, perché il ricorsoex art.414 c.p.c. era privo di allegazioni e richieste di prova suldanno da cd. precarizzazione del rapporto.6. Osservava la Corte territoriale che nel ricorso introduttivoex art.414 c.p.c. la lavoratrice aveva affermato di aver diritto aessere riammessa in servizio e alla continuazione del rapporto,fondando la domanda risarcitoria sulla nullità dei contratti dilavoro autonomo, sull’esistenza di lavoro subordinato e sullarichiesta di conversione del rapporto a tempo indeterminato condiritto alla costituzione del rapporto di lavoro pubblico, e, in viasubordinata (in caso di mancato accoglimento della domanda dicostituzione del rapporto di lavoro subordinato) come domandadi risarcimento del danno futuro con riferimento alla“diminuzione della capacità reddituale per il futuro”,quantificandolo mediante una comparazione matematica frareddito che “avrebbe presumibilmente prodotto alla cessazionedel rapporto in avanti, cioè dal 31 gennaio 2014 decurtato diquanto percepirà dall’attività lavorativa che presumibilmentesvolgerà sino al pensionamento”, tenendo conto dei “probabiliincrementi di reddito “ ed effettuando il conteggio fino alla dataipotetica del pensionamento di vecchiaia nel mese di marzoNumero registro generale 8029/20242040, nonché come successivo danno dalla data delN umero sezionale 837/2026Numero di raccolta generale 7154/2026pensionamento fino alla data ipotetica finale, sulla base dellDaat a pubblicazione 25/03/2026vita media attuale e tenendo conto dell’incremento futuro dellavita media, per arrivare ad una vita media futura di 88,7 anni;svolgeva altresì domande subordinate sul punto, ma senzaallegazione del cd. danno da precarizzazione, e senza riferirsi aldanno da reiterazione abusiva dei contratti a tempodeterminato.7. Rammenta il Collegio che il giudizio di rinvio nondetermina, per così dire, il ritorno al punto di partenza, ma laprosecuzione delle fasi precedenti nell’ambito perimetrato dallapronuncia rescindente; con la conseguenza che le censure allasentenza impugnata devono necessariamente essere incentratesulla violazione dell’art. 384 c.p.c., ovvero sulla mancata oimpropria attuazione dei principi di diritto fissati dalla pronunciarescindente; non è, invece,  consentito ripetere il giudizio sututte le questioni affrontate dall’inizio della procedura, stante ilcarattere cd. chiuso del giudizio di rinvio (Cass. S.U. n.17332/2021, Cass. n. 8039/2023, n. 21692/2023, n.5588/2024, n. 34670/2024). Il giudizio di rinvio si presenta,quindi, come una prosecuzione del processo di Cassazione, nelcorso del quale il giudice di merito ha il compito di svolgerequelle attività necessarie a conformarsi al principio di dirittoenunciato dalla S.C. ai sensi dell’art. 384 c.p.c., tenendo contodella cristallizzazione della posizione delle parti nei termini in cuiera rimasta definita nelle precedenti fasi processuali fino algiudizio di cassazione, al fine di procedere al giudizio nei terminirimessi dalla cassazione con rinvio. Il giudice del rinvio puòprendere in considerazione fatti nuovi incidenti sulla posizionedelle parti, ma non deve  violare il divieto di esame di punti nonprospettati o prospettabili dalle parti fino a quel momento, aNumero registro generale 8029/2024meno che si tratti di fatti verificatisi successivamente di cui nonN umero sezionale 837/2026Numero di raccolta generale 7154/2026era perciò stata possibile l’allegazione ovvero che la nuovDaat a pubblicazione 25/03/2026statuizioni della Corte di  Cassazione in sede di rinvio (cfr. Cass.n. 11411/2018, n. 7281/2011, n. 11962/2005).8. Tutto ciò premesso, i profili che le parti possono dedurrenell’impugnazione della sentenza rescissoria debbononecessariamente riguardare l’aderenza di quest’ultima alprincipio espresso dalla sentenza rescindente; e nel caso inesame, la seconda sentenza d’appello ha appunto esaminatol’assolvimento (giudicato carente) dell’onere di allegazione deldanno cd. comunitario e ha quindi accertato la conseguentecarenza di prova, alla luce della domanda introduttiva delgiudizio fondata su danni futuri di diversa natura.9. La pronuncia gravata risulta quindi conforme ai principi didiritto espressi nella pronuncia rescindente, ossia chel'agevolazione probatoria opera al fine di adeguare la normainterna, dettata dall'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, alla direttivaUE, nella parte in cui impone l'adozione di misure idonee asanzionare l'illegittima reiterazione del contratto a termine,sicché, ove non venga in rilievo la richiamata clausola 5, non viè ragione per disattendere la regola generale in forza della qualeil danno deve essere allegato e provato dal soggetto che assumedi averlo subito.10. In ragione della soccombenza parte ricorrente deveessere condannata alla rifusione in favore dell’IstitutoSpallanzani delle spese del presente giudizio, nonché dellespese del sub-procedimento ex art. 373 c.p.c. innanzi alla Corted'Appello di Roma, su istanza di sospensione dell'attualericorrente, respinta con ordinanza del 15.6.2024 (cfr. Cass. n.26966/2018), tutte liquidate come da dispositivo. Possonoinvece essere compensate le spese relative alla partecipazNiuomnereo r egistro generale 8029/2024Numero sezionale 837/2026nel presente giudizio dell’INPS, rimessosi a giustizia, e chiNaummerao tdoi r accolta generale 7154/2026in causa per integrità del contraddittorio.  Data pubblicazione 25/03/2026 P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudiziodi legittimità in favore dell’[OSCURATO:PERSONA] per le MalattieInfettive “[OSCURATO:PERSONA]”, che liquida in € 3.000 percompensi, € 200 per esborsi, spese forfettarie al 15%, accessoridi legge, e delle spese del sub-procedimento incidentale innanzialla Corte d’Appello di Roma, che liquida in € 1.500 percompensi, spese forfettarie al 15%, accessori di legge.Compensa integralmente tra le parti le spese relative allapartecipazione nel presente giudizio dell’INPS.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovutoCosì deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 18 febbraio2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioP.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudiziodi legittimità in favore dell’[OSCURATO:PERSONA] per le MalattieInfettive “[OSCURATO:PERSONA]”, che liquida in € 3.000 percompensi, € 200 per esborsi, spese forfettarie al 15%, accessoridi legge, e delle spese del sub-procedimento incidentale innanzialla Corte d’Appello di Roma, che liquida in € 1.500 percompensi, spese forfettarie al 15%, accessori di legge.Compensa integralmente tra le parti le spese relative allapartecipazione nel presente giudizio dell’INPS.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovutoCosì deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 18 febbraio2026.La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 07154/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris